Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.174
Entscheidungsdatum
21.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.174

rg/sc

Lugano 21 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, muratore, il 14 settembre 2012 è rimasto vittima di un infortunio professionale – preso a carico dalla __________ – che gli ha provocato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra con consecutivo intervento di ricostruzione (cfr. inc. LAINF in fascicolo AI 1-101);

  • in data 7 maggio 2015 l’assicurato ha subìto un nuovo infortunio con lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra – preso anch’esso a carico dalla __________ – cui ha parimenti fatto seguito un intervento di ricostruzione (cfr. inc. LAINF in fascicolo AI 102ss);

  • dopo aver assunto i costi per un corso di gestione del cambiamento e preparazione allo studio nonché per un periodo di formazione ad hoc quale di pratico della logistica (doc. AI 35-47), per decisione del 26 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2013 sino al 28 febbraio 2014 per un tasso d’invalidità del 50%, considerando in particolare, sulla base delle risultanze __________, un miglioramento dello stato di salute a contare da novembre 2013 (doc. A/1);

  • contro suddetta decisione l’assicurato insorge al TCA patrocinato da RA 1. Evidenzia anzitutto come a seguito del nuovo infortunio occorso nel maggio 2015 le cure mediche siano ancora in corso e vi sia attualmente una completa incapacità lavorativa, osservando in particolare come “lo stato di salute dell’assicurato a seguito del nuovo infortunio non è ancora stabilizzato, che le conseguenze dello stesso in merito agli eventuali ulteriori limiti funzionali in attività adeguata non sono ancora state valutate e, che, i dolori alla spalla destra, sottoposta a nuove e più intense sollecitazioni, sono aumentati e la mobilità ulteriormente ridotta, la decisione dell’AI è da ritenersi prematura e non può essere condivisa” (doc. I, p. 3). Rimproverando quindi all’autorità intimata di non aver proceduto ad ulteriori accertamenti e di non aver quindi atteso che la situazione medica si stabilizzasse, egli postula l’annulla-mento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’am-ministrazione “per complemento d’istruttoria al momento della chiusura del caso da parte della __________”. Con il gravame l’insorgente ha inoltre prodotto due rapporti medici del dr. __________, FMH Chirurgia Ortopedica e Traumatologia, attestanti, tra l’altro, un incapacità lavorativa successivamente al secondo infortunio (doc. A/2-3);

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annota-zione del medico SMR dr. __________ del seguente tenore:

" Assicurato muratore senza diploma.

Decisione del 29.10.2015 di rendita limitata nel tempo dal 1.9.2013 al 28.2.2014.

Diagnosi: Infortunio del 14.09.2012 con trauma contusivo distorsivo spalla destra

  • stato dopo ricostruzione funzionale di rottura massiva della cuffia dei rotatori spalla destra il 14.12.2012.

Nuovo infortunio 07.05.2015 con trauma distorsivo spalla sinistra e rottura parziale della metà articolare del tendine sovraspinato.

  • stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla sinistra il 18.9.2015.

Infortunio del 14.9.2012:

da parte __________ dichiarato abile in attività adatta dal 1.12.2013, limiti funzionali rivisti a partire dal 2.7.2015 (limiti funzionali più restrittivi).

IL __________

100% dal 7.5.2015 per nuovo infortunio del 7.6.2015 (__________), inabilità che perdura tuttora.

Valutazione:__________

  • assenza di patologie invalidanti extrainfortunistiche (__________)

  • al momento della decisione l’assicurato era nuovamente inabile al 100% dal 7.5.2015 (altra patologia, nuovo infortunio alla spalla controlaterale)

  • attualmente persiste IL ancora almeno fino 3.2.2016

  • fanno testo le IL riconosciute dalla __________.” (doc. IV/1)

postula l’accoglimento del ricorso con rinvio degli atti per nuova decisione dopo aver atteso l’esito dell’istruttoria __________;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e LAM), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). In particolare e per quanto qui interessa, in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 p. 186; cfr. inoltre la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6 pubblicata in DTF 133 V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2). Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dal-l’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549). Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicura-zione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6);

  • nel caso concreto, come ammesso dall’autorità intimata, trattandosi di un danno alla salute esclusivamente di origine infortunistica e ritenuto come in relazione all’infortunio occorso del 7 maggio 2015 l’istruttoria LAINF non sia ancora conclusa, appare effettivamente opportuno e giustificato – pur non sussistendo in sè, conformemente alla suevocata giurisprudenza federale, un vincolo da parte dell’assicurazione per l’in-validità alla valutazione effettuata dall’assicurazione contro gli infortuni – attendere l’esito degli accertamenti già messi in atto dalla __________ (cfr. incarto LAINF nel fascicolo AI) prima di procedere ad un definitivo giudizio in ambito AI;

  • la fattispecie necessitando di essere ulteriormente istruita nel senso sopra indicato, si giustifica un rinvio della causa a tale uopo all’amministrazione (in argomento cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011, 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) la quale, tenuto conto (anche) delle nuove risultanze istruttorie si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1 a prestazioni;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

  • alla parte ricorrente, patrocinata da un sindacato e vincente in causa, spetta un’indennità per ripetibili di fr. 1'200.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26 ottobre 2015 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà all’insorgente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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