Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.128
Entscheidungsdatum
16.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.128

BS/sc

Lugano 16 agosto 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 giugno 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1950, di professione operaio, nel mese di giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute una trombosi all’occhio destro (doc. AI 70).

Sulla base della documentazione medica raccolta dalla __________, agente quale assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia – in particolare le perizie 22 aprile 2013 e 21 gennaio 2014 del dr. __________, specialista in medicina interna (doc. Cassa malati 90 e 122) e quella datata 30 aprile 2014 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicologia (doc. Cassa malati 141) –, vagliata dal Servizio Medico Regionale dell’AI (cfr. da ultimo il rapporto finale 2 settembre 2014 in doc. AI 148), con decisione 22 giugno 2015, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto, a seguito d’inabilità lavorative totali o parziali dal 26 gennaio 2012 al 30 giugno 2013 per motivi somatici le seguenti prestazioni: ¾ di rendita dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013 ed una rendita intera dal 1° aprile 2013 al 31 agosto 2013 (tre mesi dopo il miglioramento). Con l’insorgenza di una patologia invalidante psichiatrica, riconducibile al 18 febbraio 2014, trascorso l’anno di attesa, con la medesima decisione l’assicurato è stato posto al beneficio di ¾ di rendita dal 1° febbraio 2015, aumentata a rendita intera dal 1° maggio 2015 (tre mesi dopo il peggioramento).

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, chiedendo che per il periodo 1° settembre 2013 – 31 gennaio 2015 gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita. In sostanza egli sostiene che l’incapacità lavorativa psichiatrica è da far risalire a prima del 18 febbraio 2014, giorno in cui si è recato la prima volta da uno specialista, poiché la patologia extra somatica è riconducibile al decesso di sua figlia avvenuto il 10 ottobre 2010. Per questi motivi sostiene che nel succitato periodo, contrariamente a quanto ritiene l’amministrazione, egli presentava un’incapacità lavorativa rilevante.

1.3. Con la risposta di causa, ricordato come dal punto di vista somatico l’assicurato sia da considerare abile al 100% a partire dal 18 giugno 2013, l’Ufficio AI sostiene invece che dagli atti non vi sono indizi che permettono di far risalire antecedentemente al 18 febbraio 2014 la patologia psichiatrica. L’amministrazione chiede pertanto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

1.4. Con scritto 1° ottobre 2015 il ricorrente ha confermato il suo ricorso (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è accertare se l’assicurato ha (anche) diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2015.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nella presente fattispecie, per quanto concerne l’aspetto somatico l’Ufficio AI ha rettamente concluso che dal 18 giugno 2013 l’assicurato non risulta (più) inabile al lavoro.

In primo luogo va fatto riferimento alla perizia 21 aprile 2014 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore perdita di guadagno, il quale, confermata la precedente valutazione peritale del 22 aprile 2013, dopo aver esaminato i reperti e visitato l’assicurato, ha concluso:

" (…)

Conclusioni:

• Sindrome lombo-vertebrale cronica in presenza di discopatia L3-L4 e L4-L5 senza ernie discali e alterazioni focali sospette del segnale del midollo osseo nella MRI del gennaio 2013 e senza alcun indizio clinico per radiolopatia. Nessun deficit funzionale.

• Sindrome cervicale cronica con asserita sintomatologia muscolotensiva, finora sottoposta a 9 sedute di fisioterapia nell’arco del 2013, senza particolari riscontri clinici, senza indizi per radicolopatie.

• Da parte del medico curante viene diagnosticata una sindrome depressiva grave, personalmente riscontro uno stato ansioso con tendenza all’iperventilazione. Il paziente non è sottoposto ad alcuna terapia per questa affezione.

• Stato dopo trombosi retinica occhio destro. I medici curanti avrebbero certificato una ripresa della capacità lavorativa in forma completa. Non è stata assegnata una rendita AI.

• BPCO GOLD I con lieve componente enfisematosa, non in trattamento.

• Stato dopo emiepatectomia sinistra per stenosi focale delle vie biliari intraepatiche su litiasi intraepatica nell’agosto 2010. (…)” (doc. 123/4, inc. cassa malati)

Egli ha pertanto rilevato come i “... disturbi riferiti dal paziente, sopra tutto a livello muscolo-scheletrico, trovano veramente modestissimi riscontri clinici, necessitano saltuariamente di una pastiglia di anti-infiammatori non steroidei e nel 2013 sono stati sottoposti a 9 sedute di fisioterapia”, per cui “… non ritengo vi sia alcuna limitazione fisica che possa determinare una limitazione lavorativa neppure parziale nell’attività svolta di magazziniere” (doc. Cassa malati 123/4 e 5).

Dal punto di vista oculistico, con rapporto 18 giugno 2013 il dr. __________, specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha valutato che “… il paziente è adatto al lavoro attuale al 100%” (inc. Cassa malati 98).

Tenuto conto delle succitate certificazioni mediche, con annotazioni 14 marzo 2014 il dr. __________ del SMR ha riassunto:

" Prendo nota dell’ulteriore valutazione fatta eseguire dalla __________:

Perizia dr. __________ del 21.01.2014 (2° valutazione dopo quella del 22.04.2013):

Egli afferma che non ci sono motivi che confermino una IL dal punto di vista reumatologico – internistico – pneumologico e che non conferma lo stato depressivo grave certificato dal curante.

Per quanto riguarda la patologia oculare abbiamo agli atti i certificati dell’oculista (dr. __________):

18.06.2011: dal punto di vista oculistico il paziente è adatto al

lavoro attuale al 100%

20.08.2013: visus OD 0.5-0.6, OS 08 a 1.0 parziale.

C’è stato quindi un miglioramento del visus.

In conclusione:

la valutazione del rapporto finale SMR del 25.04.2013 va confermata (per patologia oculare)

dal giugno 2013 IL 0% (come da Vaudoise) vista la conferma dalla IL 0% dell’oculista

Contatto oggi __________

hanno interrotto pagamenti a giugno 2013

il medico curante certifica ulteriormente IL 50% ma senza motiva dettagliatamente

a inizio marzo 2014 è stata annunciata patologia di una spalla, l’Assicurazione è in attesa di certificazioni dettagliate. (…)”

(doc. AI 131/1)

Le suddette conclusioni sono state poi confermate nel successivo rapporto finale SMR del 2 settembre 2014 (doc. AI 148).

Ora, con rapporto 31 marzo 2014 alla __________ il medico curante, dr. __________, facendo riferimento a suoi precedenti rapporti, ha in particolare sostenuto un’inabilità del 50% dal 6 maggio 2013 continua per motivi somatici distanziandosi quindi dalle perizie del dr. __________ (doc. Cassa malati 137).

Occorre ricordare che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Considerato come le perizie del dr. __________ siano dettagliate, complete e convincenti, alle stesse va data forza probatoria piena. Del resto, anche la __________, facendo proprie le citate valutazioni peritali (cfr. in tal senso gli scritti 27 gennaio 2014 e 16 dicembre 2014 in doc. Cassa malati doc. 124 e 158), per motivi somatici ha cessato l’erogazione di un’indennità giornaliera dal 18 giugno 2013 (cfr. le annotazioni 18 luglio 2014 del funzionario incaricato in doc. AI 144).

Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto la rendita per motivi somatici sino al 31 agosto 2013, ossia tre mesi dopo il citato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).

2.6. Dal punto di vista psichiatrico, dagli atti risulta che in data 6 febbraio 2014 il medico curante ha indirizzato il suo paziente al dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, per una valutazione, con fra l’altro l’indicazione di sindrome ansioso depressiva psicogena (doc. Cassa malati 126).

Con rapporto 4 luglio 2014 all’Ufficio AI il citato psichiatra, diagnosticata una diagnosi di episodio depressivo di media entità (ICD -10, F32.1) dovuto al decesso della figlia avvenuto il 10 ottobre 2010, ha valutato un’inabilità lavorativa del 50% a partire dall’inizio della presa a carico (18 febbraio 2014), facendo tuttavia presente:

" (…)

Per la certificazione della IL prima della mia presa a carico, io avallo pienamente le IL certificate dal medico curante.

IL certificata da 10.10.2012.

Dopo il decesso della figlia il medico ha previsto delle IL anche per motivi fisici.

Dalla ricostruzione anamnestica tali IL sarebbero potute essere anche certificate per motivazione psichiatrica. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. AI 140/4)

L’assicurato è stato peritato per conto della __________ dal dr. __________ il 30 aprile 2014 e 16 settembre 2014, il quale, diagnostica una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.21), conferma l’inabilità lavorativa del 50%, ritenendo infatti improponibile una ripresa dell’attività lucrativa a tempo pieno (doc. Cassa malati 139 e 148).

Con rapporto 19 febbraio 2015 lo psichiatra curante ha segnalato all’amministrazione un peggioramento del quadro psico-patologico ansioso-depressivo ed ha certificato dal 4 dicembre 2014 una completa inabilità lavorativa (doc. AI 163).

Sulla scorta di quanto sopra, con annotazioni 13 maggio 2015 il dr. __________ del SMR ha confermato un’inabilità del 50% dal 18 febbraio 2014 e del 100% dal 4 dicembre 2014 (doc. AI 171).

Da qui il ripristino, scaduto il termine di attesa di un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, di una rendita dal 18 febbraio 2015, questa volta per motivi psichiatrici.

Con il presente ricorso l’assicurato sostiene un danno alla salute extra somatico subentrato prima dell’inizio della cura psichiatrica (18 febbraio 2014) presso il dr. __________. A tal riguardo, egli ha prodotto lo scritto 6 aprile 2014 in cui il citato psichiatria curante ha in particolare rilevato:

" (…)

Da quando ed in quale misura si manifesta l’eventuale incapacità lavorativa.

Da ricostruzione anamnestica l’esordio del disturbo depressivo è riconducibile al momento del decesso della figlia in data 10.10.2012. Il paziente non è riuscito tuttora ad elaborarne il lutto.

Da un punto di vista specialistico, in considerazione del disturbo depressivo valuto che la capacità lavorativa del mio paziente sia ridotta in una misura del 50%.” (doc. A2)

Chiamato ad una presa di posizione, con annotazione 28 agosto 2015 il dr. __________, specialista in psichiatria e psico- terapia presso il SMR, ha rilevato:

" (…)

Ho preso visione degli atti da te segnalati come della valutazione del Dr. Rezzonico effettuata per Vodese il 21 gennaio 2014.

Egli esclude una severa patologia depressiva, che peraltro non è trattata. La severa patologia depressiva viene esclusa anche dal successivo psichiatra curante, Dr. Savi, che comincia la presa a carico il 18 febbraio 2014 e riscontra una depressione media che giustifica una IL del 50% dall’inizio della presa a carico, pur facendo risalire gli aspetti psichiatrici al decesso della figlia del 10.10.2012. Stesso discorso per le perizie del Dr. Latella che confermano diagnosi, inabilità e causa della malattia.

D’altra parte nessun medico dal 2012 in avanti ha certificato una depressione invalidante.

Possiamo quindi ipotizzare che la componente depressiva scaturita dalla morte della figlia non abbia avuto ripercussioni funzionali fintanto che si è resa necessaria la presa a carico psichiatrica.

Quindi ammettiamo IL 50% da 18.02.2014, per motivi psichiatrici.

Dal luglio 2013 al gennaio 2014 non abbiamo invece dei motivi di IL sostenibili.” (sottolineatura del redattore; doc. IV/1)

Senza voler minimizzare l’impatto subito dall’assicurato a seguito del decesso della di lui figlia, dagli atti non risulta che prima dell’inizio del trattamento specialistico (10 febbraio 2014) l’assicurato presentasse una grave sindrome depressiva tale da limitare durevolmente l’abilità lavorativa.

Vero che con scritto 22 aprile 2013 il medico curante, dr. __________, aveva tra l’altro segnalato all’Ufficio AI una “grave sindrome depressiva per la perdita recente della figlia di 37 anni” (doc. AI 108) e che nella perizia 21 gennaio 2014 il dr. __________ aveva sostenuto che “… da parte del medico curante viene diagnosticata una sindrome depressiva grave, personalmente riscontro uno stato ansioso con tendenza all’iperventilazione. Il paziente non è sottoposto ad alcuna terapia per questa affezione” (doc. Cassa malati 122/4).

Tuttavia dalla perizia 30 aprile 2014 del dr. __________ risulta che l’assicurato ha seguito un lungo trattamento a base di Deanxit (un antidepressivo cfr. www.compendium.ch), terapia (a base di altri farmaci) che ha ripreso dopo il peggioramento avvenuto nel gennaio 2014 per il quale il medico curate lo aveva inviato dal dr. __________, suo attuale psichiatra curante (cfr. doc. Cassa malati 139/2). Il citato perito nel capitolo “situazione attuale” ha riportato l’inabilità al 50% dal 18 febbraio 2014 per motivi psichici e non per altri motivi (cfr. doc. AI 139/1 e 148/1).

Quindi, solo con la presa in cura da parte dello psichiatria curante e con la susseguente certificazione del danno alla salute può essere fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa con ripercussioni invalidanti. Alla valutazione retroattiva non può essere fatto riferimento poiché non attesta una natura invalidante della problematica psichica e non per altri motivi. Rettamente il dr. __________ ha rilevato che “alcun medico dal 2012 ha certificato una depressione invalidante”, facendo risalire al gennaio 2014 le ripercussioni invalidanti della patologia extra somatica (doc. IV/1).

Va inoltre rilevato che l’assicuratore perdita di guadagno, sulla scorta della perizia del dr. __________, ha riconosciuto dal febbraio 2014 un’incapacità lavorativa del 50% per motivi psichiatrici (cfr. lettera 13 maggio 2014 della __________ all’assicurato in doc. AI 135), con effetto dal 18 febbraio 2014 (cfr. annotazioni 17 luglio 2014 del funzionario AI).

Pertanto, correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio della rendita per motivi psichiatrici, scaduto il termine di attesa, a partire dal 1° febbraio 2015.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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