Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.92
Entscheidungsdatum
01.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.92

TB

Lugano 1 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 13 febbraio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Dopo un primo rifiuto nel 2001 (doc. 29) di ottenere prestazioni dall’assicurazione invalidità, RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva quale venditrice, nel 2005 (doc. 31) ha presentato una nuova domanda di prestazioni per persistenza di una sintomatologia dolorosa cervicobrachiale destra e ipoestesia.

Sentiti i medici curanti, secondo cui era inabile al lavoro al 100% dal 5 luglio 2004 (doc. 57), l’assicurata è stata sottoposta a una perizia medica il 30 agosto 2006 e il neurologo dr. med. __________ (doc. 60) ha concluso nel suo rapporto del 27 ottobre 2006 (doc. 60) che era inabile al lavoro al 100% dal 5 luglio 2004 al 30 luglio 2005 nella sua professione di venditrice.

Dal 1° agosto 2005 erano invece esigibili fino a 5 ore lavorative al giorno, ma con un rendimento, in queste ore di lavoro, ridotto di circa il 20%. Le medesime limitazioni erano date in altre attività nel campo della vendita e nel settore terziario.

Nell’attività di casalinga, con posture variabili, la capacità lavorativa era ridotta nel rendimento del 30%.

Sulla scorta del rapporto finale del consulente in integrazione professionale del 20 giugno 2007 (doc. 63), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il 26 novembre 2007 (doc. 68) una rendita intera di invalidità dal 1° luglio al 30 novembre 2005 e in seguito una mezza rendita (grado AI 52%).

Il diritto alla mezza rendita di invalidità è stato confermato il 3 dicembre 2009 (doc. 77).

1.2. Il 25 luglio 2012 (doc. 78) il medico curante dell’assicurata ha inviato all’Ufficio AI un recente rapporto medico e ha precisato che la sua paziente era inabile totalmente. Ciò ha dato luogo a una revisione del suo diritto (doc. 82), richiamando dapprima i certificati medici disponibili e poi sottoponendo l’assicurata ad un accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, neurologico e psichiatrico) presso il __________ (docc. 98-101), che ha avuto luogo nel febbraio 2013.

Nella perizia pluridisciplinare del 9 aprile 2013 (doc. 104) gli specialisti hanno concluso che nella sua ultima attività principale come segretaria l’assicurata era abile al lavoro sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, analogamente a quanto già valutato nel 2006. In attività confacente allo stato di salute, che tenesse conto di determinate limitazioni, l’assicurata globalmente era abile al lavoro al 60% con un’ulteriore riduzione del rendimento del 20% in ogni attività lucrativa, come già ritenuto dall’Ufficio AI nel 2007 e confermato nel 2009. Come casalinga, l’abilità era del 70%.

Dapprima il Servizio Medico Regionale ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% dal 1° giugno al 31 dicembre 2012 e abile al 50% nell’attività abituale e in altre adeguate dal 1° gennaio 2013, perciò l’UAI ha emanato un progetto di decisione di attribuirle una rendita intera dal 1° settembre 2012 e dal 1° aprile 2013 nuovamente una mezza rendita di invalidità (doc. 107).

Poi, a seguito di nuova documentazione medica attestante un previsto intervento chirurgico (doc. 115), stante la valutazione del luglio 2013 (doc. 116) dell’SMR che ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro dal 24 maggio 2012, con decisione del 6 settembre 2013 (doc. 120) l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera di invalidità dal 1° agosto 2012 (doc. 118).

1.3. Nel febbraio 2014 (doc. 122) l’interessata è stata oggetto di una revisione d’ufficio e, visti i referti dei medici curanti richiamati, nel maggio 2014 (doc. 126) il medico SMR ha disposto una nuova perizia pluridisciplinare, che ha avuto luogo su più giorni a fine estate 2014 e sempre presso il __________.

Dal rapporto peritale del 6 novembre 2014 (doc. 134) è emerso un quadro simile al precedente del 2013, con una capacità lavorativa medico-teorica globale sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento del 20% dal 20 febbraio 2014, mentre dal 20 agosto 2013 al 19 febbraio 2014 era giustificata un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività.

Sempre dal 20 febbraio 2014 era esigibile nella misura del 60% un’attività confacente allo stato di salute, con una riduzione del 20% del rendimento e stante determinate limitazioni.

Visti il rapporto finale SMR del 10 novembre 2014 (doc. 136) che confermava i risultati peritali e le considerazioni del consulente in integrazione professionale (doc. 137), con progetto di decisione del 19 dicembre 2014 (doc. 139), confermato dalla decisione del 13 febbraio 2015 (doc. II/1) in assenza di certificati medici contrari, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera versata fino a quel momento a una mezza rendita con grado AI del 51%.

1.4. Il 12 marzo 2015 questo Tribunale ha ricevuto il rapporto medico del 10 marzo 2015 (doc. I) intitolato “Wiedererwägungsgesuch” e, dopo avere interpellato il suo redattore su come si dovesse intendere questo atto (doc. III), l’ha trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza (doc. V), sul quale esso ha preso posizione (doc. VI/1). Vista l’esplicita richiesta del 22 maggio 2015 (doc. VII) di RI 1 di considerare questo scritto quale ricorso e di accoglierlo dato che il suo stato di salute non era “verosimilmente migliorato”, ma presentava ancora grossi problemi derivanti dai dolori causati dalla protesi in titanio, il TCA ha ordinato il 27 maggio 2015 (doc. VIII) la sua traduzione alla diretta interessata, che è pervenuta al Tribunale il 19 giugno 2015 (doc. IX/1). In questa richiesta di rivalutazione il dr. med. __________, specialista in neurochirurgia, ha esposto nel dettaglio lo status clinico dell’assicurata e ha concluso che a quel momento essa non era in grado di svolgere attività che comportassero una sollecitazione assiale e neppure la permanenza prolungata nella stessa posizione corporea, come per un lavoro da svolgere alla scrivania. Pertanto, a suo dire l’interessata era ancora inabile al lavoro al 100%, mentre per delle attività che prevedessero una sollecitazione alternata con la possibilità di cambiare spesso posizione e sollecitazione, secondo lo specialista l’assicurata avrebbe potuto considerare l’attività parziale dall’estate 2015.

1.5. Nella risposta del 6 luglio 2015 (doc. XII) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso confermando, dopo avere esposto nel dettaglio l’istoriato delle precedenti richieste di prestazioni dell’assicurata, la riduzione del suo diritto ad una mezza rendita di invalidità. L’amministrazione ha rilevato di avere sottoposto per esame il referto del 10 marzo 2015 sia all’SMR sia al __________ (doc. 149) e che il 30 aprile 2015 (doc. 151) gli specialisti interpellati hanno affermato che questo nuovo certificato non apportava elementi clinici tali da modificare la loro precedente valutazione del 6 novembre 2014. Questa conclusione è stata confermata dal medico SMR il 5 maggio 2015 (doc. 152). Pertanto, sentite le pertinenti e probanti argomentazioni dei periti, l’Ufficio AI ha confermato il diritto della ricorrente ad una mezza rendita di invalidità stante un grado AI del 52%, anziché del 51%, in virtù della riduzione personale aumentata dall’8% al 10%.

L’assicurata non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio assicurazione invalidità ha ridotto il diritto alla rendita intera stabilito nel 2013 di cui l’assicurata beneficiava retroattivamente dal 1° agosto 2012, a una mezza rendita visto che, dopo avere constatato un miglioramento del suo stato di salute, la capacità lavorativa residua è tornata ad essere dal febbraio 2014, come in precedenza, del 60% (fino a 5 ore al giorno) ma con una riduzione del rendimento del 20% in qualsiasi attività (ossia pari al 48%) e dal calcolo è risultata una perdita di guadagno del 51%, corretta poi in 52%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Va ancora rilevato che nella recente DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. Nell’evenienza concreta, sin dal 2005 la ricorrente è al beneficio di una mezza rendita di invalidità che l’Ufficio AI ha più volte confermato negli anni, con occasionalmente un aumento ad una rendita intera in presenza di peggioramenti temporanei delle sue condizioni di salute, come da ultimo le è stato riconosciuto dal 24 maggio 2012 al 19 febbraio 2014; poi i periti hanno di nuovo accertato una capacità lavorativa di 5 ore al giorno con riduzione del 20%, che ha dato luogo alla contestata mezza rendita.

L’amministrazione, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e avere fatto esperire una perizia pluridisciplinare, con la decisione impugnata ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a una mezza rendita d'invalidità (grado AI 51%).

Il raffronto fra il reddito conseguito al 100% nel 2012 senza invalidità (Fr. 48'663.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 60% (Fr. 32'282.-) ma con riduzione del 20% (Fr. 25'826.-) stante determinate limitazioni funzionali, tenuto inoltre conto di una riduzione personale dell’8% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 25'826.- - 8% = Fr. 23'760.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 51%, corretta in 52% con la risposta aumentando al 10% la riduzione per motivi personali.

L'assicurata ha evidenziato come il suo stato di salute in realtà non sia affatto migliorato come sostengono invece i periti che l’hanno visitata, visto che i dolori provocati dalla protesi al titanio continuano a causarle grossi problemi. D’altronde, lo stesso dr. med. __________ che l’ha in cura ha accertato nel marzo 2015 uno stato di salute tale da impedirle di svolgere, anche parzialmente, delle attività lucrative almeno fino all’estate 2015.

Occorre dunque verificare se nel lasso di tempo intercorso fra l’ultima decisione con cui nel 2013 l’amministrazione le ha attribuito una rendita intera di invalidità e la decisione odierna impugnata, con cui nel 2015 l’Ufficio AI le ha ridotto a mezza rendita il suo diritto alle prestazioni, la capacità lavorativa e di guadagno della ricorrente sia effettivamente notevolmente migliorata tanto da giustificare questa riduzione.

2.6. Sulla base del rapporto peritale del 9 aprile 2013 (doc. 104) allestito dagli specialisti dr. med. __________, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, l’amministrazione ha inizialmente previsto il 12 aprile 2013 (doc. 107) di emanare un progetto di assegnazione di una rendita intera temporanea, poi riportata nuovamente a mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2013.

Secondo il reumatologo, ad inizio febbraio 2013 l’assicurata era abile sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento del 20% nell’attività di segretaria, mentre in un’attività adatta la capacità lavorativa è stata valutata nel 90% e come casalinga nel 70%.

Per il perito neurologo, la componente algica cervicale spiegata dalle alterazioni degenerative e dallo stato dopo due interventi di discectomia poteva causare una limitazione della capacità lavorativa di al massimo il 25%.

Quanto al tremore agli arti superiori, più pronunciato a destra, presente da circa 13 anni, esso non determinava un’incapacità lavorativa almeno per le attività che non necessitavano di una motricità fine estremamente precise.

Anche dal profilo psichiatrico non v’erano impedimenti ad esercitare delle attività lucrative.

Tuttavia, alla luce di un nuovo intervento chirurgico effettuato a __________ nell’estate 2013, la situazione dell’assicurata è stata rivalutata dal profilo medico (doc. 116) e con decisione del 6 settembre 2013 (doc. 120) l’Ufficio assicurazione invalidità le ha attribuito una rendita intera con grado AI del 100% dal 1° agosto 2012, tre mesi dal peggioramento (doc. 118).

Nell’ambito di una revisione d’ufficio avviata nel febbraio 2014 (doc. 122), l’Ufficio AI ha interpellato i medici curanti richiamando la più recente documentazione specialistica (doc. 124) e dopo avere sentito il medico del Servizio Medico Regionale (doc. 126), che ha ritenuto necessario effettuare una nuova perizia pluridisciplinare per valutare l’evoluzione dello stato di salute rispetto alla precedente perizia __________ del febbraio 2013, ha sottoposto l’assicurata a una nuova valutazione, avvenuta nell’agosto 2014 sull’arco di più giorni.

La perizia pluridisciplinare del 6 novembre 2014 (doc. 134), allestita dai medesimi specialisti del __________ che l’hanno peritata già nel 2013, ha considerato gli ultimi atti medici messi a disposizione dalla loro ultima valutazione in poi, quindi dal gennaio 2013 al luglio 2014.

Sono state esposte l’anamnesi (familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica), le affezioni attuali (l’ultimo intervento neurochirurgico effettuato nell’agosto 2013 non avrebbe portato i miglioramenti sperati, ciò che le ha causato una maggiore irritabilità e tensione interiore) e le constatazioni obiettive (con esito degli esami radiologici dell’11 agosto 2014).

La diagnosi posta con influenza sulla capacità lavorativa era di cervicobrachialgia cronica a destra in: esiti da microdiscectomia C5-C6 con spondilodesi intercorporale il 17 agosto 2004; esiti da discectomia cervicale C4-C7, impianto di protesi discale il 26 giugno 2012; esiti da revisione con rispondilodesi C5-C6 per pseudoartrosi C5-C6 il 20 agosto 2013; alterazioni degenerative del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali); disturbi statici del rachide; probabile sindrome radicolare irritativa residua C6 e/o C7 a destra. Sindrome lombovertebrale cronica intermittente parzialmente lombospondilogena prevalentemente a destra in: disturbi statici del rachide (iperlordosi lombare con scoliosi destro-convessa); decondizionamento e sbilancio muscolare. Gonalgia a destra in: esiti da trauma distorsivo contusivo all’arto inferiore destro il 10 agosto 2014; gonartrosi mediale.

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato un probabile tremore essenziale agli arti superiori, più pronunciato a destra. Tabagismo cronico.

Più specificatamente, dal punto di vista reumatologico, la patologia al rachide prevalentemente cervicale imponeva una caricabilità ridotta, con possibilità di alternare le posizioni corporee, riducendo i movimenti ripetitivi oltre il piano delle spalle. La capacità funzionale e di carico residua era rimasta analoga a quella profilata dopo l’ultima valutazione peritale reumatologica del febbraio 2013. V’erano pertanto delle limitazioni per quanto riguardava il sollevamento e il trasporto di pesi sino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l’altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l’effettuare lavori al di sopra della testa, l’assunzione di certe posizioni e la deambulazione.

Nella sua ultima attività principale come segretaria, il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento, durante queste ore di lavoro, del 20% dal 20 febbraio 2014. Era invece giustificata un’incapacità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a partire dall’intervento neurochirurgico del 20 agosto 2013 sino al 19 febbraio 2014.

Dal profilo neurologico, il dr. med. __________ ha evidenziato che dalla precedente valutazione del febbraio 2013 all’attuale di fine estate 2014 non v’erano nuovi aspetti oggettivi. L’intervento dell’agosto 2013 non ha modificato la situazione neurologica, perciò lo specialista ha confermato, sempre limitatamente agli aspetti strettamente neurologici, un’incapacità lavorativa massima del 25%. In sostanza, dal 2004 sussisteva una riduzione della capacità lavorativa in seguito ai dolori cervicali presenti da allora e la situazione neurologica era rimasta invariata anche negli ultimi due anni.

Infine, dal profilo psichiatrico la dr.ssa med. __________ non ha rilevato alcuna limitazione evidenziabile.

Il __________ ha quindi evidenziato che la situazione clinica è stata dunque descritta come invariata rispetto a quella riscontrata nella precedente valutazione peritale __________ del 9 aprile 2013, pertanto, ora come allora, le incapacità lavorative descritte dagli specialisti non andavano sommate in quanto le patologie presenti si riferivano sempre alla stessa patologia a livello della colonna cervicale con i relativi dolori.

Rispondendo alle domande sulla capacità lavorativa, gli specialisti hanno stabilito che nell’attività da ultimo esercitata come segretaria l’assicurata andava globalmente ritenuta abile a lavoro sino a cinque ore lavorative al giorno, ma con una diminuzione del rendimento (durante queste ore di lavoro) nella misura del 20%, analogamente a quanto descritto nella precedente valutazione peritale SAM del 9 aprile 2013.

Quanto alla capacità di lavoro in un’attività adeguata, i periti hanno concluso che un’attività confacente allo stato di salute, che tenesse in considerazione le limitazioni individuate, fosse da considerare globalmente esigibile nella misura del 60% (con un’ulteriore riduzione del 20% per ciò che concerne il rendimento), analogamente a quanto già scaturito nella perizia pluridisciplinare del 9 aprile 2013.

Il 15 gennaio 2015 (doc. 142) l’assicurata ha contestato il progetto di decisione del 19 dicembre 2014 (doc. 139) di riduzione della rendita da intera a mezza preannunciando l’invio di documenti medici, che però non sono mai giunti all’Ufficio AI che, quindi, il 13 febbraio 2015 (doc. 145) ha confermato la decisione di riduzione della rendita dal 1° aprile 2015.

A sostegno della tesi della ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stato un miglioramento delle sue condizioni di salute e quindi la riduzione del suo diritto alla rendita sarebbe errata, v’è il certificato medico allestito il 10 marzo 2015 (doc. I) dal dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia presso il Centro di neurologia e della colonna vertebrale della Clinica __________ di __________, pervenuto a questo Tribunale il 12 marzo 2015 e considerato come atto di ricorso.

Lo specialista ha visitato l’assicurata l’8 gennaio 2015 e avendo riscontrato dei disturbi persistenti l’ha sottoposta ad ulteriori accertamenti medici, sia facendola visitare da un reumatologo sia eseguendo una scintigrafia SPECT integrativa del rachide cervicale per verificare la presenza di reperti eventualmente accessibili per via terapeutica.

Il neurochirurgo ha in cura l’interessata dal maggio 2012, ma già nel 2004 è stata operata per spondilosi cervicale.

Stanti i persistenti problemi a livello vertebrale e radicolare, si imponeva un nuovo intervento che egli ha eseguito il 26 giugno 2012. Il decorso è stato piuttosto stentato e il tremore preoperatorio nell’area dell’arto superiore destro si è mostrato ostinatamente persistente ed in parte era tuttora presente.

A causa di forti dolori locali nell’area del rachide cervicale, nella primavera 2013 lo specialista ha effettuato ulteriori accertamenti i cui risultati l’hanno portato ad operare nuovamente l’assicurata nel luglio 2013, provvedendo anche all’inserimento di placche a livello ventrale.

Il curante ha affermato che a quel momento a livello radiologico la situazione era chiara, nell’ultima MRI non c’erano indizi di compressione residua, le alterazioni di segnale nell’area del midollo cervicale all’altezza di C6-C7 non erano più visibili. Si evidenziava un quadro motorio nella norma e armonico, a riposo buon riallineamento con rilordizzazione. A causa dei dolori persistenti, l’interessata è stata inviata dal neurologo dr. med. __________ di __________, non sono più stati rilevati segni di manifesta mielopatia cervicale compressiva.

Malgrado i diversi farmaci assunti dall’assicurata, la situazione era variata di poco. V’erano dolori residui nell’area della nuca e delle spalle e tremore intenzionale dell’arto superiore destro marcato in modo alternato. Sollecitabilità fisica insufficiente, in particolare difficoltà a rimanere nella stessa posizione corporea, perciò l’assicurata non ha potuto riprendere il proprio lavoro di segretaria. Il 6 febbraio 2015 è stata eseguita una scintigrafia SPECT del rachide cervicale, volta a chiarire se vi fosse un focolaio attivo. Nell’area della spondilosi le condizioni erano calme e stabili, tuttavia si evidenziavano chiare alterazioni di segnale soprattutto in C4/C5, meno su C6/C7, nel quadro generale si evidenziava in modo screscente la proliferazione di spondilofiti. Dalle nuove immagini radiologiche persistevano irritazioni residue soprattutto a livello di C4/C5, persistenti tensioni locali che si aggravavano con stimoli motori e di sollecitazione e chiare irritazioni pseudo-radicolari. Il 5 marzo 2015 lo specialista ne ha discusso con la paziente consigliandole urgentemente di riprendere la ginnastica terapeutica stabilizzante nell’area del rachide cervicale. A livello farmacologico sono stati attuati innanzitutto dei trattamenti volti a sciogliere le tensioni con assunzione di Sirdalud, mentre i classici trattamenti farmacologici con analgesici non hanno portato un sufficiente miglioramento.

Pertanto, secondo il suo medico curante a quel momento la paziente non era in grado di svolgere attività che comportassero una sollecitazione assiale e neppure la permanenza prolungata nella stessa posizione corporea, come per un lavoro da svolgere alla scrivania. A suo dire, l’assicurata era quindi ancora inabile al lavoro al 100%, mentre per delle attività che prevedessero una sollecitazione alternata, con la possibilità di cambiare spesso posizione e sollecitazione, l’interessata avrebbe potuto prendere in considerazione l’attività parziale a partire all’incirca dall’estate 2015.

Questo rapporto medico è stato trasmesso il 17 marzo 2015 (doc. 149) al __________ per una presa di posizione il quale, il 30 aprile 2015 (doc. 151), ha esposto i pareri dei dr. med. __________ e __________ allineandosi ad essi.

Nel suo parere del 7 aprile 2015 il reumatologo ha indicato di avere messo a confronto il “Wiedererwägungsgesuch” del dr. med. __________ con i dati raccolti l’11 agosto 2014, concludendo che il curante non ha fornito dati oggettivi nuovi in grado di modificare la sua valutazione della capacità funzionale e di carico residua dell’assicurata, perciò il suo giudizio per quanto concerne la capacità lavorativa in attività solita rispettivamente adeguata al suo stato di salute rimaneva invariata rispetto alle considerazioni fatte nel rapporto peritale del 12 agosto 2014.

Il 24 aprile 2015 il neurologo ha riassunto il rapporto del collega e le sue precedenti conclusioni del 12 agosto 2014, affermando che la nuova documentazione non portava nuovi reperti dal punto di vista neurologico. Non si descrivevano reperti clinici, si riteneva che potesse esservi ancora una sindrome pseudo-radicolare (cioè con sintomi simil-radicolari ma non ritenuta imputabile ad una effettiva lesione radicolare), mentre il neurologo aveva interpretato il tutto come se vi fosse anche una sindrome effettivamente radicolare e non solo pseudo radicolare, questo l’ha portato ugualmente a concludere per una incapacità lavorativa massima del 25%; questo limitatamente agli aspetti neurologici. I nuovi elementi riferibili alle alterazioni rilevate alla scintigrafia ossea non modificavano gli aspetti legati alle problematiche strettamente neurologiche.

In conclusione, i periti __________ hanno ritenuto che il rapporto del dr. med. __________ non avesse apportato elementi tali da modificare la loro valutazione peritale.

2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche reumatologiche e neurologiche sono infatti state chiarite in modo soddisfacente con la perizia del 6 novembre 2014 effettuata dagli specialisti che l’assicurazione invalidità ha appositamente nominato per rivalutare lo stato di salute dell’assicurata nell’ambito di una revisione d’ufficio. Gli esperti hanno così valutato le condizioni dell’interessata a decorrere dalla precedente perizia del 9 aprile 2013 fino all’agosto 2014, confermando il grado di capacità lavorativa individuato in occasione della visita peritale del 2013.

Da parte sua, la ricorrente ha prodotto un rapporto medico rilasciato il 10 marzo 2015 dal dr. med. __________, FMH neurochirurgia, che l’ha in cura dal 2012. Egli ha esposto nel dettaglio lo stato di salute dell’assicurata e ha pure indicato la capacità lavorativa nella precedente attività e in altre adeguate al suo stato di salute, perciò da questo punto di vista detto referto può essere definito chiaro e completo.

Tuttavia, il reumatologo e il neurologo che hanno visitato la ricorrente nell’agosto 2014, ma anche già nell’aprile 2013, hanno attentamente valutato nell’aprile 2015 anche quest’ultimo referto medico, giungendo alla conclusione che lo stesso non portava nuovi reperti dal punto di vista neurologico né tanto meno reumatologico tali da modificare le loro precedenti valutazioni. I dr. med. __________ e __________ si sono quindi chiaramente riconfermati nei risultati già ottenuti solo qualche mese prima.

Pertanto, le loro conclusioni non sono state validamente contraddette da certificati medici allestiti da medici curanti della ricorrente.

Vanno quindi ritenuti determinanti i risultati a cui sono giunti gli specialisti del __________ nella perizia del 6 novembre 2014, confermata poi ancora il 30 aprile 2015, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.7).

Dai referti agli atti risulta che questi esperti, insieme alla dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, hanno valutato attentamente di persona la ricorrente, hanno vagliato la documentazione medica messa a loro disposizione, hanno eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.

Inoltre, il loro rapporto del 6 novembre 2014 è il più recente in ordine di tempo fra quelli resi da specialisti e hanno quindi potuto prendere in considerazione i precedenti referti dei medici curanti dell’assicurata, così come, da ultimo, quello del 10 marzo 2015 del dr. med. __________ che è stato prodotto con il ricorso in esame e che è stato comunque regolarmente sottoposto per un parere ai medesimi specialisti che già più volte hanno valutato l’assicurata.

Va qui ricordato che il medico generalista del Servizio Medico Regionale interpellato dall’Ufficio AI (__________) ha preso atto sia della perizia del 6 novembre 2014 (doc. 136) sia del più recente rapporto del medico curante (doc. 149) sia ancora delle osservazioni che il __________ ha poi reso su questo referto (doc. 152), concludendo per una conferma delle risultanze dei periti anche dopo che essi si sono pronunciati sul certificato del 10 marzo 2015 del dr. med. __________, ritenendo che lo stesso non apportasse nuovi elementi tali da modificare le conclusioni del __________ ed il suo stesso rapporto finale SMR.

Dal canto suo, invece, la ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dai periti nominati dall’amministrazione prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 50% nella sua attività abituale ed in altre adeguate, intesa come possibilità di lavorare fino a 5 ore al giorno, ma con riduzione del 20% del rendimento).

Il dr. med. __________ ha in cura da anni l’assicurata e in questo suo ultimo referto del 2015, come visto, ha esposto lo stato di salute della ricorrente evidenziando che i due interventi chirurgici al rachide non si sono rivelati risolutori, lamentando la ricorrente ancora dolori ed impedimenti nei movimenti, tanto da suggerirle di riprendere urgentemente la ginnastica terapeutica stabilizzante nell’area del rachide cervicale.

Questo referto è posteriore di sei-sette mesi rispetto ai pareri resi dai periti se si considera che la valutazione peritale è avvenuta nel mese di agosto 2014, mentre è più recente se si pone mente che la perizia pluridisciplinare è datata 6 novembre 2014.

In effetti, il rapporto del 10 marzo 2015 fotografa lo stato di salute dell’assicurata in un momento più prossimo alla decisione del 13 febbraio 2015, istante in cui il giudice si deve porre per valutare il diritto della ricorrente alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità, sebbene sia successivo alla stessa.

Per di più, la perizia del 6 novembre 2014 è indubbiamente più dettagliata e completa del referto di parte, avendo essa analizzato dal profilo soggettivo ed oggettivo – e oltretutto dal punto di vista tanto reumatologico quanto neurologico - le condizioni di salute dell’interessata e le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, sia nella sua capacità abituale sia in altre; ha infatti messo in evidenza che l’assicurata è comunque abile al lavoro per circa al 50% malgrado le sue accertate limitazioni nei movimenti e nel sollevare pesi.

Inoltre, l'assicurata non ha mai preso concretamente posizione sul rapporto del 2014 dei periti del __________ e, di riflesso, del medico SMR dell’Ufficio AI. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia e neurologia del 6 novembre 2014, ripresi nel rapporto finale SMR del 10 novembre 2014, non sono mai stati confutati espressamente da altri specialisti interpellati dalla ricorrente.

Il semplice rinvio al parere del 10 marzo 2015 del dr. med. __________, comunque debitamente vagliato dagli esperti del __________, non è atto a sovvertire le loro conclusioni.

Quanto alle opinioni del medico curante, come visto, il suo citato certificato riferisce peraltro del quadro della situazione dell'assicurata tenendo conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento lamentate. La (sola) discordanza nei confronti degli altri specialisti intervenuti risiede nella determinazione della capacità lavorativa, sia essa nell’attività abituale sia in altre professioni adeguate.

Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza esposta concernente il valore probante dei referti medici, che gli specialisti interpellati dall’Ufficio AI hanno visitato l'assicurata nelle vesti di perito, mentre il dr. med. __________ è intervenuto in qualità di suo medico curante, perciò il giudice deve tenere conto che, secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio egli attesterà in favore della sua paziente.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali degli esperti consultati dall’amministrazione in campo reumatologico, neurologico e psichiatrico, sulle quali si è basato anche il dr. med. __________, medico SMR, i quali hanno potuto chiarire sufficientemente lo stato di salute dell’assicurata, e meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi del rachide e psichici.

In altre parole, dal 20 febbraio 2014 la ricorrente è dunque abile fino a 5 ore al giorno, ma con riduzione del rendimento del 20%, tanto nell’attività abitualmente esercitata di segretaria quanto in altre attività adeguate che tengano conto dei limiti funzionali individuati dai periti.

Va ricordato che importante ai fini dell’attribuzione di una rendita di invalidità è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurata sia nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A queste domande i periti hanno risposto compiutamente.

Il SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su mandato dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa della ricorrente, che si è rivelata essere migliorata rispetto a quando è stata emanata la decisione del 6 settembre 2013, che ha tenuto conto dell’operazione a cui si è sottoposta l’interessata che ha comportato un’inabilità lavorativa totale, malgrado la perizia del mese di aprile 2013 avesse stabilito uno stato di salute migliore, identico a quello riconfermato dai periti un anno e mezzo dopo.

2.9. Stante quanto precede, la decisione del 13 febbraio 2015 con cui l’amministrazione ha ridotto il diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata da una rendita intera a una mezza rendita deve essere confermato, non essendo stato dimostrato uno stato di salute peggiore rispetto a quello valutato dai periti dell’UAI nel novembre 2014 e che è stato posto alla base della predetta decisione di riduzione.

Va dunque ritenuto che l’assicurata, dal 20 febbraio 2014, era in grado di lavorare fino a 5 ore al giorno, ma con una riduzione del rendimento del 20%, ossia era abile nella misura del 48%.

In virtù di questa capacità lavorativa in qualsiasi attività, l’Ufficio AI ha calcolato nel 52% la perdita di guadagno della ricorrente, ciò che le ha dato diritto ad una mezza rendita di invalidità e quindi l’amministrazione ha proceduto a ridurle la rendita intera conferitale il 6 settembre 2013 retroattivamente dal 1° agosto 2012 a seguito di un peggioramento (temporaneo) del suo stato di salute.

Non essendo contestato come tale, il grado AI accertato nel 52% non va quindi esaminato oltre.

Ne discende che il ricorso deve dunque essere respinto.

Infine, è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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