Raccomandata
Incarto n. 32.2016.111
rg/sc
Lugano 29 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 1° settembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 16 marzo 2005 l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici specialistici ed economici, aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel novembre 2003, non attingendo il tasso d’invalidità il minimo pensio-nabile del 40% e nemmeno il tetto minimo del 20% necessario per il riconoscimento di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 21);
nel giugno 2016 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni producendo della documentazione (documenti ufficiali personali, certificati e attestati di formazione ed alcuni rapporti relativi ad analisi di laboratorio, doc. AI 22-26);
con decisione 1° settembre 2016, preavvisata il 23 giugno 2016, l’amministrazione – sulla base del parere medico SMR (doc. AI 28) – ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’emanazione del precedente provvedimento di diniego di prestazioni;
con il ricorso in rassegna l’assicurata insorge dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione postulandone l’annullamento. Produce, quale nuova documentazione, ulteriori referti di laboratorio nonché un rapporto del dr. __________ (doc. A 10) e un certificato del Centro __________ (doc. A 11);
con la risposta di causa l’amministrazione evidenzia come la nuova documentazione medica prodotta in sede di ricorso, in particolare il rapporto 6 giugno 2016 dell’internista e reumatologo dr. __________ giustifichi, come confermato dall’annotazione SMR del 19 ottobre 2016 (cfr. IV/1) l’entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni. Non senza rilevare come l’in-sorgente abbia prodotto la rilevante documentazione medica solo in sede di ricorso e non durante la procedura amministrativa, l’Ufficio AI postula quindi il rinvio degli atti, con accollo di spese a controparte, per procedere all’istruttoria con suc-cessiva emanazione di una decisione;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
in concreto, come accennato, con decisione 16 marzo 2005 (passata in giudicato) l’Ufficio AI – istruita la causa dal profilo medico ed economico (cfr. doc. AI 1-21) – aveva respinto la domanda di prestazioni, l’assicurata non presentando un grado d’invalidità pensionabile (e nemmeno attingente il tasso minimo del 20% per poter beneficiare di provvedimenti professionali);
la documentazione prodotta dinanzi all’amministrazione nel-l’ambito della nuova domanda di prestazioni (segnatamente documenti ufficiali personali, certificati e attestati di formazione ed alcuni rapporti relativi ad analisi di laboratorio; doc. AI 22-26), all’evidenza non indica né lascia ipotizzare l’interven-to di un verosimile peggioramento della situazione riscontrata tramite valutazioni mediche specialistiche (cfr. in particolare la perizia reumatologica del dr. __________; doc. AI 20) in occasione dell’emanazione della precedente decisione del 16 marzo 2005. Rettamente quindi l’amministrazione ha statuito la non entrata in materia sulla nuova richiesta;
nelle more della presente procedura ricorsuale l’assicurata ha per la prima volta prodotto due rapporti medici, uno dei quali in particolare consente di ritenere essere con verosimiglianza intervenuto un peggioramento delle sue condizioni di salute. Nel suo rapporto 6 giugno 2016 l’internista e reumatologo dr. __________ ha infatti certificato:
" Ti riferisco in marito alla paziente soprannominata che ho visitato il 02.06.2016, per un’ecografia funzionale delle mani ed ho poi rivisto velocemente il 03.06.16.
Diagnosi: - Lupus eritematodes sistemico su/con:
• stato dopo pericardite nel 2000 circa
• stato dopo polmoniti atipiche di origine indeterminata nel 04/2016
• attualmente artriti a livello metacarpo falangiale II sx ed a livello dei 2 polsi
• anticorpi-antinucleari positivi a 1/5120, lieve diminuzione del complemento C3 il 31.12.15, anticorpi anti-DNA positivi, anticorpi anti-Lupus anticoagulanti e anti-Cardiolipina negativi
Stato dopo epatite A nel 1994
Osservazioni: si tratta di una paziente che da tempo accusa dolori in tutto il corpo, negli ultimi 3 anni nettamente aumentati, con dolori a livello delle mani e delle articolazioni, importante rigidità mattutina, tanto che fa sempre più fatica ad eseguire il suo lavoro di direttrice artistica all’__________ di __________; di fianco a questo calo ponderale di qualche chilogrammo.
Al momento della mia visita, all’ecografia, lieve sinovite a livello del polso dx e sx, così come a livello metacarpo falangiale II.
Ho detto alla paziente che pensavo fosse un Lupus eritematotes sistemico, la Signora ha ammesso (cosa che ha Te non ha nemmeno detto) che effettivamente è in cura dal Dr. __________ da vari anni per Lupus eritematodes sistemico ma che finora non ha mai assunto le terapie consigliate, soprattutto il Plaquenil.
Ho quindi fatto capire alla Signora che già il fatto che 2 medici pronuncino la stessa diagnosi questa non è solo un sospetto, d’altro canto, a livello articolare-dolore, personalmente, oltre al Plaquenil, sono per l’introduzione del Methotrexate vista l’importanza dei dolori e la presenza bene o male di artriti attive.
La paziente mi sembra talmente sofferente che ora ha accettato di iniziare le terapie, comincerà quindi con Plaquenil 200 mg 1 pastiglia, alla luce del peso, e Methotrexate 10 mg 1 volta alla settimana, per le prime 2 settimane, in seguito 15 mg alla settimana, una volta in possesso della serologia per epatiti.
L’effetto di questa terapia lo si potrà vedere fra qualche settimana, ho pertanto previsto un controllo tra circa 6 settimane. Ti prego di eseguire i controlli abituali sotto Methotrexate fra 2 settimane, vale a dire parametri epatici, Creatinina ed emogramma.” (doc. A10)
Al riguardo, nel suo rapporto 19 ottobre 2016 il medico SMR ha osservato:
" Diagnosi: lupus eritematoso noto dal 2001.
Stato dopo decisione di rifiuto 3.2005 in presenza di riduzione rendimento del 10%.
Decisione di non entrata in materia del 1.9.2016.
Attuale documentazione medica presentata:
in particolare:
rapporto dr. __________ del 6.6.2016.
Valutazione:
Probabile peggioramento stato di salute.
Richiedere rapporto AI a
Dr. __________
Dr. __________
Dr. __________, psichiatra.” (doc. IV/1)
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
in conclusione non avendo, come visto, l’assicurata reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita confer-ma;
gli atti vanno tuttavia trasmessi all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni e, raccolta la documentazione medica indicata dal medico SMR nella sopra citata annotazione del 19 ottobre 2016 (cfr. IV/1) ed esperito ogni ulteriore accertamento che si rendesse necessario, renda un provvedimento in merito al diritto dell’assicurata a prestazioni AI;
giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti