Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.166
Entscheidungsdatum
26.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.166

BS/sc

Lugano 26 ottobre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 ottobre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1977, già attivo in diversi settori (copritetto, venditore, carpentiere/giardiniere, ecc.), nel giugno 2008 ha inoltrato una domanda di rendita indicando, quale danno alla salute, i postumi di un malore avvenuto il 5 marzo 2008 (doc. AI 1).

Dopo un periodo di accertamento professionale (cfr. comunicazioni 5 novembre 2008 e 28 gennaio 2009 in doc. AI 23 e 28), egli è stato posto al beneficio di diversi provvedimenti professionali della durata di tre anni (cfr. comunicazione 23 agosto 2010 in doc. AI 71) con lo scopo di ottenere l’AFC di cuoco (cfr. rapporto 15 settembre 2008 del consulente IP in doc. AI 19).

Non essendo più date le condizioni per continuare la riformazione (cfr. a tal riguardo diffida 22 aprile 2013 in doc. AI 175 e rapporto 7 agosto 2013 del consulente IP in doc. AI 204), ritenuto l’assicurato inabile al 30% in attività adeguate (cfr. valutazioni 28 novembre 2013 del dr. __________ e 5 dicembre 2013 del dr. __________, entrambi attivi presso il SMR, in doc. AI 210 e 212) e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 29 gennaio 2014 (preavvisata il 10 dicembre 2013), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 32% (doc. AI 214). La decisione è cresciuta in giudicato.

1.2. In data 17 agosto 2015 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute. La diversa documentazione prodotta è stata vagliata dal SMR (doc. AI 226), il cui dr. __________ nell’annotazione 2 ottobre 2015 ha concluso che dalla stessa non risulta una significativa modifica dello stato di salute (cfr. doc. AI 271).

Di conseguenza con decisione 5 ottobre 2015, preavvisata il 21 agosto 205, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI 228).

1.3. Contro la decisione 5 ottobre 2015 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni con rinvio degli atti all’amministrazione per gli accertamenti del caso.

Ritenendo la decisione carente nelle motivazioni, egli sostine in particolare di aver reso verosimile il peggioramento dell’aspetto psichiatrico. In sede ricorsuale ha prodotto diversa documentazione, alcuna già trasmessa in sede amministrativa. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Fatta esaminare la nuova documentazione medica dal proprio servizio medico, l’amministrazione ha ribadito che durante la procedura amministrativa il ricorrente non ha reso verosimile una riduzione della sua capacità lavorativa tale da modificare il suo grado d’invalidità.

1.5. Il 7 dicembre 2015 l’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI), seguita, su richiesta del TCA, dalle osservazioni 16 dicembre 2015 dell’Ufficio AI (VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nell’agosto 2014.

2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.3. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel caso in esame, nell’ambito della procedura relativa alla prima domanda di prestazioni, l’assicurato era stato visto dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, il quale, con rapporto 28 novembre 2013, aveva posto quali patologie psichiatriche senza influsso sulla capacità lavorativa: disturbo depressivo non meglio precisato (anamnestico), disturbo di personalità misto (anamnestico) e/o danno organico, abuso di canapa attualmente in astinenza (doc. AI 210/1). Per contro, lo specialista non aveva riscontrato un’affezione extra-somatica invalidante.

Dal punto di vista somatico, con rapporto 25 giugno 2009 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi di esiti di emorragia sub aracnoidea su aneurisma dell’arteria carotide interna destra, operato il 5 marzo 2008, aveva evidenziato:

" (…)

Permane il problema principale delle cefalee dell’evoluzione cronica per cui vi è la possibilità che l’Assicurato debba interrompere l’attività lavorativa in caso di episodio acuto o sarebbe anche consigliato di effettuare delle pause prolungate dopo 1-2 ore di lavoro al fine di prevenire.

Nel complesso in attività adeguata, che esclude l’attività ultima svolta di carpentiere, la capacità lavorativa residua si situa attorno al 70%.” (Doc. 36/3)

Infine, nel rapporto 15 novembre 2013 il cardiologo dr__________ aveva concluso:

" (…)

In conclusione, la situazione clinica del paziente è caratterizzata da una evoluzione favorevole dal profilo cardiovascolare: l’ipertrofia ventricolare sinistra anamnestica appare ora completamente regredita, per cui complessivamente il profilo pressorio domiciliare del paziente è risultato soddisfacente. Tuttavia, il monitoraggio sulle 24 h ha documentato un profilo decisamente ipertensivo a testimonianza di una marcata irregolarità dei valori pressori. I colleghi della nefrologia non hanno riscontrato cause evidenti, per cui tali fluttuazioni devono essere imputate a fattori extracardiaci, emotivi o legate alla cefalea ricorrente. Qualora la risonanza magnetica cerebrale dovesse risultare normale, ti suggerirei di aumentare la componente betabloccante del trattamento.

In assenza di problemi particolari, è opportuno rivalutare la situazione tra circa un anno. (…)” (doc. AI 211/3)

Nelle annotazioni 5 dicembre 2013 il dr. __________ aveva pertanto potuto rimarcare l’assenza di patologie cardiovascolari invalidanti (doc. AI 212/1).

2.5. A seguito della nuova domanda di prestazioni, dopo il progetto di decisione 21 agosto 2015, a due riprese (il 31 agosto 2015 e l’8 settembre 2015; doc. AI 217 e 224) l’assicurato ha prodotto numerosa documentazione medica.

Con annotazioni 2 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" La documentazione medica successiva alla decisione dell’UAI cresciuta in giudicato del 29.01.2014 riguarda esclusivamente eventi acuti conseguenti ad assunzione di cocaina. Ho anche preso nozione di esame TAC allestito per ricerca di bolas di cocaina nell’apparato digerente.

Non sono riportati rapporti psichiatrici.

Non vi sono pertanto nuove informazioni rispettivamente nozione di modificazioni significative dello stato di salute dell’assicurato così da consentire un’entrata in materia.” (doc. AI 226/1)

In sede di ricorso l’assicurato ha riproposto quanto già prodotto in sede amministrativa, in particolare – per quel che concerne i referti successivi alla precedente decisione del 29 gennaio 2014 – i rapporti 2 giugno 2015 (relativo al ricovero del 10 maggio 2015 a seguito di un male epilettico) e 17 giugno 2015 (concernente la degenza ospedaliera dal 10 maggio al 16 maggio 2015 a seguito del citato male epilettico) del Servizio di Nefrologia presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. L e M) ed i referti radiologici 13 e 20 maggio 2015 inerenti la ricerca di bolas (doc. N e O).

Nuovi sono il certificato 4 novembre 2015 del medico curante al legale dell’assicurato (doc. H), l’istanza 8 settembre 2015 dell’assicurato all’Autorità Regionale di protezione di __________ per essere posto al beneficio di una curatela di sostegno o, eventualmente, di rappresentanza (doc. I) e la decisione 7 ottobre 2015 della stessa ARP che ha istituito una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli artt. 394 e 395 CC (doc. C).

2.6. Va fatto presente che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in considerazione in quanto tardive.

A tal riguardo, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata sentenza del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

2.7. Da un attento esame della fattispecie questo TCA ritiene che giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazione dell’agosto 2015.

Con riferimento ai rapporti 5 e 17 giugno 2015 del Servizio di Nefrologia dell’Ospedale __________ di __________, già valutati seppur in misura non dettagliata dal SMR in sede amministrativa (cfr. consid. 2.5), con annotazione 23 novembre 2015 (allegata alla risposta di causa) il dr. __________ del SMR ha osservato:

" (…)

  1. Riguardo al rapporto __________ 2 giugno 2015:

Esso concerne una crisi epilettica sintomatica insorta verosimilmente dopo deprivazione di sonno (la madre stessa descrive un sonno "molto irregolare"), scarsa compliance al trattamento medicamentoso, assunzione di alcol e cocaina. La deprivazione del sonno, l'assunzione di alcol e cocaina sono condizioni in grado di provocare una crisi epilettica in soggetti senza storia di malattia epilettica. In questo caso la storia di epilessia è nota e trattata correttamente dagli esiti di emorragia subaracnoidea ed ematoma frontotemporale destro del 2008. La volontaria assunzione irregolare del medicamento anti-epilettico unita ai comportamenti altrettanto volontari sopra indicati hanno verosimilmente provocato la crisi.

Riguardo all'insufficienza renale acuta questa è altrettanto verosimilmente dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, e comunque senza conseguenze di lunga durata.

Riguardo all'ipertensione, questo è un fatto noto dal 2012, senza influsso per se sulla capacità lavorativa.

  1. Riguardo al rapporto __________ 17 giugno 2015:

Si riferisce allo stesso ricovero dal 10.05.2015 al 16.05.2015 cui si riferisce anche il precedente rapporto. Non ritorno, pertanto, sulle considerazioni concernenti il male epilettico, insufficienza renale acuta ed ipertensione sopra discusse.

Il punto (5) consumo di droghe, positività per cocaina e THC merita alcune considerazioni. Gli scriventi, Dr. __________, Dr. __________, Dr.ssa __________ così commentano:

Viene contattato il Dr. med. __________, psichiatra, che segue il paziente ambulatorialmente, il quale ci conferma la tossicodipendenza del paziente e una sospetta sindrome bipolare ma anche il rifiuto da parte del paziente di assumere une terapia farmacologica specifica.

Lo psichiatra curante conferma dunque la tossicodipendenza, mentre, per quanto riguarda un'eventuale patologia psichiatrica, si limita ad accennare ad una sospetta sindrome bipolare. E' confermata la tossicodipendenza, non un'altra psicopatologia. E' inoltre confermato il rifiuto da parte dell’assicurato di seguire una terapia medicamentosa esigibile. (…)” (doc. IV/1)

In merito al certificato 4 novembre 2015 in cui la dr.ssa __________, medico curante, ha ribadito “che la capacità lavorativa del paziente a margine è ulteriormente diminuita a causa del quadro epilettico di cui soffre e non raggiunge nemmeno più il 30-40%”; doc. H) – seppur tardivo ai sensi della giurisprudenza di cui al consid. 2.5 – il succitato medico SMR ha rilevato:

" (…)

  1. Riguardo al certificato 4 novembre 2015 della generalista Dr.ssa __________: Si tratta di un breve certificato privo di descrizione oggettiva o oggettivabile di status, in cui la curante generalista esprime il suo personale apprezzamento riguardo la capacità lavorativa generica dell'assicurato per epilessia, senza offrire ulteriori informazioni mediche. (…)” (doc. IV/1)

Il dr. __________ ha poi concluso che “ i documenti prodotti concernono condizioni acute senza influsso duraturo sulla capacità lavorativa in genere, descrivono una crisi epilettica insorta in seguito a comportamenti volontari a rischio, deprivazione del sonno, assunzione di alcol e cocaina, non assunzione corretta del medicamento antiepilettico, rispettivamente ribadiscono la condizione nota di tossicodipendenza primaria” (IV/1).

Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale l’alcolismo, l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subìto un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se la dipendenza stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 265, consid. 3c pag. 268 e STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2 con riferimenti).

Riguardo alla succitata valutazione questo Tribunale non ha nulla da eccepire, tant’è che lo stesso medico curante nello scritto 1° dicembre 2015, dopo aver letto la risposta di causa, si è detta d’accordo su quanto scritto ritenendo unicamente che “…si sia sorvolato su eventuali patologie psichiatriche che penso invece siano presenti” motivo per cui ha chiesto che venga effettuata una perizia psichiatrica che “… possa alla fine fare chiarezza sulle diagnosi effettive “ (doc. O1).

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, con rapporto 2 dicembre 2015 lo psichiatra curante ha reso verosimile una modifica dello stato di salute. Seppur valutando una piena inabilità lavorativa – ciò che aveva già sostenuto nel rapporto 21 ottobre 2013 (doc. AI 206/3) ma non confermato dal dr. __________ nel rapporto 28 novembre 2013 (cfr. consid. 2.4) – il dr. __________ ha fra l’altro rimarcato che “… dagli esami ripetuti, dai dati anamnestici e dal decorso ho concluso che siamo di fronte a un disturbo bipolare di una soggetto con importante disturbo di personalità” (doc. P).

Quindi, rispetto a quanto riferito nel giugno 2015 all’__________, lo psichiatra curante ha per la prima volta attestato un disturbo bipolare, rilevando che ora l’assicurato assume regolarmente dei farmaci epilettici che “ … fungono come psicostabilizzatori e si usano come terapia di base nei disturbi bipolari. In effetti, il decorso negli ultimi mesi si presenta molto favorevole. Il paziente assume regolarmente i farmaci, l’aderenza al trattamento è ottimale e il quadro clinico è ben compensato” (doc. P).

Siccome suddetto atto medico è stato prodotto pendente causa, lo stesso è da ritenere tardivo secondo la giurisprudenza sopra menzionata.

In conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla precedente pronunzia del 29 gennaio 2014, la decisione di non entrata in materia va confermata.

Ne consegue pertanto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

Nel contempo il succitato rapporto 2 dicembre 2015 viene trasmesso all’Ufficio AI affinché lo tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi del consid. 2.7.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

5

CC

  • art. 395 CC

LAI

  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 17 LPGA

OAI

  • art. 87 OAI
  • art. 87ss. OAI

Gerichtsentscheide

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