Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.146
Entscheidungsdatum
24.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.146

BS/sc

Lugano 24 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 1° settembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1998, presenta sin dalla nascita un’encefalopatia non progrediente con deficit mentale e motorio (cfr. rapporto 7 maggio 2014 del pediatra curante, doc. AI 8).

Nell’aprile 2014 il ragazzo, per il tramite dei suoi genitori, ha inoltrato una richiesta tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi, descrivendo la necessità di aiuto indiretto di terzi per l’espletamento di tutti gli atti ordinari della vita tranne quello relativo all’”alzarsi/sedersi/coricarsi” (doc. AI 6).

Esaminato in primo luogo l’eventuale diritto a provvedimenti sanitari, con decisione 24 settembre 2014, preavvisata il 13 agosto 2014, l’Ufficio AI non ha riconosciuto l’encefalopatia quale infermità congenita secondo la cifra 403 dell’Allegato OIC (Ordinanza sulle infermità congenite) in quanto l’assicurato non presenta né un comportamento di tipo eretistico né apatico, negando quindi la relativa garanzia per la copertura delle spese di trattamento (doc. AI 21). La decisione è divenuta definitiva non essendo stata contestata dall’interessato.

1.2. Al fine di accertare il grado d’aiuto di terzi che l’assicurato necessita per l’espletamento degli atti ordinari della vita, l’amministrazione ha proceduto alla relativa inchiesta svolta dall’assistente sociale presso il domicilio del ragazzo. Con rapporto 30 aprile 2015 l’assistente sociale, dopo aver avuto anche un colloquio con la madre dell’interessato, ha ritenuto necessario l’aiuto indiretto di terzi per i seguenti atti ordinari della vita: “vestirsi/svestirsi” da novembre 2001; alzarsi/sedersi/coricarsi da novembre 2013; “mangiare” da novembre 2006; “lavarsi” da novembre 2006; “andare alla toilette” da novembre 2004 e “spostarsi” da novembre 2003”, con necessità di sorveglianza continua da novembre 2004 ed un tempo supplementare di cura di 2 ore e 45 minuti (doc. AI 28).

Sulla scorta del succitato accertamento, con progetto di decisione 20 maggio 2015 l’Ufficio AI ha stabilito:

" (…)

Sarebbero dunque assolte le condizioni per il conferimento di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio a contare dal mese di novembre 2005, ovvero dopo un anno dall'inizio della necessità di aiuto da parte di terzi per vestirsi/svestirsi, spostarsi e la sorveglianza personale continua.

A partire dal mese di novembre 2013, con l'aggiungersi di tutti gli altri atti ordinari della vita, il grado della grande invalidità può venir aumentato a grado elevato.

Considerato che la domanda è stata depositata il 28.04.2014, secondo l'articolo 48 della Legge Federale sull'Assicurazione per l'Invalidità (LAI), il pagamento dell'assegno di grado medio decorre al più presto dal 01.04.2013.

Il calcolo del tempo supplementare di cura non raggiunge le 4 ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive.” (doc. AI 33/3)

Di conseguenza, al ragazzo assicurato l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a percepire un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° aprile 2013 e di grado elevato dal 1° novembre 2013 (mese del compimento del 15° anno di età) sino al 30 novembre 2011 (mese del 18° compleanno) (doc. AI 33).

1.3. A seguito delle osservazioni del 5 giugno 2015 inoltrate dall’assicurato, per il tramite della __________, con scritto 28 agosto 2015 l’assistente sociale ha rivisto i tempi supplementari per cure determinati ora in complessivi 3 ore e 50 minuti e non “almeno 4 ore” come da richiesta. Anche la richiesta dell’assicurato di riconoscere l’aiuto indiretto maggiore per l’atto alzarsi/sedersi/coricarsi dall’età di 11 anni, quindi da novembre 2009 – ciò che avrebbe portato l’erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dall’aprile 2015 – non è stata riconosciuta (doc. AI 50).

Tenuto conto della succitata presa di posizione, con decisione 1° settembre 2015, confermando il progetto di decisione, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° aprile 2014, aumentato a grado elevato dal 1° novembre 2014 sino alla maggior età (doc. AI 44).

1.4. Contro la suddetta decisione l’assicurato, per il tramite della madre, a sua volta rappresentata da RA 2, ha interposto ricorso al TCA chiedendo in via principale l’erogazione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° aprile 2013. Ritiene errata ed arbitraria la prassi adottata dall’amministrazione di considerare il maggior aiuto nell’atto di “alzarsi, sedersi e coricarsi” solo dall’età di 15 anni e non, come sostenuto con allegata documentazione specialistica, dall’età di 11 anni. Necessitando quindi dal novembre 2009 dell’aiuto di terzi per tale atto, unitamente agli altri atti ordinari della vita, il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato sorgerebbe al 1° aprile 2013, ossia un anno prima della domanda (tardiva) di prestazioni inoltrata nell’aprile 2014. In via subordinata, l’insorgente chiede che il diritto a tale prestazione decorra, terminata la scolarità obbligatoria, dal mese di luglio 2013.

Contestualmente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione, chiedendo la conferma della decisione contestata, ribadisce la soglia dei 15 anni per ritenere come rilevante l’aiuto indiretto per l’atto parziale di alzarsi al mattino (VII).

1.6. Il 19 novembre 2015 l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni alla risposta di causa (IX); le contro-osservazioni dell’Ufficio AI sono del 4 dicembre 2015 (XI).

1.7. Il 21 settembre 2016 il TCA ha proceduto ad un accertamento presso l’UFAS (XIV), ricevendo risposta il 21 settembre 2016 (XV). Le risultanze sono state inviate alle parti per una presa di posizione. Le osservazioni dell’assicurato datano 19 ottobre 2016 (XVIII) e quelle dell’Ufficio AI sono del 24 ottobre 2016 (XIX). Il 14 novembre 2016 l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni (XXII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° novembre 2013 come deciso dall’amministrazione, oppure, come chiesto in via principale dall’interessato, già dal 1° aprile 2013 e, in via subordinata, dal luglio 2013.

2.2. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

  • vestirsi/svestirsi

  • alzarsi/sedersi/coricarsi

  • mangiare

  • provvedere all'igiene personale

  • andare al gabinetto

  • spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

" Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’Allegato III concernente il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30, STF 8C_30/2010 dell‘8 aprile 2010 consid. 2.2; S 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L'art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:

" 1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.”

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..

2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. Va infine ricordato che, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 133 V 257 consid. 3.2 (controllare); 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a);

2.6. A seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire un’inchiesta domiciliare eseguita il 10 aprile 2015 (presente oltre al minore anche sua madre).

Con rapporto del 30 aprile 2015, l’incaricata ha quantificato in complessive 2 ore e 45 minuti il tempo supplementare giornaliero suddiviso in 45 minuti per il compimento degli atti ordinari della vita e in 2 ore per la sorveglianza personale permanente o intensa.

Essa ha poi costatato che l’assicurato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo normodotato per tutti gli atti ordinari della vita, in particolare:

" (…)

RI 1 necessita di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere sei atti ordinari della vita:

  • vestirsi/svestirsi dal mese di novembre del 2001

  • alzarsi/sedersi e coricarsi dal mese di novembre del 2013

  • mangiare dal mese di novembre del 2006

  • lavarsi dal mese di novembre del 2004

  • andare alla toilette dal mese di novembre del 2004

  • spostarsi dal mese di novembre del 2003

Necessita inoltre di una sorveglianza personale:

  • permanente dal mese di novembre del 2004.

(…)” (doc. AI 28/9)

Inoltre, l’assicurato necessita di una sorveglianza personale permanente dal mese di novembre 2004.

Di conseguenza, trattandosi di una domanda tardiva, l’assistente sociale ha concluso:

" (…)

Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio a decorrere dal mese di aprile del 2013, con il massimo di retroattività di un anno dalla deposizione della domanda e trascorso l'anno di attesa dalla nascita del diritto. Dal mese di novembre del 2013, con il riconoscimento di un maggiore bisogno di aiuto anche nel compimento dell'atto alzarsi/sedersi/coricarsi, il grado dell'assegno verrà aumentato a grado elevato.

Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive.” (doc. AI 28/9)

2.7. L’assicurato rileva in primo luogo come erroneamente nella decisione impugnata, ai fini del riconoscimento di una grande invalidità di grado medio dal novembre 2005, sia stata unicamente indicata la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento di due atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi e spostarsi) e la sorveglianza personale continua e non, come risulta dal rapporto dell’assistente sociale, anche l’aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario di andare alla toilette e del lavarsi (cfr. ricorso punto no. 1.1). Tale circostanza, come ammesso dallo stesso ricorrente, non è comunque rilevante poiché con la presa in considerazione di questi ultimi due atti ordinari della vita egli avrebbe comunque diritto ad un assegno per grandi elevato di grado medio.

2.8. Contestato è invece l’inizio dell’aiuto rilevante di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario “alzarsi/sedersi/coricarsi”.

L’Ufficio AI lo ha posto dal compimento del 15° anno di età dell’assicurato, mentre il ricorrente chiede che venga riconosciuto dall’11° anno di età.

Nell’ambito dell’inchiesta domiciliare riguardo al succitato atto ordinario l’assistente sociale ha riscontrato:

" (…)

Dal punto di vista pratico, RI 1 compie autonomamente le funzioni qui considerate. Non è tuttavia in grado di leggere le ore e ad attribuire loro un preciso momento della giornata. La mattina viene quindi svegliato dalla madre, poiché non sa gestire la sveglia mentre la sera deve essere invitato a coricarsi.

Facendo riferimento al marginale 8029 delle direttive CIGI "L'aiuto indiretto di terzi significa che la persona è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o il eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciata sola (RCC 1984 pag. 368, 1980 pag. 62)" è possibile affermare che, seppur in modo indiretto, RI 1 necessiti, rispetto ad un coetaneo, di un maggiore aiuto nel compimento di questo atto.

Al termine della scolarità obbligatoria, infatti, un ragazzo impara normalmente a gestire autonomamente il ritmo di sonno e di veglia, anche in funzione degli impegni professionali e/o scolastici a cui deve adempire. L'atto va pertanto computato a decorrere dal mese di novembre del 2013. (…)” (doc. AI 28/3-4)

Nelle osservazioni 5 giugno 2015 l’assicurato ha sostenuto che l’aiuto indiretto di terzi per l’atto in parola debba essere riconosciuto già all’età degli 11 anni, ossia dal novembre 2009 (quindi non dal mese di novembre 2013 come sostenuto dall’assistente sociale) sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…)

La signora __________ ha riportato molto bene le difficoltà di RI 1 in merito all'atto alzarsi/sedersi/coricarsi. Secondo lei l'atto dovrebbe essere riconosciuto da novembre 2013, cioè al compimento dei 15 anni. Fa inoltre presente che al termine della scolarità obbligatoria

"un ragazzo impara normalmente a gestire autonomamente il ritmo di sonno e di veglia anche in funzione degli impegni professionali e/o scolastici a cui deve adempire".

In merito al termine della scolarità, sarebbe da tenere in considerazione giugno 2013 e non novembre 2013.

Siamo inoltre del parere che il ritmo di sonno e di veglia debba essere interiorizzato già all'età degli 11 anni, cioè dall'inizio della scuola media in quanto il ragazzo è chiamato a utilizzare i mezzi pubblici e non viene più accompagnato dai genitori a scuola. A quell'età il ragazzo deve pure imparare a organizzare il proprio tempo per poter far fronte ai compiti richiesti dai vari professori e prepararsi agli esperimenti in classe. A quell'età è pertanto importante poter leggere le ore, competenza ancora adesso non acquisita da parte di RI 1. Secondo la madre, RI 1 riesce a capire la lancetta delle ore ma non quella dei minuti.

All'età di 14 anni il ritmo di sonno e di veglia e la gestione del proprio tempo devono essere totalmente acquisiti in quanto il ragazzo è chiamato a fare degli stage che non riuscirebbe a portare avanti senza queste competenze. (…)” (doc. AI 34/1)

Con la presa di posizione 28 agosto 2015 l’assistente sociale ha spiegato che:

" Quella di considerare il compimento del quindicesimo anno di età come inizio dell’autonomia nel gestire il ritmo del sonno e di veglia è una convenzione stabilita all’interno del gruppo di lavoro e applicata indistintamente a tutti gli assicurati; per questo motivo non è possibile accordare una data precedente a quella riportata nella proposta di decisione quale momento della nascita di una maggiore dipendenza nel compimento di questo atto” (doc. AI 43).

Con il presente ricorso l’assicurato contesta l’assunto dell’assistente sociale che considera il compimento del quindicesimo anno di età come inizio dell’autonomia nel gestire il ritmo del sonno e di veglia, il che – a sua detta – non poggia su alcuna base legale o giurisprudenza e tantomeno su una valida prassi. Facendo riferimento a diverse citazioni di letteratura trattante l’aspetto psicologico dello sviluppo da bambino sino ad adolescente, il ricorrente sostiene che la gestione del ritmo sonno-veglia sia “… normalmente concettualizzata ed interiorizzata prima dei quindici anni, da adolescenti che non presentano un danno alla salute “(ricorso pag. 13) e che:

" … considerare l'aiuto indiretto di terzi nell'atto ordinario della vita "alzarsi, sedersi, coricarsi", soltanto a parure dal quindicesimo anno di età, è privo di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, e giunge ad un risultato ingiusto ed iniquo. Difatti, dall'età di 11 anni, il ricorrente, come il resto dei suoi coetanei senza danno alla salute, sarebbe stato in grado di leggere senza difficoltà un orologio, gestire (anche se sempre con un controllo da parte dei genitori) i suoi impegni scolastici e ludici, interiorizzare il ritmo sonno-veglia senza continui richiami da parte dei genitori e/o terze persone. Negare che tale atto ordinario dovrebbe essere adempiuto già dagli 11 anni di età, avvalendosi di una presunta prassi all'interno dell'Ufficio Al, e pertanto del diritto dell'assicurato ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato, che invero – già a partire almeno dall'età di undici anni necessita di un maggiore aiuto rispetto a dei coetanei senza danno alla salute, nell'atto ordinario di "alzarsi, sedersi e coricarsi", e quindi deve essergli riconosciuto – è errato ed arbitrario.” (Ricorso pagg. 14 e 15).

Subordinatamente, l’assicurato rivendica che la necessità di aiuto maggiore rispetto ad un coetaneo normodotato nell’espletare l’atto ordinario in parola debba essere riconosciuta almeno dal termine della scolarità, in casu dal luglio 2013, rilevando:

" A partire dal mese di luglio 2013, se non presentasse alcun danno alla salute, avrebbe potuto già svolgere degli stage formativi e/o lavorativi, o sottoscrivere un contratto di tirocinio, come effettuano normalmente alcuni suoi coetanei. Attendere che il ricorrente abbia compiuto i 15 anni per computargli effettivamente un atto ordinario della vita, senza una motivazione basata su un fondamento legale, giuridico e/o scientifico, soltanto perché nato a novembre invece che in un mese precedente la fine della scuola obbligatoria, conduce ad un risultato iniquo ed arbitrario. Si noti inoltre che in altri Cantoni svizzeri (p. es.: Canton Vaud, ecc.) e Stati (si veda l'Italia, cfr. S. Vegetti Finzi/A. M Battistin, L'età. incerta, I nuovi adolescenti, Oscar Mondadori, Milano 2014, pag. 346-347; cfr. allegato Doc. 8), la Scuola obbligatoria poteva terminare già all'età di 14 anni. A riprova che, già da tale età, gli adolescenti sono tenuti a gestire autonomamente i loro impegni scolastici e/o del mondo del lavoro in contesti non molto distanti geograficamente dal Ticino. Pertanto, una differenza in tale ambito, sotto l'egida del presunto principio di uguaglianza, è censurabile, poiché totalmente arbitraria.

Pertanto la decisione 1° settembre 2015 dell'Ufficio AI, anche sotto questo profilo, risulta errata ed arbitraria.” (Ricorso pag. 16).

In sede di risposta, l’Ufficio AI, fondandosi su uno scambio di chiarimenti tra le assistenti sociali incaricate a svolgere inchieste domiciliari (cfr. lo scambio di email 26/27 ottobre 2015 prodotto con le osservazioni 24 ottobre 2016; XIX), ha in particolare sostenuto che:

" (…)

Secondo l'amministrazione il compimento dei 15 anni corrisponde al raggiungimento di una certa autonomia di un/una giovane in diversi ambiti di vita alla stregua di un adulto.

Tale assunto trova sostegno all'interno della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI) con riferimento all'autonomia per le cure permanenti, indicato con il compimento del 15° anno di età (cfr. in merito si rinvia alla nota marginale CIGI n. 8063 e all'allegato Ill annesso alla CIGI a pag. 208, versione 1° gennaio 2015). Tale età coincide anche con l'inizio di un apprendistato e l'entrata del giovane assicurato nel mondo degli adulti e delle responsabilità. In tal senso, osservate le indicazioni poste nella CIGI e l'esperienza delle assistenti sociali e nel rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, è parso coerente riferirsi al compimento del 15° anno di età per ritenere maggiormente autonomo un giovane assicurato. (…)” (doc. VII, pag. 3)

Va qui fatto presente il tenore della succitata nota marginale 8063 delle CIGI (che corrisponde sostanzialmente all'Allegato Ill CIGI pag. 208, versione valida dal 1° gennaio 2015):

" I bambini che soffrono di mucoviscidosi (fibrosi cistica) o che si sottopongono a una dialisi a domicilio o dialisi peritoneale possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi fino al compimento del 15° anno d’età anche se sono dotati di mezzi ausiliari, poiché per l’utilizzo dei medesimi necessitano di regola dell’aiuto di terzi (art. 37 cpv. 3 lett. c OAI; RCC 1988 pag. 414). Anche in questi casi occorre procedere ad accertamenti per chiarire la situazione.”

Piuttosto, secondo questo TCA l’amministrazione voleva far riferimento a quanto riportato nel citato Allegato III CIGI (pag. 206) ove alla voce “cure permanenti” è indicato che il minore “… a 15 anni dovrebbe essere possibile prendere da solo i medicamenti”.

Da ultimo, sempre in sede di risposta l’Ufficio AI ha sostenuto:

" (…)

Secondo l'amministrazione il compimento dei 15 anni corrisponde al raggiungimento di una certa autonomia di un/una giovane in diversi ambiti di vita alla stregua di un adulto. Tale assunto trova sostegno all'interno della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI) con riferimento all'autonomia per le cure permanenti, indicato con il compimento del 15° anno di età (cfr. in merito si rinvia alla nota marginale CIGI n. 8063 e all'allegato Ill annesso alla CIGI a pag. 208, versione 1° gennaio 2015). Tale età coincide anche con l'inizio di un apprendistato e l'entrata del giovane assicurato nel mondo degli adulti e delle responsabilità. In tal senso, osservate le indicazioni poste nella CIGI e l'esperienza delle assistenti sociali e nel rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, è parso coerente riferirsi al compimento del 15° anno di età per ritenere maggiormente autonomo un giovane assicurato.

Anche l'opera più recente proposta da controparte sub doc. 6 "Psychologie du développement – Enfance et adolescence" di Hélène Ricaud-Droisy/Nathalie Oubrayrie-Roussel/Claire Safont-Mottay, 2e édition, Dunod, Parigi 2014, riconosce non solo un equilibrio di pensiero verso il 15° anno di età, ma anche l'accesso ad una dimensione superiore di sviluppo intellettuale simile a quella dell'adulto, come citato a pag. 63 di seguito ripreso:

«(…)

  1. Le stade des opérations formelles (11/12 ans-15/16 ans). La perspective piagétienne met en avant l'idée que l'adolescence est la dernière étape de la construction des opérations intellectuelles. Un pallier d'équilibre serait atteint vers la quinzième année (Coslin, 2002). Une restructuration importante s'opère au niveau de l'activité mentale qui fait accéder l'adolescent à un niveau supérieur de développement intellectuel. De nouveaux outils de pensée se développent et permettent d'explorer des dimensions jusqu'alors inaccessibles. Il s'agit de la pensée formelle (ou pensée hypothético-déductive) caractéristique des opérations abstraites.

L'activité mentale de l'adolescent implique alors non seulement des périodes de tumultes et de remises en question, mais aussi l'accès à une nouvelle capacité de raisonnement permettant d'appréhender le monde réel avec des yeux d'adulte. (...)»

Ancora dall'opera citata a pag. 64 viene indicato che:

“(…)

Les structures opératoires formelles (14-16 ans). La structuration des opérations formelles s'achève au cours de ce stade pour donner naissance à des structures d'ensemble dont l'adolescent n'a pas conscience mais qui déterminent ses comportements intellectuels. (...)”

Da notare ancora che l’Alta Corte in una sentenza 8C_912/2008 del 5 marzo 2009 al consid. 8.2 in merito all'atto di alzarsi e coricarsi ha indicato che "(...) Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Versicherte in seinem Alter – sechzehn Jahre im Zeitpunkt des Verfügungserlasses am 14. August 2007 – am Morgen zum Aufstehen und abends zum lnsbett-Gehen ermahnt werden muss".

Nello specifico, sulla base di quanto sopra rilevato, vige una coerenza d'insieme nella soluzione adottata dall'amministrazione di ritenere il raggiungimento dell'età di 15 anni quale età di riferimento per reputare rilevante l'inizio dell'aiuto per l'atto alzarsi. (…)”

(doc. VII, pag. 3-4)

Con l’intento di accertare quanto sostenuto il 28 agosto 2015 dall’Ufficio AI, ossia di fissare, con riferimento ad “una convenzione stabilita all’interno del gruppo di lavoro”, a 15 anni l’età in cui un minorenne normodotato non necessita più di un aiuto (indiretto) di terzi nel gestire il ritmo del sonno e di veglia (l’Allegato III CIGI non contiene al riguardo alcuna indicazione), il 21 settembre 2016 questo TCA ha rivolto all’UFAS le seguenti domande, ricevendo risposta il 5 ottobre 2016:

" (…)

Precisamente a quale gruppo di lavoro si fa riferimento?

L'Ufficio Al del Cantone Ticino si riferisce probabilmente al gruppo di lavoro «Assegni per grandi invalidi/contributo per l'assistenza», un'entità interna al nostro Ufficio composta da rappresentanti dell'UFAS e degli uffici Al specializzati nell'ambito di queste prestazioni.

Quali sono esattamente i motivi per cui è stata stabilita l’età di 15 anni?

Stando alle informazioni a nostra disposizione, il gruppo di lavoro non ha emanato decisioni o direttive che fissino il limite di età a 15 anni. Non siamo dunque in grado di fornirle una motivazione in merito. Si potrebbe tuttavia far riferimento alla sentenza 8C_912/2008 del Tribunale federale e più in particolare ai considerandi 8.1 e 8.2.

Per quale motivo questa “direttiva” non è stata inserita nell’Allegato III (Direttive sul calcolo della grande invalidità per minorenni) delle CIGI?

Dato che non è stata emanata nessuna decisione o raccomandazione al riguardo, l'UFAS non era tenuto a integrarla nell'Allegato Ill della CIGI.” (doc. XV)

Orbene, da un attento esame della fattispecie questo TCA ritiene che un ragazzo di 11 anni, all’inizio del percorso di scuola media, sia in grado di gestire l’alzarsi e l’andare a letto senza che necessiti di un regolare aiuto da parte dei genitori. Secondo giurisprudenza occasionali episodi di bisogno d’aiuto non permettono di ritenere data la necessità di un regolare aiuto da parte di terzi. L’aiuto diventa regolare se la persona assicurata lo necessita o potrebbe necessitarne quotidianamente [“Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig, wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar) täglich benötigt”; STF 8C_912/2008 del 5 marzo 2009 consd. 3.2.2. con riferimento a ZAK 1986 pag. 484 considl. 3c e STFA I 563/04 del 2 marzo 2005 consid. 6.2]. Ad esempio, mediante l’utilizzo di una sveglia un ragazzo 11enne è in grado di alzarsi da solo e, in accordo con i genitori, terminare la giornata andando autonomamente a letto. Un certo controllo da parte dei genitori è sicuramente necessario, ma non in forma di ammonimento o esortazione quotidiani. Le citazioni di letteratura specialistica riportate a pag. 14 del ricorso vanno in questa direzione.

Non è quindi necessario che il minore raggiunga lo stesso grado di autonomia e responsabilità di un 15enne, età che coincide con il termine della scuola dell’obbligo e l’eventuale entrata nel mondo degli adulti (ad esempio con l’inizio di un tirocinio), per gestire il ritmo del sonno.

Il riferimento fatto alla STF 8C_912/2008 del 5 marzo 2009 (" Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Versicherte in seinem Alter – sechzehn Jahre im Zeitpunkt des Verfügungserlasses am 14. August 2007 – am Morgen zum Aufstehen und abends zum lnsbett-Gehen ermahnt werden muss“) non è pertinente. È vero che in quella fattispecie il TF aveva rilevato che non era inusuale che l’assicurato, 16 enne al momento della decisione contestata, venisse esortato la mattina per alzarsi e la sera per andare a letto, ma è altrettanto vero che si trattava di un ragazzo portatore di Trisomia 21 e celiaco. Un ragazzo normodotato a quell’età, anche facendo riferimento al limite dei 15 anni, gestisce pienamente il ritmo del sonno.

Altrettanto non pertinente è fare riferimento alla direttiva contenuta nell’Allegato III CIGI (pag. 206), ossia che un ragazzo a 15 anni dovrebbe essere in grado di prendere da solo i medicamenti, facoltà che presuppone un grado di autonomia e di responsabilità ben maggiore di quella della gestione dell’alzarsi e di andare a letto.

In queste circostanze, dunque, dal mese di novembre 2009 (compimento dell’11° anno di età) l’assicurato necessita di un notevole e regolare aiuto di terzi anche per svolgere l’atto ordinario “alzarsi/sedersi/coricarsi”. Visto che da quel mese tale aiuto è necessario per tutti gli atti ordinari della vita e che è indicata una sorveglianza personale, va di conseguenza riconosciuta una grande invalidità di grado elevato. Avendo tuttavia l’assicurato (tardivamente) inoltrato la richiesta di prestazioni nell’aprile 2014, il relativo diritto sorge dal 1° aprile 2013, ossia un anno prima della stessa richiesta così come prescritto dall’art. 48 cpv. 1 LAI.

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, il ricorso è da accogliere.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 1° settembre 2015 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° aprile 2013.

  1. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

14

LAI

  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 42 LAI
  • art. 42ter LAI
  • art. 48 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 5 LAVS

LPGA

  • art. 9 LPGA
  • art. 13 LPGA

OAI

  • art. 37 OAI
  • art. 38 OAI
  • art. 39 OAI
  • art. 69 OAI

vLAI

  • art. 42 vLAI

Gerichtsentscheide

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