Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.141
Entscheidungsdatum
02.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.141

BS/sc

Lugano 2 dicembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2015 di

RI 1 rappr. dalla madre: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 13 agosto 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il 17 novembre 2009, è stata vittima di un infortunio alla mano destra occorsole il 1° maggio 2011 con conseguente amputazione di tre dita (III-IV e V). Il pediatra ortopedico ha indicato deficit funzionali nella prensione di oggetti soprattutto piccoli e nella motricità fine (cfr. certificati 9 settembre e 3 novembre 2011 del dr. __________; doc. AI 3/3 e 8).

A favore dell’assicurata l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia di assunzione dei costi per ergoterapia ambulatoriale (cfr. comunicazione 29 novembre 2011; doc. AI 11).

1.2. In data 13 gennaio 2014 la madre dall’assicurata ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi per minorenni. Precisando che RI 1 utilizza quali mezzi ausiliari posate e spazzolino speciali, essa ha indicato che sua figlia necessita dell’aiuto di terzi per lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi (dall’età di 3 anni), mangiare, cura del corpo e fare i propri bisogni (dall’età di 3 anni) (doc. AI 15).

L’Ufficio AI ha quindi disposto la consueta inchiesta. Nel rapporto 2 marzo 2015 l’assistente sociale incaricata, dopo aver conferito telefonicamente con la madre dell’assicurata, ha confermato la necessità di aiuto di terzi per gli atti ordinari indicati nella domanda. Essa ha tuttavia ritenuto che, con riferimento all’età media indicata nell’Allegato III alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), rispetto ai coetanei l’assicurata non necessita di un aiuto supplementare nell’espletamento degli atti ordinari in parola. L’incaricata ha inoltre costatato che la bambina non ha bisogno di sorveglianza personale (doc. AI 22).

Di conseguenza, con preavviso 6 marzo 2015 l’Ufficio AI ha negato il dritto all’assegno per grandi invalidi, non necessitando l’assicurata di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo nel compimento degli atti ordinari di vita né di sorveglianza personale (doc. AI 23).

Con osservazioni del 13 aprile 2015 la madre dell’assicurata ha chiesto un riesame della fattispecie (doc. AI 26).

Con complemento del 31 luglio 2015 l’assistente sociale, rilevato che l’assicurata a settembre avrebbe iniziato le scuole elementari, propone ai genitori, qualora le difficoltà nel compimento degli atti dovessero persistere, di inoltrare una nuova domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 28).

Con decisione 13 agosto 2015 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il rifiuto di prestazioni AI (doc. 29).

1.3. Contro la summenzionata decisione, l’assicurata, rappresentata dalla madre, a sua volta rappresentata dalla RA 2, ha interposto ricorso al TCA.

In sintesi contesta la valutazione dell’assistente sociale e l’applicazione restrittiva del citato Allegato III CIGI, sostenendo che a partire dall’età di 4 anni essa ha necessitato di maggiore aiuto per lo svolgimento di tre atti ordinari (vestirsi/svestirsi, mangiare e andare al gabinetto), motivo per cui chiede in via principale di essere posta al beneficio di un assegno di grandi invalidi di grado lieve dall’agosto 2014. In via sussidiaria chiede che la citata prestazione venga versata dal mese di settembre 2015, corrispondente al momento dell’entrata alle scuole elementari.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:

" (…)

Osservato che secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno di aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto ad un minorenne non invalido della stessa età, che l’Allegato III “Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per minorenni”, annesso alle CIGI, è uno strumento che facilita la valutazione del bisogno di aiuto determinante per minorenni rispetto a coetanei senza danno alla salute per i vari atti quotidiani di vita, che l’ultima versione, in vigore dal 1° gennaio 2015, di predetto Allegato III risulta essere più precisa rispetto alla versione precedente (come indicato nelle conclusioni, si basa su più fonti, precisando l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di avere ripreso il valore medio o il limite superiore creando meno classi di età), rilevato che, nel caso concreto l’inchiesta per la determinazione della grande invalidità non è stata svolta a domicilio in presenza dell’assicurata, che, quindi, non è stata eseguita l’istruttoria in conoscenza di tutto il contesto del caso, lo scrivente Ufficio postula il ritorno degli atti per procedere ai dovuti approfondimenti del caso, con emissione, al termine dell’istruttoria, di una nuova decisione debitamente preavvisata.” (Doc. IV, pag. 3)

1.5. Interpellata dal TCA, con “replica” 2 novembre 2015 la rappresentante dell’assicurata ha comunicato “la nostra adesione alla proposta di giudizio dell’Uffcio AI in merito all’invio atti allo stesso”.

Essa ha poi osservato come gli approfondimenti debbano tener conto del maggiore bisogno di aiuto rispetto ad un coetaneo, presente già prima dell’età di sei anni, per gli atti ordinari di vestirsi/svestirsi, mangiare (sminuzzare gli alimenti in particolare) ed andare al gabinetto. Ribadisce inoltre che l’Allegato III CIGI non sia da applicare restrittivamente e contesta che la versione aggiornata del citato allegato sia più precisa di quella precedente.

1.6. Con osservazioni 12 novembre 2015 l’Ufficio AI ha preso atto che “parte ricorrente aderisce alla proposta di ritorno atti formulata con la risposta di causa del 20 ottobre 2015” e che dopo il complemento istruttorio verrà emessa la decisione, debitamente preavvisata, in merito alla chiesta prestazione.

1.7. Il 16 novembre 2015 la patrocinatrice ha fatto presente di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è il riconoscimento o meno di un assegno per grandi invalidi per minori.

2.3. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

  • vestirsi/svestirsi

  • alzarsi/sedersi/coricarsi

  • mangiare

  • provvedere all'igiene personale

  • andare al gabinetto

  • spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..

2.5. Nel caso in esame, questo TCA è dell’avviso, come riconosciuto da entrambe le parti, che la fattispecie in esame necessita di nuovi accertamenti.

Di determinante importanza è infatti che l’inchiesta domiciliare sia effettuata dall’incaricata al domicilio dell’assicurata e non, come accaduto, tramite una telefonata con la madre della stessa.

Spetterà all’incaricata valutare la necessità di maggior aiuto di terzi per gli atti ordinari e ciò alla luce del citato Allegato III CIGI, nella versione aggiornata al 1° gennaio 2015, le cui “… direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare rigorosamente. Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per difetto o per eccesso che sono “normali”, ossia non determinate da una malattia, e che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.” Di conseguenza essa determinerà l’eventuale grado di grande invalidità.

Altrettando di competenza dell’assistente sociale è di valutare l’inizio della necessità di maggior aiuto, rispettivamente la decorrenza del diritto ad un eventuale assegno per grandi invalidi, tenendo inoltre conto di quanto rilevato dall’assicurata in sede ricorsuale.

Ne consegue che, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori accertamenti conformemente a quanto evidenziato sopra.

Al termine dell’istruttoria, l’amministrazione emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata, in merito al diritto ad un assegno per grandi invalidi e, in caso positivo, alla decorrenza dello stesso.

2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 13 agosto 2015 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda successivamente una nuova decisione.

  1. Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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