Raccomandata
Incarto n. 32.2015.154
PC/sc
Lugano 27 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 ottobre 1999, RI 1, nato nel 1969, da ultimo, autista presso l’__________ di __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, postulando il riconoscimento di un orientamento professionale e di una rendita di invalidità (doc. AI 22).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'UAI, con decisione formale del 20 dicembre 2002 (doc. AI 69), ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° settembre 2001 e di una rendita intera a far tempo dal 1° dicembre 2001.
1.3. Il 23 dicembre 2005 è stata avviata d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità (doc. AI 80 e 81). In questo contesto, l’UAI ha disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica a cura del dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 93), e, alla luce delle conclusioni ivi contenute, così come dell’apprezzamento del medico di fiducia, dr. med __________ (doc. AI 95), con decisione formale del 28 settembre 2007 (doc. AI 108), preavvisata il 26 luglio 2007 (doc. AI 99), ha ridotto a una mezza rendita quella intera in vigore, e ciò a contare dal 1° novembre 2007 ovvero dal primo giorno del secondo mese che seguiva la notifica della decisione.
1.4. Con sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso presentato dall’assicurato, per il tramite dell'avv. RA 1 (doc. AI 115), contro la precitata decisione dell’UAI (doc. AI 123). In tale occasione questa Corte, dopo aver escluso che fossero in concreto adempiute le condizioni per procedere a una revisione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 17 LPGA, ha per contro ritenuto che fossero dati tutti i presupposti per effettuare una riconsiderazione della decisione di rendita del 20 dicembre 2002, in quanto manifestamente erronea.
Posto come dalla documentazione medica agli atti, dalla quale non vi era valido motivo per scostarsi, si evinceva che l'assi-curato sarebbe stato in grado di esercitare un'attività lavorativa idonea (cfr. rapporto del 12 luglio 2007 del dr. med. __________ di cui al doc. AI 95 e quello del 24 luglio 2007 della consulente in integrazione professionale di cui al doc. AI 97) nella misura del 50% (inteso come mezza giornata), il TCA, dopo aver effettuato il raffronto dei redditi ("da valido" fr. 46'860.-; "da invalido" fr. 60'226.07 al 100% pari a fr. 30'113.03 al 50%, ulteriormente ridotto del 25% a titolo di deduzione sociale a fr. 22'584.77) nel 2007 (anno in cui è entrata in vigore la riduzione della rendita di invalidità), è giunto ad un grado di invalidità del 51.8%, donde il diritto a mezza rendita ex art. 28 cpv. 1 LAI. Questa Corte ha quindi concluso che l'UAI aveva correttamente ridotto a mezza rendita la rendita d'invalidità in vigore.
1.5. In sede di revisione della rendita, avviata il 6 luglio 2011 (doc. AI 129), l’UAI con la comunicazione del 5 gennaio 2012 ha confermato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 135).
1.6. Il 28 maggio 2015 l’assicurato, tramite il medico curante dr. med. __________, ha postulato la revisione della rendita adducendo un peggioramento del proprio stato di salute (doc. AI 139).
1.7. Dopo aver sottoposto la domanda di revisione al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR; doc. AI 141), l’Ufficio AI con la decisione del 10 settembre 2015 (doc. AI 145), preavvisata con progetto del 2 luglio 2015 (doc. AI 142), non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
1.8. Contro questa decisione RI 1, sempre per il tramite dell'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, in via principale, l’entrata nel merito della richiesta da lui inoltrata e, in via subordinata, il riconoscimento di un aumento della rendita d’invalidità (cfr. doc. I). Il legale dell'assicurato ritiene che il suo cliente abbia reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado d’invalidità e il diritto a prestazioni. A sostegno delle proprie argomentazioni, il patrocinatore del ricorrente allega il rapporto del 7 ottobre 2015 del dr. med. __________ ed i relativi annessi (doc. C), in cui sarebbe evidenziata l'insorgenza di una serie di patologie - precedentemente inesistenti e, quindi, mai poste al vaglio da parte dell'UAI - che andrebbero ad incidere sostanzialmente sulla residua capacità lavorativa del suo assistito, diminuendola. Da ultimo, chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria.
