Raccomandata
Incarto n. 32.2015.117
FS
Lugano 6 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni 20 giugno 2007, cresciute incontestate in giudicato e preavvisate il 7 maggio 2007 (doc. AI 36/1-2 e 37/1-2), l’Ufficio AI del canton __________ – sulla base della perizia psichiatrica dell’8 maggio 2006 del Servizio di psichiatria della clinica __________ del canton __________ (doc. AI 21/1-19), dell’in-chiesta domestica del 30 ottobre 2006 (doc. AI 28/1-7) con nota del 2 febbraio 2007 (doc. AI 33/1) e del rapporto del consulente del 23 marzo 2007 (doc. AI 34/1) – ha negato a RI 1 il diritto ad una riformazione professionale e ad una rendita (doc. AI 38/1-2 e 139/1-3).
1.2. L’Ufficio AI del canton __________, visto il trasferimento del domicilio dell’assicurata nel Canton Ticino (cfr. doc. AI 17/1 e 18/1), con scritto del 4 settembre 2007 ha trasmesso gli atti all’Ufficio AI del nuovo cantone di domicilio (doc. AI 41/1).
1.3. Nel mese di febbraio 2013 l’assicurata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni adducendo quale danno alla salute il morbo di Parkinson (doc. AI 44/1-6).
1.4. Con decisione del 18 giugno 2015, preavvisata il 14 ottobre 2014 (doc. AI 83/1-4) – visti il rapporto finale 2 agosto 2013 e le annotazioni 9 maggio 2014, 24 giugno 2014, 6 marzo 2015 e 16 giugno 2015 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 65/1-3, 75/1, 80/1, 100/1 e108/1); le domande postele dall’ammini-strazione e le risposte del 30 settembre 2013 dell’assicurata (doc. AI 68/1-2 e 69/1-8); l’inchiesta domestica del 4 marzo 2014 (doc. AI 73/1-7) e la valutazione del consulente in integrazione del 17 giugno 2015 (doc. AI 109/1-2) – l’Ufficio AI del canton Ticino (di seguito Ufficio AI) ha negato all’assicura-ta il diritto ad una rendita.
1.5. Con il presente ricorso l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica (mancata esecuzione di una perizia multidisciplinare) e quella economica (l’effettiva sfruttabilità della capacità lavorativa residua e la ripartizione tra l’attività salariata e casalinga) chiedendo l’annullamento della decisione 18 giugno 2015 e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera, senza specificare da quando, a tempo indeterminato.
Con ulteriore scritto del 26 agosto 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA, che l’ha notificato all’Ufficio AI ai fini della risposta di causa (V), il termine del rapporto di collaborazione della sua assistita quale aiuto domiciliare presso la signora __________ (IV e doc. F; vedi anche doc. AI 98/2-3).
1.6. Con la risposta di causa, dopo la chiesta proroga del termine (VII e VI/1-3), l’Ufficio AI – considerata l’annotazione del 21 settembre 2015 nella quale il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) In considerazione dell’attuale risposta prof. __________ l’assicurata presenta la seguente residua CL: 3 ore con rendimento ridotto del 50% in attività leggera, prevalentemente sedentaria. Questo in pratica da 4. 2014. (…)” (VIII/2) – ha postulato il rinvio degli atti al fine di espletare “(…) maggiori accertamenti per quanto concerne le possibilità di reintegrazione dell’assicurata, nonché l’esecuzione di un nuovo calcolo della capacità di guadagno residua. (…)” (VIII).
1.7. Con scritto del 30 settembre 2015 – evidenziato che “(…) preso atto delle osservazioni del lodevole UAI, richiamate le tesi ricorsuali e ribadito come la capacità lavorativa residua della signora RI 1 sia di fatto inesistente (oltre che comunque non sfruttabile sul mercato del lavoro), la stessa postula l’accoglimento integrale del gravame. (…)” (X) – l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) laddove questo lodevole Tribunale dovesse nondimeno ritenere di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, si chiede allora che la relativa decisione prenda atto dell’acquiescenza del lodevole UAI e ponga ogni spesa in capo al predetto, con l’obbligo di rifondere congrue ripetibili in favore della parte ricorrente. (…)” (VI);
1.8. Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (XI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita. L’assicurata postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera senza indicare da quando.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'ese-cuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisio-ne su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revi-sione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi, Die Ver-fügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.7. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avesse o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avese esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’im-portanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.8. Nella fattispecie in esame, vista l’annotazione del 7 maggio 2013 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) la certificazione medica ricevuta giustifica una rivalutazione clinica. (…)” (doc. AI 53/1), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2013 (cfr. consid. 1.3 e 1.4).
Nel rapporto finale SMR del 2 agosto 2013 – visti i rapporti medici 4 giugno 2013 del dr. __________ del __________ dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI 59/1-6) e 17 giugno 2013 del dr. __________, FMH in medicina interna (doc. AI 60/1-3) – il dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa, in qualsiasi attività rispettosa dei limiti funzionali posti, totale dal 15 ottobre 2012 e del 50% dal 25 maggio 2013 in avanti. Lo stesso sanitario – interpellato circa la differenza tra la sua valutazione della capacità lavorativa quale casalinga (50%) e quella attestata dall’assistente sociale nell’inchiesta domestica del 4 marzo 2014 (32%) (cfr. doc. 65/2, 73/6 e 74/1) –, nell’annotazione 9 maggio 2014 ha rilevato che “(…) l’appartamento unicamente di 2 locali e di piccolo giardino, fa sì che la CL valutata dall’AS e che reputiamo plausibile, possa essere superiore a quella stabilita in sede medico-teorica. (…)” (doc. AI 75/1).
Il dr. __________, direttore del __________ dell’Ospedale __________ di __________, il 12 maggio 2014 ha certificato un’inabilità lavorativa del 60% dal 23 aprile 2014 (doc. AI 76/1) e nel rapporto del 24 aprile 2014 (doc. AI 78/1-3) ha espresso la seguente valutazione: “(…) Dall’ultimo controllo vi è un lieve peggioramento in particolare con un effetto dei medicamenti troppo breve “wearing off” e anche con un’attesa troppo lunga prima che i medicamenti agiscano. Dall’altro canto, in buona fase on, non ci sono sintomi significativi. In questa situazione raccomando la modifica dell’orario dei medicamenti senza aumento del dosaggio individuale. In particolare la paziente aspetta troppo a lungo la mattina prima della prima presa di Madopar. Ho spiegato alla signora RI 1, che si può anche prendere il Madopar prima della colazione, in quel caso almeno ½ ora prima della colazione. Penso che con un 4-5 x ½ cpr. di Madopar la situazione dovrebbe essere di nuovo soddisfacente. Un aumento della terapia di Sifrol non è argomentato poiché potrebbe aumentare gli effetti collaterali. La capacità lavorativa è chiaramente ridotta, anche se i sintomi motori nelle fasi on sono ben controllati. In particolare c’è un’impos-sibilità di lavorare più di qualche ora di seguito senza pausa. Il lavoro che inizierà nei prossimi giorni con 3 ore/die è dunque ben adatto alla situazione. Tuttavia penso che la capacità lavorativa attuale sia al massimo del 40%. È anche importante che la paziente segua una terapia di attività fisica e ho consigliato degli esercizi da fare a casa. Nel lungo termine se i cambiamenti di terapia attuali non sono abbastanza efficaci, raccomando l’introduzione di Azilect che aumenta la durata d’azione del Manodopar. (…)” (doc. AI 78/2-3).
Al riguardo il dr __________, nell’annotazione del 24 giugno 2014, ha rilevato che “(…) il Professor __________ chiarifica in modo esauriente il peggioramento intercorso. IL 60% in ogni attività (non casalinga, che permane immutata) dal 23 aprile 2014. Rivalutazione fra 6 mesi. Prognosi valetudinaria incerta. (…)” (doc. AI 80/1).
Sempre il dr. __________ – interpellato circa il peggioramento dal 23 aprile 2014 (doc. AI 99/1) visti le osservazioni del 12 novembre 2014 al progetto di decisione del 14 ottobre 2014 (doc. AI 83/1-4 e 89/1-6), il rapporto del 27 gennaio 2015 nel quale il dr. __________ ha dichiarato di non vedere l’assicurata dal settembre 2014 e il lavoro trovato di presumibilmente 4 ore alla settimana dal gennaio 2015 (doc. AI 98/1-3) –, nell’anno-tazione del 6 marzo 2015, ha osservato che “(…) è verosimile considerare un stato di salute invariato dal luglio 2014, dato il carattere lentamente progressivo della patologia. Ad ogni buon conto sarebbe utile inviare al professor __________ dell’__________ un Rapporto Medico AI da compilare. (…)” (doc. AI 100/1).
Il dr. __________, nel rapporto del 3 giugno 2015 (doc. AI 105/1) – dopo aver rilevato che prima di lui la paziente era in cura dal dr. __________ (dagli atti risulta infatti che il dr. __________, FMH in neurologia, il 16 ottobre 2012 ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 ottobre 2012 [cfr. doc. AI 47/1], che questa valutazione è stata confermata dal dr. __________, medico assistente della Clinica __________, il 25 ottobre 2012 [doc. AI 47/2] e dal dr. __________ il 26 novembre 2012, l’11 e il 29 gennaio 2013 [doc. AI 47/3, 47/4 e 47/5] e che il dr. __________, nel rapporto del 4 giugno 2013 [doc. AI 59/1-6], ha certificato un’inabilità lavorativa del 50% dal 25 maggio 2013 [doc. AI 59/4 punto 1.6]) –, ha confermato un’inabilità lavorativa del 100% nell’ultima attività esercitata presso un ostello della gioventù dall’inizio del 2013 precisando che lo stato è “(…) migliorato sotto terapia a giugno 2013, dal 23.4.2014 incapacità lavorativa al 60% fino ad oggi, dovuto alla riduzione dell’effet-to della terapia con “Wearing off” e grande affaticamento. (…)” (doc. AI 105/2 punto 1.6).
Quanto alla prognosi il dr. __________ ha osservato che “(…) la malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa incurabile. Ci sarà un peggioramento graduale nei prossimi anni, anche se è molto difficile prognosticare la velocità di questo peggioramento. Anche se la terapia medicamentosa è efficace, sfortunatamente non permetterà di migliorare la capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 105/2) e negato la possibilità di limitare gli impedimenti grazie all’assunzione di misure mediche ritenuto che “(…) una misura medica non può migliorare la situazione attuale, tuttavia con un buon trattamento medicamentoso si può rallentare la perdita prevista della capacità lavorativa residuale. (…)” (doc. AI 105/2).
Il dr. __________, nell’annotazione del 16 giugno 2015 (doc. AI 108/1), ha confermato il rapporto finale SMR del 2 agosto 2013 e l’annotazione del 24 giugno 2014 e meglio un’incapa-cità lavorativa, in qualsiasi attività rispettosa delle limitazioni funzionali poste, totale dal 15 ottobre 2012, del 50% dal 25 maggio 2013 e del 60% dal 23 aprile 2014. Quanto all’attività quale casalinga l’inabilità è stata riconosciuta nella misura del 100% dal 15 ottobre 2012 e del 32% dal 25 maggio 2013.
Con il ricorso l’insorgente ha prodotto il rapporto 28 luglio 2015 indirizzato all’avv. RI 1 nel quale il dr. __________, in merito alla decisione del 18 giugno 2015 dell’Ufficio AI, si è così espresso: “(…) Sono molto sorpreso di questa decisione che per me non tiene conto dello stato di salute della signora RI 1. In particolare mi sembra che l’AI non tiene conto dello stato progressivo di una malattia neurodegenerativa. Nello specifico utilizza per esempio la parola “insorgere del danno”, questo non fa senso trattandosi di una malattia neurodegenerativa che incomincia con dei sintomi appena percettibili e che peggiora col tempo. In particolare c’è un peggioramento della malattia neurologica dalla prima valutazione invalidità fino ad oggi. La fluttuazione dei sintomi è aumentata con delle buone fasi ON più brevi che nella valutazione per l’AI (da parte del Prof. __________ nel 2013). Anche l’affaticamento è chiaramente peggiorato. Questo è anche visibile nella tabella che avevo scritto per l’AI il 03.06.2015, dove questi peggioramenti erano stati dettagliati. Durante un breve controllo neurologico è molto difficile tradurre questo peggioramento clinico in una percentuale di lavoro, ma la frase “medicalmente infatti vi è una capacità lavorativa residua del 40% con pieno rendimento in qualsiasi attività lucrativa” scritto nella lettera dell’AI non è esatto da un punto di vista neurologico. Il rendimento è molto ridotto, dovuto all’affaticamento che è tipico di una malattia di Parkinson. Questo impedisce dei tempi di lavoro precisi, poiché la presenza di fasi ON e OFF nella malattia di Parkinson è difficilmente prevedibile. In particolare i bloccaggi sono molto irregolari e possono disturbare un’attività lucrativa in qualsiasi momento. L’aspetto progressivo della malattia di Parkinson, come una malattia neurodegenerativa, che peggiora di anno in anno, permette di dire che questa situazione non migliorerà, ma che peggiorerà ancora nel futuro. In questa situazione, la capacità lavorativa residuale non può essere oggettivamente sfruttata nel mondo del lavoro. Soprattutto l’as-senza di garanzia di continuità, permettono soltanto un lavoro in un ambiente protetto, dove la paziente può fare delle pause quando ne ha bisogno e non quando il datore di lavoro lo permette. Avevo scritto nel mio rapporto all’AI: “anche il 40% di capacità lavorativa residua non può essere preso in una volta, ma deve essere ripartito su tutta la settimana […] un attività senza grande carica motoria e fisica e con delle pause, può essere fatta fino a un totale settimanale del 40%”, per descrivere questa situazione. Vorrei precisare che questo non permette di garantire una continuità sul piano lavorativo. (…)” (doc. E).
Il dr. __________, interpellato in merito alla capacità lavorativa residua della sua paziente, con scritto del 16 settembre 2015 ha risposto quanto segue:
" (…)
Quante ore al giorno può lavorare la signora RI 1?
Come già indicato nella lettera del 28 luglio 2015, non può essere dato un numero di ore esatto di lavoro giornaliero, trattandosi di una malattia neurodegenerativa in progressione con sintomi variabili e molto rirregolari. Mediamente può lavorare ca. 3 ore al giorno, ma senza nessuna garanzia a causa delle fluttuazioni motorie, questo significa che un giorno deve fermarsi dopo 2 ore, mentre in un altro giorno potrebbe lavorare 4 ore.
Di che tipo di attività si può trattare: attività leggere, media o pesante?
L’attività dovrebbe essere leggera. Nelle fasi ON, la paziente potrebbe anche fare un’attività media, ma siccome le fasi OFF con peggioramento non sono prevedibili e non vi è garanzia, bisogna prevedere un’attività leggera.
Durante queste ore di lavoro il rendimento della signora è ridotto, se sì in quale misura?
Il rendimento ridotto è dovuto ai sintomi OFF con fluttuazioni, con difficoltà di concentrazione e sintomi molto rallentati, con la conseguenza che lavora molto più lentamente. In una fase ON invece la paziente può lavorare molto meglio con un rendimento poco ridotto. È importante che la signora RI 1 abbia la possibilità di fare una pausa, quando avvengono queste fasi di bloccaggio. In media possiamo dire che il rendimento è ridotto del 50%.
Quale tipo di attività non può essere svolta dalla signora RI 1?
Tutte le attività fisicamente impegnative. Un lavoro da seduta invece sarebbe indicato.
(…)" (VIII/1)
Nell’annotazione del 21 settembre 2015 il medico SMR dr. __________, ritenute le suddette risposte del dr. __________, ha espresso la seguente valutazione: “(…) in considerazione dell’attuale risposta prof. __________ l’assicurata presenta la seguente residua CL: 3 ore con rendimento ridotto del 50% in attività leggera, prevalentemente sedentaria. Questo in pratica da 4.2014. (…)” (VIII/2).
Viste le suesposte risultanze, quanto all’aspetto medico, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dell’Ufficio AI che, in qualsiasi attività rispettosa dei limiti funzionali posti, ha stabilito le seguenti capacità lavorative:
0% dal 15 ottobre 2012
50% dal 25 maggio 2013
3 ore al giorno con flessione del rendimento del 50% dal mese di aprile 2014.
Ritenuto quindi che dall’aprile 2014 la capacità lavorativa residua non è (come stabilito nella decisione impugnata e dal consulente in integrazione nella valutazione del 17 giugno 2015 sub doc. AI 109/1-2) del 40%, bensì di 3 ore al giorno (ovvero del 37% o del 35% a seconda che si ritenga una giornata lavorativa di 8 o di 8.5 ore) con flessione del rendimento del 50%, questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI – ciò a cui nemmeno l’insorgente si è inequivocabilemente opposta (cfr. consid. 1.7) – che é necessario esperire ulteriori accertamenti (quindi interpellare nuovamente il consulente in integrazione professionale) al fine di verificare se da quel momento (aprile 2014) l’assicurata sia effettivamente reintegrabile in un mercato del lavoro supposto in equilibrio.
In particolare l’amministrazione, oltre alla ridotta capacità lavorativa con sensibile riduzione del rendimento, dovrà anche tener conto del fatto che il dr. __________, nel succitato rapporto del 28 luglio 2015, ha anche precisato che: “(…) Soprattutto l’assenza di garanzia di continuità, permettono soltanto un lavoro in un ambiente protetto, dove la paziente può fare delle pause quando ne ha bisogno e non quando il datore di lavoro lo permette. (…)” (doc. E).
Nel caso in cui, vagliate le suesposte emergenze, l’ammini-strazione dovesse concludere per la possibilità di una reintegrazione, allora valgono le seguenti osservazioni.
L’Ufficio AI – anche se dall’inchiesta domestica del 4 marzo 2014 (doc. AI 73/1-7) risulta che “(…) in assenza del danno alla salute, lavorerebbe all’80%; afferma di aver ridotto la percentuale lavorativa al 60% a seguito dell’intervento al ginocchio sinistro del 2010, poiché non riusciva più a rimanere in piedi a lungo. (…)” (doc. AI 73/2) –, ha ritenuto l’assicurata quale salariata al 60% vista la sua dichiarazione della prima ora in questo senso resa il 30 settembre 2013 dopo essere stata interpellata al riguardo (cfr. doc. AI 68/12 e 69/1-8).
Questa conclusione, senza gli ulteriori necessari accertamenti, non può essere confermata da questo Tribunale. In effetti, dalla prima inchiesta domestica del 30 ottobre 2006 (doc. AI 28/1-7) risulta, in particolare, che senza il danno alla salute l’assicurata intende continuare a lavorare all’80% e che “(…) la signora RI 1 si è iscritta all’Ufficio di disoccupazione nell’autunno 2005 e ha percepito le indennità di disoccupazione. Dal mese di luglio alla fine di ottobre 2006 ha lavorato all’__________ di __________ all’80% con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'480.-, netto 2'280. Dal mese di novembre si annuncia nuovamente alla disoccupazione per la ricerca di un nuovo lavoro. (…)” (doc. AI 28/2). Dagli atti di causa, in particolare dall’incarto disoccupazione, non è poi possibile stabilire, né quando sia intervenuta la diminuzione del grado di occupazione dall’80% al 60% (al riguardo, vedi il tempo di lavoro normale alla settimana di 42.50 ore contro le 22.5 ore settimanali pattuite contrattualmente di cui al doc. 1/20 dell’incarto di disoccupazione), né con quale disponibilità al lavoro l’assicurata si è iscritta al collocamento prima della domanda d’indennità di disoccupazione del 29 luglio 2013 (cfr. doc. 1/7-10 dell’incarto di disoccupazione). Inoltre il dr. __________, nel rapporto del 24 aprile 2014 (doc. AI 78/1-3), ha attestato che “(…) prima della malattia di Parkinson [ndr. insorta nel giugno 2012; cfr. doc. AI 59/2 punto 1.1 e 60/1 punto 1.1] lavorava al 60% e aveva già una riduzione della capacità lavorativa a causa di problemi articolari. (…)” (doc. AI 78/2).
Viste le suddette risultanze, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), al fine di chiarire la ripartizione tra salariata e casalinga l’Ufficio AI dovrà appurare, da una parte la disponibilità al lavoro in occasione della domanda d’indennità di disoccupazione antecedente a quella del 29 luglio 2013 e, dall’altra parte, quando è intervenuta e per quali ragioni la diminuzione del grado di occupazione dall’80% al 60. Se la disponibilità indicata fosse dell’80% e la diminuzione riconducibile a dei motivi d’ordine medico, allora a ragione l’insorgente sostiene che “(…) la ripartizione tra attività casalinga e salariata non va fissata in ragione del 40%/60%, ma va piuttosto fissata in ragione del 20%/80%. Quanto indicato nel doc 73-1 UAI [ndr. si tratta dell’inchiesta domestica del 4 marzo 2014] non è infatti che una mera precisazione (e non una modifica) dell’indicazione figurante in seno al doc. 69-1 UAI [ndr. si tratta della risposta del 30 settembre 2013 dell’assicurata], peraltro giustificata da ragioni di ordine oggettivo, giacché la diminuzione dall’80% al 60% è anch’essa da ricondursi a motivi dei natura medica. (…)” (I pag. 6).
Quanto al calcolo della capacità di guadagno va innanzitutto rilevato che l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è iniziato a decorrere dal mese di ottobre 2012. Di conseguenza i redditi da valido e da invalido da porre a confronto sono quelli validi per il 2013 ritenuto che gli stessi vanno aggiornati allorquando vi è una susseguente diversa valutazione della capacità lavorativa (cfr. consid. 2.3).
Inoltre, con riferimento alla riduzione del 14% – “(…) riduzione del 4% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e del 10% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 110/3); a prescindere dal fatto che detta conclusione non risulta dalla valutazione del consulente in integrazione del 17 giugno 2015 (cfr. doc. AI 109/1-2) – deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C_179/2013; cfr. anche le STCA 32.2014.157 del 18 settembre 2015 e 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale.
Di conseguenza il consulente in integrazione dovrà essere interpellato anche su questo argomento.
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, conformemente a quanto indicato al consid. 2.8, renda un nuovo provvedimento.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente patrocinata da un legale (art. 61 lett. g LPGA) fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 18 giugno 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.8.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti