Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.118
Entscheidungsdatum
26.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.118

PC/sc

Lugano 26 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 settembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 8 maggio 2000 RI 1, nata in __________ il __________ 1971, trasferitasi in Svizzera nel 1990, coniugata dal 1989 e madre di quattro figli (1991, __________ 1993, __________ 1995 e __________ 1998), - allora dipendente a tempo pieno della "" a __________, in qualità di ausiliaria di pulizia "non qualificata" dal 1° aprile 2000 - mentre stava lavorando al __________, è scivolata dalle scale alle ore 22.00, riportando la frattura del coccige così come una contusione della spalla sinistra (rif. no. __________). A seguito della caduta, l'assicurata è rimasta inabile al lavoro al 100% dall'8 maggio 2000 al 16 luglio 2000, al 50% a dal 17 luglio 2000 e nuovamente al 100% dal 12 settembre 2000. Nel frattempo, il 31 luglio 2000, è stata licenziata per non essersi più ripresentata al lavoro, senza giustificazione alcuna. La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge (cfr. pag. 67, 55, 52, 45-46, 42, 41, 39-40, 12-16, 7-10 incarto __________; pag. 11-18 e 90 incarto LAI).

1.2. In data 29 ottobre 2002, RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, chiedendo il riconoscimento di una rendita di invalidità, per i postumi della caduta occorsale l'8 maggio 2000 (pag. 11-18 incarto AI).

1.3. Dopo aver completato l'incarto con la pertinente documentazione relativa alla caduta dell'8 maggio 2000 [pag. 1-67 incarto della __________; tra cui, in particolare, la perizia ortopedica del 12 marzo 2002 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (pag. 12-16 incarto __________) e lo scritto del 22 ottobre 2002 del medesimo specialista (pag. 3-16 incarto __________)] e aver esperito gli accertamenti medici [tra cui, in particolare, la perizia psichiatrica del 29 luglio 2003 del dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nonché spec. in medicina del lavoro (pag. 55-65 incarto AI), il rapporto medico del 12 marzo 2004 del dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia (pag. 76 incarto AI), il rapporto del 21 aprile 2004 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 81-82 incarto AI)] ed economici ritenuti necessari, con decisione del 22 aprile 2004, l'UAI ha deciso quanto segue "dal 1.05.2001 (dopo un anno di attesa) ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore. Il pagamento della prestazione decorre però unicamente dal 1°.10.2001 in quanto la domanda è tardiva (retroattività massima di un anno della richiesta). Il caso di rigore potrà essere riconosciuto al massimo fino al 31.12.2003 in quanto a partire dal 1.1.2014, a seguito di una revisione della legge, tale diritto non è più dato." (pag. 83-77 incarto AI).

1.4. L'11 aprile 2006 è stata avviata d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità (doc. AI 92-105, 131 e 133). A fronte di uno stato stazionario attestato il 9 ottobre 2006 dal proprio medico di fiducia, dr. med. __________, (pag. 106 incarto AI), con comunicazione dell'11 ottobre 2006, l'UAI ha confermato all'assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 107 e 108 incarto AI).

1.5. Il 1° ottobre 2010 è stata avviata nuovamente d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità (pag. 117-130, 134-135 incarto AI), al termine della quale, l'UAI, con comunicazione del 26 ottobre 2010, ha confermato all'assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 136 e 137 incarto AI).

1.6. L'8 ottobre 2013 è stata avviata ancora d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità (pag. 145-167 incarto AI), al termine della quale, l'UAI, con comunicazione dell'11 febbraio 2014, ha confermato all'assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 168 e 169 incarto AI).

A seguito delle contestazioni sollevate il 10 marzo 2014 da RI 1, per il tramite del RA 1 di __________ (pag. 170 incarto AI), l'UAI - dopo aver sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia, dr. med. __________ (cfr. relativo rapporto del 17 aprile 2014; pag. 178 incarto AI) ed aver acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica del SAM del 10 ottobre 2014 (pag. 195-231 incarto AI) come pure il rapporto finale del 23 ottobre 2014 del precitato medico SMR (pag. 234-237 incarto AI) - con decisione del 23 ottobre 2014, a fronte di uno "stato di salute (…) sovrapponibile a quello già valutato in precedenza, con un'incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività", ha confermato all'assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 238 e 240 incarto AI).

1.7. Il 27 maggio 2016 l’assicurata, tramite il medico curante dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha postulato la revisione della rendita adducendo un peggioramento del proprio stato di salute (pag. 243 incarto AI).

1.8. Dopo aver sottoposto la domanda di revisione al medico SMR, dr. med. __________ (cfr. relativo rapporto del 12 luglio 2016; pag. 245 incarto AI), l’UAI, con decisione formale del 14 settembre 2016 (pag. 250-253 incarto AI), preavvisata con progetto del 14 luglio 2016 (pag. 246-249 incarto AI), non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

1.9. Il 28 settembre 2016 l’assicurata, sempre per il tramite della dr.ssa med. __________, ha trasmesso all'UAI la lettera d'uscita del 23 dicembre 2015, relativa alla degenza dal 18 novembre al 9 dicembre 2015 presso la Clinica __________ di __________, redatta dal primario, dr. med. __________ e dal caposervizio, dr. med. __________ (pag. 254-258 incarto AI).

Il 5 ottobre 2016 l’assicurata, sempre per il tramite della dr.ssa med. __________, ha inoltrato ricorso all'UAI contro la decisione formale di non entrata in materia del 14 settembre 2016 (pag. 261-268 incarto AI).

Il 12 ottobre 2016 l'assicurata, per il tramite del RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando "l'accoglimento del ricorso e la concessione di una rendita intera o perlomeno accordare un aggravamento in quanto il grado di invalidità è sicuramente superiore a quello attuale del 40%; la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie; la rifusione delle spese alla parte ricorrente" (cfr. doc. I, pag. 2).

Il patrocinatore della ricorrente rileva che la sua assistita "da inizio 2015 (…) è sensibilmente peggiorata nella parte motoria sia agli arti superiori che in quelli inferiori con forti dolori alla schiena. Da non sottovalutare è pure la problematica psichica e depressiva" (cfr. doc. I, pag. 1).

Il rappresentante dell'insorgente ritiene che la documentazione allegata (segnatamente il rapporto del 5 ottobre 2016 del medico curante, A4, e la lettera di uscita del 23 dicembre 2015 del primario della Clinica __________ di __________, A5, ed i risultati di laboratorio e dell'ECG ad essa annessi, A6 e A7), "indica chiaramente che il quadro clinico dell'interessata è peggiorato e che si possa tenere in considerazione la possibilità di una rendita intera in quanto (…) non sarà mai più in grado di poter riprendere un'attività lavorativa (…) confacente anche in misura parziale. Anche la gestione dell'economia domestica è al quanto difficoltosa dovendo ricorrere all'aiuto di terze persone (marito e figli)" (cfr. doc. I, pag. 2).

Da ultimo, il patrocinatore della ricorrente puntualizza che la sua assistita "attualmente (…) non consegue alcun reddito e vive attualmente solo dei suoi risparmi. (…) non è in grado di sostenere spese giudiziarie" (cfr. doc. I, pag. 2).

1.10. Il 14 ottobre 2016 è stato assegnato alla ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV).

Nonostante il termine sia stato prorogato, su richiesta del RA 1 (doc. VII), sino al 12 dicembre 2016 (doc. VIII), la richiesta del TCA è rimasta a tutt'oggi inevasa.

1.11. Con risposta di causa del 3 novembre 2016 (doc. V), l’UAI si è riconfermato nella propria decisione del 14 settembre 2016, sulla base del rapporto del 21 ottobre 2016 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. V 1). Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell'assicurata rispetto alla precedente valutazione, segnatamente alla perizia pluridisciplinare del SAM del 10 ottobre 2014, l'amministrazione ribadisce di non essere giustamente entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni e, quindi, conferma la richiesta di reiezione del gravame.

1.12. In data 4 novembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova; nel contempo il rappresentante dell'insorgente è stato invitato a presentare entro il medesimo termine, prorogato su richiesta sino al 12 dicembre 2016 (doc. VII e VIII), le proprie osservazioni in merito alla risposta di causa e al doc. V/1 (doc. VI).

A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento e/o scritto né da parte dell'UAI né da parte della ricorrente, personalmente o tramite il RA 1.

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti

Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:

" (…) che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).

2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).”

Secondo la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/

view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra 5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).

2.3. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

2.4. Con decisione formale del 22 aprile 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI, a fronte di un'incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi tipo di attività esclusivamente per motivi psichiatrici [cfr. perizia psichiatrica del 29 luglio 2003 del dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nonché spec. in medicina del lavoro (pag. 55-65 incarto AI), che ha posto la "diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di: a) Sindrome da conversione (ICD-10 F44); b) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); c) Stato da frattura coccige (08.05.2000); d) Stato da contusione spalla sinistra (08.05.2000); e) Discopatia L4/L5, L5/S1; f) lombosciatalgia persistente"; il rapporto del 21 aprile 2004 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 81-82 incarto AI), la perizia ortopedica del 12 marzo 2002 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (pag. 12-16 incarto __________) e lo scritto del 22 ottobre 2002 del medesimo specialista (pag. 3-16 incarto __________) e il rapporto medico del 12 marzo 2004 del dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia (pag. 76 incarto AI)], ha deciso quanto segue "dal 1.05.2001 (dopo un anno di attesa) ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore. Il pagamento della prestazione decorre però unicamente dal 1°.10.2001 in quanto la domanda è tardiva (retroattività massima di un anno della richiesta). Il caso di rigore potrà essere riconosciuto al massimo fino al 31.12.2003 in quanto a partire dal 1.1.2014, a seguito di una revisione della legge, tale diritto non è più dato." (pag. 83-77 incarto AI).

Successivamente alla decisione formale del 22 aprile 2004, l'UAI - in sede di revisione della rendita, avviata l'11 aprile 2006 (pag. 92-105, 131 e 133 incarto AI) e sfociata nella comunicazione dell'11 ottobre 2006 con cui è stata confermata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (una quarto di rendita con grado d'invalidità del 40%; pag. 107 e 108) - aveva fatto capo alla valutazione del 9 ottobre 2006 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 106 incarto AI), giusta il quale non vi erano le indicazioni medico cliniche necessarie per giustificare un peggioramento - addotto dall'assicurata nel questionario per la revisione della rendita del 9 maggio 2006, visto che "oltre i problemi legati all'infortunio ci sono ora anche problemi psichici" (pag. 97 e 98 incarto AI) - per cui si giustificava uno stato stazionario.

Anche la revisione della rendita avviata il 1° ottobre 2010 (pag. 117-130, 134-135 incarto AI) - durante la quale l'assicurata aveva addotto un peggioramento dello stato di salute da ricondurre al "mal di schiena e dolori alla gamba sinistra" (cfr. questionario per la revisione della rendita del 3 ottobre 2010: pag. 118 e 119 incarto AI) - è sfociata il 26 ottobre 2016 in una comunicazione con cui è stato confermato il diritto dell'assicurata ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 136 e 137 incarto AI).

2.5. In seguito alla procedura di revisione della rendita di invalidità avviata d’ufficio l'8 ottobre 2013 (pag. 145-167 incarto AI) - durante la quale l'assicurata aveva nuovamente asserito un peggioramento dello stato di salute da "maggio/giugno 2013" da ricondurre alla "riattivazione/esacerbazione dei dolori radiculopatici gamba sx; fatica a deambulare/stare seduta, ecc." (cfr. questionario per la revisione della rendita del 17 ottobre 2013: pag. 146 e 149 incarto AI) - l'amministrazione, con decisione formale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato di nuovo il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%), a fronte di uno "stato di salute (…) sovrapponibile a quello già valutato in precedenza, con un'incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività" (pag. 238 e 240 incarto AI).

In quell’occasione il 17 aprile 2014 il medico SMR, dr. med. __________, aveva ritenuto che, a fronte di una "documentazione medica non del tutto esaustiva", si giustificava la necessità di un esame neutrale clinico peritale di tipo reumatologico e psichiatrico, in particolare circa la prognosi e l'esigibilità di un trattamento psichico di sostegno anche per attenuare il dolore (pag. 178 incarto AI).

L'UAI si è quindi fondato, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica allestita il 10 ottobre 2014 dal SAM (pag. 195-231 incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami (radiologici), hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 10 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

"5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: Sindrome somatoforme da dolore persistente. Sindrome conversiva. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:

  • prevalentemente nell'ambito di una sindrome del dolore cronico non specifica,
  • ernia discale foraminale L2-L3 a ds., ernia discale extra foraminale L3-L4 a sin., discopatia L2-S1 (MRI 4.11.2013),
  • dal punto di vista psichiatrico viene descritta una sindrome somatoforme da dolore persistente.

Sindrome conversiva.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: Tabagismo cronico" (pag. 207 incarto AI; il corsivo è della redattrice).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre evidenziato quanto segue:

"Patologia reumatologica (…) l'A. mostra un disturbo di percezione ed elaborazione del dolore che può essere definito con il termine di sindrome del dolore cronico o di sindrome somatoforme in accordo con tutte le valutazioni riportate agli atti. Questa problematica si situa in primo piano. La MRI del 2013 mostra alterazioni degenerative tra L2 e S1 con due piccole ernie discali senza neurocompressione. Una sindrome radicolare irritativa o deficitaria non è mai stata descritta nel decorso di questa A. e il nostro consulente non può oggettivare oggi alcun segno radicolare irritativo deficitario. Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% nell'attività di casalinga ed in un'attività adatta allo stato di salute. Patologia psichiatrica (…) L'A. presenta ormai da diversi anni dei dolori alla schiena postraumatici resistenti alle cure svolte sia nell'ambito della riabilitazione sia in quello dell'approccio psicofarmacologico pur non essendo mai stata effettivamente seguita dal lato specialistico se non per un brevissimo periodo a distanza di quattro anni dalla data dell'infortunio. Appare evidente come la frattura del coccige subita anni orsono, debba aver lasciato come esito di una esperienza traumatica non risolta una sequela di dolori che pur non essendo di per sé invalidanti sul piano funzionale hanno sicuramente avuto delle ripercussioni dal lato psichico con un incistamento di una psicopatologia conversiva e somatoforme causata evidentemente dall'eccessiva amplificazione della elaborazione dei sintomi somatici. L'A. presenta quindi una problematica legata alla percezione delle sensazioni corporee che la portano non solo ad accentuare ma anche ad amplificare l'esperienza del dolore ed a porla ai margini della sua stessa esistenza che ella ha quindi vissuta sotto il suggello della sofferenza senza rimedio non avendo ella trovato motivazioni o obiettivi validi nemmeno per sperimentare una seppure minima misura di gioia di vivere. Si è così venuta a creare una spaccatura tra il passato vissuto positivamente e la vita vissuta posteriormente all'infortunio avvenuto nel 2000 in quanto l'esperienza del dolore corporale ha segnato in maniera pervasiva la sua coscienza psicologica non dandole la possibilità dl trovare delle vie di uscita liberatorie ma anzi fissandola in una modalità comunicativa del proprio disagio psichico che ha preso la forma di una sofferenza esclusivamente somatica. Sulla base di queste constatazioni il nostro consulente pone le diagnosi di una sindrome somatoforme da dolore persistente e di una sindrome conversiva, valutando l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 60% in qualunque attività lucrativa e nella misura del 100% come casalinga." (pag. 209-210 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie, "nella misura del 60%, ovvero ca. cinque ore e mezzo al giorno (come già descritto nella perizia del 29 luglio 2003 effettuata dal dr. med. __________ per conto dell'Ufficio AI del Cantone Ticino)" (pag. 210 incarto AI; cfr. altresì pag. 212 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre puntualizzato quanto segue:

"(…) da un punto di vista reumatologico teorico, come ausiliaria di pulizia l'A. è ritenuta inabile al lavoro nella misura del 20%. La diminuzione della capacità lavorativa riguarda essenzialmente attività pesanti a mediamente pesanti ed è dovuta ai problemi a carico della colonna lombare. L'A. è limitata in attività che richiedano movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni statiche molto prolungate e posizioni inergonomiche molto prolungate. Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente descrive una sindrome somatoforme da dolore persistente ed una sindrome conversiva e nelle condizioni attuali conferma sia l'ipotesi diagnostica conversiva e somatoforme in merito ai disturbi somatici manifestati dall'A., sia l'inabilità lavorativa psichiatrica nella misura del 40% descritte in precedenza. La diminuzione della capacità lavorativa è giustificata dal fatto che la presenza dei disturbi legati all'accentuazione delle percezioni corporee crea delle difficoltà all'A. nel dare seguito ai suoi propositi, gli stati d'animo mutevoli la rendono discontinua mentre le sensazioni dolorose continue le creano problemi con la sopportazione del dolore e quindi anche con la resistenza. Si ritiene che le incapacità lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate in quanto le patologie descritte si riferiscono sempre alla stessa patologia, cioè al dolore cronico. (…)." (pag. 211 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre precisato quanto segue:

"(…) il nostro consulente in psichiatria ritiene che non vi sono state modifiche sostanziali della capacità lavorativa psichiatrica dalla perizia effettuata nel 2003 sino ad oggi. Pure il nostro consulente in reumatologia ritiene che l'attuale inabilità lavorativa presente da anni senza una soluzione di continuità e senza cambiamenti rilevanti nel corso degli ultimi anni. Si giunge quindi alla conclusione che la capacità lavorativa scaturita dalla presente valutazione peritale valga dall'ultima decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 26.11.2010 sino ad oggi e continua. (…)." (pag. 213 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale in un'attività adeguata, i medici del SAM hanno osservato che:

"(…) Dal punto di vista reumatologico l'A. è ritenuta in grado di svolgere un lavoro pesante a mediamente pesante a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20%, mentre in un lavoro leggero ed adatto (…), l'A. è ritenuta totalmente abile al lavoro. (…) dal punto di vista psichiatrico l'A. è ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% in qualunque attività (…). (…) si giunge pila conclusione che in un'attività adeguata allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60%. (…). Analogamente a quanto descritto nella perizia del 29.7.2003 effettuata dal Dr. med. __________ per conto dell'Ufficio Al del Canton Ticino, si intendono cinque ore e mezzo di lavoro al giorno (…). (…) la valutazione della capacità lavorativa vale dall'ultima decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 26.11.2010 rimanendo poi invariata sino ad oggi. (…) Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella misura del 100%. (…). Secondo il nostro consulente in reumatologia non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. Secondo il nostro consulente in psichiatria le possibilità terapeutiche in ambito psichiatrico o psicologico hanno poche realistiche percentuali di riuscita sul piano della risoluzione della struttura della patologia psichiatrica, ritenendo che la prognosi propenda per un'evoluzione cronica dei disturbi lamentati dall'A." (pag. 213-215 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

In quell’occasione l'UAI aveva fatto pure capo alla valutazione del 23 ottobre 2014 del medico SMR, dr. med. __________, che - dopo aver posto la diagnosi (con influenza sulla capacità lavorativa di: Sindrome somatoforme da dolore persistente; Sindrome conversiva; Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con: - prevalentemente nell'ambito di una sindrome del dolore cronico non specifica, - ernia discale foraminale L2-L3 a ds., ernia discale extra foraminale L3-L4 a sin., discopatia L2-S1 (MRI 4.11.2013; senza influenza sulla capacità lavorativa di: Tabagismo) - ha sottolineato come lo stato di salute dell'assicurata in sede di revisione era invariato con prognosi di stabilità nel tempo, in considerazione del decorso sino ad allora. Chiamato a definire la capacità lavorativa globale, il medico SMR aveva quindi concluso che l’assicurata presentava un'incapacità lavorativa del 40% (intesa come riduzione del rendimento) dal 2001 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate (con alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori di precisioni e senza necessità di pause supplementari) rispettivamente che era completamente abile nelle mansioni consuete di casalinga dal 2001 (pag. 234-237 incarto AI).

2.6. Con la domanda di revisione inoltrata il 27 maggio 2016 per il tramite del medico curante, dr.ssa med. __________, l'assicurata ha nuovamente addotto un peggioramento del suo stato di salute.

A tal proposito il precitato medico curante si è cosi espresso il 27 maggio 2016: "certifico che (…) si trova in mia cura regolare. Seguo la paziente (…) da diversi anni. Il quadro clinico per il quale riceve la rendita AI mostra un peggioramento graduale (…)" (pag. 243 incarto AI).

Il referto è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 12 luglio 2016 il dr. med. __________, rilevato che si faceva riferimento ad un possibile peggioramento senza apportare obbiettività, ha proposto - alla luce della valutazione pluridisciplinare del SAM di fine 2014 (poco tempo) ed alla luce della patologie presenti - ha proposto "il rifiuto di entrata in materia (per il momento) che potrà venire ovviamente rivalutato se si presenterà obbiettività di status e limitazioni funzionali che si sono deteriorate nel periodo in esame da inizio 2015" (pag. 245 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Successivamente all'emissione della decisione formale del 14 settembre 2016 (pag. 250-253 incarto AI), preavvisata dal progetto del 14 luglio 2016 (pag. 246-249 incarto AI), con cui l'UAI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, il 28 settembre 2016 l’insorgente ha trasmesso all'amministrazione, per il tramite della dr.ssa med. __________, la lettera d'uscita del 23 dicembre 2015, relativa alla degenza dal 18 novembre al 9 dicembre 2015 presso la Clinica __________ di __________, redatta dal primario, dr. med. __________ e dal caposervizio, dr. med. __________ (pag. 254-258 incarto AI), che hanno posto la diagnosi principale di "riabilitazione multidisciplinare e multimodale con: lombo-sacralgia cronica con irradiazione alla gamba sinistra; emisindrome dolorosa a sinistra; RM della colonna vertebrale del 10.11.2014: protrusione discale multilivello senza evidenti aspetti di compressione radicolare. A livello L4-L5 protrusione discale con fessurazione dell'anulus; stato dopo caduta sul posto di lavoro nel 2000; RM colonna lombare, RM articolazioni sacroiliache, RM bacino del 04.12.2015: faccettopatia bilaterale, discopatia L4/L5 mediana e paramediana e contatto con le radici L5 in sede intra-durale, fessurazione in sede laterale sinistra senza evidenti compressioni in sede foraminale, a carico acetabolo alterazioni degenerative con cisti" e secondaria di "disturbo dell'adattamento a dolore cronico; disturbo di personalità non altrimenti specificato; DD modificazione della personalità conseguente a dolore cronico" (pag. 255 incarto AI), puntualizzando quanto segue:

"Decorso Obiettivamente il decorso è stato positivo con un miglioramento progressivo delle performances fisiche. Soggettivamente purtroppo la sintomatologia non è cambiata e la paziente ha preferito uscire prima del prolungo accordato dalla cassa malati. La paziente è stata valutata dal nostro psichiatra, che pone come ipotesi diagnostica un disturbo di adattamento al dolore cornico, consiglia la sospensione di Valdoxan w l'introduzione di Cipralex 10 mg e l'aumento del Lyrica a 4 x 50 mg. Presenta una certa quota d'ansia, una dubbia coscienza di malattia e una progettualità futura scarsa. È stata prevista una ripresa a carico da parte del dr. med. __________. Il 20.11.2015 ha presentato un cedimento improvviso dell'arto inferiore di sinistra senza segni neurologici di lateralizzazione con un dolore al compartimento mediale e alla mobilizzazione della rotula e del vasto mediale. La paziente presenta una sintomatologia dolorosa da più di 15 anni con attualmente una emisindrome dolorosa a sinistra. Clinicamente non è più valutabile il chiaro generatore del dolore. Al laboratorio non abbiamo trovato segni per una spondiloartrite siero negativa (HLA B27 negativa, PCR e VES nella norma). La RMN della colonna lombare e delle articolazioni sacroiliache e del bacino del 04.12.2015 non mostra referti che possano spiegare la sintomatologia della paziente. Unico referto è una discopatia L4-L5 mediana e paramediana con i contatti con la radice L5 in sede intradurale e una fissurazione in sede laterale sinistra senza evidenti compressioni in sede foraminale. (…) abbiamo provato a dare una spiegazione sulla neurofisiologia del dolore cronico con la sensibilizzazione centrale e una componente psico-emotiva. (…) Abbiamo introdotto il Lyrica per modulare la percezione del dolore e ridurre le parestesie nell'emicingolo di sinistra. Durante la degenza l'handicap fisico dimostrato dalla paziente cambiava a seconda della situazione. (…)." (pag. 254-258 incarto AI).

Il 5 ottobre 2016 il medico curante, dr.ssa med. __________, si è cosi espresso: "(…). Seguo la paziente da tre anni. La signora si presenta sempre puntuale e curata nel mio studio. Il motivo della richiesta di revisione della prestazione AI è la persistenza e l'aggravamento della sindrome dolorosa (discopatie note L4/L5 e L5/S1) con irradiazione alla gamba sinistra. Inoltre, i dolori hanno preso un carattere più diffuso anche a livello delle spalle e della cervicale destra (DD: fibromialgia?). Il dolore cronico ha portato a una sofferenza psicologica importante, necessitando anche una psicoterapia (ora sospesa), e l'uso di antidepressivi. Nel tentativo di trovare una proposta terapeutica efficace abbiamo consultato diversi specialisti (neurochirurghi, __________, Clinica __________ di __________). Purtroppo senza esito soddisfacente. Dal lato oggettivo ho quindi assistito ad un peggioramento della situazione clinica (…) senza trovare un approccio terapeutico efficace. (…)." (pag. 261 incarto AI).

La precitata documentazione medica - versata agli atti anche in sede di ricorso dal rappresentante dell'assicurato (cfr. doc. A4-A7) - è stata sottoposta alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 21 ottobre 2016 il dr. med. __________, rilevato che nel rapporto del 23 dicembre 2015 della Clinica di __________ le diagnosi sono quelle note e che nel rapporto del medico curante viene attestato un generico peggioramento e le diagnosi sono in pratica le medesime, ha concluso che tali referti non permettevano di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata quale soggettivamente si ritiene invalida (doc. VI).

In concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima decisione formale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.

Il medico curante e gli specialisti della Clinica di __________ hanno in sostanza ripreso le note diagnosi - seppur corroborate dai nuovi elementi d'anamnesi - già valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base della perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica del SAM del 10 ottobre 2014 (pag. 195-231 incarto AI), dalla quale il TCA non ha valido motivo per scostarsi. Tanto più che neppure il patrocinatore dell'assicurata sostiene il contrario.

Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. pag. 195-231 incarto AI e doc. A4-A7) - non ha motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 20 ottobre 2016 (doc. V 1), giusta il quale i referti prodotti non permettono di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata. Tanto più che nel 2014 i periti del SAM (che avevano concluso per un'incapacità lavorativa del 40% dal profilo psichiatrico in qualunque attività, abituale e/o adatta) - dopo aver puntualizzato che non vi erano state modifiche sostanziali della capacità lavorativa "psichiatrica" dalla perizia effettuata nel 2003 rispettivamente in quella "reumatologica" dal 26 novembre 2010 - erano giunti allo conclusione che, dal profilo reumatologico, non fossero da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine mentre le possibilità terapeutiche in ambito psichiatrico o psicologico avevano poche realistiche percentuali di riuscita sul piano della risoluzione della struttura della patologia psichiatrica, e quindi la prognosi, dal profilo psichiatrico, propendeva per un'evoluzione cronica dei disturbi lamentati dall'assicurata (pag. 213-215 incarto AI). Anche il medico SMR, dr. med. __________, nel proprio rapporto del 23 ottobre 2014, aveva sottolineato come lo stato di salute dell'assicurata era invariato dal 2001 con prognosi di stabilità nel tempo (pag. 234-237 incarto AI).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

In siffatte circostanze, il TCA non può condividere le asserzioni del patrocinatore della ricorrente - giusta le quali "da inizio 2015 (…) è sensibilmente peggiorata nella parte motoria sia agli arti superiori che in quelli inferiori con forti dolori alla schiena. Da non sottovalutare è pure la problematica psichica e depressiva" rispettivamente "non sarà mai più in grado di poter riprendere un'attività lavorativa (…) confacente anche in misura parziale. Anche la gestione dell'economia domestica è al quanto difficoltosa dovendo ricorrere all'aiuto di terze persone (marito e figli)" (cfr. doc. I, pag. 1 e 2) - che hanno pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte.

Per quanto concerne la gestione dell'economia domestica, ininfluente al fine del presente giudizio già solo per il fatto che l'assicurata è stata considerata 100% salariata, giova comunque attirare l’attenzione del patrocinatore della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo concetto è stato ribadito dal Tribunale federale anche nella recentissima sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.

Quest’ultima chiede tuttavia "la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie" (assistenza giudiziaria) e "la rifusione delle spese" (gratuito patrocinio e/o ripetibili; cfr. doc. I, pag. 2).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie la situazione valetudinaria dell'interessata era pacifica (non avendo subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare un’entrata in materia, così come pure espressamente indicato dal medico del SMR). Alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro al patrocinatore dell'assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta, a prescindere dal fatto che la richiesta di questa Corte del 14 ottobre 2016 volta all'ottenimento del certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV), sia rimasta - nonostante la concessione di una proroga del termine sino al 12 dicembre 2016 (doc. VIII), così come richiesto dal rappresentante dell'assicurata (doc. VII)

  • inevasa a tutt'oggi.

Le spese sono, quindi, a carico dell’assicurata.

Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) è respinta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

LAG

  • art. 3 LAG

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 49 OAI
  • art. 87 OAI
  • art. 87ss. OAI

Gerichtsentscheide

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