1.9. Con risposta di causa del 27 ottobre 2015 (doc. V), l’UAI si è riconfermato nella propria decisione del 10 settembre 2015, sulla base del rapporto del 23 ottobre 2015 del medico del SMR (doc. V 1). Non avendo il ricorrente reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado d’invalidità e il diritto a prestazioni, l'amministrazione ribadisce la richiesta di reiezione del gravame.
1.10. In data 28 ottobre 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni, prorogato - su istanza del 16 novembre 2015 dell'avv. RA 1 - di ulteriori 20 giorni, per presentare eventuali altri mezzi di prova; nel contempo il rappresentante dell'insorgente è stato invitato a presentare entro il medesimo termine le proprie osservazioni in merito alla risposta di causa e al doc. V 1 (doc. VI, VIII e IX).
1.11. In data 2 novembre 2015 il legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. VII).
1.12. In data 4 dicembre 2015 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA (doc. X) il rapporto del 1° dicembre 2015 del dr. med. __________ (doc. D), postulando nuovamente l'annullamento della decisione avversata e sollecitando l’attribuzione di una rendita d’invalidità intera a favore del suo assistito.
1.13. Con osservazioni del 15 dicembre 2015 (doc. XVII), l’UAI ha ribadito la correttezza della decisione del 10 settembre 2015, producendo l'annotazione dell'11 dicembre 2015 del medico dell'SMR (doc. XII 1).
Questo scritto è stato trasmesso al legale dell'insorgente il 16 dicembre 2015 per conoscenza, con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni (doc. XIII).
1.14. In data 12 gennaio 2016 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA (doc. XIV) il rapporto del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________ (doc. E2), riconfermando la richiesta di aumento della rendita del suo cliente, avendo reso verosimile una modifica del suo stato di salute.
Il doc. XIV e E2 sono stati inviati il 13 gennaio 2016 all’UAI per presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni (doc. XV).
1.15. Con osservazioni del 19 gennaio 2016 (doc. XVI), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame e la correttezza della decisione del 10 settembre 2015, sulla base del rapporto del 18 gennaio 2016 del medico del SMR (doc. 149), in quanto dal rapporto del 7 gennaio 2016 del dr. med. __________ (doc. E2) non risultava oggettivato un ulteriore peggioramento della residua capacità lavorativa dell'assicurato (doc. XVI).
Questo scritto è stato trasmesso, insieme all'allegato, al rappresentante del ricorrente il 20 gennaio 2016, per conoscenza.
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:
" (…) che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).”
Secondo la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/
view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).
Infine secondo la cifra 5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
2.3. Nel caso in esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
2.4. Con sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ritenuto corretta la decisione dell’UAI del 28 settembre 2007 con cui la rendita intera di cui l'assicurato beneficiava dal 1° dicembre 2001 (doc. AI 69) è stata ridotta a mezza rendita a decorrere dal 1° novembre 2007 (doc. AI 108).
In quell’occasione dal punto di vista psichico, l’amministrazione aveva fatto capo alla perizia del 5 giugno 2007 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale - dopo aver ricostruito l’anamnesi dell’insorgente (doc. 93-2/5) ed averne descritto lo stato psichico (doc. 93-6), aveva posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica (ICD-10: F 33.11): sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra e sindrome cervicospondilogena sinistra dal 1999; ernia discale mediana L5-S1 dal 1999; esito da morbo di Scheuermann da diversi anni; sbilancio e decondizionamento muscolare da diversi anni" rispettivamente quella senza ripercussione sulla capacità lavorativa di "obesità; fibromialgia". Il perito consultato dall’amministrazione aveva quindi sottolineato che, rispetto a quanto constatato nel 2002 ("reazione mista ansiosa depressiva nell'ambito di una sindrome di disadattamento; ICD-10: F 43.22"), lo stato di salute psichica dell'assicurato era nel frattempo leggermente migliorato e che l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico si situava, al momento del consulto, tra il 30 e il 40%:
" Per quel che riguarda il suo stato psichico rispetto al 2002, egli presenta un quadro più o meno simile con la differenza che ormai la sindrome da disadattamento con il tempo si trasforma in una depressione ricorrente che persiste e viene certificata dal Dr. __________, psichiatra che lo segue, che con vari cambiamenti della sua psicofarmacoterapia è riuscito a migliorare leggermente la sua situazione psichica ma persistono ancora dei sintomi che possono giustificare ancora un’inabilità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura dal 30 al 40%. Dunque egli ha presentato un’evoluzione lenta ma comunque con un leggero miglioramento rispetto ai disturbi presentati nel 2002.” (doc. 93-7).
Per il resto, l’amministrazione aveva fatto capo alla valutazione del 12 luglio 2007 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico del SMR, - dalla quale, come già riportato in narrativa, il TCA non ha avuto valido motivo per scostarsi - che - dopo aver ripreso la diagnosi di "sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica (ICD-10: F 33.11)" e l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico tra il 30 e il 40% (corrispondente ad un lavoro di 4-5 ore giornaliere in un'attività rispettosa dei limiti funzionali per le affezioni somatiche) ritenute dal dr. med. __________ - ha sottolineato come lo stato di salute dell'assicurato dal punto di vista reumatologico ("sindrome lombovertebrale cronica con discopatia L5-S1 con ernia discale a sinistra; sindrome cervicale senza sindrome radicolare; artralgia polso sinistro 2004 e 2006; ernia iatale con reflusso gastro-esofageo; dislipidemia; sovrappeso: IMC = 29,4 kg/m2") appariva nel complesso stazionario e che non era documentato un peggioramento nel rapporto dettagliato del dr. med. __________ del 5 novembre 2006 (doc. AI 86-3 e 4). Chiamato a definire la capacità lavorativa globale, il medico del SMR aveva quindi concluso che l’assicurato era in grado di lavorare in misura del 50% (inteso come mezza giornata) in un’attività in cui non fosse necessario mantenere la stessa posizione per un periodo protratto e caricare la colonna vertebrale (doc. 95-1).
2.5. Successivamente alla sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008 di questa Corte, l'UAI - in sede di revisione della rendita, avviata il 6 luglio 2011 (doc. AI 129), e sfociata nella comunicazione del 5 gennaio 2012 con cui è stata confermata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 135) - aveva fatto capo alla valutazione del 2 gennaio 2012 (doc. AI 134-1) del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico del SMR, che - dopo aver posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L5-S1 con miogelosi paravertebrale e malportamento del rachide; sindrome cervicale senza segni radicolari; depressione ansiosa" rispettivamente quella senza ripercussione sulla capacità lavorativa di "artralgia polso sinistro; sospetto di sindrome delle apnee notturne; tabagismo, obesità: IMC = 30,8 kg/m2" - ha constatato come non fosse stato oggettivato un cambiamento dello stato di salute ed ha, quindi, confermato una capacità lavorativa del 50% dal giugno 2011 (contrariamente sia all'inabilità lavorativa totale indicata dal dr. med. __________ nel rapporto del 30 settembre 2011 a decorrere dal 9 gennaio 2003, che segnalava una persistenza dei dolori ritenendo lo stato di salute suscettibile di peggioramento - doc. AI 132-1/6 - sia alle affermazioni del 31 agosto 2011 dell'assicurato, senza attività lucrativa, secondo il quale il proprio stato di salute era peggiorato dal settembre 2008 per dolori al ginocchio sinistro, cervicali e lombari - doc. AI 130-1 e 2).
2.6. Con la domanda di revisione inoltrata il 28 maggio 2015 per il tramite del medico curante, dr. med. __________, l'assicurato ha nuovamente addotto un peggioramento dello stato di salute.
A tal proposito il precitato medico curante si è cosi espresso:
" Il Paziente a margine è a beneficio di una rendita AI dal 2001 e da allora non ha mai svolto alcuna attività lavorativa in relazione ai suoi disturbi di salute che sono soggettivamente peggiorati e che hanno necessitato di trattamento specialistico.
In particolare è trattato per:
sindrome delle apnee notturne con un oral-device;
dolori cronici pseudoradicolari dell'arto inferiore sin., a livello lombare e dell'arto sup. sin, con/su: RMN del rachide cervicale senza alterazioni di rilievo; RMN del rachide lombare con ernia paramediana sin.L5/S1; ENMG del 11.12.2013 senza segni di sofferenza neurogena acuta agli arti inferiori;
cefalea episodica primaria a carattere misto tensivo ed emicranico; - Cervicalgia cronica con irradiazione verso sin.;
piccola lesione parziale del sovraspinoso e lieve borsite sottoacromiale della spalla sin.;
disturbo depressivo-ansiogeno dal 1999;
Sindrome somatoforme da dolore persistente
Il P. richiede di conseguenza una rivalutazione della percentuale di invalidità della quale beneficia dal 2001.
Non è pensabile che il P. sia in grado di svolgere una qualsiasi attività fisica in concomitanza con un blocco sovratentoriale. (…)"
(doc. AI 139-1; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Il referto è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 30 giugno 2015 il dr. med. R. __________, richiamata la già citata valutazione del 2 gennaio 2012 del dr. med. __________ del SMR (doc. AI 134-1), ha concluso che "la nuova documentazione medica pervenuta agli atti, non apporta nuovi elementi medici che modificano in maniera sostanziale la CL da noi valutata. Anche il disturbo apnoico-ostruttivo presenta attualmente un buon compenso con l'utilizzo di un oral-device. Per le problematiche cervico-lombari sono state intraprese buone misure terapeutiche risolutive-contenitive, rispettivamente misure infiltrative analgesiche-antinfiammatorie a cui si accompagneranno vari cicli di fisioterapia. Per cui NON giustificata l'entrata in materia".
(doc. AI 141-1; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Dinanzi a questa Corte, l’insorgente ha prodotto il rapporto del 7 ottobre 2015 del dr. med. __________, che ha puntualizzato quanto segue:
" (…) In seguito alle patologie già elencate nel mio rapporto del 28.05.15 sono da aggiungere risp. completare le seguenti malattie:
ipertensione arteriosa ben controllata con Coveram 5/5 (1);
ipercolesterinemia;
dolori cronici spalla sin. (tendopatia del sovraspinato e lieve borsite);
episodi di claustrofobia e crisi di panico trattata con Cymbalta 60 mg (1);
sindrome femoro-patellare ds. e ultimamente anche a sin. trattata conservativamente;
herpes simplex recidivante in tt. ciclico (…)"
(doc. C; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)
Nella medesima occasione il medico curante dell'assicurato ha inoltre evidenziato quanto segue:
" (…) Non viene compreso dal sogg. la riduzione del grado di invalidità, la quale avrebbe dovuto piuttosto essere aumentata vista l'apparizione di nuove patologie. Per i dolori egli assume all'occ. del Vimovo ev. associato a Mydocalm. Vista la già lunga permanenza in assenza di qualsiasi attività lavorativa, il peggioramento sopra descritto e quello riportato nella mia lettera del 28.05.15, il reinserimento anche solo parziale nel ciclo lavorativo, risulta essere alquanto difficile. (…)"
(doc. C; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Il dr. med. __________ del SMR, nell’annotazione del 23 ottobre 2015, dopo aver rilevato che con la richiesta di revisione è stata posta la nuova diagnosi di sindrome delle apnee notturne trattata con buon compenso e dopo aver elencato le diagnosi riportate nel predetto rapporto del medico curante (segnatamente: ipertensione arteriosa ben controllata; ipercolesterolemia; dolori cronici alla spalla sinistra, tendinopatia del sovraspinato e lieve borsite; episodi di claustrofobia e sindrome femoropatellare destra trattata conservativamente), ha ribadito che "dalla documentazione prodotta non risulta assolutamente giustificabile una ulteriore riduzione della CL esigibile dell'assicurato già a beneficio di rendita AI 1/2" (doc. V 1; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Sempre dinanzi a questa Corte, l’insorgente ha prodotto il rapporto del 1° dicembre 2015 del dr. med. __________, che ha puntualizzato quanto segue:
" (…) Risultano essere nuove le diagnosi a), c), f), g), h) [n.d.r.: ipertensione arteriosa ben controllata con coveram 5/5; dolori cronici spalla sinistra (tendinopatia del sovraspinato e lieve borsite) e recentemente anche alla spalla ds.; herpes simplex recidivante in tt. ciclico; sindrome delle apnee notturne e cefalea cronica episodica primaria a carattere misto tensivo ed emicranico). Le patologie croniche sono tuttora presenti e determinano prevalentemente l'inabilità lavorativa. I trattamenti medicamentosi hanno unicamente un influsso parziale sul decorso delle varie patologie. Trattasi di un P. polimorbido e pluri-indagato, il quale non ha più lavorato dal 2001. Il peggioramento della salute globale risulta essere progressivamente peggiorato in seguito all'apparizione delle ultime patologie a partire circa da aprile 2014. Non tutti i disturbi accusati dal paziente sono comunque sempre obiettivabili o misurabili. Il peggioramento consiste nell'accentuazione della sintotologia dolorosa sia a livello della colonna vertebrale cervicale e lombare, nell'apparizione di una cefalea mista tensivo emicranica, nella contrattura della muscolatura paravertebrale, nel persistere di una sintomatologia ansiosa-depressiva con crisi di panico, nell'accentuazione dei disturbi degenerativi agli arti interiori ed alle articolazioni vertebrali (…)."
(doc. D; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Nella medesima occasione il medico curante dell'assicurato ha inoltre evidenziato quanto segue:
" (…) Il P. non è in grado di portare pesi, di camminare per tratti prolungati oltre 300-400 m, di alzare e spostare pesi, di restare a lungo nella stessa posizione, anche se questa dovesse essere seduta, ha difficoltà a dormire a causa dei dolori. Il trattamento attuale consiste in: Xefo 8 mg (1), Simvastatin 20 mg (1), Cymbalta 60 mg (1), Coveram 5/5 (1), Vimovo in R., Dafalgan 1 g. in R (…)." (doc. D)
Il dr. med. __________ del SMR, nell’annotazione dell'11 dicembre 2015, ha evidenziato, in merito al predetto rapporto del medico curante, che: "la motilità delle spalle era simmetrica, indolore e fisiologia; la RM della cervicale nel 2014 aveva escluso qualsiasi tipo di patologia; mobilità delle ginocchia simmetrica, assenza di segni sospetti per meniscopatia; Sindrome delle apnee trattata con buon successo con oral device; Sintomatologia ansioso-depressiva trattata con Cymbalta". Nel contempo ha evidenziato, come nel citato rapporto, fossero "elencate ulteriori patologie assolutamente non invalidanti quale ipertensione arteriosa ben controllata, ipercolesterolemia, herpes simplex". Il medico del SMR ha quindi concluso che non poteva che "confermare l'assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato già a beneficio di rendita parziale. Dall'attuale rapporto del curante non risulta uno stato clinico che possa giustificare una sostanziale e oggettivabile modifica dello stato di salute e una non esigibilità di una capacità lavorativa parziale". (doc. XII 1; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
L’insorgente ha quindi prodotto il rapporto del 7 gennaio 2016 del medico curante, che ha puntualizzato quanto segue:
" (…) il P. è stato sottoposto soprattutto negli ultimi due anni a vari esami e trattamenti specialistici sia presso l'Ospedale __________, sia presso l'Ospedale __________ della __________, sia presso l'Ospedale __________ di __________, sia presso il __________, sia da parte del dott. __________. Chiaramente sono presenti delle patologie presso il paziente che non hanno alcun, rispettivamente poco influsso sull'inabilità lavorativa in quanto migliorabili con trattamento medicamentoso oppure con apparecchi medici: l'ipertensione arteriosa, l’ipercolesterinemia, l'herpes simplex, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e in parte la sindrome femoropatellare algica bilaterale. Restano comunque dolori importanti della colonna lombare con la nota ernia lombare paramediana sin. L5/81 in presenza di alterazioni degenerative senza sindrome radicolare, per cui non e indicato l'intervento chirurgico; i dolori della sindrome cervicale cronica senza compressioni radicolari evidenti ma faccettopatie articolari C4-05, C5-C6, e C6-07, sottoposte a trattamento infiltrativo, ma con miglioramento solo momentaneo; la periartropatia omeroscapolare prevalente a sin. ma ultimamente presente anche a ds. con tendopatia dei mm. sovra- e sottospinati a sin., lesione parziale del sovraspinoso su probabile conflitto sottoacromiale. Poiché i dolori al cinto scapolare non gli permettono un sonno riposante, verrà sottoposto prossimamente a valutazione dal prof. __________ per valutare l'indicazione di un'eventuale artroscopia con decompressione sotto-acromiale. Alla spalla sin, egli è stato sottoposto il 17.11.2014 dal dott. __________, spec. in terapia del dolore, ad infiltrazione articolare e periarticolare con beneficio transitorio durato due settimane, poi i dolori sono ritornati allo stato quo, benché successivamente abbia effettuato un trattamento fisioterapico, dolori sono causa di uno stato depressivo-ansioso cronico accompagnati da episodi di crisi di panico e claustrofobia (certi esami MRI sono stati perciò in anestesia generale). La cervicalgia cronica mista assilla tuttora il paziente senza benefici da trattamenti fisioterapici e medicamentosi. (…)" (doc. E2; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Nella medesima occasione il dr. med. __________ ha inoltre sottolineato quanto segue:
" (…) Il P. non è in grado di eseguire lavori che sollecitano il cinto lombare, il cinto scapolare, non e in grado di spostare pesi oltre due-tre kg., deve continuamente avere la possibilità di spostarsi da una posizione ad un'altra, non e in grado di mantenere per più di 15 min. la stessa posizione, la deambulazione e rallentata e fortemente ridotta in lunghezza; i dolori cronici gli impediscono una concentrazione prolungata. Penso che non esista datore di lavoro che accetti di assumere anche per lavori leggeri ed a tempo parziale il P. a margine. La professione precedente di macellaio non e possibile. La lunga persistenza in stato di inattività fanno supporre un'evoluzione negative. Nulla comunque impedisce il tentativo di una riqualifica professionale (…)" (doc. E2; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Il dr. med. __________ del SMR, nell’annotazione del 18 gennaio 2016, ha evidenziato, in merito al predetto rapporto del medico curante, che quest'ultimo: "riconferma la valutazione di una CL molto ridotta. (…). non risulta un peggioramento oggettivato di una CL già riconosciuta quale ridotta in precedenza (…)"
(doc. 149)
In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 28 settembre 2007 - confermata da questa Corte con sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato - vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.
Il dr. med. __________ si è limitato in sostanza a riprendere elementi d’anamnesi già noti e valutati nell'ambito della procedura sfociata nella decisione del 28 settembre 2007 - confermata con sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, dal TCA - dalle quali, come già riportato in narrativa, non vi era valido motivo per scostarsi. Per quanto concerne l'asserita esacerbazione dei dolori cronici, il medico curante dell'assicurato ha puntualizzato che questi ultimi sono soggettivamente peggiorati (cfr. domanda di revisione inoltrata il 28 maggio 2015 al doc. AI 139-1; n.d.r.: sottolineatura della sottoscritta; a questo proposito cfr. altresì documentazione medica agli atti di cui ai doc. AI 139-2/15). Per quanto concerne invece le nuove diagnosi poste, questo TCA - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, doc. AI 139-2/15) - non ha motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dell'11 dicembre 2015, peraltro confermato nell’annotazione del 18 gennaio 2016, del dr. med. __________ del SMR, giusta il quale "la motilità delle spalle era simmetrica, indolore e fisiologia; la RM della cervicale nel 2014 aveva escluso qualsiasi tipo di patologia; mobilità delle ginocchia simmetrica, assenza di segni sospetti per meniscopatia; Sindrome delle apnee trattata con buon successo con oral-device; Sintomatologia ansioso-depressiva trattata con Cymbalta" e qualifica le "elencate ulteriori patologie assolutamente non invalidanti quale ipertensione arteriosa ben controllata, ipercolesterolemia, herpes simplex".
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 5).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto la situazione valetudinaria dell’interessato - come espressamente indicato dal medico del SMR - non ha subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare un’entrata in materia.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti