Raccomandata
Incarto n. 32.2015.8
FC/sc
Lugano 2 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 3 febbraio 2015 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1971, da ultimo attiva come aiuto domestico, nel maggio 2009, adducendo dolori lombari, ha presentato una prima domanda di prestazioni per adulti, la quale è stata respinta con decisione 5 agosto 2010 in assenza di un grado di invalidità sufficiente (doc. AI 34). Nell’ottobre 2011 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta facendo valere l’insorgenza di problemi psichiatrici (doc. AI 40). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 12 luglio 2013, preceduta da un progetto del 23 aprile 2013, l’Ufficio AI le ha assegnato una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2011 (per un grado di invalidità del 57%), versata dal 1. aprile 2012 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta).
L’assicurata ha contestato questa decisione, sulla scorta di documentazione medica. Vista anche la proposta in tal senso formulata dall’Ufficio AI, con pronuncia 32.2013.143 del 2 ottobre 2013 il TCA ha accolto il ricorso e rinviato la causa all’amministrazione per un approfondimento pluridisciplinare (psichiatrico, reumatologico, neurologico) e, quindi, nuova determinazione.
1.2. Eseguiti quindi nuovi accertamenti medici ed economici, segnatamente una perizia multidisciplinare del SAM, mediante decisioni del 3 febbraio 2015, precedute da un progetto del 18 dicembre 2014, l’Ufficio AI ha sostanzialmente confermato il precedente provvedimento del 12 luglio 2013, assegnando una mezza rendita di invalidità dal 1. aprile 2012 (per un grado di invalidità del 58%; versata sei mesi dopo l’inoltro della richiesta) oltre alle rendite per figli.
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, sostenendo in sintesi di essere completamente inabile al lavoro e di aver quindi diritto ad una rendita intera (I). Ha pure formulato istanza d’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (doc. II).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento impugnato.
1.5. Il 2 giugno 2015 l’assicurata ha prodotto nuovi atti medici (doc. IX). Chiamato a esprimersi, l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso, sulla base di una presa di posizione del SMR (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita (per un grado di invalidità del 58%), come statuito dall’amministrazione, o ad una rendita intera.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)"
(DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)
Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, in evasione della prima domanda di prestazioni, aveva interpellato il dr. __________, reumatologo, il quale, nel referto del 29 settembre 2009, poste le diagnosi di “Sindrome toracolombospondilogena cronica recidivante a sinistra in alterazioni degenerative del rachide dorsale e lombare, disturbi statici del rachide, tendenza ad ipermobilità articolare e decondizionamento muscolare”, aveva concluso per un’abilità lavorativa completa dal 12 agosto 2008 in un’attività leggera adatta, del 70% intesa come riduzione del rendimento (migliorabile all’80% dopo aver messo in atto il trattamento terapeutico consigliato) nell’attività da ultimo svolta di aiuto domestico e del 75% come casalinga (migliorabile sino al 90%) (doc. 12-7).
Interpellata la consulente professionale (doc. AI 16), ed eseguita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 18-1), con progetto di decisione del 30 marzo 2010 l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni avendo accertato un grado complessivo d’invalidità del 15% (8% per la parte salariata e 18% quale casalinga) (doc. AI 19). Tuttavia, alla luce delle osservazioni presentate, l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata completamente salariata dal 30 aprile 2010 (separazione dal marito), e, quindi, con decisione 5 agosto 2010, ha comunque confermato il diniego di prestazioni avendo stabilito un grado di invalidità del 20% sula base del confronto dei redditi (doc. AI 34-7). La decisione è cresciuta in giudicato.
Presentata una nuova domanda nell’ottobre 2011, con la quale venivano evidenziati anche problemi della sfera psichica, l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha fatto allestire una perizia dal CPAS, il quale, con referto 3 febbraio 2012, a cura della dr.ssa __________ e del dr. __________, psichiatri, ha posto quale diagnosi con valenza invalidante quella di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1)”, e come diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “Uso episodico di alcool (ICD 10 F 10.26)”. La perizia ha concluso che andava ammessa nell’attività attuale o da ultimo svolta una capacità di lavoro pari al 30% dall’ottobre 2010; in un’attività leggera adatta per contro del 50% (tempo ridotto con rendimento pieno).
L’Ufficio AI ha predisposto un ulteriore approfondimento a cura del dr. __________, reumatologo, il quale, con perizia del 24 aprile 2012, ha posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome pan vertebrale con componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative della colonna dorsale (ernia discale con lussato craniale comprimente il midollo spinale, ernia discale D11/D12 a sinistra), Disturbi statici del rachide (protusione discale L2/L3, L4/L5, spondilartrosi plurisegmenati), disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare), Tendenza ad ipermobilità articolare, Tendenza fibromialgica, Deconzionamento e sbilancio muscolare, obesità”. Rilevando una situazione sostanzialmente invariata rispetto alla precedente perizia del settembre 2009, in merito alla capacità lavorativa ha concluso che l’assicurata, in un lavoro adatto, era da considerare abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa piena normale, con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 12 agosto 2008. Nella sua ultima attività di aiuto domestico, la capacità lavorativa era piena, ma con una riduzione del rendimento nella misura di 1/3, come casalinga del 25%. Ha precisato infine che le diminuzioni del rendimento non erano da cumulare con le inabilità per motivi psichici (doc. AI 57-11).
