Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.104
Entscheidungsdatum
17.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.104 32.2016.105

RG/sc

Lugano 17 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 13 settembre 2016 di

RI 1

contro

le decisioni del 18 luglio 2016 emanate da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

in relaz. agli assicurati: PI 1

rappr. da:

considerato in fatto e in diritto

che - con distinte decisioni 18 luglio 2016, l’Ufficio AI – che nell’aprile 2015 aveva assunto a favore di PI 2 e PI 1, nati prematuri il 19 gennaio 2015, i costi (a far tempo dal 1. giugno 2015, momento a partire dal quale per entrambi l’amministrazione ha riconosciuto la residenza in Svizzera) relativi all’infermità congenita OIC 395 (sino al massimo all’età di due anni) e all’infermità OIC 311 (solo per PI 1, sino al 31 gennaio 2021) – ha negato ad entrambi la copertura dei costi di degenza legati all’infermità OIC 494, non essendo essi domiciliati in Svizzera al momento della nascita avvenuta in Italia il 19 gennaio 2015 (doc. A/1; doc. AI 15 e 16 inc. 32.2016.104 e doc. AI 15 inc. 32.2016.105);

  • contro suddette decisioni s’aggrava al TCA la RI 1 con due distinti ricorsi (inc. 32.2016.104 e 32.2016.105). Facendo in sostanza presente come al momento della nascita PI 1 e PI 2 non risiedessero all’estero ma fossero domiciliati in Svizzera, postula in via principale il riconoscimento dei costi in relazione all’infermità OIC 494, in subordine la retrocessione degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti;

  • entrambi i gravami sono stati intimati all’Ufficio AI per la risposta di causa e ai rappresentanti legali dei due minori per presa di posizione;

  • riconoscendo di essere incorsa in un errore, con le rispettive risposte di causa l’Ufficio AI – richiamati gli artt. 9 cpv. 1 LAI e 23bis OAI, dopo aver considerato che al momento della nascita di PI 2 e PI 1 i loro genitori risultavano da anni domiciliati in Svizzera, che il soggiorno in Italia fosse solo temporaneo e che il ricovero all’estero è stato imposto dall’ur-genza – ha postulato l’accoglimento dei gravami precisando che verrà parimenti esaminata, con relativa emanazione di una formale decisione, l’eventuale presa a carico di altre infermità;

  • i rappresentanti degli assicurati non hanno presentato osservazioni, né in merito al ricorso né in relazione alla risposta di causa;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • ai sensi dei combinati artt. 31 Lptca e 76 cpv. 1 LPamm i ricorsi di cui agli inc. 32.2016.104 e 32.2016.105 vengono evasi con un’unica decisione;

  • RI 1 – stante il suo obbligo prestativo a dipendenza della non assunzione delle prestazioni per la cura dell’infermità congenita in rassegna da parte dell’AI – ha un interesse degno di protezione all’annullamento delle decisioni di diniego del 18 luglio 2016 ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA (cfr. STCA 32.2015.03 del 14 ottobre 2015; Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 63 pp. 628s);

  • secondo l’art. 13 cpv. 1 LAI gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI). Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21). Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti). Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicu-razione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno. Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

Oggetto del diritto ai provvedimenti sanitari sono di regola le infermità congenite elencate alle singole cifre dell'allegato OIC. Al trattamento delle infermità congenite si aggiungono pure tutte le conseguenze e gli effetti collaterali che, dal punto di vista medico, ricadono nell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita in questione. Il diritto ai provvedimenti sanitari di cui l'art. 13 LAI si estende quindi pure al trattamento e la cura dei danni alla salute secondari che non fanno più parte dell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita ma secondo l'esperienza medica sono spesso la conseguenza dell'infermità stessa;

  • la cifra 494 OIC prevede quale infermità congenita (sotto il capitolo «Altre infermità») «i prematuri aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g, sino al raggiungimento di 3000 g»;

  • conformemente all’art. 6 cpv. 2 LAI

“Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero”;

  • giusta l’art. 9 LAI

" 1 I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

1bis Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione.

2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:

a. sia assicurato facoltativamente; o

b. sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero:

  1. secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS,

  2. secondo l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o

  3. in virtù di una convenzione internazionale.

3 Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se:

a. all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se

b. essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.”;

  • a norma dell’art. 23bis OAI

" 1 Se l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di personale specializzato, l'assicurazione ne assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale all'estero.

2 L'assicurazione assume le spese per l'esecuzione semplice e razionale dei provvedimenti sanitari eseguiti in caso d'emergenza all'estero.

3 Se un provvedimento d'integrazione è eseguito all'estero per altri motivi ritenuti validi, l'assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da tale provvedimento, se fosse stato eseguito in Svizzera.”;

  • richiamate le disposizioni di legge e d’ordinanza sopra menzionate, ritenuto come nel caso concreto il padre degli assicurati è domiciliato in Ticino da diversi anni rispettivamente la madre vi dimora dal 2012 (doc. A/2-3 inc.32.2016.104) e come in base agli atti vi sia da ritenere il carattere d’urgenza del ricovero in Italia presso l’__________ di __________ (doc. A/5 inc. 32.2016.104 e doc. A/5 inc. 32.2016.105), contrariamente a quanto stabilito nelle decisioni impugnate per entrambi i minori vanno riconosciuti, secondo tariffa, i costi dell’infermità congenita OIC 494;

  • in accoglimento dei ricorsi, le decisioni impugnate vanno modificate nel senso che a PI 2 e PI 1 dev’essere riconosciuto il diritto a provvedimenti sanitari in relazione all’infermità 494 OIC;

  • va da sè che l’amministrazione, in applicazione della massima d’ufficio e del principio inquisitorio (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA), dovrà esaminare il diritto di entrambi i minori ad eventuali altri provvedimenti sanitari non ancora riconosciuti a far tempo dalla loro nascita ed emettere al riguardo le relative decisioni;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

  • alla Cassa malati ricorrente, ancorché vincente in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, di regola nessuna indennità per ripetibili è infatti assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per la qui ricorrente (DTF 126 V 150 consid. 4).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.I ricorsi sono accolti.

§ Le decisioni del 18 luglio 2016 sono riformate nel senso che a PI 2 e PI 1 va riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita 494 OIC con assunzione dei relativi costi.

  1. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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