Raccomandata
Incarto n. 32.2015.123
BS/sc
Lugano 9 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, con formazione nel settore della vendita, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 15 gennaio 1991 e di una rendita intera dal 1° luglio 1992 al 31 luglio 1994 (cfr. decisioni 13 gennaio 1995, doc. AI 22,23).
A seguito di una nuova domanda di prestazioni, sulla base degli accertamenti medici ed economici eseguiti, con decisioni del 29 aprile 1999 l’Ufficio AI ha stabilito il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° ottobre 1994 (doc. AI 73 e 74). Adito dall’assicurato tramite ricorso, con sentenza 32.1999.58 del 3 agosto 2000 il TCA, riconosciuti i presupposti per una revisione processuale delle decisioni 13 gennaio 1995, ha corretto la decorrenza della prestazione dal 1° agosto 1994.
1.2. Nell’aprile 2005 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. AI 114) e proceduto agli accertamenti del caso, fra cui la perizia reumatologica 29 marzo 2006 del dr. __________, concludente per una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI 126). Con rapporto 2 marzo 2007 il CAP (Centro di accertamento professionale), malgrado un profilo di competenza di buon livello dell’assicurato, ha ritenuto poco probabile una reintegrazione immediata soprattutto a causa della lunga inattività e viste le assenze registrate per motivi di salute. Per questi motivi ha auspicato una valutazione medica (doc. AI 147).
Con rapporto 4 aprile 2007 il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha valutato un’abilità lavorativa del 70% nelle attività descritte dal CAP (doc. AI 150).
Al fine d’individuare un progetto di riformazione professionale la consulente IP __________ ha incontrato l’assicurato il 25 maggio 2007 (doc. AI 154), il 28 giugno 2007 (doc. AI 157), 30 aprile 2008 (doc. AI 162) ed il 13 maggio 2009. Nel rapporto 25 maggio 2009 essa ha rilevato:
" Incontro l'assicurato in sede di colloquio in data 13 maggio 2009. L'obiettivo dell'incontro è quello di fare il punto della situazione considerando anche il lungo periodo durante il quale non ho più avuto notizie da parte del signor RI
Quando chiedo all'assicurato il motivo per cui egli non si sia più fatto sentire egli mi spiega che in questi ultimi mesi ha avuto diversi problemi sia a livello famigliare che a livello sociale. Il signor RI 1 mi parla di importanti difficoltà di concentrazione, di numerosi impegni per risolvere delle questioni "legali" che non gli hanno reso possibile impegnarsi nel concretizzare il progetto formativo.
Spiego all'assicurato che, visto il lungo periodo trascorso dall'accertamento a __________, non è più possibile posticipare ulteriormente l'inizio del progetto formativo. Egli si dice consapevole e cosciente di tale scadenza e si impegnerà a trovare una soluzione il più presto possibile. Chiedo all'A. di informarsi rispetto all'iscrizione a scuola e di ricominciare le ricerche di un datore di lavoro dove svolgere la pratica.
Ritengo di poter concedere un ultimo termine di attesa fino all'inizio di luglio 2009. Entro tale data l'assicurato dovrà presentarmi un progetto concreto altrimenti si procederà con la definizione della CGR.”
(doc. AI 166/1)
Non avendo ricevuto entro luglio 2009 alcun riscontro dall’assicurato, con rapporto 31 luglio 2009 la consulente, ritenendo pertanto chiuso il suo mandato, ha proceduto al raffronto dei redditi da cui è risultato un grado d’invalidità del 22% (doc. AI 167).
Con progetto di decisione 17 agosto 2009 l’Ufficio AI, sulla base del succitato rapporto, ha soppresso il diritto alla rendita. In particolare, per quel che concerne il progetto integrativo è stato rilevato:
" In considerazione delle indicazioni emerse durante l'accertamento in merito alla possibilità di attuare dei provvedimenti di riformazione professionale, si è iniziato un lavoro di orientamento. La scelta era caduta sulla formazione di esperto in finanze e contabilità. In diverse occasioni lei è stato sollecitato dalla nostra Consulente in integrazione professionale nel cercare informazioni sulla scuola e su un eventuale posto di stage dove svolgere la parte pratica.
Nonostante la raccolta di alcune informazioni (che peraltro hanno confermato la sua idoneità nello svolgere questo percorso professionale) lei non si è attivato nell'iscriversi a scuola o nel
reperire un datore di lavoro. Nel corso di un incontro avvenuto il 13 maggio 2009 le è stata ricordata la necessità di iniziare al più presto il provvedimento in considerazione del lungo periodo trascorso dall'accertamento professionale. A tal proposito lei ha cercato di motivare il suo silenzio con dei problemi a livello famigliare e sociale. La Consulente in integrazione professionale le aveva posto un ultimo termine ad inizio luglio 2009 ricordandole quali sarebbero state le conseguenze in caso di una sua marcata collaborazione (cioè la chiusura del caso).
Giunti alla fine di luglio la Consulente in integrazione professionale non ha ricevuto alcun riscontro da parte sua e si è proceduto pertanto alla definizione della pratica sulla base delle indicazioni emerse in sede di accertamento e dopo la presa di posizione del nostro Servizio Medico Regionale.” (doc. AI 168/2)
In merito alla riformazione professionale, nella decisione è stato evidenziato:
" In considerazione del fatto che lei non si è dimostrato collaborante nel portare avanti il progetto formativo ci vediamo costretti a chiudere il caso rimanendo però a disposizione per valutare tale possibilità a condizione che ci dimostri di essersi attivato concretamente (es. iscrivendosi a scuola o creando un contatto con un datore di lavoro per uno stage).” (doc. AI 168/3)
Con osservazioni 10 settembre 2009 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, contesta di non essere stato collaborativo, sostenendo come l’amministrazione non abbia allestito una proposta di formazione definitiva. Sostiene inoltre che non vi sono i presupposti per una revisione della rendita (doc. AI 171).
Raccolte le osservazioni della consulente IP di data 18 novembre 2009 (doc. AI 172), con decisione 19 novembre 2009 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita (doc. AI 173).
Avverso la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, chiedendo in via principale il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché metta in atto, rispettivamente completi i provvedimenti di reintegrazione professionale e, in via subordinata, che determini il diritto alla rendita (doc. AI 186).
Dopo un incontro avvenuto con l’assicurato in cui egli ha confermato la volontà di frequentare la scuola cantonale di commercio per il conseguimento dell’attestato federale di specialista in finanza e contabilità (cfr. rapporto 14 gennaio 2010 della consulente IP; doc. AI 178), con comunicazione 15 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha deciso di assumere i costi per una preparazione alla formazione di specialista in finanze e contabilità dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010 (doc. AI 181) e con decisione 9 febbraio 2010 ha riconosciuto il diritto alle relative indennità giornaliere (doc. AI 185).
Preso atto dei suevocati provvedimenti del 15 gennaio e 9 febbraio 2010, nonché dello scritto 22 aprile 2010 con cui l’amministrazione ha informato questo Tribunale di aver emesso in medesima data una nuova decisione – in sostituzione di quella contestata del 19 novembre 2009 – con la quale ha riconosciuto il diritto ad una rendita sino al 31 marzo 2010 (doc. AI 189; cfr. anche la decisione formale 30 giugno 2010 in cui sono stati fissati i relativi importi della rendita, doc. AI 195), con decreto 32.2010.5 del 5 maggio 2010 questa Corte ha stralciato dai ruoli la causa.
1.3. Accertato come la formazione di specialista in finanze e contabilità non sia adeguata al profilo (scolastico) dell’assicurato, la consulente IP ha quindi optato per una riformazione professionale quale “collaboratore qualificato della contabilità” (cfr. rapporti del 16 agosto 2010 e 10 dicembre 2010 in doc. AI 200, 201), motivo per cui l’Ufficio AI ha rilasciato le necessarie garanzie di copertura dei costi per un corso di approfondimento nell’utilizzo di un programma di contabilità (cfr. comunicazione 31 agosto 2010 in doc. AI 201) e del relativo corso di formazione (1° novembre 2010 - 30 giugno 2012) presso la __________ (__________) __________ (cfr. comunicazione 14 dicembre 2010 in doc. AI 204), seguiti da ulteriori corsi di approfondimento (cfr. comunicazioni 31 maggio 2011 e 23 marzo 2012 in doc. AI 211 e 214), nonché dall’erogazione d’indennità giornaliere (decisione 3 gennaio 2012 in doc. AI 212).
Con rapporto 21 giugno 2012 la consulente IP, preso atto dall’assicurato del non superamento degli esami finali come collaboratore qualificato della contabilità e che secondo la scuola stessa “tale percorso formativo probabilmente non è quello maggiormente adeguato all’assicurato”, ha avvallato la proposta di opportunità lavorativa fatta presente dall’assicurato quale rappresentante di strumenti elettromedicali, la cui attività consiste nella vendita nel territorio cantonale di tali apparecchi a fisioterapisti e massaggiatori per la quale egli è in contrattazione con un potenziale datore di lavoro. Rilevato che per lo svolgimento della succitata attività l’assicurato necessiti di frequentare prima un corso base di due anni (corso serale) presso la Scuola superiore medico tecnica (SSMT) di __________ per sostenere l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare per poi iniziare la scuola massaggiatore medicale, esercitando contemporaneamente la succitata paventata attività di rappresentante di strumenti elettromedicali, la consulente IP ha indicato i termini per il rilascio della necessarie garanzie (doc. AI 217). Con tre comunicazioni datate 11 luglio 2012 l’Ufficio AI ha di conseguenza riconosciuto le indennità di attesa (dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012), i costi della riformazione presso la SSMT dal 1° settembre 2012 al 30 marzo 2014 e le relative indennità giornaliere (doc. AI 223 – 225).
Con rapporto 24 giugno 2013 la consulente __________ ha riferito dell’incontro avuto con l’assicurato che ha informato di aver concluso il primo anno di formazione presso la SSMT e della ripresa dei corsi a settembre, con esami finali nei mesi di novembre e dicembre, esami che in caso d’insuccesso potranno essere ripetuti a gennaio-febbraio dell’anno successivo. Considerato che l’obbiettivo finale della riformazione è l’ottenimento dell’attestato di massaggiatore medicale, la consulente IP ha comunicato che si sarebbe informata presso la scuola sulle modalità d’iscrizione e sulla data d’inizio di tale formazione (doc. AI 235). Con e-mail del 27 giugno 2013 la consulente __________ ha ricevuto dalla scuola le necessarie informazioni circa il percorso formativo abbreviato di massaggiatore medicale, con inizio – a dipendenza del bando d’iscrizioni previsto nell’autunno – nel mese di gennaio 2014, della durata di 2 anni con lezioni di 2 sere la settimana ed un sabato al mese ed uno stage a tempo pieno di sei mesi (doc. AI 238).
A seguito di una richiesta d’informazioni del 1° aprile 2014, formulata nell’ambito della vigilanza sull’esecuzione del provvedimento integrativo, in data 7 aprile 2014 l’assicurato, oltre a riempire il formulario allegato, ha prodotto i risultati dell’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare, dal quale è risultato che tutte le sette materie d’esame sono state concluse con successo, tranne fisiologia (doc. AI 241), con possibilità di ripetere l’esame l’anno successivo a gennaio o febbraio (cfr. conferma iscrizione dell’8 dicembre 2014 in doc. AI 243).
1.4. Con rapporto 17 marzo 2015 il (nuovo) consulente IP __________ ha fatto il punto della situazione dal punto di vista integrativo:
" Nel 2010 viene concessa una riqualifica professionale quale specialista in finanza e contabilità, poi rinviata alla formazione di collaboratore qualificato della contabilità. Tale formazione viene portata a termine, ma l'Ato non supera gli esami finali.
Dopo essersi resi conto che tale percorso non era adatto all'Ato (troppo difficile), si decide quindi di cambiare percorso e di intraprendere una formazione quale massaggiatore complementare (corso base).
Questo percorso era stato intrapreso con la motivazione che l'Ato aveva un DL disposto ad assumerlo quale rappresentante di strumenti elettromedicali, ma per tale funzione si necessitavano delle conoscenze tecniche del massaggio.
La scuola in questione si svolgeva due sere a settimana e l'Ato durante tale periodo avrebbe dovuto iniziare il lavoro di rappresentante. Cosa che non è mai avvenuta.
Gli esami nel 02.2014 non vengono superati a seguito della bocciatura nella materia "fisiologia". Si concede all'Ato l'ultima possibilità per frequentare la formazione di massaggiatore medicale a tempo pieno. Per accedere a tale scuola bisognava superare degli esami d'ammissione, non superati dall'Ato. L'Ato decide di ripetere l'esame mancante di "fisiologia" nel febbraio 2015, ma anche in quest'occasione l'esame non viene superato.
Nel frattempo l'Ato si è iscritto in disoccupazione, dove fa ricerche nel settore della vendita, commercio e amministrazione. (…)” (doc. AI 245/1-2)
Egli ha di conseguenza proceduto al raffronto dei redditi:
" (…)
Reddito da valido:
Secondo un nostro rapporto del 2006, l'Ato percepiva nel 1996 uno stipendio lordo annuo di Fr. 56'212.00, che riportati al 2013 danno un reddito lordo di Fr. 68'941.00
Facendo invece riferimento alla tabella RSS TA1 : divisione economica 47 (Commercio al dettaglio) con livello di qualifica 3, ne risulta un reddito annuo per íl 2013 pari a Fr. 64'935.00.
Reddito da invalido:
L'Ato non ha superato gli esami di massaggiatore complementare, quindi non si può esigere un reddito in tale attività. Comunque tale formazione serviva per acquisire le conoscenze del massaggio per poter vendere apparecchiature elettromedicali. Si può considerare che le competenze siano comunque state acquisite e l'Ato potrebbe svolgere l'attività di rappresentante in questo settore.
Secondo le tabelle RSS, l'Ato dopo la riqualifica potrebbe conseguire un reddito annuo per il 2013 di Fr. 64'935.00, come da categoria economica 47 (Commercio al dettaglio) con livello di qualifica 3.
Grado di invalidità dopo riqualifica:
64935 - 64935 x 100 = 0 % (…)” (doc. AI 245/2)
64935
Il consulente IP ha quindi concluso:
" (…)
Visto che l'Ato durante tutta la formazione di massaggiatore complementare ha avuto tutto il tempo di prepararsi (scuola due sere a settimana), abbiamo considerato come se l'Ato avesse portato a termine la formazione e quindi adeguatamente reintegrato.
Inoltre, come riportato sopra, l'obiettivo della formazione non era quello di poter esercitare la formazione di massaggiatore complementare, ma quello di svolgere la professione di rappresentante di attrezzatura elettromedicale.
Su richiesta scritta da parte dell'Ato, si potrà concedere un periodo di aiuto al collocamento.
Si ritiene quindi conclusa l’applicazione di provvedimenti professionali e la sorveglianza del caso.” (doc. AI 245/3)
1.5. Sulla base del summenzionato rapporto 17 marzo 2015, con progetto di decisione 6 maggio 2015 l’Ufficio AI ha pertanto ritenuto conclusa la formazione professionale e soppresso con effetto retroattivo la rendita al 1° aprile 2010 in applicazione del marg. no. 1059 della Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità avente il seguente tenore:
" Quando le indennità giornaliere subentrano ad una rendita AI, quest’ultima è concessa senza riduzione oltre all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l’indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.” (doc. AI 248)
Con osservazioni 8 giugno 2015 l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la presa di posizione del consulente __________, evidenziando le lacune del suo operato e chiedendo pertanto la ripresa della riformazione professionale. Altrettanto contestata è la paventata soppressione della rendita, rispettivamente la determinazione dei redditi di riferimento (doc. AI 252).
In data 15 giugno 2015 il consulente IP ha preso posizione in merito alla censure sollevate dall’assicurato e concluso che “… malgrado che per l’assicurato si era concesso nel 2007 un provvedimento di riqualifica, non esistono più le condizioni per concedere una riqualifica professionale” (doc. AI 254/5). Egli ha anche allegato i riassunti dei suoi rapporti relativi al periodo 11 ottobre 2013 - 3 marzo 2015 (doc. AI 245/6-8).
1.6. Con decisione 17 giugno 2015 l’amministrazione, riportando integralmente la succitata presa di posizione 15 giugno 2015 del consulente __________, ha confermato la soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 1° aprile 2010, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Quale reddito da valido l’amministrazione ha preso l’importo di fr. 68'941.-- come da progetto di decisione. In merito al reddito da invalido, tenuto conto che l’assicurato “… non ha superato nessun esame in tutte le formazioni intraprese, non si può ritenere l’assicurato adeguato per la professione di terapista complementare né tantomeno per quella di rappresentante di strumenti elettromedicali “, l’amministrazione ha pertanto ritenuto come l’interessato sia totalmente abile in attività semplici e ripetitive adeguate e preso i relativi dati statistici del 2013 per un importo di fr. 62'876.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 6%. Allegato alla decisione l’Ufficio AI ha prodotto i succitati riassunti dei rapporti del consulente IP dall’11 ottobre 2013 al 3 marzo 2015 (doc. AI 255).
1.7. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, postulando in via principale il riconoscimento del diritto di poter beneficiare di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché disponga la continuazione e la conclusione della riqualifica professionale. L’assicurato stigmatizza il fatto che il CD ricevuto dall’amministrazione, su sua richiesta in vista dell’allestimento del ricorso, non contenga i rapporti stesi dal consulente __________. Quanto al merito, egli contesta il rapporto 15 giugno 2015 del consulente, sostenendo in sintesi come tale rapporto sia estremamente superficiale ed impreciso, a dimostrazione della sua scarsa conoscenza degli atti.
Il ricorrente contesta altresì la soppressione della rendita. Rileva che il suo stato di salute da anni non è stato più oggetto di accertamenti medici, ritenendo anzi un peggioramento e che rispetto al ricorso del TCA nel 2010 non vi è stato un mutamento che giustificasse una revisione. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente l’assicurato chiede il ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando di non ritenere più dati i pressupposti (necessità e condizioni) per una continuazione e conclusione della riqualifica professionale. Rileva che pur ammettendo un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate (al posto della piena abilità ritenuta in sede di decisione impugnata), l’assicurato presenta un grado d’invalidità non pensionabile del 39%, motivo per cui si giustifica la soppressione della rendita.
1.9. Con scritto 17 settembre 2015 l’amministrazione ha chiesto che l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo venga respinta.
1.10. Il 5 ottobre 2015 il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto alla ripresa e conclusione della riqualifica professionale. In caso negativo, occorre esaminare se egli ha diritto ad una rendita.
Questo in applicazione del principio “integrazione prima della rendita” (“Eingliederung vor Rente” fra le tante cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 1a n.2, pag. 3; ad art. 28 n. 7, pag. 292. In questo senso, quale primo requisito per il riconoscimento del diritto alla rendita, l’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI prevede che “… l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili”).
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Secondo il marginale no. 1006 della circolare sui provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale (CPIP):
" Possono essere accordate prestazioni soltanto per i provvedimenti che sono conformi alle capacità e, possibilmente, alle attitudini dell’assicurato e che perseguono l’obiettivo di integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da un lato, e il risultato economico (nel senso dell’efficacia dell’integrazione), dall’altro(…).”
Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale (CPIP) prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e Corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
2.3. Nel caso in esame, come detto, nella decisione contestata l’amministrazione ha riportato integralmente la presa di posizione 15 giugno 2015 del consulente IP __________ (cfr. consid. 1.5.), oltre ai riassunti dei singoli rapporti da lui stesi nel periodo 11 ottobre 2013 - 3 marzo 201. Riguardo a questi riassunti, in sede di risposta l’amministrazione ammette che per errore gli stessi non erano stati inseriti nell’incarto. Tali rapporti erano invece contenuti nel CD inviato il 14 agosto 2015, ciò che l’assicurato contesta (cfr. ricorso punto no. 6, pag. 11). Ora, questo TCA ritiene che per ogni incontro andava steso un rapporto, come del resto aveva fatto la consulente __________, e non in forma riassuntiva.
In ogni modo, al più tardi con la decisione qui contestata l’assicurato ha potuto prenderne conoscenza.
Riguardo agli elementi di valutazione che hanno portato l’amministrazione a terminare la riformazione professionale, iniziata nel 2007 (cfr. consid. 1.2), nel succitato rapporto 15 giugno 2015 il consulente __________ ha fra l’altro rilevato:
" (…)
Proporzionalità e durata:
Il principio di proporzionalità si condensa in quanto contenuto nella citata marginale 1006 CPIP e in particolare nel rapporto fra durata e costi del provvedimento. Se l'assicurato si sottoponesse ad un provvedimento professionale tipo massaggiatore medicale con formazione abbreviata, egli dovrebbe svolgere un percorso di 5 anni anni che comporterebbero che l'assicurato terminerebbe all'età di 60 anni. Dall'ottenimento del diploma al pensionamento vi sono solo 5 anni: l'assicurato avrebbe dunque troppo poco tempo per sfruttare tutto lo sforzo intrapreso per ottenere il diploma. Il principio di durata verrebbe pertanto a cadere.
Costo del provvedimento:
L'assicurato, qualora dovesse intraprendere un percorso formativo come ad esempio quello di massaggiatore medicale, genererebbe costi elevati all'Assicurazione Invalidità che non si giustificano rispetto al concetto di efficacia dell'integrazione. Ricordo che l'assicurato, dal gennaio 2010 al marzo 2014, ha ricevuto un'indennità giornaliera pari a CHF 155.80, che – moltiplicati per i questo periodo di formazione – hanno generato un costo complessivo di CHF 241'490.00.
Se si considera che l'assicurato avrebbe da svolgere ancora 5 anni di formazione per terminare il provvedimento, questo periodo genererebbe un esborso di CHF 284'335.00, che sommati a quanto già versato dà un totale di CHF 525'825.00.
Questo dato economico va messo in relazione con quanto già affermato nel principio di proporzionalità e durata: l'investimento di ulteriori CHF 284'335.00 avrebbe un impatto per soli 5 anni (dopodiché l'assicurato potrà valersi delle prestazioni legate al pensionamento).
Capacità dell'assicurato a sostenere un percorso di riqualifica:
Tutto quanto sopra elencato va infine riportato all'aspetto capacità dell'assicurato: già nel 2010, quando l'assicurato aveva intrapreso la prima formazione di specialista in finanze e contabilità aveva presentato grosse difficoltà nel seguire il programma e si è dovuto cambiare percorso in collaboratore qualificato della contabilità con diploma cantonale. Nonostante svariati recuperi intrapresi durante la formazione, l'assicurato non ha superato neanche questi esami. Di seguito non ha superato gli esami del corso base e il rispettivo recupero della materia fisiologia un anno dopo, inoltre non ha superato gli esami d'ammissione alla formazione di massaggiatore medicale. Tutti questi indicatori ci portano a dire che l'assicurato non ha le capacità per sostenere una riqualifica.
Collaborazione dell'assicurato a sottoporsi a provvedimenti professionali
L'assicurato, per quasi dieci anni, è stato seguito da vari consulenti IP dell'Assicurazione Invalidità non solo non riuscendo mai a portare a termine un percorso ma anche e soprattutto non producendo quasi mai documentazione riguardo a possibili ricerche di posti di lavoro/apprendistato per portare avanti un progetto di riqualifica.
D'altra parte, anche durante i contatti/incontri con il sottoscritto l'assicurato non si è adoperato in una collaborazione adeguata adducendo motivi vari quali ad esempio:
durante l'accertamento professionale al CAP di __________ nel 2007, l'assicurato ha avuto 6,5 giorni di assenza su un percorso di 20 giorni;
ha sempre atteso che fosse il consulente Al a provvedere per le iscrizioni e informazioni ai corsi/formazioni da intraprendere;
nel 2008, prima di intraprendere la formazione di specialista in finanze e contabilità, l'assicurato avrebbe dovuto reperire un datore di lavoro dove svolgere la parte pratica. Cosa mai avvenuta con considerazioni di tipo privato e sociale. Vista la mancata collaborazione la consulente Al procede alla chiusura della pratica, vedi rapporto del 31.07.2009;
l'assicurato non ha mai presentato nessuna documentazione riguardante i contatti con un eventuale datore di lavoro disposto ad assumerlo quale rappresentate di macchinari elettromedicali;
l'assicurato non si è presentato per due volte agli esami del corso base nel mese di novembre-dicembre 2013 prima e 2014 poi per motivi di salute (non ha presentato nessun certificato medico !!). (…)” (doc. AI 255/5-6)
L’assicurato ha contestato la succitata presa di posizione del consulente, in particolare per quanto riguarda la mancata collaborazione. Egli ha concluso come tale presa di posizione “… sia estremamente superficiale ed imprecisa, dimostrando altresì una scarsa conoscenza della documentazione acquista agli atti. Così, partendo da premesse errate, questo consulente giunge a conclusioni inaccettabili riguardo alle esigenze di proporzionalità e durata, costo del provvedimento, capacità dell'assicurato di sostenere un percorso di riqualifica e collaborazione dell'assicurato. Riguardo al primo requisito, occorre tenere presente che al momento in cui la consulente aveva avallato il percorso di riformazione professionale dopo la presentazione del ricorso a codesto lod. Tribunale nel gennaio 2010, sapeva esattamente quale durata esso avrebbe comportato e quale era allora l'età del ricorrente, nato l'8 febbraio 1960. Lo stesso dicasi riguardo ai costi dei provvedimenti. Anche riguardo alla capacità dell'assicurato di sostenere il percorso di riqualifica, era sin dall'inizio noto alla consulente quale era stato in precedenza l'iter scolastico e professionale dell'assicurato, per cui non è ammissibile giudicare a posteriori che egli non sarebbe stato in grado di portare a termine la riqualifica soltanto basandosi su alcuni risultati negativi peraltro solo parziali. Infine, non è affatto vero che il ricorrente non si sia sufficientemente adoperato nel seguire diligentemente i percorsi di riqualifica che la consulente ha ritenuto di potere avallare e che di fatto sono stati accettati con decisioni formali. (…)” (doc. I, pag. 14-15).
2.4. Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che, al momento della decisione impugnata del 17 giugno 2015 (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) non siano dati i presupposti per continuare e terminare il percorso di riformazione professionale e questo per i motivi che seguono.
Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente IP nel rapporto 17 marzo 2015 [da stigmatizzare, come rettamente rilevato nel ricorso, è il fatto che nonostante quel giorno avesse convocato l’assicurato per il 30 marzo 2015 per “discutere gli aspetti professionali relativi alla sua pratica “(doc. AI 244) il consulente __________ abbia invece deciso di porre fine alla riformazione professionale (doc. AI 248), rendendo pertanto priva di senso la convocazione; del resto agli atti non risulta che vi sia stato un incontro], l’assicurato, dopo le precedenti formazioni di specialista in finanza e contabilità e di collaboratore qualificato della contabilità interrotte poiché risultate in seguito inidonee (cfr. consid. 1.3), non ha terminato il progetto formativo di massaggiatore medicale, con conseguimento del diploma federale, ritenuto necessario per poter esercitare la professione di rappresentante di strumenti elettromedicali. Per questi motivi l’assicurato non poteva essere ritenuto “adeguatamente integrato”, come poi ammesso dallo stesso consulente nel più volte citato rapporto 15 giugno 2015 (doc. AI 245),
Nella decisione contestata è stato riportato l’iter formativo di massaggiatore medicale suddiviso in percorso a tempo pieno e percorso abbreviato (serale):
" (…)
Percorso a tempo pieno:
Si tratta di una formazione biennale con inizio settembre di ogni anno
I requisiti sono:
avere conseguito almeno una formazione professionale triennale
1 anno di esperienza professionale
superamento dell'esame di ammissione.
Percorso abbreviato (serale):
Dopo il corso base vi è la formazione di massaggiatore non-medicale della durata di 3 semestri, tale formazione inizia solamente con un numero minimo di iscritti. Una volta terminati i 3 semestri vi è la formazione di massaggiatore medicale di 2 anni.
I requisiti sono:
superamento degli esami del corso base (terapista complementare)
superamento degli esami cantonali di massaggiatore non-medicale (3 semestri). (…)” (doc. AI 258/24)
[per maggiori e dettagliate informazioni cfr. le schede informative “corso base per terapista complementare e massaggiatore”, “massaggiatore/massaggiatrice” “massaggiatore/massaggiatrice medicale (percorso abbreviato e a tempo pieno)” pubblicati nel sito della SMMT (__________)].
Ritornando alla fattispecie concreta, come visto (cfr. consid. 1.3 e 1.4), l’assicurato, nonostante i due tentavi del febbraio 2014 e 2015, non ha superato l’esame di fisiologia, unica materia mancante per poter ottenere l’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare (cfr. consid. 1.3 in fine) e necessaria per poi proseguire con il corso (serale) di tre semestri di massaggiatore non medicale ed in seguito iniziare la formazione di due anni e mezzo di massaggiatore medicale (formazione abbreviata), percorso concepito per permettere il contemporaneo esercizio di un’attività nel settore. Al proposito va ricordato che nel giugno 2012 la scelta della formazione abbreviata di massaggiatore medicale si fondava proprio sul presupposto che l’assicurato avrebbe trovato un’opportunità lavorativa quale rappresentante di strumenti elettromedicali (cfr. rapporto 21 giugno 2012 della consulente IP in consid. 1.3), cosa che invece non è avvenuta (cfr. rapporto 17 marzo 2015 del consulente IP in consid. 1.4).
Da qui la scelta del consulente IP di optare per la formazione a tempo pieno della durata di due anni di massaggiatore medicale (cfr. riassunto incontro 24 marzo 2014 TICAP), senza tuttavia che l’assicurato sia riuscito a superare il test d’ammissione (recte: attitudinale; cfr. l’opuscolo “massaggiatore/massaggiatrice medicale scaricabile da __________) (cfr. riassunto incontro 12 agosto 2014 TICAP).
In questo contesto, rettamente il consulente IP ha ritenuto che, dopo i vari tentativi, l’assicurato non ha le capacità per sostenere un simile percorso. Non va poi dimenticato che dal 2007 che l’assicurato segue una riformazione professionale.
In merito alla proporzionalità ed alla durata del provvedimento professionale, va ricordato che al momento della decisione contestata (giugno 2015) l’assicurato risulta non aver superato l’esame cantonale per l’ottenimento del diploma quale terapista complementare ed il test attitudinale per la scuola di massaggiatore medicale (percorso a tempo pieno). Iniziare, come pertinentemente rilevato dal consulente __________, ex novo la formazione abbreviata di massaggiatore medicale di complessivi 5 anni comporterebbe che l’assicurato, classe 1960, a 60 anni avrebbe concluso tale formazione. Gli rimarrebbero quindi solo 5 anni di attività prima del pensionamento, periodo relativamente breve per poter mettere a frutto la professione appresa. Ciò vale anche per la formazione biennale a tempo pieno di massaggiatore medicale, ammesso che dal punto di vista medico tale variante sia esigibile ciò che il ricorrente ha messo in dubbio.
Circa i costi, va fatto riferimento a quanto evidenziato dal consulente IP nelle citate osservazioni 15 giugno 2015, ossia che un esborso di fr. 284'335.-- per un’eventuale continuazione della riformazione intrapresa non si situa in un ragionevole rapporto con gli eventuali restanti (pochi) anni di attività prima del pensionamento, tenuto poi conto dei fr. 241'490.-- d’indennità giornaliere già versate che porterebbe complessivamente a fr. fr. 525'825.-- il costo complessivo della riformazione.
Quanto al requisito della collaborazione dell’assicurato nel sottoporsi a provvedimenti professionali, è vero che lo stesso ha dato seguito alle convocazioni da parte dei due consulenti IP succedutisi. Nondimeno va ricordato che l’assicurato prima d’iniziare la formazione in finanze e contabilità non aveva fornito la necessaria collaborazione, ciò che aveva portato alla decisione 19 novembre 2009 di soppressione della rendita (cfr. le motivazioni di cui al progetto di decisione sub consid. 1.2), collaborazione che poi egli ha successivamente fornito (cfr. rapporto 14 gennaio 2010 in doc. AI 178). Inoltre egli non ha presentato la documentazione relativa all’opportunità lavorativa come rappresentante di strumenti elettromedicali alla base del (nuovo) progetto formativo professionali avvallato dalla consulente IP il 21 giugno 2012 (doc. AI 217; cfr. consid. 1.3).
In queste circostanze, dunque, l’amministrazione ha rettamente chiuso il caso, nel senso di non ravvisare le condizioni per una continuazione/conclusione dei provvedimenti professionali in parola.
Occorre pertanto esaminare se l’assicurato ha diritto o meno alla rendita.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 309).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a n. 236, pag. 389).
Nel caso in esame, per quel che concerne l’aspetto medico, nella decisione contestata l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività semplici e ripetitive adeguate, prendendo come riferimento la perizia 29 marzo 2006 del dr. __________ (doc. AI 126).
A seguito dell’osservazione professionale, con annotazioni 4 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha tuttavia precisato:
" In data 19.03.2006, l'A è stato sottoposto a perizia reumatologica presso il Dr __________. Questo specialista ha ritenuto l'A abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento del 100 %, in un lavoro che tenga pienamente conto della capacità funzionale residua, come da lui descritta, a partire da subito.
Dal 22.01.2007 al 16.02.2007, l'A beneficiato di un periodo di accertamento professionale presso il Centro di __________.
Alla luce della valutazione presso il Centro di __________ come anche sulla base delle osservazioni della consulente in integrazione professionale, sono del parere di considerare l'A abile nella misura del 70 %, in attività adatte, come descritte nella valutazione CAP, a decorrere dalla data d'inizio dell'accertamento professionale, cioè dal 22.01.2007.
Il periodo di accertamento professionale ha dimostrato le reali capacità lavorative residue di questo A e la conseguente valutazione da parte del CAP può dunque essere accolta.” (doc. AI 150/1)
In sede di risposta, l’Ufficio AI ha fatto presente che volendo prendere in considerazione una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 1.8).
Vero che l’assicurato si è iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione per un’occupazione a tempo pieno (VI/1), ma visti i diversi anni trascorsi dall’ultima valutazione un aggiornamento della situazione dal punto di vista medico s’impone, tant’è che egli due volte non si è presentato all’esame adducendo motivi di salute, in particolare un blocco alla schiena (cfr. riassunti incontri 16.12.2013 TICAP e 17.11.2014 TICAP), anche se non ha presentato un certificato medico e tantomeno gli è stato chiesto di produrlo.
Va qui ricordato che, nella citata DTF 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura del redattore), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.
Occorre infine rilevare che con decisione 22 aprile 2010 (che annullava la decisione del 19 novembre 2009), in vista dell’inizio, a gennaio 2010, della formazione di specialista in finanze e contabilità, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita sino al 31 marzo 2010 (cfr. consid. 1.2 ultimo capoverso). Questo in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 LAI, concernente il pagamento delle indennità giornaliere e delle rendite, avente il seguente tenore: “in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, le rendite possono ancora essere concesse durante i provvedimenti di accertamento e d’integrazione, e più precisamente sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l’inizio dei provvedimenti. A titolo supplementare è versata l’indennità giornaliera. Quest’ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un trentesimo dell’importo della rendita.”
A tal riguardo il marginale no. marg. no.1059 della Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI) prevede:
“Quando le indennità giornaliere subentrano ad una rendita AI, quest’ultima è concessa senza riduzione oltre all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l’indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.”
Qualora dagli accertamenti non dovesse risultare un grado d’invalidità pensionabile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la soppressione della rendita avrà effetto retroattivo al 1° aprile 2010. In caso di un grado d’invalidità superiore al 40%, il diritto alla relativa rendita verrà ripristinato con il termine del diritto all’indennità giornaliera. Infatti, generalmente durante la riformazione professionale l’(eventuale) diritto alla rendita non nasce [cfr. art. 29 cpv. 2: “il diritto (alla rendita n.d.r.) non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22”].
In conclusione, visto quanto sopra gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché accerti la capacità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. In esito alle risultanze, l’amministrazione procederà poi alla determinazione del grado d’invalidità.
2.8. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 17 giugno 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 19 agosto 2015.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti