Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.37
Entscheidungsdatum
22.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.37

BS/sc

Lugano 22 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 4 febbraio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1964, casalinga, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità (per un grado d’incapacità al guadagno del 50%), con effetto dal 1° gennaio 2000 (cfr. decisione 12 aprile 2002 in doc. AI 59).

La mezza rendita è stata confermata in via di revisione il 16 marzo 2006 (doc. AI 77) ed il 19 luglio 2010 (doc. AI 96).

1.2. Nel mese di settembre 2010 l’assicurata, per il tramite del suo medico curante, ha inoltrato un’ulteriore domanda di revisione sostenendo un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 97).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare (eseguita dal SAM) ed un’inchiesta domiciliare per persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 14 agosto 2012 (preavvisata il 29 marzo 2012) l’Ufficio AI ha confermato il grado d’invalidità del 50% respingendo di conseguenza la domanda di revisione (doc. AI 133).

Con sentenza 4 giugno 2013 il TCA ha respinto il ricorso interposto dall’assicurata contro la succitata decisione. In particolare questa Corte ha confermato le risultanze della contestata inchiesta economica, facendo presente che eventuali mutazioni della situazione familiare occorse successivamente alla decisione contestata, nello specifico la partenza della figlia da casa per l’inizio degli studi universitari segnalata con scritto 30 ottobre 2012, potevano essere motivo di revisione della rendita. Confermato il grado d’invalidità del 50%, il Tribunale ha trasmesso gli atti all’Ufficio AI per procedere all’evasione della domanda di revisione del 30 ottobre 2012 (inc. 32.2012.246 in doc. AI 155).

Avverso il succitato giudizio cantonale l’assicurata si è rivolta al TF, il quale con sentenza del 12 luglio 2013 ha dichiarato irricevibile il ricorso (9C_494/2013 in doc. AI 158).

1.3. Aggiornata ed esaminata la documentazione medica, con annotazioni 19 novembre 2013 il SMR ha ritenuto che rispetto alla perizia del SAM del 31 ottobre 2011, posta alla base della decisione 14 agosto 2012, la situazione medica non presenta nuovi elementi (doc. AI 168).

L’Ufficio AI ha proceduto ad un’altra inchiesta domiciliare. Con rapporto 18 dicembre 2014 l’assistente sociale, tenuto conto delle indicazioni dell’assicurata, ha confermato un’inva-lidità del 50% (doc. AI 172).

Negato di conseguenza un aumento del grado d’invalidità, con decisione del 4 febbraio 2015, preavvisata il 19 dicembre 2014, l’amministrazione ha confermato il diritto a mezza rendita (doc. 173).

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente ricorso, completato il 18 marzo 2015. In sostanza chiede un riesame della situazione tenendo conto dell’attuale deformità del metatarso e dell’avampiede destro che le provocano problemi di deambulazione, facendo inoltre presente di doversi in futuro sottoporre a due interventi chirurgici al medesimo piede.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la nuova documentazione medica prodotta (sub VI e VIII) e confermata la valutazione sia medica che economica, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.6. Con osservazioni 28 maggio 2015 l’assicurata ha sostenuto un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute, producendo a riguardo un rapporto del pneumologo curante. Ha poi contestato l’inchiesta domiciliare, evidenziando inoltre di aver subìto il 15 maggio 2015 un intervento al piede destro e che prossimamente dovrà sottoporsi ad un'altra operazione chirurgica allo stesso piede. Per queste ragioni ha chiesto l’annullamento della decisione contestata e l’assegnazione in via principale di una rendita intera o, in via subordinata, di ¾ di rendita (XIV).

1.7. Su richiesta del TCA, il 9 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni a quanto evidenziato sopra dalla ricorrente, ribadendo la correttezza della decisione contestata e la richiesta di reiezione del ricorso (XVI)

1.8. Il 5 novembre 2015 questo Tribunale ha chiesto all’assistente sociale di prendere posizione in merito alle censure sollevate dall’assicurata nel ricorso riguardo all’inchiesta economica svolta il 10 novembre 2014 (XVIII), ricevendo risposta il 18 novembre 2015 (doc. XIX).

Con scritto 30 novembre 2015 l’assicurata ha inoltrato una presa di posizione sull’accertamento eseguito, producendo ulteriore documentazione medica (XXI).

Infine, così richiesto da questa Corte, con scritto 15 dicembre 2015 l’amministrazione ha inoltrato le osservazioni in merito ai nuovi atti medici (XXIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità di grado maggiore dell’attuale mezza rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.7. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della domanda di revisione del settembre 2010 l’assicurata è stata peritata dal SAM (cfr. consid. 1.2.). Dal referto 24 ottobre 2011 risulta che essa è stata esaminata dal punto di vista pneumologico, reumatologico e psichiatrico. I periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Asma bronchiale verosimilmente prevalentemente di tipo intrinseco con:

  • sintomatologia non controllata nonostante la terapia massimale;

  • dispnea da sforzo NYHA II-III;

  • disturbo ventilatorio ostruttivo moderato sotto trattamento massimale.

Poliallergia con:

  • reazione d'ipersensibilità di tipo anafilattica, stadio II, all'Amoxicillina (penicillina);

  • allergia anamnestica all'acaro della polvere e al crine di cavallo.

Malattia di Widal con:

  • asma prevalentemente intrinseca;

  • ipersensibilità all'Acido acetilsalicilico;

  • rinite cronica con poliposi nasale.

Poliartropatia psoriasica (DD di sindrome di SAPHO):

  • terapia con Methotrexate e Calcort e valutazione di sostituzione di Enbrel con altro TNF-alpha.

Malattia da reflusso gastroesofageo (DD: cofattore per l'asma intrinseco).

Sospetta sindrome di Cushing secondaria al trattamento cronico con corticosteroidi.

Herpes zoster palpebrale recidivante.

Artropatia psoriasica evolutiva dagli anni '90:

  • stato dopo artroscopia e sinoviectomia ginocchio ds. nel 2000;

  • attualmente poliartralgie senza reperti obiettivi;

  • stato dopo terapia con Salazopirina (1998), Methotrexate (a partire dal 2000), Enbrel (2010);

  • assenza di danni oggettivi a livello articolare.

Gonartrosi femorotibiale mediale d.d.p.

Lievi alterazioni staticodegenerative a carico della colonna vertebrale:

  • scoliosi dorsolombare a S leggermente scompensata a ds.;

  • iniziale discopatia C4-C7;

  • iniziale discopatia L4-S1;

  • sbilanciamento del bacino a favore della sin. di 1 cm.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome fibromialgica.

Alluce valgo bilaterale con stato dopo intervento correttivo a sin.

Piede piano trasverso anteriore d.d.p.

Diminuzione della sensibilità superficiale sulla parte anteriore della coscia ds., compatibile con una neuropatia del ramo cutaneo del nervo femorale. (…)”

(doc. AI 110/21-22)

Esclusa un’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici, i periti del SAM hanno concluso:

" (…)

Dal punto di vista pneumologico la capacità lavorativa nell'attività come casalinga non è superiore al 25% a partire dal 2007 a causa della progressione della malattia infiammatoria bronchiale con incapacità lavorativa totale per attività da pesanti a moderate e abilità lavorativa al 50% per attività leggere con dispnea sotto sforzo a portare pesi e rapida affaticabilità.

La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con la dispnea da sforzo marcata facendo le scale, in salita o portando pesi. Nella sua attività come casalinga non è in grado di fare lavori pesanti, nè di salire o scendere le scale, nè di portare o spostare pesi. Dal punto di vista terapeutico, ci sono scarsissime possibilità d'influenzare la patologia e la sua evoluzione: essere comunque non influenzerebbero la prognosi valetudinaria.

L'A. è quindi inabile al lavoro al 100% per tutte quelle attività che non richiedono sforzi fisici più che leggeri e soprattutto inabile per tutte quelle attività che si svolgono a contatto con agenti irritanti respiratori, condizioni ambientali avverse, temperature elevate, luoghi polverosi o simili.

Per l'attività come casalinga vi è dunque un'abilità lavorativa del 25%. (…)"

(doc. AI 110/27)

2.8. A seguito dell’ultima domanda di revisione, l’assicurata ha prodotto della documentazione medica, riassunta nelle annotazioni 19 novembre 2013 del dr. __________ del SMR:

" (…)

Dr. med. __________ (neurologo curante) 26.08.2013

Discopatia plurisegmentaria in una condizione di degenerazione artrosica dei corpi vertebrali e disidrosi dei dischi intersomatici.

La discopatia maggiormente critica appare a livello L5-S1 con riduzione di ampiezza del brame di sinistra e possibile associata impronta radicolare ed impronta a livello della radice di S1.

Utile infiltrazione con steroidi.

Dr. med. __________ (reumatologo curante) 17.09.2013

Dal punto di vista reumatologico si giustifica sicuramente un'incapacità lavorativa di almeno il 50% in qualsiasi attività, rimane ancora da determinare l'incapacità lavorativa nell'ambito di altre patologie presenti, in particolare a livello polmonare con grave asma bronchiale e psicologico.

Dr. med. __________ (pneumologo ORL)

Asma bronchiale prevalentemente di tipo intrinseco con possibile componente allergica di difficile controllo farmacologico:

  • attuale persistenza dei sintomi respiratori caratterizzati da dispnea sotto sforzo lieve moderato, dispnea a riposo, fischi espiratori e poca tosse irritativa sotto terapia con corticosteroidi topici, broncodilatatori a lunga e breve durata d'azione, antagonisti dei leucotrieni, corticosteroidi sistemici e Methotrexate;

  • disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo di gravità moderata, parzialmente reversibile,

  • ipersensibilità agli acari della polvere e allergia al cri- ne di cavallo.

Malattia di Widal con asma prevalentemente intrinseca, ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e rinite cronica con poliposi nasale.

Poliartrite psoriatica (DD sindrome di SAPHO) con poliartrite multipla ad evoluzione erosiva - terapia cronica con Enbrel, Methotrexate, Calcort.

All'ultima visita del 29.07.2013 polmoni simmetricamente ventilati senza rumori aggiunti.

L'esame spirometrico con ostruzione bronchiale di gravità moderata, non reversibile... (…)” (doc. AI 168/1-2)

Il medico del SMR ha rettamente concluso di ritenere che tale nuova documentazione non apporta nuovi elementi medici che non siano stati valutati nell’ambito della perizia pluridisciplinare SAM del 31 ottobre 2011 (doc. AI 168/2).

Pendente causa la ricorrente ha prodotto altra documentazione, alcuna già nota all’Ufficio AI ed altra nuova.

Con annotazioni 22 aprile 2015 il SMR ha analizzato la nuova documentazione, concludendo:

" (…)

Clinica __________ del 30.1.2015 e relativo esame RM della caviglia/piede estro: si propone intervento per il piede destro, intervento in seguito previsto per il 8.5.2015

rapporto dr. __________ del 2.6.2014: importante deformità meta ed avampiede destro con previsto intervento per il 19.9.2014 (intervento poi posticipato)

rapporto operatorio del 3.11.2014: asportazione tumore sottocutaneo ascella destra (lipoma), decorso regolare con piccolo sieroma.

Rapporto dr. __________ del 18.3.2015: previsto intervento a livello dei piedi

Valutazione:

il previsto intervento del 8.5.2015 comporterà una IL completa di diversi mesi.

La documentazione presentata non evidenzia invece una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla recente inchiesta casalinghe, rimangono tuttora validi le importanti limitazioni funzionali definiti nella perizia SAM.” (doc. X/1)

L’assicurata ha trasmesso il rapporto 17 aprile 2015 del dr. __________, specialista in pneumologia. Ricordato di avere in cura dal 1994 l’assicurata per problemi respiratori in relazione ad un’asma bronchiale intrinseca e caratterizzati da dispnea NYHA III e tosse irritativa persistenti malgrado regolare terapia, rispetto all’ultima visita del 29 luglio 2013 il citato specialista ha costatato una situazione respiratoria leggermente peggiorata. Riportata la nuova posologia, egli ha chiesto all’Ufficio AI “di rivalutare il grado d’invalidità, attualmente del 50%, considerando la concomitanza delle patologie reumatologie, entrambe in progressione” (doc. B1).

A tale riguardo, con annotazioni 5 giugno 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso:

" (…)

Valutazione:

l'attuale rapporto del dr. __________ non modifica l'esigibilità lavorativa dal punto di vista pneumologico rispetto alla già ridotta esigibilità definita nel 2011 dal dr. __________ in ambito della allora perizia SAM. Già allora classe funzionale II-Ill con importante limite funzionale del quale si è debitamente tenuto conto nella recente inchiesta a domicilio.

Tenuto conto che anche sotto terapla massimale la sintomatologia dell’assicurata non è mai completamente sotto controllo e che anzi deve assumere del Ventolin spray praticamente ad ogni sforzo moderato, facendo le scale, camminando in salita a portando pesi e viste anche le esacerbazioni più frequenti negli ultimi anni, segni di una cede progressione della malattia infiammatoria bronchiale, riteniamo una inabilità del 100% per lavori pesanti e moderati e un'abilità del 50% per attività leggere nell’attività da ultimo svolta sia dal punto di vista funzionale (dispnea sotto sforzo a portare pesi) che da quello di rendimento vista la rapida affaticabilità.” (sottolineatura del redattore; doc. XVI/bis)

In queste circostanze, dunque, a ragione l’Ufficio AI ha valutato che la situazione valetudinaria non ha subìto un rilevante peggioramento.

Va poi fatto presente che il decorso dell’intervento del 15 maggio 2015 alla caviglia/piede, nonché eventuali ulteriori operazioni chirurgiche (come quella del 22 gennaio 2016 preannunciata dall’assicurata nelle osservazioni 30 novembre 2015; cfr. consid. 1.8), tutti eventi successivi alla decisione contestata (4 febbraio 2015), potranno essere valutati nell’ambito di una nuova domanda di revisione. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

2.9. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, é di regola prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

Nel caso concreto l'Ufficio AI ha fatto esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica. Dal relativo rapporto 18 dicembre 2014 risulta che l’incaricata ha tenuto conto della partenza di una figlia per l’inizio degli studi a __________, nonché del fatto che anche il figlio da novembre 2014 ha lasciato l’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito un’invalidità complessiva del 50% (doc. AI 172/7).

In particolare l’assistente sociale ha proceduto alla seguente descrizione degli impedimenti dovuti all’invalidità:

" (...)

  1. ATTIVITÀ
  • descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

La conduzione e pianificazione del ménage domestico avviene con le capacità di sempre.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

18 %

La Signora RI 1 per pranzo consuma uno spuntino oppure riscalda qualche avanzo.

Per cena, quando rientra il marito, si limita a preparare un piatto veloce e semplice oppure mangiano panini o caffelatte. Fortunatamente, aggiunge l'A.ta, il marito a pranzo ha la possibilità di mangiare in mensa, dove consuma un pasto completo e caldo (lo stesso valeva per il figlio, quando ancora abitava con i genitori).

Oltre che la pasta cucina anche il risotto, se il marito l'aiuta nel rimestare, infatti i movimenti ripetitivi aumentano i dolori. Fatica a pelare le patate o a sbucciare una mela, "ma lo fa", anche perchè le quantità sono minime essendo solo per lei e il marito.

L'A.ta deve evitare qualsiasi peso e qualsiasi sollecitazione prolungata agli arti superiori. Il marito apparecchia/sparecchia la tavola e collabora nel caricare la lavastoviglie.

La pulizia a fondo della cucina è stata abbandonata da alcuni anni, al bisogno eventualmente se ne occupa la figlia o la sorella.

L'impegno della Signora RI 1 nelle attività qui considerate è pressoché invariato rispetto alla precedente valutazione. Non essendoci tantomeno a dossier motivi medici che possano giustificare un peggioramento e quindi un aumento della percentuale d'impedimento, la stessa non viene quindi modificata.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

80 %

percentuale di invalidità

16 %

Nei giorni in cui ha forti dolori (3-4 volte a settimana) si occupa solo di rifare il letto. Altrimenti può, con i dovuti tempi, occuparsi delle pulizie più leggere e superficiali, quali ad esempio la pulizia delle vaschette. Da circa un anno ha acquistato un aspirapolvere robot, in modo da mantenere il pavimento pulito durante la settimana.

La sorella ogni due-tre settimane, quando riesce insomma, le svolge le pulizie di base, altrimenti il marito durante il fine settimana si occupa dei bagni e del pavimento.

Lo spolvero dei mobili e le pulizie a fondo sono state abbandonate da anni, dichiara l'A.ta.

Lamenta dolore quando svolge movimenti ripetitivi con l'arto e difficoltà ad abbassarsi, oltre che impossibilità ad inginocchiarsi o a salire su una scaletta.

Il figlio dell'A.ta da poco tempo abita per conto proprio. L'A.ta può quindi contare solo sull'aiuto del marito, aiuto peraltro esigibile, poiché la figlia, studente a Neuchâtel, rientra solo un fine settimana al mese. Si tiene conto di questo fatto nella percentuale degli impedimenti, aumentandola di un 10% rispetto alla precedente inchiesta.

Tuttavia, a livello medico non è giustificabile l'abbandono di alcune mansioni leggere (ad es. Io spolvero). Di queste l'A.ta se ne può tuttora occupare distribuendole su più giorni.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

4 %

Una volta a settimana l'A.ta si reca con il marito a fare la spesa.

La signora RI 1, a causa di difficoltà nei movimenti, guida per bravi tratti nei dintorni di Sigirino ma già solo per recarsi dal medico a Lugano si fa accompagnare da qualcuno.

Per questo motivo, afferma, durante la settimana anche gli acquisti più leggeri e veloci li delega al marito. Esce solo al bisogno, preferisce trascorrere le giornate a casa.

E' quest'ultimo, da sempre, che si occupa della contabilità familiare.

In questo ambito si mantiene la percentuale assegnata nella precedente inchiesta poiché si basa sulle medesime motivazioni: il medico SMR nella documentazione ricevuta non ravvede elementi nuovi che possano giustificare un peggioramento. Pertanto, l'A.ta può effettuare gli acquisti più leggeri, suddividendoli su più momenti. Inoltre, è sempre esigibile la collaborazione del coniuge.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

60 %

percentuale di invalidità

12 %

La lavanderia si trova al piano inferiore, dove l'A.ta scende il meno possibile a causa dell'asma. Il bucato è ormai compito del marito, seppur l'A.ta collabori in modo marginale. Afferma che non vi è la possibilità di collocare le macchine sul piano abitativo.

Lo stiro è delegato, tuttavia ammette di poter stirare per mezz'ora, alternando la postura.

__________, la figlia, rientra da __________ solo una o massimo due volte al mese e quando rientra si occupa del proprio bucato.

Nella valutazione si tiene conto della riduzione del carico di lavoro dovuto all'uscita dall'economia domestica del figlio. E' esigibile che la figlia si occupi del proprio bucato, così come è esigibile l'aiuto del coniuge. Si considerano tuttavia i limiti funzionali indicati in sede peritale, tuttora confermati dal medico SMR.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

-.- (…)” (doc. AI 172/5-7)

Rispetto alla precedente valutazione, il cui risultato è il medesimo, l’assistente sociale, tenuto conto del complessivo invariato stato di salute, ha ritenuto: nessun cambiamento dell’in- validità in merito punto 5.2 “Alimentazione”; aumento dell’invalidità relativa al punto 5.3 “Pulizia dell’appartamento” dovuto al fatto che la figlia oramai non può apportare alcun aiuto domestico; nessun aumento della percentuale d’impedimento per la mansione no. 5.4 “Spesa e acquisti diversi”; leggermente ridotta riguardo alla mansione no. 5.5 “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” a seguito della riduzione del carico di lavoro dovuto al fatto che i figli dell’as- sicurata abitano oramai fuori casa.

Nelle osservazioni 28 maggio 2015 la ricorrente contesta suddetta valutazione, evidenziando in particolare:

" (…)

Ciò è per esempio dimostrabile dall’eccessiva importanza assegnata alla mansione “Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve”, la quale è stata valutata a una percentuale pari al 45%. Ritengo che una tale percentuale d’importanza sia arbitraria, poiché tra tutte le mansioni casalinghe è poco plausibile che quella dell’alimentazione sia la mansione che richiede un maggior tempo di occupazione. Inoltre, questo tasso non ha subito alcuna variazione rispetto all’inchiesta effettuata in precedenza, al contrario della mia situazione personale che non è più la medesima.

L’unione domestica ha, infatti, subito una diminuzione dei membri: Il figlio ha cambiato domicilio nel mese di ottobre 2014 e la presenza in casa della figlia è limitata a causa degli studi seguiti presso l’università di __________. Mi sembra quindi evidente che il tempo dedicato alla preparazione dei pasti, il quale, contrariamente ad altre mansioni, è fortemente influenzato dal numeri di membri componenti l’unione famigliare, sia diminuito, facendo così diminuire anche la sua importanza. A ciò si aggiunge che il marito consuma a casa unicamente la colazione e la cena, ne consegue che la preparazione dei pasti a mio carico si limita al pranzo.

Questa quotidianità, oltre che a diminuire sensibilmente l’importanza della mansione precitata, aumenta anche l’incapacità del suo svolgimento. Molti dei compiti venivano, infatti, svolti dai figli, come ad esempio la preparazione dei pranzi che poi io mi limitavo a riscaldare. Con la situazione attuale invece, i pasti sono spesso preparati da mia madre e dalle mie sorelle, tuttavia, vista l’età avanzata di mia madre e la lontananza di domicilio delle sorelle lo sforzo loro richiesto risulta essere eccessivo.

Si può dire lo stesso per la figlia, la quale è tenuta a tornare regolarmente in Ticino al solo motivo di dovermi aiutare, ciò che richiede numerose ore di viaggio che le causano un aggravio eccessivo. Per quanto riguarda l’aiuto del figlio, è anch’esso limitato. Svolgendo la professione di poliziotto è sottoposto a degli orari di lavoro che riducono il tempo a sua disposizione rendendo quindi molto impegnativo un ulteriore e regolare aiuto nei miei confronti.

Con la modifica del tasso d’importanza assegnato alla preparazione dei pasti, consegue un automatico aumento del tasso d’importanza relativo alle altre mansioni casalinghe. In particolare vorrei contestare il debole tasso l’importanza attribuito alla mansione del bucato. Ritengo inoltre importante prendere in considerazione che, come per la maggior parte delle altre mansioni, in precedenza era la figlia ad occuparsene. Ora che mia figlia non può più prendersi regolarmente carico di questo compito e poiché le mie aggravate condizioni di salute non mi permettono di far fronte da sola a questa mansione, mi vedo costretta a dover chiedere l’ausilio di terzi o nuovamente quello dei miei famigliari. (…)” (doc. XIV)

Orbene, dopo un attento esame degli atti questo TCA non può che prestare adesione alla valutazione dell’assistente sociale, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Nell’inchiesta economica è stata inoltre correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica. In merito alla contestazione sull’eccessiva importanza attribuita al punto no. 5.2 Alimentazione, nelle osservazioni 17 novembre 2015 l’assistente sociale ha pertinentemente spiegato che “…. il tasso d'importanza assegnato a ogni singola attività, secondo il marg. 3087 delle CIGI, deve sempre dare un totale del 100%. Pertanto, riferendoci al marginale 3086 e alla situazione della Signora RI 1, nel Bucato, nelle Pulizie e negli Acquisti è stata assegnata l'importanza massima consentita. Non essendoci attività nei Diversi, non si può fare altro che assegnare l'importanza del 45% all’Alimentazione” (XIX/1).

Conforme alla giurisprudenza è la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e, quindi, della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari, in particolare dal marito che è l’unico, insieme all’assicurata, rimasto stabilmente nell’abita- zione coniugale. A quest’ultimo proposito, é utile segnalare che il TF ha stabilito che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2).

A tal riguardo, nelle succitate osservazioni l’assistente sociale ha evidenziato:

" Ci tengo inoltre a sottolineare e a ricordare che la valutazione si basa sui limiti funzionali presenti a dossier nonché sull'esigibilità di collaborazione da parte del marito. Infine, si è tenuto conto del carico modesto, cosa d'altronde confermata anche dall'assicurata stessa.

Concludo confermando pienamente la valutazione effettuata nel novembre 2014.”

Infine, va fatto presente che i cambiamenti della situazione familiare evidenziati dall’assicurata nelle osservazioni 30 novembre 2015 (XXI), in particolare l’asserita diminuita disponibilità del marito, per motivi professionali e di salute, nell’aiutare nella conduzione della comunione domestica, in quanto eventi subentrati dopo la decisione contestata verranno presi in considerazione in sede di revisione, così come giustamente rilevato dall’Ufficio AI nello scritto 15 dicembre 2015 (XXIII).

Visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Presentando dunque l’assicurata un grado d’invalidità del 50%, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

35