Sulla base di queste conclusioni l’Ufficio AI, confermata la qualifica di salariata dopo il divorzio dal marito, nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 58, 69) e sentito anche il consulente professionale (doc. AI 70), valutati i certificati medici prodotti dall’assicurata, mediante decisione del 12 luglio 2013, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal mese di ottobre 2010 del 70% quale aiuto domestico e del 50% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, con un conseguente grado di invalidità del 57% e, quindi, una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2011 (versata solo dal 1. aprile 2012 essendo la domanda tardiva) (doc. AI 84).
Questa decisione è stata contestata di fronte al TCA sulla base di un certificato del 30 luglio 2013 del dr. __________, attestante un peggioramento della situazione con presenza di una sindrome lombo vertebrale per processi degenerativi accentuati in sede lombosacrale, sindrome toraco-lombare con indizi di incipiente mielopatia compressiva in D11/12 per ED calcificata a sinistra, sindrome cervicale per discopatie cervicali C4/5 e C5/6, ma senza conflitti radicolari. È stato inoltre prodotto un certificato del 6 ottobre 2008 del dr. __________, reumatologo, un rapporto MRI del 25 febbraio 2013 concludente per la diagnosi di “Discopatia nei segmenti D10-D11, D11-D12 e D12-L1 con marcata mielocompressione soprattutto nel segmento D11-D12 senza mielopatia, non visibile compressione radicolare”(doc. B3), un referto 23 maggio 2013 di una TAC della colonna toracale confermante la presenza di un’ernia discale TH10-TH11 (doc. B3) e, infine, uno scritto del 10 luglio 2013 del dr. __________, neurochirurgo (doc. B4). Rilevata dunque la possibile presenza di una problematica neurologica, su proposta dell’Ufficio AI, questo TCA ha annullato la decisione e rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti pluridisciplinari di natura reumatologica, psichiatrica e neurologica (STCA 32.2013.143 del 2 ottobre 2013).
L’amministrazione, interpellati i medici che l’avevano in cura dr. __________, neurologo, dr.i __________ e __________, neurochirurghi (doc. AI 128, 113, 114) e il SMR (doc. AI 115), esaminata la documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha quindi fatto eseguire una perizia dal SAM. Dal copioso referto del 3 dicembre 2014 (di 37 pagine) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________) nell’ambito di accertamenti e consulti svoltisi sull’arco di 5 giorni, ponendo le diagnosi di:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).
Disturbo del comportamento alimentare di tipo subliminare (ICD-10 F 50.8).
Accentuazione di tratti misti di personalità (ICD-10 Z 73.1).
Sindrome somatoforme non specificata (ICD-10 F 45.9).
Sindrome toracolombovertebrale con/su:
componente spondilogena sin.,
discopatie plurisegmentali al passaggio toracale basso Th9-12 ed ai segmenti L4-S1,
mielopatia dorsale bassa sin, su compressione midollare con ipo- e disestesia ed algie diffuse all'arto inferiore sin, ed incontinenza urinaria parziale.
Sindrome cervicotoracovertebrale con/su:
Cefalea cronica mista con/su:
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Gonalgia a cis. con/su:
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale.
Fascite plantare al piede sin.
Pregresso intervento chirurgico per tendinite di De Quervain al pollice ds,. 18.2.2014,
Obesità (BMI ca. 32 kg/m2).
Dislipidemia.”
I periti hanno quindi concluso che l’assicurata, dal marzo 2013, andava considerata completamente inabile nella sua professione abituale di aiuto domiciliare, a motivo dei problemi psichiatrici, reumatologici e neurologici. In effetti a livello psichiatrico l'assicurata appariva labile emotivamente, depressa, affaticata, ansiosa, poco resistente ed in grado di tollerare stress, difettosa nella caricabilità fisica e psicologica. Dal lato reumatologico era limitata in attività lavorative comportanti lavori pesanti e non ergonomici per il rachide vertebrale o posizioni statiche prolungate, con alzamento ripetuto di pesi superiori ai 7,5 kg. A livello neurologico la limitazione era da ricondurre alla mielopatia dorsale bassa sinistra. Dal marzo 2013 l’assicurata era da considerare abile al 50% (da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività leggera e non ergonomica per il rachide (in cui non debba alzare pesi oltre i 7.5 kg ripetutamente o mantenere posizioni statiche prolungate), con la possibilità di frequenti cambiamenti posturali, e che non implichi attività con gli arti superiori al disopra della linea mediana,
Con riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto alla decisione precedente del 23 aprile 2013 (recte 12 luglio 2013) - con la quale l’amministrazione aveva stabilito un grado d'invalidità del 57% da gennaio 2011 a fronte di un’inabilità lavorativa del 70% nell’attività abituale e del 50% in un’attività leggera adeguata -, era subentrato un miglioramento a livello psichiatrico che poteva essere fatto risalire al gennaio 2013, ma, da marzo 2013 (potenziali evocati e valutazioni del neurochirurgico dr. __________), un peggioramento a livello neurologico. I periti hanno concluso di aver parzialmente sommato i limiti funzionali dovuti alle patologie somatiche e psichiatriche (doc. AI 141).
L’amministrazione ha ulteriormente interpellato anche la dr.ssa Colmegna, psichiatra curante dell’assicurata, la quale, nel suo rapporto 9 dicembre 2014, confermata la diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), in personalità con tratti accentuati instabili ed impulsivi, cefalee tensive, granuloma dell’apice della piramide temporale sx, sindrome panvertebrale su discopatia multipla e processi degenerativi diffusi” ha rilevato che la situazione psichica della paziente era invariata dall’ottobre 2012, con un’inabilità lavorativa completa da ricondurre soprattutto alle patologie fisiche, lo stato psichico compromesso diminuendo le risorse e aggravando ulteriormente la situazione fisica (doc. AI 142).
Con rapporto finale 15 dicembre 2014 il dr. __________ del SMR ha avallato la perizia multidisciplinare, confermando un’inabilità totale nell’attività abituale dal marzo 2013 (del 70% da ottobre 2010 a febbraio 2013), del 50% in un’attività leggera adatta e del 20% come casalinga (doc. AI 143).
L’Ufficio AI - interpellato il consulente IP il quale ha proceduto al raffronto dei redditi ai fini del calcolo del grado di invalidità (doc. AI 144) - mediante progetto del 18 dicembre 2014 dapprima e le decisioni del 3 febbraio 2015 poi, stante una capacità lavorativa in un’attività adatta del 50%, ha in sostanza confermato la precedente decisione con il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità dal 1. aprile 2012 per un grado di invalidità del 58% (doc. AI 154).
Di fronte al TCA l’assicurata ha prodotto certificati recenti, segnatamente rapporti 27 aprile e 19 maggio 2015 del dr. __________, 5 maggio 2015 del dr. med. Rigoni e 6 maggio 2015 del dr. med. __________ (cfr. doc. B1-4). In proposito il SMR, nell’annotazione 10 giugno 2015, ha affermato:
" Valutazione:
Attuale documentazione medica presentata non contiene nuovi elementi medici/clinici rispetto alla valutazione SAM. In questa situazione ritengo non necessario sottoporre la documentazione al SAM per presa di posizione.
Per la questione dei criteri di Förster rimando alla perizia della dr.ssa __________, pagina 4:
Rispetto al quadro somatoforme da dolore persistente l’assicurato mostra una sofferenza somatica tendente alla cronicità, ma non una franca sindrome somatoforme da dolore persistente: in tal senso non si procederà con i criteri di Forster.
In effetti ella non mostra sintomi sintomi somatici in buona parte spiegabili con un processo organico (come da diversi tecnici evidenziato da esami strumentali); vari tipi di dolori compaiono comunemente nelle sindromi da .somatizzazione ma senza essere così predominanti o dominanti su altri disturbi. Ella manifesta anche episodi con carattere a suo dire di fughe dissociative ma esse sono così vaghe nel racconto, così poco frequenti e non descritte da curanti che potrebbero trattarsi di un’impressione soggettiva su base emotiva e dl accentuata drammatizzazione di note fisiologiche.” (doc. XI)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, come sostanzialmente già concluso in occasione della precedente decisione del 12 luglio 2013 (annullata dal TCA), successivamente alla quale non era del resto subentrato alcun peggioramento di rilievo, l’assicurata, malgrado le diagnosi evidenziate dal SAM, era in grado di esercitare a metà tempo una professione leggera adatta con un conseguente grado di invalidità che le conferisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Il TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per metterne in dubbio la dettagliata e convincente valutazione multidisciplinare.
Più precisamente, per quanto concerne la problematica reumatologica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, ricordato come sull’assicurata si fosse già pronunciato due volte il collega reumatologo dr. __________ (che aveva posto le diagnosi di sindrome toraco-spondilogena cronica recidivante a sinistre, alterazioni degenerative del rachide dorsale, ernia discale mediana e paramediana sinistre Thl 1-Th12, protrusioni discali plurisegmentali L2-L3, L4-L5 ed L5-SI e disturbi statici del rachide, con una diminuzione del rendimento nell'attività di aiuto domestica di 1/3 e del 25% come casalinga e una capacità completa in un'attività lavorativa adatta), ha osservato che il decorso era caratterizzato dallo sviluppo di un quadro di tipo fibromialgico, con attualmente tutti i tender points necessari per questa diagnosi (con dolori a carattere piuttosto diffuso all'apparato muscolo scheletrico). Inoltre erano presenti la cefalea cronica prevalentemente emicranica sul lato sinistro e disturbi del sonno, un affaticamento rapido e una stanchezza cronica. L'assicurata presentava quindi un quadro di fibromialgia di tipo primario nell'ambito delle problematiche ansioso-depressive per le quali era trattata da tempo. Ha rilevato che l’evoluzione delle patologie alla colonna vertebrale non era “particolarmente sfavorevole”, persistendo i dolori cervicali ma con una buona mobilità della colonna cervicale senza segni compressivi o irritativi radicolari, alterazioni degenerative di modesta entità fra C4 e C5, reperto blando per la colonna toracale con dei dolori piuttosto centrali al passaggio toraco-lombare all'altezza delle discopatie Th11-Th12 e Th10-Th11 senza segni irritativi radicolari. Per la colonna lombare persisteva una sindrome lombo-spondilogena alla gamba sinistra con leggero addormentamento di tutta la gamba sinistra senza un dennatoma specifico. La mobilità della colonna vertebrale era ridotta nella flessione laterale e vi erano dei dolori soprattutto al rialzarsi dalla posizione flessa in avanti. Radiologicamente erano rilevabili discopatie conosciute, in particolar modo di tipo osteocondrotico L4-L5 ed L5-S1 oltre a iniziali alterazioni degenerative ai segmenti superiori. Non vi erano segni d'instabilità macroscopica alle ultime indagini di tipo radiologico eseguite con radiografie funzionali della colonna lombare in massimale flessione ed estensione risalenti al luglio 2014. Per quanto riferito al ginocchio destro, il collega dr. Lafranchi non aveva riscontrato patologie rilevanti e gli accertamenti esperiti per quanto riguardava i dolori al piede destro avevano mostrato la presenza di una fascite plantare.
Infine, per quale che concerneva il polso, operato dal dr. __________, il decorso era da considerarsi favorevole.
Complessivamente quindi secondo lo specialista, la presenza di un quadro a carattere fibromialgico determinava una rivalutazione dei disturbi accusati, sia alla colonna vertebrale come pure alle estremità. Tuttavia, non era subentrato alcun peggioramento e non vi erano sostanziali modifiche rispetto ai limiti funzionali determinati dal dr. __________ nelle perizie del 2009 e del 2012, i dolori accusati alla colonna vertebrale non essendo unicamente da mettere in relazione con le patologie descritte, di tipo degenerativo ma anche con la sindrome dolorosa di tipo fibromialgico. Ha quindi concluso ponendo le diagnosi invalidanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome toracolombovertebrale con componente spondilogena sin.su discopatie plurisegmentali al passaggio toracale basso Th10 a 12 ed ai segmenti L4-S1 oltre a Sindrome cervico-toraco vertebrale su alterazioni degenerative di modesta entità a livello cervicale”, mentre che alle diagnosi di “fibromialgia primaria, gonalgia su iniziali alterazioni di tipo degenerativo meniscali e condropatia, periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale, fascite plantare al piede sin., stato dopo intervento chirurgico per tendinite di De Quervain al pollice ds” non ha attribuito valenza invalidante. A suo parere, l’assicurata era da considerare inabile in attività lavorative implicanti lavori non ergonomici per il rachide, soprattutto pesanti, il sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 7,5 kg o il mantenimento di posizioni statiche prolungate. Nell'attività di aiuto domiciliare (aiuto domestico) era invece da ritenere abile nella misura del 67% (diminuzione del rendimento), come casalinga del 75% e in un’attività adatta del 100%, come già concluso dal dr. __________. L’operazione al polso aveva causato un’inabilità lavorativa totale limitata a tre mesi dal 18 febbraio 2014. Dette conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica agli atti, meritano conferma.
A livello neurologico il perito dr. __________ ha posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “mielopatia dorsale bassa sin, su compressione midollare con ipo- e disestesia , ed algie diffuse all'arto inferiore sin, ed incontinenza urinaria parziale, cefalea cronica mista con componente principalmente muscolo-tensiva e minore vasomotorica”, rilevando come sulla base della descrizione fatta dalla paziente e dei fattori scatenanti quali stress e stanchezza, nonché dei fattori che ne avevano portato alla comparsa, si poteva dedurre che si trattasse di una cefalea muscolo-tensiva facilitata anche dallo stato psicologico della paziente con componente minore vasomotorica emicraneiforme, conclusione confermata anche dallo scarso beneficio delle medicine, rilevato altresì come i nervi cranici risultassero nella norma. Con riferimento ai dolori accusati alle spalle e braccia, lo stato neurologico degli arti superiori risultava nella norma. Quanto agli arti inferiori, rilevati i disturbi segnalati dall’assicurata, secondo il perito la disestesia e buona parte dei dolori accusati come parte dell'incontinenza urinaria potevano dipendere da una mielopatia o compressione midollare in sede della colonne vertebrale D9-D11. Dal punto di vista neurologico l'assicurata presentava quindi una capacità lavorativa dello 0% come aiuto domiciliare e del 55% in un'attività leggera adatta (che permetta frequenti cambiamenti posturali e non richieda lavori degli arti superiori oltre la linea mediana) e come casalinga del 50%. Secondo il perito, era possibile che nel corso del 2012 e soprattutto nel 2013, la componente midollare fosse diventata progressivamente più evidente, determinando la situazione attuale, che si era instaurata al più tardi nella primavera del 2013 (visti i rapporti del dr. __________). Anche a questa completa valutazione si deve prestare adesione.
Infine, per quanto concerne la problematica psichiatrica, la ricorrente è stata valutata dalla dr.ssa __________, la quale, esaminati gli atti medici, effettuati due colloqui e esaminati i risultati dei test clinici fatti esperire, ha confermato le diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), Disturbo del comportamento alimentare di tipo subliminare (ICD-10 F 50.8), Accentuazione di tratti misti di personalità (ICD-10 Z 73.1) e Sindrome somatoforme non specificata (ICD-10 F 45.9)”. Ha quindi rilevato che rispetto alla relazione del CPAS (del 3 febbraio 2012, doc. AI 54) l’assicurata appariva meno irritabile e tesa, con funzioni cognitive nella norma, meno depressa, pur mantenendo un'immagine di sé difettosa, fragile e bisognosa. La stessa mostrava una sofferenza somatica tendente alla cronicità, ma non una franca sindrome somatoforme da dolore persistente, ragione per cui non era necessario procedere con i criteri di Förster. In conclusione, l’assicurata presentava una struttura premorbosa fragile, abusata, tendente alla dissociazione, con la tensione di coppia, le violenze, i fatti di vita associati allo sviluppo di sintomi somatoformi indifferenziati, pare essersi compromessa nella caricabilità effettiva.
Con riferimento alla perizia eseguita nel 2012 dal CPAS, che l’aveva considerata inabile al 70% per l'attività da ultimo svolta e al 50% in attività adeguata con un rendimento ridotto su orario normale, il quadro depressivo, allora di media qualità, era da considerare oggi migliorato sul piano umorale. In effetti, attualmente astinente da circa un anno, era meno depressa, non irritabile e senza quella tensione endopsichica descritta nel 2012. L'umore era ora sfumatamente deflesso in grado lieve e non medio come nel 2012; con l'energia vitale presente, senza angoscia o spinte auto-eterolesive e condotte impulsive meglio gestite e controllate. Ne ha quindi dedotto la conclusione di un’incapacità lavorativa del 40% per l'attività da ultimo svolta e del 30% per attività adeguate, intese come riduzione rendimento, per non sovraffaticare una personalità così fragile, dal gennaio 2013 (rapporto del __________ che diagnostica un quadro misto ansioso-depressivo). In sostanza rispetto al 2012 era subentrato un miglioramento con ricadute positive sulla capacità lavorativa, sulla gestione dell'emotività con riduzione dell'impulsività e dell'irritabilità evidenziata nel 2012.
La limitazione della capacità lavorativa era da ascrivere al fatto che l’assicurata appariva labile emotivamente, depressa, affaticata, ansiosa, poco resistente ed in grado di tollerare stress, difettosa nella caricabilità fisica e psicologica.
Con specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del 21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, la dr.ssa Castra ha riferito che l’assicurata, rispetto alla valutazione del CPAS, appariva meno irritabile, tesa e meno depressa, senza idee di morte; inoltre le funzioni cognitive apparivano nella norma. Persisteva quello che appariva essere il nucleo strutturale di base, ossia un'immagine di sé difettosa, fragile, bisognosa. Secondo la specialista, rispetto al quadro somatoforme da dolore persistente “l'assicurata mostra una sofferenza somatica tendente alla cronicità, ma non una franca sindrome somatoforme da dolore persistente”: Di conseguenza ha espressamente dichiarato che bisogna prescindere dall’analisi dei criteri di Förster, ritenuto come l’interessata mostrasse sintomi somatici in buona parte spiegabili con un processo organico (come concluso dagli altri specialisti e evidenziato da esami strumentali). Del resto, secondo la specialista, vari tipi di dolori compaiono comunemente nelle sindromi da somatizzazione, ma senza essere così predominanti o dominanti su altri disturbi. Anche per quanto riguardava la presenza di episodi con carattere di fughe dissociative, gli stessi, riferiti dall’assicurata, erano tuttavia così vaghi nel racconto e così poco frequenti e non descritti dai curanti che poteva trattarsi di un'impressione soggettiva su base emotiva e di accentuata drammatizzazione di note fisiologiche. Inoltre l’esperta ha rammentato che il dr. __________ nell’aprile 2013 la trovava totalmente inabile per aspetti di interesse fisico-organico. Erano quindi piuttosto presenti elementi strutturali che rendevano l’assicurata fragile, bisognosa di presenza ed appoggio. In definitiva quindi gli elementi strutturali si organizzavano in un insieme di tratti di personalità accentuati, con note evitanti, dipendenti, fobiche, finalizzate alla richiesta di aiuto e di cura e all'autoprotezione.
In sostanza dunque secondo la specialista, l’assicurata non presentava un quadro da ascrivere ad una franca sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4) per cui ha concluso ponendo, unitamente alle diagnosi aventi effetto invalidante, “solo” quella di “sindrome somatoforme non specificata (ICD10 F45.9)”.
Come dianzi anticipato (cfr. consid. 2.4), va qui nuovamente rilevato che nella recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
Orbene, nella fattispecie, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al carattere invalidante delle problematiche reumatologiche, neurologiche e psichiatriche. Inoltre non sono state mosse specifiche e circostanziate contestazioni riguardo alla diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, e la dr.ssa __________ non ha ritenuto opportuno procedere all’analisi dei criteri di Förster, escludendo la presenza di una franca sindrome somatoforme da dolore persistente, i sintomi somatici presentati essendo in buona parte spiegabili con un processo organico. Di conseguenza, non è necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata giurisprudenza, non trattandosi nella specie della presunzione del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile – oramai abbandonata dal TF –, ma di una valutazione conclusiva. Alla valutazione della dr.ssa __________ e del SAM, va quindi prestata adesione.
Pertanto, alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM ha con pertinenza concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), Disturbo del comportamento alimentare di tipo subliminare (ICD-10 F 50.8), Accentuazione di tratti misti di personalità (ICD-10 Z 73.1), Sindrome somatoforme non specificata (ICD-10 F 45.9), Sindrome toracolombovertebrale (con/su componente spondilogena sin., discopatie plurisegmentali al passaggio toracale basso Th9-12 ed ai segmenti L4-S1, mielopatia dorsale bassa sin, su compressione midollare con ipo- e disestesia ed algie diffuse all'arto inferiore sin, ed incontinenza urinaria parziale), Sindrome cervicotoracovertebrale (con/su alterazioni degenerative di modesta entità a livello cervicale), Cefalea cronica mista con/su componente principalmente muscolotensiva e minore vasomotorica”, l’assicurata presentava dal marzo 2013 una capacità lavorativa nulla nella sua attività abituale di aiuto domiciliare, mentre che in attività leggere e adeguate (in cui possa svolgere attività leggere, evitare attività non ergonomiche per il rachide o mantenere posizioni statiche prolungate, con la possibilità di cambiamenti frequenti posturali e evitare di alzare gli arti superiori al disopra della linea mediana), e come casalinga, la capacità era del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto). Con riferimento all’evoluzione del quadro clinico rispetto alla decisione precedente del 12 luglio 2013 - con la quale l’amministrazione aveva stabilito un grado d'invalidità del 57% dal gennaio 2011 (con versamento della prestazione dall’aprile 2012) a fronte di un’inabilità del 70% nell’attività abituale e del 50% in una leggera adeguata -, era quindi subentrato, secondo il SAM, da un lato un miglioramento a livello psichiatrico (da gennaio 2013) e dall’altro un peggioramento a livello neurologico (da marzo 2013, momento della valutazione del neurochirurgico dr. __________).
Secondo il SAM, infine, le varie incapacità lavorative andavano parzialmente sommate (doc. AI 141).
Deve essere ancora osservato che l’amministrazione ha in ogni modo ulteriormente ancora interpellato la dr.ssa Colmegna, psichiatra curante dell’assicurata dall’ottobre 2010, la quale, nel suo rapporto 9 dicembre 2014, confermata la diagnosi psichiatrica di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), in personalità con tratti accentuati instabili ed impulsivi” (oltre alle altre affezioni di “cefalee tensive, granuloma dell’apice della piramide temporale sx, sindrome panvertebrale su discopatia multipla e processi degenerativi diffusi”) ha rilevato che la situazione psichica della paziente era invariata dall’ottobre 2010, con un’inabilità lavorativa completa da ricondurre tuttavia soprattutto alle patologie fisiche, lo stato psichico compromesso diminuendo le risorse e aggravando ulteriormente la situazione fisica (doc. AI 142). A ragione l’Ufficio AI ha ritenuto che tale certificato, nella misura in cui riferiva genericamente di un’inabilità lavorativa totale da ricondurre non tanto alle affezioni psichiche quanto a non ben specificate problematiche somatiche - approfondite da altri specialisti - non era idoneo a modificare le conclusioni del SAM, ma, semmai, ne confermava le conclusioni.
2.8. A tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale 15 dicembre 2014 del dr. __________ del SMR, doc. AI 143), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Quanto innanzitutto alle valutazione globale delle patologie, menzionata dalla ricorrente, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013, 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo.
Nella sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; 8C_245/2012 del 9 aprile 2013).
Nella fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di cui è affetta la ricorrente, in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM hanno avuto una discussione plenaria concernente la questione della cumulabilità delle differenti incapacità lavorative (optando per un parziale cumulo dei limiti funzionali dovuti alle patologie somatiche e psichiatriche; cfr. doc. AI 141-33) ed espressamente dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni dei periti e di concordare con gli stessi, mediante espressa sottoscrizione all’ultima pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite una discussione collegiale (tramite teleconferenza), la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa attestati dai vari profili somatici sulla capacità lavorativa globale (doc. AI 141-35 segg; cfr. anche doc. V). Questo Tribunale non ha motivo per dubitare che la discussione tra gli specialisti sia effettivamente avvenuta, come e nei termini indicati, ritenendo assolutamente inopportune e al limite del temerario le allegazioni della ricorrente che nella sua impugnativa ne mette in dubbio la veridicità, rilevato come la discrepanza tra la data della discussione plenaria (2 dicembre 2014) e la data del referto peritale (3 dicembre 2014) sia ovviamente da ricondurre all’allestimento pratico del referto peritale.
Quanto alla nuova documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. B1-4), a ragione in proposito il medico SMR dr. __________, nell’Annotazione del 10 giugno 2015, ha concluso che tale documentazione non contiene nuovi elementi medici/clinici rispetto alla valutazione SAM, non risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM (doc. XI).
Innanzitutto, quanto al referto neurologico 6 maggio 2015 del dr. __________, lo stesso conferma le diagnosi tratte dal SAM, confermando la stabilità delle problematiche, e consigliando il mantenimento del trattamento con il Topomax, come del resto rilevato anche dal dr. __________ perito SAM. Per il resto, il neurologo curante ha unicamente riferito dell’effetto secondario di tale medicamento, quale la stanchezza persistente “che può essere limitativa nelle attività quotidiane” (doc. B4), senza tuttavia precisare se ed eventualmente in che misura tale stanchezza possa essere limitativa anche per attività lavorative adeguate.
Non permettono di dipartirsi dalle conclusioni del SAM nemmeno i certificati del dr. __________, il quale, riferendosi all’intervento eseguito al polso destro il 18 febbraio 2014 (“tendosinovialectomia dell’estensore breve del pollice e dell’abduttore lungo del i raggio e plastica di aumento del I reticolo degli estensori”), ha aggiunto che la paziente soffre pure di Canaliculopatie e tendinite stenosante che “nei momenti più acuti di dolenzia necessita la somministrazione di un urto prednisonico” (doc. B3). Ora, rilevato come della problematica del polso operato nel febbraio 2014 è già stato adeguatamente tenuto conto nell’ambito della perizia SAM (il perito reumatologo aveva concluso che l’operazione al polso aveva causato un’inabilità lavorativa limitata di tre mesi, doc. AI 141-55), le certificazioni del dr. __________ non permettono di modificare le conclusioni del SAM, non apportando elementi nuovi e non pronunciandosi peraltro minimamente su una eventuale valenza invalidante delle problematiche al polso.
Non apporta elementi di rilievo nemmeno il certificato del dr. __________ del 27 aprile 2015, corredato dalla prescrizione del 19 maggio 2015 di aiuto domiciliare (doc. B1/B2), lo stesso esaurendosi sostanzialmente in un elenco delle affezioni lamentate dalla paziente, in un sunto anamnestico che conferma le conclusioni della perizia SAM, senza tuttavia considerazioni in merito alla capacità lavorativa o in merito alle conclusioni del SAM e senza l’apporto di nuovi elementi diagnostici o clinici.
In proposito va detto altresì che il fatto che le conclusioni del dr. __________ in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata (dello 0% come aiuto domiciliare e del 55% in un'attività leggera adatta, che permetta frequenti cambiamenti posturali e non richieda lavori degli arti superiori oltre la linea mediana, del 50% come casalinga), divergano da quelle espresse in precedenza dal dr. __________ (per il quale l’assicurata era totalmente inabile al lavoro, cfr. doc. AI 79-3, 138-3), va detto che le conclusioni del neurochirurgo curante si basavano comunque sulle stesse diagnosi e configuravano quindi sostanzialmente una diversa valutazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime affezioni diagnosticate. Del resto il dr. __________, né nel certificato datato 27 aprile 2015 prodotto in causa (doc. B1), né in certificazioni precedenti si è espresso sulla valutazione del dr. __________ rispettivamente del SAM, e le sue conclusioni di inabilità lavorativa espresse nei certificati del 30 aprile 2013 (doc. AI 79-3) e 28 ottobre 2014 (doc. AI 138-3) non erano motivate e non precisavano se erano riferite all’attività lavorativa svolta o a altre attività.
Rilevato quindi come le valutazioni del dr. __________ (e quelle del dr. __________) siano sostanzialmente riconducibili al medesimo quadro clinico evidenziato dalla perizia SAM e configurino in sostanza tutt’al più una differente valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime affezioni, la quale, ricordata nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.6), è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA deve concludere che la stessa non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su convincenti pareri specialistici confluiti in una perizia SAM dettagliata e convincente.
Considerato peraltro come il preannunciato referto medico della dr.ssa __________ non sia stato fatto pervenire al TCA (cfr. doc. IX), questa Corte deve quindi senza riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni prodotte dalla ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una modifica della dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettano quindi di discostarsi dalla stessa (osservazioni del SMR del 10 giugno 2015, doc. XI), ribadito peraltro il principio per cui il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Né del resto l’assicurata fa valere nel suo ricorso altre considerazioni che permettano in qualche modo di scostarsi dalle conclusioni del SAM. In realtà, come osservato anche dall’Ufficio AI, l’assicurata ha formulato in sostanza un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall’amministrazione, senza produrre elementi di natura medica atti a metterne in dubbio la validità.
Quanto in particolare alla questione dell’esame dei criteri di Forster, sulla quale è già stato riferito al consid. 2.7, la valutazione della componente fibromialgica e somatoforme è attentamente e concludentemente valutata dai periti (segnatamente dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________) e dal SAM che ha fatto proprie le relative conclusioni. Come già dianzi esposto, la dr.ssa __________, nel suo rapporto dettagliato e approfondito, ha in effetti concluso che, malgrado la presenza di sofferenza somatica tendente alla cronicità, non vi erano gli estremi per ammettere una franca sindrome somatoforme da dolore persistente, ragione per cui si poteva prescindere dall’analisi dei criteri di Förster, rilevando come i sintomi somatici mostrati erano in buona parte spiegabili con un processo organico. A tale conclusione, formulata da una specialista sulla base di un’attenta e completa valutazione del caso e condivisa dal SMR (cfr. da ultimo doc. XI), questo Tribunale deve aderire, le censure ricorsuali non essendo del resto corroborate da certificazioni specialistiche che possano far apparire quantomeno incompleta la valutazione peritale.
Per quel che concerne d’altra parte le censure sulla valutazione operata dal dr. __________, segnatamente con riferimento alle problematiche agli arti inferiori, contrariamente a quanto addotto, lo specialista ha svolto un’analisi completa, non solo in relazione alla colonna lombare (relativamente alla quale persisteva una sindrome lombo-spondilogena alla gamba sinistra con leggero addormentamento di tutta la gamba) e alla colonna vertebrale, ma anche in relazione alla gamba destra. A questo proposito il dr. __________ ha precisato che al ginocchio destro il collega dr. __________ non aveva riscontrato patologie rilevanti e gli accertamenti esperiti per quanto riguardava i dolori al piede destro avevano mostrato la presenza di una fascite plantare, confermata anche dal dr. __________ nell’attestato del 12 marzo 2014 (doc. AI 119-7, 119-8) e per la quale il dr. __________ prescriveva “solo” l’uso di plantari, esercizi di stretching e il controllo del peso (cfr. certificato del 17 marzo 2014, doc. AI 120-3). Tutto ben valutato il perito ha rilevato che complessivamente non era subentrato alcun peggioramento e non vi erano sostanziali modifiche rispetto ai limiti funzionali determinati dal dr. __________ nelle perizie del 2009 e del 2012. Dette conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico e da cospicua documentazione clinica e radiologica, meritano conferma e la ricorrente non ha sostanziato le sue censure in merito, segnatamente mediante la produzione di certificati medici.
In sintesi la ricorrente non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM (doc. AI 141), le quali risultano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate dai periti del SAM.
In conclusione, rispecchiando la perizia SAM del 3 dicembre 2014 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione contestata del 3 febbraio 2015 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.6) -, e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che la ricorrente, se dal marzo 2013 deve essere considerata completamente inabile nella sua professione di aiuto domiciliare (nella misura del 70% dall’ottobre 2010 al febbraio 2013) sia per contro da ritenere, sempre dall’ottobre 2010, abile al 50% in un’attività leggera adatta (attività a tempo pieno con riduzione del rendimento). Dal marzo 2013 v’è quindi da ammettere l’intervento di un certo peggioramento dello stato di salute che ha comportato però un aumento dell’incapacità lavorativa solamente nell’attività abituale, che in precedenza era dello 70% dall’ottobre 2010 e dopo il marzo 2013 risulta nulla, mentre che nelle attività leggere adeguate alle sue condizioni l’inabilità resta immutata.
Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Ne discende che la richiesta della ricorrente di procedere ad una perizia va respinta.
2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 2.2).
Così, per il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sui dati statistici (vista la lunga assenza dal lavoro dell’assicura-to; cfr. doc. AI 16-3), utilizzati cioè i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativi alla professione da lei da ultimo svolta quale aiuto domiciliare con qualifiche inferiori (divisione economica 86; attività e servizi sanitari, livello di qualifica 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in considerazione un importo di fr. 59'650.-- conseguibili nel 2011 (rispettivamente fr. 60'150.-- nel 2012 e fr. 60'627.-- nel 2013; doc. AI 144). Tali dati - per altro non contestati - vanno confermati.
In merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali evinti dalla tabella TA1 per la quale la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalida pari fr. 53'357.-- nel 2011 (rispettivamente fr. 53'804.-- nel 2012 e fr. 54'203.-- nel 2013; doc. AI 144).
Stante quindi una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una (incontestata) riduzione del 5% - come rettamente fatto (conformemente alla STCA 32.2012.36
del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013) dall’Ufficio AI con la risposta di causa (V) (in correzione della riduzione del 6% per la necessità di effettuare attività leggere, riconosciuta nel rapporto concernente le riduzioni al reddito ipotetico da invalida allestito il 18 dicembre 2014 sub. doc. AI 144) -, il reddito da invalida nel 2011 ammonta a fr. 25'344.-- (fr. 53'357 moltiplicati per 50% e ridotti del 5% = fr. 25'344). Lo stesso ammonta nel 2012 a fr. 25’557 e nel 2013 a fr. 25'746.--. Per quanto concerne la riduzione del 5% applicata dall’amministrazione, rimasta, come detto, incontestata - ricordato come di principio circa la questione a sapere se, e se del caso in quale misura, al salario teorico statistico vada applicata una riduzione secondo la giurisprudenza del TF il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b) e rilevato come la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 - questa Corte non ha motivo per scostarsene, una deduzione del 5% apparendo adeguata, considerato come in concreto si tratti di un unico fattore di riduzione.
Ritenuti un reddito da valida, come detto, di fr. 59'650.-- e da invalida di fr. 25'344.--, si ottiene un grado d’invalidità del 58% ([59'650 - 25'344] x 100 : 59'650 = 57.5% arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che conferisce il diritto ad una mezza rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2). Analogamente anche operando il calcolo relativamente al 2012 e 2013, come esposto nella decisione querelata.
A titolo abbondanziale va osservato che l’esito non muterebbe anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, quale reddito da valida, in luogo del dato statistico, il salario che l’assicurata avrebbe percepito lavorando nel 2011 dal suo ultimo datore di lavoro, la __________. In effetti, nel 2008 l’interessata aveva percepito fr. 17'719.-- per un lavoro svolto al 36% (15 ore su 42), equivalente quindi ad un reddito di fr. 49'219.-- a tempo pieno e fr. 24'609.-- a metà tempo. Nel 2011 - partendo quindi da un reddito annuo per il 2008 di fr. 49’219.-- indicati dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 5, 16, 17) e aggiornati al 2011 (aumentati del 2.1% per il 2009, dello 0.8% per il 2010 e dell’1% per il 2011; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totali in La Vie économique 6-2012 p. 95 e 10-2013 p. 91) - si otterrebbe un reddito da valida di fr. 51'160.--. Detto salario, confrontato con quello da invalida di fr. 25'344.--, porterebbe ad un grado d’invalidità del 51% ([51'160 - 25'344] x 100 : 51'160).
Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 58%, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata il diritto a una mezza rendita d’invalidità. Il ricorso va dunque respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’assistenza giudiziaria gratuita.
2.12. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente, divorziata e senza attività lucrativa, percepisce unicamente la mezza rendita di invalidità versata dall’AI; nei suoi confronti risulta essere stato del resto emesso in data 15 novembre 2013 un attestato carenza beni (doc. II). In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti