Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.162
Entscheidungsdatum
28.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.162

BS/sc

Lugano 28 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 settembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1966, di professione ausiliaria di pulizie, è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2013 (cfr. decisione del 5 marzo 2013; per le motivazioni cfr. doc. AI 44).

Con comunicazione 13 maggio 2013 l’Ufficio AI ha confermato il grado d’invalidità (doc. AI 54).

1.2. Nell’aprile 2014 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare del SAM di data 28 maggio 2015 - concludente per un’inabilità del 100% sia nella propria che in altre attività, diminuita al 50% dal 30 aprile 2013 in attività adeguate -, tenuto conto del rapporto del consulente in integrazione professionale del 22 giugno 2015 (doc. AI 76), con decisione del 28 settembre 2015, preavvisata il 23 giugno 2015, l’amministrazione ha ridotto la rendita ad un quarto presentando l’interessata una grado d’invalidità del 40%. Nel contempo l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 86).

1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha interposto il presente ricorso, postulando in sostanza il ripristino della rendita intera. Essa contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione e, dopo aver riassunto le valutazioni degli specialisti interpellati dal SAM, ha concluso:

" (…)

Conclusioni:

  • Alla luce di quanta esposto sopra, riteniamo penalizzante la decisione per la quale: la rendita intera versata finora viene ridotta ad un quarto di rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 40%.

  • L'assicurata non è in grado di stare nella stessa posizione per più di mezz'ora (sdraiata, seduta, in piedi), tale stadio non le permette neppure di dormire in maniera prolungata.

  • L'assicurata non è in grado di camminare (come già verificato dai medici stessi) neppure per brevi tragitti.

  • Qualsiasi lavoro riuscisse a trovare non potrebbe mantenere la medesima posizione per lungo tempo.

  • Inoltre qualsiasi riqualificazione non sarebbe possibile vista l'età, la mancanza di un titolo di studio, la non esperienza in qualsiasi settore.

  • Il problema non è psichiatrico bensì fisico, la depressione lieve è una conseguenza del persistente stato fisico negativo che la porta all'esclusione sociale.

  • Chiediamo pertanto di rivedere la percentuale d'invalidità/ in quanto le difficoltà fisiche sono ormai croniche, persistenti e durature.” (doc. I, pag. 2)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene che l’assicurata non ha prodotto documentazione che permette di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile un’incapacità lavorativa superiore a quella accertata con la perizia SAM.

1.5. Il 2 dicembre 2015 l’insorgente ha prodotto un certificato medico (VI), che il TCA ha inoltrato all’Ufficio AI per una presa di posizione in merito (VII). Le osservazioni dell’amministra-zione datano 15 dicembre 2015 (VIII+1).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto da intera ad un quarto la rendita d’invalidità di cui la ricorrente beneficiava.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Per la riduzione e/o soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è all’ammini-strazione che incombe l’onere della prova circa l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherhebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellt, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81, 9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94, 9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).

2.6. Nel caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni presentata nel maggio 2012 (doc. AI 6) l’Ufficio AI ha proceduto agli accertamenti del caso. In particolare, l’assicurata è stata visitata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il quale, con rapporto 22 gennaio 2013, posta la diagnosi di sindrome lomboscaitalgica sinistra in esiti di tre interventi decompressivi L5-S1, aveva valutato in una situazione clinica non stabilizzata una totale inabilità lavorativa in tutte le attività dal settembre 2012 preceduta, con effetto dal 31 maggio 2010, da periodi con diversi tassi percentuali d’inabilità (doc. AI 37).

Di conseguenza, con decisione 5 marzo 2013 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2013 (cfr. consid. 1.1).

Il grado d’invalidità è stato poi confermato, come detto (cfr. consid. 1.1), con comunicazione 13 maggio 2013 (doc. AI 54), avendo il SMR accertato uno stato di salute invariato (cfr. annotazione 30 aprile 2013 del SMR in doc. AI 52).

2.7. Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la rendita da intera ad un quarto. L’amministrazione si è sostanzialmente fondata sulla perizia pluridisciplinare del SAM.

Dal referto datato 28 maggio 2015 (doc. AI 74) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lomboradicolare cronica (DD: sindrome lombospondilogena cronica) a sin, in:

  • stato da discectomia L5-S1 a sin. il 7.4.2010;

  • prima recidiva: stato da rediscectomia L5-S1 a sin. 11 14.3.2012;

  • seconda recidiva: stato da rediscectomia L5-S1 a sin. il 26.3.2012;

  • stato da stabilizzazione lombare ALlF L5-S1 il 31.1.2013;

  • residua sindrome radicolare con deficit sensitivi e persistente sintomatologia algica S1 a sin. (DD: sindrome lombospondilogena cronica a sin.).

Sindrome cervicosponciilogena cronica a sin, in:

  • discopatia soprattutto a livello del tratto C4-C6;

  • assenza di deficit neurologici associati.

Fibromialgia.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve (ICD10 F33.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalee di tipo misto, tensive e probabilmente anche emicraniche.

Cistadenoma sieroso del corpo del pancreas. (…)” (doc. AI 74/24)

Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni reumatologiche, neurologiche e psichiatriche, i periti hanno ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella sua abituale attività di ausiliaria di pulizia, come pure in lavori pesanti a mediamente pesanti.

In merito alla capacità lavorativa in attività adeguate, dopo che i singoli specialisti hanno proceduto tra di loro ad una dettagliata ed esauriente discussione (cfr. punto no. 6), i periti hanno concluso:

" (…)

Dal lato reumatologico, in un'attività leggera e adatta, rispettosa dei limiti funzionali descritti al punto 9.1.1, l'A. è abile al lavoro nella misura del 60% (lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 40%).

Per quel che riguarda gli aspetti neurologici, l’A. presenta un'incapacità lavorativa del 30% anche per attività adeguate.

Dal lato psichiatrico l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 30% anche per attività lavorative adatte (riduzione del tempo di presenza e/o del rendimento a seconda dell'attività svolta).

Complessivamente l’A. presenta una capacità lavorativa globale del 50% in un'attività lavorativa adatta. Riteniamo giustificato sommare parzialmente le varie incapacità lavorative per il carattere diverso dei limiti funzionali. Rispetto al quadro clinico prima dell'intervento chirurgico del 31.1.2013, abbiamo potuto constatare un miglioramento dello stato di salute. L'A. ha tratto un beneficio da questo intervento, con ripercussioni positive sulla capacità lavorativa in attività adeguata. (…)” (doc. AI 74/32)

Essi hanno poi precisato che la limitazione della capacità lavorativa del 50% “va intesa come riduzione del rendimento e/o del tempo di lavoro, a seconda dell’attività svolta” (cfr. riposta 9.1.2.1 in doc. AI 74/32).

In merito alla decorrenza di tale inabilità, i periti hanno rilevato:

" (…)

La capacità lavorativa del 50% in un'attività lavorativa adeguata è valida dall'1.5.2013, a ca. tre mesi dopo il quarto intervento alla schiena del 31.1.2013. Per il periodo precedente dal 31.1.2013 al 30.4.2013 l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa. Fino al 31.1.2013 valgono le condizioni stabilite in precedenza dall'Ufficio Al (rimandiamo alle decisioni del 5.3.2013 e 13.5.2013). (…)” (doc. AI 74/32-33)

Infine, i periti hanno indicato che:

" Dal lato reumatologico non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute e la relativa capacità lavorativa, ma un piano di riabilitazione è possibile.

Non abbiamo proposte terapeutiche da offrire dal punto di vista neurologico.

Dal lato psichiatrico l’A. dev’essere seguita da un punto di vista psicoterapico e psicofarmacologico per evitare un peggioramento del quadro depressivo attuale.” (risposta no. 9.3.1 in doc. AI 74/34).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.9. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 28 maggio 2015 (doc. AI 74), confermata dal SMR il 1° giugno 2015 (doc. AI 75).

La citata valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.7).

Essi, sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Ora, nel ricorso l’assicurata ha estrapolato una parte delle valutazioni dei consulenti specialistici senza tuttavia aver menzionato le singole conclusioni relative alla capacità lavorativa. Come visto al consid. 2.7, dal punto di vista reumatologico l’incapacità lavorativa in attività adeguate è stata valutata nella misura del 40%, 30% per motivi neurologici e 30% psichiatrici per una valutazione globale del 50%.

Rispetto alla situazione vigente al momento della decisione del 5 maggio 2013, vi è stato evidente il miglioramento dello stato di salute riscontrato. A tal riguardo va ricordato che i periti hanno rilevato come “…. rispetto al quadro clinico prima dell’intervento chirurgico del 31.1.2013 abbiamo potuto constatare un miglioramento dello stato di salute” (doc. AI 74/32).

Alla perizia SAM va attribuita piena forza probante, ritenuto del resto il successivo rapporto del 16 settembre 2015, redatto dal dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia, rapporto già prodotto in sede amministrativa e vagliato dal SMR (doc. AI 87/6 e 89), che non permette di intravedere una modifica nel senso di un peggioramento della situazione valutata dal SAM e questo per i seguenti motivi.

Nel citato rapporto lo specialista ha rilevato:

" Radicolopatia L5 sinistra cronica su:

ABF L5/S1

Esiti di decompressione (2x) L5/S1 sinistra

La paziente mostra attualmente un peggioramento della sintomatologia radicolare con un dolore in progressione nel territorio di S1 a sinistra. La neuropatia riscontrata clinicamente non mostra un riscontro diretto alla RM in cui si è potuto escludere compressione di tale radice nervosa. Dal punto di vista della stabilizzazione si è potuto conformare una fusione completa del segmento L5/S1 con un corretto posizionamento della gabbia posta per via anteriore e con leggere degrado delle faccette articolari adiacenti. Il dolore irradiante all’arto inferiore era già stato indagato precedentemente e trattato con decompressione che per diverso tempo non aveva creato problemi.

Attualmente il dolore è invalidante e la paziente non riesce più a svolgere le attività precedenti. Non ritengo possibile un trattamento chirurgico che possa migliorare tale situazione e la paziente dovrebbe evitare dei carichi fisici che porterebbero a un peggioramento dei dolori ulteriori. La paziente necessita quindi un sostegno duraturo non potendo ritornare all’attività precedente e non credo che una riqualifica possa giovarla.” (doc. AI 87/6)

A tal riguardo il dr. __________ del SMR, seppur non specialista in chirurgia ortopedica, ha rettamente evidenziato:

" (…)

Valutazione:

dall'attuale rapporto del dr. __________ non risulta una oggettivabile modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione SAM.

Il dr. __________ si limita a indicare che il dolore radicolare sia divenuto invalidante. Manca qualsiasi indicazione in merito all'evoluzione temporale di questo peggioramento, non si fa accenno a ulteriori accertamenti o terapie che potrebbero essere indicati in presenza di un effettivo netto peggioramento rispetto alla situazione presente in primavera 2015.

In assenza di dati oggettivi ritengo assolutamente non necessario sottoporre l'attuale scritto al SAM per presa di posizione.” (doc. VIII/1)

Del resto in sede SAM era già stato evidenziato che l’assicu-rata non poteva più svolgere la precedente attività, dovendo evitare lavori da pesanti a mediamente pesanti.

In conclusione, non essendo subentrata una rilevante modifica dello stato di salute dell’assicurata, con riferimento alla perizia SAM, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata dal 1° maggio 2013 presenta un’inabilità al 50% in attività adeguate.

2.10. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.10.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valida, l’Ufficio AI ha preso in considerazione i dati statistici riferiti all’attività di servizi e paesaggi, livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive) per un importo di fr. 43'719.-- (stato 2013, corrispondente alla modifica dello stato di salute).

Va qui fatto presente che anche volendo prendere in considerazione, per ipotesi di lavoro, il dato salariale di fr. 23'043,75 riferito a quanto l’assicurata aveva percepito nel 2010 (prima del danno alla salute) per un’occupazione del 50% (doc. AI 23/3), corrispondente per un tempo pieno a fr. 46'087,50, l’esito della vertenza con cambierebbe (cfr. consid. 2.10).

2.10.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" (…)

In conformità della vigente giurisprudenza, in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora.

La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2013 avrebbe potuto realizzare un salario annuo di Fr. 54'203 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Su quest'importo può essere operata una riduzione fino ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sui mercato.

Con una capacità al lavoro del 50% e con riduzione del 4% per attività leggere, il salario da invalido è di Fr. 26'018.--. (…)” (doc. AI 93/8)

Occorre qui ricordare che con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5, motivo per cui la riduzione del 4% fissata dall’amministrazione va aumentata al 5% e quindi il reddito da invalido corrisponde ora a fr. 25'746.--. Tale correzione non permette tuttavia di modificare l’esito della vertenza.

Infatti, dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 43'719.-- con quello da invalido di fr. 25'746.-- risulta un grado d’incapacità al guadagno del 41,11% (43'719 – 25'746 x 100 : 43’719) che conferisce il diritto ad un quarto di rendita. Lo stesso risultato si ottiene anche prendendo, come visto al consid. 2.10.1 in fine, un reddito da valido di fr. 46'087,50.

Di conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente ridotto ad un quarto la rendita con effetto dal 1° novembre 2015 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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