Raccomandata
Incarto n. 32.2015.70
fs
Lugano 15 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 31 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1989, dal 1. aprile 2007 è beneficiaria di una rendita intera straordinaria per un grado d’invalidità del 100% e di un assegno per grande invalido di grado elevato (cfr. le decisioni del 14 e del 22 giugno 2007 sub doc. AI 93/1-2 e 95/1-2 con le relative motivazioni sub doc. AI 89/1-3 e 91/1-3 e la comunicazione del 19 maggio 2010 sub doc. AI 110/1-2).
1.2. Con lettera del 10 marzo 2015 l’Ufficio AI ha trasmesso ai genitori dell’assicurata – genitori a favore dei quali, nell’ambito della Seduta del 6 settembre 2007, la Commissione tutoria regionale __________, con ris. no. __________, ha ripristinato l’autorità parentale in seguito a interdizione (doc. AI 103/1-2) – l’“avviso di sospensione provvisionale della rendita straordinaria e dell’assegno grandi invalidi erogato a RI 1” assegnando un termine per presentare eventuali osservazioni in merito (doc. AI 122/1-3).
Con scritto del 23 marzo 2015, tramite l’avv. RA 2, i genitori hanno preso posizione sul succitato avviso del 10 marzo 2015 chiedendo l’immediato ripristino delle prestazioni erogate alla figlia (doc. AI 126/1-3).
1.3. Con decisione provvisionale del 31 marzo 2015 – trasmessa il 15 aprile 2015 all’avv. RA 2 (cfr. doc. AI 144/1) – l’Ufficio AI ha sospeso con effetto immediato il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS (doc. AI 133/1-3). L’amministrazione – evidenziata la non esportabilità delle succitate prestazioni – ha sostenuto di aver acquisito importanti indizi a sostegno del trasferimento (da almeno un anno) della dimora abituale all’estero rinviando alla relativa segnalazione anonima ed al, non meglio specificato, “(…) procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino nei vostri confronti per accertare l’entità della lesione degli interessi pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. AI 133/2). Contestualmente l’Ufficio AI ha, in particolare, rilevato che “(…) perché si possa stabilire in quale luogo si situa la residenza effettiva ed il centro dei vostri interessi e, di converso, la dimora abituale di vostra figlia RI 1 fanno stato gli elementi oggettivi esterni riconoscibili da terzi e non le semplici dichiarazioni in merito alla volontà interna di una persona (in tema si rimanda in specie alla Sentenza 28 novembre 2013 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, inc. 32.2012.285, consid. 2.2 e giurisprudenza citata). L’istruttoria innescata permetterà di accertare quali scelte siano state da voi effettuate per conto di vostra figlia RI 1 ad esempio in merito alle cure mediche ricevute in Svizzera, e ciò con particolare riferimento al cambiamento di frequenza (in presenza di uno stato di salute rimasto immutato) o l’assenza di qualsivoglia tipo di cura negli anni (dagli atti risulta che l’ultimo curante dell’assicurata conosciuto dall’UAI non l’abbia più vista dal 19 ottobre 2010, rispettivamente che la convocazione 25 settembre 2013 per una visita peritale prevista il 9 ottobre 2013 sia stata saltata senza fornire la benché minima spiegazione. Visita poi avvenuta il mese successivo, ossia il 4 novembre 2013). In queste circostanze, posto che non sono stati apportati elementi a chiarificazione della fattispecie, l’amministrazione ritiene quindi sussistere sia l’urgenza che il suo interesse preponderante a sospendere provvisoriamente il diritto alla rendita straordinaria e il diritto all’AGI di grado elevato al domicilio di vostra figlia RI 1. (…)” (doc. AI 133/3-4).
1.4. Contro la summenzionata decisione, sempre tramite l’avv. RA 2 in rappresentanza dei genitori che a loro volta rappresentano l’interessata, l’assicurata ha interposto il presente ricorso con il quale – contestato di aver trasferito all’estero la propria dimora abituale, sostenuto che l’obbligo di dimora giudiziario ordinato dal Tribunale di __________ non configura un trasferimento della dimora abituale mancando il presupposto della volontarietà, negato che l’ente assicurativo possa subire un danno a dipendenza dell’esito delle inchieste penali italiane e svizzere per l’eventuale restituzione di prestazioni versate indebitamente e rilevato che la sospensione provvisionale delle prestazioni non rispetterebbe nemmeno il criterio dell’opportunità e della proporzionalità – ha chiesto il ripristino del diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato a contare dal 1. aprile 2015 e di concedere l’effetto sospensivo all’impugnativa.
1.5. Con la risposta di causa – ricapitolate le prestazioni riconosciute all’assicurata (e meglio: provvedimenti sanitari per l’infermità congenita 390 OIC, misure di istruzione scolastica speciale, AGI minorenni di grado elevato al domicilio con supplemento cure intensive, AGI maggiorenni di grado elevato al domicilio, rendita intera straordinaria e rimborso per scarpe ortopediche), rilevato che il procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino sarebbe volto ad accertare la lesione degli interessi pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali anche a motivo del fatto che il nucleo famigliare dell’assicurata non risiederebbe da anni in Svizzera e allegata l’annotazione del 27 maggio 2015 del medico SMR dr. __________ (IV/1) – l’Ufficio AI ha, in particolare, evidenziato che “(…) 4. L’UAI, come annunciato nell’avviso di sospensione del 10 marzo 2015 e nella decisione oggetto della presente impugnativa, ritiene indispensabile attendere gli esiti degli atti istruttori dell’inquirente penale – questi ultimi già in corso e direttamente determinanti il diritto alle prestazioni dell’assicurata – prima di pronunciarsi a titolo definitivo sull’attualità della corresponsione (con specifico ed unico riferimento alla residenza/centro degli interessi di RI 1) della rendita straordinaria e dell’AGI conferiti all’assicurata. Lo scrivente Ufficio AI – a sostegno dell’adempimento dei presupposti legali per procedere alla misura di sospensione delle prestazioni – richiama dunque integralmente l’incarto no. __________ del lodevole Ministero pubblico. A mente dell’UAI, la documentazione versata agli atti a seguito della segnalazione del 6 marzo 2015 (doc. 131 pag. 2 incarto AI) – prudenzialmente non prodotta in questa sede per non pregiudicare lo scopo della citata istruttoria penale (considerata la pendente raccolta delle prove principali e la verosimile, nonché provvisoria, limitazione all’accesso agli atti delle parti) – permette agevolmente di comprendere che il provvedimento contestato è stato adottato con cognizione di causa, restando pacifiche le purtroppo gravi condizioni di salute di RI 1. 5. L’Ufficio AI, per i motivi che verranno di seguito riportati, ritiene che la dichiarazione 22 aprile 2015 di RA 1 ed il certificato medico 21 aprile 2015 del Dr. med. __________ (doc. A3 e A4 incarto TCA) non siano elementi idonei ad inficiare l’esistenza di un interesse pubblico preponderante da parte dell’amministrazione nel mantenere la sospensione provvisionale delle prestazioni dell’assicurata. Anche se venisse confermato che i ricorrenti – così come viene dichiarato nel doc. A3 – hanno passato due settimane nell’abitazione di __________ dal 10 al 24 gennaio 2015, ciò non implica che il loro centro degli interessi sia rimasto in Svizzera. Come indicato a pagina 3 della decisione impugnata, in caso di soggiorno in due luoghi, va esaminato in quale di essi si situa il fulcro dei propri interessi. Tali accertamenti, come già diffusamente indicato, sono in corso. Sulle cure prestate in Svizzera a RI 1, l’UAI ha acquisito l’estratto della Cassa malati dell’assicurata (doc. 141 incarto AI). Tale documentazione è stata poi sottoposta al vaglio del Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’UAI (di seguito SMR), il quale – nell’annotazione 27 maggio 2015 (qui di seguito allegata), a cui si rinvia integralmente per brevità d’esposto – ha evidenziato delle verosimili anomalie in merito alla frequenza delle visite mediche ed alla tipologia della farmacoterapia assunta. A proposito giova inoltre rilevare come nel certificato medico del 21 aprile 2015 (doc. A4 incarto TCA), il Dr. med. __________ dichiara di aver prescritto all’assicurata dei farmaci, e non di aver personalmente visitato la stessa (il SMR ha in merito rilevato che visto il rimborso di CHF 16.50 per visita, si tratta probabilmente di una prestazione fornita in assenza del paziente). (…)” (IV).
1.6. Con lettera 11 giugno 2015 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA nuova documentazione (e meglio: l’annotazione 10 giugno 2015 del medico SMR dr. __________ e lo scritto 29 maggio 2015 della Cassa malati __________; X/1 e X/2) che è stata notificata alla ricorrente ai fini delle sue osservazioni (XI).
1.7. Con decreto 18 giugno 2015 il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (XII).
1.8. Con replica 9 luglio 2015 (XIII) – dopo la proroga del termine (VI, VII, VIII e IX) – l’avv. RA 2 ha prodotto i doc. da A/6 a A/13 e chiesto il sopralluogo presso l’abitazione di __________.
Ritenute le osservazioni formulate in merito alla documentazione prodotta dall’Ufficio AI il legale ha concluso che “(…) siamo in tema di provvisionale e gli atti di causa sono non solo inidonei a provare il trasferimento della dimora abituale in __________ ma idonei a provarne il contrario e cioè il mantenimento della dimora abituale e degli interessi vitali della famiglia RA 1 in Ticino: difetta pertanto a sostegno della querelata decisione provvisionale il presupposto del fumus boni iuris, su cui la risposta dell’UAI trascura di confrontarsi. (…)” (XIII).
In particolare l’avv. RA 2 ha osservato che – in quanto “(…) aperto nei confronti dei coniugi RA 1 per l’ipotesi del reato di falsità in documenti e truffa alle assicurazioni sociali per le prestazioni indebitamente incassate per il “figlio” __________ (…)” (XIII pag. 3) – l’incarto __________ del Ministero pubblico richiamato dall’Ufficio AI sarebbe irrilevante ai fini della presente vertenza e che la segnalazione anonima del 6 marzo 2015 “(…) sul piano formale non ha dignità di prova nemmeno indiziaria e sul piano sostanziale costituisce un falso ideologico: se infatti fosse vero come detto nella querelata decisione pag. 2 che in base a detta segnalazione anonima “il vostro nucleo famigliare avrebbe da diverso tempo (e meglio da almeno un anno, quindi prima del vostro stato detentivo) residenza effettiva nel Comune di __________” allora non si spiegehrebbe come mai secondo le bollette dell’acqua (doc. 11) e della luce (doc. 12) anche in quest’ultimo anno vi è stato lo stesso consumo nella casa di __________ come negli anni precedenti (…)” (XIII pag. 4).
Quanto alle annotazioni 10 giugno e 27 maggio 2015 del medico SMR dr. __________ (X/1 e IV/1) l’avv. RA 2, da una parte ha rilevato che con certificato medico 11 giugno 2015 il dr. __________ ha confermato di aver inviato le prescrizioni farmacologiche del 15 aprile 2014 e del 24 novembre 2015 ad __________ (cfr. doc. A/6) e, dall’altra parte ha contestato le conclusioni circa l’inadeguatezza delle cure prestate all’insorgente dal punto di vista dei medicamenti e delle visite mediche adducendo che “(…) si tratta di conclusioni teoriche fatte sulla carta e senza conoscere la dedizione e l’amore costante con cui la madre __________ ha sempre seguito e segue tuttora la figlia RI 1 accompagnandola permanentemente nella organizzazione della realtà quotidiana. RI 1, nata nel 1989, da quando aveva ca 4 mesi ha iniziato a frequentare il Centro __________ di __________ fino a fine 2010 quando, inserita in un gruppo di persone adulte che a lei non piacevano, non è più voluta andare: negli ultimi anni l’__________ non faceva più nessuna terapia alla figlia RI 1 e anche la fisioterapia e la logopedia erano state sospese in quanto ritenute non più necessarie. Da allora la figlia RI 1 ha sempre permanentemente vissuto vicino alla madre: l’amore e le cure di una mamma sono meglio delle medicine e della sorveglianza di personale specializzato tant’è vero che mai alla figlia RI 1 sono stati dati tranquillanti o psicofarmaci poiché i genitori sono sempre riusciti a tranquillizzarla senza farmaci ma come detto con grande amore e completa dedizione. (…)” (XIII pag. 5).
Addotto che il padre dell’insorgente ha lavorato fino al dicembre 2009 e che in seguito è stato in disoccupazione fino al giugno 2010 e in malattia (comprovata dalle visite certificate dal dr. __________, in base all’estratto della cartella medica, nello scritto del 1. luglio 2015 sub doc. A/10) fino a ottobre 2012, l’avv. RA 2 ha sostenuto che “(…) quand’anche, per assurdo dovessimo ammettere la tesi dell’UAI circa il trasferimento della dimora abituale da __________ a __________, si vorrà convenire che almeno fino a fine 2012 la dimora abituale della famiglia RA 1 era a __________. (…)” (XIII pag. 5) e di conseguenza il “(…) rischio di mancato recupero per l’UAI è per un verso ovviamente non calcolabile dal 1. aprile 2007 in poi come preteso arbitrariamente dell’UAI nella propria risposta considerando quindi tutte le rendite e tutti gli assegni versati da quando la figlia RI 1 è diventata maggiorenne sulla base del doc. 5 pag. 3, per altro verso è solo ipotetico poiché nella realtà i coniugi RA 1 hanno sempre vissuto e mantenuto la loro dimora abituale ad __________. (…)” (XIII pag. 6).
Osservato che l’amministrazione “(…) non ha minimamente fatto fronte al proprio onere di provare il trasferimento di detta dimora abituale da __________ a __________ (…)” (XIII pag. 6), l’avv. RA 2 ha infine sostenuto che a prove della dimora abituale ad __________ assurgono: “(…) il doc. 6 per il quale nel periodo del 15 aprile 2014 e del 24 novembre 2015 i coniugi erano ad __________, il doc. 7 per il quale sono state fatte nuove scarpe speciali nella primavera del 2014 per la figlia RI 1, il doc. 8 per il quale il 27 giugno 2014 è stata pulita la canna fumaria della casa di __________, il doc. 10 per il quale ancora il 28 novembre 2013 il padre __________ è stato visitato dal Dr. med. __________, il doc. 11 e il doc. 12 che sono le bollette dell’acqua e dell’elettricità che confermano un consumo più o meno costante negli ultimi 3 anni, e il doc. 13 che certifica che a __________ i coniugi RA 1 non hanno la loro dimora abituale e che sono iscritti all’AIRE con residenza a __________. (…)” (XIII pag. 7).
1.9. Con osservazioni 27 agosto 2015 l’Ufficio AI ha rilevato che il richiamato incarto __________ del Ministero pubblico non riguarda unicamente la responsabilità penale dei genitori dell’assicurata per le prestazioni indebitamente percepite per il “figlio” fittizio “(…) ma è anche volta ad appurare se è o meno avvenuta la mancata notifica del trasferimento della dimora abituale di RI 1 per mezzo del nucleo famigliare e/o dei singoli componenti della famiglia RA 1. Infatti, in tale evenienza, questi ultimi incorrerebbero in sanzioni penali (per quel che concerne l’UAI, nell’ipotesi più favorevole agli imputati, si realizzerebbe un’infrazione all’art. 87 LAVS, norma applicabile in virtù del rinvio sancito all’art. 70 LAI). (…)” (XV pag. 2).
L’amministrazione, oltre a sostenere di essere in possesso di sufficienti indizi – già al vaglio delle competenti autorità – che giustificano la sospensione delle prestazioni in attesa del completamento dell’istruttoria penale, quanto alle prove addotte dal ricorrente, ha osservato che “(…) si tiene a rimarcare che dallo stesso estratto della luce prodotto dai ricorrenti solo per il periodo dal 24 maggio 2012 all’8 maggio 2015 (doc. A12 incarto TCA) emerge un consumo ben al di sotto della media (per una famiglia di 4 persone l’utilizzo è stimato a 3'500 kWh). Inoltre, non vanno trascurate le anomalie messe in luce dall’esame della documentazione medica, ad esempio, come confermato peraltro con le osservazioni in disamina, l’assicurata è stata visitata l’ultima volta nel novembre 2013 (per più dettagli e per brevità d’esposto si rinvia al punto 5 della risposta di causa). Il fatto che i certificati medici siano stati inviati all’indirizzo di __________ – unico recapito fornito all’amministrazione – è un elemento non rilevante poiché non atto a dimostrare ove si situa la residenza dell’assicurata. In merito alle informazioni fornite circa l’attività svolta dal padre dell’assicurata sino al dicembre 2009, al periodo di disoccupazione sino al giugno 2010 e alla successiva malattia fino all’ottobre del 2012 che ha reso necessarie le visite mediche (doc. A10 incarto TCA), l’UAI tiene a rilevare che i fatti riguardano unicamente RA 1 e non anche le di lui moglie e figlia. Occorre al riguardo rilevare che seppur i coniugi RA 1 neghino fermamente il trasferimento del loro centro di interessi, essi asseriscono – per motivare l’annullamento della decisione di sospensione in critica – che tutt’al più sarebbero soggette a restituzione le prestazioni sociali incassate successivamente al gennaio 2013. Tale periodo è immediatamente successivo la fine della malattia (verosimilmente coincidente con la cessazione della corresponsione delle prestazioni di perdita di guadagno) di RA 1 ed è di molto precedente il provvedimento di carcerazione __________ del marzo 2015. In tale evenienza, si tiene a porre in evidenza che verrebbe così apportato un serio e incisivo elemento a comprova dell’intenzione del trasferimento duraturo del centro degli interessi di RI 1. Da ultimo si segnala come le fatture inerenti il rifacimento delle scarpe dell’assicurata, la pulizia della caldaia e l’intervento dello spazzacamino (doc. A6-9 incarto TCA) non sono a mente di chi scrive elementi idonei a comprovare ove è situato il fulcro degli interessi dell’assicurata. (…)” (XV pag. 2 e 3).
1.10. Con scritto 8 settembre 2015 l’avv. RA 2 ha osservato che dalla fattura __________ dell’elettricità, nel periodo maggio 2012 - maggio 2015, risulta un consumo più o meno costante di ca. 1'600 kWh e che l’asserito consumo di 3'500 kWh, stimato per una famiglia di quattro persone, non vale in concreto ritenuto che: “(…) - la famiglia dei miei mandanti è composta di 3 persone di cui la figlia RI 1 grande invalida che praticamente non consuma elettricità, - il padre dei miei mandanti vive nell’appartamento al secondo piano che è separato dall’appartamento al primo piano dove vivono i miei mandanti, - l’appartamento dei miei mandanti è un piccolo appartamento e i miei mandanti nella primavera 2012 per le loro ristrette entrate sono stati costretti a staccare due vecchi termosifoni a olio per il riscaldamento, uno dei due boilers per l’acqua calda, un vecchio congelatore e un refrigerante: ciò per limitare i consumi e quindi i relativi costi (…)” (XVII).
Ribadito che i suoi mandanti non hanno leso l’art. 31 LPGA non avendo mai trasferito (né di fatto né di intenzione) la loro dimora abituale in __________, il legale ha ancora osservato da una parte che è “abberrante” pensare che allorquando il marito era ammalato moglie e assicurata l’abbiano abbandonato e, dall’altra parte che visto il provvedimento giudiziario coatto (l’arresto del 25 febbraio 2015 è stato trasformato in obbligo di dimora nel Comune di __________ dal 26 marzo 2015, cfr. doc. A/2) il mantenimento della sospensione delle prestazioni è arbitrario.
1.11. Con osservazioni 21 settembre 2015 – evidenziato che l’obbligo di dimora dei genitori non è mai stato considerato quale elemento atto ad incidere sulla residenza dell’assicurata e che vi sono “(…) sufficienti indizi lascianti presagire che ben prima del provvedimento di carcerazione __________, RI 1, per mezzo del suo nucleo famigliare e/o dei singoli componenti della famiglia RA 1, abbia trasferito il suo centro degli interessi all’estero. Per questo motivo, non si ritengono realizzate le eccezioni che permetterebbero di continuare a versare (per un tempo che comunque di regola deve essere limitato/definibile) delle prestazioni non esportabili all’estero (cfr. marg. 7114-7117 delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). (…)” rispettivamente che “(…) dagli accertamenti effettuati/richiesti (per più dettagli si rinvia allo scritto 21 luglio 2015 della direzione dell’Istituto delle assicurazioni sociali al Ministero pubblico) emerge che il consumo di elettricità presso il secondo piano dell’abitazione in Via __________ ad __________ è stato pressoché nullo, non solo nel 2014, ma anche per gli anni precedenti. (…)” (XIX pag. 2) – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di respingere il ricorso (XIX).
1.12. Con scritto 23 novembre 2015, corredato dai doc. da B/1 a B/8, l’avv. RA 2 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…)
decisione 9 novembre 2015 del Tribunale di __________ che ha revocato la misura degli arresti domiciliari risp. dell'obbligo di dimora nei confronti dei miei mandanti: questi ultimi con la figlia RI 1 sono rientrati finalmente nella loro casa di __________ domenica 15 novembre 2015,
il Rapporto della Polizia giudiziaria __________ 4 novembre 2015 redatto su delega istruttoria del Ministero pubblico cantonale nella persona dell'On. __________, la lettera che ho inviato oggi all'On. __________ mediante la quale ho chiesto il dissequestro dei beni di proprietà dei miei mandanti e il pagamento allo IAS delle prestazioni assicurative erogate in ragione dell'esistenza del figlio fittizio __________ per CHF 27'142.60 a saldo.
In funzione della procedura ricorsuale pendente – che vi avevo chiesto informalmente di sospendere in vista di un possibile e a questo punto impossibile accordo con lo IAS Istituto delle assicurazioni sociali per l'intervento in tal senso del Ministero pubblico – il precitato Rapporto di esecuzione 4 novembre 2015 della Polizia giudiziaria __________ non solo è inidoneo a dimostrare l'asserito (e contestato) trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti dal Ticino alla __________, ma è anzi idoneo a dimostrarne il contrario, per cui sulle prestazioni sociali a favore della figlia RI 1 i miei mandanti non erano astretti all'obbligo di notificazione giusta l'art. 31 LPGA.
Pertanto la questione della esportazione di queste prestazioni assicurative sociali non solo non si pone ma è impossibile che in concreto si ponga: con la conseguenza che la sospensione cautelativa delle prestazioni assicurative sociali a favore della figlia a opera dello IAS è priva del necessario fumus del buon diritto.
Vi chiedo pertanto di decidere nel senso proposto dei ricorsi.
(…)” (XXI)
1.13. Con osservazioni 9 dicembre 2015 (XXIII) – informato il TCA che, visto il rientro in Svizzera, a decorrere dal 1° novembre 2015 è stato riattivato il versamento della rendita straordinaria e dell’assegno grandi invalidi a favore dell’assicurata (cfr. le decisioni del 4 dicembre 2015 sub. XXIII/1 e XXIII/2) – l’Ufficio AI ha chiesto “(…) la conferma della sospensione delle prestazioni per il periodo 1° aprile – 31 ottobre 2015, posto infatti che gli accertamenti sul trasferimento della dimora abituale dell’assicurata nel periodo precedente il provvedimento cautelare in disamina non sono ancora conclusi. (…)” (XXIII pag. 2).
1.14. Con scritto 15 dicembre 2015 l’avv. RA 2 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…)
L'ordine di sospensione cautelativa di tutte le prestazioni sociali a favore della figlia RI 1 e quindi il relativo contenzioso pendente presso codesto Tribunale è di fatto superato con la riattivazione del versamento di dette prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2015.
Di conseguenza postulo che i ricorsi degli incarti specificati a margine vengano stralciati dal ruolo poiché privi di oggetto:
la contraria tesi delle controparti ricorsuali cioè di ottenere la conferma giudiziaria della sospensione delle prestazioni sociali dal 10 aprile al 31 ottobre 2015 non ha senso, poiché
come già asseverato, il soggiorno in __________ nel precitato periodo è stato forzato per la causa di forza maggiore dovuta all'obbligo di dimora coatto deciso dalla Procura della __________ nei confronti dei miei mandanti,
già in data 8 settembre 2015 ho diffidato lo IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali a versare con effetto retroattivo al 31 marzo 2015 tutte le prestazioni sociali sospese, per cui in punto aprirò un nuovo contenzioso nei confronti dello IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali,
gli accertamenti esperiti dal Ministero pubblico, in particolare il decisivo e esaustivo rapporto della Polizia giudiziaria __________ 4 novembre 2015, smentiscono la tesi sostenuta dallo IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali del trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti in __________ dal 2007 in poi.
(…)” (XXV).
Il doc. XXV è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza (XXVI).
1.15. Il 29 gennaio 2016 il vicepresidente del TCA ha scritto al PG una lettera del seguente tenore: “(…) il TCA è chiamato a statuire nella causa indicata a margine avente ad oggetto la sospensione provvisionale di prestazioni AI erogate a favore di RI 1. Ai fini del giudizio, le chiedo di volermi cortesemente comunicare a che stadio si trova il procedimento penale di cui all’inc. __________ a carico dei coniugi RA 1 e, se del caso, trasmettermi le decisioni nel frattempo emesse. (…)” (XXVII).
La richiesta di informazioni è rimasta sino ad oggi inevasa.
1.16. Con scritto del 17 maggio 2016 l’avv. RA 2 – chiesta l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti: Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 (__________sub doc. C/1), Decreti di accusa (su opposizione) del 2 maggio 2016 (__________e __________ sub doc. C/2 e C/3) e lettere IAS/TCA del 5 ottobre 2015, IAS/MP del 17 novembre 2015, RA 2/TCA del 23 novembre 2015, IAS/TCA del 9 dicembre 2015 e RA 2/TCA del 15 dicembre 2015 (doc. da C/4 a C/8) – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino delle prestazioni sociali a favore della sua assistita dal 1. aprile 2015 (XXVIII e allegato doc. C/1-8). Delle singole argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
Detta documentazione è stata notificata all’Ufficio AI per osservazioni e l’amministrazione è stata invitata a comunicare al TCA se, visto il Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 del MP (__________sub doc. C/1), essa conferma le osservazioni del 9 dicembre 2015 in particolare laddove postula che “(…) alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio AI chiede cortesemente a codesta autorità di prima istanza la conferma della sospensione delle prestazioni per il periodo 1° aprile – 31 ottobre 2015, posto infatti come per gli accertamenti sul trasferimento della dimora abituale dell’assicurata nel periodo precedente il provvedimento cautelare in disamina non sono ancora conclusi. (…)”. (…)” (XXIX).
Con scritto del 31 maggio 2016 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA quanto segue: “(…) con riferimento alla sua lettera del 18 maggio 2016, lo scrivente Ufficio Al – tenuto conto di quanto stabilito nel decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 del Ministero pubblico del Canton Ticino (__________) – le comunica di aver chiesto alla Cassa __________ (art. 60 LAI) di procedere al ripristino delle prestazioni sospese mediante decisione del 31 marzo 2015. L'assicurata – le cui prestazioni sono già state riattivate con effetto dal 1° novembre 2015 – riceverà dunque due distinte decisioni (una concernente la rendita intera straordinaria e l'altra concernente l'assegno grandi invalidi di grado elevato al domicilio) con l'indicazione dell'ammontare delle prestazioni che verranno rimborsate per il periodo 1° aprile - 31 ottobre 2015. Alla luce di quanto precede, quanto postulato nelle osservazioni 9 dicembre 2015 non è più d'attualità. (…)” (XXX).
I doc. XXIX e XXX sono stati trasmessi alla ricorrente per conoscenza (XXXI).
Con scritto dell’8 giugno 2016 l’avv. RA 2 ha, infine, comunicato al TCA che “(…) prendo atto che l'UAl nella sua presa di posizione 31 maggio 2016 sulla rendita intera straordinaria e sull'assegno grandi invalidi conferma il rimborso delle prestazioni dal 1° aprile al 31 ottobre 2015: si tratta di una presa di posizione coerente con le risultanze dell'incarto penale e a mio giudizio dovuta. Restiamo pertanto in attesa delle due preannunciate decisioni di rimborso che, se positive, permetteranno il superamento e quindi lo stralcio del ricorso di cui all'incarto n. 32.2015.70. (…)” (XXXII).
considerato in diritto
2.1. L’art. 6 Lptca stabilisce che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1 ). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).
L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (Kieser – ATSG Kommentar, 2015, ad art. 53 n. 77 pag. 715).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2; Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 78 pag. 715).
2.2. Nel caso di specie dagli atti risulta che l’ufficio AI – dopo che con decisione provvisionale del 31 marzo 2015 ha sospeso con effetto immediato il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS (doc. AI 133/1-3) – con decisioni del 4 dicembre 2015 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1. novembre 2015 (cfr. consid. 1.13 e XXIII/1 e XXIII/2).
Parimenti l’amministrazione, con lettera del 31 maggio 2016 (XXX), ha comunicato al TCA che provvederà ad emettere due distinte decisioni con le quali riconoscerà il diritto alle suddette prestazioni anche per il periodo dal 1. aprile al 31 ottobre 2015 (cfr. consid. 1.16).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.1).
Di conseguenza i suddetti provvedimenti, emanati e preavvisati dopo il termine per la risposta di causa, valgono unicamente quale proposta al giudice.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1. aprile 2015, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.4. L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
L’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).
Nella fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato (cfr. consid. 1.2).
Inoltre, siccome la decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un preavviso.
2.5. Va qui ricordato che le norme relative alle rendite straordinarie (art. 39 cpv. 1 LAI correlato all’art. 42 cpv. 1 LAVS) e agli assegni grandi invalidi dell’AI (art. 42 e 42bis LAI) enumerano, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del domicilio e della dimora abituale (art 13 LPGA) in Svizzera.
Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404; sulla non esportabilità di dette prestazioni nell’ambito dell’applicazione del ALC e del Regolamento CE n. 883/2004 vedi le DTF 142 V 2, 141 V 530 e 132 V 423).
Secondo l’art. 13 LPGA il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del Codice civile (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata (cpv. 2).
Circa le nozioni di domicilio e dimora abituale ai sensi degli articoli 39 cpv. 1 LAI, 42 LAVS, 23 segg. CC e 13 LPGA vedi la DTF 141 V 530.
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100). Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 141 V 530 consid. 5.2 pag. 534-535; 127 V 237 consid. 1 pagg. 238-239; 125 V 76 consid. 2a pagg. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citati).
Quanto alla dimora abituale essa va intesa quale residenza effettiva in Svizzera con la volontà di conservarla; il centro di tutte le relazioni dell’interessato deve inoltre trovarsi in Svizzera (DTF 141 V 530, consid. 5.3, pagg. 535-536).
2.6. Come accennato (cfr. consid. 2.4) l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
In concreto, questo Tribunale ritiene che il probabile esito della procedura principale al momento della resa del provvedimento qui impugnato non giustificava l’adozione di misure provvisionali.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione – “(…) lo scrivente Ufficio AI ha avuto modo di acquisire importanti indizi a sostegno del trasferimento della vostra dimora abituale - e dunque anche quella di vostra figlia RI 1 - all’estero. Si rinvia qui in particolare alla segnalazione anonima secondo cui il vostro nucleo famigliare avrebbe da diverso tempo (e meglio da almeno un anno, quindi prima del vostro stato detentivo) residenza effettiva nel Comune di __________ (__________- __________) ed al procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino nei vostri confronti per accertare l’entità della lesione degli interessi pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. AI 133/2) – sulla sola base dell’asserita segnalazione anonima (peraltro nemmeno prodotta per non pregiudicare l’istruttoria penale: “(…) prudenzialmente non prodotta in questa sede per non pregiudicare lo scopo della citata instruttoria penale (…)” (IV, pag. 3)) non era ancora possibile concludere che probabilmente la ricorrente aveva trasferito la propria dimora abituale all’estero e che pertanto il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grandi invalidi di grado elevato avrebbero dovuto essere soppressi.
Ciò trova conferma anche nelle motivazioni del Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. C/1) e in particolare laddove il Procuratore Generale ha evidenziato che “(…) l’istruttoria compiuta dalla Polizia, mediante assunzione di elementi tecnici necessari presso __________ e audizione dei testimoni menzionati dallo IAS, non ha permesso di confermare i sospetti sollevati circa il trasferimento all’estero degli imputati prima dell’inizio del 2015, con conseguente arresto in __________. I testi hanno confermato che essi si assentavano talvolta per vacanza o soggiorni in __________ presso parenti in __________, ma rientrando sempre in Ticino dove avevano sempre lavorato e vissuto per decenni nella casa di famiglia. Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un loro trasferimento all’estero. Aggiungasi che gli elementi personali desumibili dalla vita personale di entrambi, confermano il loro legame concreto con la Svizzera. La nazionalità di entrambi, la permanenza duratura in Ticino, la professione dipendente sempre svolta in Ticino dal marito, la proprietà e la residenza costante nella casa di famiglia della moglie costituiscono elementi convergenti della loro volontà di risiedere a __________ ove peraltro sono immediatamente rientrati non appena revocati gli arresti domiciliari. Ne consegue che, tanto dal profilo oggettivo quanto da quello soggettivo, non vi è stato inganno dell’autorità amministrativa circa il reale domicilio, che è stato sempre stabilito in Ticino. (…)” (doc. C/1, pag. 2 punto 4).
Nemmeno l’amministrazione poteva concludere differentemente anche avuto riguardo agli accertamenti presso la Cassa malati e alle conclusioni cui è giunto il medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 27 maggio e del 10 giugno 2015 (cfr. consid. 1.5 e 1.6). Infatti, oltre ad essere posteriori alla resa del provvedimento provvisionale qui impugnato, le conclusioni del dr. __________ sono state validamente e puntualmente contestate dalla ricorrente (cfr. consid. 1.8).
Analogo discorso vale per le tesi sviluppate dall’amministrazione circa i dati delle __________, anch’esse contestate dalla ricorrente (cfr. consid. 1.9 e 1.10). Al riguardo, lo si ribadisce, il Procuratore Generale, nel Decreto di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. C/1), ha rilevato che: “(…) Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un loro trasferimento all’estero. (…)” (doc. C/1, pag. 2 punto 4).
Significativo è anche il fatto che, non appena la ricorrente é rientrata in Svizzera con i propri genitori, l’amministrazione ha immediatamente ripristinato, dal 1. novembre 2015, il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grande invalido di grado elevato (cfr. consid. 1.13).
2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione provvisionale del 31 marzo 2015 va annullata e alla ricorrente – come del resto proposto dalla medesima amministrazione viste le succitate decisioni del 4 dicembre 2015 e quelle preavvisate con scritto del 31 maggio 2016 (cfr. consid. 1.13 e 1.16) – va confermato il diritto alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grande invalido di grado elevato (così come stabilito nelle decisioni del 14 e del 22 giugno 2007 e con la comunicazione del 19 maggio 2010; cfr. consid. 1.1) dal 1. aprile 2015.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale, fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Il diritto di RI 1 alla rendita intera straordinaria e all’assegno per grande invalido di grado elevato è ripristinato dal 1. aprile 2015.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti