Raccomandata
Incarto n. 32.2015.34
TB
Lugano 27 ottobre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Aa. Nell’agosto 2011 (doc. 1) RI 1, 1978, ha presentato domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità che, esperiti i necessari accertamenti, con decisione del 31 maggio 2012 (doc. 42) l’Ufficio AI gli ha negato.
A seguito di un ricorso dell’assicurato, il 4 settembre 2012 (32.2012.184) questo Tribunale ha omologato l’accordo transattivo intercorso fra le parti, stralciando la causa e rinviando gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti volti a stabilire l’esistenza, in particolare successivamente a un periodo di astinenza, di patologie psichiatriche invalidanti stante la tossicodipendenza dell’assicurato (doc. 50).
Ab. Effettuati nuovi accertamenti in ambito psichiatrico, con decisione del 2 maggio 2013 (docc. 78 e 82) l’amministrazione ha concesso all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2011 con versamento dal 1° febbraio 2012.
Adito su ricorso di __________, con sentenza del 21 novembre 2013 (32.2013.106) il TCA ha nuovamente riscontrato un accertamento dei fatti lacunoso e che la causa non era sufficientemente istruita per potere statuire sulla questione, essendo carenti tanto la valutazione psichiatrica del medico SMR quanto quella peritale dello psichiatra incaricato dall’ente previdenziale ricorrente. Gli atti sono quindi stati ancora rinviati all’Ufficio AI per un complemento istruttorio di natura medica. L’amministrazione avrebbe dovuto mettere in atto presso il __________ una valutazione peritale psichiatrica intesa a finalmente chiarire, accertando e tenendo conto del necessario periodo di astinenza, se la tossicodipendenza è in specie la conseguenza di un danno alla salute fisica o psichica di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile di diminuire la capacità lavorativa e in che misura (doc. 92).
B. Accertata l’astinenza da sostanze stupefacenti per la necessaria durata di un mese (docc. 96-98, 110, 111 e 118), l’11 luglio 2014 (doc. 121) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha disposto una perizia specialistica e il 22 settembre 2014 (doc. 129) il perito ha concluso che l’assicurato risultava inabile al lavoro al 40% in qualsiasi attività almeno dal mese di giugno 2012, con la precisazione che durante i periodi di ricovero anche precedenti a questo periodo l’inabilità lavorativa era totale. Lo psichiatra ha inoltre ritenuto esigibile il mantenimento dell’astinenza da cocaina e utile sia un intervento di curatela amministrativa sia porre in atto interventi di integrazione professionale, come pure rivalutare la situazione dopo un anno.
Sulla scorta del rapporto finale del medico SMR, con decisione del 20 gennaio 2015 (doc. B), preavvisata dal progetto del 2 dicembre 2014 (doc. 137), l’amministrazione ha confermato l’assenza del diritto ad una rendita AI stante un grado d’invalidità del 15% risultante dal raffronto del reddito da valido (Fr. 40'600.-) con il reddito da invalido (Fr. 34'452.-).
C. Il 20 febbraio 2015 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, si è rivolto a questo Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI e quindi la rivalutazione del suo grado di invalidità alla luce dell’allegato referto del 18 febbraio 2015 (doc. D).
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’erezione di una “perizia medica arbitrale”.
D. Nella risposta del 31 marzo 2015 (doc. VI) l’Ufficio assicurazione invalidità, dopo avere sottoposto il nuovo rapporto del dr. med. __________ ai periti del __________ per una presa di posizione (doc. VI/1) e avere interpellato il medico SMR al riguardo (doc. VI/2), ha proposto di respingere il ricorso non essendo stati rilevati nuovi elementi clinici per definire diversamente il caso.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va osservato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
Il raffronto fra il reddito che avrebbe potuto conseguire nel 2012 al 100% senza invalidità nell’abituale professione di cameriere/ barman (Fr. 40'600.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 60% in attività semplici ed adeguate tenuto inoltre conto di una riduzione personale dell’8% per vari fattori (Fr. 34'452.-), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 15%.
Nel ricorso l’assicurato ha contestato il grado di inabilità lavorativa del 40% attestato dal perito, giacché la dr.ssa __________ nel suo rapporto del 30 novembre 2011 avrebbe affermato che allo stato attuale e a medio termine l’assicurato era inabile al 100% per un’attività lucrativa. Anche il dr. med. __________ avrebbe precisato nel suo certificato del 17 giugno 2013 che secondo l’interessato va sempre tutto bene e ciò smentirebbe “completamente la perizia del Dott. __________.”. Infine, anche nel suo ultimo referto del 18 febbraio 2015 il dr. __________ avrebbe concluso che “a mio avviso è impensabile che all’assicurato, con le difficoltà sopra esposte, possa essere chiesto di guadagnarsi da vivere, almeno non a medio termine.”.
Alla luce di ciò, il ricorrente ha chiesto che l’amministrazione effettui una nuova valutazione “riguardante il grado d’invalidità” e che semmai sia “concessa una perizia medica arbitrale”.
Consultata la documentazione messa a disposizione dall’UAI ed avuti due colloqui (110 minuti il primo e 20 minuti il secondo) con l’interessato, nel suo referto del 22 settembre 2014 (doc. 129) il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha riassunto gli atti considerati ai fini della valutazione, ha esposto l’anamnesi, l’esito dell’esame clinico secondo AMDP-System, gli approfondimenti testali eseguiti, la descrizione della giornata, delle attività e delle abitudini, il trattamento psichiatrico attuale, il consulto telefonico avuto con il dr. __________, la diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, la discussione del caso e infine le conseguenze sulla capacità di lavoro, traendo da ultimo le sue conclusioni sul soggetto peritato.
La diagnosi posta era di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di grado lieve (F33.0) e di pregressa sindrome psicotica (F23.1), mentre la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa era di pregressa sindrome psicotica verosimilmente di origine tossica (F14.50) e di sindrome di dipendenza da cocaina, attualmente in astinenza ma in ambiente protetto (F.14.21).
Nella sua valutazione, l’esperto ha osservato come apparisse difficile determinare con certezza, escludendo in modo molto verosimile una diagnosi di bipolarità, l’influenza esclusiva delle sostanze nel determinare gli scompensi psicotici anche perché vi sono stati lunghi periodi di abuso e dipendenza in cui non si sono verificate crisi e verosimilmente si trattava di un substrato sia di milieu culturale che di vulnerabilità biologica e psicologica che potrebbero giustificare la presenza di brevi scompensi psicotici anche al di fuori dell’abuso di sostanze. Egli ha ritenuto verosimile che su un substrato di vulnerabilità si siano avuti sia episodi psicotici indotti da sostanze che di origine reattiva, perciò appariva realistico ciò che affermava il Dr. __________ nel 2012, ossia che di fronte a stress l’assicurato appariva a rischio di presentare episodi psicotici acuti, ma i principali fattori stressogeni rimanevano le sostanze con tutto il correlato di ricerca delle stesse, di assenza o di presenza di denaro per il loro acquisto e, soprattutto, con i loro effetti farmacologici. A suo avviso, gli episodi psicotici acuti di cui l’assicurato a distanza aveva piena critica e che comunque apparivano essere stati sporadici e di breve durata, non avevano di per sé una ripercussione sulla capacità lavorativa, dal momento che determinavano un periodo abbastanza breve di inabilità e soprattutto andavano incontro a remissione completa. Inoltre, la stabilità dell’umore e la forte reattività con scarse strategie di coping rendevano l’astinenza da sostanze certa solo in un ambiente protetto, per cui il percorso comunitario che l’assicurato stava eseguendo per la seconda volta (previsto fino a marzo 2015) e di astinenza appariva essere fondamentale in quella fase. Lo specialista ha poi evidenziato che l’avvicinamento alla compagna di 20 anni maggiore di lui che pareva sovvenzionarlo economicamente non deponeva favorevolmente ad un definitivo allontanamento dalla cocaina, visto che la dipendenza, seppure a fasi alterne, perdurava da molti anni e i tentativi di disintossicazione ed astinenza sono stati brevi. Pertanto, nel caso in cui l’assunzione di sostanze dovesse proseguire vi sarebbe verosimilmente un peggioramento del quadro psicopatologico con inevitabile ricaduta anche sulla capacità lavorativa al momento soltanto parzialmente compromessa.
In conclusione, il dr. __________ ha ritenuto che dal giugno 2012, ossia da quando il dr. __________ l’ha preso regolarmente a carico, l’assicurato ha presentato, a causa del quadro di depressione ricorrente e per gli episodi psicotici acuti, una riduzione della capacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività (tempo ridotto, rendimento pieno). Durante i periodi di ricovero anche precedenti al giugno 2012 l’inabilità lavorativa era invece del 100%.
Secondo il perito, nonostante i ripetuti fallimenti di trattamenti anche stazionari di disintossicazione e riabilitazione per la tossicodipendenza, era esigibile il mantenimento dell’astinenza da cocaina dal momento che l’attuale livello di incapacità lavorativa avrebbe potuto essere ulteriormente peggiorato dalla persistenza dell’abuso di sostanze psicotrope come altresì era esigibile una presa a carico psichiatrica psicofarmacologica. Il trattamento in atto con un atipico, utilizzato prevalentemente come stabilizzatore dell’umore, appariva corretto anche se, in un soggetto con dipendenza da cocaina, era importante mantenere l’umore il più elevato dal momento che la petizione per una sostanza euforizzante aumenta in fase depressiva.
Infine, a suo avviso era consigliabile un intervento di curatela amministrativa al fine di limitare le possibilità di utilizzo libero del denaro all’interno di un progetto riabilitativo, come pure porre in atto intervento di integrazione professionale prima del termine del percorso comunitario previsto per marzo 2015.
A domanda del dr. __________ dell’SMR (doc. 130), nel suo complemento del 6 ottobre 2014 (doc. 132) il perito ha ribadito che nel periodo precedente il giugno 2012 è stata stimata un’incapacità lavorativa del 100% solo durante i periodi di ricovero, anche se verosimilmente vi sono stati dei periodi di riduzione, che però erano difficili da quantificare e che comunque in parte dipendevano dallo stato di frequente intossicazione.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, medico responsabile presso il __________ che da alcuni anni segue l’assicurato, si è pronunciato il 18 febbraio 2015 (doc. D) sulla perizia del collega.
Lo psichiatra curante ha commentato alcuni estratti del referto peritale, adducendo in particolare che il dr. med. __________ ha in parte ragione laddove afferma che non si può negare un notevole influsso negativo da parte delle sostanze sia nello scatenare gli eventi psicotici acuti che nell’influenzare le ricorrenze depressive, ma il perito avrebbe trascurato completamente l’enorme fragilità dell’assicurato, che non ha mai potuto sviluppare una minima fiducia in sé stesso e nemmeno una sufficiente autostima per cavarsela da solo. Inoltre, secondo il curante, in tutte le perizie (del dr. __________ e della Clinica __________) sarebbe sempre stata sottovalutata la grande fragilità strutturale dell’assicurato, all’origine sia degli episodi psicotici, che si risolvono grazie alla presa a carico intensiva e alla terapia farmacologica in breve tempo, ma la completa mancanza di consapevolezza della propria fragilità (ma non la piena critica degli episodi a distanza postulata dal dr. __________) o anche il diniego di essa, come pure del bisogno di una forte necessità di altre persone o anche della sostanza come sostituto o per sostenere un IO troppo debole. Lo psichiatra curante ha proseguito precisando che il bisogno di questo “sostegno” per l’IO debole, soprattutto in forma di una relazione esclusiva con una persona, si è sempre rivelato più forte della consapevolezza della sua vulnerabilità ed è stato la causa dell’interruzione dei vari rapporti di cura, sia ambulatoriali sia in comunità. L’abbandono della comunità nel 2013 è stato dovuto alla continuazione della sua relazione che egli reputava più importante dell’aiuto professionale. Il dr. med. __________ ha osservato che anche il perito ha riconosciuto l’importanza della protezione per l’assicurato, ma l’ha letto solo in chiave di controllo e astinenza dall’uso di sostanze, mentre la comunità fondamentalmente serve per sostenere un IO debole o una persona estremamente fragile, che necessiterebbe anni di terapia coerente per rendere l’assicurato in grado di reggere una vita sociale e professionale “normale” grazie alla propria forza interiore.
Alla luce di tutto ciò, la lettura delle immense difficoltà dell’assicurato principalmente in chiave di dipendenza dalla cocaina è, secondo lo specialista che lo segue da anni, riduttiva. A suo avviso, sia l’abuso di cocaina sia gli scompensi psicotici sono la conseguenza della sua vulnerabilità, non ancora migliorata, per cui una volta lasciato “libero” ricascherà inevitabilmente nelle sue relazioni disastrose, con la conseguenza di altri episodi psicotici e con l’uso di cocaina. Considerato che da maggio 2014 l’assicurato è in comunità e che la perizia in questione è stata eseguita su una persona rassicurata o rinforzata da una massiccia protezione, oltre ad apparire desideroso di mostrare una certa stabilità, soffrendo di una tendenza difensiva a negare le sue difficoltà psichiche, a suo parere è impensabile che all’assicurato, con le difficoltà elencate, possa essere chiesto di guadagnarsi da vivere, almeno non a medio termine.
Queste osservazioni sono state trasmesse al dr. med. __________ per una presa di posizione, giunta il 23 marzo 2015 (doc. VI/1).
L’esperto ha innanzitutto confermato la diagnosi di depressione ricorrente attuale episodio di lieve gravità al momento della valutazione peritale. Poi ha precisato che non persistevano, anche dopo gli episodi psicotici acuti, sintomi residuali e quindi non si era nell’area di patologie in cui vi è un decadimento progressivo delle funzioni e del funzionamento dopo un episodio acuto e non si ha invece a che fare con la consapevolezza o meno della propria fragilità o malattia. Le difficoltà nell’affrontare il percorso di cura a suo avviso non erano soltanto legate alla propria fragilità e alla necessità di avere una relazione esclusiva con una persona, ma anche alla difficoltà a mantenersi astinente ed a resistere al craving per le sostanze che, in una storia di così lungo utilizzo, è un problema fondamentale nel mantenimento dell’astinenza. Era quindi fondamentale che nel trattamento residenziale non vi fosse soltanto un controllo dell’astinenza, ma anche un percorso riabilitativo con l’adozione di strategie per fronteggiare meglio gli aspetti di dipendenza affettiva che sono certamente presenti anche se non tali da configurare la diagnosi di un disturbo di personalità secondo i criteri ICD10. Inoltre, il perito ha ribadito che ad avere una ripercussione importante sulla capacità lavorativa era il disturbo depressivo ricorrente, che anche il dr. __________ ha riconosciuto potere essere influenzato nel decorso dalla cocaina, perciò l’astensione dalla cocaina era fondamentale per evitare un potenziale peggioramento del quadro, così pure un trattamento riabilitativo come quello messo in atto associato forse ad un potenziamento del trattamento antidepressivo.
Tutto ben considerato, secondo il perito la relazione del collega non segnalerebbe modificazioni del quadro clinico, perciò egli ha confermato le sue precedenti conclusioni.
A dire del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia attivo presso il Servizio Medico Regionale che il 30 marzo 2015 (doc. VI/2) ha analizzato i pareri dei colleghi, la relazione del dr. __________ non presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative del quadro clinico descritto nella perizia del 22 settembre 2014, perciò anch’egli si è riconfermato nel suo parere.
Secondo giurisprudenza i suddetti principi valgono, fra l'altro, per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (“psychische Fehlentwicklungen”), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di una danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva. Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4)”.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia psichiatrica del 22 settembre 2014, completate e ribadite il 6 ottobre 2014 e il 23 marzo 2015.
A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 6). Questo esperto ha infatti attentamente valutato di persona il ricorrente in due occasioni, ha vagliato la documentazione medica messagli a disposizione, ha eseguito degli esami personali e obiettivi, ma ha anche preso posizione sulle osservazioni formulate dallo psichiatra che ha seguito l’assicurato durante il periodo di riabilitazione in comunità (previsto da maggio 2014 a marzo 2015).
Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo rendere verosimile, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 40% per motivi psichici in qualsiasi attività lucrativa).
In primo luogo va subito rilevato che il certificato della dr.ssa med. __________ del 30 novembre 2011, il referto del dottor __________ del 17 giugno 2013 e quello del dr. __________ sempre del 2013 citati dall’assicurato, nemmeno sono stati prodotti con l’atto ricorsuale. Al di là di ciò, gli stessi non vanno comunque presi in considerazione per la soluzione della presente vertenza, per il semplice fatto che, da allora, la situazione dell’interessato è mutata, visto che dall’aprile 2014 egli ha iniziato una fase di astinenza dalle droghe e di riabilitazione che l’ha portato a chiedere aiuto e ad entrare in una comunità terapeutica nel maggio 2014.
A supporto della sua tesi rimane dunque soltanto il rapporto del 18 febbraio 2015 del dr. med. __________, che però consiste soltanto in critiche alle valutazioni peritali e in osservazioni relative alla personalità dell’assicurato. Questo referto costituisce una mera presa di posizione, senza però contenere tutti gli approfondimenti necessari conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di atti medici (primo fra tutti, non v’è una diagnosi chiara, ma solo la critica che il collega __________ ha posto la diagnosi di episodio depressivo lieve, mettendolo in stretta relazione con il consumo di droga).
Peraltro, nelle sue argomentazioni lo psichiatra curante ha comunque in parte dato ragione al perito su alcune sue constatazioni, mentre per altre conclusioni ha rilevato che fare dipendere le immense difficoltà dell’assicurato principalmente in chiave di dipendenza dalla cocaina è riduttivo, visto che l’esperto ha trascurato completamente l’enorme fragilità dell’assicurato.
Il substrato di vulnerabilità endogena ha portato l’assicurato a non potere sviluppare una minima fiducia in sé stesso e nemmeno una sufficiente autostima per cavarsela da solo. A suo dire, quindi, l’abuso di cocaina e gli scompensi psicotici sarebbero la conseguenza della sua vulnerabilità, perciò una volta uscito dalla comunità l’assicurato sarebbe ricascato nelle sue relazioni disastrose, con la conseguenza di altri episodi psicotici e con l’uso di cocaina. Pertanto, il curante ha ritenuto non essere dati i presupposti per esercitare un’attività lucrativa a medio termine.
Per il perito del __________, la capacità lavorativa dell’interessato era inficiata dal disturbo depressivo ricorrente che anche lo psichiatra curante ha riconosciuto potere essere influenzato nel decorso dalla cocaina. Per questo motivo era importante un trattamento riabilitativo con l’adozione di strategie per fronteggiare meglio gli aspetti di dipendenza affettiva, associato ad un potenziamento del trattamento antidepressivo. Di conseguenza, date anche le misure accompagnatorie indicate, l’esperto ha ritenuto esigibile da parte dell’interessato l’esercizio di un’attività lucrativa nella misura del 60%.
Non va dimenticato che il perito ha preso posizione sulle osservazioni del collega che seguiva il ricorrente, discutendole, precisando il suo punto di vista e giungendo comunque a confermare il suo primo referto del 22 settembre 2014.
Ritenuto quindi che la valutazione peritale del dr. med. __________ ha potuto chiarire sufficientemente lo stato di salute dell’assicurato, e meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi psichici, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove questo Tribunale prescinde dal dare seguito alla richiesta di parte ricorrente di fare esperire una perizia giudiziaria.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
In assenza, quindi, di referti di parte che contraddicano chiaramente le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dal parere dello specialista pronunciatosi nel 2014, su cui si è fondato anche il medico SMR dell'Ufficio AI dopo avere esaminato l’intera documentazione medica.
Questo psichiatra ha infatti visitato personalmente l’assicurato e ha approfonditamente valutato il suo stato di salute. Sono pure stati condotti specifici esami sull'interessato e il medico SMR, in possesso di tutta la documentazione medica concernente l'insorgente, ha avuto modo di confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno avuto in cura in precedenza.
Va ricordato che importante ai fini dell’attribuzione di una rendita di invalidità è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurato sia nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A queste domande il perito ha risposto senza sollevare dubbi e ha concluso che “a causa del quadro di depressione ricorrente e per gli episodi psicotici acuti, [l’assicurato] abbia presentato in questi anni periodi di riduzione della capacità lavorativa del 40% a partire almeno dalla presa a carico regolare da parte del dr __________ che egli stesso certifica essere presente dal giugno 2012. Tale incapacità è da intendersi in ogni attività (tempo ridotto, rendimento pieno). Ovviamente durante i periodi di ricovero anche precedenti al giugno 2012 la IL era del 100%.” (doc. 129/19).
Nel suo complemento del 6 ottobre 2014 (doc. 132) il perito ha risposto che “nel periodo precedente il giugno 2012 ci è possibile stimare una IL del 100% solo durante i periodi di ricovero. Verosimilmente vi sono stati periodi di riduzione che è difficile quantificare in termini temporali e che comunque in parte dipendevano dallo stato di frequente intossicazione.”.
Alla luce di quanto esposto, nell’evenienza concreta lo specialista è stato comunque in grado di stabilire chiaramente le conseguenze dei disturbi psichici del ricorrente e di indicare compiutamente il grado di capacità lavorativa dal giugno 2012 in poi.
Non va infine dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha visitato l'assicurato nelle vesti di perito, mentre lo psichiatra contattato dal ricorrente è intervenuto in qualità di suo medico curante.
La documentazione agli atti è dunque chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico né a carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia psichiatrica.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.
Da un punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali del dr. med. __________ del __________, secondo cui anche dopo avere preso atto del parere formulato dal dr. med. __________ il ricorrente continuava a essere inabile al 40% in qualsiasi attività dal giugno 2012.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA.
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Di conseguenza, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività semplici e ripetitive adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.
Dal calcolo economico effettuato dall'Ufficio AI, non contestato dal ricorrente, emerge che il paragone fra il reddito da valido ed il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire da invalido tenuto conto della sua capacità lavorativa residua del 60% in attività semplici e ripetitive, dà una perdita di guadagno del 15%, percentuale che giusta l’art. 28 LAI non è tuttavia sufficiente per l'attribuzione di una rendita di invalidità.
Quale reddito da valido l’Ufficio AI ha considerato l’ultimo salario di Fr. 40'600.- che il ricorrente ha percepito come cameriere/barista presso il bar __________ nel maggio 2011.
Un’eventuale indicizzazione del reddito da valido all’anno determinante per la concessione di prestazioni non muterebbe il risultato finale, dato che anche il salario statistico subirebbe la stessa sorte.
Infine, questo Tribunale osserva che quand’anche si considerasse, come nell’ipotesi ventilata dall’UAI in una sua nota interna (doc. 135), quale reddito da valido il salario statistico specifico della branca economica 56, livello 4 di qualifica, pari a Fr. 50'316.- visto che prima dell’insorgenza del danno (giugno 2012) l’assicurato era disoccupato, si otterrebbe un grado di invalidità del 32%, ciò che non permetterebbe ugualmente al ricorrente di avere diritto a delle prestazioni dall’assicurazione invalidità.
In queste circostanze, il Tribunale conferma quindi il rifiuto al diritto ad una rendita stabilito dall'amministrazione per mezzo della decisione impugnata datata 20 gennaio 2015.
Il ricorso dell'assicurato è di conseguenza respinto.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti