Raccomandata
Incarto n. 32.2015.59
BS
Lugano 12 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1973, di professione cameriere, nel gennaio 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute: “patologia neurologica ad espressione prevalentemente cerebellare che determina il disturbo dell’equibiliario” (doc. AI 1).
Tale domanda è stata respinta con decisione 24 giugno 2013 (preavvisata il 15 maggio 2013), non presentando l’assicurato un grado d’invalidità (doc. AI 23). La decisione è divenuta definitiva.
1.2. Nel luglio 2014 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, allegando documentazione medica (doc. AI 44 e 42).
Dopo aver proceduto ad una valutazione psichiatrica a cura del proprio servizio medico SMR (cfr. rapporto 19 gennaio 2015 in doc. AI 71), con decisione 16 marzo 2015, anticipata con preavviso del 21 gennaio 2015, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni, ritenendo la situazione valetudinaria sovrapponible a quella presente al momento della precedente decisione del 24 giugno 2013 (doc. AI 81).
1.3. Contro la succitata pronunzia l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale l’assegnazione di una rendita intera; in via subordinata chiede il rinvio degli atti all’amministrazione affinché “tenga conto di perizie di esperti maggiori anche fuori Cantone, dato il carattere di malattia, di cui è affetto il ricorrente”. Contestualmente chiede la concessione dell’”effetto sospensivo” al ricorso e di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 23 aprile 2015 del SMR, ha chiesto la retrocessione degli atti per procedere ad una perizia neurologica neutrale, confermando la valutazione psichiatrica.
1.5. Così interpellato, con scritto 18 maggio 2015 l’assicurato, aderendo alla succitata proposta dell’amministrazione, ha tuttavia ribadito l’espletamento di una perizia multidisciplinare. Dopo essersi soffermato sulla fondatezza del ricorso e rinnovato la richiesta di versamento pendente causa di una rendita, il ricorrente ha chiesto che “ il ricorso venga accolto anche nella sua parte riguardante l’effetto sospensivo e naturalmente che il ritorno all’Ufficio Invalidità di tutto l’incarto per un riesame sia condizionato a delle perizie indipendenti dove l’assicurato possa anche dire la sua oppure sia questo lodevole Tribunale a nominare i periti. Inoltre si fa notare che i calcoli su un possibile reddito dell’assicurato sono legati strettamente alla decisione sulla capacità lavorativa del sig. RI 1”.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Nel caso in esame, questo TCA ritiene che effettivamente, come evidenziato nella risposta di causa, la presente fattispecie necessiti di accertamenti di natura neurologica.
A tal riguardo va fatto riferimento alle citate annotazioni 23 aprile 2015 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, confermando la propria valutazione psichiatrica del 16 gennaio 2015, ha rilevato che “in base alle certificazioni del neurologo, dr. __________, non rimane altro che procedere con valutazione peritale neurologica neutrale“ (IV).
In effetti, con rapporto 18 luglio 2014 il dr. __________ (prodotto con la seconda domanda di prestazioni), confrontandosi con la sua precedente valutazione del 2012 ed allegando una valutazione neuropsicologica, ha concluso:
“Ci troviamo dunque di fronte ad un peggioramento sia dal punto di vista neurologico che neurocognitivo rispetto a due anni orsono, come ci si può aspettare nell'ambito della patologia di base.
Nel 2012 si era ipotizzato che il paziente, pur inabile al lavoro al 100% come cameriere (sua professione), potesse svolgere teoricamente attività sedentarie e non limitate dall'atassia.
Vista l'evoluzione ritengo che ora l'incapacità lavorativa sia maggiore anche per attività alternative a quella di cameriere.
In particolare i deficit cognitivi sono divenuti più importanti e rendono difficile da un lato svolgere attività anche solo sedentarie che apprendere nuove attività.
In questo senso ritengo che vi sia indicazione a rivalutare la capacità lavorativa, in particolare ritengo che il paziente sia ora inabile al lavoro al 70% per qualunque attività proponibile anche sedentaria e compatibile con l'atassia.
Ci si deve inoltre aspettare un ulteriore progressivo lento peggioramento della situazione neurologica nei prossimi anni. Non vi sono possibilità terapeutiche.” (sottolineatura del redattore; doc. AI 42/2).
Nel rapporto 20 ottobre 2014 il succitato specialista, confermando la diagnosi di spinocerebellare tipo I, ha ribadito che i disturbi neuropsicologici impediscono all’assicurato di svolgere una normale attività lavorativa anche solo in misura parziale, valutando un’incapacità lavorativa del 70% per qualunque attività probonibile (doc. AI 51/3).
Con valutazione 19 gennaio 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che “dal lato psichiatrico non sono emersi segni o sintomi di psicopatologia maggiore presenti o pregressi” (doc. AI 71/8).
Orbene, se da un lato l’assicurato non ha prodotto alcun atto medico che smentisca la valutazione psichiatrica eseguita dal SMR, dall’altro l’Ufficio AI non poteva concludere che l’assicurato, come in occasione della precedente decisione del 24 giugno 2013, sia pienamente abile in attività adeguate allorquando le certificazioni del neurologo curante attestano un’inabilità del 70% in tutte le attività.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.
In queste circostanze è pertanto giustificato rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad una perizia neurologica, se del caso comprensiva di una valutazione neuropsicologica. Non necessaria è invece una valutazione multidisciplinare, come da richiesta ricorsuale.
In esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione economica. In seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.
Visto quanto sopra, la “domanda di concessione dell’effetto sospensivo”, con la quale – per quanto dato di capire - l’assicurato ha chiesto il versamento, pendente causa, di una rendita dal 20 ottobre 2014 (cfr. punto no. 6 delle osservazioni 18 maggio 2015; VI), è divenuta priva di oggetto con il presente giudizio. Al riguardo va precisato che nel caso di rifiuto di prestazioni, come la fattispecie concreta, trattandosi di una decisione negativa l’istituto dell’effetto sospensivo, rispettivamente il ripristino dello stesso, non entra in linea di conto. Va poi precisato che nemmeno con l’adozione di provvedimenti cautelari, generalmente adottabili in caso di decisioni negative, l’assicurato potrebbe chiedere il versamento di una prestazione in quanto rappresenterebbe un anticipo (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2362, pag. 459). Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante dell’assicurato, con la decisione contestata l’Ufficio AI non ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
2.5. L’assicurato ha chiesto l’assegnazione di ripetibili. Va ricordato che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito (Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 66 pag. 608; Zünd/ Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 34 n.4, pag. 337; DTF 126,11 e 122 V 278), requisiti che appaiono dati nel caso in esame.
2.6. L’assicurato ha parimenti chiesto di beneficiare dell’assisten- za giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati iscritti nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non risulta esser il caso per il collaboratore di RA 1 che ha redatto il ricorso.
Per quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria, intesa come esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, con l’accollamento delle spese processuali all’Ufficio AI (cfr. consid. 2.7) la stessa diventa priva di oggetto.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 16 marzo 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto, mentre l’istanza relativa all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti