Raccomandata
Incarto n. 32.2015.122 32.2015.173
FS
Lugano 22 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 18 agosto 2015 e 27 novembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 16 giugno 2015 e 29 ottobre 2015 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, è affetto da una paresi del plesso brachiale sinistro, conseguenza di un incidente della circolazione avvenuto durante un congedo nel corso della scuola reclute svolta nel 1987.
L’assicurato ha beneficiato di una riformazione professionale a carico dell’assicurazione militare e dal 1. settembre 1992 è stato assunto dallo __________ di __________ (cfr. la STCA del 2 settembre 2004, sub doc. AI 87/20-25 dell’inc. 32.2015.122 = doc. 3/2-16 incarto AMF dello stesso inc.).
L’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. al 31 luglio 2002, a mezza rendita dal 1. agosto al 31 dicembre 2002 e nuovamente ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2003 (cfr. le decisioni 13 aprile 2005 sub doc. AI 50/1-2, 51/1-2, 52/1-2, 53/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 48/1-3 dell’inc. 32.2015.122) –, nell’ambito della revisione intrapresa nell’aprile 2011, con decisione del 14 febbraio 2011 (doc. AI 84/1-4 dell’inc. 32.2015.122), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. aprile 2011. Questa decisione è stata confermata da questo Tribunale con STCA del 16 maggio 2011 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 94/1-15 dell’inc. 32.2015.122).
1.2. Incarto AI 32.2015.122
1.2.1. Il 7 maggio 2015 l’assicurato ha inviato all’Ufficio AI una “Richiesta sussidi ammortamento vettura” del seguente tenore: “(…) sono venuto a conoscenza solo adesso, che esiste un sussidio per costi di ammortamento se si usa la vettura per recarsi al lavoro. Io abito a __________ e lavoro a __________, se utilizzassi i mezzi pubblici ci metterei 1 ora e 20 min. per recarmi al lavoro, con la vettura ne occorrono 20 minuti. A causa della paralisi, non posso recarmi al lavoro con i mezzi pubblici, in quanto la vettura mi serve anche per svolgere le mie mansioni di direzione lavori. L'ufficio mette a disposizione delle vetture per i dipendenti che svolgono lavori esterni, a causa della paralisi io non posso usufruire di questo servizio, in quanto posso guidare veicoli con modifiche atte la guida con un solo arto superiore. (…)” (doc. AI 98/1 dell’inc. 32.2015.122 = doc. O).
1.2.2. Con decisione 16 giugno 2015, preavvisata il 18 maggio 2015 (doc. AI 99/1-2 dell’inc. 32.2015.122), l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il sussidio di ammortamento per veicoli a motore adducendo: “(…) Abbiamo nuovamente esaminato il diritto a mezzi ausiliari in seguito alle osservazioni pervenuteci dalla sua protezione giuridica dell’8.06.2015. l contributi di ammortamento per veicoli a motore e veicoli per andicappati vengono concessi: - qualora si eserciti un'attività lucrativa, presumibilmente in modo duraturo e con un reddito esistenziale. ll reddito minimo esistenziale, senza rendita, pensione e salario sociale, ammonta a CHF 1763.00 mensili. Attualmente lei abita a __________ e lavora nel __________. Si reca sul posto di lavoro in automobile, visto che con i mezzi pubblici il tragitto sarebbe eccessivamente lungo da raggiungere (circa h 1.20). Il danno alla salute è dovuto ad un infortunio ed è coperto dall'Assicurazione militare che finanzia le modifiche all'auto a lei necessarie a causa della patologia al braccio di cui è rimasto vittima. Lei inoltre utilizza la sua auto privata anche per fare sopralluoghi lavorativi. La cifra marginale 2087* della Circolare sui Mezzi Ausiliari dell'Al (CMAI), cita che i sussidi d'ammortamento possono essere concessi se l'assicurato non può raggiungere il posto di Iavoro né a piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente esigibile. La cifra marginale 2088* della CMAI (estratto allegato), cita che l’Al non può riconoscere la necessità dovuta all'invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa situazione (ad esempio abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore. Purtroppo la lettera pervenutaci l’8 giugno 2015 non porta nessuna nuova notizia a supporto del caso. Anche in assenza del danno alla salute, viste le sue mansioni lavorative, un veicolo le sarebbe servito per poter svolgere i sopralluoghi richiesti. Il nostro progetto del 18.05.2015 viene pertanto riconfermato integralmente. (…)” (doc. AI 104/1-2 dell’inc. 32.2015.122 = doc. A).
1.2.3. Con il presente ricorso, tramite RA 1, l’assicurato – circa il “Diritto a un mezzo ausiliario, e in particolare a un rimborso del supplemento di prezzo per veicolo automatico”, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 108 V 5 e rilevato che “(…) è peraltro strano che l’Ufficio AI non consideri né esponga all’assicurato la variante di una partecipazione ai costi del cambio automatico in base alla cifra 10.05 dell’allegato OMAI (…)” (I, punto 2.2, dell’incarto 32.2015.122) – ha evidenziato che “(…) È fuor di dubbio che il Signor RI 1: • non può condurre un veicolo a marce normale a causa della nota patologia invalidante; • esercita un'attività lucrativa, presumibilmente in modo duraturo e con un reddito esistenziale; • per svolgere le proprie mansioni professionali (direzione lavori sui cantieri, ecc.), quindi mantenere il posto di lavoro, deve poter utilizzare un'automobile; • non può far capo a uno dei veicoli dell'impresa presso cui lavora poiché lo __________ non dispone di veicoli specialmente accessoriati per il Signor RI 1 (cambio automatico e centralina elettronica), né è esigibile che ne disponga. Di conseguenza, solo a causa della sua invalidità, il Signor RI 1 per poter lavorare deve dotarsi di un veicolo personale, con cambio automatico e centralina elettronica. In assenza dell'indiscussa patologia invalidante, il Signor RI 1 avrebbe invece potuto ricorrere a un veicolo a marce normale e far capo ai veicoli aziendali del suo datore di lavoro. […] Alla luce delle predette circostanze concrete, non si può condividere non è accettabile che il Signor RI 1, al quale non si può certo rimproverare di non avere fatto il possibile per raggiungere una ragguardevole indipedenza finanziaria, venga privato del diritto di beneficiare di prestazioni ai sensi dell'art. 21 LAI. Serve peraltro rilevare che l'Assicurazione militare, che ha suggerito al Signor RI 1 di rivolgere la propria richiesta all'Ufficio AI, indica nel contempo che "i requisiti per l'attribuzione di contributi per veicoli a motore sono in linea di principio gli stessi per l'AI e per l’AM" (cfr. doc. I). Un gioco di rimbalzo cui si giustifica di porre fine riconoscendo all'assicurato il diritto alla presa in carico - almeno nel principio - da parte dell'Assicurazione invalidità, del supplemento di prezzo per un veicolo dotato di cambio automatico, quale mezzo ausiliario: nella forma del sussidio di ammortamento (cifra 10.04 dell'Allegato OMAI) e/o di rimborso delle spese supplementari per il cambio manuale (cifra 10.04 dell'Allegato OMAI). (…)” (I, punti 2.3 e 3, dell’incarto 32.2015.122).
L’insorgente ha pertanto postulato, in via principale l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti per complemento istruttorio e resa di un nuovo provvedimento e, subordinatamente, la riforma della decisione impugnata con riconoscimento del “(…) diritto a un sussidio di ammortamento annuo pari a CHF … e/o al rimborso dei costi supplementari per veicolo con cambio automatico. (…)” (I, pag. 6, dell’incarto 32.2015.122).
1.2.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che dal punto 2.2 del ricorso sembrerebbe che l’insorgente vuole estendere la propria richiesta alla cifra 10.05 dell’allegato OMAI invocando una partecipazione ai costi del cambio automatico e evidenziato che al riguardo non si è ancora pronunciato – ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso su questo punto.
Quanto al rifiuto del diritto ad un sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI, l’amministrazione ha chiesto di confermarlo osservando che “(…) nel caso in esame, il Signor RI 1 ha chiesto dapprima all'assicurazione militare “un contributo finanziario adeguato per tutte le spese avute in questi anni a causa dell’affezione assicurata” (cfr. il doc. F incarto TCA). Alla domanda del 2 dicembre 2014, l'assicurazione militare ha risposto negativamente sia in data 10 aprile 2015 (cfr. il doc. G incarto TCA) sia in data 31 luglio 2015 (in seguito ad un'ulteriore richiesta datata 22 maggio 2015; cfr. i doc. H e l incarto TCA). Occorre tuttavia precisare che l'assicurazione militare ha già versato (e continuerà a versare anche in futuro) al Signor RI 1 - secondo le vigenti disposizioni della LAM - un contributo per il cambio automatico e per i relativi adattamenti del veicolo (cfr. in tal senso i doc. G e l incarto TCA). II Signor RI 1 ha poi inoltrato il 7/11 maggio 2015 una richiesta nei medesimi termini anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. il gravame al punto 1.7 come pure il doc. 98 incarto Al). Nel caso concreto, secondo le regole di coordinamento delle prestazioni (cfr. artt. 63 e segg. LPGA) e conformemente a quanto sancito dall'art. 65 LPGA, l'assicurazione militare è intervenuta per prima (principio della priorità) in merito alla richiesta formulata dal Signor RI 1 sub. doc. F incarto TCA. Come già menzionato sopra, l'assicurazione militare
1.2.5. Con replica del 7 settembre 2015, in merito alla pretesa estensione della richiesta alla cifra 10.05 dell’allegato OMAI, l’insorgente l’ha contestata rilevando che “(…) iI Signor RI 1 ha infatti chiaramente chiesto all'UAI di chinarsi sulle possibilità di ottenere un contributo a copertura della differenza di prezzo fra un veicolo a marce e un veicolo automatico. È quindi chiaro come, al di là del forzato formalismo che l'UAI vorrebbe imporre, lo scopo della richiesta fosse sin dall'inizio la copertura dei costi del cambio automatico per il veicolo, imprescindibile per lo svolgimento della professione dell'assicurato. L'assicurato ha peraltro presentato la propria domanda all'UAI in totale trasparenza, informandolo dell'iniziativa dinnanzi all'Assicurazione militare ai fini di un coordinamento dei rispettivi contributi, e chiesto I'8 giugno 2015 di organizzare un incontro fra tutte parti per valutare in un unico contesto come il succitato scopo potesse essere raggiunto (vedi in particolare doc. P già annesso al ricorso). Invece, ignorando quest'ultima proposta e prescindendo nuovamente dal proprio obbligo d'informazione ex art. 27 LPGA, oltre che dal dovere di accertamento di cui all"art. 43 LPGA, l'UAI si è affrettato a emettere la decisione formale, qui oggetto di ricorso, senza alcun riferimento alle basi legali che fonderebbero la sua decisione e con un dispositivo nei seguenti termini: "La richiesta di prestazioni è respinta. In caso di difficoltà finanziarie o di altra natura le suggeriamo di rivolgersi alla Pro Infirmis o ad altro consultorio". II Signor RI 1 si è così ritrovato in una situazione dedalica, con da una parte un'UAI particolarmente ermetico, e dall'altra un'Assicurazione militare che, senza emettere una decisione formale (che verrà all'uopo impugnata), ritiene di dover applicare principi simili all'AI, e lo invita a rivolgersi all'UAI per la copertura della differenza di prezzo fra un veicolo a marce e uno automatico. Quindi, onde non compromettere i diritti del Signor RI 1, si è reso necessario impugnare la decisione dell'UAI. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione formale sollevata dall'UAI nella risposta viene contestata in quanto abusiva. Tuttavia, considerato l'interesse dell'assicurato a disporre quanto prima di indicazioni chiare, univoche e globali sui diritti connessi con la sua invalidità, e in particolare sulla possibilità di ottenere dei contributi a copertura dei costi per un cambio automatico (oltre che per l'apposita centralina), il Signor RI 1 inoltra oggi all'UAI una seconda domanda, avente medesimo scopo e chiedente all'Ufficio AI di volersi pronunciare sull'assunzione di tali costi sotto la rubrica "modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità" ai sensi della cifra 10.05 dell'allegato OMAI (vedi doc. S). Nel contempo, si propone di: a) sospendere il presente procedimento fino ad evasione della predetta domanda da parte dell’UAI, b) in alternativa, citare le parti per un dibattimento, come da facoltà di codesto lodevole Tribunale (art. 17 Lptca), allo scopo di definire le rispettive posizioni e ristabilire l'unità di materia voluta dalla legge, come precisato dal Tribunale federale nella DTF 108 V 5 (vedi già ricorso del 18 agosto 2015, punto 2.1). Possibilità che permetterebbe, lo si auspica, di evitare una moltiplicazione di procedimenti. In ogni caso, visto I"agire dell’UAI, nessuna spesa potrà essere posta a carico dell'assicurato. (…)” (VI, pag. 2, dell’inc. 32.2015.122).
Quanto al merito, l’insorgente ha rilevato che “(…) si ribadisce che nelle circostanze concrete il Signor RI 1 necessita del veicolo per evitare lunghi tempi di spostamento, ottimizzando e rendendo possibili le trasferte verso e per il lavoro, in particolare per espletare le proprie mansioni di direzione lavori sui vari cantieri seguiti dallo __________ (non bisogna dimenticare che essendo l'assicurato privato dell'uso di un braccio, egli non potrebbe neppure adeguatamente trasportare i piani e altro materiale avvalendosi dei mezzi pubblici). Come evidenziato in precedenza nelle osservazioni all'UAI e nel ricorso, anche volendo considerare che l'assicurato avrebbe necessitato di un veicolo per recarsi al lavoro e per esercitare la propria professione pure in assenza del noto danno alla salute, in quest'ultima ipotesi egli avrebbe potuto utilizzare i veicoli previsti nella flotta della sua azienda (vedi doc. R annesso alla presente) in quanto il veicolo da lui utilizzato non avrebbe dovuto avere le peculiarità tecniche che il suo handicap invece gli impone (cambio automatico e apposita centralina fissa), con chiari costi supplementari, solo in parte coperti dall'Assicurazione militare (CHF 1'500.- ogni 7 anni, oltre a spese per centralina). (…)” (VI, pag. 3, dell’inc. 32.2015.122).
1.2.6. Con osservazioni del 22 settembre 2015 l’Ufficio AI – rilevato che con progetto di decisione del 22 settembre 2016 ha rifiutato la nuova richiesta dell’insorgente del 7 settembre “(…) volta a coprire la differenza di prezzo fra un veicolo nuovo a marce ed uno con cambio automatico della stessa marca sotto forma di “modifica di veicoli a motore resa necessaria dall’invalidità” (cifra 10.05 dell’allegato OMAI) (…)” (VIII dell’incarto 32.2015.122) – ha ribadito che la presente vertenza riguarda unicamente il contributo d’ammortamento ai sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI.
Quanto al merito, confermandosi nelle proprie allegazioni e rilevato come nell’assicurazione militare sussista un esteso diritto ai mezzi ausiliari, l’amministrazione ha precisato che “(…) occorre inoltre sottolineare come l'assicurazione militare – dopo aver effettuato un'adeguata procedura istruttoria (trasmettendo altresì l'intero dossier per un parere al Team prestazioni assicurative Berna (MVL); cfr. a tal proposito i doc. 178 e 193 dell'incarto AM) – ha negato all'assicurato il diritto ad un contributo d'ammortamento per il mezzo ausiliario in questione. Nel proprio scritto del 10.04.2014 [ndr. recte: 2015] sub. doc. 181 incarto AM, l'assicurazione militare ha per di più precisato che "secondo le vigenti disposizioni non si ha diritto a contributi se anche senza l’invalidità dipendesse dall’utilizzo di un veicolo privato e l'invalidità non gli causi spese supplementari per recarsi al lavoro e l'impossibilità di usare i mezzi pubblici. Come pure non si ha diritto a contributi se l’utilizzo del veicolo a motore privato fosse indispensabile per l’esercizio della professione" (detti presupposti essendo praticamente identici a quelli vigenti nell’assicurazione per l'invalidità), mentre nel parere sub. doc. 193-3 incarto AM, il Team prestazioni assicurative Berna (MVL) ha ricordato che "Die Invalidenversicherung ist vorliegend von ihrer Leistungspflicht befreit. Nach ATSG 65 ist die Militärversicherung bei Sachleistungen und somit auch bei Hilfsmitteln, solange es um die gleiche Gesundheitsschädigung geht, exklusiv leistungspflichtig! " (escludendo di conseguenza un'entrata in materia da parte dell'assicurazione per l'invalidità per il mezzo ausiliario in parola). Infine, va qui rammentato che l'assicurato – nell'ambito dell'assicurazione militare – ha sempre la possibilità di "sottoporre la richiesta per l’ottenimento di un contributo (una tantum) al Fondo rinuncia rendite dell’AM" (cfr. il doc. 193-3 incarto AM e il doc. l incarto TCA). (…)” (VIII dell’incarto 32.2015.122).
1.2.7. Con osservazioni 7 ottobre 2015, “Quo alle considerazioni in ordine”, l’insorgente ha rilevato che “(…) ricevuto il progetto di decisione dell'Ufficio AI sulla richiesta di copertura del supplemento per veicolo con cambio automatico in base alla cifra 10.05 dell"Allegato OMAI, formulata in separata sede per rispondere a contestazioni di natura formale del medesimo Ufficio, l'assicurato ha presentato in data odierna le proprie osservazioni, qui compiegate quale doc. T. Rinviando a quanto esposto in dettaglio nel doc. T, si evidenzia riassumendo che l'Ufficio AI: • si contraddice nelle proprie argomentazioni e non è in grado di chiarire la natura del "contributo" di CHF 1'500.- che l'Assicurazione militare riconosce al Signor RI 1 (sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04 dell'Allegato OMAI, o assunzione dei costi di modifica di veicoli necessarie ai sensi della cifra 10.05 del medesimo Allegato?). • si chiama fuori invocando l'art. 65 LPGA solo dopo che l'assicurato, invitato dall'AM a rivolgersi all’AI, è stato costretto a sottoporre la questione a codesto lodevole Tribunale per evitare che la crescita in giudicato della decisione del 16 giugno 2015 (affrettata e senza possibilità di incontro chiarificatore fra le parti, come proposto dall'assicurato) ledesse i suoi diritti. L'assenza di chiarezza sulla natura e sugli importi delle prestazioni dell’una e dell'altra assicurazione (AI e AM) non può ledere i diritti dell'assicurato, che a causa delle note gravi limitazioni fisiche, per svolgere l'attività professionale che lo ha riscattato dalla dipendenza da una rendita AI, non ha altra scelta se non quella di acquistare un veicolo automatico con un sovrapprezzo di base impostogli dal mercato. Un sovrapprezzo che il contributo forfettario di CHF 1'500.- riconosciutogli dall'AM (oltre all'installazione di un'apposita centralina comandi a raggi infrarossi) è lungi dal coprire. Si deve in ogni caso partire dall'assunto che le disposizioni di riferimento per le prestazioni ex LAI prevedono un limite di CHF 3'000.- per il sussidio di ammortamento annuo per automobili (cifra 10.04 Allegato OMAI), mentre non fissano alcuna soglia massima per la copertura dei costi di modifica di veicoli a motore (cifra 10.05 Allegato OMAI). A quest'ultimo riguardo valgono quindi i criteri della semplicità e adeguatezza della modifica, che sarebbero di principio dati ove le spese non superino CHF 25'000.- (vedi indicazioni nella Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità/CMAI, punto 1.5, cifra marginale 2098). (…)” (X dell’incarto 32.2015.122).
“Quo al merito” il ricorrente ha, in particolare, evidenziato che “(…) i mezzi ausiliari ex art. 21 segg. LAI fanno parte delle predette prestazioni, e la copertura dei costi ad essi connessi dovrebbe essere garantita dall'AI qualora, come nel caso di specie, nessun'altra assicurazione li assuma integralmente. Il fondamento delle diverse prese di posizione dell'AM, che rinvia ai "principi dell'AI" ma lo ha invitato a rivolgersi all'AI per i maggiori costi non coperti dall'AM, non è chiaro, ed espone l'assicurato a una situazione di incertezza e di arbitrio. Da qui l'esigenza di disporre di indicazioni chiare sulle prestazioni che possono essergli riconosciute dall'una e/o dall'altra Assicurazione in virtù del diritto vigente. Disposizioni che, considerati lo scopo della LAI e la giurisprudenza, dovrebbero permettergli di coprire almeno la differenza di prezzo fra un veicolo a marce e uno automatico di base. Si nota infine che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI, nella sua domanda del 2 dicembre 2014 (doc. F), il Signor RI 1 ha chiesto "un contributo finanziario adeguato" per le spese cui si trova confrontato, a causa della sua invalidità, senza specificare in quale forma. Va da sé che egli contava su indicazioni corrette e complete da parte delle assicurazioni. In conclusione, riservato il seguito che codesto lodevole Tribunale vorrà dare alla richiesta di sospensione del presente procedimento o citazione delle parti, richiamati i motivi esposti nel ricorso del 18 agosto 2015, nella replica del 7 settembre 2015, nonché nelle presenti osservazioni, si chiede venga giudicato come all'atto di ricorso. (…)” (X dell’incarto 32.2015.122).
1.2.8. Con osservazioni 16 ottobre 2015 – ribadito che “(…) la presente vertenza riguarda unicamente il contributo d’ammortamento ai sensi della cifra 10.04 dell’allegato OMAI, motivo per cui quest’ultima può continuare normalmente il suo corso. (…)” (XII dell’incarto 32.2015.122) – l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni puntualizzando che “(…) per quanto attiene alle modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato OMAI (tutt’ora oggetto di una procedura separata; cfr. il doc. T incarto TCA), si prende atto del fatto che l’assicurazione militare – oltre ad un contributo di CHF 1'500.- per il cambio automatico – ha pure riconosciuto la somma di CHF 3'650.40 per il comando multifunzionale al volante (cfr. il doc. T8 incarto TCA). (…)” ( XII dell’incarto 32.2015.122).
1.3. Incarto AI 32.2015.173
1.3.1. Il 7 settembre 2015, come accennato (cfr. consid. 1.2.5), il signor RI 1, tramite la RA 1, ha inoltrato all'Ufficio AI una domanda avente per oggetto l’assunzione dei maggiori costi legati all’acquisto di un autoveicolo automatico del seguente tenore: “(…) vi chiediamo di volerci gentilmente indicare se, visto l'art. 21 cpv. 1 LAI, codesto Ufficio riconosce all'assicurato un contributo volto a coprire la differenza di prezzo fra un veicolo a marce, che egli non è in grado di utilizzare a causa del suo handicap, e uno automatico della stessa marca. In particolare vi chiediamo di volervi pronunciare sul riconoscimento di tale rimborso nella forma di "modifica di veicoli a motore resa necessaria dall'invalidità" (cifra 10.05 dell'allegato OMAI), ritenuto che per il veicolo che egli intende acquistare (__________) egli deve contare con un supplemento di CHF 5'740.- (vedi documenti annessi alla presente). (…)” (doc. AI 114/9 dell’incarto 23.2015.173).
1.3.2. Con decisione 29 ottobre 2015, preavvisata il 22 settembre 2015 (doc. AI 115/1-2 dell’inc. 32.2015.173), l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il contributo volto a coprire la differenza di prezzo tra un veicolo nuovo a marce ed uno con cambio automatico della stessa marca (ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato OMAI) adducendo che “(…) Giusta l'art. 65 della LPGA, le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d'integrazione, secondo le disposizioni della singola legge e nel seguente ordine, sono assunte: a. dall’assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione per l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. dall'assicurazione contro le malattie. Nel caso concreto l’assicurazione militare ha già concesso all’assicurato la somma di CHF 1'500.-, pertanto l’Ufficio AI non può riconoscere al Signor RI 1 alcun contributo ulteriore (ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato OMAI), conformemente al principio di priorità ed esclusività previsto dall’art. 65 LPGA (cfr. in tal senso l’intero incarto dell’assicurazione militare agli atti nonché lo scritto 31.07.2015 a lei indirizzato dal Signor __________ dell’assicurazione militare). Dallo scritto 6.10.2015 dell'assicurazione militare (prodotto dall'assicurato in questa sede) risulta altresì che l'assicurazione militare – oltre ad un contributo di CHF 1'500.- per il cambio automatico – ha pure riconosciuto la somma di CHF 3'650,40 per il comando multifunzionale al volante (per un importo complessivo pari a CHF 5'150,40). L'assicurazione militare – rettamente intervenuta per prima in merito alla richiesta del Signor RI 1 (cfr. a tal proposito l'art. 65 LPGA summenzionato) – ha pertanto già rimborsato all'assicurato le spese di modifica del nuovo veicolo a motore (__________) rese necessarie dall’invalidità. Di conseguenza, l'assicurato non può assolutamente chiedere in seconda battuta all'assicurazione per l'invalidità di volergli accordare le stesse prestazioni già attribuitegli dall'assicurazione militare dopo aver svolto un'adeguata procedura istruttoria in tal senso. Di transenna, si rileva inoltre che I'AI concede "unicamente" un sussidio massimo di CHF 1'300.- quale supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico, ovverosia un importo inferiore rispetto ai CHF 1'500.- riconosciuti dall'AM (cfr. in tal senso le cifre marginali 2095-2100 della CMAI inerenti le modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità). A titolo puramente informativo, si ricorda che nell'assicurazione per l’invalidità tutte le richieste (relative al rimborso delle spese per le modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità) devono essere esaminate da un centro specializzato (FSCMA di Quartino). Si ricorda altresì che, a norma della cifra marginale 1004 della CMAI, l’UAl fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati infatti soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale (l'assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico). Infine, per quanto riguarda il servizio di terzi, il rimborso dei costi per l'accompagnamento da parte di una terza persona non risulta assolutamente adempiuto nel caso concreto poiché il Signor RI 1 è in grado di condurre autonomamente il proprio veicolo (dotato di un cambio automatico e di un comando multifunzionale come sopra descritto). (…)” (doc. A dell’incarto 32.2015.173 = doc. AI 120/1-3 dello stesso incarto).
1.3.3. Con il presente ricorso, sempre tramite RA 1, l’assicurato – chiesta la congiunzione delle cause, rinviato ai fatti esposti nel procedimento di cui all’inc. 32.2015.122 e ribadito che la presente richiesta di copertura dei maggiori costi per un cambio automatico era implicita in quella di cui all’incarto 32.2015.122 – ha evidenziato che “(…) 2.2. Vale la pena puntualizzare che il Signor RI 1 ha sempre agito con la massima trasparenza, esponendo all'UAI l'esigenza di coprire le spese legate all'acquisto di un veicolo con le caratteristiche imposte dalla sua lesione invalidante; spese che l'Assicurazione militare, previamente contattata, aveva solo in parte accettato di coprire, senza chiarire i criteri di copertura, e invitando l'assicurato a rivolgersi all'UAI per un sussidio d'ammortamento. Gli assiomi e il postulato sono quindi sempre stati molto chiari: • il Signor RI 1 ha fatto tutto, e anzi più dell'esigibile, per raggiungere l'indipendenza economica, evitando così costi di rendita all'Assicurazione invalidità; • Ia professione che svolge, e che gli ha permesso di raggiungere tale autonomia finanziaria, richiede l'utilizzo di un veicolo; • Ia paresi del plesso brachiale destro permette al Signor RI 1 di usare un veicolo solo se dotato di cambio automatico e di apposita centralina per i comandi; ciò sembra definitivamente appurato anche per I'UAI, giacché nella decisione qui impugnata considera: "il Signor RI 1 è in grado di condurre autonomamente il proprio veicolo (dotato di un cambio automatico e di un comando multifunzionale come sopra descritto)." • Ia ditta che impiega l'assicurato dispone di veicoli aziendali, ma gli stessi non possono essere utilizzati dall'assicurato poiché non dotati di cambio automatico e apposita centralina, non trasferibile (non si può nemmeno esigere che il datore di lavoro sopporti i costi legati a tali accessori, di cui solo il Signor RI 1 necessita a causa della sua invalidità); • a causa della nota limitazione fisica, il Signor RI 1 deve disporre di un veicolo proprio, con cambio automatico e centralina per comandi; un veicolo specificamente concepito per lui, tanto che per lo stesso è vietato il cambiamento di detentore (vedi carta grigia relativa all'ultimo veicolo acquistato, doc. Q); • il veicolo permette al Signor RI 1 anche di svolgere mansioni quotidiane e di conservare il proprio tessuto di relazioni famigliari e sociali; • l'Assicurazione militare riconosce all'assicurato un "contributo" non meglio definito, che nel 2015 sarà di CHF 3'650.40 per il comando multifunzionale al volante, e di CHF 1'500.- per il cambio automatico (vedi lettera 6 ottobre 2015 AM a RI 1, già allegata alle osservazioni presentate dall'assicurato all'UAI il 7 ottobre 2015, nel contesto della presente procedura); • il "contributo" dell’AM "per il cambio automatico" (CHF 1'500.-) non copre neppure la differenza di prezzo fra un veicolo a marce e uno automatico, imposta al Signor RI 1 dal mercato attuale. Come evincibile dal doc. L, già prodotto nel contesto dell'inc. 32.2015.122, tale differenza spazia fra CHF 3'560.- (vedi __________ il cui modello a marce costa ca. CHF 50'000.-) e CHF 13'550.- (vedi __________, il cui modello a marce costa ca. CHF 25'000.-), diventando importante soprattutto per i veicoli di categoria inferiore (il supplemento per una __________, che parte da un prezzo di CHF 16'200.-, è per esempio di ben CHF 8'000.-). In concreto, la __________ per la quale l'assicurato ha optato nel 2015 tenendo conto pure di criteri di sicurezza accettabili (aspetto rilevante poiché, come già documentato, il Signor RI 1 non può portare la cintura di sicurezza), si situa nella gamma medio-bassa, partendo da un prezzo di CHF 26'600,- per il modello a marce, e di CHF 33'200.- per quello automatico (vedi docc. M e N già prodotti nel contesto dell’inc. 32.2015.122). La differenza è quindi di CHF 6'600.-, ed è del tutto ragionevole e adeguata se raffrontata ai costi supplementari per modelli automatici di altre marche. Posto quanto sopra, come si giustifica il rifiuto, prima dell’AM (senza decisione formale), poi dell'UAI, di riconoscere al Signor RI 1 prestazioni a copertura dei costi per l'acquisto di un veicolo adattato alle esigenze della sua invalidità, ossia dotato di cambio automatico (fornito oggigiorno "in blocco" direttamente dal fabbricante) e di centralina di comando multifunzionale (montata a posteriori)? 2.3. L’UAI, che ha iniziato ad invocare l'art. 65 LPGA in sede di ricorso nel connesso procedimento inc. 32.2015.122, sostiene da ultimo che I'AM verserebbe già sufficienti "contributi" al Signor RI 1 (I'UAI sembra peraltro inglobare i costi della centralina per i comandi in quelli per l'acquisto di un veicolo con cambio automatico; ciò che è errato in quanto l'apposita centralina di cui necessita I’assicurato, in aggiunta al cambio automatico, non è fornita da alcun fabbricante di veicoli). Sennonché, come evidenziato dal qui ricorrente nelle osservazioni all'UAI del 7 ottobre 2015, la natura dei "contributi" riconosciuti dall'AM non è chiara. Tanto che il medesimo UAI – incorrendo in una palese contraddizione – pretende di identificarli quale "sussidio di ammortamento" nel procedimento inc. 32.2015.122 (invocando anche a tal riguardo l'art. 65 LPGA), poi quale "contributo per modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità ai sensi della cifra 10.05 dell'Allegato OMAI" nel presente contesto. Finché non vi è chiarezza sulla natura e sul fondamento dei contributi dell'una e dell'altra assicurazione, non è possibile neppure invocare la priorità – e meno che meno l'asserita "esclusività" – dell'AM ai sensi dell'art. 65 LPGA. 2.4. Sia l’AM che l’UAI sostengono poi, senza circostanziarlo, che "i requisiti per l'attribuzione di contributi per veicoli a motore sono in linea di principio gli stessi per I'AI e per l'AM". Come mai, allora, né l'una né I’altra assicurazione concretizzano il principio stabilito dall'art. 21 LAI, e chiarito dalla giurisprudenza, secondo cui l'assicurazione deve assumere la differenza di prezzo imposta dal fabbricante per un veicolo con cambio automatico qualora l'uso dello stesso da parte della persona invalida dipenda da tale accorgimento (vedi DTF 108 V 5: "si l'invalidité nécessite un équipement supplémentaire, la différence de prix qui en résulte doit étre prise en charge par l'assurance, méme s'il est offert en option par le fabricant")? Nemmeno è dato di capire perché l'UAI, che non esita a riferirsi alle cifre marginali della CMAI, non abbia considerato che quest'ultima direttiva, avente valore indicativo e non normativo, prevede un tetto generale di CHF 25'000.- per le spese di modifica di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità. Tetto che, come precisato dal Tribunale federale, può essere superato se circostanze concrete lo giustificano (cfr. BGE 131 V 167, al cui considerando 4.1.2 viene altresì precisato: "Jusqu'au 31 décembre 1992, tous les moyens auxiliaires figurant sous le chiffre 10 de l'Annexe à l'OMAI étaient subordonnés à la double condition que l'assuré concerné exerce une activité lucrative durable lui permettant de couvrir ses besoins et qu'il ne puisse pas se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre au travail. Depuis le 1er janvier 1993, cette exigence a été abrogée en ce qui concerne les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. L'objectif était d'étendre le but de la réadaptation à d'autres aspects de la vie sociale des invalides, en particulier la faculté de se déplacer"). 2.5. Nel contesto del procedimento inc. 32.2015.122, poi in quello presente, l'assicurato ha esposto e documentato la propria condizione, la dipendenza da un veicolo proprio con cambio automatico e centralina per comandi legata alla sua invalidità, come pure i costi connessi con tali equipaggiamenti, sui quali la tecnologia e il sistema di fabbricazione odierno non gli consentono di influire. Il qui ricorrente ha pure chiesto di indicargli se vi fosse, in alternativa, la possibilità di far montare a posteriori un cambio automatico su un veicolo a marce, con costi inferiori alla differenza imposta dai fabbricanti (vedi osservazioni 7 ottobre 2015 a UAI, doc. P). Nessuna proposta o indicazione in tal senso gli è tuttavia pervenuta dall’AM o dall'UAI, sicché l'intervento non è verosimilmente proponibile, né tecnicamente né dal punto di vista finanziario, come accennato al Signor RI 1 da persone del ramo.[…] 3. In conclusione. Alla luce di tutti i fatti e motivi esposti nel presente gravame, come pure nel procedimento inc. 32.2015.122 di cui è qui postulata la congiunzione, si giustifica di riconoscere al Signor RI 1 il diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 21 LAI, che coprano i costi connessi con l'acquisto di un veicolo automatico (almeno l'intera differenza di prezzo rispetto al medesimo veicolo a marce) e della centralina per i comandi. Onde prevenire ogni ulteriore gioco di rimbalzo fra I'AM e l'UAI, si chiede cortesemente a codesto lodevole Tribunale di voler chiarire - nel principio e nel caso concreto - i criteri di assunzione dei costi di un veicolo dotato di cambio automatico (oltre che di apposita centralina) quale mezzo ausiliario: nella forma del sussidio di ammortamento (cifra 10.04 dell'Allegato OMAI) e/o di rimborso delle spese supplementari per il cambio manuale, oltre che per la centralina (cifra 10.05 dell'Allegato OMAI), tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia e degli effettivi prezzi di mercato. La decisione dell'Ufficio AI del 29 ottobre 2015 merita di essere annullata e riconsiderata, all'uopo previo ulteriore approfondimento, rispettivamente modificata nel senso di un riconoscimento di prestazioni a favore dell'assicurato ai sensi dell'art. 21 LAI, quanto meno nel principio qualora i medesimi criteri valgano per I'AM. (…)” (I dell’incarto 32.2015.173).
L’insorgente ha pertanto postulato, in via principale l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti per complemento istruttorio e resa di un nuovo provvedimento e, subordinatamente, la riforma della decisione impugnata con riconoscimento del “(…) diritto a spese pari a CHF … per i costi di modifica del veicolo (supplemento per modello automatico e centralina/comando multifunzionale al volante). (…)” (I, pag. 7, dell’incarto 32.2015.173).
1.3.4. Con la risposta di causa – chiesta la congiunzione delle cause come postulato dal ricorrente e richiamati l’art. 21 LAI e l’art. 14 OAI emanato in virtù della delega di cui al cpv. 2 dell’art. 21 LAI – l’Ufficio AI ha osservato che “(…) per quanto concerne in modo particolare la cifra 10.05 dell’allegato OMAI, la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI) stabilisce alla cifra 2095 che l’assicurato ha diritto al rimborso delle spese per le modifiche rese necessarie dall’invalidità e che tutte le richieste devono essere esaminate dal centro specializzato neutrale (FSCMA). La cifra 2099 prevede inoltre che il supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato dall'Al unicamente se questo tipo di cambio è prescritto dal competente servizio della circolazione. Ora, nella presente fattispecie RI 1 ha chiesto in un primo momento all'assicurazione militare di voler valutare il suo diritto ad un contributo finanziario adeguato per tutte le spese avute in questi anni a causa dell'affezione assicurata (cfr. in tal senso il doc. F incarto TCA come pure il successivo doc. H incarto TCA). L'assicurazione militare – oltre ad un contributo di CHF 1'500.- per il cambio automatico – ha pure riconosciuto la somma di CHF 3'650,40 per il comando multifunzionale al volante corrispondente ad un importo complessivo pari a CHF 5'150,40 (cfr. sia il doc. I incarto TCA che il doc. 117-10 incarto Al). II Signor RI 1 ha poi inoltrato il 7/8 settembre 2015 una richiesta nei medesimi termini anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. il doc. 112 incarto Al). Nel caso concreto, secondo le regole di coordinamento delle prestazioni (cfr. artt. 63 e segg. LPGA) e conformemente a quanto sancito dall'art. 65 LPGA, l'assicurazione militare è giustamente intervenuta per prima (principio della priorità) in merito alla richiesta formulata dal Signor. Come menzionato sopra, l'assicurazione militare – con scritto 31.07.2015 sub. doc. I incarto TCA – ha già riconosciuto all'assicurato un contributo per il cambio automatico di CHF 1'500.- per 7 anni rispettivamente il costo della modifica per l'installazione della centralina elettronica (cfr. anche a tal proposito sia il doc. 117-10 incarto Al sia il doc. Q incarto TCA). Ora, dato che "i requisiti per l’attribuzione di contributi per veicoli a motore sono in linea di principio gli stessi per l'AI e per l'AM" (così come rettamente affermato dall'assicurazione militare ai doc. 193-2 e 196 dell'incarto AM; cfr. pure l'art. 21 LAM), il Signor RI 1 non può chiedere in seconda battuta all'assicurazione per l'invalidità di volergli riconoscere le stesse prestazioni già attribuitegli dall'assicurazione militare. In caso contrario, vi sarebbe una crassa violazione delle regole di coordinamento delle prestazioni previste dalla LPGA (in casu del principio di priorità ed esclusività stabilito dall'art. 65 LPGA). Del resto, l'assicurazione militare – contrariamente all'Al, all'AVS ed alla LAINF – ha scientemente rinunciato ad introdurre un elenco dei mezzi ausiliari, per far sì che si possa rapidamente approfittare delle novità che appaiono sul mercato (cfr. in argomento la STCA del 27.09.2004, incarto nr. 41 .2001.1/3 e 41.2003.1 ; cfr anche FF 1990 III 217). Nell'ambito dell'assicurazione militare sussiste dunque un esteso diritto ai mezzi ausiliari (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 244). In tal modo si vuole far sì che l'assicurazione militare tenga conto il più ampiamente possibile dei bisogni degli assicurati e possa rapidamente procurarsi i nuovi mezzi ausiliari apparsi sul mercato per trattare i casi in condizioni ottimali (cfr. FF 1990 III 217). Non va poi dimenticato che l'obbligo di fornire prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario (in casu l'assicurazione per l'invalidità) non è escluso, sempre che esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore (cfr. FF 1999 IV 4000-4001). Nel caso in esame, la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità non prevede affatto una gamma di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore rispetto alla legge federale sull'assicurazione militare (e ciò sia per quanto riguarda i mezzi ausiliari richiesti nell'ambito della parallela procedura di cui all'incarto TCA nr. 32.2015.122 sia per quanto concerne i mezzi ausiliari qui in discussione). A tal proposito, va qui rilevato che l'assicurazione per l'invalidità concede "unicamente" un sussidio massimo di CHF 1'300.- quale supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico, ovverosia un importo addirittura inferiore rispetto ai CHF 1'500.- riconosciuti dall'assicurazione militare (cfr. la cifra marginale 2099 della CMAI). Occorre inoltre sottolineare come l'assicurazione militare – dopo aver effettuato un'adeguata e completa procedura istruttoria (trasmettendo altresì l'intero dossier per un parere al Team prestazioni assicurative Berna (MVL); cfr. in tal senso i doc. 178 e 193 dell'incarto AM) – ha da un lato negato al Signor RI 1 il diritto ad un contributo d'ammortamento per l'automobile (vedi incarto TCA nr. 32.2015.122), mentre dall'altro lato ha concesso a quest'ultimo un contributo di CHF 5'150,40 per il cambio automatico e per il comando multifunzionale al volante. II Signor RI 1 non ha tuttavia mai chiesto all'assicurazione militare di voler emanare una decisione formale (impugnabile) a tal proposito. Infine, va rammentato che nel parere sub. doc. 193-3 incarto AM, il Team prestazioni assicurative Berna (MVL) ha per di più precisato che "Die Invalidenversicherung ist vorliegend von ihrer Leistungspflicht befreit. Nach ATSG 65 ist die Militärversicherung bei Sachleistungen und somit auch bei Hilfsmitteln, solange es um die gleiche Gesundheitsschädigung geht, exklusiv leistungspflichtig!" (escludendo di conseguenza un'entrata in materia da parte dell'assicurazione per l'invalidità per i mezzi ausiliari in questione). (…)” (IV dell’incarto 32.2015.173).
1.3.5. Con scritto 14 dicembre 2015 (VI dell’incarto 32.1015.173 trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; cfr. VII dello stesso incarto) – prodotta la “quietanza doganale inerente la restituzione tributi per acquisto __________” (allegato doc. R) e considerato il rimborso del dazio doganale di fr. 755.05 – l’insorgente ha concluso che “(…) di conseguenza, dalla differenza di prezzo fra il modello a marce e quello automatico, da cui il ricorrente dipende a causa della sua invalidità (CHF 6'600.-, come esposto anche al punto 2.2 del ricorso 27 novembre 2015), andrebbe dedotto l’importo di CHF 755.05. (…)” (VI dell’incarto 32.1015.173).
considerato in diritto
2.1. Giusta l’art. 76 cpv. 1 Lpamm (congiunzione delle cause) applicabile in virtù dell’art. 31 Lptca, i ricorsi di cui agli inc. 32.2015.122 e 32.2015.173 vengono decisi con una sola decisione.
La congiunzione degli incarti è del resto stata postulata dalle parti (cfr. consid. 1.3.3 e 1.3.4).
In particolare va qui evidenziato che, visto il tenore della domanda di prestazioni del 7 maggio 2015 (cfr. consid. 1.2.1) e il suo concerne: “Richiesta sussidi ammortamento vettura” (doc. O, dell’inc. 32.2015.122), a ragione l’amministrazione ha concluso che con detta richiesta l’assicurato si è limitato a chiedere un sussidio di ammortamento per automobili ai sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI.
Ciò trova conferma anche nelle osservazioni dell’8 giugno 2015 al progetto di decisione del 18 maggio 2015 laddove l’avv. __________ della RA 1 conclude che “(…) per i motivi ricordati sopra, e dettagliati nella richiesta alla __________, si chiede a codesto spettabile Ufficio di voler rivedere la propria posizione, riconoscendo al Signor RI 1 il sussidio di ammortamento di CHF 3'000.- previsto dall’OMAI, che nella fattispecie si giustifica pienamente. (…)” (doc. P dell’inc. 32.2015.122, la sottolineatura è del redattore). Ora, è proprio la cifra 10.04* dell’allegato OMAI che, tra l’altro, stabilisce che per le automobili “(…) il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. (…)”.
In questo senso non può essere seguito l’insorgente laddove pretende, da una parte, che la suddetta richiesta del 7 maggio 2015 includeva anche le prestazioni di cui alla cifra 10.05 dell’allegato OMAI e, dall’altra parte, che non ritenendo comprese anche le prestazioni ex cifra 10.05 dell’allegato OMAI, l’amministrazione sarebbe incorsa in un eccessivo formalismo e avrebbe leso il proprio obbligo d’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA rispettivamente ex art. 43 LPGA (cfr. consid. 1.2.5).
Quanto sopra esposto è del resto, in ogni caso, superato visto che l’insorgente il 7 settembre 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni ex cifra 10.05 dell’allegato OMAI (cfr. consid. 1.3.1) sulla quale l’amministrazione si è pronunciata con decisione 29 ottobre 2015 oggetto dell’impugnativa di cui all’inc. 32.2015.173 (cfr. consid. 1.3.2).
2.2. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Conformemente alla giurisprudenza (STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc), nonché sentenze ivi citate). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b e riferimenti).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar Ivalidenversicherungs-gesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)” Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
2.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi au-siliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
Quanto ai capoversi 3 e 4, in vigore dal 1. gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag. 1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).
In virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi au-siliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).
2.4. Ai sensi della cifra 10 dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro (cfr. Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 81, pag. 254).
Nell'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, quali mezzi ausiliari della succitata categoria sono indicati:
" 10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote
il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2'500 franchi per quelli a tre o quattro ruote.
10.02* Motocicli leggeri e motocicli
il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 750 franchi
10.03* ...
10.04* Automobili.
Il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3'000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1'500 franchi.
10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità."
L’indennizzo previsto dalla cifra 10.04* dell'allegato OMAI viene erogato sotto forma di sussidi di ammortamento (cfr. cifra 2091* della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI) in vigore dal 1. Gennaio 2015; in concreto le domande di cui agli incarti 32.15.122 e 32.15.173 sono state presentate il 7 maggio 2015 (cfr. consid. 1.2.1) rispettivamente il 7 settembre 2015 (cfr. consid. 1.3.1) e la 4a parte della CMAI in vigore dal 1. Gennaio 2016, che regola l’“Entrata in vigore e disposizioni transitorie” stabilisce che “la presente circolare (CMAI) compresi gli allegati (1 e 2) entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sostituisce la circolare in vigore dal 1° gennaio 2015. È determinante la data della presentazione della richiesta di prestazioni all’UAI. Tutte le richieste di prestazioni pervenute all’UAI entro il 31 dicembre 2015 sono trattate in conformità alle istruzioni in vigore dal 1° gennaio 2015. Si segnala che il termine è considerato rispettato se la richiesta è stata consegnata a tale data alla Posta Svizzera, a un servizio cantonale o federale non competente o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.”. Nella fattispecie è dunque applicabile la CMAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2015 (di seguito CMAI 2015)).
L’Allegato 1 della citata circolare stabilisce che “(…) dal 1° gennaio 2008, i prezzi massimi e le partecipazioni alle spese sono integrati nell’Allegato OMAI e pertanto non figurano più nella CMAI. (…)” e secondo la cifra 2086* “i sussidi di ammortamento compensano tutte le spese (comprese quelle di manutenzione e riparazione)”.
Per ottenere per la prima volta i sussidi di ammortamento, l’assicurato deve presentare all’UAI una perizia del servizio cantonale della circolazione che indica se l’assicurato sia idoneo a guidare un veicolo a motore e se siano eventualmente necessarie attrezzature speciali da applicare al veicolo (cfr. cifra 2089* CMAI 2015).
I sussidi di ammortamento annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell’assicurato. Il primo versamento è effettuato all’acquisto del veicolo (documento giustificativo); l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine dell’anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio di ogni anno. A ogni fatturazione l’assicurato deve provare di esercitare un’attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi d’ammortamento non sono più adempiute, non va chiesta la restituzione dell’importo già versato per l’anno in corso (cfr. cifra 2091* CMAI 2015). Si presume che l’attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al sostentamento dell’assicurato anche se il limite di reddito determinante non è raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all’invalidità, ma si può prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere versate per almeno un anno (cfr. cifra 2090* CMAI 2015).
Le cifre 2087* e 2088* dispongono che “il veicolo a motore è reso necessario dall’invalidità se, a causa di quest’ultima, l’assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente esigibile” e che “l’AI non può riconoscere la necessità dovuta all’invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore”.
La giurisprudenza federale ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione concreta, se un assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo per recarsi al lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le circostanze imporrebbero all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il mezzo privato. La necessità d’utilizzo dell’automobile può essere dovuta a dei motivi d’ordine strettamente professionale (in caso di rappresentanti di commercio, tassisti ecc.), come pure a causa della distanza tra domicilio e luogo di lavoro, in particolare se non esistono dei collegamenti con mezzi pubblici oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente esigibile.
Non è tuttavia determinante per negare il riconoscimento dei contributi per l’automobile addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un veicolo a motore per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze del caso lo impongano.
Per negare il diritto a un tale diritto bisogna piuttosto poter ammettere che l’insieme delle circostanze del caso particolare obbligherebbe ugualmente una persona non invalida a utilizzare un’automobile (DTF 97 V 237 consid. 3b pag. 239, confermata nella STF I 612/05 del 22 settembre 2006; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 82, pag. 254). Questa regolamentazione serve per garantire una parità di trattamento dei beneficiari di tali contributi rispetto agli assicurati con problemi di deambulazione ma non aventi diritto a simili prestazioni ed alle persone non invalide (SVR 2001 IV Nr. 33 consid. 3b e DTF 97 V 237 consid. 3b, entrambe con riferimenti e citate nella STFA I 520/00 del 28 gennaio 2002 consid. 1). Di conseguenza se l’assicurato esercita un mestiere per il quale egli necessiterebbe, invalido o non invalido, di un veicolo a motore, quest’ultimo non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità e non può dunque essere messo a carico dell’AI. (STF I 612/05 del 22 settembre 2006).
Nella STFA I 520/00 del 28 gennaio 2002 l’Alta Corte, lasciando aperta la questione a sapere con quali mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da sano il tragitto per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto ai contributi di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con la carrozzella la ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso della strada, ritenendo inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi pubblici, in particolare a seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi.
2.5. Con riferimento invece alle “Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità” ai sensi della cifra 10.05 OMAI, va ribadito che conformemente alla regola generale dell’art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto all’assunzione dei costi è subordinato alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. Non essendo tale mezzo ausiliario designato da un asterisco (*) non è quindi dato il requisito che l’assicurato ne abbia bisogno per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; vedi anche la DTF 131 V 167, consid. 4.1.2, pagg. 171-172).
Secondo la giurisprudenza federale la cifra 10.05.4 della CMAI (all’epoca in vigore e che corrisponde sostanzialmente alla cifra 2098 della CMAI 2015 del seguente tenore: “se le spese superano i 25 000 franchi, non si può generalmente più riconoscere il carattere semplice e adeguato. Le spese di modifica imputabili alla scelta di un modello inadeguato non sono prese a carico”), che stabilisce un importo massimo di fr. 25'000.-- per le trasformazioni di veicoli a motore resesi necessarie a dipendenza dell’invalidità, è conforme all’ordinanza e alla legge (DTF 131 V 167).
In particolare, la cifra 2099 della CMAI 2015 stabilisce che “il supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato dall’AI unicamente se questo tipo di cambio è prescritto dal competente servizio della circolazione”.
2.6. Incarto AI 32.2015.122
In corso di causa (cfr. consid. 1.2.4 e 1.2.6) l’amministrazione ha addotto che – essendo stata l’assicurazione militare interpellata per prima per le medesime prestazioni e avendo la stessa negato il diritto ad un contributo per l’automobile – secondo le regole di coordinamento (cfr. artt. 63-75 LPGA), in particolare il principio della priorità dell’assicurazione militare e l’art. 65 LPGA che regola il coordinamento delle prestazioni in natura, il sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI andava negato.
Quest’argomentazione non merita ulteriore approfondimento (sulle succitate norme di coordinamento rispettivamente sul principio della priorità relativa vale comunque quanto si dirà in seguito; cfr. consid. 2.7.1.) visto che i presupposti richiesti dall’AI per riconoscere il diritto al sussidio di ammortamento ex cifra 10.04* dell’allegato OMAI non sono in concreto dati.
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.2.1), nella “Richiesta sussidi ammortamento vettura” del 7 maggio 2015, il ricorrente ha evidenziato che “(…) io abito a __________ e lavoro a __________, se utilizzassi i mezzi pubblici ci metterei 1 ora e 20 min. per recarmi al lavoro, con la vettura ne occorrono 20 minuti. A causa della paralisi, non posso recarmi al lavoro con i mezzi pubblici, in quanto la vettura mi serve anche per svolgere le mie mansioni di direzione lavori. (…)” (doc. AI 98/1 dell’incarto 32.2015.122 ).
L’avv. __________, della RA 1, nelle osservazioni dell’8 giugno 2015 al progetto di decisione del 18 maggio 2015 ha ribadito che “(…) come esposto e documentato dal Signor RI 1 nello scritto del 7 maggio, per mantenere l’attività professionale, e quindi l’autonomia raggiunta, egli si trova confrontato all’esigenza di utilizzare un veicolo non solo per ottimizzare i propri spostamenti casa-lavoro, ma anche e soprattutto per garantire la direzione dei cantieri affidatigli, e quindi per il/ sul lavoro. (…)” (doc. AI 101/1-2 dell’incarto 32.2015.122).
Lo stesso avvocato nel ricorso del 18 agosto 2015 (cfr. consid. 1.2.3) ha puntualizzato che “(…) 1.3 La permanenza del Signor RI 1 alle dipendenze dello __________ non è tuttavia scontata, ed ha potuto essere fin qui garantita grazie alla perseveranza e polivalenza del Signor RI 1, che ha nel tempo saputo acquisire conoscenze e capacità sufficienti per assumere anche la direzione lavori sui cantieri affidati al suo datore di lavoro (vedi in particolare dichiarazione __________ del 07.05.2015, doc. C). […] 1.4 Per raggiungere il posto di lavoro in un tempo ragionevole (20 minuti in auto contro 1 ora e 20 minuti tramite mezzi pubblici, come risulta dai docc. D e E), ma soprattutto per svolgere la sua mansione di direzione sui vari cantieri, il Signor RI 1 dipende dall’uso di un mezzo di trasporto individuale e flessibile (cfr. doc. C). (…)” (doc. AI 106/4 dell’incarto 32.2015.122).
Nel summenzionato doc. C, trattasi della “Dichiarazione utilizzo auto privata”, lo __________ – osservato che l’insorgente svolge le seguenti mansioni: “(…) Disegnatore genio civile: Elaborazione piani esecutivi sotto e sopra strutture. Tecnico costruttore: Sviluppa e progetta opere stradali, edilizia e carpenteria metallica. Direzione lavori: Controllo del cantiere opere strutture portanti. (…)” – ha dichiarato che “(…) per esercitare le sue mansioni di direttore lavori, è indispensabile che si rechi in cantiere per il controllo dei lavori da lui progettati. Per i motivi legati al suo handicap utilizza la propria vettura. (…)” (doc. AI 106/14 dell’incarto 32.2015.122).
Sempre il datore di lavoro, nello scritto del 2 settembre 2015, ha dichiarato che “(…) lo __________ ha una flotta veicoli di 12 unità. Queste vetture, sono messe a disposizione per tutti gli impiegati che si recano in cantiere a svolgere le mansioni di direttore dei lavori. Il sig. RI 1 è l’unico dipendente che usa la propria vettura per svolgere queste mansioni, in quanto nel nostro parco veicoli non abbiamo un mezzo adatto al suo handicap. (…)” (doc. R dell’incarto 32.2015.122).
Dai succitati doc. D e E risulta infine che in auto l’insorgente raggiungerebbe il proprio posto di lavoro in 21 minuti (cfr. doc. D dell’incarto 32.2015.122) mentre che ricorrendo ai mezzi pubblici – oltre a dover effettuare diversi cambiamenti di mezzo: a seconda della scelta del tragitto bus-treno-bus o bus-battello-bus – il tempo necessario aumenterebbe fino ad un massimo di 1 ora e 24 minuti (cfr. doc. E dell’incarto 32.2015.122).
Dalle risultanze testé enunciate questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha diritto al chiesto sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI.
Bisogna in effetti concludere che RI 1, per svolgere la sua attività lavorativa, per motivi d’ordine strettamente professionale, avrebbe bisogno di un veicolo a motore anche in assenza d'invalidità, circostanza questa che, secondo il disciplinamento legale e giurisprudenziale dianzi enunciato, esclude l’assunzione dei costi da parte dell’AI. In effetti, in queste circostanze il veicolo a motore non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità e non può dunque essere messo a carico dell’AI (cfr. consid. 2.4 e la giurisprudenza ivi citata).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla censura secondo la quale “(…) anche volendo considerare che l'assicurato avrebbe necessitato di un veicolo per recarsi al lavoro e per esercitare la propria professione pure in assenza del noto danno alla salute, in quest'ultima ipotesi egli avrebbe potuto utilizzare i veicoli previsti nella flotta della sua azienda (vedi doc. R annesso alla presente) in quanto il veicolo da lui utilizzato non avrebbe dovuto avere le peculiarità tecniche che il suo handicap invece gli impone (cambio automatico e apposita centralina fissa), con chiari costi supplementari, solo in parte coperti dall'Assicurazione militare (CHF 1'500.- ogni 7 anni, oltre a spese per centralina). (…)” (VI, pag. 3, dell’inc. 32.2015.122).
Infatti, da una parte, lo si ribadisce, l’insorgente necessita (indipendentemente dalla sua invalidità) di un autoveicolo tanto per raggiungere il posto di lavoro in un tempo ragionevole quanto per esercitare le sue mansioni di direttore dei lavori (visite sui cantieri per il controllo dei lavori) e ciò già basta per escludere il diritto ad un sussidio di ammortamento ex cifra 10.04* OMAI.
Dall’altra parte, seguendo il ragionamento dell’insorgente, la necessità di un autoveicolo per il proprio lavoro dipenderebbe dalla messa a disposizione di veicoli da parte del datore di lavoro piuttosto che (come lo esige, invece, la legge e la giurisprudenza; cfr. consid. 2.4) dalla sua invalidità.
Va qui inoltre osservato che quanto alle trasferte sui cantieri – interpellato dalla __________ circa il numero delle uscite sui cantieri, i chilometri percorsi e la modalità d’indennizzo (cfr. doc. 173/1 incarto AMF dell’inc. 32.2015.122) – il datore di lavoro ha dichiarato che “(…) - Le uscite in cantiere vanno da 5 a 10 al mese - I km mensili sono circa 150/mese - Viene indennizzato con 0.50 fr/km (…)” (doc. 176/1 dell’incarto AMF dell’incarto 32.2015.122).
Ora, l’indennizzo di 0.50 fr/km tiene conto anche dei costi di ammortamento dell’autoveicolo privato usato dall’insorgente.
Dal punto di vista integrativo, nel caso concreto non appaiono quindi adempiuti i presupposti per il riconoscimento di un sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI.
Di conseguenza, la decisione 16 giugno 2015 con cui l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il sussidio di ammortamento per veicoli a motore va confermata e il relativo ricorso del 18 agosto 2015 respinto.
2.7. Incarto AI 32.2015.173
2.7.1. Per quanto riguarda la coordinazione tra le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, l’art. 65 LPGA stabilisce che le prestazioni sono assunte secondo le disposizioni della singola legge e nel seguente ordine: a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. dall’assicurazione contro le malattie.
Nell’ambito dell’art. 65 LPGA vale dunque il principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli: assicurazione militare o assicurazione contro gli infortuni / assicurazione per l’invalidità o assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti / assicurazione contro le malattie. Nei primi due livelli si tratta di assicurazioni con prestazioni allo stesso livello il cui rapporto tra i sistemi è regolato dalle singole leggi. Il legislatore ha consapevolmente scelto il principio della priorità relativa non avendo stabilito, a differenza dell’articolo 64 cpv. 1 LPGA, una graduatoria esclusiva (“(…) Im Anwendugsbereich von ATSG 65 gilt der Grundsatz der relativen Priorität mit einer dreistufigen Leistungskaskade: MV oder UV/IV oder AHV und KV. Bei den beiden ersten Kategorien handelt es sich für beide Versicherungen um sog. Leistungskreise auf gleicher Stufe, deren “internes” Verhältnis der Leistungspflicht durch die Einzelgesetze geregelt wird (BBl 1999 4632 f.). Die Gesetzgeberin hat sich bewusst für die relative Priorität entschieden, indem im Gegensatz zu ATSG 64/1 nicht eine ausschliessliche Reihenfolge festgelegt worden ist (AB 2000 S 185). Dies hat zum Beispiel bei Hilfsmittel Bedeutung, wo die nachrangige IV einen weitergehenden Leistungskatalog aufweist als die UV. (…)” (Locher/Gächter, op. cit., § 60 n. 13, pag. 468)).
Circa il significato del principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli va, in particolare, rilevato che dai materiali risulta con evidenza che il susseguente livello, nella misura in cui prevede una gamma di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore, non è liberato per il fatto che il precedente livello abbia riconosciuto delle prestazioni. Nell’applicazione del diritto, fermo restando il rispetto del principio della congruenza, va dunque verificato se il livello seguente prevede prestazioni complementari (“(…) Den Materialien ist mit Eindeutigkeit zu entehmen, dass der nachfolgende Leistungskreis durch eine Leistung des vorrangigen Kreises dann nicht von einer Leistung befreit ist, wenn er ein breiteres oder qualitativ besseres Leistungsspektrum vorsieht (BBl 1999 4633). Insoweit treten gegebenenfalls Leistungen des nachrangigen Leistungskreises komplementär zu denjienigen des vorangehenden. Weil Art. 65 ATSG den Grundsatz der relativen komplementarität der Sachleistung (ausserhalb der Heilbehandlung) allgemein gefasst hat, wird also bei der Rechtsanwendung regelmässig zu prüfen sei, ob gegebenenfalls einer der nachrangig leistungspflichtigen Zweige komplementär Leistungen zu erbringen hat. Allemal ist aber der Kongruenzgrundsatz zu beachten. So fehlt etwa zwischen den Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG und den Mitteln und Gegenständen nach Art. 25 Abs. 2 lit. b KVG eine sachliche Kongruenz, weil die beiden Sachleistungen verschiedenen Funktionen haben; es besteht deshalb – soweit die Voraussetzungen des Einzelgesetzes erfüllt sind – jedenfalls eine Leistungspflicht beider Zweige. (…)” (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, n. 20 e 21 ad Art. 65, pagg. 897 e 898)).
Nel succitato BBl 1999 4633 (trattasi dell’“Iniziativa parlamentare Diritto delle assicurazioni sociali Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza sociale e della sanità” = FF del 26 marzo 1999 pag. 4000-4001), nella motivazione all’art. 71 si legge infatti che: “(…) Va ancora ricordato che questo modello a tre livelli non potrà essere applicato tale e quale ed è anche per questo che nella legge non si parla di ordine «esclusivo». Si può ad esempio pensare al caso in cui una singola legge preveda prestazioni più estese rispetto ad un'altra legge a cui la LPGA assegna la priorità nell'obbligo di fornire prestazioni. Si consideri l'esempio seguente: il numero 11 dell'allegato OMAINF prevede soltanto due mezzi ausiliari per i ciechi e i malvedenti gravi, mentre il numero 11 dell'allegato OMAI prevede sostanzialmente più mezzi ausiliari. Conformemente all'articolo 71 LPGA è l'assicurazione contro gli infortuni a dover fornire prestazioni per prima e ci si può dunque chiedere se il catalogo delle prestazioni più ampio dell'AI debba trovare anche applicazione. Occorre pertanto stabilire espressamente che l'obbligo di fornire prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario non è escluso, sempre che esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore. Per questa ragione la Commissione ha rinunciato anche ad iscrivere nella testo dell'articolo 71 - analogamente all'articolo 70 LPGA - la parola «esclusivamente». (…)”.
Da quanto precede risulta che, data la congruenza delle prestazioni, nella misura in cui un ramo di prestazioni prioritario riconosce dei mezzi ausiliari il livello seguente non ne deve riconoscere se egli stesso non prevede una gamma di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore.
2.7.2. Nel caso in esame, nello scritto del 6 ottobre 2015 (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.2015.173) – concernente il “contributo per il comando multifunzionale al volante a destra con il pomello e per il cambio automatico” –, la __________ ha comunicato all’avv. __________ della RA 1 quanto segue:
" (…)
ci riferiamo al preventivo della ditta __________ di __________ del 07.09.2015 di Fr. 3'650.40 trasmessoci dal signor RI 1 per il montaggio del comando multifunzionale al volante a destra con pomello (sistema Can Bus tecnology) per la nuova automobile __________.
Il nostro contributo per il periodo di 7 anni (7/7 pro rata tempore) per il comando multifunzionale al volante (centralina) e per il cambio automatico secondo il nostro scritto del 31.07.2015 è il seguente:
• per il comando multifunzionale al volante: Fr. 3'650.40
• per il cambio automatico: Fr. 1'500.00
Fr. 5'150.40
Per effettuare il versamento dell'importo summenzionato al signor RI 1 necessitiamo della copia della licenza di circolazione con l'indicazione dell'avvenuto collaudo per il comando multifunzionale al volante. (…)" (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.2015.173)
Dalla lettera di trasmissione del 25 marzo 2015 al Team prestazioni assicurative __________ (MVL) (doc. 178/1-2 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173), quanto al “Contributo per l’automobile” risulta, in particolare, che “(…) in passato l’AM ha sempre assunto gli adattamenti ai veicoli dovuti all’affezione come pure il contributo per il cambio automatico (Fr. 1'200.00 7/7) secondo l’istruzione LAM 10. Nella nuova istruzione LAM 43 ancora in gestazione viene indicato un importo di Fr. 1'500’00 per il cambio automatico. (…)” (doc. doc. 178/2 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173).
In effetti, la cifra 27 della succitata istruzione LAM 10, stabilisce che “(…) se, ad esempio, l’invalidità richiede l’utilizzo di un automobile con cambio automatico, l’Assicurazione militare versa la differenza di prezzo tra il modello privo di cambio automatico e quello che ne è munito, tuttavia al massimo fr. 1'200.--. (…)”.
La __________, nella lettera del 31 luglio 2015 (doc. doc. 196/1 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173), ha confermato all’avv. __________ della RA 1 che “(…) da parte nostra possiamo assumere un contributo massimo par il cambio automatico, secondo le nuove direttive che non sono ancora entrate in vigore ma in via eccezionale possiamo già applicarle, di Fr. 1'500.00 (in precedenza Fr. 1'200.00) per 7 anni (7/7 pro tempore) più il costo per l’installazione della centralina elettronica. (…)”.
Come si evince dalla succitata lettera del 6 ottobre 2015 (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.2015.173) sia il contributo per il cambio automatico di fr. 1'500.-- che quello di fr. 3'650.40 per il comando multifunzionale al volante sono stati effettivamente riconosciuti dall’assicurazione militare.
L’insorgente, come accennato (cfr. consid. 1.3.1), il 7 settembre 2015 ha inoltrato anche all'Ufficio AI una domanda avente per oggetto l’assunzione dei maggiori costi legati all’acquisto di un autoveicolo automatico.
Ora, stante la congruenza delle domande – in entrambi i casi si tratta della richiesta di un contributo per la necessità di un cambio automatico riconducibile ad una paresi del plesso brachiale sinistro conseguenza di un incidente della circolazione avvenuto durante un congedo nel corso della scuola reclute svolta nel 1987; (cfr. consid. 1.1) –, visto il riconoscimento da parte dell’assicurazione militare di fr. 1'500.-- quale contributo per il cambio automatico e ritenuto che l’assicurazione invalidità non riconosce una gamma di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore per la medesima prestazione (al contrario va qui ricordato che la cifra 2099 della CMAI 2015 stabilisce un sussidio massimo di fr. 1'300.-- per un veicolo nuovo con cambio automatico (cfr. consid. 2.5)), conformemente all’art. 65 LPGA e a quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.7.1), è escluso un complemento da parte dell’assicurazione invalidità alla prestazione, già riconosciuta dall’assicurazione militare, di fr. 1'500.-- per il cambio automatico.
In questo senso a ragione l’Ufficio AI ha negato un contributo per il cambio automatico ai sensi della cifra 10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità OMAI.
Quanto alla censura secondo la quale, in base alla DTF 108 V 5, il ricorrente pretenderebbe di avere diritto all’assunzione della differenza di prezzo imposta dal fabbricante per un veicolo con cambio automatico (cfr. consid. 1.3.3), questo Tribunale si limita ad osservare che in quella fattispecie l’Alta Corte si è limitata a pronunciarsi sul principio dell’assunzione, nel caso di veicoli a motore, delle “maggiori spese per una scatola del cambio automatico di serie” (cfr. regesto della DTF 108 V 5) senza tuttavia pronunciarsi in merito alla possibilità di riconoscere un sussidio massimo per il cambio automatico.
Per un caso in cui il TF ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto l’importo globale di fr. 25'000.-- (importo, questo, comprensivo dei fr. 1'300.-- ritenuti per il cambio automatico) quale partecipazione alle modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità ai sensi della cifra 10.05 OMAI, vedi la STF 9C_308/2014 del 19 maggio 2014.
2.7.3. In simili circostanze, anche la decisione 29 ottobre 2015 con cui l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il contributo volto a coprire la differenza di prezzo tra un veicolo nuovo a marce ed uno con cambio automatico della stessa marca (ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato OMAI) va dunque confermata e il relativo ricorso del 27 novembre 2015 respinto.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti