Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.137
Entscheidungsdatum
12.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.137

cr/DC

Lugano 12 settembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 luglio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1962, attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, in data 8 luglio 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “coxartrosi bilaterale su displasia anca” (doc. 4/1-9).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia affidata al dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 ottobre 2012 (doc. 35/1-3), poi confermato con decisione dell’11 gennaio 2013 (doc. 41/1-3), ha attribuito all’assicurata, in applicazione del metodo ordinario di calcolo, una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2013, poi soppressa non sussistendo più alcun grado di invalidità.

Tale decisione dell’Ufficio AI è stata annullata da questa Corte con sentenza STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013, con la quale il TCA ha rilevato di non essere in grado di stabilire quale fosse stato l’effettivo grado di occupazione lavorativa dell’assicurata prima del danno alla salute, né quale fosse la sua volontà riguardo al futuro, nel caso in cui non fosse subentrato il danno alla salute. Questo Tribunale ha pertanto rinviato gli atti all’amministrazione per svolgere gli accertamenti del caso, al fine di determinare quale metodo di valutazione dell’invalidità vada applicato alla fattispecie concreta (cfr. doc. 53/1-15).

1.2. Esperiti i necessari approfondimenti conformemente a quanto indicato nella STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013 – in particolare ordinando, dal profilo medico, una perizia reumatologica e una psichiatrica e, dal lato economico, una volta stabilita l’applicazione nel caso concreto del metodo misto di calcolo, un’inchiesta a domicilio – l’Ufficio AI, con progetto di decisione dell’8 maggio 2015 (doc. 105), poi confermato con decisione del 28 luglio 2015 (doc. A), ha confermato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2011 (con versamento effettivo solo a partire dal 1° gennaio 2012 vista la tardività nel deposito della domanda) e il 31 gennaio 2013, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità globale del 23% insufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni.

1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 gennaio 2013.

Sostanzialmente il legale della ricorrente ha criticato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione con riferimento alla parte salariata, contestando in particolare il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI sulla base dei dati statistici nazionali di cui alla tabella TA1.

A parere del rappresentante della ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto, al contrario, innanzitutto stabilire il reddito da invalido “sulla base della situazione salariale concreta” dell’assicurata, ciò che, tuttavia, non è stato fatto.

Il legale ha ritenuto che nel calcolo del reddito da invalido, a titolo puramente esemplificativo, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il salario percepito secondo CCL 2015 “nel settore della confezione (visto che si tratta di un settore in Ticino nel quale è impiegata anche mano d’opera femminile senza qualifica particolare)”, pari a fr. 32'400 annui, che rapportati ad un tempo di lavoro del 55% porterebbe ad una retribuzione annua di fr. 17'820, cui andrebbe applicata la riduzione del 60% per motivi medici, per un totale di fr. 7'128 annui. Il grado di invalidità parziale, ponderato, in ambito salariale, sarebbe quindi, secondo il patrocinatore dell’assicurata, pari al 38.5%.

L’avv. RA 1 ha poi indicato, in via subordinata, che anche volendo stabilire il reddito da invalido facendo capo ai dati statistici, come fatto dall’amministrazione, allo stesso andrebbe applicata la riduzione percentuale massima del 25% al posto di quella, insufficiente, del 9% utilizzata nel calcolo contestato.

Infine, il rappresentante della ricorrente ha contestato le limitazioni riconosciute nell’ambito dello svolgimento dei compiti domestici, le quali, a suo parere, non hanno tenuto conto della patologia alla mano destra. Una più corretta valutazione delle limitazioni dell’interessata nell’adempimento delle diverse mansioni casalinghe porterebbe, secondo il legale, ad un grado di invalidità del 47.8%, che rapportato alla percentuale del 45% darebbe un grado di invalidità in ambito domestico del 21.5%.

Il patrocinatore dell’assicurata ha quindi eseguito il calcolo del grado di invalidità, aggiungendo alla percentuale del 38.5% in ambito salariale la percentuale del 21.5% dal profilo domestico, per un grado finale del 70%, giustificante l’attribuzione di una rendita intera di invalidità illimitata nel tempo (doc. I).

1.4. L’Ufficio AI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.5. Con scritto del 2 novembre 2015, il patrocinatore della ricorrente ha contestato integralmente il contenuto della risposta di causa, confermando quanto già indicato in sede ricorsuale (doc. VIII).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. IX), per conoscenza.

in diritto

2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

L'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 6.1 e 6.1.1.).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

In una sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il Tribunale Federale aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

La sentenza Di Trizio è divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa.

2.4. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

Nel caso di specie, l’amministrazione - dopo avere proceduto, conformemente a quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013 (cfr. doc. 53-13), ad approfondire quale sarebbe stato il grado occupazionale dell’interessata qualora non fosse insorto il danno alla salute (cfr. doc. 56)

  • ha considerato l’assicurata salariata al 55% e casalinga al 45% (cfr. doc. 65).

Questa suddivisione deve essere confermata dal TCA.

Emerge, infatti, dalle precisazioni fornite dall’interessata stessa nello scritto del 14 febbraio 2014, trasmesso dall’avv. RA 1 in risposta alla richiesta di chiarimenti dell’UAI del 12 dicembre 2013 (doc. 56), che l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare quale ausiliaria di pulizia nella misura del 50%-60%, aggiungendo che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava “di regola con orari alla mattina (05.30 – 07.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno dovevo occuparmi della famiglia e della casa” (doc. 64-2).

Tale ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsene.

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.6. Nella decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2011 fino al 31 gennaio 2013 (effettivamente versata solo dal 1° gennaio 2012 a causa della tardività della presentazione della domanda), basandosi, dal profilo medico, sulle valutazioni risultanti dalla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ e da quella psichiatrica effettuata dal __________.

Tema del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2013, della rendita intera d’invalidità erogata a RI 1.

L’Ufficio AI, al fine di appurare le condizioni di salute dell’assicurata, ha dapprima affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Quest’ultimo, con referto peritale del 10 dicembre 2014, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “iniziale poliartrosi delle mani; esiti di protesi totale dell’anca sx il 01.12.2010 e dell’anca dx il 06.10.2011”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome polialgica di natura funzionale o sindrome fibromialgica; esiti di neurolisi del nervo mediano sx circa 10 anni fa”, ha considerato che l’assicurata, tenuto conto degli interventi protesici alle anche, al più tardi a partire dal 1° novembre 2012 è da ritenere pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie, mentre per quanto concerne “la poliartrosi delle mani, in considerazione dei reperti oggettivi modesti, si può considerare una ridotta capacità lavorativa di 1/3, intesa come limitazione di rendimento per un lavoro svolto a tempo pieno” (doc. 82-12).

Il dr. __________ ha invece considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a partire dal 1° novembre 2012 e all’80% a partire dal 1° gennaio 2014 nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali e che non comportino attività lavorative di forza con le mani (doc. 82-12).

Infine, quale casalinga, il dr. __________ ha ritenuto l’interessata capace di svolgere le mansioni consuete della vita quotidiana nella misura del 100% a partire dal 1° novembre 2012 e nella misura dell’80% a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. 82-13).

L’amministrazione ha poi sottoposta l’assicurata ad una visita peritale psichiatrica, affidata al __________, svolta dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel referto peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1)" (doc. 92-9).

Quanto alla capacità lavorativa, la psichiatra del __________ ha considerato che l’assicurata è da ritenere abile al lavoro nella misura del “40% rispetto ad una giornata lavorativa piena (riduzione dell’orario, rendimento pieno) sia nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, sia in qualsiasi altra attività confacente, rispettosa delle sue limitazioni funzionali e da svolgersi in un ambiente tollerante, senza presa di responsabilità, senza grosse pressioni” (cfr. doc. 92-11).

Infine, per quanto riguarda l’attività di casalinga, la dr.ssa __________ ha indicato che la stessa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica (che è giunta ad un grado di invalidità del 19%), sottolineando come la diversa valutazione rispetto alla capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizia, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, sia dovuta al fatto che “l’assicurata viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della nuora” (doc. 92-12).

Nel rapporto finale SMR del 12 marzo 2015, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha indicato che l’assicurata è da ritenere, nella sua attività abituale, inabile al lavoro al 100% dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012 (op anche); inabile al 20% dal 16 ottobre 2012 fino al mese di dicembre 2013 e inabile al 68% a partire dal mese di gennaio 2014 (doc. 93-2).

Nello svolgimento di attività adatte, invece, l’interessata va considerata totalmente inabile al lavoro dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, abile al lavoro al 100% dal 16 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 e inabile al lavoro al 60% a partire dal 1° gennaio 2014 (doc. 93-2).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle accurate valutazioni peritali del dr. __________ e della dr.ssa __________, poi riassunte dal dr. __________, le quali, del resto, sono rimaste incontestate in sede ricorsuale.

Appare quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. STF 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che “(…) E poi non va dimenticato che il giudice anche nell'ambito della massima inquisitoria, pur non essendo vincolato alle richieste di prova delle parti, non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti che non sono contestati (cfr. sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2)).

2.7. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire una prima inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica in data 14 luglio 2014, la quale aveva portato ad una percentuale di limitazioni complessiva nello svolgimento delle mansioni domestiche del 19% (cfr. doc. 69).

In quell’occasione, tuttavia, l’assistente sociale incaricata aveva espressamente richiesto, “date le indicazioni rese dall’assicurata nel corso dell’inchiesta, che si proceda con l’aggiornamento del caso presso il curante (dr. __________) e che si sottoponga il dossier al medico SMR per una presa di posizione. Come indicato ai singoli punti del rapporto, la valutazione non ha tenuto conto della patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio; ne consegue che, nel caso in cui l’assicurata debba essere valutata con il metodo misto, si impone una nuova presa di posizione in ambito domestico” (doc. 69/6-7).

Una volta eseguite, dal profilo medico, le valutazioni peritali in ambito reumatologico e psichiatrico riassunte al precedente considerando (cfr. consid. 2.6.), l’Ufficio AI ha quindi predisposto lo svolgimento di una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.

Nel rapporto del 24 marzo 2015, tenuto conto delle indicazioni riportate dal dr. __________ del SMR, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29% (cfr. doc. 96).

Come visto (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3086 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”

Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.8. Nella presente fattispecie, dopo aver proceduto, conformemente a quanto richiesto dall’assistente sociale al termine della prima inchiesta economica per casalinghe, all’aggiornamento del dossier medico attraverso la messa in atto di due valutazioni peritali, l’amministrazione ha incaricato l’assistente sociale di esperire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, sfociata in un rapporto del 24 marzo 2015 (cfr. doc. 96-1 e segg.).

Per quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza e del 20% di impedimenti e d’invalidità dell’1%.

Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 40% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità dell’8%.

Al pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%, mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.

Infine, l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità del 6%.

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 29%.

Il TCA non ha motivi per distanziarsi da tale valutazione.

Nonostante le critiche ricorsuali espresse dal patrocinatore della ricorrente a proposito di alcune percentuali di importanza assegnata alle diverse mansioni domestiche (cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Il TCA non può fare propria la contestazione sollevata in sede ricorsuale dal patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento riconosciute dall’assistente sociale - rilevando come le stesse non abbiano tenuto conto della patologia alla mano destra, che andava invece presa in considerazione (cfr. doc. I).

Come rilevato in precedenza, infatti, l’esclusione della presa in considerazione delle limitazioni alla mano destra era stata segnalata dall’assistente sociale in occasione della prima inchiesta domiciliare del 14 luglio 2014, allorquando l’incaricata aveva espressamente indicato di “non avere tenuto conto della patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio” (cfr. doc. 69-6), chiedendo al riguardo un aggiornamento dell’incarto medico e una presa di posizione da parte del SMR (cfr. doc. 69-7).

Ciò è quanto è stato puntualmente eseguito da parte dell’amministrazione, dopodiché l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di effettuare una nuova inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica.

Nel rapporto del 24 marzo 2015, l’assistente sociale ha quindi espressamente indicato di aver proceduto ad una “rivalutazione del grado di impedimento sulla base dei limiti funzionali indicati in sede peritale”, precisando che “dal lato reumatologico tuttavia non sono stati evidenziati limiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati al momento dell’inchiesta, pertanto si terrà conto unicamente della valutazione psichiatrica” (doc. 96-1).

Neppure condivisibili appaiono le critiche avanzate con il ricorso da parte del patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento attribuite nelle varie mansioni domestiche - con riferimento in particolar modo alle attività di conduzione dell’economia domestica; alimentazione e pulizia dell’abitazione - ritenendo che le stesse debbano essere incrementate “anche in considerazione dell’importanza dell’attività che la ricorrente non può più svolgere, che è paragonabile a quella di ausiliaria di pulizie” (doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che nella valutazione peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ del __________ si è espressamente pronunciata sul tema, indicando che “per quanto riguarda l’attività di casalinga, questa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica, che ha presentato un’invalidità in tale ambito pari al 19%. Sottolineiamo come tale dato si basi soprattutto sul fatto che l’assicurata viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della nuora. Per questo motivo la diversa valutazione dell’inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizie, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, si basa sul fatto che nell’esecuzione di quella l’assicurata non sarebbe aiutata/vicariata/sostituita da parte di nessuno se non da se stessa” (cfr. doc. 92-12).

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del marito e della nuora convivente nella medesima abitazione dell’assicurata già da epoca precedente l’insorgenza del danno alla salute (dal 2006), con conseguente suddivisione dei compiti che, come indicato dall’assistente sociale, risulta “evidente e naturale, dato che nella stessa abitazione convivono due nuclei familiari” (cfr. doc. 96-2).

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dei due accertamenti domiciliari sopracitati.

2.9. Essendo quindi esigibile che l’assicurata, dopo essere stata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 100% a partire dal 16 ottobre 2012 e del 40% a partire dal 1° gennaio 2014, nello svolgimento di attività adatte, occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico per la parte quale salariata al 55% del tempo (cfr. consid. 2.4.).

Alla luce di quanto stabilito nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo, divenuta ormai definitiva (cfr. consid. 2.3.), l’attuale giurisprudenza federale non può più essere mantenuta (sul tema, cfr. STCA 32.2015.107 del 16 giugno 2016).

Per tali ragioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché proceda ad un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, tenendo conto dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.) o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di Trizio (cfr. STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016; 32.2015.79 del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

La STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 riguardava una fattispecie analoga alla presente (cfr. consid. 2.3.).

Ora, dalla sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea risulta che la ricorrente in quella causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008: “(…) En l’espèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas – la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”(sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, paragrafo 120 pag. 35).

Spetterà dunque al Tribunale federale, che ha instaurato e sempre ribadito la sua giurisprudenza, malgrado le critiche formulate da diversi Tribunali cantonali delle assicurazioni e pure da gran parte della dottrina (cfr. U. Kieser, “Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb. m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA 3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef, “Gesetzgeberischer Handlungsbedarf beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16 pag. 39 seg., 42), modificarla in occasione dell’eventuale nuovo giudizio che sarà chiamato a rendere.

È pure verosimile che, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale “Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).

2.10. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, la decisione del 28 luglio 2015 annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI e all’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare in complessivi fr. 1'500.- (IVA inclusa).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 28 luglio 2015 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi ed emani una nuova decisione.

  1. Le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio verserà alla ricorrente fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

16

CEDU

  • art. 6 CEDU
  • art. 8 CEDU
  • art. 46 CEDU

EMRK

  • Art. 8 EMRK
  • Art. 14 EMRK

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 59 LAI
  • Art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 27 OAI
  • art. 49 OAI

Gerichtsentscheide

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