Raccomandata
Incarto n. 32.2016.123
BS/sc
Lugano 19 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 28 settembre 2016, preavvisata il 17 marzo 2016, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1973, da ultimo attivo quale __________ in un programma occupazionale (cfr. questionario del datore di lavoro compilato il 16 luglio 2015 in pag. 29 dossier AI), il diritto a ¾ di rendita dal 1° novembre 2015 per un grado d’invalidità del 62%, con decorrenza del versamento dal 1° gennaio 2016 trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI 56, per le motivazioni cfr. doc. AI 55);
contro la succitata decisione insorge dinanzi al TCA l’assicu-rato che postula il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre 2015. Contesta in particolare la perizia psichiatrica CPAS, come pure la determinazione del reddito da valido e da invalido. Chiede inoltre di essere esonerato dal pagamento delle spese e tasse di giustizia;
con lettera 10 novembre 2016 la RA 1 ha comunicato di aver assunto il patrocinio dell’assicurato e chiesto che quest’ultimo sia posto anche al beneficio del gratuito patrocinio (VI). Con scritto 22 novembre 2016 (XI) la patrocinatrice ha ribadito le censure sollevate in sede ricorsuale (XI);
con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando le perizia psichiatrica, ha tuttavia chiesto il ritorno degli atti per procedere ad una valutazione economica (aspetto integrativo) mai eseguita;
interpellato dal TCA per una presa di posizione in merito alla proposta dell’amministrazione, con scritto 30 novembre 2015 la rappresentante dell’assicurato, premesso che debbano essere considerate le motivazioni (dovute principalmente al ritardo intellettuale manifestatosi già in giovane età) circa l’applicazione dell’art. 26 cpv. 1 OAI per quanto riguarda il salario da valido, ha comunicato l’adesione “...alla proposta di giudizio dell’Ufficio AI di ritorno atti allo stesso, per procedere ai dovuti approfondimenti ed accertamenti medici ed alla rivalutazione della pratica anche dal profilo economico...” (XII);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a n. 236, pag. 389);
" (…)
In conclusione ritengo che l’assicurato, almeno da novembre 2014 (presa in carico psichiatrica) al novembre 2015 (interruzione concordata della terapia con Citalopram), abbia presentato una IL del 70% in ogni attività (riduzione del rendimento). A partire dal dicembre 2015 l’assicurato continua a presentare una IL del 70% in una attività lavorativa particolarmente richiestiva e perfomante mentre in un’attività semplice e ripetitiva (anche simile a quella ultima svolta ma come descritta in discussione) la IL sia del 30% (diminuzione del rendimento).
Ritento fondamentale in questo caso un supporto nella ricerca di tale ambiente idoneo da parte dell’AI all’interno del quale, tenendo conto delle limitazioni cognitive, degli aumentati tempi di apprendimento, della necessità di bassa conflittualità e competitività e di assenza di contatto con utenti esterni, l’assicurato potrebbe ulteriormente incrementare la sua CL in termini di rendimento. (…)”
A tale valutazione va prestata adesione, poiché chiara e concludente. Inoltre con complemento peritale 19 maggio 2016 il dr. __________, prendendo posizione sullo scritto 29 aprile 2016 della psichiatra curante - la quale in particolare aveva sostenuto come la residua capacità lavorativa del 30% fosse da intendere in un ambiente protetto (pag. 148 atti AI) e certificato un’inabilità del 70% - ha spiegato che:
" Ho preso visione dello scritto della Dr.ssa __________ del 29.04.2016 e della decisione Al in cui veniva attribuita una rendita limitatamente al 31.03.2016.
Come avevo sottolineato in perizia a mio avviso è fondamentale supportare l'assicurato nella ricerca di un lavoro confacente poiché, come sostenevo nella perizia stessa, "lasciato solo nel libero mercato del lavoro ritengo che, proprio per la sua difficoltà legata al disturbo di confrontarsi con il mondo esterno e di proporsi in modo positivo a causa dell'ansia sociale che deriva dalle limitazioni cognitive e dalle rimuginazioni ossessive, l'assicurato difficilmente sarebbe in grado di ottenere una collocazione lavorativa". Avevo approfondito anche le caratteristiche del lavoro confacente: "un lavoro semplice e ripetitivo che, anche in passato, l'assicurato ha dimostrato di saper sostenere seppure a fatica per un tempo pieno, in un ambiente non conflittuale e in cui gli possa essere dato il tempo di apprendere i propri compiti e mansioni senza eccessiva pressione, in cui non gli vengano date responsabilità dirette se non dopo un apprendimento particolarmente testato, in modo da limitare al minimo la comparse di pensieri ripetitivi e comportamenti ritualistiche, che lo portano ad una diminuzione nette delle prestazioni”. A mio avviso tuttavia non si configurano le caratteristiche di un lavoro protetto ma certamente appare fondamentale, al fine di evitare ulteriori fallimenti e quindi la comparsa nel breve periodo, viste le limitazioni cognitive oggettivate, di sintomatologia ansioso depressiva e di rimuginazioni ossessive maggiormente invalidanti, un supporto attivo nella ricerca del lavoro da parte dell’Al potrebbe essere al limite utile un periodo di accertamento professionale.
Ricordo come nell'attività svolta alla __________ di __________ il suo funzionamento fosse buono e sostenevo in perizia come l’aver perso quel lavoro non a causa di malattia ma perchè l’azienda ha chiuso ha rappresentato sicuramente un problema trattandosi allora di un impiego ideale e confacente.
Non ravviso pertanto nella certificazione informazioni, fatto salvo le suddette precisazioni, che mi inducano a modificare la mia posizione precedente tenendo fermo il fatto che concordo con la curante rispetto alla necessità di identificare un ambiente poco stressante e responsabilizzante e che rispetti i tempi di apprendimento e adattamento dell'assicurato che sono più lunghi del normale a causa dei limiti cognitivi. “ (doc. AI 52)
Infine, il perito ha concordato con la curante sulla necessità “d’indentificare un ambiente poco stressante e responsabilizzante e che rispetti i tempi di apprendimento e adattamento dell’assicurato che sono più lunghi del normale a causa dei limiti cognitivi “(pag. 157 atti AI).
Ritenuto dato il valore probatorio della perizia (sul valore probatorio di un rapporto medico cfr. le tante DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), non è necessario procedere, come richiesto dall’assicurato nel ricorso, ad accertamenti medici (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii);
tuttavia – come pertinentemente indicato nelle annotazioni 8 novembre 2016 dal dr. __________, specialista in psichiatrica e psicoterapia al SMR (IX) e confermato nella risposta di causa – è indispensabile sottoporre la fattispecie all’esame di un consulente in integrazione professionale il quale dovrà valutare eventuali misure (professionali) da intraprendere e in particolar modo esaminare la sfruttabilità della capacità residua nel mercato equilibrato del lavoro, tenendo conto delle limitazioni elencate dal perito, valutazione economica che non è stata sinora eseguita;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) ciò che, come visto, è il caso in esame;
nel caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda alla succitata valutazione economica, rendendo in seguito una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sul diritto dell’assicura- to a percepire o meno una rendita intera in luogo dei ¾ di rendita assegnati con la decisione contestata;
in queste circostanze appare pertanto prematuro determinarsi sull’applicabilità dell’art. 26 cpv. 1 OAI previsto per la determinazione del reddito da valido di un assicurato senza formazione professionale;
risultando il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, vittorioso, egli ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003);
a norma degli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 28 settembre 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti