Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.71
Entscheidungsdatum
05.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.71

BS/sc

Lugano 5 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 aprile 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1976, di professione carpentiere, nel gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio (trauma cranio-cervicale) occorsogli il 28 settembre 2005 (doc. AI 2). Dopo avere ripreso la propria attività lucrativa a tempo parziale, il 21 aprile 2009 egli ha subito un nuovo infortunio (distorsione alla caviglia sinistra).

Raccolta dall’assicuratore LAINF (in casu: __________) la pertinente documentazione infortunistica, pur non ritenendo lo stato di salute stabilizzato, con decisione 10 dicembre 2009 (preavvisata il 24 agosto 2009) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2009 (con versamento a decorrere dal 1° luglio 2009 trattandosi di domanda tardiva), informando che appena possibile verrà avviata una revisione della prestazione (doc. AI 32, cfr. le motivazioni doc. AI 26).

1.2. Preso atto che dal rapporto 14 marzo 2012 della visita di chiusura della __________ sono state rilevate affezioni extra-infortunistiche (doc. LAINF 207) e che nel dicembre 2012 l’assicurato dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento alla caviglia sinistra, tenuto conto delle annotazioni 6 settembre 2012 del proprio servizio medico (doc. AI 85), l’Ufficio AI con comunicazione dello stesso giorno ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. AI 87).

1.3. Nel giugno 2013 l’Ufficio AI ha proceduto ad una nuova revisione, aggiornando gli atti medici. Tenuto conto che l’assicuratore LAINF, sulla base del rapporto 20 giugno 2013 della visita medica __________ (doc. LAINF 224), ha considerato l’assicurato, per quel che concerne le affezioni ortopediche postinfortunistiche, pienamente abile nella propria attività di carpentiere ed in altre attività adeguate dal 1° agosto 2013, con annotazioni 16 giugno 2014 il SMR, al fine di approfondire la situazione medica extra-infortunistica, ha ritenuto necessario ordinare una perizia multidisciplinare (doc. AI 124).

Con rapporto 5 febbraio 2015 i periti SAM – fondandosi sui consulti esterni reumatologico, ortopedico, neurologico e psichiatrico – hanno confermato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato nella sua professione di carpentiere ed una piena capacità lavorativa in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali indicate (doc. AI 143).

Le conclusioni peritali sono state confermate con rapporto finale 9 febbraio 2015 dal SMR, che ha ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività adeguate da agosto 2013 (doc. AI 145).

Dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità del 22% (raffronto tra un reddito da valido di fr. 74'056.-- ed un reddito ipotetico da invalido di fr. 57'846.--), con decisione 21 aprile 2015 (preavvisata il 27 febbraio 2015) l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 156).

1.4. Contro la decisione di soppressione della rendita l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché emetta una nuova decisione garantendo il diritto di essere sentito. A suo avviso, dall’amministrazione non avrebbe ricevuto le necessarie informazioni ed avuto la sufficiente possibilità per poter compiutamente formulare le osservazioni riguardo alla procedura. Contestualmente postula il ripristino dell’effetto sospensivo, ritenendo arbitrario il modo di agire dell’amministrazione non avendo la stessa proceduto, prima dell’emissione della decisione contesta, ai necessari accertamenti di cui ora egli chiede l’esecuzione.

Il 27 maggio 2015 l’assicurato ha prodotto la decisione 6 maggio 2015 della __________ con la quale egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% dal 1° settembre 2013 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (nella stessa decisione l’assicuratore LAINF ha precisato di non aver tenuto conto dei disturbi al ginocchio sinistro conformemente alla decisione informale del 24 giugno 2011 ed alla colonna cervicale oggetto della decisione su opposizione del 25 novembre 2014), preannunciando l’intenzione di presentare opposizione contro la stessa (IV).

1.5. Con la risposta di causa, datata 28 maggio 2015, l’Ufficio AI, negando l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata per i motivi che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi di diritto.

1.6. Il 29 maggio 2015 l’assicurato ha prodotto i rapporti 26 maggio 2015 dello psichiatra curante dr. __________ e 5 maggio 2015 del dr. __________, neurologo. Egli sostiene che tale documentazione dimostra come il suo stato di salute non corrisponde a quello valutato dal SAM e chiede che sia ripristinato al più presto l’effetto sospensivo del ricorso (VII).

Con scritto 8 giugno 2015 il ricorrente ha ribadito la propria tesi (X).

1.7. In merito alla nuova documentazione prodotta, con osservazioni 17 giugno 2015 l’Ufficio AI, evidenziato come il dr. __________ abbia confermato la valutazione del perito neurologo (esterno) del SAM, ha comunicato di aver trasmesso il rapporto dello psichiatra curante al citato servizio di accertamento per una presa di posizione, promettendo di inviare appena possibile il relativo parere (XII).

1.8. Con decreto 14 luglio 2015 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza del ripristino dell’effetto sospensivo (XIV).

1.9. Con osservazioni 16 luglio 2015 l’Ufficio AI ha trasmesso la presa di posizione del perito psichiatra del SAM in merito al rapporto 16 maggio 2015 del dr. __________ (XV).

1.10. Con scritto 22 luglio 2015 il ricorrente, facendo presente di non contestare, soprattutto per motivi finanziari, il decreto 14 luglio 2015, ribadisce la violazione del diritto di essere sentito non avendo l’Ufficio AI completato l’istruttoria, rendendo di conseguenza prematura la decisione contestata. Egli ha allegato diversa corrispondenza avuta con la __________ (XVI).

Con scritti 30 luglio 2015 (XIX), 25 agosto 2015 (XXI) e 4 settembre 2015 (XXIII) l’assicurato ha in sostanza ribadito le sue richieste ricorsuali.

considerato in diritto

2.1. Nel caso in esame l’assicurato sostiene, in sintesi, che l’operato dell’amministrazione non gli ha permesso di avere tutte le informazioni necessarie per poter compiutamente formulare le proprie osservazioni al progetto di decisione del 27 febbraio 2015.

Occorre pertanto esaminare se sussiste una violazione (grave) del diritto di essere sentito che, a determinate condizioni, può portare all’annullamento della decisione impugnata.

Tale questione è stata già esaminata nel decreto 14 luglio 2015, i cui passaggi salienti vengono qui riprodotti:

" (…) ritornando al caso in esame, dopo l’emissione del progetto di decisione, con scritto 20 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha chiesto all’Ufficio AI:

" Vi scrivo a nome e per conto del signor RI 1, che rappresento (cfr. Procura), e con la presente chiedo cortesemente di volermi trasmettere gratuitamente l'intera documentazione componente il vostro incarto in formato CD. Contro il vostro più recente progetto di decisione 27 febbraio 2015 nel frattempo inoltro cautelativamente un'opposizione o meglio con preghiera di volermi accordare un termine di 30 giorni a contare dalla ricezione del vostro incarto per poterla eventualmente motivare meglio durante un colloquio presso i vostri uffici. In tale occasione pure potremo eventualmente anche valutare il diritto a provvedimenti professionali." (doc. AI 148/1)

Il 24 marzo 2015 l’Ufficio AI gli ha inviato in formato CD tutta la documentazione, inclusa anche quella richiamata dalla __________ (doc. AI 151), mentre con scritto 26 marzo 2015 gli ha fatto presente che:

" In risposta alla sua richiesta di proroga del 20 marzo 2015, pervenuta allo scrivente Ufficio il 23.03.2015, le comunichiamo che conformemente alla cifra marginale 30133 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) che cita: "il termine di 30 giorni è prorogabile soltanto in casi sufficientemente motivati. Per il resto sono applicabili gli articoli 38-41 LPGA. Se dopo la scadenza del termine di 30 giorni, ma prima che sia emessa la decisione formale, l'assicurato presenta nuovi elementi in grado di influire sulla decisioni, questi devono essere presi in considerazione", il termine per l'inoltro delle osservazioni, non è prorogabile." (doc. AI 152/1)

Il 31 marzo 2015 il legale dell’assicurato, ringraziando l’invio dell’incarto completo, ha chiesto all’Ufficio AI di contattarlo “per fissare un incontro al fine di motivare meglio le nostre osservazioni al progetto di decisione” (doc. AI 153).

Nella nota telefonica 3 aprile 2015 che il funzionario incaricato, contattato l’avv. RA 1, ha scritto che "… ci siamo accordati che se lo riterrà necessario mi chiamerà e concorderemo un appuntamento. Ho ribadito la necessità di ricevere le eventuali ulteriori osservazioni o doc. medica come espresso nella nostra lettera del 25.03.2015. L'avvocato RA 1 mi conferma di aver preso buon nota del fatto che il termine per presentare delle osservazioni è il 17.04.2015" (doc. AI 154).

Il 16 aprile 2015 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro delle osservazioni facendo presente di essere “ancora in attesa di ricevere riscontri da parte della spettabile __________ (incarto, decisione di rendita IMI)”, motivo per cui, essendo la problematica infortunistica parte importante del caso in esame, gli risulta difficile prendere posizione in merito alla perizia SAM. Inoltre, dal lato economico egli ha contestato il calcolo della perdita di guadagno poiché “ ad oggi non mi risulta infatti possibile comprendere sulla base di quali accertamenti è stata stabilita la redditività del lavoro svolto in azienda, sulla base di quali accertamenti si è invece ritenuto possibile considerare redditi ipotetici in luogo degli effettivi utili conseguiti all’interno dell’azienda” (doc. AI 155). Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, prendendo fra l’altro posizione in merito alla richiesta del 16 aprile 2014 (“Come già comunicato e confermato, il termine per presentare le osservazioni è stato rispettato come anche il diritto di essere sentiti, pertanto lo scrivente ufficio emana la presente decisione formale sulla base degli esaustivi accertamenti esperiti dall’assicuratore __________ e peritali da noi disposti”; doc. AI 156/3);

Ora, da quanto esposto sopra risulta che con scritto 16 aprile 2014 il legale dell’assicurato ha avuto la possibilità di prendere posizione in merito al progetto di decisione, questo anche se, come visto, l’amministrazione gli ha sostanzialmente negato una nuova proroga del termine ex art. 57a LAI. Va poi rilevato che con lettera del 24 marzo 2014 (quattro giorni dopo la richiesta d’invio documentazione) l’avv. RA 1 aveva a disposizione l’intero incarto, compresa la documentazione della __________ richiamata dall’Ufficio AI (doc. AI 151). Quindi sulla base delle informazioni che in quel momento aveva a disposizione poteva prendere posizione in merito alla questione della valutazione medico-teorica, riservandosi eventualmente il diritto di produrre in sede di ricorso successiva rilevante documentazione.

Infine, il riferimento fatto dall’assicurato alle STCA 32. 2011.230 del 18 ottobre 2011 e 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 non è pertinente con la presente fattispecie. Nelle due citate pronunzie il TCA aveva annullato le rispettive decisioni dell'amministrazione per violazione del diritto di essere sentito poiché le stesse erano state emesse prima della scadenza dei 30 giorni dopo il progetto di decisione non avendo le parti in causa avuto la possibilità di inoltrare le proprie osservazioni.

In queste circostanze non sussiste una violazione del diritto di essere sentito.”

Questo TCA non può che ribadire l’assenza di una violazione del diritto di essere sentito. Inoltre, all’Ufficio AI non può essere rimproverato di non aver svolto i necessari accertamenti. A tal riguardo va ricordato che l’assicurato è stato peritato dal SAM. Né del resto, come si vedrà, la decisione contestata poteva essere ritenuta prematura.

2.2. Occorre ora esaminare se a ragione o meno l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare al SAM per valutare il grado d’incapacità lavorativa dell’assicurato sia nell’originaria che in altre attività lucrative.

Dal referto datato 5 febbraio 2015 (doc. AI 143) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), ortopedica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale e lonnbospondilogena cronica a ds. in:

  • alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide cervicale (disidratazione dei dischi con alterazioni di tipo Modic I ai livelli C3-C4 e C5-C6, con stenosi moderata e protrusione discale erniaria mediolaterale sin. C5-C6, piccola protrusione discale erniaria paramediana a sin. C3-C4);

  • disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, protrazione del capo, iperlordosi lombare terminale, scoliosi sinistro convessa dorsale);

  • sbilancio e decondizionamento muscolare;

  • obesità con SM! 31 Kg/m2.

Gonalgie meccaniche bilaterali in

  • ginocchio varo a ds.;

  • gonartrosi bicompartimentale a ds.;

  • esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il 19.4.2002;

  • esiti da meniscectomia mediale parziale a ds. il 20.9.2002;

  • esiti da resezione del menisco mediale residuo a ds. il 30.6.2003;

  • gonartrosi tricompartimentale a sin.;

  • esiti da resezione artroscopica di plica sinoviale, da osteotomia di valgizzazione a livello della tibia al ginocchio sin., il 6.10.2010;

  • esiti da asportazione di ematoma e cambio di una vite prossimalmente alla tibia sin., il 9.10.2010;

  • obesità.

Dolori meccanici cronici alla caviglia sin, in

  • piedi trasversopiatti bilaterali con retropiede valgo a sin.;

  • esiti da intervento di plastica legamentare alla caviglia sin, dopo lesione dei legamenti laterali, il 5.7.2004;

  • esiti da sutura dei legamenti mediali e laterali alla caviglia sinistra con microfratturazione aperta della parte laterale del tab o sin, in osteocondrosi dissecante del domo tatare superolaterale, il 6.10.2010;

  • esiti da shaving artroscopico alla caviglia sinistra con asportazione di granulomi da filo e del materiale di osteosintesi alla tibia sinistra, il 5.12.2012.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali.

Cefalee in parte di tipo emicranico, in parte probabilmente di origine cervicale.

Pregressa diagnosi di nevralgia del nervo occipitale maggiore (2006-2008), attualmente non più sintomatica.

Tabagismo cronico. (…)” (doc. AI 143/22-23)

Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni reumatologiche e ortopediche, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività di carpentiere.

I periti hanno invece valutato una piena abilità lavorativa in attività adeguante, dal 1° settembre 2013 e precisamente:

" (…)

Secondo il nostro consulente in reumatologia, per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, egli può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-15 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre 115 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la posizione inginocchiata o accovacciata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può, talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli. Come risulta dagli atti, la __________ a decorrere dal .9.2013 ha giudicato l'A. abile al lavoro nella misura massima possibile; di conseguenza il consulente afferma che l'A. a decorrere da tale data, in un lavoro adatto allo stato di salute, tenente dunque pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopratracciati, è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%.

Anche secondo il nostro consulente in ortopedia nell'ambito di un lavoro adatto allo stato di salute, l'A. potrebbe essere reintegrato senza alcuna limitazione in percentuale, per esempio in posizione seduta o in attività lavorative dove l'A. può alternare posizioni sedute e posizioni erette. Egli risulta abile al 100% per tulle quelle attività che non vengono svolte su terreni accidentati, che non prevedano o richiedano di salire o scendere le scale o sui ponteggi. Le limitazioni constatate riguardano la possibilità di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo, eseguire lunghe camminate, sollevamento pesi, con appoggio sul ginocchio e la caviglia nella misura di una ridotta capacità funzionale in stazione eretta, in posizione seduta una normale capacità funzionale residua. Riesce a camminare in maniera normale are i 50 metri. Ha una capacità di impiego degli arti superiori normalmente possibile ed in equilibrio bilanciandosi: il trasporto dei carichi potrà essere svolto con impegno medio in modo normale. Per quanto riguarda le posizioni di lavoro o dinamiche, potrà eseguire attività a braccia elevate con rotazione, in posizione seduta o piegato in avanti in maniera normale; posizioni erette, -piegato in avanti in maniera normale; la posizione inginocchiata 6 ridotta, a ginocchia flesse in maniera molto ridotta. Per quanto riguarda l'attività attuale in proprio (sempre nel settore della carpenteria, come amministratore e delegante) il nostro consulente ritiene che l'A. non abbia un reale limite, considerando che non sottopone le articolazioni indagate a stress tale da poter impedire quest'attività lavorativa.

Come già descritto nei capita precedenti, dal punto di vista neurologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa per qualunque attività. (…)” (doc. AI 143/32-33)

Con rapporto finale 9 febbraio 2015 il SMR ha fatto proprie le risultanze della perizia multidisciplinare (doc. AI 146).

Pertanto, come visto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato, la decisione impugnata non si fonda essenzialmente sulla valutazione effettuata dal medico della __________.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 5 febbraio 2015 (doc. AI 143), confermata dal SMR il 9 febbraio 2015 (doc. AI 27).

La citata valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.7).

Essi, sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Rispetto alla precedente decisione è evidente il miglioramento dello stato di salute riscontrato.

Alla perizia SMA va attribuita piena forza probante, ritenuto che la successiva documentazione prodotta pendente causa (cfr. consid. 1.6), non permette di discostarsi dalla valutazione finale e questo per i seguenti motivi.

Riguardo alla patologia neurologica va evidenziato che nel rapporto 5 maggio 2015 il dr. __________, definendo lo stato neurologico nella norma, ha riscontrato un miglioramento rispetto alla situazione presente al momento della perizia multidisciplinare (“Tra l’altro il paziente ora non descrive neanche più dei chiari dolori emicraneiformi come quelli accusati alla vista del dr. med. __________”) ed ha concluso che “… concordo quindi con le conclusioni dei colleghi del SAM, non vedo altre indagini diagnostiche da effettuare….” (doc. M2 in VII).

In merito alla problematica psichiatrica, nell’ambito della valutazione pluridisciplinare del SAM, con rapporto 7 gennaio 2015 il perito dr. __________, dopo aver proceduto all’esame clinico ed discussione dei dati, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (IDC 10 F 43.23) senza influsso sulla capacità lavorativa.

Con rapporto 26 maggio 2015 il curante dr. __________ ha parimenti diagnosticato una sindrome da disadatamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (IDC 10 F 43.23). Rispetto alla perizia del dr. __________ lo psichiatra curante ha sostenuto di trovarsi

" (…) in disaccordo sulla percentuale della sua inabilità lavorativa nella misura completa in qualsiasi attività.

Trovo che la decisione sia eccessiva e non coerente con la situazione attuale del paziente che come già accennato, sta già svolgendo un’attività lavorativa nella misura ridotta.

In un prossimo futuro sono certo che egli sarà ancora in grado di svolgere la sua attività lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, almeno nella misura del 60-70%.

Egli con il beneficio regolare dei colloqui di sostegno e l’eventuale assunzione di qualche psicofarmaco, potrebbe migliorare ulteriormente il suo stato attuale.

Purtroppo rimane l’incapacità lavorativa dal punto di vista organico che va valutata in sede separata. (…)” (doc. M1)

Sottoposto il succitato rapporto al vaglio del perito, con scritto 2 luglio 2015 questi ha concluso:

" (…)

  • La mia valutazione riguardava altre attività esigibili dal punto di vista psichiatrico, e pur essendo evidente che l’assicurato fatica ad accettare una realtà che risulta non in linea con quanto da lui desiderato a livello ideale, e che sarebbe opportuno un sostegno in questo percorso, non si può colludere con tale desiderio (sarebbe un rinforzare spinte idealistiche che incidono sulla rigidità del carattere).

  • I sintomi possono beneficiare di un trattamento farmacologico nell’immediato e risolversi nell’accettazione del confronto col reale, situazione non ancora attuata come evidenziato dal collega.

  • Non ritengo che quindi vi siano elementi tali da giustificare un cambiamento di percentuale dell’abilità lavorativa, che confermo al 100% per le attiività esigibili.” (doc. XV/3)

Non da ultimo va fatto riferimento allo scritto 13 luglio 2015 del SAM in cui è stato fra l’altro evidenziato:

" (…)

Facciamo notare che il Dr. med. __________ dice che negli ultimi anni il paziente ha sviluppato una reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento. Pone la diagnosi di F 43.23, che viene definita secondo l’ICD-10 “i sintomi ansiosi e depressivi possono soddisfare i criteri per la sindrome ansioso-depressiva mista (F 41.2) o per altre sindromi ansiose miste (F 41.3), ma non sono così preminenti da consentire la diagnosi di altre sindromi depressive o ansiose specifiche”.

Pertanto il quadro così come descritto non può giustificare un’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.

Prendiamo pure atto del fatto che la sintomatologia psichica da parte dei curanti non è ritenuta tale da necessitare un trattamento farmacologico a ulteriore conferma della nostra valutazione.”

(doc. XV/2)

Visto quanto sopra questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da quanto accertato dal perito (esterno) psichiatra del SAM. La differente valutazione del dr. __________ in merito alla capacità lavorativa non è sufficiente a sovvertirne le conclusioni.

Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In conclusione, ritenuto che la perizia SAM ha approfonditamente e correttamente chiarito lo stato di salute dell’assicurato - tenendo conto sia delle affezioni infortunistiche che non – e la sua abilità lavorativa, questo Tribunale ritiene non necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.5), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha correttamente fissato il reddito da valido in fr. 74'056.--, pari alla media dei salari percepiti dal 2005 al 2007, tre anni prima dell’insorgenza del danno alla salute, aggiornati al 2013, anno del miglioramento della situazione valetudinaria (doc. AI 147).

2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2013, di fr. 5'026.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 62’875.-- per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione, tenuto conto di una riduzione di reddito per attività leggere dell’8%, ha determinato il reddito da invalido in fr. 57'845,60 (cfr. rapporto 27 febbraio 2015 del consulente in integrazione professionale doc. AI 148/1).

Il TCA non può concordare con l’operato dell’amministrazione e ritiene maggiormente corretto applicare una riduzione percentuale del 10% e quindi il reddito corretto da invalido corrisponde a fr. 56'587,50.

A questo proposito, va infatti rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. La succitata correzione, come si vedrà, non muta tuttavia l’esito della vertenza.

Dagli atti risulta che dal mese di gennaio 2012 l’assicurato è amministratore unico della __________ (doc. AI 121/1), con alle dipendenze un collaboratore (cfr. verbale 28 maggio 2013 della __________ in doc. AI 115), conseguendo nel 2012 una perdita (doc. AI 115/5) e nel 2013 un utile di fr. 10'680 (doc. AI 122/4).

Trattandosi di un’attività indipendente, ritenuta adeguata, con guadagni modesti, per la determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI ha rettamente utilizzato i dati statistici. Altrettando correttamente nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. no. 3045 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, il cui tenore è il seguente: Che un invalido eserciti effettivamente l’attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d’invalido. Non può però richiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che esclude la rendita se esercitasse un’attività esigibile (RCC 1982 pag. 471, 1980 pag. 581).

Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 74'056.-- e quello da invalido di fr. 56'587,50 risulta un grado d’incapacità al guadagno del 23,5% (74'056 – 56'587,50 x 100 : 74'056) non conferente il diritto ad una rendita.

Va qui fatto presente che nell’ambito della (parallela) procedura LAINF, la __________, in applicazione delle DPL, ha quantificato il reddito da invalido in fr. 53'546.--. Per ipotesi di lavoro, volendo prendere in considerazione tale importo, l’esito della vertenza non cambierebbe poiché l’assicurato presenterebbe un grado d’invalidità (non pensionabile) del 27,6%.

Del resto va rilevato che questo Tribunale, con sentenza 35.2015.113 del 4 aprile 2016, ha confermato la decisione su opposizione 1° ottobre 2015 della __________ con la quale, fra l’altro, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 27% (cfr. consid. 1.4).

Visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett.a OAI).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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