Raccomandata
Incarto n. 32.2015.168
BS/sc
Lugano 9 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, di professione muratore, nell’ottobre 2011 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità indicando quale danno alla salute “importante discopatia L5-S1 con ernia discale, sindrome lomboradicolare destra” (doc. AI 1).
Raccolta la documentazione medica, tenuto conto del rapporto finale SMR dell’11 ottobre 2012 (doc. AI 38) e delle annotazioni SMR del 10 maggio 2013 (doc. AI 47) concludenti per una totale inabilità lavorativa in tutte le attività dal 15 aprile 2011 in una situazione non stabilizzata, con decisioni del 2 ottobre 2013, preavvisate il 14 maggio 2013, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2012 (doc. AI 56, cfr. le motivazioni in doc. AI 56/10).
1.2. Nel maggio 2014 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. AI 60).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia neurologica della dr.ssa __________ (la quale ha accertato un’inabilità al 100% nell’attività di muratore e del 40% [da intendere come riduzione della presenza del 25%, con una resa del rendimento ridotta del 20%] in attività adeguate; cfr. rapporto 2 febbraio 2015 in doc. AI 69), tenuto inoltre conto del rapporto 29 settembre 2015 del consulente IP (doc. AI 100), con decisione 21 agosto 2015, preavvisata il 27 maggio 2015, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a ¾. Nel contempo l’Ufficio AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. Ai 104).
1.3. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, chiedendo il ripristino del diritto ad una rendita intera. In sostanza contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, sostenendo che non vi è stato alcun miglioramento delle condizioni di salute giustificante la riduzione della rendita. Delle motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata e sostenendo che la perizia neurologica ha permesso di accertare un miglioramento duraturo dello stato valetudinario.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a ¾.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
Va ancora rilevato che nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)” (regesto della DTF 141 V 9).
2.4. Per la riduzione e/o soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherhebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellt, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81, 9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94, 9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).
2.5. Dopo attento esame degli atti questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI. Rispetto alla precedente decisione di rendita del 2 ottobre 2013 lo stato di salute/valetudinario dell’assicurato ha effettivamente presentato un miglioramento.
In primo luogo occorre rilevare che dal punto di vista medico la precedente decisione di rendita si fondava sulla valutazione SMR dell’11 ottobre 2012 in occasione della quale il dr. __________ aveva visitato l’assicurato. Diagnosticata una sindrome lombo vertebrale con radicolite destra intermittente su discopatia L5-S1, in una situazione clinica non stabilizzata in attesa di ulteriori terapie, il succitato medico aveva valutato una totale inabilità lavorativa dal 15 aprile 2014 con l’indicazione di un aggiornamento degli atti medici dopo 4 mesi (doc. AI 38). Con annotazioni 10 maggio 2013 il dr. __________, tenuto conto del rapporto 1° marzo 2013 del medico curante, costatato come lo stato di salute fosse rimasto invariato, aveva confermato il suo precedente rapporto dell’11 ottobre 2012 (doc. AI 47).
Avviata d’ufficio la revisione della rendita, l’Ufficio AI ha incaricato la dr.ssa __________, capoclinica nel Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________, di eseguire una perizia, rimasta incontestata dall’interessato. Con rapporto 1° febbraio 2015 (la visita peritale è avvenuta il 12 agosto 2014) la specialista ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Dolore lombosciatalgico destro di tipo pseudoradicolare (DD di origine tendiomiotico, a partenza dalle faccette articolari posteriori)
stato dopo radicolopatia Si destra su ernia L5-S1 mediolaterale destra lussata caudalmente
residuo deficit sensitivo in territorio Si destro, senza associato deficit motorio e senza attualmente segni di radicolopatia acuta in atto
RMN lombare del 2012 con riassorbimento dell'ernia L5-S1 mediolaterale destra, persistenza di discopatie L4-L5 e L5-S1 associate a artrosi faccettaria. (…)” (doc. AI 69/8)
Essa ha in particolare rilevato che:
" (…)
Attualmente non riscontro una patologia radicolare acuta in atto e non vi sono deficit neurologici che potrebbero avere ripercussioni funzionali nella professione precedente o in attività adatte e nella vita quotidiana (vi una lieve ipoestesia tatto-algica nel dermatoma SI dx senza associato deficit motorio). (…)” (doc. AI 69/9)
Esclusa la ripresa dell’attività precedentemente svolta di muratore, la dr. ssa __________ ha sostenuto che:
" (…)
L'Assicurato non ha per contro limitazioni maggiori nella vita quotidiana e potrebbe riprendere un'attività lavorativa adeguata a tempo parziale e con rendimento ridotto tenendo conto della necessità di proseguire cure mediche e di effettuare pause.
In caso di miglioramento la capacità lavorativa potrebbe aumentare con tempo, in funzione del decorso e dell'attività lavorativa proposta. (…)” (doc. AI 69/9-10)
La perita ha concluso giudicando l’assicurato abile al 60%. Essa ha inteso la riduzione della capacità lavorativa nel senso di una
" (…)
diminuzione del rendimento all'80% motivata dalla necessità di effettuare pause ogni 2 ore per 30 minuti per cambiare postura (considerando pausa pranzo) in presenza di dolori lombari ed è valevole anche in un'attività svolta esclusivamente in posizione seduta;
riduzione del tempo lavorativo al 75% per permettere all'Assicurato di proseguire cure mediche (fisioterapia, infiltrazioni) necessarie per mantenimento dello stato di salute e della capacità lavorativa residua.
(Cl residua 0.8x0.75= 60%).
Come attività adeguata si intende un'attività svolta prevalentemente o esclusivamente in posizione seduta (con periodi in piedi di max 30 minuti senza pause), con necessità di sollevare pesi non superiori ai 5 kg. Ritengo adeguata una attività semplice, ripetitiva.
Non sono controindicate posture con arti superiori sollevati sopra il capo, posture obbligate con arti superiori e collo, lavoro in ambiante freddo. (…)” (doc. AI 69/10)
Rispetto alla situazione presente al momento della decisione 2 ottobre 2013 vi è quindi stato un miglioramento della situazione valetudinaria. Se nel rapporto 11 ottobre 2012 il SMR aveva ravvisato una sindrome lombovertebrale con radicolite destra intermittente su discopatia (doc. AI 38), la perita dr. __________ non ha più riscontrato “una patologia radicolare” giustificante la sintomatologia ravvista dal SMR nei succitati rapporti 11 ottobre 2012 e 10 maggio 2013 (cfr. consid. 2.5). Tant’è che nelle annotazioni 5 marzo 2015 il dr. __________ del SMR, facendo riferimento alla perizia neurologica, ha evidenziato che “… grazie alla terapia conservativa mediante infiltrazioni periradicolari e terapia farmacologica che hanno portato a un miglioramento parziale, in attività adeguata. Assenza di sintomatologia radicolare e di deficit neurologici. Non vi sono state nel frattempo indicazioni per ulteriore intervento chirurgico” (doc. AI 89/3).
Con e-mail del 16 agosto 2015 il medico curante, dr. __________, ha sostenuto che il suo paziente “non ha avuto alcun cambiamento della sua situazione clinica e soggettiva per rapporto a quanto definito nel passato”, specificando:
" (…)
Anche il rapporto della specialista, effettivamente non permette di evidenziare quali sono i reali cambiamenti che farebbero decidere che il paziente abbia avuto dei mutamenti "improvvisi" che gli abbiano consentito di migliorare la sua capacità lavorativa.
Durante le varie consultazioni non ho mai avuto sentore di condizioni psico-fisiche mutate. Direi per contro che di tanto in tanto il paziente ha mostrato delle recidive della sintomatologia ormai nota.
Fa ben notare la perizia, che il paziente non ha nemmeno le risorse minime per poter definire un'eventuale processo di reinserimento professionale anche parziale (età, capacità professionale, scolarità in particolare). (…)” (doc. AI 96/10
In risposta al succitato e-mail, con annotazioni 18 settembre 2015 il dr. __________ del SMR ha rettamente evidenziato che non si scorgono “nuovi elementi clinici che possano far mutare le nostre conclusioni espresse nel RAF del 5 marzo 2015. Difficoltà di reinserimento professionale sono un aspetto che come sappiamo il medico SMR non prende in considerazione per esprimere il proprio giudizio finale, attenendosi unicamente al quadro clinico e allo stato funzionale” (doc. AI 98/1).
L’assicurato rileva inoltre che per motivi di salute ha dovuto interrompere l’accertamento professionale iniziato il 6 luglio 2015 (cfr. al riguardo la comunicazione 7 luglio 2015 dell’Ufficio AI in doc. AI 84).
A tal proposito va fatto riferimento allo scritto 29 settembre 2015 del consulente IP, il quale in primis aveva sostenuto che l’attività lavorativa proposta presso la società __________ di __________ era la più confacente ed idonea all’assicurato, precisando:
" (…)
Bisogna segnalare che l'assicurato in fase di colloquio era partito già con il presupposto che non sarebbe riuscito a svolgere nessuna attività professionale. Questa considerazione è stata espressa senza sapere quale attività avrebbe svolto. Ha accettato di fare il provvedimento solo perché c'è l'obbligo di collaborazione. Inoltre durante i due giorni, l'assicurato in realtà non ha svolto nessuna attività professionale, ma gli è stato presentato e mostrato solo il lavoro da svolgere. In aggiunta aveva la possibilità di alternare la postura al bisogno e pause ogni due ore di attività senza limitazioni in caso di bisogno. Per questo è incomprensibile come in soli due giorni, senza svolgere lavori abbia potuto peggiorare lo stato di salute a tal punto da interrompere immediatamente. Difatti nelle osservazioni non viene riportata documentazione medica oggettiva che dimostri un peggioramento. (…)” (doc. AI 100/1)
In effetti, dopo due giorni di accertamento professionale (eseguito in vista della riduzione della rendita per accertare la residua capacità lavorativa dell’interessato, di età superiore dei 55 anni; cfr. rapporto 6 luglio 2015 del consulente IP in doc. AI 77) l’assicurato ha prodotto il certificato 8 luglio 2015 del suo medico curante attestante un’inabilità del 100% dall’8 luglio al 15 luglio 2015 a seguito della riesacerbazione della sindrome lombo-dorsale con componente spondilogena importante maggiormente a destra (doc. AI 80), senza tuttavia oggettivare l’asserito peggioramento.
Visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che in attività adeguate l’assicurato è inabile al 100% dal 18 aprile 2011 al 12 agosto 2014 ed al 40% dal 13 agosto 2014, giorno successivo alla visita peritale. Trattandosi dunque di un miglioramento dello stato valetudinario rispetto alla precedente decisione di rendita, l’Ufficio AI ha rettamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA.
Quanto al calcolo del grado d’invalidità, rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha raffrontato un reddito da valido di 70'525.--, corrispondente al salario senza il danno alla salute (stato 2013) percepito dall’assicurato, con un reddito da invalido di fr. 28'294.-desunto dai dati salariali statistici aggiornati al 2013 tenendo conto di una capacità lavorativa del 60% e di una riduzione massima del 25%.
Di conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente ridotto a ¾ la rendita con effetto dal 1° dicembre 2015 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti