Raccomandata
Incarto n. 32.2015.145
FS
Lugano 4 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 17 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di giugno 2015 RI 1, classe 1963, ha inoltrato una nuova domanda di rendita (doc. AI 50/1-6), dopo che con decisione 8 novembre 2012, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto 2011 al 30 giugno 2012 (doc. AI 35/1-5).
Con decisione 17 settembre 2015, preavvisata l’8 giugno 2015 (doc. AI 51/1-2), l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurato dimostrato una rilevante modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 55/1-2).
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il quale – osservato che “(…) gli incaricati della pratica non hanno provveduto ad inoltrare i documenti attestanti il grave peggioramento del mio stato di salute. (…)” (I) – ha prodotto il certificato medico con relativo rapporto del 25 agosto 2014 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ riservandosi di produrre ulteriore documentazione.
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’ammi-nistrazione – rilevato che la documentazione medica prodotta con il ricorso è tardiva e che al riguardo il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 9 ottobre 2015, ha comunque concluso che “(…) dalla documentazione non risultano nuove patologie o una sostanziale modifica della nota problematica postinfortunistica. (…)” (IV) – ha ribadito che durante la procedura amministrativa il ricorrente non ha reso verosimile una riduzione della sua capacità lavorativa tale da modificare il suo grado d’invalidità.
1.4. Con scritto del 5 novembre 2015 l’assicurato – ribadito che “(…) la richiesta di prestazioni non è stata purtroppo corredata in modo adeguato a causa della mancata richiesta di documenti da parte dell’assistente sociale che seguiva la pratica. (…)” (VI) – ha prodotto ulteriori atti medici (doc. B/1-4).
1.5. Con osservazioni 17 novembre 2015 l’Ufficio AI ha rilevato che la nuova documentazione medica non può essere presa in considerazione poiché tardiva.
L’amministrazione – vista l’annotazione dell’11 novembre 2015 del medico SMR dr. __________ il quale, circa la nuova documentazione medica prodotta, ha espresso la seguente valutazione: “(…) l’attuale documentazione medica mostra un assicurato in ridotte condizioni generali con problematica di abuso etilico cronico con danni organici secondari. Comprovata quindi sulla base dell’attuale documentazione una modifica dello stato di salute con influsso sulla CL residua. Istruttoria: da richiedere rapporto AI al dr. __________, dr. __________. (…)” (VIII/1) – ha evidenziato che “(…) tenuto conto dell’an-notazione SMR 11.11.2015 qui allegata, gli scritti sub doc. B1-4 incarto TCA vanno trattati alla stregua di una nuova domanda AI in relazione alla quale l’amministrazione renderà un nuovo provvedimento (…)” (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurato nel giugno 2015.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhau-ser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfü-gung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame, solo con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 25 agosto 2014 con il relativo rapporto di consultazione nei quali la dr.ssa __________, medico ospedaliero assistente dell’Ospedale __________ di __________ – poste le diagnosi note e attestata un’inabilità lavorativa del 100% dal 25 agosto al 1. dicembre 2014 per infortunio –, ha espresso la seguente valutazione: “(…) il paziente riferisce persistenza di formicolii dal polso fino al I-II-III dito della mano sx, ai movimenti del braccio le fite al gomito, iposensibilità delle tre dita con a volte perdita degli oggetti che tiene in mano. Limitazione funzionale al gomito sx operato nel 2010. Deficit di estensione e flessione con cicatrice del trapianto di cute nella norma. (…)” (doc. A/2). Con scritto del 5 novembre 2015 l’assi-curato ha inoltre prodotto le lettere di dimissioni e d’uscita 17 gennaio 2014, 31 gennaio 2015 e 15 maggio 2015 dell’Ospe-dale __________ di __________ e il rapporto 3 febbraio 2015 del dr. __________ (doc. B/1-4).
Detta documentazione, come evidenziato dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione dell’11 novembre 2015, attesta “(…) una modifica dello stato di salute con influsso sulla CL residua. (…)” (VIII/1).
A tale riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giu-diziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Quanto alla censura secondo la quale l’assistente sociale che seguiva la pratica non avrebbe prodotto la necessaria documentazione medica (cfr. consid. 1.2 e 1.4) va rilevato quanto segue.
La nuova domanda di prestazioni del 2 giugno 2015 è stata inoltrata personalmente dall’assicurato e da lui sottoscritta (cfr. doc. AI 50/1-6).
L’operatrice sociale dell’Ufficio __________ della Città di __________, riferendosi al progetto di decisione dell’8 giugno 2015 (cfr. doc. AI 51/1-2), ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) in merito alla situazione del signor RI 1, vi comunico che come operatrice sociale non ho più alcun contatto con l’interessato e vi chiedo di annullare la procura firmata dal signor RI 1 (14 marzo 2011) e di non più inviare corrispondenza al nostro servizio. (…)” (doc. AI 54/1).
In simili circostanze – a prescidere dal fatto che secondo un principio generale il rappresentato deve sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (STF 8C_984/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 3 e 8C_466/2008 del 1. aprile 2009) – era l’assicurato a dover produrre la necessaria documentazione.
In conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicu- rato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
Nel contempo – visto anche che con le osservazioni 17 novembre 2015 l’amministrazione ha evidenziato che “(…) tenuto conto dell’annotazione SMR 11.11.2015 qui allegata, gli scritti sub doc. B1-4 incarto TCA vanno trattati alla stregua di una nuova domanda AI in relazione alla quale l’amministra-zione renderà un nuovo provvedimento (…)” (VIII) – gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la documentazione medica sinora prodotta (segnatamente i doc. B/1-4; riguardo al certificato medico 25 agosto 2014 con il relativo rapporto di consultazione della dr.ssa __________ sub doc. A/2 rettamente il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 9 ottobre 2015, ha concluso che “(…) dalla documentazione non risultano nuove patologie o una sostanziale modifica della nota problematica infortunistica. (…)” (IV/1)) alla stregua di una nuova domanda di prestazioni.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti risulta es-sere al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. la decisione del 27 maggio 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inseri-mento sub. doc. A/3 e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria (trattandosi in concreto dell’esonero da spese senza gratuito patricinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurato non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti l’insorgente, a cui non poteva sfuggire la necessità di dover rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute (nel progetto di decisione dell’8 giugno 2015 sub doc. AI 51/1-2 è evidenziato che “(…) un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante (…)” e l’art. 87 cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2012, prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni), non ha apportato, prima dell’inoltro del ricorso, alcuna documentazione medica attestante una rilevante modifica del suo stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti