Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.13
Entscheidungsdatum
07.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.13

cs

Lugano 7 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 novembre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1962, da ultimo autista indipendente, ha inoltrato, nel corso del mese di maggio 1997, una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1-1).

1.2. Con decisione del 13 luglio 1999 (doc. AI 44-1) l’UAI ha assegnato a RI 1 una mezza rendita con effetto dal 1° giugno 1997.

1.3. Con comunicazioni del 16 ottobre 2002 (doc. AI 58-1) e del 3 aprile 2008 (doc. AI 99-1), in quest’ultimo caso dopo aver acquisito una perizia del SAM (doc. AI 92-1), l’UAI ha confermato il diritto a mezza rendita.

1.4. Nel corso del mese di aprile 2010 l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di revisione della prestazione, in seguito alla quale, con decisione del 24 novembre 2014, preavvisata dal progetto del 15 ottobre 2014 (doc. AI 169), ha soppresso la rendita (doc. A).

1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). Il ricorrente contesta l’aspetto medico, rilevando un peggioramento, anziché un miglioramento, del suo stato di salute, con conseguente riduzione del reddito percepito quale invalido. L’insorgente richiama l’incarto AI, la sua cartella clinica dai dr. med. __________, __________ e __________ e, dalla __________, il “certificato di salario per l’intero anno 2014 Dr. __________”; infine domanda, riservata una rinuncia, l’allestimento di una perizia neutra atta a determinare il suo stato di salute e quindi il suo grado di capacità lavorativa.

1.6. Con risposta del 6 marzo 2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. X). Il 25 marzo 2015 l’amministrazione ha prodotto ulteriori documenti (doc. XIV).

1.7. Con osservazioni del 7 aprile 2015 il ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI, ribadendo le sue ragioni e chiedendo di richiamare l’intero incarto relativo alla segnalazione rispettivamente al verbale di audizione del __________ __________ (doc. XVI).

1.8. Il 17 aprile 2015 l’UAI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVIII).

1.9. In data 28 aprile 2015 il ricorrente ha prodotto un referto del 21 aprile 2015 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XX/H), sul quale l’UAI ha preso posizione il 28 maggio 2015 (doc. XXIV).

1.10. L’11 giugno 2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XXVI), su cui l’UAI ha presentato osservazioni il 18 giugno 2015, rilevando segnatamente che i referti prodotti non rivestono valenza retrospettiva e gli esiti dell’intervento del 26 giugno 2015 vanno semmai esaminati nel contesto di una nuova richiesta di prestazioni (doc.XXVIII).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3. Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 = DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

2.4. Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 13 luglio 1999 e della perizia del SAM del 17 settembre 1998 (doc. AI 30-1).

In quell’occasione i periti avevano posto la diagnosi principale di sindrome depressiva a colorito ansioso, con somatizzazione, lombosacralgie croniche, periartropatia della spalla destra su attrito sottoacromiale e ipertensione nervosa e le diagnosi secondarie di modico conflitto femoropatellare a destra, dislipidemia mista, iperirucemia e lieve adipositas (doc. AI 30-9/10). Gli specialisti hanno concluso rilevando che l’interessato è totalmente incapace al lavoro nella precedente attività di autista indipendente e operaio dal 21 giugno 1996 e incapace al lavoro al 50% in attività leggere a partire dalla medesima data.

Il 4 gennaio 2008, in seguito ad un ulteriore esame peritale, gli specialisti hanno stabilito che lo stato di salute del ricorrente è stazionario ed hanno confermato le precedenti diagnosi (doc. AI 92-15: diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome depressiva ricorrente [ICD-10 F33.1], sindrome ansiosa generalizzata [ICD-10 F41.1], personalità semplice, tendenza alla somatizzazione; diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: possibile lieve periatropatia omeroscapolare cronica residua destra senza evidenza clinica per impingement, senza evidenza clinica per una lesione della cuffia dei rotatori con arto-MRI del 7.01.1997 normale, radiografie convenzionali attuali normali; sindrome lombospondilogena cronica, senza anomalie cliniche di rilievo con radiografie convenzionali attuali senza patologie clinicamente rilevanti, sindrome femoropatellare bilaterale anamnesticamente senza anomalie cliniche di rilievo con radiografie convenzionali attuali normali, esiti radiologici da distrofia di crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare senza rilevanza clinica). I periti hanno concluso che l’insorgente è incapace al lavoro al 50% in tutte le attività e che non è stato possibile “attestare un miglioramento o un peggioramento dello stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione SAM del 1998” (doc. AI 92-20).

In seguito alla revisione avviata nel corso del mese di aprile 2010 l’insorgente è stato sottoposto ad una nuova valutazione peritale pluridisciplinare del SAM. I periti il 27 agosto 2014 (doc. AI 165-1) hanno posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra: pregressa rottura transmurale parziale del sovraspinato e sottoscapolare, rottura del capolungo del bicipite; ricostruzione della cuffia dei rotatori e decompressione sottoacromiale il 23.8.2011 (Dr. med. __________), periartopatia omeroscapolare tendinotica cronica a sinistra: rottura transmurale parziale del sovraspinato (sonografia funzionale il 14.4.2014), distimia (ICD-10 F34.1), ansia con somatizzazioni (ICD-10 F41.9), gambling (ICD-10 F63.0) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome del dolore cronico non specifica/fibromialgia/sindrome somatoforme, sindrome femoropatellare bilaterale, sindrome lombospondilogena cronica: radiografia convenzionale senza alterazioni degenerative a carico della colonna lombare, esiti da distrofia crescita di Scheuermann al passaggio dorsolombare, probabile DISH (iperostosi scheletale idiopatica diffusa), ipercolesterolemia.

I periti hanno evidenziato che la capacità lavorativa dell’assicurato è da considerare nella misura dell’80% nelle attività finora svolte e in attività adeguata, intesa come riduzione del rendimento. Lo stato di salute dal punto di vista psichiatrico “risulta migliorato dal mese di giugno del 2013, epoca della relazione del curante Dr. med. __________, in cui la diagnosi si è modificata rispetto alla ricorrenza di un quadro distimico per definizione meno rilevante nella qualità, e quindi nell’effetto sul funzionamento”. Gli specialisti hanno rilevato un “miglioramento del quadro dalla perizia del 2008, ma anche dal 2013, visto che il curante ha ritenuto di poter ridurre e sospendere l’acido valproico come a confermare il miglioramento. L’A. è ritenuto inabile al lavoro al 50% in attività fisicamente medio-pesanti (quella esercitata non è ritenuta tale)”, mentre in attività leggere ed adatte è abile al lavoro nella misura dell’80% (doc. AI 165-28/29).

In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 13 novembre 2014 del dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, il quale ha affermato:

" (…)

Diagnosi:

  • peri-artropatia omero-scapolare della spalla destra in stato dopo rottura transmurale quasi completa del tendine del sovraspinato, con artroscopia della spalla destra, nonché tenotomia del capo lungo del bicipite avvenuto il 23.08.2011, probabilmente anche resezione acromeo-clavicolare. Attualmente presenza di alterazioni di tipo osteofitosico sub-acromiali che indentano il passaggio sub-acromiale.

  • Peri-artropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sinistra con leggera sintomatologia d’impingement su iniziale artrosi acromeo-clavicolare ed omartrosi.

  • Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative significative C5/C6 e C6/C7, con a questi segmenti un’importante osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore, nonché un’uncartrosi ed una spondilartrosi.

  • Gonalgie bilaterali su alterazioni degenerative iniziali.

  • Sindrome lombo-vertebrale su leggere alterazioni statiche, nonché presenza di alterazioni osteocondrotiche e spondilosiche L1/L2, L3/L4 e L4/L5 e possibile stato dopo Morbo di Scheuermann toracale.

(…)

Ho visitato questo nostro sopramenzionato paziente per un’esacerbazione della sintomatologia dolorosa piuttosto nella zona cervicale, al cinto scapolare bilateralmente e alla colonna lombare.

Clinicamente vi è una limitata mobilità alla colonna cervicale con dei dolori alla palpazione alle zone d’irritazione.

Per quanto riguarda la spalla destra, il risultato post-operatorio non è particolarmente brillante, con una limitata mobilità a 110° in elevazione ed abduzione, dei dolori a questo movimento, una sintomatologia d’impingement, un test Jobe positivo.

Ultimamente sono subentrati dei dolori alla spalla sinistra nell’ambito di un’iniziale sintomatologia di peri-artropatia della spalla, con leggero impingement, nonché radiologicamente presenza di un’iniziale artrosi acromeo-clavicolare di omartrosi, senza segni per calcificazioni.

Alla spalla sinistra, molto probabilmente, è presente anche qui una lesione almeno parziale della cuffia dei rotatori.

In associazione a queste patologie piuttosto invalidanti per il paziente, ci sono quelle già note alla colonna vertebrale nell’ambito di una sindrome lombo-vertebrale. Le alterazioni degenerative alla colonna lombare si associano a mio modo di vedere anche alle problematiche degenerative nella parte bassa della colonna toracale, con un possibile stato dopo Morbo di Scheuermann.

Non vi sono segni radicolari e compressivi o irritativi e non vi sono deficit sensitivo motorici né alle estremità superiori né inferiori.

Dal mio punto di vista il paziente dovrebbe essere ripresentato ad un chirurgo delle spalle per valutare la situazione attuale. (…) E’ da chiedersi poi se un secondo intervento alla spalla destra sia indicato o meno. A mio modo di vedere è forse meglio rimanere conservativi.

Per quanto riguarda la spalla sinistra, propongo un’infiltrazione sub-acromiale.

Per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale e del cinto scapolare in generale, potrebbero essere utili degli approcci di tipo fisioterapico. (…)” (doc. AI 177-14/15)

Chiamati ad esprimersi in merito i periti del SAM, preso atto delle affermazioni del consulente, dr. med. __________, FMH reumatologia, hanno confermato la loro valutazione (doc. X/1). Lo specialista ha infatti affermato:

" (…)

Dal mio punto di vista le diagnosi del Dr. __________ corrispondono sostanzialmente alle mie e questo in modo particolare per quanto riguarda le spalle e la colonna lombare. Si parla inoltre di una sindrome cervicospondilogena che non compare alla mia valutazione ma è molto probabilmente da intendere nell’ambito della sindrome del dolore cronico con dolori generalizzati che il paziente lamenta da tempo. Alterazioni degenerative cervicali significative sono quasi costanti in persone di oltre 50 anni.

Dal mio punto di vista non vi sono dunque elementi nuovi nella lettera del dr. __________ del 13.11.2014 e non vi sono in particolare elementi che indichino un peggioramento della situazione o che possano modificare la mia valutazione della capacità lavorativa.” (doc. X2)

Anche il medico SMR, dr. med. __________, il 2 marzo 2014 ha confermato le conclusioni del rapporto finale del mese di agosto 2014 (doc. X/3). Chiamato a prendere posizione su ulteriore documentazione medica, il dr. med. __________ il 14 aprile 2015 ha affermato:

" (…)

Per quanto concerne la valutazione pneumologica, sottolineo che la dispnea di grado 2, secondo la scala MRC, indica la comparsa di difficoltà respiratorie solo quando il soggetto è confrontato con un’attività fisica ordinaria.

Non si tratta quindi di dispnea a riposo e neppure di difficoltà respiratoria che compaiono per attività fisiche di bassa entità.

Per questo motivo la dispnea, allo stadio attuale diagnosticato, non riduce la capacità lavorativa per un’attività sedentaria come quella di trasportatore e distributore di giornali, attività che è stata considerata nella perizia SAM.

Qualsiasi attività che prevede carichi leggeri resta parimenti esigibile secondo le indicazioni della perizia SAM.

Per quanto concerne gli aspetti psichiatrici, si ribadisce che la valutazione peritale della Dr.ssa __________ è adeguata e fatta secondo le linee guida sulle perizie. Il perito ha ravvisato una distimia, ovvero una depressione lieve con andamento stabile, cronico ed annessi sintomi d’ansia, ragion per cui sarebbe stato inutile protrarre l’esame clinico per altri mesi.

Peggioramenti dello stato psicopatologico non sono tra l’altro dimostrati nemmeno dagli atti prodotti finora, mentre il mantenimento di una presa a carico psichiatrica ha un valore preventivo raccomandato, ma non indica automaticamente una gravità maggiore della patologia ansioso depressiva.

Sul rapporto del Dr. __________ del mese di novembre 2014 il SAM ed in particolare il Dr. __________, hanno già avuto modo di determinarsi in precedenza e non vi sono nuovi elementi” (doc. XVIII/1)

Pendente causa l’insorgente ha prodotto un certificato del suo medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia del 21 aprile 2015, il quale, dopo aver rammentato di seguire il ricorrente dal 1998, ha affermato:

" (…)

Non rivengo sulla sua anamnesi socio-professionale e familiare che è a lei ben nota la sua situazione psichica è invece peggiorata nel corso degli ultimi tempi, effettivamente nel 2013, egli ha necessitato un ricovero ospedaliero presso la Clinica __________ di __________ dove è stata degente dal 25.03.2013 al 22.04.2013 con le seguenti diagnosi:

  • Distimia (ICD-10 GM F34.1);

  • Altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F 61);

  • Gioco d’azzardo patologico (OCD 10 GM F 63.0).

Inoltre egli soffre di una serie di patologie organiche:

  • Ipertensione arteriosa;

  • Artrosi;

  • Problemi alla spalla destra.

Ragion per la quale è seguito in modo regolare dal medico di famiglia Dr. med. __________ che mi legge in copia.

Malgrado i vari disturbi egli ha comunque sempre lavorato nella misura del 50% e nel 2013, come già accennato, in seguito al secondo divorzio e dei problemi socio-familiari, aveva presentato varie difficoltà e dei problemi nel poter esercitare la sua professione come autista con il ritiro della sua patente.

Dal punto di vista psichiatrico ha sempre presentato dei periodi di relativo benessere associati a dei periodi di netto peggioramento ma ha sempre potuto svolgere la sua attività lavorativa nella misura del 50%.

Si tratta di una persona che soffre di un disturbo di personalità importante, ragion per la quale la sua presa a carico è sempre stata molto difficile ma nell’arco del suo peggioramento egli si è resa conto, prendendo coscienza dell’importanza della sua patologia psichica, di quanto fosse dispensabile l’assunzione dei farmaci, mentre la sua compliance medicamentosa era molto ridotta.

Durante il mio recente colloquio del 10.04.2015 egli appare molto depresso, teso e ansioso.

E’ molto preoccupato per la sua situazione socio-professionale e a quanto pare sembra che ci saranno nuovamente dei problemi con il ritiro della patente, tutto ciò non fa che peggiorare una situazione già di per sé precaria.

La sua inabilità lavorativa nella misura del 50% negli ultimi sei mesi è assolutamente da confermare e la sua prognosi futura rimane incerta” (doc. H)

I periti del SAM, il 26 maggio 2015, dopo aver descritto l’assunzione dei medicamenti, hanno rilevato:

" (…)

Le visite psichiatriche sono state nel 2013 cinque e nel 2014 dieci visite.

Dagli estratti inviati alla cassa malati il 18.3.2015, quindi nell’arco di tutto l’anno 2014 non abbiamo rilevato altro oltre a quanto sopraccitato per quanto concerne la problematica psichiatrica. L’A. ha acquistato solo a febbraio e ad aprile i farmaci a lui prescritti. Questo fatto non conferma quanto affermato dal suo psichiatra curante Dr. med. __________, che in data 21.4.2015 scrive che “egli avrebbe preso coscienza dell’importanza della patologia psichica e di quanto fosse indispensabile l’assunzione dei farmaci, mentre precedentemente al 2013 la compliance sarebbe stata ridotta.”

Sulla base dei riscontri oggettivi agli atti dunque, l’affermazione del curante, non è avvalorata dai fatti. In presenza di un attestato peggioramento non è comprensibile che l’ultimo ricovero psichiatrico risalga al marzo 2013, ben più di due anni orsono e inoltre senza una terapia farmacologica adeguata che avrebbe dovuto essere potenziata/modificata.

Pertanto l’A. deve innanzitutto continuare la presa a carico psichiatrica e assumere i farmaci come prescritti, senza i quali l’ulteriore potenziale margine di miglioramento non potrà avvenire.

I documenti da voi sottoposti non sono in grado di giustificare un peggioramento, ma avvalorano la nostra valutazione psichiatrica.

Dal lato pneumologico una dispnea NYHA 2 non influenza la capacità lavorativa in attività leggere-medio pesanti come quelle svolte dall’A.” (doc. XXIV/1)

Il medico SMR, dr. med. __________, il 27 maggio 2015 ha rilevato:

" (…)

Per una sindrome depressiva maggiore, in generiche alterazioni della personalità non ben codificate, abbiamo riconosciuto la rendita nel 1998 e l’abbiamo confermata nel 2008 (con l’aggiunta di una sindrome ansiosa generalizzata e tendenza alla somatizzazione).

La perizia della dr.ssa __________ del 27.05.2014 ha oggettivato un miglioramento della condizione depressiva, permanendo invece l’ansia con somatizzazioni e la presenza di gioco d’azzardo patologico.

La condizione depressiva è attualmente una distimia, ovvero una leggere depressione cronica che non incide sul funzionamento generale.

Il disturbo di personalità a cui fa riferimento il dr. __________ non è descritto e viene solo definito “importante”.

Esso non compare neppure nelle certificazioni precedenti del Dr. __________ (es rapporto medico in GED del 01.06.2010) e non trova conferma alcuna nella perizia della Dr.ssa __________ del 2014.

La presenza di un disturbo di personalità, con severe ripercussioni sulla capacità lavorativa, non è quindi probabile.

Un disturbo di personalità normalmente crea dei problemi di relazione e non di rendimento. Riduce quindi lo spettro di attività proponibili, piuttosto che la capacità funzionale.

Se fosse presente un disturbo di personalità non specificato (come da noi ammesso nel 1998), esso rappresenterebbe piuttosto un fattore di rischio per scompensi depressivi o per la rottura dei contratti lavorativi a causa di conflitti con collaboratori e superiori.

In questo caso specifico esso non implicherebbe alcun calo di rendimento nell’attività lavorativa abituale, che viene svolta con continuità da mesi e non richiede particolari competenze relazionali.

I periti SAM hanno preso visione della nuova certificazione prodotta dal Dr. __________ e confermano che essa non apporta oggettivi elementi atti ad inficiare le conclusioni peritali” (doc. XXIV/2)

L’11 giugno 2015 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, del mese di giugno 2015, relativa ad una “re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra”. Il dr. med. , dell’, ha evidenziato che il “paziente è portatore di una re-rottura, presumibilmente determinata dall’usura e dell’esiguità dello spazio sottoacromiale che determina un conflitto sottoacromiale cronico. E’ indicata l’esecuzione di una decompressione e re-ricostruzione del sovraspinato il cui esito risulta più delicato e viene eseguito a scopo antalgico” (doc. I/2). L’8 giugno 2015 lo specialista ha precisato che il ricorrente è inabile al lavoro al 50% dal 1° giugno 2015 al 26 giugno 2015 “(intervento)” (doc. I/1).

Il 18 giugno 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’evento recente di re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra non mette in discussione le valutazioni mediche emesse precedentemente a tale evento.

Si confermano pertanto le conclusioni del RAF 28.08.2014 fino al 30.05.2015.

Dal 01.06.2015 possiamo accogliere la certificazione di peggioramento, con IL 50% a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali alla spalla destra.

Per tre mesi dopo l’intervento l’assicurato sarà da considerare inabile al 100%, quindi tornerà abile nelle percentuali indicate nel RAF sopra citato” (doc. XXVIII/1)

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

  • assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

  • differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

  • miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

  • rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7. Come visto, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

2.8. In concreto, si tratta della decisione del 13 luglio 1999, emessa in seguito alla perizia del SAM del 17 settembre 1998 (doc. AI 30-1). Occorre pertanto stabilire se dopo il 13 luglio 1999 lo stato di salute del ricorrente è migliorato.

2.9. In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il TF ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2). Inoltre con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 = DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.10. Nel caso di specie questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione dell’UAI che si basa sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 18 marzo 2014 (doc. AI 158-1), che ha rilevato un miglioramento dello stato di salute dal punto di vista psichico ed un conseguente miglioramento della capacità lavorativa che ha portato il ricorrente a poter svolgere le attività leggere in misura dell’80%.

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di loro.

Al referto va attribuita piena forza probante.

In particolare circa lo stato di salute psichico, la Dr.ssa med. __________, consulente del SAM, dopo aver visitato il ricorrente in data 25 aprile 2014 e 23 maggio 2014 (doc. AI 165-33), ha rilevato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto alla perizia del 4 gennaio 2008 (doc. AI 92-1) e dunque anche rispetto alla situazione valetudinaria accertata con la decisione del 13 luglio 1999, ritenuto che con la perizia del 4 gennaio 2008 era stata attesta una sostanziale stabilità dello stato di salute rispetto alle valutazioni emerse dalla perizia del 17 settembre 1998.

La consulente ha evidenziato che si è passati da una diagnosi con ripercussione sull’incapacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F 33.1) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F 41.1) alla diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di distimia (ICD-10, F 34.1), ansia (ICD-10, F 41.9) con somatizzazioni e gambling (ICD-10, F 63.0). Ciò viene confermato dalla diagnosi posta dai medici della Clinica __________, dove l’assicurato è stato degente dal 25 marzo 2013 al 22 aprile 2013 e ripresa dal dr. med. __________ nel referto del 21 aprile 2015 (doc. H). La dr.ssa med. __________ rileva che “il quadro messo in luce nel corso dei colloqui, mostra elementi psicopatologici collegabili ad un quadro distimico (umore lievemente depresso cronicamente) e di ansia con somatizzazioni associati a gambling. Se di per se stessi tali quadri non comportano il riconoscimento di una percentuale di IL”, per la consulente “il quadro gambling va inteso come espressione seria di una sintomaticità di spettro ossessivo, associato agli altri aspetti descritti produce una riduzione della caricabilità del soggetto ed una IL del 20% come difetto di rendimento, per l’attività da ultimo svolta e tutte le altre teoricamente esigibili. Si registra un miglioramento del quadro della perizia del 2008 e anche dal 2013 visto che il curante ha ritenuto di poter ridurre e sospendere l’Acido Valproico come a confermare il miglioramento” (doc. AI 165-37).

Anche il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato come attualmente la condizione depressiva è una distimia, ossia una leggera depressione cronica con andamento stabile che non incide sul funzionamento generale (doc. XXIV/2 e XVIII/1). Ciò rende inutile protrarre l’esame clinico per altri mesi (cfr. doc. XVIII/1).

2.11. Va qui rammentato che il TF ha ritenuto che la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. la sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, pubblicata in SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve

  • pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale ha precisato quanto segue:

" (...)

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"

2.12. Nel referto del 21 aprile 2015, il dr. med. __________, ha confermato la diagnosi di distimia, riportando quanto stabilito dai medici della Clinica __________ e non ha più fatto cenno né alla sindrome ansiosa né alla sindrome depressiva (doc. H). Certo, il curante ha rilevato la presenza di altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM G 61; cfr. doc. H) ed ha sostenuto che vi sarebbe stato un nuovo peggioramento dello stato di salute dell’interessato. Sennonché, come evidenziano i periti del SAM, quanto affermato dal curante non trova conferma sulla base dei riscontri oggettivi, e meglio dell’acquisto, limitato, di medicamenti (doc. XXIV/1: “[…] dagli estratti inviati alla cassa malati il 18.3.2015, quindi nell’arco di tutto l’anno 2014 non abbiamo rilevato altro oltre a quanto sopraccitato per quanto concerne la problematica psichiatrica. L’A. ha acquistato solo a febbraio e ad aprile i farmaci a lui prescritti. Questo fatto non conferma quanto affermato dal suo psichiatra curante Dr. med. __________, che in data 21.4.2015 scrive che “egli avrebbe preso coscienza dell’importanza della patologia psichica e di quanto fosse indispensabile l’assunzione dei farmaci, mentre precedentemente al 2013 la compliance sarebbe stata ridotta”[…]”). Inoltre in presenza di un peggioramento non è comprensibile che l’ultimo ricovero psichiatrico risalga al marzo 2013 e senza alcuna terapia farmacologica adeguata. Conformemente al suo obbligo di ridurre il danno l’interessato deve semmai continuare la presa a carico psichiatrica ed assumere i farmaci come prescritti (cfr. doc. XXIV/1). Quanto affermato dai periti del SAM trova conferma anche nelle parole del medico SMR, dr. med. __________, il quale evidenzia che il disturbo di personalità cui fa riferimento il dr. med. __________ non è descritto e viene solo definito “importante”, non compare nelle certificazioni precedenti e non è stato rilevato dalla consulente del SAM, dr.ssa med. __________ in occasione delle due visite del 25 aprile 2014 e 23 maggio 2014. Il medico SMR rileva del resto che un disturbo di personalità crea problemi di relazione con i propri colleghi di lavoro, ma non di rendimento. Riduce lo spettro delle attività proponibili ma non la capacità funzionale. Se il disturbo di personalità fosse presente, esso sarebbe semmai un fattore di rischio per scompensi depressivi o per la rottura di contratti lavorativi a causa di conflitti con collaboratori o superiori (cfr. doc. XXIV/2 e doc. 180).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto, in assenza di elementi medici oggettivi, non vi sono pertanto motivi per ritenere un peggioramento dello stato di salute psichico del ricorrente rispetto a quanto accertato nella valutazione peritale, mentre va confermato il miglioramento dello stato di salute rispetto allo stato di fatto accertato con la perizia del SAM del 17 settembre 1998 (doc. AI 30-1 e seguenti) e del il referto del SAM del 4 gennaio 2008 (doc. AI 165-1).

2.13. In sede di ricorso l’insorgente contesta anche la valutazione reumatologica producendo un referto del 13 novembre 2014 del suo curante, dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione (doc. B), che tuttavia non apporta nuove informazioni atte a sovvertire le valutazioni peritali.

Il consulente del SAM, dr. med. __________, FMH reumatologia, che evidenzia come il curante pone diagnosi simili a quelle rilevate nel corso della visita del 14 aprile 2014, eccetto la sindrome cervicospondilogena che “è molto probabilmente da intendere nell’ambito della sindrome del dolore cronico con dolori generalizzati che il paziente lamenta da tempo” (doc. X/2) e come “alterazioni degenerative significative sono quasi costanti in persone di oltre 50 anni” (doc. X/2), ha rettamente affermato che non vi sono nuovi elementi medici posti dal dr. med. __________ che non siano già stati presi in considerazione ed in particolare non vi è alcun elemento oggettivo che indica un peggioramento dello stato di salute o che possa modificare la valutazione peritale (cfr. doc. X/2).

A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Malgrado la presenza di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme (cfr. doc. AI 165-27), nulla cambia, nel preciso caso di specie, la recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, con la quale il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Al consid. 8, il TF ha infatti rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

In concreto, per i motivi appena esposti, non vi sono ragioni per scostarsi dalle valutazioni del Dr. med. __________, non avendo del resto il consulente applicato la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. doc. AI 165-27). Del resto nelle loro ultime prese di posizione (doc. B e H), né il reumatologo curante, dr. med. __________, né lo psichiatra curante, dr. med. __________, hanno indicato nelle diagnosi la presenza di una fibromialgia o di una sindrome somatoforme con influsso sulla capacità lavorativa (doc. B e H).

Non vi sono di conseguenza ragioni per scostarsi dalle valutazioni peritali in ambito reumatologico.

2.14. Per quanto concerne la patologia pneumologica e le valutazioni del 4 febbraio 2015 e del 2 aprile 2015 del dr. med. __________, __________ __________ di __________ (allegato doc. D) e del 27 dicembre 2014 del dr. med. __________, medico assistente presso l’Ospedale __________ di __________ (allegato al doc. D), basti qui rilevare che la dispnea di cui è affetto il ricorrente, allo stadio attuale, non riduce la sua capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, ossia in attività che prevedono carichi leggeri secondo quanto stabilito con la perizia del SAM (cfr. presa di posizione del 14 aprile 2015 del dr. med. __________ [doc. XVIII/1] e presa di posizione del SAM del 26 maggio 2015 [doc. XXIV/1]). Per cui la recente diagnosi di dispnea di origine multifattoriale con/su sospetta asma bronchiale di eziologia indeterminata e di recente insorgenza; sindrome restrittiva moderata, verosimilmente secondaria a sospetta disfunzione diaframmatica destra presente da anni ed obesità e possibile componente ansiogena iperventilatoria sovrapposta (cfr. allegato D), non modifica la valutazione della capacità lavorativa all’80% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

2.15. L’interessato ha prodotto un certificato dell’8 giugno 2015 del dr. med. , dell’, che ha attestato un’incapacità lavorativa dell’interessato al 50% dal 1° giugno 2015 al 26 giugno 2015, giorno previsto per un intervento di decompressione e re-ricostruzione del sovraspinato (cfr. doc. I/1 e I/2 e I/3).

Va qui evidenziato che secondo costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 24 novembre 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In concreto, ritenuto che i certificati del dr. med. __________ concernono un periodo successivo alla decisione impugnata e non contengono elementi retrospettivi, non vanno presi in considerazione nell’ambito della presente procedura.

Del resto il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come l’evento di “re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra non mette in discussione le valutazioni mediche emesse precedentemente a tale evento” e che semmai vi è stato un peggioramento dal 1° giugno 2015, con una incapacità lavorativa del 50% a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali alla spalla destra e poi un’inabilità totale per tre mesi dopo l’intervento. In seguito l’incapacità lavorativa è da considerare come in precedenza (doc. XXVIII/1).

Per cui, neppure questi referti sono d’aiuto al ricorrente.

2.16. Infine l’insorgente rileva che il peggioramento o perlomeno la stabilità del suo stato di salute ed il conseguente mancato miglioramento della situazione valetudinaria, è confermato dalla costante cifra di reddito che negli anni è riuscito a percepire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua. La diminuzione del suo reddito da invalido intervenuta a partire dal 2010 comproverebbe la sua difficoltà nello svolgere, pur se a tempo ridotto, l’attività quale autista, poiché non è mai stato in grado di percepire il salario figurante nella decisione impugnata. Per cui le conclusioni tratte non sarebbero sorrette né dal profilo prettamente medico, né dal profilo oggettivo del reddito concretamente percepito.

Come rileva giustamente l’UAI, la valutazione della capacità lavorativa in attività leggere ed il relativo miglioramento dello stato di salute si fondano esclusivamente sulle emergenze mediche e non sull’andamento del reddito il quale, semmai, è stato utilizzato per il calcolo del grado d’invalidità, ma non per stabilire la sua capacità lavorativa (nozione prettamente medica). Il solo fatto che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute è già sufficiente per procedere con la revisione della rendita, senza che sia necessario un concomitante miglioramento della situazione reddituale. Nella più volte citata sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 = DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.17. Di per sé il ricorrente non contesta puntualmente il calcolo del grado d’invalidità.

Circa il reddito da valido l’UAI ha correttamente utilizzato l’importo che era stato accertato dalla consulente in integrazione il 23 aprile 1999 (doc. AI 36-2 e 149-8). L’amministrazione lo ha aggiornato al 2012 giungendo ad un ammontare di fr. 51'011 (doc. AI 149-8). Nel 2014, anno di emissione della decisione di soppressione della rendita la quale è “effettiva alla fine del mese che segue l’intimazione della” medesima (cfr. doc. A, dispositivo), esso ammonta a fr. 51'779 (+ 0.7% nel 2013 e + 0.8% nel 2014).

Per quanto concerne il salario da invalido, l’UAI che ha correttamente ritenuto che l’interessato sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua in un’attività dipendente, a giusta ragione ha preso in considerazione il reddito evinto dalla Tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica. Il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10.

Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’929 (Fr. 58’812 : 100 x 103,6) nel 2014.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,88 ore computabili nel 2014 (cfr. comunicato stampa dell’Ufficio federale di statistica del 21 maggio 2015, pag. 5, durata settimanale contrattuale di lavoro), il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 63’792 (Fr. 60’929 : 40 x 41,88).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In concreto il salario da invalido è stato ridotto del 10% (5% per attività leggere e 5% per ragioni sociali). Ritenuto che l’insorgente non contesta questo parametro e che, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione ma deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.), esso va confermato.

Raffrontando il reddito da valido di fr. 51’779 con quello da invalido di fr. 63’792, ridotto dapprima del 20% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 51'033.60 e poi del 10% a fr. 45'930.25, si ottiene un grado d’invalidità dell’11,3%, arrotondato all’11% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.

In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha soppresso la prestazione.

2.18. Il ricorrente, oltre all’incarto AI, prodotto dall’amministrazione, ha chiesto l’assunzione di numerose prove.

Alla luce delle valutazioni peritali e delle successive prese di posizione dei medici del SAM e del medico SMR, che si sono espressi sull’ulteriore documentazione medica presentata dall’assicurato, non è necessario richiamare le cartelle mediche dai curanti, dr. med. __________, __________ e __________. I curanti, segnatamente il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, si sono già espressi sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, tramite referti medici che sono stati valutati anche da questo Tribunale (cfr. in particolare doc. B; doc. H).

Il TCA, avendo già diffusamente esposto i motivi per i quali le valutazioni agli atti sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso, senza la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici, ribadito che alla perizia del SAM va attribuita piena forza probatoria e che gli ulteriori referti medici prodotti dall’assicurato non sono atti a sovvertirne le conclusioni rinuncia pure all’allestimento di una perizia giudiziaria come chiesta dall’insorgente.

Per quanto concerne il richiamo del certificato di salario della __________ per il 2014, va rammentato che l’interessato ha comunque prodotto il contratto di lavoro che lo lega alla società da luglio 2014 al 30% dove figura l’importo concordato (doc. AI 162-1 e 163-1). Questa circostanza, come visto in precedenza (consid. 2.16 e 2.17), non permette comunque all’insorgente di ottenere una prestazione dell’AI.

Infine questo TCA rinuncia anche al richiamo dell’incarto dell’__________, rilevato da una parte come gli atti rilevanti sono stati prodotti dal medesimo assicurato e dall’altra che il salario percepito dalla __________ non è determinante per il calcolo della prestazione (cfr. consid. 2.17).

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.19. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nella fattispecie, dagli atti emerge che l’insorgente è al beneficio della pubblica assistenza (doc. I/7).

In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

11

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 44 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 49 OAI

Gerichtsentscheide

72