Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.78
Entscheidungsdatum
18.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.78

BS/sc

Lugano 18 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 aprile 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel mese di febbraio 2013 RI 1, classe 1978, ha inoltrato una nuova domanda di rendita (doc. AI 159), dopo che con decisione 6 febbraio 2012, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI le aveva respinto una precedente richiesta di prestazioni (doc. AI 158).

Con decisione 8 aprile 2015, preavvisata il 29 gennaio 2015, l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata dimostrato una rilevante modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 168).

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo in via principale l’erogazione di una mezza rendita, in via sussidiaria, l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.

Con riferimento alla documentazione medica prodotta in sede amministrativa, l’assicurata ritiene di avere comprovato una rilevante modifica del suo stato di salute, facendo poi presente di avere fissato una visita specialistica presso la Clinica Ars Medica e che verrà prodotta in seguito altra documentazione medica.

1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’amministrazione ha ribadito che durante la procedura amministrativa la ricorrente non ha reso verosimile una riduzione della sua capacità lavorativa tale da modificare il suo grado d’invalidità.

1.4. Con osservazioni 30 giugno 2015 l’assicurata ha prodotto ulteriori atti medici (X). Chiamato dal TCA a prendere posizione in merito, con scritto 13 luglio 2015 l’Ufficio AI ha rilevato che la nuova documentazione non può essere presa in considerazione poiché tardiva, evidenziando inoltre che l’eventuale peggioramento, subentrato successivamente alla decisione contestata, potrà essere esaminato nell’ambito di una nuova domanda di revisione (recte: nuova domanda di prestazione).

1.5. Con scritto 16 luglio 2015 il rappresentante della ricorrente contesta quanto esposto nelle succitate osservazioni (XIV) e produce, il 23 ottobre 2015, una valutazione psichiatrica datata 20 ottobre 2015 (XVI).

1.6. Il 29 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha rilevato che la citata valutazione, resa dopo la decisione contestata, potrà essere esaminata solamente nell’ambito di una nuova procedura di rendita (XVIII).

Infine, in data 3 novembre 2015 la ricorrente ha confermato il suo ricorso (XX).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel febbraio 2013.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame, dopo il progetto di decisione 29 gennaio 2015 (cfr. consid. 1.1) l’assicurata ha prodotto il certificato 3 febbraio 2015 del dr. __________, medico curante, del seguente tenore:

" Certifico che la summenzionata si è presentata da me nel novembre 2013 per una lombosciatalgia sx, la radiografia della colonna lombare presenta discopatie L4-L5 e Scheuermann L5.

La paziente necessita di regolare fisioterapia, causa di problemi cronici alla schiena non sono indicati lavori pesanti, pertanto sono consigliati lavori leggeri, lavori d’ufficio con possibilità di eseguire fisioterapia regolare.” (doc. AI 165/1)

A tale riguardo, rettamente con annotazioni del 26 marzo 2015 il SMR ha concluso che “… l’attuale certificato del dr. __________ è assolutazione insufficiente per rendere verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla CL ed in particolare giustificare una IL prolungata nell’attività leggera da svolgere in posizione alternata” (doc. AI 167). Infatti quanto certificato dal curante non permette di rilevare una modifica rispetto alla situazione alla base della precedente decisione del 20 dicembre 2011 ove l’Ufficio AI aveva motivato come segue il rifiuto di prestazioni:

" Esaminati gli atti acquisiti in sede d’istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) non ha potuto attestare periodi d’incapacità lavorativa tali da compromettere la sua capacità di guadagno. L’SMR ha potuto unicamente certificare la sua inidoneità a svolgere attività lucrative che richiedono esclusivamente una posizione eretta.” (doc. AI 157/2)

Solo pendente causa l’assicurata ha prodotto degli atti medici: il certificato 18 giugno 2015 del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica in cui è attestato un peggioramento dello stato di salute della sua paziente dovuto “… a problemi di cartilagine al ginocchio sinistro già noti e una tendinite di Achille bilaterale. Rimane quindi inabile al lavoro nella misura del 50%” (doc. E) ed il certificato 25 giugno 2015 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, che sostiene un’inabilità del 50% (doc. F).

In data 26 ottobre 2015 l’assicurata ha prodotto la “relazione medica” 20 ottobre 2015 del succitato psichiatra. Posta una diagnosi extra-somatica, questi ha concluso per una capacità lavorativa del 40 - 50% (doc. G).

A tale riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in considerazione in quanto tardive.

Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

Nella fattispecie va poi fatto presente che le (nuova) patologia psichiatrica è stata certificata per la prima volta dopo la decisione contestata (cfr. certificato 25 giugno 2015 del dr. __________; doc. F) e tale circostanza non poteva essere presa in considerazione nella presente procedura. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti.

In conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicu- rata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata. Va da sé che la richiesta dell’insorgente di procedere ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

Nel contempo gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la documentazione medica sinora prodotta (segnatamente il certificato 18 giugno 2015 del dr. __________, doc. E; il certificato 25 giugno 2015 e la valutazione 26 ottobre 2015 del dr. __________, doc. F e G) alla stregua di una nuova domanda di prestazioni.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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