Raccomandata
Incarto n. 32.2016.107
TB
Lugano 10 aprile 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 27 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1966, da ultimo attiva al 40% quale aiuto cucina e cameriera (doc. 6), il 6 dicembre 2013 (doc. 3) ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi agli arti inferiori che dall’infortunio del 19 marzo 2011 l’hanno resa parzialmente inabile al lavoro.
1.2. L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica e professionale, fra cui la perizia disposta nel 2012 dall’assicuratore infortuni che versava le indennità giornaliere.
Sentito il medico SMR che il 2 febbraio 2016 (doc. 83) si è pronunciato sul referto peritale del 29 gennaio 2016 (doc. 82), con progetto di decisione dell’11 marzo 2016 (doc. 85), confermato con decisione del 27 luglio 2016 (doc. A1) anche dopo le osservazioni formulate il 12 aprile 2016 (doc. 90) dallo psichiatra curante dell’assicurata che sono state sottoposte al vaglio dello stesso perito psichiatra del Servizio Accertamento Medico che l’aveva peritata a fine 2015 (docc. 92-94), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il riconoscimento di prestazioni.
Basandosi sulle conclusioni tratte dal medico SMR, il quale nel suo rapporto finale ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 30% (intesa come riduzione del rendimento) dal 1° marzo 2011 (eccetto un periodo di inabilità totale dal 28 aprile al 27 maggio 2011) nella sua attività abituale di aiuto cuoca e del 20% dal 24 dicembre 2013 (in precedenza inabilità del 100% dal 28 aprile al 27 maggio 2011 e poi nulla dal 28 maggio 2011 al 23 dicembre 2013) in attività adeguate al suo stato di salute, l’Ufficio AI ha calcolato la perdita di guadagno dell’assicurata partendo da un reddito da valida ricavato dai dati statistici specifici del ramo economico degli alberghi e della ristorazione per ciascun anno dal 2012 al 2014 (2014: Fr. 47'554.-) e l’ha paragonato al reddito statistico da invalida conseguibile nei medesimi anni ridotto del 20% solo per il 2014 (2014: Fr. 39'691.-), per ottenere un grado di invalidità nullo negli anni 2012 e 2013, mentre del 16% nel 2014, con conseguente rifiuto della rendita.
Il recente certificato specialistico del dr. med. __________ prodotto dopo il progetto di decisione, sottoposto all’esame del perito psichiatra SAM, non ha modificato l’esito della domanda AI.
1.3. Con ricorso del 14 settembre 2016 (doc. I) RI 1 ha ripercorso i momenti più significativi dal giorno dell’infortunio alle ginocchia (19 marzo 2011), riassumendo gli esiti delle numerose visite mediche effettuate e delle riprese lavorative. In particolare, la ricorrente ha evidenziato di non essere più la persona di prima, di non potere più lavorare come un tempo non riuscendo a stare in piedi e che l’incertezza del futuro la spaventava. A suo dire, la perizia SAM peccherebbe di un errore, poiché gli esami sono stati effettuati quando lei era a riposo, invece sarebbe stato opportuno visitarla dopo essere stata in piedi 8 ore di lavoro o dopo una settimana di lavoro e quindi fare esami sotto sforzo.
In tal senso l’assicurata ha fatto presente di avere chiesto di essere visitata anche dall’Ospedale __________ di __________.
Oltre ad alcuni vecchi certificati medici già in possesso dell’Ufficio AI, la ricorrente ha allegato il referto del 9 settembre 2016 (doc. A2) del dr. med. __________, suo psichiatra curante.
Infine, l’assicurata ha chiesto di essere aiutata “a venir fuori da questo incubo che non mi sono cercata perché io voglio tornare la persona che ero piena di gioia ed allegria, voglio potermi mantenere da sola e lavorare perché mi piace e mi fa sentire viva.”.
1.4. Nella sua risposta dell’11 ottobre 2016 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Secondo l’amministrazione, lo stato di salute della ricorrente sarebbe stato compiutamente accertato tramite una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, reumatologico e neurologico, che ha rilevato una problematica extra-somatica e reumatologica influente sull’abilità lavorativa dell’assicurata al 30% dal marzo 2011 per l’attività abituale e al 20% per quella adeguata da dicembre 2013. Dai calcoli effettuati è risultata una perdita di guadagno del 16% per l’anno 2014, mentre nulla per gli anni precedenti. Il nuovo scritto del dr. __________ è stato sottoposto alla psichiatra del Servizio Accertamento Medico, secondo cui esso riprende i dati già espressi a conferma di una situazione medica immutata, perciò l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato l’operato dei periti e il rifiuto di una rendita.
1.5. Il 4 novembre 2016 (doc. VI) la ricorrente ha informato il TCA che il 6 dicembre seguente sarebbe stata visitata presso l’Ospedale __________ di __________. L’assicurata ha inoltre ribadito che nessuno dei periti l’ha esaminata sotto sforzo per capire come mai non riesca più a stare in piedi.
L’amministrazione non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2 Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e avere sottoposto l’assicurata a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) esperita dal Servizio Accertamento Medico e avere sentito il parere del Servizio Medico Regionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita d'invalidità.
Considerata un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente attività, mentre una capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, applicando il metodo ordinario di raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha concluso che il grado di invalidità dell’assicurata fosse nullo per gli anni 2012 e 2013 in quanto il reddito da invalida superava il reddito da valida, mentre fosse del 16% per l’anno 2014.
Nel ricorso l’assicurata ha contestato i risultati a cui sono giunti i periti, perché dal giorno in cui è inciampata sulle scale non è più in grado di muoversi come prima e di effettuare le attività ludiche e professionali che era solita fare. Inoltre, gli accertamenti medici sarebbero lacunosi, poiché nessun perito ha verificato le sue condizioni di salute sotto sforzo, ma soltanto a riposo, perciò il risultato sulla sua capacità lavorativa sarebbe sfalzato.
2.3. Acquisiti i numerosi referti rilasciati dai medici consultati dalla ricorrente, il 12 novembre 2014 (doc. 63) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno disporre una valutazione pluridisciplinare, che ha avuto luogo i giorni 5, 12, 13, 15 ottobre nonché 5 novembre 2015 presso il SAM in ambito psichiatrico, reumatologico e neurologico.
Nella perizia pluridisciplinare resa il 29 gennaio 2016 (doc. 82) sono stati riassunti tutti gli atti medici messi a disposizione degli specialisti, sono state esposte le anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali), la descrizione della giornata, la terapia farmacologica in atto, le constatazioni obiettive, così come gli esiti degli esami radiologici, neurologici e di laboratorio.
Nel suo parere del 12 ottobre 2016 (doc. 82 pag. 513) il dr. med. __________, specialista FMH neurologia, ha esposto l’anamnesi, lo stato neurologico e l’esame elettroneurografico.
La diagnosi posta era di incipiente compressione cronica del nervo mediano destro nel canale carpale e di metatarsalgia a predominanza destra, su alterazioni degenerative plantari con tendenza al piede trasversoplano.
Quali diagnosi non neurologiche il perito ha indicato delle gonalgie bilaterali su alterazioni post traumatiche e degenerative in stato dopo vari interventi locali e delle coxalgie destre secondarie di recente apparizione.
Nella sua valutazione il neurologo ha evidenziato che l’assicurata presentava un’incipiente sofferenza del nervo mediano nel canale carpale, con delle acroparestesie intermittenti per il momento, più notturne che diurne, accusava delle rare parestesie a livello del pollice senza però segni evidenti di sofferenza radicolare C6. Era possibile anche un rapporto con una sindrome del canale carpale. Accusava inoltre delle disestesie a livello metatarsale, soprattutto a destra, con un segno di Tinel positivo sul percorso del nervo tibiale posteriore nel canale tarsale, con però una conduzione motoria del nervo normale. Parametri analoghi anche a sinistra. Piedi trasverso-plani, dolenzia interdigitale. Clinicamente nessuna sindrome cervico-vertebrale, né lombo-vertebrale, non segni di sofferenza radicolare nei membri superiori, né ai membri inferiori, nessun segno di polineuropatia, nessun deficit sensitivo-motorio, in particolare a livello delle due gambe. Dolori (peri-)articolari all’anca destra che dovranno essere valutati dal reumatologo, probabili disturbi statici anche a livello lombo-sacrale con una dolenzia locale soprattutto di notte, dormendo sul lato destro. A livello delle ginocchia non segni di sofferenza sia del nervo peroneo che del nervo tibiale da entrambi i lati. Podalgie su alterazioni ortopediche dei piedi.
In conclusione, dal punto di vista neurologico a quel momento l’assicurata non presentava un’incapacità lavorativa in nessuna professione. La problematica a livello dei canali carpali andrà probabilmente ricontrollata in futuro.
Il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, il 13 ottobre 2015 ha visitato l’assicurata e in pari data ha allestito il suo referto (doc. 82 pag. 505) citando l’anamnesi reumatologica da terzi, i dati soggettivi dell’assicurata, i dati oggettivi (stato generale, sistema locomotore con colonna vertebrale e articolazioni periferiche, il sistema nervoso cursorio, gli esiti degli esami radiologici che ha effettuato quel giorno al bacino ap e all’anca destra).
Il reumatologo ha posto la diagnosi di coxartrosi bilaterale, sintomatica a destra con obesità (87,9kg / 165cm). Gonartrosi in valgo bilaterale, in: esiti da meniscectomia parziale mediale bilaterale in artroscopia il 28 aprile 2011; obesità. Metatarsalgie bilaterali, in: piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello; sbilancio muscolare agli arti inferiori; obesità.
Il perito ha poi ripercorso gli antecedenti medici dal giorno della caduta su entrambe le ginocchia e sul piano terapeutico ha affermato in primo luogo che andava diminuito il carico sulle articolazioni alle estremità inferiori correggendo il sovrappeso corporeo, parallelamente l’assicurata andava avviata verso un riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura, con ginnastica per coxartrosi e gonartrosi, allungamento della muscolatura surale e della muscolatura flessoria autoctona dei piedi con rinforzo degli antagonisti. L’assicurata disponeva già di scarpe e plantari adatti ai disturbi statici dei piedi presenti.
Per quanto riguardava la capacità funzionale e di carico residua, l’assicurata poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 10kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 10-15kg; poteva molto spesso sollevare pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto, maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi di media entità; talvolta attrezzi pesanti. La rotazione manuale era normale. L’assicurata poteva molto spesso effettuare lavori al di sopra della testa, effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata, la posizione accovacciata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurata poteva infine assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata; molto spesso camminare fino a 50m, talvolta oltre 50m, camminare su terreno accidentato, talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100% dal marzo 2011, ossia da quando il medico curante l’ha ritenuta inabile al lavoro al 50%.
Nella sua ultima attività lavorativa principale come cuoca e tuttofare in ristoranti, lavori svolti prevalentemente in piedi, l’esperto ha dichiarato l’interessata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore sempre dal marzo 2011, ma con una diminuzione del rendimento del 30%, calo del rendimento del 30% applicabile anche qualora l’attività venisse svolta soltanto a tempo parziale.
In qualità di casalinga, dal marzo 2011 l’assicurata è stata giudicata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale con una diminuzione del rendimento del 5%.
Un’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività è stata ritenuta giustificata dal 28 aprile al 27 maggio 2011 a causa dell’artroscopia alle ginocchia.
Infine, il 15 ottobre e il 5 novembre 2015 la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, ha avuto due colloqui di 55 rispettivamente di 28 minuti e il 10 dicembre 2015 (doc. 82 pag. 582) ha allestito il suo parere, in cui ha ripreso i certificati medici specialistici rilevanti per la sua valutazione, ha esposto gli esiti dell’esame clinico secondo AMDP 8 –System con raccolta anamnestica, referto psichico, referto somatico.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, la psichiatra ha concluso che la professione di cuoca e di tuttofare nei ristoranti era determinata dalla difficoltà rispetto alla capacità di relazionarsi con gli altri, mentre non ravvedeva una difficoltà nel portare avanti la preparazione per esempio di pasti.
L’esperta ha poi elencato la terapia psicofarmacologica in atto, non ha ritenuto necessario approfondimenti testali, ha descritto le attività e le abitudini dell’assicurata, lo status psichico approfondito e le sue conclusioni.
La diagnosi posta era di disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti (ICD-10: F43.23, DSM-V 309.28).
La specialista ha rilevato che questa diagnosi era in linea con le diagnosi del curante, però non ha ritrovato la gravità che il dr. med. __________ ha espresso, visto che a suo dire negli ultimi mesi l’assicurata era stata meglio. Ha poi precisato che l’evento stressante che ha determinato il disturbo dell’adattamento era riconducibile sia alle difficoltà economiche sia principalmente alla malattia fisica con dolore persistente e aumento della difficoltà nel portare avanti l’attività lavorativa, generando un circolo vizioso che ha influito sulle condizioni psichiche andando ad influire sulla condizione positiva di sé nella sua capacità di autodeterminarsi.
Come cuoca e tuttofare in ristoranti, dal 24 dicembre 2013, ossia da quando è stata presa in carico dal dr. med. __________, la sua capacità lavorativa psichica era del 70%, dovuta al rendimento ridotto in quanto la condizione di ansia di facile affaticabilità psichica, ma prevalentemente nella ridotta concentrazione, ne determinavano la riduzione.
La prognosi era positiva, con possibilità di un recupero delle capacità psichiche giacché il disturbo da disadattamento era legato sia alla condizione fisica sia finanziaria, quindi laddove v’era una risoluzione della problematica somatica e un miglioramento delle condizioni finanziarie e lavorative, la prognosi poteva ritenersi favorevole, con un aiuto ulteriore della presa a carico psichiatrica.
La diminuzione della capacità lavorativa come cuoca era legata al sentimento di insufficienza personale con disturbi della concentrazione, ansia somatica e al ritiro sociale.
Quali possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute la psichiatra del SAM ha indicato la riduzione della componente algica somatica e il cambiamento nella limitazione lavorativa quale poter essere di nuovo assunta e riprendere ad avere un compenso economico per le sue fatiche.
Provvedimenti di integrazione professionale e di riformazione professionale erano possibili, tenendo conto delle difficoltà di concentrazione e la difficoltà dell’assicurata di relazionarsi con le altre persone.
L’esperta ha inoltre giudicato l’assicurata abile anche da subito di svolgere all’80% altre attività che non richiedessero concentrazione o elevata attenzione nei limiti delle condizioni fisiche e che non avessero contatti diretti con le altre persone.
Quale casalinga era invece abile al 100%, potendo determinare i tempi e i modi.
L’ambiente di lavoro potrebbe sopportare i disturbi psichici dell’assicurata, ma dovrebbe avere i requisiti di comprensione e tolleranza delle sue limitazioni psichiche attuali.
Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente il SAM ha posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti (ICD-10: F43.23, DSM-V 309.28).
Disturbo da sintomi somatici con dolore predominante F45.1.
Coxartorsi bilaterale, sintomatica a destra con obesità (87,9kg / 165cm).
Gonartrosi in valgo bilaterale, in: esiti da meniscectomia parziale mediale bilaterale in artroscopia il 28 aprile 2011; obesità.
Metatarsalgie bilaterali, in: piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello; sbilancio muscolare agli arti inferiori; obesità.
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state indicate un’incipiente compressione cronica del nervo mediano destro nel canale carpale e una carenza in acido folico e vitamina D.
Il 29 gennaio 2016 alle ore 8 è avvenuta fra i medici periti del SAM e il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________ un’esauriente discussione per teleconferenza sullo stato di salute dell’assicurata, a seguito della quale gli specialisti hanno concluso che globalmente dal marzo 2011 ella presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 70% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nell’ultima attività.
Inizialmente questa riduzione era dovuta ai limiti funzionali dettati solamente dalla patologia reumatologica, poi dal 24 dicembre 2013 si è giustificata un’incapacità anche sul piano psichiatrico.
A dire dei periti, queste percentuali andavano integrate, poiché consideravano tutte la sindrome da dolore cronico. La prognosi era stazionaria. Incapacità lavorativa totale per intervento chirurgico alle ginocchia dal 24 aprile al 27 maggio 2011.
Fermo restando le limitazioni funzionali indicate dal consulente reumatologo e le difficoltà di concentrazione e di relazione dell’assicurata con le altre persone individuate dalla psichiatra, i periti hanno giudicato l’assicurata abile all’80% in attività adatte dal 24 dicembre 2013, intesa come rendimento globale ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa (eventuali pause erano già state conteggiate). Antecedentemente, non si giustificava una inabilità lavorativa in attività adatta, se non quel mese nel 2011.
Come casalinga, la capacità lavorativa residua era del 95% dal marzo 2011, eccetto a cavallo tra aprile e maggio 2011.
Dei provvedimenti di integrazione professionale e di riformazione erano possibili secondo la consulente psichiatra sin da subito.
Infine, per le possibilità terapeutiche avrebbe dovuto essere ridotta la componente algica somatica e sarebbe stato auspicabile riprendere un’attività lavorativa per avere l’assicurata un compenso economico a seguito delle sue fatiche.
Nel suo rapporto finale del 2 febbraio 2016 (doc. 83) il medico SMR dottor __________ ha ripreso sia le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato poste dai periti del SAM, sia i gradi di (in)capacità lavorativa da essi stabilite con le relative limitazioni funzionali reumatologiche e psichiatriche.
Quali osservazioni al progetto di decisione dell’11 marzo 2016, il dottor __________ è intervenuto per conto dell’assicurata producendo un suo certificato del 12 aprile 2016, in cui ha evidenziato che l’assicurata ha compiuto un brusco viraggio del tono dell’umore dopo che si è vista disattesa l’aspettativa di vedersi riconosciuta la propria infermità fisica causata dall’infortunio. L’assicurata ha manifestato un chiaro scompenso ansioso depressivo che si inseriva nel quadro di una situazione di importante fragilità emotiva e di equilibrio psicoaffettivo precario che l’aveva vista già in precedenza soccombere a stati psicopatologici acuti più o meno dello stesso genere. La condizione clinica dopo un periodo di relativa stabilità si era quindi nuovamente aggravata in forma molto preoccupante riportando a galla quegli elementi di vulnerabilità psichica e di debolezza dell’io che si erano a più riprese palesati nel recente passato con episodi di disperazione profonda, di delusione, di frustrazione e di perdita del controllo del proprio stato emozionale esponendola ad un costante rischio di passaggio all’atto in senso autolesivo. In passato lo psichiatra aveva già evidenziato il problema del deficit personologico di tipo impulsivo della paziente mettendolo in relazione con un assetto della personalità fragile e fortemente instabile ed emotivo, che lo portava a non escludere la possibilità di nuovi episodi di scompenso legati a situazioni stressanti che l’interessata non era assolutamente in grado di gestire. Una condizione di fragilità emotiva che nel corso dell’osservazione clinica è apparsa evidente, ma che d’avviso del curante non è stata colta nella sua reale portata e gravità nella valutazione psichiatrica peritale. Questa fragilità si è riaffacciata mettendo a soqquadro e rendendo francamente caotico lo stile di vita dell’assicurata già menomato da fobie sociali rilevanti che l’hanno portata ad un quasi isolamento, rendendo estremamente difficile l’intervento terapeutico e incerta la prognosi stante l’evoluzione assolutamente non positiva della situazione non solo dal lato valetudinario, ma anche da quello sociale, finanziario, lavorativo. A quel momento l’interessata appariva scompensata dal lato psicopatologico e sociale, non era in grado di lavorare in qualsiasi attività né possedeva una tenuta psicologica tale da garantire la partecipazione ad eventuali provvedimenti di integrazione professionale né tanto meno per svolgere una riqualifica. L’assicurata aveva l’impressione di camminare sul filo del rasoio, con i giorni contati e senza vie di uscita percorribili e ciò indicava la presenza di uno stato di angoscia che la attanagliava e che toglieva le energie. D’avviso dello psichiatra curante, a quel momento la condizione di salute dell’assicurata a causa del grave scompenso depressivo in atto aveva subito un aggravamento importante e il suo grado di inabilità lavorativa era nettamente superiore a quello stabilito dal SAM.
Su questo referto medico il 14 aprile 2016 (doc. 92) il dr. med. __________ dell’SMR ha ritenuto necessario interpellare il Servizio Accertamento Medico che, dopo averlo sottoposto alla consulente in psichiatria che già aveva visitato l’assicurata, il 5 luglio 2016 (doc. 94) ha riportato in esteso il parere della dr.ssa __________ concordando integralmente con la sua presa di posizione, la quale criticava l’opinione del collega dr. __________ e affermava che il nuovo certificato non modificava le sue precedenti conclusioni.
Il dr. med. __________ ha fatto proprie il 7 luglio 2016 (doc. 95) queste conclusioni e ha confermato il suo rapporto del 2 febbraio precedente.
Oltre a produrre alcuni referti del 2011-2013 (docc. A3-A11) già agli atti dell’Ufficio AI e quindi presi in considerazione dai periti per la loro valutazione specialistica, con il ricorso l’assicurata ha trasmesso al Tribunale un altro rapporto del suo psichiatra.
Il 9 settembre 2016 (doc. A2) il dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, ha ricordato di avere in cura la ricorrente da oltre due anni, a cui all’affezione ortopedica nel corso degli anni si è sovrapposta una problematica depressiva e di fragilità emotiva che, associandosi a difficoltà di adattamento alle condizioni di vita precarie venutesi a creare come conseguenza della perdita del ruolo sociale e professionale causata dagli esiti infortunistici, ha portato ad uno scadimento del funzionamento psicologico che ha reso l’assicurata estremamente vulnerabile allo stress esponendola a diversi episodi di scompenso psicopatologico e della personalità. L’equilibrio psicoaffettivo dell’interessata già reso precario dall’insoddisfacente esito delle terapia che non l’hanno portata a coronare il suo desiderio di guarigione e di ripresa funzionale e professionale ha subito un ulteriore aggravio a seguito dell’esito della perizia SAM, su cui si è fondato l’Ufficio AI per negarle la rendita di invalidità. Da allora lo psichiatra curante ha assistito a un brusco viraggio del tono dell’umore dell’interessata che, vistasi posta di fronte alla disattesa della propria aspettativa di vedersi riconosciuta la sua infermità fisica causata dagli esiti post-infortunistici, ha manifestato un chiaro scompenso ansioso depressivo da inserire nel quadro di una situazione di importante fragilità emotiva che l’aveva già vista in precedenza soccombere a stati psicopatologici acuti più o meno dello stesso genere con episodi di disperazione profonda, delusione, frustrazione e perdita del controllo del proprio stato emozionale mettendola costantemente a rischio di scompenso e di passaggio all’atto autolesivo. Per il curante, a quel momento l’interessata appariva costantemente al limite dello scompenso psicopatologico e a suo dire non era in grado di fornire delle capacità prestative in una qualsiasi professione né possedeva una tenuta psicologica tale da garantire la partecipazione ad eventuali provvedimenti di integrazione professionale né tanto meno svolgere una riqualifica professionale. La condizione clinica dell’assicurata era di portata tale da richiedere un presidio terapeutico attento volto alla prevenzione dell’insorgenza di stati psicopatologici acuti.
Con il ricorso l’assicurata ha preannunciato che si sarebbe sottoposta a una visita reumatologica il 6 dicembre 2016, ma dell’esito della stessa non ne ha dato notizia al TCA.
2.4. Per costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche psichiche, reumatologiche e neurologiche sono state chiarite in modo soddisfacente dai periti che l’Ufficio AI ha appositamente nominato e il cui parere è stato vagliato dal Servizio Medico Regionale, che l’ha confermato anche dopo che lo psichiatra curante ha esposto le proprie osservazioni al progetto di decisione di rifiuto della rendita di invalidità.
Non va infatti dimenticato che l’opinione del dr. med. __________ del 12 aprile 2016 è stata debitamente presa in considerazione e analizzata dalla dr.ssa med. __________ che, in qualità di perita del SAM, ha avuto modo di incontrare l’assicurata in due occasioni nell’autunno 2015 e di valutarla compiutamente.
Del resto, la stessa esperta nominata dall’Ufficio AI ha posto delle diagnosi che, per sua stessa affermazione, erano in linea con le diagnosi riportate dal curante in un suo certificato di pochi mesi antecedente la sua valutazione peritale. A differenza del curante, però, la perita non aveva ritrovato la gravità espressa dal collega, poiché secondo la stessa negli ultimi mesi l’assicurata era stata meglio.
A questo proposito, la dr.ssa __________ aveva intravisto la possibilità di un recupero delle capacità psichiche e quali misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute della ricorrente era necessario ridurre la componente algica somatica per poi tornare a lavorare per ottenere un compenso economico. A suo dire, infatti, poiché il disturbo da disadattamento era legato alla condizione fisica e a quella finanziaria, risolvendo la problematica somatica si sarebbero potute avere delle migliori condizioni finanziarie e lavorative dell’interessata. Secondo la psichiatra, la prognosi era dunque favorevole e pertanto era possibile effettuare dei provvedimenti di integrazione e di riformazione professionale.
Per questo motivo, l’assicurata è stata giudicata in grado di svolgere all’80% altre attività lavorative che non richiedessero concentrazione o elevata attenzione né contatti diretti con terzi.
Certo, l’opinione della specialista interpellata dall’Ufficio AI è in contrasto con il quadro clinico reso dal dr. med. __________, psichiatra curante della ricorrente, il quale si è espresso da ultimo sia il 12 aprile sia il 9 settembre 2016. In entrambi questi suoi certificati, che sostanzialmente si sovrappongono, lo specialista ha evidenziato lo scompenso psicopatologico e della personalità dell’assicurata, già emotivamente fragile e vulnerabile allo stress a causa degli esiti dell’infortunio alle ginocchia, evidenziando che con la notizia del rifiuto della rendita si è aggravato il quadro depressivo. Il tono dell’umore dell’interessata era cambiato, così come la stabilità e la fragilità della personalità; si era manifestato un chiaro scompenso ansioso depressivo che rendeva impossibile la ripresa di qualsiasi attività lavorativa.
La dr.ssa med. __________ ha preso posizione sul referto del 12 aprile 2016, ritenendolo lacunoso circa la descrizione esaustiva delle attuali condizioni dell’assicurata, poiché riferiva soltanto di una fragilità emotiva che invece ella non avrebbe colto nella sua reale portata e gravità. A dire della perita del SAM, dai dati anamnestici riportati dall’assicurata e dallo psichiatra curante, dall’esame clinico e dalla terapia farmacologica assunta, ritenuta minima, allora era diagnosticabile un quadro sindromico depressivo lieve. Per di più, quale fosse la terapia farmacologica in atto e quali gli interventi psico-terapeutici adottati per potere ritenere peggiorato lo stato di salute dell’interessata, non è stato specificato dal dr. med. __________. Inoltre, in merito all’aggravio del quadro clinico che sarebbe insorto con la ricezione della decisione di rifiuto della rendita, la dottoressa ha rilevato che dei momenti di disperazione, delusione e frustrazione si erano già manifestati in passato e questi elementi erano serviti per porre la diagnosi di disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti e di disturbo da sintomi somatici con dolore predominante. In conclusione, secondo la perita che si è espressa il 3 giugno 2016, i nuovi dati presentati non avevano prodotto degli elementi di reale novità, perciò la sua precedente posizione peritale andava confermata.
Il più recente referto del 9 settembre 2016 (doc. A2) prodotto dall’assicurata insieme al suo ricorso espone sostanzialmente le medesime problematiche del precedente dell’aprile 2016 e per di più non pone una diagnosi diversa – neppure secondo la classificazione internazionale - da quella ribadita dalla perita del SAM. Il curante si è limitato a ribadire l’impossibilità per la ricorrente di esercitare una qualsivoglia attività lucrativa.
Come tale, però, anche questo referto non è sufficiente per mettere in dubbio il rapporto peritale della dr.ssa med. __________ che, per contro, nell’autunno 2015 ha analizzato compiutamente lo stato psichico della ricorrente eseguendo un esame clinico secondo AMDP 8-System con raccolta anamnestica, referto psichico, referto somatico. In quel frangente la psichiatra del Servizio Accertamento Medico aveva rilevato che dalle analisi del sangue v’era una mancata o minore assunzione dei farmaci da parte dell’interessata rispetto alla prescrizione dello psichiatra curante e riconosceva che dalla presa a carico del collega (24 dicembre 2013) si poteva ritenere che vi fosse stata una riduzione della capacità lavorativa, tuttavia in ragione del 20% e non del 100% come sempre sostenuto dal medico curante.
D’avviso di questo Tribunale, la dottoressa ha dato un quadro (più) completo e dettagliato delle condizioni psichiche della ricorrente, confrontandosi debitamente con i pareri del dr. __________ il quale, invece, si è limitato in entrambi i suoi referti del 2016 a descrivere un quadro generale e ad affermare che il mancato riconoscimento dei suoi disturbi fisici da parte del SAM e quindi il rifiuto della rendita di invalidità hanno acuito i problemi psicopatologici di cui già soffriva l’assicurata, ma non ha posto una diagnosi che li descrivesse univocamente e che ne accertasse il presunto peggioramento.
L’esperta ha inoltre individuato delle possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute dell’interessata, ciò che conferma che la prognosi era favorevole: migliorando la condizione fisica sarebbe migliorata anche quella economica e quindi pure il disturbo da disadattamento di cui soffriva la ricorrente.
In altre parole, il medico curante non è riuscito a dimostrare una situazione peggiore rispetto a quella valutata dalla perita del SAM.
Va pertanto confermato il grado di incapacità lavorativa del 20% per motivi psichici in attività che non richiedano concentrazione o elevata attenzione, così come determinato dalla specialista del Servizio Accertamento medico.
Questa percentuale si sovrapponeva però al grado di incapacità lavorativa del 30% stabilito dal perito reumatologo per l’esercizio dell’attività di cuoca e tuttofare in ristoranti da ultimo esercitata, che dopo un’attenta analisi ed esame clinico della ricorrente è stato stabilito essere presente sin dal giorno dell’infortunio.
In altre attività adeguate al suo stato di salute che tenessero conto dei limiti funzionali e di carico individuati dal dr. med. __________, l’assicurata è stata ritenuta comunque in grado di lavorare 8-9 ore al giorno con rendimento pieno.
Queste conclusioni sono state contestate dall’assicurata, però senza essere debitamente comprovate da certificati medici in tal senso.
In effetti, la ricorrente ha sottolineato che la perizia reumatologica è avvenuta durante un periodo di riposo e di calma e non dopo essere stata posta sotto stress a seguito di una giornata o una settimana di lavoro. A suo dire, in queste ultime circostanze la sua capacità lavorativa sarebbe di gran lunga diversa da quella riscontrata dal reumatologo del SAM.
Per comprovare queste sue dichiarazioni l’assicurata ha informato in due occasioni il TCA che il 6 dicembre 2016 (doc. VI/1) si sarebbe sottoposta a un esame reumatologico presso l’Ospedale __________ di __________, tuttavia il referto di questa visita non è mai stato prodotto al Tribunale.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente, rinviando semplicemente a un esame a cui si sarebbe sottoposta in seguito e affermando che la perizia SAM non è completa e quindi non attesta il suo attuale stato di salute, pretendendo implicitamente con ciò che gli atti siano rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti medici, è venuta meno al suo obbligo di comprovare le sue allegazioni. Essa si è limitata a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato le sue condizioni, mentre non ha saputo comprovare le sue lamentele, non avendo prodotto alcuno specifico rapporto medico allestito da un reumatologo che suffragasse la sua tesi.
Va ancora rilevato che la perizia pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico ha inoltre analizzato lo stato di salute della ricorrente dal profilo neurologico, non riscontrando alcun impedimento in nessuna professione.
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche il medico SMR si è pronunciato nel corso degli anni sullo stato di salute della ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare SAM del gennaio 2016 e il suo complemento del luglio 2016, ma anche i rapporti dei medici curanti, i quali, per contro, non si sono sufficientemente confrontati con i referti allestiti dai periti e dal medico SMR.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata, non circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa della ricorrente, ritenendola quindi abile al 70% dal marzo 2011 nella sua precedente attività di cuoca e tuttofare in ristoranti rispettivamente abile all’80% dal 24 dicembre 2013 in attività adeguate che rispettino i limiti posti dai periti in ambito reumatologico e psichiatrico.
2.6. Stante quanto precede e poiché l’aspetto economico non è stato contestato dall’assicurata, ciò che porta il TCA a non verificare il calcolo effettuato dall’amministrazione, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti