Raccomandata
Incarto n. 32.2016.1
FS
Lugano 30 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 novembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, da ultimo attivo quale architetto a tempo pieno presso la __________, nel mese di novembre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute una “(…) ipertensione polmonare, forame ovale, shunt destro/sinistro, grave ipossemia (…)” (doc. AI 6/7-12).
Esperiti i necessari accertamenti – fondandosi sul rapporto finale 27 luglio 2014 del SMR (doc. AI 34/74-77) e sul “rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 27 agosto 2015 con l’annotazione del 22 ottobre 2015 dell’ispettore __________ (doc. AI 54/162-170 e 64/196) – l’Ufficio AI, con decisione 27 novembre 2015, preavvisata il 14 settembre 2015 (doc. AI 56/173/177), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita (unitamente alle rispettive rendite per i figli) dal 1. agosto 2014 (doc. AI 67/203-204 e le motivazioni sub doc. AI 66/198-202).
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dallo RA 1, ha interposto il presente ricorso. Osservato che l’Ufficio AI ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 19 agosto 2013 e che dal 1. gennaio 2012 è diventato dipendente della __________ – che pertanto quale reddito da valido andrebbe ritenuto il salario di fr. 132'500.-- stabilito per l’attività dipendente nel 2013 e quale reddito da invalido l’importo di fr. 66'250.-- (132'000 x 50%) –, l’insorgente ha contestato il grado d’invalidità del 44% scaturito dal succitato rapporto d’inchiesta del 27 agosto 2015 dell’ispettore __________ (doc. 54/162-170) e fatto proprio dall’Ufficio AI.
L’insorgente – rilevato che “(…) se è vero che il mio cliente è sempre stato architetto, è altrettanto vero che i presupposti legati all'attività sono radicalmente mutati dal 1º gennaio 2012, con il passaggio alle dipendenze della __________. Indipendentemente dal fatto che egli detenga un'interessenza nella nuova ragione sociale, le cose sono radicalmente cambiate in fatto di ragione sociale, con tutto quello che ciò comporta anche sotto il profilo della stabilità dei redditi; ragione per la quale non appare Iecito tracciare una semplice linea di continuità tra il prima (statuto di indipendente) e il dopo (statuto di dipendente), peraltro in modo del tutto artificiale e per di più su una realtà puramente virtuale. L'unica cosa vera è che il mio cliente è sempre stato architetto: tutto lì. Ma le sue aspettative di reddito sono radicalmente modificate dopo il 1º gennaio 2012, e quindi, come già evidenziato, ben prima dell'insorgere del fattore invalidante. In pratica i redditi apparivano variabili solo nella forma imprenditoriale precedente, mentre nella nuova forma societaria essi sono divenuti stabili, con legittime prospettive di continuità temporale sotto il profilo della probabilità preponderante. E soprattutto, come già ricordato, ben stabilizzati prima che sopraggiungesse l'insulto alla salute. (…)” (I, pagg. 7-8) – ha sostenuto che “(…) é pacifico, per atti concludenti (supra, n. 2), che il mio cliente, senza invalidità, nel 2013 avrebbe percepito un reddito pari a CHF 132'500.-; e la stessa cosa per il 2014. (…)” (I, pag. 6) e che “(…) nel caso di specie il reddito da invalido è determinato dal salario effettivamente percepito; ossia, in concreto, un importo annuo pari a CHF 66'250.-. (…)” (I, pag. 7) chiedendo, pertanto, il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita.
In particolare, avuto riguardo al reddito da valido, l’insorgente ha evidenziato che “(…) per calcolare il pregiudizio economico la parte convenuta si diparte da una media dei redditi individuali del prefato sul periodo 2007-2012 (ancorché da indipendente). E fin lì le cose potrebbero anche avere un certo qual senso, anche se a chi scrive questo approccio appare poco logico (riferimento a contrario: supra n. 7, 9) e financo antitetico rispetto alle impostazioni procedurali dell'Al in quanto in casu il reddito dopo l'insorgenza dello stato invalidante è ben preciso e visibile (supra, n. 7), quindi vincolante per l'Amministrazione (supra, n. 9). Sia come sia il parametro conseguente calcolato e assunto dalla convenuta – CHF 149'892.- – potrebbe anche essere ammesso da questa ricorrente; e ciò nella misura in cui porta ad una risultanza migliorativa del grado di invalidità del mio cliente (infra, n. 14). (…)” (I, pag. 8).
Quanto al reddito da invalido – nel rapporto del 27 agosto 2015 l’ispettore __________ ha stabilito che “(…) per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività. (…)” (doc. 54/166) – l’insorgente ha rilevato che “(…) quello che proprio non regge è il seguito; e meglio quando la convenuta addebita sul conto individuale del mio cliente l'onere conseguente all'assunzione di un sostituto (), resasi necessaria a seguito l'insorgenza del fattore invalidante a danno del prefato (CHF 66'075.-). Orbene, questi oneri pertoccano non al mio cliente in via diretta, bensì alla SA. A quest'ultima deriva poi il beneficio conseguente all'attività pratica dell', assodato, e concesso, che la SA non si prefigge certo una perdita aziendale fissa con una nuova assunzione in sostituzione di una vacanza di posto lavoro. (…)” (I, pag. 8).
L’insorgente ha quindi concluso che “(…) quand'anche si assumesse, per comodità e convenienza, il reddito soggettivo così come calcolato dall'UAl – media sul periodo 2007-2012 (CHF 149'892.-) – come misura del reddito da valido, nondimeno resta, e si conferma, il fatto che il reddito da invalido, ossia quello concreto percepito oggidì dal mio cliente per la sua attività al 50%, sia di CHF 66'250.-. Il che eleverebbe il grado di invalidità al 55.8%. Sia come sia, il diritto alla mezza rendita si troverebbe in ogni modo confermato. (…)” (I, pag. 9).
1.3. Con la risposta di causa – osservato che “(…) secondo la marginale nº 3028.1 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI) "L'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un'influenza determinante su quest'ultima (ad es. perché é l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d'invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d'attività; v. 8C. 898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d'invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un'influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C. 346/2012).". Ora, nel caso di specie, è evidente come l'assicurato svolga un ruolo dirigenziale determinante nell'azienda, in qualità di presidente della stessa e detenendo diritto di firma individuale. Egli inoltre si è attribuito per gli anni 2013 e 2014 un salario di CHF 132'500.-, allorquando il suo socio, l'__________, beneficia di uno stipendio pari a CHF 97'700.-. Si ritiene pertanto corretto rimandare integralmente a quando determinato dal servizio ispettorato e riportato nel rapporto d'inchiesta del 27.08.2015. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso.
1.4. Con lettera del 12 febbraio 2016 – contestato che nel caso concreto il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile e osservato, in particolare, che “(…) intanto il mio cliente non è l'unica persona ad avere diritto di firma nella SA. Diritto di firma individuale é riconosciuto pure all'altro azionista () e all' (membro). Errato di principio ritenere dunque il mio assistito come deus ex machina della SA. Nè, il mio cliente, è azionista unico della SA. Il pacchetto azionario (100 azioni del valore di CHF 1'000.- cadauna) è diviso in modo paritario tra il mio cliente e il socio. Ne consegue pertanto che gli RI 1 e __________ hanno ruoli perfettamente analoghi, ma anche equipollenti, all'interno della SA, e il mio cliente non può certo vantare le prerogative di un azionista maggioritario. Oltre ai due soci, la SA ha altri 4 impiegati. Ora nella SA il mio assistito figura quale presidente e l'__________ come amministratore delegato in quanto le due cariche dovevano pur essere iscritte nell'atto notarile, ma mai si è trattato di definire un ruolo di rango poziore rispetto all'altro (opzione del resto resa impossibile dalla perfetta parità azionaria). […] Intanto si osserva che nel primo anno di attività (2012) gli RI 1 e __________ hanno percepito il medesimo salario (CHF 96'250.-). È vero che gli stipendi sono variati in prosieguo, ma questo per comune intesa dei soci e nella sola considerazione del fatto che nel frattempo il mio cliente ha procacciato alla SA un volume di lavori maggiore rispetto al socio. Ne consegue pacificamente che la differenza in salario non è un indicatore di un "ruolo dirigenziale determinante", e preminente, del mio cliente rispetto al socio. Questa, in sostanza, la genesi della differenza salariale all'interno della SA. Fondamentalmente errata appare dunque l'asserzione secondo cui il mio assistito "si è attribuito" un salario maggiore in virtù di un (de facto inesistente, quanto infondato) ruolo decisionale assoluto o anche solo vagamente preminente; oppure per il solo fatto che egli detiene diritto di firma individuale. Anche la questione stipendi è stata infatti decisa dagli organi della SA in modo collegiale. Ci mancherebbe del resto che ognuno avente firma individuale nella SA sfruttasse questa prerogativa per attribuirsi mercedi ad libitum! Se così fosse, l'avvenire della SA sarebbe segnato in partenza. (…)” (VI) – l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni.
1.5. Con osservazioni del 2 marzo 2016 – rilevato che “(…) il ricorrente afferma che la differenza tra il suo salario e quello del suo socio __________ per gli anni 2013 (anno in cui, si rammenta, è insorto il danno alla salute) e 2014, sia dovuto ad un incremento dell'acquisizione di clienti da parte sua rispetto all'anno precedente (2012) e rispetto al suo socio. Evidentemente il ruolo dell'assicurato all'interno dello studio è cambiato, ruolo che si è fatto più strategico e meno esecutivo, senza che ciò abbia inciso su una diversa ripartizione del capitale azionario. Dunque, pur non essendo l'unico membro con firma individuale e pur detenendo il capitale azionario in parti uguali con il socio precitato, egli ha di fatto un ruolo determinante all'interno della SA, ed è stato a giusta ragione considerato quale indipendente. Si rileva tuttavia che, stante quanto riportato nell'inchiesta del servizio ispettorato del 16.06.2015, l'assicurato aveva dichiarato che l'attività di acquisizione clienti – a cui era dedicato unicamente I'8% del tempo di lavoro – era svolta perlopiù partecipando a eventi ed esternamente all'ufficio e che dopo il danno alla salute tale attività era molto limitata (limitazione pari al 90%).Ora, tale aumento dell'attività di acquisizione clienti risulta in palese contrasto con la Iimitazione del 90% attribuita dall'ispettore Al. Inoltre, dopo attenta analisi dell'incarto, si rileva che, per quanto concerne il calcolo eseguito dall'ispettore __________ – con il quale giunge ad un grado Al del 44% – per l'assunzione di una persona (nel concreto l'__________) che sostituisca l'assicurato nelle attività che egli non può più svolgere (segnatamente la direzione lavori nei cantieri) egli ha ritenuto un reddito ipotetico di CHF 9'576.- mensili (a tempo pieno). Tuttavia, si osserva che tale salario è nettamente superiore a quello di tutti gli altri collaboratori della SA, il cui guadagno ammonta, per il 2014, al massimo a CHF 5'292.30 (68'800.- / 13) ed è addirittura superiore a quello che ha percepito il socio __________, pari a CHF 7'515.40 mensili (97'700.- / 13). Al momento dell'inchiesta l'ispettore non ha riportato l'effettivo salario pagato al signor __________ persona assunta dal 01.02.2015 per svolgere le attività che l'assicurato non è più in grado di sostenere. In allegato si trasmette copia della distinta dei salari 2015 della ditta __________ – ricevuta dal Servizio contributi __________ in virtù dell'assistenza amministrativa prevista dall'art. 32 LPGA – dalla quale si evince che il reddito effettivo del signor __________, ammonta a CHF 38'958.- (per 11 mesi + tredicesima). (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha concluso che “(…) alla luce di quanto precede, considerato inoltre il lungo tempo trascorso dall'ultima valutazione medica (il rapporto SMR risale al luglio 2014, con indicazione di revisione dopo due anni), lo scrivente Ufficio ritiene opportuno richiedere a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti, al fine di procedere ad un complemento dell'istruttoria mediante i necessari accertamenti sia a livello medico che economico. (…)” (VIII).
1.6. Con lettera 16 marzo 2016 l’insorgente si è opposto al rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici rilevando che “(…) la parte convenuta parte infatti dal presupposto, manifestamente e crassamente errato, che il mio cliente "é considerato quale indipendente". Questa tesi appare smontata puntualmente sia in sede di ricorso che di prime osservazioni aggiuntive – qui integralmente confermati –, al punto che ritornare, oggi, sulla medesima sfiora la temerarietà. Il disegno di parte convenuta appare pervicacemente evidente: tutti i mezzi sono buoni per forzare verso il fine preconcetto che il mio cliente sia da considerare "quale indipendente". L'obiettivo, in casu, appare lampante: riaprire un'istruttoria che porta all'annullamento della decisione primigenia e procedere a quella che in effetti è una reformatio in peius – ancorchè giuridicamente in forza della LAI abbia un altro statuto, ma in effetti di questo in sostanza si tratta (strumento assai abusato dall'UAl dopo l'infelice modifica di procedura nelle decisioni LAI con la soppressione dell'istituto dell'opposizione che meglio tutelava i diritti dell'assicurato, inteso come parte debole in causa) –, per giungere ad un grado di invalidità del 26% nella migliore delle ipotesi, o ancor meno se fosse ridotta la prospettata ponderazione del fattore "Acquisizione clienti" (infra, n. 4). Considerato quanto precede, a una premessa di parte convenuta secondo cui il mio cliente sarebbe da considerare "indipendente" seguirà di certo un'impugnazione già sulla questione di principio, dovendosi considerare, il medesimo, quale "dipendente". In altri termini un rinvio degli atti a parte convenuta altro non farebbe che procrastinare un gravame che alla fin fine in ogni modo dovrà essere deciso da codesto lodevole Tribunale. L'intento defatigatorio di parte convenuta appare del resto, in casu, evidente. (…)” (X, pag. 2).
L’insorgente ha inoltre sollevato le seguenti censure:
• non è vero che il maggior salario è riconducibile al fatto che il suo ruolo all’interno dello studio sia cambiato: “(…) È vero che il mio cliente si è visto attribuire un salario maggiore per decisione collegiale degli azionisti, ma questo fa parte delle strategie aziendali e a partire da motivazioni interne, ma non necessariamente è sinonimo di cambiamenti strutturali nella gerarchia strategica, strutturale o semplicemente decisionale all'interno della persona giuridica. Contestato recisamente, pertanto, il fatto che "egli (il mio cliente) ha un ruolo determinante all'interno della SA". Al medesimo è stato semplicemente riconosciuto, come capita in ogni azienda, il miglior apporto di clientela (infra, n. 4). (…)” (X, pag. 2);
• l’acquisizione di maggior clientela non è dovuta ad un aumento delle strategie e dei tempi di acquisizione: “(…) In casu la maggior clientela è stata ottenuta non in ragione di modifiche strutturali nelle strategie di acquisizione, ma semplicemente dal fatto che il mio cliente è persona conosciuta e può vantare un retroterra ampio di relazioni interpersonali. Insomma, egli ben raccoglie quanto ha seminato in fatto di una vita di relazioni sociali. Il mio cliente è – ora lo è meno per le note ragioni valetudinarie – attivo nel __________ (già membro del Consiglio direttivo fino all'aggravamento dello stato di salute), come __________ a __________, nella Sezione __________ e in attività ricreative varie; ciò che gli ha consentito di intessere una rete di relazioni sociali di buono spessore e di tutto riguardo. Paradossalmente, rispetto alle strampalate tesi di parte convenuta, si rileva poi che il mio cliente ha dovuto ridurre tutte le partecipazioni attive dopo l'aggravamento del proprio stato di salute, ottenendo financo una dispensa formale del __________ quo all'obbligo di presenza e lasciando la Commissione __________ del __________. Bref é la notorietà del mio cliente che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore rispetto al socio; ciò che ha incrementato la cifra d'affari della ditta di cui ha direttamente beneficiato anche il socio medesimo con un aumento del proprio salario. Questo assunto è del resto confermato, per atti concludenti, già dal fatto che prima dell'insorgere del danno alla salute il fattore "Acquisizione clienti" incidesse solo in misura dell'8% sulla ponderazione dei carichi aziendali del mio cliente. In conclusione: nessuna strategia supplementare di marketing è stata attribuita al mio cliente al punto da far incidere in misura maggiore questo compito rispetto all'ordinarietà dell'impostazione aziendale. Del resto anche la retribuzione salariale non è definitiva, ma potrà essere soggetta a ritocchi futuri a dipendenza delle effettive acquisizioni di ciascun socio. (…)” (X, pagg. 3-4);
• non essendovi un aumento dell’attività per acquisire clienti nemmeno é giustificato diminuire la relativa limitazione riconosciuta dall’amministrazione: “(…) Richiamate anche le censure che precedono, contestata in toto, in quanto palesemente non necessaria, la prospettata rivalutazione al ribasso di parte convenuta della limitazione quo alla voce "Acquisizione clienti". Alla quale giova ricordare che in casu si tratta di un soggetto prossimo al trapianto polmonare e non di un atleta che si prepara per le Olimpiadi. (…)” (X, pag. 4);
• l’__________ non è stato assunto per sostituirlo nelle attività che non è più in grado di svolgere a seguito del danno alla salute: “(…) Nei fatti – documentati – l'__________ è stato assunto in ragione del 50% per sostituire l'__________, dimissionaria a dicembre 2014. L'inizio dell'attività è avvenuto solo nel febbraio 2015; ossia ben 18 mesi dopo l'insorgere del fattore invalidante del mio cliente! […] Se l'esigenza aziendale fosse stata di sostituire le capacità mancati del mio cliente, si sarebbe proceduto immediatamente a trovare un rimpiazzo e non dopo un anno e mezzo. E ciò, a fortiori, in quanto in casu si tratta di una piccola-media azienda, dove la ripartizione interna dei compiti non appare, per natura stessa, facile o immediata. […] In casu vi sono stati quanto meno un fraintendimento, se non addirittura una forzatura, nell'interpretazione dei ruoli attribuiti all'interno dell'azienda ai dipendenti o nel dire del mio cliente. (…)” (X, pagg. 4-5);
• non è giustificato il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici: “(…) Siffatta richiesta appare del tutto immotivata, al punto da apparire un mero espediente defatigatorio collaterale. Qualsivoglia richiesta di verifica di atti medici, se fondata, sarà di certo ossequiata dal mio cliente, ma questo in via ordinaria e soprattutto senza provocare un'interruzione nel decorso di causa. Del resto se la convenuta avesse esigenza di rivedere qualche aspetto di merito, basta che la medesima richiami gli atti medici necessari, come da sua facoltà intrinseca. Ma interrompere una procedura decisionale di grado elevato solo per questa ragione, oltre tutto senza che ciò sia suffragato da motivazioni specifiche, appare manifestamente contrario al principio di proporzionalità. In ogni caso vien qui ribadito che il mio cliente manifesta un grave deficit polmonare e con l'équipe specialistica dell'__________ di __________ si sta seriamente valutando l'opzione di trapianto polmonare. E questo stato di fatto non appare contestato, o messo in dubbio, da parte della convenuta. (…)” (X, pag. 5).
L’insorgente ha quindi concluso che “(…) vi sono tutti gli elementi affinchè codesto lodevole Tribunale possa decidere nel merito del gravame in oggetto, considerando il mio cliente in qualità di lavoratore dipendente di __________. L'incapacità al lavoro accertata medicalmente è del 50%, con inabilità totale in qualsiasi attività per il restante 50%. (…)” postulando, in via principale il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita e, subordinatamente, “(…) nella denegata ipotesi di decisione di rinvio degli atti all’Amministrazione […] • l’accoglimento del ricorso del 30 dicembre 2015; • con protesta di spese e ripetibili. (…)” (X, pag. 6).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2014.
L’insorgente postula il diritto ad una mezza rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216 e segg.).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag. 121 e pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pagg. 213 segg. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c, 97 V 57, 104 V 139 e 105 V 154 consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121; Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213 segg. consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 e I 540/02 del 12 maggio 2004).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 324).
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2 e 2.3 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 385; cfr. anche DTF 140 V 193 consid. 3, 134 V 231 consid. 231, 125 V 3511 consid. 3a, 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3).
Occorre poi ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (Meyer Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pagg. 357-359; DTF 134 V 264 consid.4.2.1 e 110 V 273 consid. 3b). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 4a edizione, Berna 2014, n. 18 pag. 93).
Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 seg. consid. 3b). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari.
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e i marginali 3030 e 3031 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015; cfr. al riguardo anche STCA del 30 novembre 2015, inc. 32.2015.29 e STCA del 6 novembre 2014, inc. 32.2014.32).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Dal punto di vista medico, l’amministrazione – raccolta la documentazione medica presso gli specialisti dr. __________, primario del servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 11/18-21 e 27/62-64) e dr. , direttore e capo clinica della Clinica universitaria di pneumologia dell’ di __________ (doc. AI 15/34-42 e 31/68-70) – ha chiesto una valutazione al SMR (doc. AI 33/234-235).
Nel rapporto finale SMR del 27 luglio (doc. AI 34/74-77) – così riassunta la situazione medica: “(…) Progressiva patologia polmonare dal 2009 con aggravamento negli ultimi mesi per cui innumerevoli accertamenti in ambito ospedaliero anche universitario a __________ con stabilizzazione del problema e programmazione di valutazione se del caso per trapianto polmonare nei prossimi mesi (12-24) a dipendenza del decorso che per il momento non presenta significativi miglioramenti (…)” (doc. 34/74) e posta la diagnosi di “(…) ipertensione polmonare primaria con forame ovale aperto (di seconda scoperta e nel frattempo occluso 9.11.2013). Nonostante terapia conservativa aggressiva medicamentosa solo stabilizzazione ad oggi. Ossigenoterapia notturna e a volte diurna(pO2 a riposo senza O2 attorno 50 mmHg) (…)” (doc. AI 34/74) –, il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 19 agosto 2013 in qualsiasi attività.
Circa la prognosi e le osservazioni conclusive il medico SMR ha rilevato che “(…) purtroppo con medicazione attuale secondo regole dell’arte il risultato terapeutico appare poco soddisfacente per cui si discuterà di evt. indicazione di trapianto polmonare. La documentazione è esaustiva per cui non vi è necessità di esami a livello peritale a livello medico. Revisione a due anni (…)” (doc. AI 34/76).
Viste le succitate risultanze ed essendo il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. consid. 1.1 e 1.2), questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla succitata valutazione medica ed è pertanto superfluo dilungarsi su questo punto.
In particolare – ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti – l’amministrazione non può essere seguita laddove postula il rinvio degli atti anche per motivi medici avuto riguardo al tempo trascorso dal rapporto finale SMR del 27 luglio 2014 e ritenuto che lo stesso indicava una revisione dopo due anni (cfr. consid. 1.5).
Infatti, al momento della decisione impugnata del 27 novembre 2015 non erano ancora trascorsi due anni dal succitato rapporto finale SMR e, soprattutto, su questo aspetto non vi erano contestazioni tra le parti.
2.6. Per quel che concerne l’aspetto economico invece, l’Ufficio AI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente eseguita il 16 giugno 2015 (doc. AI 54/162-170).
Nel relativo rapporto del 27 agosto 2015 l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute, le indicazioni dell’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione attuale dell’azienda e del personale nonché i cambiamenti imputabili al danno alla salute, ha indicato:
" (…)
6 CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1
Prima del danno alla salute l'assicurato lavorava 5 giorni a settimana per 9h al giorno.
Per la progettazione, in ufficio dedicava 2 giorni settimanali, del disegno se ne occupava molto poco e delegava ai dipendenti. Per la direzione lavori dedicava in media 2 giorni interi sui cantieri fuori ufficio. Per la parte amministrativa riguardante i salari e i pagamenti nonché la gestione del personale dedicava 1 giorno a settimana. Inoltre per l'acquisizione clienti, era un'attività che svolgeva prevalentemente la sera fuori dagli orari canonici di lavoro quantificati in circa 4h settimanali.
Per l'allestimento dei documenti fiscali e della contabilità si appoggia ad una fiduciaria.
Dopo il danno alla salute l'assicurato svolge solo lavoro d'ufficio in quanto è costantemente attaccato all'ossigeno. Ha dovuto ridurre completamente ogni sforzo fisico.
La direzione lavori è stata completamente abolita e delegata.
Oggi in media la giornata di lavoro viene quantificata in 4h di lavoro suddivisi in 25% amministrazione e 25% progettazione. La parte di acquisizione è oggi quantificata in circa 30 minuti settimanali, in effetti l'attività ha avuto un calo perché la persona più indicata per svolgere tale attività era proprio l'assicurato e non si è riusciti a trovare all'interno dell'attività una persona adatta a sostituirlo. Si è provato delegare al socio __________.
7 EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi allegato 2
ANNO
CI
Redd. Netto Fiscale
Aliquota*
Redd. Lordo
Fiscale
IPG
Utile/perdita società
Reddito fiscale SA
2007
92’700
87’000
9’500
95’265
2008
112’800
107’000
9’500
117’165
2009
105’900
96’000
9’500
105’120
2010
82’500
75’000
9’500
82’125
2011
198’500
181’000
9’500
198’195
2012
96’250
273’705
9’500
299’707
3’594
3’594
2013
132’500
125’900
9’700
138’112
15’802
-29’655
-29’655
2014
132’500
57’040
**-62’886
2015
13’545
** dato provvisorio
(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Non ritengo siano attuabili, allo stato attuale, provvedimenti d'integrazione.
8.1 Ritiene necessaria una perizia?
No
9 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo capo alla media del reddito fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012 aggiungeremo la quota parte dell'utile [ndr.: della] società nella misura del 50% di proprietà dell'assicurato). Il reddito rappresentativo dell'attività dell'assicurato è pari a Fr. 149'892.- lordi.
Reddito con invalidità:
Per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività.
Reddito ipotetico senza invalidità
Anno 2013
secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI
SFr. 149’892
./. 25% d’interesse sui fondi propri investiti nell’impresa (Frs…….)
Totale intermedio
SFr. 149’892
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
SFr. 149’892
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto (…… %)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 149’892
Diminuzione del reddito dell’attività professionale imputabile al danno
Costi supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA 01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12+15% delle prestazioni sociali a carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto tra campi di attività)
SFr. 66’075
Reddito d’invalido della persona assicurata
SFr. 83’817
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività professionale
44%
10 VALUTAZIONE E VALUTAZIONE
Attualmente non siamo in possesso di dati raffrontabili di conseguenza abbiamo applicato il metodo ordinario per calcolare il dispendio che dovrebbe sostenere l'assicurato assumendo una persona che sopperisca alle mansioni che non riesce più a svolgere, cosa peraltro che l'assicurato ha fatto.
L'analisi riporta come l'assicurato riscontri un'inabilità pari al 44%, dato che da diritto ad 1/4 di rendita d'invalidità, applicabile secondo i termini di legge.
(…)” (doc. AI 54/165-167)
Queste le risultanze dell’allegato 1:
" (…)
Allegato
49 ore/settimane orario medio senza danno
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Grado d’incapacità
Incapacità al lavoro ponderata
Progettazione Lavoro di progetta-zione e in parte molto minore di disegno (attività perlopiù delegata già prima del danno)
37%
10%
4%
Per la progettazio-ne dedica ancora del tempo che in parte ha recupera-to non svolgendo più attività di dire-zione lavori, tutta-via un lieve grado d’incapacità viene concesso per l’im-possibilità di svol-gere più ore e al fatto di essere co-stantemente attac-cato all’ossigeno.
Direzione lavori Attività di direzione lavori sui cantieri
37%
100%
37%
Attività delegata completamente con l’assunzione dal febbraio 2015 di un architetto a tempo parziale (50%).
Amministrazione Gestione personale, controllo conti, salari e pagamenti
18%
10%
2%
Per l’amministra-zione viene con-cesso un grado limitato per affati-cabilità che gli impedisce di impegnare più di mezza giornata al giorno.
Acquisizione clienti
8%
90%
7%
Attività svolta in maniera molto limitata a causa dell’impossibilità nello svolgere il benché minimo sforzo fisico e sempre accompagnato dall’ossigeno per il tramite di uno zaino.
Totale
100%
50%
(…)” (doc. AI 54/168 = doc. AI 56/175 e doc. AI 66/199)
2.7. Nella fattispecie concreta, come ampiamente suesposto (cfr. consid. 1.2, 1.4 e 1.6), l’insorgente sostiene che – essendo il danno alla salute intervenuto nel 2013, ovvero dopo che egli è diventato dipendente della __________ – quale reddito da valido deve essere ritenuto il salario di fr. 132'500.-- che nel 2013 egli avrebbe potuto conseguire lavorando a tempo pieno. Considerata l’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività e ritenuto che la capacità lavorativa residua è sfruttata al meglio continuando a svolgere la sua attività abituale di architetto, il grado d’invalidità sarebbe pertanto del 50% con conseguente diritto ad una mezza rendita.
In ogni caso, non avendo egli un ruolo determinante nella SA e vista la stabilità del suo stato di dipendente, non può essere trattato alla stregua di un indipendente.
Va al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
In questo contesto va fatto presente, come rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, che il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.
In concreto – ancorché, conformemente alla succitata giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 50% delle azioni e di rivestire la carica di presidente della SA con diritto di firma individuale, non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale ritiene che a ragione l’amministrazione ha ritenuto l’insorgente quale indipendente.
Va innanzitutto rilevato che nel 2012 (primo anno d’esercizio della __________) i salari dell’insorgente e dell’altro socio erano uguali e ammontavano a fr. 96'250.-- (cfr. il certificato di salario 2012 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei salari sub doc. AI 41/137).
Dall’evoluzione dei redditi dell’impresa (cfr. l’allegato 2 allestito dall’ispettore __________ sub doc. AI 54/169-170) per il 2012 risulta un utile netto della società di fr. 3'594.--.
Nel 2013 il salario del ricorrente è salito a fr. 132'500.-- e quello del socio a fr. 97'700.-- (cfr. il certificato di salario 2013 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei salari sub doc. AI 41/136).
L’insorgente – a prescindere dal fatto che non è dato a sapere come un modesto utile aziendale possa giustificare un aumento del salario di oltre il 37% – giustifica il notevole aumento del proprio salario rispetto all’altro socio adducendo, da una parte che “(…) é vero che gli stipendi sono variati in prosieguo, ma questo per comune intesa dei soci e nella sola considerazione del fatto che nel frattempo il mio cliente ha procacciato alla SA un volume di lavori maggiore rispetto al socio. (…)” (VI, pag. 3) e, dall’altra, precisando che “(…) la maggior clientela è stata ottenuta non in ragione di modifiche strutturali nelle strategie di acquisizione, ma semplicemente dal fatto che il mio cliente è persona conosciuta e può vantare un retroterra ampio di relazioni interpersonali. (…)” (X, pag. 3).
Al riguardo questo Tribunale osserva che la rete di relazioni interpersonali é un dato acquisito prima del passaggio da ditta individuale a SA e, in ogni caso, già presente nel primo anno d’esercizio della società. D’altra parte, anche se ne ha avuto la possibilità, l’insorgente non ha allegato e tantomeno provato che proprio nel 2013 egli ha potuto raccogliere i frutti della sua notorietà e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(…) é la notorietà del mio cliente che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore rispetto al socio; ciò che ha incrementato la cifra d'affari della ditta di cui ha direttamente beneficiato anche il socio medesimo con un aumento del proprio salario. (…)”.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Sempre dalla tabella dell’evoluzione dei redditi dell’impresa risulta che nel 2013 la cifra d’affari è aumentata del 3% allorquando la perdita della società è stata di fr. 29'655.-- (doc. AI 54/169). Ciononostante nel 2014 il salario del ricorrente – che, lo si ribadisce, nel 2013 a differenza di quello del socio rispettivamente di quelli degli altri dipendenti (cfr. doc. 54/164-165), ha avuto un impennata del 37% – è rimasto invariato (cfr. il certificato di salario 2014 sub doc. C).
Ma vi è di più – malgrado dalla tabella dell’evoluzione dei redditi dell’impresa si evince che nel 2014 (dati provvisori) la cifra d’affari ha subìto una flessione di quasi il 15% e che la perdita annua è stata di fr. 62'886.-- (doc. AI 54/169) – nel 2015 il salario dell’insorgente è stato di fr. 67'498.-- (VIII e allegato doc. AI 70/235; ovvero fr. 134'996.-- considerata l’inabilità lavorativa del 50%).
In simili circostanze, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha un ruolo determinante nella SA.
Diversamente, alla luce dei succitati dati, da un punto di vista economico non é comprensibile e soprattutto sostenibile l’aumento del salario del ricorrente nel 2013 di oltre il 37% e il suo mantenimento nel corso degli anni visto l’andamento della società.
Di conseguenza – ritenute le suesposte risultanze, ricordato anche che comunque detiene il 50% delle azioni e che riveste la carica di presidente della SA con diritto di firma individuale –, anche se formalmente dipendente della __________, l’insorgente, conformemente alla succitata giurisprudenza, va trattato alla stregua di un indipendente.
In particolare non è possibile concludere differentemente per il fatto che, come sostenuto dall’insorgente, “(…) in pratica i redditi apparivano variabili solo nella forma imprenditoriale precedente, mentre nella nuova forma societaria essi sono divenuti stabili, con legittime prospettive di continuità temporale sotto il profilo della probabilità preponderante. (…)” (I, pag. 8).
Infatti, lo si ribadisce, nel primo anno d’esercizio della SA (2012) il salario del ricorrente era di fr. 96'250.-- e nel 2013, senza valide ragioni, è aumentato di oltre il 37% ed è stato in seguito mantenuto nonostante il considerevole aumento delle perdite della società.
Del resto è lo stesso ricorrente che puntualizza che “(…) é la notorietà del mio cliente che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore rispetto al socio (…)” rilevando che “(…) del resto anche la retribuzione salariale non è definitiva, ma potrà essere soggetta a ritocchi futuri a dipendenza delle effettive acquisizioni di ciascun socio. (…)” (X, pag. 3 e 4, le sottolineature sono del redattore).
2.8. Questo Tribunale rileva che l’Ufficio AI ha fatto proprio l’operato dell’ispettore __________ il quale, in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, ha concluso per un grado d’invalidità del 44%.
In effetti, nel rapporto d’inchiesta del 27 agosto 2015 (doc. AI 54/162-170), l’ispettore ha fissato il reddito da valido in fr. 149'892.-- adducendo che “(…) per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo capo alla media del reddito fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012 aggiungeremo la quota parte dell'utile [ndr.: della] società nella misura del 50% di proprietà dell'assicurato). (…)” (doc. AI 54/166).
Quanto al reddito da invalido – rilevato che quale cambiamento imputabile al danno alla salute “(…) dal febbraio 2015 è stato assunto nella misura del 50% l’__________ per seguire la direzione dei lavori. (…)” (doc. AI 54/165) – l’ispettore ha osservato che “(…) per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività. (…)” (doc. AI 54/166).
L’ispettore ha quindi dedotto dal reddito da valido di fr. 149'892.-- i costi imputabili al danno alla salute di fr. 66'075.-- (corrispondenti ai “(…) costi supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA 01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12 + 15% delle prestazioni a carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto tra i campi d’attività) (…)” (doc. AI 54/167)), ed è giunto ad un reddito da invalido di fr. 83'817.--.
L’insorgente contesta che l’__________ sia stato assunto per sostituirlo nelle attività che non era più in grado di svolgere a causa del danno alla salute (assunzione nel febbraio 2015 oltre 18 mesi dopo l’insorgere del danno alla salute nell’agosto 2013) e sostiene che in realtà è stato assunto per sostituire un’altra dipendente dimissionaria a dicembre 2014 (cfr. consid. 1.6).
Dagli atti non è possibile stabilire quale delle due versioni corrisponda alla realtà. Questo Tribunale ritiene, pertanto, che sia necessario approfondire ulteriormente questo aspetto per poter debitamente determinare il reddito da invalido.
Questo vale a maggior ragione visto che, come accennato (cfr. consid. 1.5), la medesima amministrazione ha postulato il rinvio degli atti adducendo, tra l’altro, che il dispendio riconducibile al danno alla salute e quantificato dall’ispettore in base al 50% del salario ipotetico conteggiato al nuovo dipendente __________ non sarebbe corretto. Nelle osservazioni del 2 marzo 2016 l’amministrazione ha infatti evidenziato che “(…) tuttavia, si osserva che tale salario è nettamente superiore a quello di tutti gli altri collaboratori della SA, il cui guadagno ammonta, per il 2014, al massimo a CHF 5'292.30 (68'800.- / 13) ed è addirittura superiore a quello che ha percepito il socio __________, pari a CHF 7'515.40 mensili (97'700.- / 13). Al momento dell'inchiesta l'ispettore non ha riportato l'effettivo salario pagato al signor __________ persona assunta dal 01.02.2015 per svolgere le attività che l'assicurato non è più in grado di sostenere. In allegato si trasmette copia della distinta dei salari 2015 della ditta __________ – ricevuta dal Servizio contributi __________ in virtù dell'assistenza amministrativa prevista dall'art. 32 LPGA – dalla quale si evince che il reddito effettivo del signor __________, ammonta a CHF 38'958.- (per 11 mesi + tredicesima). (…)” (VIII).
Nel caso in cui dovesse emergere che l’architetto __________ non è stato assunto in sostituzione del ricorrente, l’Ufficio AI dovrà allora valutare se, nel caso di specie, non debba essere applicato il metodo straordinario. In effetti, come accennato (cfr. consid. 2.3), il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile. Dagli atti risulta che, nonostante il danno alla salute dall’agosto 2013, l’insorgente ha continuato a conseguire il medesimo salario fino alla fine del 2014 (cfr. i certificati di salario degli anni 2013 e 2014 sub doc. C; vedi anche la tabella “evoluzione dei redditi dell’impresa” sopra riprodotta [pag. 17] e sub doc. AI 54/166 in particolare la colonna concernente il conto individuale [CI] che per quegli anni indica l’importo di fr. 132’500). Dalla medesima tabella si evincono inoltre gli importi IPG di fr. 15'802.-- (2013) rispettivamente fr. 57'040.-- (2014). Solo dalla dichiarazione dei salari per il 2015 risulta invece un salario ridotto a fr. 69'498.-- (cfr. VIII e allegato doc. AI 70/235).
Alla luce di questi dati – previ gli eventuali necessari accertamenti in merito – l’Ufficio AI dovrà stabilire se il reddito da invalido possa o meno essere stabilito in modo affidabile. Nella negativa l’amministrazione dovrà allora applicare il metodo straordinario.
Se invece, dagli accertamenti esperiti, dovesse emergere che l’__________ è effettivamente stato assunto per sostituire l’insorgente nelle attività che non era più in grado di svolgere a causa del danno alla salute, l’amministrazione, per determinare il reddito da invalido, dovrà dedurre dall’importo di fr. 149'892.-- il reddito effettivamente percepito dall’__________.
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 15 novembre 2013.
Il rinvio degli atti potrebbe causare una riformatio in peius (non riconoscimento di alcuna prestazione).
Questo Tribunale rileva che di questo il ricorrente ne è consapevole – “(…) Il disegno di parte convenuta appare pervicacemente evidente: tutti i mezzi sono buoni per forzare verso il fine preconcetto che il mio cliente sia da considerare "quale indipendente". L'obiettivo, in casu, appare lampante: riaprire un'istruttoria che porta all'annullamento della decisione primigenia e procedere a quella che in effetti è una reformatio in peius (…)” (X, pag. 2) – e che, ciò malgrado, in via subordinata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso nel senso di rinviare gli atti all’amministrazione (“(…) nella denegata ipotesi di decisione di rinvio degli atti all’Amministrazione […] • l’accoglimento del ricorso del 30 dicembre 2015; • con protesta di spese e ripetibili. (…)”; X, pag. 6).
In simili circostanze questo Tribunale non ritiene di dover offrire al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 314. In questa sentenza il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell'Ufficio AI che rifonderà al ricorrente, rappresentato da una persona cognita in materia, l’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.8 e 2.9.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti