Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.72
Entscheidungsdatum
29.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.72

TB

Lugano 29 febbraio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 marzo 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1965, attivo dal 2004 nella posa di binari presso __________, il 17 gennaio 2008 ha subìto la frattura del malleolo laterale destro per la quale è stato più volte operato e, stante la perdurante inabilità lavorativa, nel settembre 2009 (doc. 1) ha chiesto prestazioni AI per adulti.

1.2. L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici e professionali e ha richiamato l’intero incarto dall’assicuratore infortuni che si è assunto il caso.

Con decisione del 10 dicembre 2010 (doc. 50), preavvisata tre mesi prima (doc. 36), l’amministrazione ha accolto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, attribuendogli dal 1° marzo 2010, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni, una mezza rendita di invalidità e dal 1° giugno 2010, quindi tre mesi dopo l’avvenuto peggioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 2 OAI), una rendita intera (grado AI 100%).

Il 24 aprile 2012 (doc. 84) l’UAI ha comunicato all’assicurato che la rendita di invalidità attribuitagli restava immutata.

1.3. A fine giugno 2012 (doc. 89) l’amministrazione ha avviato d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità.

Preso atto della visita medica di chiusura del 4 ottobre 2013 (doc. 108 LAINF) effettuata dal medico ortopedico fiduciario dell’assicuratore infortuni, su cui si è basata la __________ per emanare la decisione del 27 marzo 2014 (doc. 109) con cui ha stabilito nel 42% la riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato, l’Ufficio AI ha preavvisato il 17 luglio 2014 (doc. 124) la soppressione della rendita di invalidità e il rifiuto di provvedimenti professionali. A seguito delle osservazioni dell’assicurato, l’UAI l’ha sottoposto ad una perizia reumatologica da parte del dr. med. __________ (doc. 139) sulla cui scorta ha emesso il 16 marzo 2015 (doc. A) una decisione, con cui ha confermato interamente il suo progetto di soppressione della rendita.

L’amministrazione ha infatti ritenuto che se l’incapacità lavorativa nell’abituale attività lavorativa era totale, erano per contro esigibili in misura completa delle attività adeguate rispettose dei limiti funzionali stabiliti dal perito.

Per il calcolo della perdita di guadagno l’Ufficio AI ha raffrontato il reddito che l’interessato avrebbe conseguito da valido nell’attività svolta in precedenza (Fr. 86’215.- nel 2012 come posatore di binari) con il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'413,69 per un’attività adatta semplice e ripetitiva, importo ridotto del 5% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere e del 5% per altri fattori di riduzione, quindi pari a Fr. 56'172,32) dà un grado di invalidità del 35% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà diritto a una rendita di invalidità.

Dei provvedimenti professionali non sono stati ritenuti opportuni.

Pertanto, dalla fine del mese che ha seguito l’intimazione della decisione, la rendita intera precedentemente versata è stata soppressa.

1.4. Il 30 aprile 2015 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione dell’Ufficio AI.

Il ricorrente ha chiesto di applicare una percentuale di riduzione di almeno il 20% sul reddito da invalido, ciò che lo porterebbe a beneficiare dal 1° maggio 2015 di un quarto di rendita di invalidità con grado AI del 42%. In sostanza, l’assicurato ha osservato che il perito reumatologo ha stabilito la sua capacità lavorativa residua nel 100% in attività adeguate quali lavori molto leggeri, da svolgere prevalentemente da seduto, e meglio in ufficio. Considerate però la sua scarsa scolarizzazione, il fatto che ha sempre lavorato sui cantieri e che non conosce altra lingua se non la sua lingua madre, il tipo di attività indicata non sarebbe realisticamente proponibile. Risulterebbero invece proponibili unicamente attività molto leggere di tipo non qualificato, all’esclusione di un largo ventaglio di professioni solitamente accessibili quando la capacità di lavoro residua è limitata a un lavoro leggero. Pertanto, egli non può sfruttare appieno la sua capacità di lavoro residua e di guadagno. Ne discende che a causa delle limitazioni d’ordine medico e individuali risultano irrealizzabili non solo le attività d’ufficio, ma anche molte altre attività, rendendo di fatto pressoché impossibile un reinserimento professionale con un reddito equivalente a quello stabilito dall’Ufficio AI. Di conseguenza, va tenuto conto di un’adeguata percentuale sociale da dedurre dal reddito da invalido.

D’altronde, l’assicuratore infortuni ha accordato una rendita di invalidità del 42% per le sole limitazioni fisiche post-infortunistiche e quindi senza tenere conto di quelle extra-infortunistiche stabilite ulteriormente dal perito reumatologo. In tali circostanze, l’UAI deve considerare un reddito da invalido pari o inferiore a quello stabilito dalla __________, essendo l’importo ritenuto di Fr. 56'172.- oggettivamente troppo elevato.

1.5. Nella risposta del 20 maggio 2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che non vi sarebbe motivo di distanziarsi dalle conclusioni mediche tratte dal perito reumatologo e che il referto del 27 aprile 2015 del medico curante prodotto con il ricorso non farebbe da un lato che confermare la validità della perizia, mentre dall’altro darebbe una diversa valutazione della capacità lavorativa non concordando sulla valutazione del rendimento e sulle attività ancora esigibili, compito che però non spetta a un medico.

Quanto all’aspetto economico, l’amministrazione ha osservato che all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che non richiedono una preparazione professionale specifica. Inoltre, esistono delle attività prettamente sedentarie che non implicano lavori manuali e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica.

L’Ufficio AI ha infine ricordato che per il calcolo della capacità di guadagno residua le valutazioni dell’assicuratore infortuni rispettivamente dell’assicuratore invalidità non sono vincolanti verso l’altro assicuratore.

Esso ha da ultimo confermato le riduzioni personali complessive del 10%, non essendovi una diminuzione della redditività né la necessità di effettuare maggiori o prolungate pause e neppure una riduzione per il tasso di occupazione essendo l’assicurato abile al 100%, così pure non è applicabile una riduzione per la difficoltà di imparare nuove tecnologie di lavoro e per la mancata padronanza della lingua italiana.

1.6. Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso dal 1° maggio 2015 il diritto alla rendita di invalidità di cui l’assicurato beneficiava dal 1° marzo 2010 (mezza rendita, poi dal 1° giugno 2010 rendita intera), visto che sarebbe abile al lavoro al 100% in attività adeguate e dal calcolo della perdita di guadagno risulterebbe una percentuale (35%) inferiore al grado minimo pensionabile.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

2.3. Nel caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con la decisione ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI 100%) dal 1° giugno 2010 (dal 1° marzo 2010 una mezza rendita).

Il raffronto fra il reddito conseguito al 100% nel 2012 senza invalidità (Fr. 86'215.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 100% malgrado determinate limitazioni funzionali (Fr. 62'413.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e per altri fattori di riduzione (Fr. 62'413.- - 10% = Fr. 56'172.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 35%.

Nel ricorso l'assicurato ha evidenziato come le particolari limitazioni funzionali individuate dal perito reumatologo delimitino molto le attività lavorative concretamente praticabili alla luce, anche, delle sue scarse risorse intellettuali e linguistiche. Il ricorrente ha perciò chiesto che si tenga conto di una riduzione personale di almeno il 20%, così da potergli attribuire un quarto di rendita.

L'Ufficio AI ha accertato lo stato di salute del ricorrente dapprima richiamando l’intero incarto LAINF, poi sottoponendo l’assicurato ad una perizia reumatologica.

Nel rapporto peritale del 10 febbraio 2015 (doc. 139) il dr. med. __________, FMH in medicina interna reumatologia, ha concluso che nell’attività abituale di posatore di binari l’assicurato era inabile definitivamente al 100%, giacché doveva stare in piedi, camminare su terreni irregolari, sollevare pesi. Lo specialista ha ritenuto che l’attività adeguata fosse quella d’ufficio, in posizione seduta, dove l’interessato possa alzarsi raramente, non debba in pratica mai sollevare pesi superiori ai 10kg e non debba camminare per oltre 50m; una tale attività sarebbe possibile al 100% dal giugno 2014. Inoltre, nessun provvedimento medico poteva migliorare la capacità lavorativa, sebbene in futuro era possibile una protesi totale al ginocchio destro che l’avrebbe reso inabile al lavoro per al massimo sei mesi.

Il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, suo medico curante, il 27 aprile 2015 (doc. B) ha sì ritenuto corretta detta perizia, ma ha affermato che “è vero che teoricamente sarebbe abile a svolgere [ndr: delle attività leggere], però secondo me tenendo conto delle diverse patologie, soprattutto a livello lombare come anche a livello della gonartrosi che ultimamente è diventata più sintomatica, anche nelle attività leggere dove la posizione rimane comunque piuttosto statico seduto, mi pare difficile poterle svolgere con rendimento del 100%.”.

Tuttavia, poiché nel suo atto ricorsuale l’assicurato si è detto comunque concorde con il grado di capacità lavorativa residuo del 100%, stabilito dal perito e confermato dal medico SMR (doc. 140), e abbia unicamente espressamente contestato la determinazione del grado di invalidità, e meglio la percentuale di deduzione sociale dal reddito da invalido applicata dall’Ufficio AI (10%), questo Tribunale pone dunque il grado di capacità lavorativa del 100% alla base della verifica, dal profilo economico, delle conseguenze del danno alla salute che l’assicurato ha subìto.

2.4. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.5. Nell’evenienza concreta, riconosciuto il valore invalidante delle affezioni reumatologiche ed ortopediche di cui soffriva il ricorrente nell’attività di posatore di binari, va ribadito che dal 4 ottobre 2013, così come stabilito dall’assicuratore infortuni e ripreso il 5 marzo 2015 (doc. 140) dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale, egli può comunque ancora svolgere al 100% delle attività adeguate quali quella d’ufficio, fermo restando determinati limiti funzionali posti dal perito. Visto poi il parere del consulente in integrazione professionale del 27 giugno 2014 (doc. 123), l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente quale posatore di binari (reddito da valido) con quello risultante da un’attività semplice e ripetitiva esercitata malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 35%, ritenuta una riduzione del 10% per motivi personali.

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi l’anno 2015 (art. 28 cpv. 1 LAI).

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Riguardo al reddito da valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per l'anno 2012 in Fr. 86'215.- sulla base del reddito dichiarato dall’ex datore di lavoro dell’assicurato (Fr. 5'555.- x 13 + Fr. 1'076,95 x 13) (doc. 117).

Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

Dovendo però porsi al momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di invalidità, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’ultimo dato annuo disponibile si riferisce però al 2014 ed è dunque a questo momento che vanno aggiornati i redditi partendo, nel caso concreto, dall’ultimo salario noto, indicato da __________ per il 2013 in Fr. 86'579,35 (Fr. 5'583.- x 13 + Fr. 1'076,95 x 13) (doc. 117)

L’evoluzione dei salari nominali fra il 2013 ed il 2014 nel settore delle costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,5% (cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe ammontato nel 2014 a Fr. 87'012,25 (Fr. 86’579,35 + [Fr. 86’579,35 x 0,5 : 100]).

2.7. Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

2.8. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente al 2014, ultimo dato disponibile. Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 5% per attività leggera e di un altro 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, per un totale del 10%.

L’insorgente chiede invece che venga applicata una riduzione di almeno il 20%, ritenuta l’attività leggera, l’attività in ufficio, l’età, la nazionalità, le scarne conoscenze della lingua italiana, il suo scarso grado di formazione e le poche risorse intellettuali.

La richiesta del ricorrente va respinta.

Nessuna riduzione deve essere concessa in funzione dell’età (il ricorrente è nato nel 1965), poiché non si ripercuote negativamente sul reddito ipoteticamente conseguibile dall’assicurato. I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I 594/04 del 14 febbraio 2005).

Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va evidenziato che l’insorgente, al beneficio di un permesso C, di nazionalità __________, è in Svizzera dal 2002, ha frequentato le scuole obbligatorie e ha svolto un apprendistato di tre anni ottenendo il diploma di falegname nel suo Paese d’origine (ciò emerge da quanto dichiarato nel formulario di richiesta di rendita [doc. 1], mentre il consulente in integrazione professionale ha indicato 8 anni di scuole dell’obbligo e due anni e mezzo di scuola come elettricista, tuttavia non conclusa [doc. 123] e infine nel suo ricorso l’interessato ha affermato di avere una formazione scolastica limitata alle scuole elementari).

Come hanno appurato anche i funzionari dell’Ufficio AI che si sono occupati del caso dell’assicurato, le sue conoscenze della lingua italiana sono molto scarse, tanto che gli è stato riconosciuto, come provvedimento professionale, un corso di italiano.

In queste circostanze, l’Ufficio AI ha applicato una deduzione del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, percentuale che il TCA ritiene di dovere confermare.

Infine, per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera, l’UAI ha correttamente ritenuto una riduzione del 5%, considerato come l’insorgente può svolgere delle attività da seduto, dove non deve sollevare pesi superiori ai 10kg, né stare in piedi per più di 10-15 minuti e nemmeno camminare oltre i 50 metri.

In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1965 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua nazionalità (__________), la scolarità (scuole obbligatorie e apprendistato) e la possibilità di svolgere nella misura del 100% qualsiasi attività lucrativa da seduto fermo restando che si tratti di un’attività che rispetti i limiti funzionali individuati dal perito reumatologo, il TCA non vede alcun motivo pertinente per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa (DTF 137 V 71, consid. 5.2), che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza. Questi elementi sono già stati considerati quale corollario nella fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare stato di un'ulteriore riduzione (personale).

In conclusione, non v’è nessuna ragione per riconoscere una riduzione complessiva superiore a quella del 10% concessa dall’Ufficio AI.

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto nella misura del 100% stante la piena capacità lavorativa esigibile ed in seguito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 59'524,57 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 10 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 87’012,25 corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività esercitata a tempo pieno come posatore di binari senza il danno alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 31,59% ([Fr. 87’012,25

  • Fr. 59'524,57] : Fr. 87’012,25 x 100), che va arrotondata al 32% (DTF 130 V 121).

Quand’anche si volesse ritenere una deduzione del 20% come preteso dal ricorrente, la rendita AI sarebbe comunque rifiutata.

Il reddito statistico da invalido rivalutato ammonterebbe infatti a Fr. 52'910,73 (Fr. 66'138,41 - [Fr. 66'138,41 x 20 : 100]), ciò che darebbe luogo ad una perdita di guadagno del 39,19% ([Fr. 87’012,25 - Fr. 52'910,73] : Fr. 87’012,25 x 100), che va arrotondata a 39%.

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come persona attiva nella posa di binari, sorta il 17 gennaio 2008, il ricorrente non può trarre alcun diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa residua in altre attività adeguate sia del 100%, la perdita di guadagno del 32% stabilita da questo Tribunale - seppure questo grado differisca da quello individuato dall'Ufficio AI (35%) - è però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

Questo Tribunale non può quindi che confermare la soppressione del diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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10

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