Raccomandata
Incarto n. 32.2015.157
cr
Lugano 2 agosto 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 21 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, di professione elettricista, nel mese di febbraio 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti volta ad ottenere dei provvedimenti di integrazione professionale o una rendita (cfr. doc. 4/1-9), poiché a seguito di alcuni infortuni subiti al ginocchio sinistro e dei successivi numerosi interventi chirurgici di plastica legamentare cui ha dovuto sottoporsi, è stato costretto a cessare l’attività di elettricista (doc. 20).
1.2. In data 17 maggio 2010 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato, quale provvedimento di intervento tempestivo, l’assunzione dei costi di un corso di bilancio personale e professionale da fine maggio 2010 a fine giugno 2010 (doc. 25), seguito, come da comunicazione del 2 agosto 2010, dall’assunzione dei costi per un corso intensivo di tedesco (doc. 37), poi completato con un corso di tedesco di 30 lezioni da metà novembre 2010 (doc. 42).
1.3. Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 6 dicembre 2010 (doc. 47), poi confermato con decisione del 12 gennaio 2011 (doc. 52) ha, da un lato, negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità essendo il grado di invalidità inferiore al 40%, mentre, dall’altro, ha ritenuto adempiuti i presupposti necessari per riconoscergli il diritto a provvedimenti professionali.
1.4. Vista la disponibilità manifestata dall’assicurato in data 7 gennaio 2011 ad intraprendere una riformazione professionale (doc. 53), con scritto del 3 giugno 2011, l’Ufficio AI ha quindi comunicato all’interessato che avrebbe assunto i costi per una riqualifica quale impiegato di commercio presso Ingrado di Locarno, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014 (doc. 62).
Con ulteriore comunicazione del 25 giugno 2012, l’amministrazione ha pure concesso all’interessato l’assunzione dei costi per un corso di inglese di 30 lezioni dal 18 giugno 2012 a fine agosto 2012 (doc. 70). A tale corso hanno poi fatto seguito, sempre a carico dell’Ufficio AI, altre 30 lezioni da inizio ottobre 2012 a fine anno 2012 (doc. 74) ed ulteriori 30 lezioni a partire dal 15 febbraio 2013 (doc. 82).
In data 6 agosto 2014 - dopo avere appreso che l’interessato non aveva superato gli esami di fine tirocinio per impiegati di commercio (cfr. doc. 90 e doc. 92) - l’Ufficio AI ha concesso a RI 1 il prolungamento della garanzia per una riformazione professionale, sempre presso __________ di __________, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 (doc. 95).
L’assicurato ha infine superato gli esami di fine tirocinio, come risulta dal certificato delle note della Divisione della formazione professionale del 1° luglio 2015 (doc. 114).
Con comunicazione del 6 luglio 2015, l’Ufficio AI ha assunto le spese per il prolungamento della riqualifica in qualità di impiegato di commercio dell’assicurato presso __________ di __________ dal 1° luglio 2015 al 31 luglio 2015 (doc. 117).
1.5. Con comunicazione del 28 agosto 2015, l’Ufficio AI, dopo essersi complimentato con l’assicurato per l’ottenimento del diploma di impiegato di commercio e dopo avere effettuato il confronto dei redditi, lo ha informato a proposito della chiusura del caso “in quanto lei risulta convenientemente reintegrato”, ritenuto che “grazie alla riformazione quale impiegato di commercio (profilo B) il discapito conseguibile nella nuova attività permette il totale recupero della capacità di guadagno” (doc. 121).
Come richiesto dall’assicurato con scritto del 17 settembre 2015 (doc. 122), in data 21 settembre 2015, l’Ufficio AI ha emesso la decisione formale con la quale ha confermato di ritenere conclusa la lavorazione della pratica in quanto l’assicurato “risulta convenientemente reintegrato senza diritto ad una rendita”, in mancanza di un grado di invalidità (doc. 123).
1.6. Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2015, l’assicurato ha contestato l’ammontare del reddito da invalido calcolato con riferimento ai dati statistici RSS delle categorie professionali indicate dall’amministrazione, pari a fr. 5'804 mensili, a suo avviso “non realistico”, evidenziando che in Ticino “un simile salario per una persona come me che deve inserirsi nel mercato del lavoro partendo dalla base di una riqualifica, di fatto, come se avessi terminato un apprendistato a vent’anni, non è offerto da nessuna azienda o servizio pubblico”.
A conferma di quanto addotto, il ricorrente ha rilevato che “la realtà è che ho potuto lavorare presso __________ di __________ durante il mese di agosto (una supplenza) e il mio primo salario dopo la riqualifica è stato di 3'472.10 CHF lordi per 13 mensilità” (doc. I).
1.7. L’Ufficio AI, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. Con scritto datato 25 ottobre 2015, ma messo alla posta il 26 novembre 2015, l’assicurato ha ribadito quanto già indicato in sede ricorsuale, trasmettendo al TCA copia del contratto individuale d’impiego con __________ del 5 agosto 2015 (doc. VII + A).
1.9. Con osservazioni del 7 dicembre 2015, l’Ufficio AI si è limitato a richiamare il contenuto della risposta di causa e della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (doc. IX).
Questo scritto è stato trasmesso all’assicurato (doc. X), per conoscenza.
1.10. In data 16 dicembre 2015, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA, quale ulteriore mezzo di prova, “la decisione su opposizione del 9 dicembre 2015 emanata dalla __________ nella parallela procedura in ambito LAINF, dalla quale risulta un discapito economico pari all’1.2%” (doc. XI + 1).
1.11. Con scritto del 7 gennaio 2016, l’assicurato ha nuovamente ripetuto quanto già esposto in sede ricorsuale, rilevando che “in Ticino la paga media di una persona che svolge il mio mestiere è di fr. 4’574 CHF mensili”, aggiungendo che “se voi siete in grado di potermi offrire un lavoro con un salario come da voi dichiarato sarei seriamente interessato a prenderlo in seria considerazione” (doc. XIII e doc. XIV).
Queste considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XV), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che la riformazione quale impiegato di commercio conclusa con successo abbia permesso a quest’ultimo il completo recupero della capacità di guadagno.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
L'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 6.1 e 6.1.1.).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
2.3. Nel caso di specie, è indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che l’assicurato, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 23 giugno 2010 (cfr. doc. 30-1), non possa più, a causa del danno alla salute, svolgere la propria precedente professione di elettricista, mentre sia totalmente abile al lavoro in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 52).
Altrettanto pacifico il fatto che l’attività di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato si è diplomato ottenendo l’attestato federale di capacità (AFC) grazie ai provvedimenti professionali riconosciutigli dall’Ufficio AI, sia del tutto rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato (cfr. doc. 45, 56 e 59).
Non occorre, quindi, dilungarsi oltre sull’argomento.
2.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Ai fini della valutazione economica, l’amministrazione ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei redditi.
A tal fine nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2009 in fr. 66'547.-- conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel questionario compilato in data 12 aprile 2010 (cfr. doc. 13-3), che aggiornato “al dato statistico disponibile (2013) è di CHF 68’813.--” (cfr. doc. 123).
Quanto al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha osservato che “per determinare quanto avrebbe guadagnato senza il danno alla salute nel 2013, si fa riferimento alla media dei dati statistici RSS delle categorie professionali comprese dalla 45 alla 95 (settore dei servizi, livello di qualifica 3, uomo), si ottiene così un salario mensile di CHF 5'804.- che corrisponde ad un salario annuo di CHF 69'648.- (12 mensilità)” (doc. 123).
Dal raffronto dei redditi tra il reddito da valido di fr. 68’813.-- e il reddito da invalido di fr. 69’648.-- non è quindi emersa perdita di guadagno alcuna, motivo per il quale l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato convenientemente reintegrato senza diritto ad una rendita di invalidità (doc. 123).
2.5. Con il presente ricorso l’assicurato non ha contestato il reddito da valido, ma unicamente quello da invalido, a suo avviso irrealistico in quanto “in Ticino la paga media di una persona che svolge il mio mestiere è di fr. 4’574 mensili” e aggiungendo che il suo primo salario dopo la riqualifica, per una supplenza di un mese presso __________ di __________, è stato di fr. 3’472.10 lordi mensili”, come risulta dal contratto di lavoro del 5 agosto 2015 (doc. I; doc. VII + A; doc. XIII e doc. XIV).
2.6. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie, visto che a norma dell’art. 29 cpv. 2 LAI il diritto ad una rendita non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI (ossia un’indennità riconosciuta durante l’esecuzione dei provvedimenti professionali), sono determinanti i dati del 2015, avendo l’assicurato portato a termine la propria riformazione professionale nel mese di giugno 2015.
L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013, motivo per il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2015.
2.7. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2009 in fr. 66'547.-- conformemente a quanto indicato dalla ditta __________ di __________ (cfr. questionario del dal datore di lavoro del 12 aprile 2010, doc. 13-3) e ha poi proceduto ad aggiornare tale importo al 2013 secondo i dati statistici a disposizione, giungendo ad un importo di fr. 68’813.--.
Nonostante non sia oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il TCA, dovendo in ogni caso procedere all’aggiornamento del reddito da valido al 2015 (cfr. consid. 2.6.), rileva che in ambito LAINF, nella decisione su opposizione del 9 dicembre 2015 trasmessa a questo Tribunale dall’Ufficio AI in data 16 dicembre 2015 (cfr. doc. XI/1) e oggetto dell’incarto LAINF 35.2016.22, l’Istituto assicuratore ha fissato in fr. 68'047.-- il reddito da valido dell’interessato aggiornato al 2015.
L’assicuratore LAINF è giunto a tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009 indicato dal precedente datore di lavoro dell’interessato, poi aggiornato tenendo conto degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, per un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 114 e doc. 175 fascicolo 2 incarto LAINF 35.2016.22).
Il TCA ritiene corretto tale modo di agire dell’assicuratore LAINF e può farlo proprio.
2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.9. In una sentenza 8C_989/2009 del 31 maggio 2010 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, questa Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui dati statistici anziché prendere in considerazione il reddito effettivamente conseguito dall'assicurato e ha in particolare rilevato:
" (…)
4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.
(…)
6.1 Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.
Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.
In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.
Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità del 18 %.
6.2 Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle particolarità del caso.”
2.10. In concreto, l’assicurato, una volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio con AFC, è stato incaricato, in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto 2015 e fino al rientro del titolare, presso la sede di __________ di __________, con un salario lordo di fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di lavoro del 5 agosto 2015, doc. A).
Tale supplenza è durata, come indicato dall’assicurato stesso, per il solo mese di agosto 2015 (cfr. doc. I; VII; XIII; XIV).
Di tutta evidenza, questo salario, percepito unicamente durante un mese, non può essere ritenuto rappresentativo, non potendo certo essere considerata la supplenza un rapporto di lavoro particolarmente stabile come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al considerando precedente (cfr. consid. 2.9.).
Pertanto, in mancanza, nel caso di specie, di un salario effettivamente percepito nell’attività di impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il reddito da invalido da prendere in considerazione è, per forza di cose, quello statistico.
In tale ambito, tuttavia, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – il quale ha più volte indicato che in Ticino il salario medio per la sua professione sarebbe di fr. 4’574 mensili, senza tuttavia precisare sulla base di quali parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. XIII; doc. XIV, sottolineatura della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati statistici regionali, ma unicamente a quelli nazionali.
Il Tribunale federale ha, infatti, come esposto al considerando 2.8., già dichiarato non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 dell’ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell’ISS, che fa riferimento alle “grandi regioni” (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).
L’Alta Corte ha ancora ribadito l’inapplicabilità dei dati regionali, ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, nella quale, in assenza di un reddito effettivamente realizzato, il reddito da invalido era stato calcolato facendo riferimento ai dati statistici ISS della TA1 (cifra 52 [commercio al dettaglio e riparazioni], livello di qualifica 3, uomini). L'insorgente aveva contestato l’applicazione dei dati statistici nazionali, ritenendo che sarebbe stato più corretto, perché più aderente alla realtà concreta, applicare i salari minimi indicati dalla Commissione paritetica nel ramo della vendita del Canton Ticino, utilizzando i quali si sarebbe ottenuto un reddito da invalido equivalente al reddito minimo conseguibile in Ticino da un impiegato di vendita dopo tre anni di tirocinio.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto la censura infondata, ribadendo di essersi “già espressa in maniera chiara sull'inapplicabilità dei valori regionali per determinare il reddito ipotetico da invalido (v. SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 [U 75/03])”.
Ad analoghe conclusioni è pure giunto il Tribunale federale in una recente STF 9C_843/2015 del 7 aprile 2016, concernente il caso di un assicurato vallesano, riformato quale informatico, al quale era stato negato il diritto ad una rendita di invalidità fissando il reddito da invalido sulla base dei dati statistici nazionali, ciò che lui contestava facendo valere che i salari versati in Vallese sono inferiori a quelli corrisposti nel resto della Svizzera.
Il Tribunale federale ha considerato che, per ragioni legate al rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento, non era possibile tenere conto di dati salariali regionali, come del resto già stabilito in diverse altre sentenze (vedi STF 8C_744/2011 del 25 aprile 2012 consid. 5.2 e riferimenti in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; vedi anche sentenze U 75/03 del 12 ottobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, e I 424/05 del 22 agosto 2006).
Su questo tema vedi anche Daniele Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali” in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.
Conformemente alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano, dunque, applicabili, come stabilito dall’amministrazione, i dati statistici nazionali.
2.11. Nella decisione del 21 settembre 2015, l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da invalido per il 2013 facendo riferimento ai dati contenuti nella tabella TA1 2010, categorie professionali comprese dalla 45 alla 96 del settore dei servizi, livello di qualifica 3, uomo, ottenendo un salario mensile di fr. 5'804, pari a fr. 69'648 annui (doc. 123).
Nella risposta di causa l’amministrazione ha poi provveduto a riportare su 41.6 ore l’importo di fr. 5'804 risultante dalla tabella TA1 e ad adeguarlo al 2013, ottenendo un reddito annuo di fr. 74'259.70 (cfr. doc. V).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che la scelta di fare capo ai dati della Tabella TA1 operata dall’amministrazione nella decisione impugnata appare favorevole all’assicurato, ritenuto che il Tribunale federale, in una sentenza STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012, ha già avuto modo di rilevare che, alla luce della natura trasversale della professione di impiegato di commercio, sarebbe maggiormente appropriato fare riferimento ai dati statistici per genere di attività di cui alla Tabella TA7 anziché a quelli stabiliti secondo il ramo economico di cui alla Tabella TA1.
Il TCA sottolinea che l’applicazione, nel caso di specie, della Tabella TA7 porterebbe ad un reddito da invalido ancora maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti nella tabella in questione (ritenuto che, già solo nella TA7 2010, settore “22: segretariato, cancelleria”, livello di qualifica 3, uomo, il salario mensile ammonta a fr. 6’482, mentre per il settore “23: altre attività commerciali e amministrative”, livello 3, uomo, è pari a fr. 6’750).
Inoltre, a proposito dell’utilizzo dell’edizione 2010 della Tabella TA1, questo Tribunale evidenzia che, in ogni caso, essendo stata la decisione impugnata emanata il 21 settembre 2015, l’amministrazione avrebbe dovuto fare capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. consid. 2.8.) e non a quella del 2010.
Utilizzando, nel caso maggiormente favorevole all’assicurato come scelto dall’Ufficio AI, i dati forniti dalla Tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone un livello di competenze 2 (corrispondente a quello che era, nell’esizione 2010 della Tabella TA1, il livello di competenze “3: conoscenze professionali e specializzate” cui ha fatto correttamente capo l’amministrazione, visto che l’assicurato ha concluso la propria riformazione professionale ottenendo l’AFC di impiegato di commercio) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’285.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno (fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il 2014 e +0.3% per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67’312.11.
L’amministrazione non ha apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato secondo i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.
Il TCA concorda con l’amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica automaticamente, ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi sufficienti per ammettere che, in considerazione di circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori quali l’età, la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa pag. 79), la persona assicurata è in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua sul piano economico solo in maniera inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).
2.12. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un salario da invalido di fr. 67’312 confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.7.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 1,08%, arrotondato all’1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità come stabilito dall’amministrazione.
A titolo abbondanziale, il TCA rileva che l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale proprio per permettergli di recuperare, nonostante il danno alla salute che gli impediva di continuare ad esercitare la precedente professione di elettricista, una piena capacità di guadagno sfruttabile sul mercato del lavoro.
Nella valutazione del 31 maggio 2011, infatti, il consulente IP incaricato ha osservato che in assenza di riqualifica l’assicurato subiva un discapito economico del 20%, mentre dopo la riqualifica in ambito commerciale egli avrebbe recuperato completamente la capacità di guadagno (cfr. doc. 59-2).
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti