Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.30
Entscheidungsdatum
02.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.30

LG/DC/sc

Lugano 2 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 21 gennaio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1959, da ultimo attiva come consulente immobiliare, in data 3 maggio 2013 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “cardiopatia, depressione, morbo di Chron e lombalgia” (doc. AI 6-1/5).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare SAM (doc. AI 40-1), l’Ufficio AI con la decisione del 21 gennaio 2015 (doc. AI 51-1), preavvisata con progetto del 27 novembre 2014 (doc. AI 47-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.

1.3. Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (grado 100%) (doc. I).

La ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione, in particolare quella psichiatrica.

A sostegno delle proprie argomentazioni l’assicurata ha fatto riferimento al rapporto del 13 gennaio 2015 del medico curante psichiatra Dr. __________ (cfr. doc. I+A2).

1.4. In risposta l’UAI, richiamata la perizia pluridisciplinare SAM del 24 ottobre 2014, si è riconfermato integralmente nella propria decisione postulando la reiezione del ricorso (doc. IV).

1.5. Il 31 marzo 2015 la ricorrente ha prodotto un nuovo scritto datato 24 marzo 2015 del Dr. __________ (doc. VI+B).

Lo scritto doc. VI e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VII).

1.6. Con le osservazioni del 22 aprile 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto al vaglio del SAM la nuova documentazione medica prodotta da RI 1, si è riconfermato nel proprio provvedimento (doc. VIII+1-2).

I doc. VIII+1-2 sono stati inviati per osservazioni all’insorgente (doc. IX).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

  • le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensi il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea cosi costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Nella decisione del 21 gennaio 2015, l’amministrazione ha negato la richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare SAM del 24 ottobre 2014 (doc. AI 40-1).

In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________) e quella cardiologica (Dr. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 24 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

“(…)

Sindrome da disadattamento cronico sfociata in distimia (ICD-10 F 34:1) e tendenza alla fobia sociale (ICD-10 F 40.1).

Disturbo del comportamento alimentare (ICD-10 F 50.8).

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa, i periti hanno invece indicato:

“(…)

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in:

  • canale spinale lombare lievemente ristretto su base mista congenita degenerativa con iniziale bulging discale L3-L4, spondilartrosi ipertrofica e bulging discale L4-L5, iniziale ernia discale paramediana ds. L5-S1, spondilartrosi plurisegmentale;

  • disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale con scoliosi sinistro-convessa, iperlordosi prolungata lombare);

  • tendenza ad ipermobilità articolare;

  • decondizionamento e sbilancio muscolare;

  • obesità (peso 82 kg, statura 162 cm, BMI 31,3 kg/m2);

  • assenza di deficit neurologici associati.

Periartropatia omeroscapolare bilaterale.

Tendenza ad ipermobilità articolare.

Fibrillazione atriale parossistica.

Ipertensione arteriosa.

Ipercolesterolemia.

Tabagismo attivo.

Stato dopo sospetto di morbo di Crohn, attualmente asintomatico, in:

  • ileoemicolectomia e sutura termino-terminale il 5.6.1981;

  • anorettoscopia con asportazione di polipo emorroidale, sutura della base del polipo e sfinterotomia l'1.3.1983” (doc. AI 40-16).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% sia nell’ultima attività di consulente immobiliare che in attività adeguate (doc. AI 40-20+21+22).

2.5. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.5.1. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nella perizia del 9 settembre 2014 non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa.

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità al lavoro egli ha invece indicato: “Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in: - Canale spinale lombare lievemente ristretto su base mista congenita-degenerativa con iniziale bulging discale L3-L4, spondilartrosi ipertrofica e bulging discale L4-L5, iniziale ernia discale paramediana destra L5-S1, spondilartrosi plurisegmentale - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa, iperlordosi prolungata lombare) - Tendenza ad ipermobilità articolare

  • Decondiziona-mento e sbilancio muscolare - Obesità (peso 82 kg, statura 162 cm). Periartropatia omeroscapolare bilaterale. Tendenza ad ipermobilità articolare” (doc. AI 40-40).

Secondo il Dr. __________, l’assicurata è da considerare abile pienamente, con rendimento massimo (100%), sull’arco di una giornata di 8-9 ore nella precedente attività di consulente immobiliare. Anche in un’attività adeguata l’abilità è piena con rednimento massimo (100%), a partire dal 15 aprile 2013 (doc. AI 40-42).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.5.2. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale in data 7 ottobre 2014 non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, mentre senza influsso ha indicato una “sindrome lombovertebrale cronica senza deficit neurologici associati” (doc. AI 40-44).

Dal punto di vista neurologico, l’assicurata è ritenuta abile al lavoro al 100% in ogni attività (doc. AI 40-45).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.5.3. Per quanto riguarda la patologia cardiologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in cardiologia, del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________.

Nel rapporto del 24 settembre 2014 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “1. Fibrillazione atriale parossistica. 2. Ipertensione arteriosa. 3. Ipercolesterolemia” (doc. AI 40-47).

Secondo il perito, le patologie cardiocircolatorie non costituiscono un fattore limitante per l’attività lavorativa (doc. AI 40-47+48).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi neppure da questa valutazione.

2.5.4. Per quanto riguarda infine la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto dell’8 ottobre 2014 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Sindrome del disadattamento cronico sfociata in distimia (ICD10-34.1) e tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1). Disturbo del comportamento alimentare (ICD10-F50.8)” (doc. AI 40-33).

A mente del Dr. __________, i disturbi affettivi, fobici sociali e alimentari rientrano in una più globale problematica del disadattamento di tipo cronico che persiste da anni e comporta un’incapacità al lavoro del 30% in ogni attività.

Il perito ha sottolineato di non aver riscontrato i criteri costitutivi di una sindrome depressiva ricorrente nello stadio di sviluppo descritta dal medico curante, Dr. __________, “in quanto in questo momento risulta solo parzialmente scemata” (doc. AI 40-33+34+35).

Le limitazioni funzionali – sempre secondo il Dr. __________ – non toccano tanto le facoltà cognitive dell’assicurata “quanto piuttosto la capacità di investire le sue risorse nella realtà circostante a causa delle sue difficoltà ad entrare in relazione con gli altri e a dare coerenza e continuità all’attuazione dei suoi propositi” (doc. AI 40-34).

La ricorrente, da parte sua, ha prodotto un primo rapporto del 13 gennaio 2015 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha preso posizione sul referto peritale del Dr. __________.

Dalla descrizione dei sintomi esposta dal perito, il medico curante ha dedotto quanto segue:

“(…)

Da quanto emerge in questa descrizione dei sintomi attuali della signora RI 1, si evidenzia un disturbo del comportamento alimentare significativo (...comportamento compulsivo nei confronti del cibo...), l’angoscia di non riuscire a gestire le proprie pulsioni (...spirale del cibo da introdurre in bocca senza nemmeno pensare alle conseguenze negative... ), tanto da portarla ad evitare le situazioni sociali per il rischio di "abbuffarsi ed a bere bevande alcoliche".

Inoltre si evidenzia anche la presenza di uno stato depressivo quando “fa fatica a trarre piacere dalla vita che conduce...".

Inoltre emerge un disturbo compulsivo quando descrive "...la mania di grattarsi la testa fino al punto da sanguinare il cuoio capelluto...".

Nelle conclusioni il Dr. __________ chiosava in questo modo "l'assicurata è dunque rimasta scottata dall'esperienza del fallimento vissuto in maniera traumatica e non ha più avuto la forza di riaversi e di riprendere il controllo della sua vita per cui non solamente si è esonerata dal partecipare alla lotta per il successo e l'autoaffermazione ma si è pure preventivamene tagliata fuori dai rapporti con gli altri vivendoli come situazioni pericolose da evitare onde non rivivere gli stessi traumi vissuti sul posto di lavoro.".

Da ciò si dedurrebbe che il perito ipotizzi che la signora RI 1 abbia deliberatamente deciso di non rientrare più nel mondo del lavoro fino, addirittura, ad aver voluto escludersi da tutte le relazioni sociali.

In realtà nelle conclusioni del Dr. __________ emerge tutta la psicopatologia di cui soffre la signora RI 1, caratterizzata da uno stato di ansia sociale significativa, una sindrome depressiva di entità media ed un disturbo del comportamento alimentare. Inoltre ella presenta anche un disturbo compulsivo.

Pertanto sono le psicopatologie di cui soffre che hanno condizionato significativamente il suo comportamento e il suo umore. Di conseguenza non è possibile sostenere che la Sig.ra RI 1

abbia voluto escludersi (o esonerarsi) dalla vita sociale, come sembrerebbe dalla lettura della perizia psichiatrica.

Le diagnosi che il Dr. __________ pone sono però: sindrome del disadattamento cronico sfociata in distimia e tendenza alla fobia sociale; disturbo del comportamento alimentare.

Egli quindi nella sua diagnosi esclude la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, a favore della sindrome del disadattamento cronico sfociata in distimia.

Non è comprensibile da dove, il perito, arrivi a questa conclusione, escludendo la sindrome depressiva ricorrente” (doc. A2).

Il Dr. __________ ha quindi esposto le caratteristiche del disturbo dell’adattamento secondo l’ICD-10 (il manuale internazionale delle diagnosi psichiatriche) e concluso che non è possibile porre questa diagnosi poiché sono trascorsi oltre due anni dall'evento e le crisi che l’assicurata ha avuto sono di tipo depressivo ricorrente (doc. A2, pag. 3/4).

Nel proseguo il medico curante ha illustrato le caratteristiche della sindrome depressiva ricorrente e le differenze tra quella di entità lieve e di entità media, per concludere che l’assicurata soffre di una sindrome depressiva ricorrente di entità media, in quanto: “presenta i tre sintomi principali ovvero una depressione del tono dell'umore, la perdita degli interessi e della capacità di provare piacere con riduzione dell'energia e aumentata affaticabilità. Inoltre ella presenta, degli altri sintomi, una significativa riduzione dell'attenzione e della concentrazione, con marcata riduzione dell'autostima e della fiducia in sé, idee di inutilità, visione pessimistica del futuro, disturbi del sonno e alterazioni dell'appetito” (doc. A2, pag. 5).

A mente del Dr. __________, l’assicurata, oltre al disturbo depressivo, presenta anche una significativa problematica di disturbo del comportamento alimentare, sotto forma di disturbo da Binge-Eating, che limita notevolmente le sue capacità lavorative. Questo disturbo – sempre secondo lo specialista – è associato ad una serie di conseguenze funzionali, quali il problema di adattamento al ruolo sociale, la compromissione della qualità di vita e della soddisfazione di vita correlate alla salute, l’aumentata morbilità, nonché un rischio aumentato anche di sviluppare un'obesità ed un disturbo depressivo (doc. A2, pag. 5).

Lo specialista ha diagnosticato anche un comportamento disinibitorio significativo, ogni qual volta la paziente si trova in un’occasione sociale dove beve delle quantità eccessive di alcool. In quelle situazioni – a suo dire – va incontro ad “un disturbo del comportamento disinibito con uno stato ipomaniacale, caratterizzato da un eccesso di euforia, una ridotta capacità critica e condotte a rischio. Ogni qual volta va incontro a questi episodi, ella reagisce attraverso un isolamento sociale, ricadendo in un disturbo depressivo maggiore, di concerto con un disturbo d'ansia” (doc. A2, pag. 5).

Infine, il Dr. __________ ha indicato che RI 1 presenta anche dei tratti di disturbo compulsivo sotto forma da gioco d'azzardo, di tipo episodico-intermittente e concluso come segue:

“(…)

È evidente come la complessa psicopatologia di cui ella soffre abbia di molto ridotto le sue capacità lucrative residue, attraverso anche una riduzione delle capacità cognitive, quale l'attenzione, la memorizzazione, la vigilanza, la costanza nel mantenere e raggiungere un obiettivo e l'affidabilità.

Nella valutazione del danno psichico è di grande interesse considerare le menomazioni presenti a livello dell'intelligenza, del pensiero, della percezione, del giudizio critico, dell'affettività, del comportamento, delle abilità nelle attività del vivere quotidiano e delle potenzialità per una riabilitazione.

Da quanto esposto l'attività di pensiero e la percezione presentano un deficit moderato.

Il giudizio critico della realtà personale e sociale presenta un deficit da moderato a severo, cosi come l'affettività.

Il comportamento presenta un deficit da moderatamente severo a grave. In relazione alle abilità delle attività del vivere quotidiano ella si occupa del minimo indispensabile, per cui il deficit è moderato. Le potenzialità per una riabilitazione o possibilità di trattamento appartengono ad una condizione statica.

Anche le possibilità che la psicoterapia o la psicofarmacoterapia possano modificare significativamente il suo approccio è particolarmente irto di ostacoli poiché in questa evoluzione

psicopatologica ogni tentativo di decostruire questi meccanismi che si sono innestati viene vissuto come un nuovo attacco traumatico e pericoloso” (doc. A2, pag. 5/6)

Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il medico curante ha indicato che l’assicurata presenta delle importanti limitazioni per ogni tipo di attività, anche leggera. Le possibilità per una reintegrazione sono nulle. Dal punto di vista medico teorico ella è ritenuta inabile al lavoro nella misura del 100% (doc. A2).

L’Ufficio AI ha sottoposto la valutazione del medico curante Dr. __________ al Dr. Mari, il quale il 3 marzo 2015 ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

ll collega pone in primo piano l'elemento diagnostico differenziale alla visione da me esposta nella perizia negando la possibilità di porre diagnosi di disturbo dell'adattamento cronico poiché sono trascorsi oltre due anni dall'evento stressante e affermando che le crisi che l'A. ha manifestato rientrano nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente piuttosto che di una distimia. A questo proposito faccio subito notare che al capitolo diagnosi della perizia non ho diagnosticato una condizione di attualità della sindrome da disadattamento ma ho solamente posto in evidenza il passaggio da una iniziale condizione di disadattamento avente una certa durata esauritasi nel tempo ed evolutasi successivamente in una condizione clinica di tipo depressivo lieve e cronico che ho diagnosticato come distimia in associazione ad una tendenza alla fobia sociale venutasi a creare come condizione clinica aggiuntiva. Il punto che vorrei sottolineare come discrepante rispetto alla visione del Dr. __________ consiste dunque a mio avviso non tanto rispetto alla condizione di partenza legata al disturbo dell'adattamento avendolo confermato entrambi almeno in forma di ipotesi probabile ma nella condizione clinica in cui il disturbo stesso è sfociato poi a distanza e quindi sulla consideraziorie della gravità o grado di intensità della sintomatologia depressiva accusata dall'A. A questo proposito il Dr. __________ descrive una sintomatologia compatibile con un quadro clinico depressivo ricorrente di entità media associandolo ad un disturbo del comportamento alimentare, ad comportamento disinibitorio significativo legato alle occasionali assunzioni eccessive di bevande alcoliche e ad un disturbo compulsivo episodico legato al gioco d'azzardo. Per quel che riguarda la condizione depressiva la raccolta di elementi clinici quali il lieve abbassamerito del tono dell'umore di tipo cronico rilevato all'esame psichico, la riduzione della capacità di trarre piacere dalla vita che si conduce, la difficoltà a sostenere il proprio ruolo nella cerchia dei rapporti interpersonali come indice di una bassa autostima, il disturbo del comportamento alimentare e l'occasionale assunzione di bevande alcoliche mi hanno fatto propendere per una sindrome distimica piuttosto che per una condizione rientrante nei disturbi depressivi ricorrenti. Ricordo che nella distimia sono spesso concomitanti i disturbi del comportamento alimentare e quelli legati alla assunzione incongrua di alcol oltre all'abbassamento cronico lieve della timia e alla ridotta percezione positiva di sé. Rispetto al disturbo compulsivo sotto forma di gioco d'azzardo evidenziato dal collega faccio notare che esso non è stato segnato nella perizia non avendolo rilevato ma essendo attualmente di tipo episodico non penso rivesta una significativa importanza dal Iato diagnostico e da quello valetudinario. In conclusione mi sento di ribadire quanto riportato nella perizia, in particolare confermo la valutazione della incapacità lavorativa psichiatrica che ha tenuto conto della constatazione circa il livello di gravità della condizione clinica attestata” (doc. IV2).

Il Dr. __________ ha preso posizione in data 24 marzo 2015 sulle considerazioni del Dr. __________, rilevando quanto segue:

" (…)

L'ufficio dell’assicurazione invalidità aveva sottoposto le mie considerazioni, del 13 di genrìaio del 2015 al Dr. __________, perito del SAM, che di fatto ha confermato la sua perizia. D’altronde non poteva essere altrimenti. Il Dr. __________ nel suo scritto riprende quanto da lui esaminato ed analizzato nell'incontro peritale, senza entrare in un contraddittorio costruttivo rispetto alle mie considerazioni

del 13 gennaio 2015. In effetti egli non analizza in modo dettagliato la motivazione per cui escluderebbe la sindrome depressiva ricorrente. In effetti egli rinforza unicamente la sua ipotesi che si tratta di una distimia. Rammento che secondo l'ICD-10 la sindrome depressiva ricorrente viene descritta come "si tratta di una sindrome caratterizzata da ripetuti episodi di depressione... senza alcuna storia di episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore o di iperattività che soddisfano i criteri per la mania. Questa categoria va ancora utilizzata se vi è evidenza di brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore e di iperattività che soddisfano i criteri per l'ipomania inmediatamente dopo un episodio depressivo... l'età di esordio e la gravità, la durata, la frequenza degli episodi depressivi sono tutte molto variabili. Generalmente, il primo episodio si verifica più tardivamente che nel caso della sindrome bipolare, con un età media d'insorgenza nella quinta decade. I singoli episodi durano, come nella sindrome bipolare, tra i tre ed i dodici mesi (durata media di circa sei mesi), ma ricorrono meno frequentemente. Sebbene la remissione sia di solito completa per gli episodi, una minoranza dei pazienti può sviluppare una depressione persistente, soprattutto in età avanzata (in questo caso va comunque utilizzata la presente categoria)”.

Pertanto il manuale diagnostico evidenzia come la sindrome depressiva ricorrente, in una minoranza di persone può svilupparsi come una depressione persistente, mantenendo la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente.

Verosimilmente il perito ha evidenziato questa caratteristica ponendo una diagnosi invece di distimia, quindi di entità nosografica e con delle conseguenze lavorative invalidanti meno gravi dal suo punto di vista.

Il Dr. __________ poi relativizza di molto le problematiche sia del gioco d'azzardo, che della gravità della sintomatologia della signora RI 1 in genere. La sua relativizzazione non entra, neanche in questo caso, in un contraddittorio approfondito con la mia analisi del 13 di gennaio del 2015, ove evidenziavo la problematica del gioco d'azzardo, che è di tipo episodico intermittente, con una frequenza di una/due volte per settimana, quindi non quotidiano ma comunque significativo.

Pertanto la signora RI 1 presenta una problematica psichiatrica complessa, come scrivevo nelle mie considerazioni del 13 di gennaio del 2015 ed il perito, nella sua risposta del 3 marzo 2015, non entra in una discussione costruttiva ed approfondita delle motivazioni per cui escluderebbe la gravità psicopatologica che la signora RI 1 invece, presenta dal lato clinico.

Dunque confermo pienamente il mio scritto del 13 di gennaio del 2015 e la mia valutazione sull'inabilità lavorativa della signora RI 1 (doc. B).

L’amministrazione ha sottoposto anche le osservazioni del 24 marzo 2015 del Dr. __________ alla valutazione del perito, il quale in data 14 aprile 2015 ha concluso come segue:

" (…)

Il collega nel suo scritto rileva che la depressione persistente di cui I'A. sarebbe affetta può essere fatta rientrare, appartenendole quindi a pieno titolo, alla sindrome depressiva ricorrente che egli ha posto come diagnosi psichiatrica principale. Da parte mia confermo invece quanto riportato nel precedente scritto inviatovi allorché ho posto la distimia come ipotesi diagnostica più probabile stante la presenza a monte di un quadro di disadattamento cronico sfociato in una deflessione dell'umore cronica e di lieve entità la quale rientra seguendo le indicazioni contenute nell'lCD10 sotto il cappello generale delle sindromi affettive persistenti. La vedo quindi a mio parere come una entità nosografica distinta dalla sindrome depressiva ricorrente a cui invece essa apparterrebbe in questo caso secondo quanto sostiene il collega. Per quel che riguarda la condizione depressiva descritta nell'esame peritale la raccolta di elementi clinici quali il lieve abbassamento del tono dell'umore, la ríduzione della capacità di trarre piacere dalla vita, la diffìcoltà a sostenere il proprio ruolo nella cerchia dei rapporti

interpersonali, la bassa autostima, il disturbo del comportamento alimentare e l'occasionale assunzione eccessiva di bevande alcoliche mi ha portato in definitiva a propendere per una distimia e non per una depressione persistente rientrante nei disturbi depressivi ricorrenti. Per quel che riguarda la problematica legata al gioco di azzardo patologico prendo atto che non avendola rilevata né

posta tra le diagnosi essa possa effettivamente sussistere nella portata descritta dal collega Dr. __________ ma pur anche ammettendone l'esistenza non la considero tale da inficiare in qualche misura la capacità lavorativa psichiatrica dell'A” (doc. VIII2).

2.5.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni del perito del SAM, per i motivi che seguono.

L’assicurato presenta, secondo il perito Dr. __________, una “Sindrome del disadattamento cronico sfociata in distimia (ICD10-34.1) e tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1). Disturbo del comportamento alimentare (ICD10-F50.8)”. A mente dello specialista, i disturbi dell’assicurata rientrano in una globale problematica del disadattamento di tipo cronico che comporta un’inabilità del 30% (doc. AI 40-33).

In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato le risultanze peritali alle quali è giunto il medico del SAM, che sarebbero in contrasto con quanto valutato dallo psichiatra curante Dr. __________,

secondo cui la paziente è affetta piuttosto da uno “stato di ansia sociale significativa, una sindrome depressiva di entità media ed un disturbo del comportamento alimentare, oltre che di un disturbo compulsivo” con un’inabilità al lavoro totale (100%) (doc. A2, pag. 2/6).

Il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non è, in quanto tale, invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è associata ad altri disturbi gravi della personalità.

Ad esempio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito della distimia:

" (…)

4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."

Nella sentenza cantonale 32.2007.158 del 10 marzo 2008, il TCA aveva rammentato le caratteristiche della distimia, e meglio:

" F34.1 Distimia

Si tratta di una depressione cronica del tono dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (F33.-).

● Nevrosi depressiva

● Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Esclude: depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

DCR-10

A. Vi deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

B. Nessuno, o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

C. Durante almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli aspetti seguenti:

(1) energia o attività ridotta

(2) insonnia

(3) perdita di fiducia in se stesso o sentimenti di inadeguatezza

(4) difficoltà di concentrazione

(5) pianto frequente

(6) perdita di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

(7) sentimenti di disperazione o di sconforto

(8) vissuto di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

(9) pessimismo circa il futuro o rimuginazioni sul passato

(10) isolamento sociale

(11) produzione verbale ridotta.

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio affettivo)."

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag. 136-137).”

Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009 del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione, avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad un quarto di rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.

In tale occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica, che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.

In concreto, il Dr. __________ ha pertinentemente e dettagliatamente indicato i motivi per cui diagnosticando una “Sindrome del disadattamento cronico sfociata in distimia (ICD10-34.1) e tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1). Disturbo del comportamento alimentare (ICD10-F50.8)”, si distanzia dalla valutazione del Dr. __________, che invece ha diagnosticato uno “stato di ansia sociale significativa, una sindrome depressiva di entità media ed un disturbo del comportamento alimentare, oltre che di un disturbo compulsivo” (doc. AI 40-30, A2).

Entrambi gli specialisti concordano che l’assicurata aveva una condizione iniziale di disadattamento. Il Dr. __________ ritiene che essa è sfociata in una condizione clinica di tipo depressivo lieve e cronico (distimia), mentre secondo il medico curante la condizione di disadattamento si è evoluta in una sindrome depressiva ricorrente di entità media (doc. AI 40-30, A2, pag. 4).

A mente del Dr. __________, da un punto di vista oggettivo il lieve abbassamento del tono dell’umore di tipo cronico, la riduzione della capacità di trarre piacere dalla vita, la difficoltà a sostenere il proprio ruolo nei rapporti interpersonali come indice di bassa autostima, il disturbo del comportamento alimentare e l’occasionale assunzione di bevande alcoliche sono da ricondurre piuttosto ad una sindrome distimica e non a una sindrome depressiva ricorrente (doc. IV2).

Per quanto riguarda il disturbo compulsivo, sotto forma di gioco d’azzardo, secondo il Dr. __________, essendo di tipo episodico non viene considerato di rilevante importanza dal profilo diagnostico e da quello valetudinario (doc. IV2, B).

Nel caso concreto, secondo il TCA, sono soddisfatti i criteri per la presenza di una sindrome distimica non sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di entità media, come invece ritiene il Dr. __________.

I disturbi lamentati dall'assicurata (il lieve abbassamento del tono dell'umore, la riduzione della capacità di trarre piacere dalla vita, le difficoltà nei rapporti interpersonali, il disturbo del comportamento alimentare e l’occasionale assunzione di bevande alcoliche) vanno infatti ricondotti all'interno di un quadro distimico.

Il disturbo del comportamento alimentare, l’assunzione di bevande alcoliche, oltre che l’abbassamento cronico lieve della timia e la ridotta percezione di sè, secondo il perito, sono spesso concomitanti alla distimia (doc. IV2).

La problematica del gioco d’azzardo – sebbene non rilevata da perito in data 8 ottobre 2014 – non viene considerata dal Dr. __________ “tale da inficiare in qualche misura la capacità lavorativa psichiatrica” (doc. VIII2).

La diagnosi di distimia posta dal perito del SAM non è inoltre associata ad altri disturbi gravi della personalità, ma piuttosto a una “tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1)” e al “Disturbo del comportamento alcimentare (ICD10-F50.8)” che conducono ad una inabilità lavorativa del 30% (doc. AI 40-33).

A corroborare le conclusioni del Dr. __________, va citata la sentenza 9C_519/2014 del 14 ottobre 2015 del TF che ha negato la presenza di disturbi psichiatrici con influsso sulla capacità lavorativa, vista la scarsa intensità degli sforzi terapeutici, ad esempio la blanda terapia medicamentosa e il supporto psicoterapeutico, senza una sufficiente frequenza, seguito dall’assicurato.

E meglio:

" (…)

7.2. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. In seiner Stellungnahme vom 18. April 2012 stellte sich zwar RAD-Arzt Dr. med. G.________ auf den Standpunkt, das MEDAS-Gutachten vom 3. März 2010 (mit Ergänzung vom 8. November 2010) müsse dahingehend interpretiert werden, dass von einer schweren dauernden psychischen Beeinträchtigung auszugehen sei, welche mindestens seit Mai 2008 (erste Hospitalisation in der Klinik F.) objektiviert sei. Diese Interpretation des RAD lässt ausser Acht, dass der psychiatrische MEDAS-Gutachter Dr. med. C. von der durch ihn empfohlenen medikamentösen antidepressiven und der integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen Therapie (welche ziel- und ressourcenorientiert sein und die Ehefrau einbeziehen sollte) bei guter Compliance eine Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes des Beschwerdegegners erwartete. Im Laufe der weiteren Entwicklung hielten zwar die behandelnden Ärzte fest, dass sich die depressiven Symptome trotz gegebener Compliance als therapieresistent erwiesen hätten. Allerdings ergibt sich aus den Akten, dass lediglich alle zwei bis drei Wochen supportive psychotherapeutische Gespräche stattfanden (im Übrigen ohne dass der empfohlene Einbezug der Ehefrau aktenkundig wäre), welche Frequenz die Psychotherapie als zu wenig engmaschig ausweist. Ebenso berichteten die behandelnden Ärzte, dass eine medikamentöse Therapie mit mehreren Antidepressiva unterschiedlicher Wirkungsweise ohne Erfolg "ausprobiert" worden sei, ohne dass dazu substantiierte Angaben gemacht wurden (Bericht vom 10. April 2012). Angesichts der - jedenfalls aktenkundlich - geringen Intensivität der unternommenen Bemühungen kann von einer konsequenten Depressionstherapie, die auf eine Ausschöpfung aller therapeutischen Möglichkeiten und damit auf die Resistenz des Leidens schliessen liesse, nicht die Rede sein. Des Weitern enthalten die Akten Hinweise auf Selbstlimitierungstendenzen, konnten doch keine beruflichen Massnahmen durchgeführt werden, weil sich der Versicherte subjektiv nicht arbeitsfähig fühlte (Mitteilung der IV-Stelle vom 16. Juni 2011. Dass die psychischen Probleme durch invaliditätsfremde Faktoren bestimmt sind und deshalb keine Invalidität zu begründen vermögen (vgl. E. 2.3 vorne), zeigte sich sodann nicht nur anlässslich des ersten stationären Aufenthaltes in der Klinik F.________ im Jahre 2008 (Bericht vom 13. November 2008), sondern auch im Rahmen der Begutachtung durch die MEDAS Ende 2009, als eine Zunahme des psychosozialen Disstresses (Vergrösserung des Schuldenberges, Verschlechterung der Beziehung mit der Ehefrau etc.) und damit einhergehend eine Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustandes festgehalten wurde (psychiatrisches Teilgutachten vom 23. November 2009). Im Übrigen gehen auch die behandelnden Ärzte in ihrem Bericht vom 10. April 2012 davon aus, dass es sich bei der depressiven Problematik um eine reaktive Begleiterscheinung zur Schmerzstörung handelt und damit nicht um ein selbstständiges, vom psychogenen Schmerzsyndrom losgelöstes depressives Leiden.”

Nel caso concreto, le consultazioni con il medico psichiatra Dr. __________ – iniziate nel mese di luglio 2013 – avvengono una sola volta la mese (cfr. perizia Dr. __________, doc. AI 40-31). Inoltre il perito, nella propria valutazione ha fatto riferimento alla terapia psicofarmacologica a base di fluoxetina (due capsule al mattino) e quetiapina (25 mg alla sera) (perizia Dr. __________, doc. AI 40-31).

Il Dr. __________ – da parte sua – ha diagnosticato una sindrome del disadattamento che si è evoluta in una sindrome depressiva ricorrente di gravità media, oltre al disturbo del comportamento alimentare e a un disturbo compulsivo, interpretando, in buona sostanza, in maniera differente gli elementi clinici e i sintomi manifestati dall’assicurata, ma senza fornire nuovi elementi oggettivi non ravvisati dal perito (doc. A2).

La valutazione del medico curante, seppur divergente per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

In conclusione, rispecchiando la perizia SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro al 30% in qualsiasi attività, a partire dal mese di luglio 2013.

2.6. Essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 70% sia nella sua precednete attività che in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2014.

2.7. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso concreto, l’amministrazione ha ritenuto di dovere fare capo ai dati statistici per il calcolo del reddito da valido, visto che l’assicurata ha svolto l’attività di consulente immobiliare fino al 1996. In seguito dal 1997 al 2012 ha svolto questo lavoro in maniera sporadica, alternando periodi di disoccupazione e assistenza sociale. Dal 2012 ha smesso completamente di lavorare, rimanendo a carico dell’assistenza pubblica (cfr. rapporto consulente IP del 26 novembre 2014, doc. AI 45-1).

Il TCA non ha ragioni per discostarsi da questo modo di procedere, peraltro non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, VI).

L’amministrazione, nella decisione impugnata ha applicato i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive, ottenendo un importo lordo nel 2012 di fr. 53'805.-- (doc. AI 51-2).

Questo dato deve essere aggiornato dal TCA al 2014.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 categoria 1, attività semplici di tipo fisico o manuale, si ottiene un importo mensile di fr. 4’112.-- che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 4'286.76 al mese, pari a fr. 51'441.12 all’anno che aggiornati al 2014 sono fr. 52'215.60 (+0,7% per il 2013, + 0,8% per il 2014).

2.8. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'112.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

  • cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2014 (cfr. la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali dell’Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr. 4'351.30 oppure di fr. 52'215.60 (+0,7% per il 2013, + 0,8% per il 2014).

2.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 4% per attività leggere (doc. 51-2).

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013 qui sopra riprodotta, il TCA ritiene corretta una riduzione del 5% per attività leggere.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2014, partendo da un salario da invalido di fr. fr. 52'215.60, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 34'723.35. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'215.60 (consid. 2.7.), emerge un tasso d’invalidità del 33,5% arrotondato al 34% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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