Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.68
Entscheidungsdatum
24.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.68

cr

Lugano 24 marzo 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 maggio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1969, di professione camionista-gruista, in data 13 gennaio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “amputazione traumatica a livello ginocchio sinistro” (doc. 79/1-10).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI - dopo avere sottolineato come, a quel momento, l’assicurato risultasse ancora in cura motivo per il quale non era ancora possibile esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno - con progetto di decisione dell’8 aprile 2010 (doc. 35), poi confermato con decisione del 5 agosto 2010, ha attribuito all’assicurato, sulla base della situazione presente a quel momento, una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%), a far tempo dal 1° novembre 2009 (doc. 39 e doc. 49).

1.2. In ambito LAINF, con decisione del 2 aprile 2014, l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 37% a far tempo dal 1° novembre 2013.

Contro tale decisione è insorto l’assicurato, rappresentato dall.vv. RA 1, criticando il grado di abilità lavorativa stabilito dal dr. __________ e lamentando l’assenza di una valutazione dall’inabilità lavorativa dal profilo psichico.

Dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________, con nuova decisione del 6 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 43% a decorrere dal 1° novembre 2013 (doc. 209/1-5).

Anche questa decisione è stata impugnata dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato.

Con decisione su opposizione del 25 novembre 2015, l’assicuratore LAINF, tenuto conto quale reddito da valido di un nuovo ammontare comunicato dal datore di lavoro dell’interessato, ha assegnato a RI 1 una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° novembre 2015.

Il TCA, con sentenza STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, ha confermato la correttezza della decisione su opposizione del 25 novembre 2015.

1.3. Con progetto di decisione del 5 dicembre 2014, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità all’assicurato, ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate, esigibili al 100%, egli presenti un grado d’invalidità del 34% (doc. 203).

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. 204 e 207), con decisione del 18 marzo 2015, l’Ufficio AI, dopo aver precisato che essendo “l’invalidità del signor RI 1 dovuta esclusivamente ad infortunio, per determinare le limitazioni funzionali dell’assicurato ci si basa unicamente su quanto stabilito dalla __________ a seguito dei loro accertamenti”, pur tenendo conto di una riduzione del rendimento del 22% nello svolgimento di attività adatte esigibili al 100%, ha ribadito la soppressione della rendita di invalidità di cui beneficiava l’assicurato, alla luce di un grado di invalidità del 38% (doc. A1).

1.4. Contro questa decisione l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo di potere continuare a beneficiare di una rendita di invalidità, pur senza specificarne la percentuale (doc. I).

Il patrocinatore del ricorrente ha sostanzialmente contestato che l’assicurato possa essere considerato abile al lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 22%, come stabilito dall’amministrazione, rilevando innanzitutto come tale valutazione si scontri con i concreti tentativi di ripresa lavorativa messi in atto dall’interessato presso l’abituale datore di lavoro, falliti non essendo egli mai riuscito ad andare oltre alle 6 / 6.30 ore giornaliere di attività.

Inoltre, secondo il rappresentante dell’assicurato, l’Ufficio AI non avrebbe tenuto conto, nella determinazione dell’abilità lavorativa residua, del fatto che il rendimento ridotto del 22% “va ulteriormente ridotto del tempo impiegato per effettuare i tragitti casa-lavoro”.

Parimenti ignorato da parte dell’Ufficio AI, secondo il legale, il sovraccarico tendineo all’arto amputato messo in evidenza dalla RM segnalata dal dr. __________, comportante un’ulteriore limitazione della capacità lavorativa residua.

Quanto agli aspetti economici, il patrocinatore del ricorrente ha criticato il calcolo del grado di invalidità effettuato in ambito LAINF e ripreso integralmente, con la sola eccezione concernente l’entità della riduzione percentuale applicata al reddito da invalido, dall’Ufficio AI.

L’avv. RA 1 ha, innanzitutto, contestato che nella determinazione dell’eventuale gap salariale l’ente assicuratore abbia tenuto conto di un reddito statistico relativo al livello 2 del ramo economico 41-43 (costruzioni), rilevando come l’assicurato, non essendo in possesso di un AFC, non possa essere considerato, ai sensi della giurisprudenza federale, in grado di svolgere un lavoro indipendente e molto qualificato quale è appunto quello indicato dal livello di conoscenza 2.

Per tali ragioni, a suo avviso, il gap salariale andava calcolato secondo i dati del ramo economico 41-43 (costruzioni), ma del livello 4, concernenti attività semplici e ripetitive.

Quanto al reddito da invalido, il rappresentante legale dell’assicurato ha criticato la riduzione percentuale dell’8% per attività leggere applicata dall’Ufficio AI nella decisione impugnata, la quale andrebbe portata - come prescritto dalla giurisprudenza federale e cantonale in materia (secondo la quale la percentuale deve corrispondere ad un multiplo di 5) - al 10%.

L’avv. RA 1 ha, inoltre, evidenziato che nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014 l’amministrazione, oltre alla citata riduzione dell’8% per attività leggere, aveva attribuito anche una riduzione del 10% per altri fattori di riduzione, “percentuale questa che si è poi persa per strada tra la notifica del progetto di decisione e la decisione impugnata” per ragioni ignote, “ma probabilmente dettate dalla volontà dell’Ufficio AI di non riconoscere, per il futuro, alcuna rendita a RI 1” (doc. I).

1.5. Prima dell’invio della risposta di causa, con scritto del 29 maggio 2015, l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di avere riesaminato, in applicazione dei combinati disposti degli articoli 53 cpv. 3 LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), la decisione del 18 marzo 2015 impugnata, emanando “una nuova decisione, datata 29 maggio 2015”, che “è già stata notificata all’assicurato e ve ne trasmettiamo in allegato una in copia” (doc. IV).

Dalla stessa emerge che l’amministrazione, dopo avere effettuato un nuovo calcolo del grado di invalidità presentato dall’assicurato portando, come preteso dall’avv. RA 1, dall’8% al 10% la riduzione percentuale per attività leggera applicata al reddito da invalido, ha stabilito che “la rendita intera versata finora al signor RI 1 viene ridotta a ¼ di rendita (grado AI pari al 39.62% arrotondato per eccesso al 40%)” (doc. IV/1).

Alla luce della nuova decisione emanata in data 29 maggio 2015, l’Ufficio AI ha quindi chiesto al TCA di “voler stralciare la causa dai ruoli in quanto quest’ultima è divenuta priva di oggetto” (doc. IV).

1.6. Con presa di posizione del 22 giugno 2015, il patrocinatore del ricorrente ha sottolineato come la nuova decisione emessa dall’amministrazione in luogo di quella impugnata non accolga che una sola delle contestazioni ricorsuali (segnatamente quella relativa all’innalzamento dall’8% al 10% della riduzione percentuale per attività leggere), disattendendo tuttavia le altre relative alla determinazione del gap salariale e alla riduzione percentuale per altri motivi.

L’avv. RA 1, preannunciando anche la trasmissione di un nuovo referto medico, ha quindi concluso affermando che “l’assicurato si oppone pertanto allo stralcio del ricorso, il cui esame deve proseguire per tutte le altre argomentazioni non accolte dall’amministrazione” (doc. VIII).

1.7. Con ricorso del 30 giugno 2015, l’avv. RA 1 ha impugnato formalmente la decisione del 29 maggio 2015 emessa dall’Ufficio AI, esponendo nuovamente le critiche già formulate nel ricorso interposto contro la precedente decisione del 18 marzo 2015 (doc. X + 1).

1.8. Con risposta di causa del 6 luglio 2015, l’Ufficio AI, dopo avere sottolineato come tanto l’aspetto medico, quanto quello economico siano stati accuratamente presi in considerazione e valutati dall’amministrazione, ha confermato la correttezza della decisione del 29 maggio 2015 (doc. XII + 1).

1.9. Con scritto del 13 luglio 2015, il Vicepresidente del TCA ha informato il patrocinatore del ricorrente che secondo dottrina e giurisprudenza invalsa una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente, aggiungendo che “il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo” (doc. XIV).

1.10. In data 6 ottobre 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. XV).

Ad oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento.

in diritto

2.1. L'art. 6 LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2).

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).

La disposizione cantonale di procedura è stata adottata conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Questa norma della LPGA corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Inoltre la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).

In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.

In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

Nel caso in esame l’Ufficio AI, prima dell’invio della risposta di causa, ha trasmesso al TCA uno scritto datato 29 maggio 2015, con il quale ha indicato di avere riesaminato la decisione impugnata, innalzando la riduzione percentuale applicata al reddito da invalido dall’8% al 10%. L’Ufficio AI ha quindi emanato una nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale ha stabilito che la rendita intera di invalidità fino a quel momento versata a RI 1 viene ridotta ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI arrotondato per eccesso al 40%) a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. IV + 1; consid. 1.5.).

Oggetto del contendere è, quindi, la nuova decisione del 29 maggio 2015 - che ha annullato e sostituito quella del 18 marzo 2015 – con la quale l’amministrazione ha ridotto da intera ad un quarto di rendita la rendita di invalidità spettante all’assicurato. L’assicurato chiede invece di continuare a beneficiare di una rendita di invalidità superiore.

Quindi, il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno, a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione qui impugnata, diminuito ad un quarto di rendita la rendita intera di invalidità fino a quel momento riconosciuta all’assicurato.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4. Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

  • le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi dolorosi persistenti.

L’Alta Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo di indicatori.

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dai medici incaricati dall’assicuratore LAINF e fatta propria dall’Ufficio AI.

L’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 184 e doc. XII/1, nel quale il SMR ha ribadito che “dalla documentazione risulta assenza di patologia invalidante extra-infortunistica”), poteva legittimamente basare la propria valutazione sugli accertamenti effettuati dall’assicuratore infortuni presentando l’assicurato patologie con influsso sulla capacità lavorativa esclusivamente di origine infortunistica.

Dagli stessi è emerso che l’assicurato, considerate le sue limitazioni di origine fisica stabilite dal dr. __________ e di natura psichica valutate dalla dr.ssa __________, può ancora svolgere un’attività leggera adeguata nella misura del 100%, ma con una riduzione del rendimento per tenere conto sia della necessità di effettuare maggiori pause durante l’arco della giornata, sia dei limiti dettati da ragioni psichiche.

L’incidenza delle patologie somatiche (ortopediche) sulla capacità lavorativa dell’assicurato è stata analizzata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di circondario dell’assicuratore infortuni, il quale, con apprezzamento medico del 21 gennaio 2014, ha indicato che risulta esigibile da parte dell’interessato lo svolgimento di un’attività adeguata, rispettosa delle limitazioni funzionali messe in evidenza in occasione della visita medica circondariale del 13 settembre 2013 (cfr. doc. 311 incarto LAINF), aggiungendo che “ritengo inoltre giustificato che l’assicurato possa beneficiare di una pausa di venti minuti ogni due ore con la possibilità di potere asportare la protesi e lasciare riposare il moncone” (cfr. doc. 312 incarto LAINF).

Questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal dr. __________, né per scostarsi dalla conclusione dell’assicuratore LAINF relativa al fatto che, tenuto conto delle indicazioni poste dal medico di circondario, dal profilo ortopedico, l’insorgente potrebbe esercitare un’attività lavorativa adeguata in misura del 100% ma con un rendimento ridotto dell’8%. Esso ha, in effetti, ritenuto che alla necessità di introdurre due pause supplementari di circa venti minuti al giorno, corrisponde una riduzione della capacità lavorativa dell’8% (cfr. doc. 209-2: “2x0.33hx5g/41.7h=7.91%).

Il TCA, fatte le debite proporzioni, condivide questo modo di procedere, ritenuto che in altri casi nei quali occorreva introdurre delle pause supplementari di circa un’ora al giorno è stata riconosciuta una riduzione del rendimento del 12% (cfr. STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3) o del 12.5% (cfr. STF 8C_123/2015 del 29 aprile 2015).

Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, questo Tribunale condivide la valutazione operata dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e consulente dell’assicuratore infortuni, la quale, dopo avere eseguito l’esame psichiatrico del 3 settembre 2014, ha posto la diagnosi di “disturbo misto ansioso-depressivo (ICD10-F41.2)”, giungendo alla conclusione che “il disturbo psichico causa nella sua entità attuale una moderata diminuzione della caricabilità e della resistenza allo stress, che limita la capacità lavorativa nella misura del 10%-20%” (doc. 326-12 incarto LAINF).

Parimenti condivisibile il fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato la percentuale di riduzione di rendimento causata dagli aspetti psichici, valutata dalla dr.ssa __________ entro i due limiti del 10% e 20%, fondandosi sul valore medio del 15% (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR 2011 IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014; 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012;STF 9C_226/2009 del 19 agosto 2009).

Alla luce delle due valutazioni mediche sopra riassunte, il TCA condivide la conclusione alla quale è giunto l’assicuratore LAINF, il quale ha calcolato una riduzione del rendimento complessiva, per ragioni fisiche e psichiche, del 22% nello svolgimento di un’attività adeguata, esigibile al 100%, così determinata:

" (…)

La riduzione complessiva per pause e minor rendimento ammonta a:

pause: 40 min.=0.66h // 0.66 x5g/41.7h = 7.91%

rendimento: (100% - 7.91%) x 15% = 13.81%

Incapacità lavorativa complessiva: 21.72%

Incapacità lavorativa arrotondata: 22%.” (Doc. 333 incarto LAINF)

Questo Tribunale evidenzia che, del resto, le conclusioni dell’assicuratore infortuni non sono state smentite nella presente fattispecie tramite la presentazione, in sede ricorsuale, di altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Il patrocinatore del ricorrente, infatti, pur avendo a più riprese preannunciato la trasmissione di “un nuovo rapporto medico volto ad accertare il grado di inabilità lavorativa del ricorrente” (cfr. doc. VIII e doc. X), ad oggi, non ha fatto pervenire al TCA alcunché, nonostante siano trascorsi nove mesi dall'ultima volta in cui ha comunicato, con scritto del 30 giugno 2015, di essere “in attesa di ricevere il nuovo rapporto medico relativo all’ultimo accertamento medico” esperito dall’assicurato (cfr. doc. X).

Il TCA ritiene che le conclusioni del medico di circondario dell’assicuratore infortuni, fatte proprie dall’Ufficio AI, non possano venire smentite neppure tenuto conto del referto peritale di parte, redatto dal dr. , prodotto dall’avv. RA 1 unitamente al ricorso dell’11 gennaio 2016 presentato contro la decisione su opposizione del 25 novembre 2015 emessa dall’ nella vertenza in materia LAINF (cfr. incarto LAINF 35.2016.4).

Dallo stesso emerge che l’assicurato è stato, su richiesta del suo medico curante, dr. __________, visitato in data 9 giugno 2015 dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Quest’ultimo, nel referto peritale del 7 agosto 2015, dopo avere proceduto ad una accurata anamnesi ortopedica e traumatologica, ha ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista di camion e di gruista.

Quanto all’attuale attività in magazzino svolta dall’assicurato presso la ditta __________, il dr. __________ ha rilevato che “attualmente il paziente lavora secondo il nostro parere al di sopra delle sue vere possibilità fisiche e di salute”, indicando che le restrizioni sono così riassumibili: “impossibilità di portare pesi superiori a 5 kg; eseguire degli spostamenti in terreni scoscesi; eseguire delle attività professionali che necessitano di una posizione in ginocchio o accovacciata; anche le condizioni atmosferiche possono determinare una restrizione sulle capacità del paziente. Infatti, in caso di calore importante, questo crea una sudorazione profusa a livello del moncone con il rischio che la protesi non sia più adeguatamente fissata al moncone stesso mettendo in pericolo l’equilibrio ossia la sicurezza del paziente”.

Infine, il dr. __________, rispondendo alla domanda “come giudica la capacità lavorativa in un’attività adeguata al suo stato di salute?”, ha osservato che “tutti quei lavori amministrativi o di controllo o di gestione o di tutte quelle attività che non necessitano di lunghi periodi di deambulazione o di posizione eretta sono del tutto plausibili” (doc. A2 incarto LAINF 35.2016.4).

In un complemento del 12 agosto 2015, il dr. __________ ha poi precisato, su richiesta del dr. __________, che “a complemento della domanda sull’incapacità lavorativa quantifico l’incapacità del 50% ad vitam” (doc. A3 incarto LAINF 35.2016.4).

Ora, dall’esame peritale eseguito dal dr. __________ emerge quindi, da una parte, la totale incapacità lavorativa dell’interessato nell’abituale attività di camionista/gruista, così come la non esigibilità dell’attuale impiego svolto in magazzino presso la ditta datrice di lavoro. Entrambe queste circostanze sono pure state riconosciute sia dall’assicuratore LAINF, sia dall’Ufficio AI, motivo per il quale non occorre dilungarsi oltre sull’argomento.

D’altra parte, il TCA rileva che lo stesso dr. __________ ha confermato l’esigibilità di attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dell’interessato, ritenendo che lavori amministrativi, di controllo e di gestione, che non prevedano la necessità di deambulare a lungo o di mantenere la posizione in piedi siano “del tutto plausibili”.

Questo Tribunale non condivide, infine, il parere espresso dall’avv. RA 1 nel ricorso inoltrato in ambito LAINF, secondo il quale il dr. __________ avrebbe indicato che la capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività adatte sarebbe limitata al 50%.

Dall’accurato esame degli atti, questa Corte considera, infatti, come risulta dalla STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, che l’incapacità lavorativa del 50% “ad vitam” cui ha fatto riferimento il dr. __________ nel complemento del 12 agosto 2015 sia da addebitare all’attività, non adeguata, esercitata da RI 1 presso il magazzino della ditta, la quale prevede, come del resto indicato dall’assicurato stesso in occasione del sopralluogo svolto in data 11 novembre 2015, lo svolgimento, oltre che di compiti amministrativi / organizzativi, anche di mansioni inesigibili, come effettuare degli spostamenti su terreno sconnesso o restare sovente in piedi (cfr. doc. 674 incarto LAINF 35.2016.4).

Tale soluzione, infatti, è avvalorata dal fatto che, nel rapporto del 18 settembre 2013, il dr. __________ ha rilevato che “sul lavoro non ha la possibilità di togliersi la protesi in quanto deve lavare il lyner e le condizioni igieniche sul posto di lavoro sono veramente molto precarie” (doc. 311-4 incarto LAINF).

Ad analoghe conclusioni erano pure giunti i medici della __________ di __________, i quali, nel rapporto del 22 maggio 2013 stilato al termine di un soggiorno stazionario dell’interessato dal 29 aprile 2013 al 17 maggio 2013, avevano concluso che l’assicurato potrebbe teoricamente raggiungere l’obiettivo di una presenza durante tutta la giornata sul posto di lavoro presso l’attuale datore di lavoro, ma a condizione di potere usufruire delle necessarie pause, durante le quali poter togliere la protesi. Il dr. __________, Capo servizio del Service de réadaptation de l’appareil locomoteur, aveva tuttavia rilevato che “si la possibilité de faire des pauses existe sur son lieu de travail, il apparait nécessaire que le patient puisse bénéficier d’un local propre et adapté dans lequel il pourrait retirer sa prothèse et réaliser le soin du moignon, à la pause du midi et dans l’après-midi, ce qui ne semble pas être le cas actuellement” (doc. 294-4 incarto LAINF).

Inoltre, a proposito dell’esistenza di segni di sovraccarico tendineo alla gamba destra certificati dal dr. __________ e che, a mente dell’avv. RA 1, sarebbero tali da “deprimere ulteriormente la residua abilità lavorativa” (cfr. doc. I), questo Tribunale rileva che nelle annotazioni del 22 maggio 2015 il dr. __________ del SMR ha espressamente rilevato che “a livello del ginocchio destro non è presente una patologia di rilievo che possa ridurre ulteriormente la capacità lavorativa residua dell’assicurato” (doc. XII/1).

Infine, riguardo alle critiche ricorsuali concernenti il fatto che “tutti i tentativi intrapresi in tal senso (ossia di una ripresa del lavoro al 100%, n.d.r.) presso la __________ sono sempre falliti e l’assicurato non è mai andato oltre le 6 ore / 6.30 ore giornaliere”, questo Tribunale ribadisce che la piena capacità lavorativa, con una riduzione del rendimento del 22%, stabilita dall’assicuratore LAINF e confermata dall’Ufficio AI non riguarda l’ultima attività in magazzino esercitata dall’assicurato presso la ditta __________ – non più adeguata, come ricordato in precedenza - ma unicamente lo svolgimento di attività leggere e rispettose delle limitazioni dell’assicurato, che consentano di effettuare “una pausa di venti minuti ogni due ore con la possibilità di poter asportare la protesi e lasciare riposare il moncone” come espressamente indicato dal dr. __________ nel rapporto del 24 gennaio 2014 (doc. 312-1 incarto LAINF).

Quanto all’ulteriore argomento sollevato dall’avv. RA 1, relativo al fatto che il rendimento ridotto del 22% indicato “va ulteriormente ridotto del tempo impiegato per effettuare i tragitti casa-lavoro”, questo Tribunale rileva che anche questo aspetto si riferisce al tempo di percorrenza per raggiungere il magazzino di __________ (cfr. doc. 533, 570 e A2 incarto LAINF 35.2016.4), impiego quest’ultimo, come visto, non rispettoso delle sue limitazioni funzionali e quindi inesigibile.

L’assicurato, peraltro, dispone di un’automobile munita delle modifiche resesi necessarie a causa dell’invalidità, così come riconosciuto dall’Ufficio AI in data 14 luglio 2009, attraverso l’assunzione dei costi per un servo frizione elettrico (cfr. doc. 24)

Pertanto, stante quanto sopra esposto, la valutazione della capacità lavorativa residua dell’assicurato effettuata dall’assicuratore infortuni e condivisa dall’Ufficio AI appare corretta e può essere fatta propria da questo Tribunale.

2.8. Quanto agli aspetti economici, prima della risposta di causa, l’amministrazione ha emanato una nuova decisione, datata 29 maggio 2015, con la quale, dopo avere effettuato un nuovo raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013 (rilevando di non disporre dei dati aggiornati per il 2014), ha ridotto ad un quarto di rendita (grado AI arrotondato per eccesso al 40%) la precedente rendita intera di invalidità della quale beneficiava l’interessato (doc. IV/1).

L’assicurato ha contestato tale riduzione delle prestazioni spettantegli e ha chiesto di potere beneficiare di una rendita di invalidità superiore, ritenendo che l’Ufficio AI non abbia calcolato correttamente né il gap salariale, né l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido.

2.8.1. Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione del 29 maggio 2015, l’amministrazione, facendo proprio il dato utilizzato dall’assicuratore LAINF nella decisione del 6 febbraio 2015 – il quale, a sua volta, si era basato sulla comunicazione del 21 ottobre 2013, con la quale il datore di lavoro dell’interessato aveva indicato che il salario mensile sarebbe passato da fr. 5'356.00 (2008) a fr. 5'622.75 (2013) - ha tenuto conto di un importo (2013) di fr. 73’095.75 (doc. IV/1).

Al riguardo, il TCA rileva che, pur non essendo stato il reddito da valido oggetto di contestazione da parte del patrocinatore del ricorrente, dalla documentazione agli atti emerge che, con comunicazione del 1° aprile 2014, la ditta __________, rispondendo ad una esplicita richiesta dell’Ufficio AI volta a stabilire quale sarebbe stato il salario dell’interessato quale camionista/gruista nel 2012 e nel 2013 senza l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 186-2), ha indicato che “possiamo stimare uno stipendio lordo di fr. 76'500.00 per l’anno 2012 e di fr. 77'100.00 per l’anno 2013. Oltre al salario avrebbe inoltre percepito l’indennità di trasferta per fr. 246.40 e l’indennità pasti di fr. 75.00 al giorno per i giorni fuori cantone” (doc. 186-1).

In un’ulteriore annotazione del 2 aprile 2014, il funzionario AI incaricato ha indicato di avere ricontattato il datore di lavoro dell’assicurato al fine di ottenere delle precisazioni a proposito dell’indennità di trasferta e dell’indennità pasti, osservando che “la sig.ra __________ mi ha comunicato che i primi fr. 2'200.- dell’indennità trasferta non sono soggetti ad AVS mentre il rimanente sì. Per quanto concerne invece le indennità pasti vengono assoggettati fr. 40.- al giorno sui fr. 75.- ricevuti”.

Alla luce di queste considerazioni, il funzionario incaricato ha quindi quantificato in fr. 77'256.80 il reddito da valido 2012, così calcolati:

" reddito base = 76’500

indennità trasferte= (246.40 x 12) – 2'200 = 756.80

indennità pasti non quantificabile e se attività lavorativa svolta in Ticino nulla quindi si ritiene corretto = 0

Totale reddito da valido 2012 = (fr. 76'500

  • 756.80) = fr. 77'256.80”

(Doc. 187-1)

Questo Tribunale rileva che questo importo di fr. 77'256.80 è stato utilizzato quale ammontare del reddito da valido dall’Ufficio AI nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014 (cfr. doc. 203-2), ma – sorprendentemente – non più nella decisione del 18 marzo 2015 (doc. 217), né in quella successiva, qui impugnata, del 29 maggio 2015 (doc. IV/1), nelle quali è stato, invece, rimpiazzato con il dato di fr. 73'095.75 utilizzato nella decisione del 6 febbraio 2015 emessa in ambito LAINF.

Il TCA rileva, inoltre e soprattutto, che in una ancora più recente comunicazione, datata 16 novembre 2015, trasmessa all’assicuratore LAINF, la stessa ditta __________ ha precisato che in assenza del danno alla salute l’assicurato avrebbe percepito fr. 75'000.00 nel 2013 e 76'000.00 nel 2014 e nel 2015 (doc. 675 incarto LAINF 35.2016.4).

Alla luce di quest’ultima risposta, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2015, l’assicuratore LAINF ha quindi proceduto al calcolo del grado di invalidità dell’interessato sostituendo l’importo di fr. 73'095.75 utilizzato nella decisione del 6 febbraio 2015 quale reddito da valido (2013), con l’ammontare di fr. 75'000 indicato, da ultimo, dal datore di lavoro in data 16 novembre 2015 (doc. A1 incarto LAINF 35.2016.4).

Visto quanto appena esposto, il TCA non può, dunque, concordare con il reddito da valido preso in considerazione dall’Ufficio AI nella decisione qui impugnata, ma ritiene corretto utilizzare il medesimo importo di cui si è servito l’assicuratore LAINF, secondo le più aggiornate indicazioni fornite dal datore di lavoro, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2015, confermata da questo Tribunale con STCA 35.2016.4 del 16 marzo 2016, consid. 2.6..

2.8.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.8% per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2013, un reddito annuo di fr. 65'633.30.

Da notare, per inciso, che nella decisione qui impugnata del 29 maggio 2015 l’Ufficio AI ha ancora tenuto conto dei dati statistici risultanti dalla tabella TA1 2010, adeguandoli al 2013 e ad un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore, ottenendo un salario medio ipotetico da invalido annuo di fr. 62'844 (cfr. doc. IV/1).

L’assicuratore LAINF, per contro, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2015, ha proceduto ad un analogo adeguamento al 2013, ma partendo dai dati statistici più recenti risultanti dalla Tabella TA1 2012.

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

Alla luce delle pronunzie succitate, il TCA non vede alcuna valida ragione che gli impedisca di stabilire il reddito da invalido facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1, considerato pure che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).

Del resto, in sede ricorsuale il patrocinatore del ricorrente ha contestato gli aspetti economici, facendo riferimento proprio ai dati statistici della Tabella TA1 2012 attualizzati al 2013 utilizzati dall’assicuratore LAINF e non ha quelli usati dall’Ufficio AI (cfr. doc. I).

Va, comunque, rilevato che, in ogni caso, anche partendo dai dati statistici di cui alla Tabella TA1 2010, poi aggiornati, il risultato finale (diritto ad un quarto di rendita) non cambia (cfr. consid. 2.8.4. in fine).

L’assicurato, quale camionista/gruista, avrebbe guadagnato nel 2013 fr. 75’000 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (pari a fr. 73'562.75, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”, livello di qualifica 2, fr. 5’874.-- X 12 mesi = 70’488.-- riportato su 41.5 ore e aggiornato al 2013), motivo per il quale non vi è spazio per una decurtazione a titolo di gap salariale, come del resto indicato dall’assicuratore LAINF nella decisione del 6 febbraio 2015 (doc. 209-1), ripresa dall’Ufficio AI (doc. A1 e doc. IV/1).

Le contestazioni del patrocinatore del ricorrente in merito all’utilizzo, nella determinazione del gap salariale, dei dati statistici afferenti al livello 2 (concernente, come risulta dalla Tabella TA1 2012, “attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”), anziché del livello di competenza inferiore (ora corrispondente al livello 1: “attività semplici di tipo fisico o manuale”), del settore 41-43 “costruzioni”, sono quindi del tutto superflue, ritenuto che non vi sarebbe spazio per un gap salariale, a maggior ragione, neppure volendo fare capo ai dati statistici del livello richiesto dall’avv. RA 1, di ammontare inferiore.

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, ma con una riduzione del rendimento del 22%, il reddito statistico citato va ridotto del 22% e ammonta a fr. 51'194 (fr. 65’633.30 ridotti del 22%).

2.8.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.8.4. In concreto, nella decisione del 29 maggio 2015, l’amministrazione, accogliendo parzialmente le contestazioni sollevate dall’avv. RA 1 contro la decisione del 18 marzo 2015 nella quale l’amministrazione aveva applicato al reddito da invalido unicamente una riduzione dell’8% per attività leggere, ha portato al 10% la percentuale di riduzione per attività leggere (doc. IV/1).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato anche tale percentuale di riduzione applicata dall’Ufficio AI, chiedendo che la stessa venga portata al 20% così come riconosciuto dall’assicuratore LAINF a titolo di “deduzione sociale” (cfr. doc. 334-2 incarto LAINF 209-2 e 209-2 incarto AI).

Nelle osservazioni del 6 luglio 2015, al riguardo, l’Ufficio AI ha spiegato i motivi per i quali, a suo parere, la percentuale del 20% riconosciuta in ambito LAINF è eccessiva, concludendo che, comunque, anche volendola prendere in considerazione, il risultato finale non cambierebbe.

L’amministrazione si è, infatti, così espressa:

" (...)

Nello specifico, l’amministrazione ha arrotondato la riduzione dell’8% per attività leggere operata in occasione della precedente decisione al 10%, in virtù della relativa giurisprudenza del Tribunale federale, ritenendo che non vi fossero altri fattori entranti in linea di conto. Nella decisione del 29.05.2015 I'UAI spiega inoltre il motivo per cui non è

più stata presa in considerazione la riduzione del 10% per altri fattori che era stata applicata nel progetto di decisione del 5 dicembre 2014. Tale modifica si spiega con il fatto che la riduzione del rendimento del 22% per motivi medici comprende già le maggiori pause che l’assicurato deve effettuare durante l’attività lavorativa, ossia 20 minuti ogni 2 ore, come calcolato dalla __________, pertanto non si giustifica un'ulteriore riduzione al reddito da invalido per tale fattore.

Nemmeno entrano in gioco i fattori di riduzione inerenti l'età, gli anni di servizio, la nazionalità ed il permesso di soggiorno, né per il tasso d'occupazione (attività a tempo parziale) poiché l'assicurato risulta abile al 100% con una riduzione del rendimento.

Tuttavia, si osserva che nemmeno volendo applicare la riduzione richiesta dal ricorrente del 20%, che risulta comunque decisamente troppo elevata, si otterrebbe il diritto ad una rendita maggiore. Si rileva infatti che anche volendosi allineare completamente con il calcolo effettuato dalla __________, il diritto alla rendita non muterebbe, in quanto il grado determinato dalla __________ è pari al 43%.” (Doc. X)

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che effettivamente, come indicato dall’Ufficio AI nelle osservazioni del 6 luglio 2015, nel caso di specie la riduzione del rendimento del 22% stabilita per motivi medici tiene già conto delle maggiori pause che l’assicurato necessita nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa, motivo per il quale non si giustifica di considerare tale circostanza al momento della determinazione della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido.

Del resto, ciò è stato sottolineato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, nella quale ha rilevato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista.

Nella sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, infatti, la nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

" (…)

3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B.________ die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”

Inoltre, il TCA rileva che è a ragione che l’Ufficio AI, nella nuova decisione del 29 maggio 2015, nel rispetto della giurisprudenza federale e cantonale in materia, ha innalzato dall’8% al 10% la percentuale di riduzione accordata per attività leggera (cfr. STF 9C_179/2013, la quale ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013).

Quanto alla questione a sapere se, nel caso di specie, la riduzione del 20% applicata dall’assicuratore LAINF sia “troppo elevata” come indicato dall’Ufficio AI, oppure no, alla luce delle particolarità del caso di specie, il TCA ritiene che la questione possa rimanere aperta, visto che in ogni caso, come espressamente indicato dall’amministrazione stessa nelle osservazioni del 6 luglio 2015 sopra riprodotte (doc. X), anche se si volesse applicare, come richiesto dal legale dell’assicurato, la riduzione del 20%, non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità superiore al quarto di rendita attribuitagli dall’amministrazione.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da invalido di fr. 65'633.30, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% ma con una riduzione del rendimento del 22% e ammettendo, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione richiesta dal legale del ricorrente del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 40’955.20. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 75’000 (consid. 2.8.1.), risulta un grado di invalidità del 45.39% arrotondato al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come calcolato dall’amministrazione.

Ad un’analoga conclusione si giungerebbe anche partendo da un reddito da invalido di fr. 62'844, come fatto dall’Ufficio AI nella decisione qui impugnata sulla base dei dati statistici relativi alla Tabella TA1 2010. Infatti, apportando le riduzioni del 22% per motivi medici e, per assurdo, del 20% per altri motivi, si otterrebbe un reddito ipotetico di fr. 39'214.70 il quale, paragonato con il reddito da valido di fr. 75'000, porterebbe ad un grado di invalidità del 47.70%.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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