Raccomandata
Incarto n. 32.2015.116
BS/sa
Lugano 8 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970 e da ultimo professionalmente attiva quale addetta alla sicurezza presso il __________, nel dicembre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 5).
Acquisita la documentazione medica necessaria, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 29 gennaio 2015 e sul rapporto finale 2 febbraio 2015 del SMR – concludenti per un’inabilità al 20% sia nella propria che in attività adeguate dal 1° maggio 2014 -, con decisione 22 giugno 2015 (preavvisata l’8 aprile 2015) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 66).
1.2. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento. Contesta la valutazione medica operata dal SAM e chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI “affinché riesamini la domanda d’invalidità sulla base di nuove perizie che tengano conto delle malattie degenerative quali Dupuytren e Ledderhose”. Postula inoltre che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo che “obbliga alla AI a versare la rendita fino a decisione definitive cresciuta in giudicato”. Chiede altresì di beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la validità della perizia pluridisciplinare, ha postulato la reiezione del ricorso. Rilevato come il ricorso abbia di per sé effetto sospensivo e nella misura in cui l’istanza debba essere considerata come assegnazione pendente causa in via cautelare di una rendita, l’Ufficio AI si oppone a tale richiesta sostenendo che da un esame sommario degli atti non è possibile stabilire in modo chiaro ed univoco che la ricorrente risulterà vincente in causa.
1.4. Con decreto 8 settembre 2015 il Vicepresidente del TCA ha respinto la succitata istanza di ripristino dell’effetto sospensivo trattata alla stregua di una domanda di concessione di provvedimenti cautelari.
1.5. L’11 settembre 2015 l’assicurata ha in particolare ribadito la richiesta di una perizia giudiziaria.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 29 gennaio 2015 (doc. AI 60), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) neurologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome da disadattamento (ICD-10 F 43.2).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Dipendenza etilica ICD-10 F 10.2).
Malattia di Dupuytren palmare alle mani bilateralmente con/su:
Fibromatosi plantare con/su:
Incipiente artrosi delle dita delle mani bilateralmente.
Lieve sindrome dolorosa del grande trocantere a sin.
Diabete mellito insulinoprimitivo (probabilmente di tipo 1) noto e trattato con insulina dal 1988 con/su:
polineuropatia diabetica di tipo misto assonale e demielinizzante principalmente sensitiva (con componente motoria esclusivamente elettroneurografica, ma senza deficit motori clinici, eventualmente in parte anche nell’ambito di abuso etilico);
scompenso metabolico cronico;
morbo di Dupuytren alle mani bilateralmente e morbo di Ledderhose (fibromatosi plantare) ai piedi bilateralmente;
albuminuria.
Pregresso intervento di lussazione chirurgica con osteotomia trocanterica al femore prossimale ds., correzione dell’Offset, resezione del labbro acetabolare ds.
Pregressa riduzione dello zigomo sin. E decompressione V2 sino alla mascella sin., 05.02.2016 con/su:
Dislipidemia (ipercolesterolemia). (…)” (cfr. doc. AI 60/16-17).
A causa della sindrome da disadattamento, accompagnata da uno stato ansioso-depressivo – che ha provocato all’assi-curata una perdita della capacità di dare continuità, efficacia e tenuta ai proposti assunti, rendendola meno in grado di affrontare le difficoltà e i cambiamenti necessari – il perito psichiatrico ha valutato un’abilità dell’80% nell’originaria attività professionale ed in altre attività adeguate.
In ambito reumatologico lo specialista incaricato ha ritenuto l’assicurata totalmente abile come addetta alla sicurezza e in attività leggere rispettose dei limiti funzionali alle mani (da evitare lavori molto ripetitivi con le dita delle mani e lavori che richiedono grande precisione con le dita).
Totale abilità lavorativa anche in merito agli aspetti neurologici.
Infine, nonostante il diabete mellito l’abilità lavorativa è stata giudicata al 100% in attività non fisicamente troppo impegnative e svolte in orari diurni che permettono all’assicurata regolari misurazioni delle glicemie ed eventualmente correzioni.
Dopo discussione tra di loro, rilevato che l’unica patologia invalidante risulta essere quella psichiatrica, i periti specialisti hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80% nell’abituale attività ed in attività adeguate rispettose dei limiti elencati, il tutto da maggio 2014.
Con rapporto finale 2 febbraio 2015 il SMR ha avallato la perizia multidisciplinare (doc. AI 61).
L’insorgente contesta le succitate conclusioni del SAM, in particolare la valutazione psichiatrica.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA conclude che lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’Uf- ficio AI e non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è stata visitata due volte dal dr. __________. Nel referto 8 gennaio 2015, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla discussione degli elmenti soggettivi ed oggettivi, lo specialista, diagnosticate una dipendenza etilica (ICD 10- F.10) ed una sindrome da disadattamento (ICD 10-F 43.2), ha concluso:
" (…) L’A. pur vivendo un momento difficile nei vari ambiti di vita e sostanzialmente sottovalutando l’impatto negativo sulla sua salute dell’abuso etilico che pur riconosce come un comportamento consumatorio eccessivo non dispera di poter riprendere in mano la situazione facendo leva sulla forza di volontà e sulla determinazione a riuscire. Nei confronti dell’aiuto psichiatrico in generale l’A. esprime un giudizio piuttosto riduttivo basato sul deludente esito delle terapie fin qui effettuate non ritenendole adatte o perlomeno utili a modificare le condizioni che hanno generato le difficoltà che si sono venute a creare ed essendo ella per costituzione diffidente nei confronti di considerazioni teoriche che non si traducono immediatamente in fatti concreti. Rispetto all’abuso etilico l’A. ne dà una lettura originale che legandola ad uno scopo quasi terapeutico nei confronti dell’angoscia da lei provata di fatto la condotta a lasciare pressoché immutata la situazione. Nello stato attuale delle cose i propositi di riuscita e di riscatto che l’A. si propone di raggiungere in condizioni di autonomia pur apparendo lodevoli e sinceri appaiono dunque velleitari essendo francamente poco sostenibili da lei stessa.” (…) (cfr. doc. AI 60/38 e 39).
Il dr. __________ ha escluso che la dipendenza etilica comporti un’incapacità lavorativa, mentre la sindrome da disadattamento accompagnata da uno stato ansioso-depressivo causa un’inabilità del 20%. Rilevato come la situazione psichica comporti “una perdita della capacità di dare continuità, efficacia e tenuta ai propositi assunti dall’assicurata rendendola meno in grado di affrontare le difficoltà e i cambiamenti necessari” (punto n. 5 della perizia; doc. AI 60/40), il perito ha sostenuto che una presa a carico psicologica potrebbe migliorare lo stato di consapevolezza, consigliando una revisione della terapia psicofarmacologica e l’inizio di una terapia di disintossicazione in ambito stazionario (perizia, doc. AI 60/40).
Dal punto di vista reumatologico il dr. __________ nel referto 10 dicembre 2014, poste le diagnosi reumatologiche esposte al consid 2.4, dopo dettagliata ed esaustiva discussione dei dati oggettivi, ritenuto come dopo gli interventi alle mani (eseguiti successivamente alla cessazione per disdetta del maggio 2013 del rapporto lavorativo) l’assicurata avrebbe potuto lavorare a tempo pieno quale addetta alla sicurezza, ha concluso che “(…) non vi è mai stata una diminuzione della capacità lavorativa nell’attività finora svolta. Per contro attività molto pesanti non sono più esigibili indicativamente da quando la paziente è stata operata all’anca destra cioè da 10/2007 e a maggior ragione dopo i diversi interventi alle mani. Attività mediamente pesanti sono esigibili soltanto al 50 %. L’assicurata è limitata nei lavori di forza con le mani e in lavori molto ripetitivi con le dita delle mani nonché in lavori che richiedono una grande precisione con le dita. Tali attività possono essere svolte a metà tempo e con un rendimento ridotto della metà. (…)” (cfr. punto n. 5 in doc. AI 60/46). Egli ha inoltre ritenuto che l’assicurata è in grado di svolgere, a tempo pieno e con pieno rendimento, un lavoro leggero e adeguato nel rispetto dei limiti funzionali indicati. Un’attività medio-pesante può essere svolta a metà tempo o con un rendimento ridotto della metà, mentre non può essere svolta un’attività pesante (punto n. 8 della perizia, doc. AI 60/4).
Dal profilo neurologico, con rapporto 15 dicembre 2014 il dr. __________ ha concluso che non vi è stata mai una diminuzione della capacità lavorativa, confermando quindi un’abilità del 100% sia nell’abituale che in altre attività (cfr. punto n. 2, 3,5,8, doc. AI 60/51). Egli non ha escluso a lungo termine un lento peggioramento della polineuropatia che ha comunque ritenuto come “abbastanza ben controllata” (punto n. 4 della perizia, doc. AI 60/51).
L’aspetto del diabete mellito è stato analizzato dalla dr.ssa __________. Nel rapporto 22 dicembre 2014 essa ha escluso un’incapacità lavorativa per i seguenti motivi:
" (…) La paziente è sempre stata seguita dal suo medico curante, Dr. ssa __________ e apparentemente mai da un diabetologo. Essa stessa ammette che non ha mai accettato la malattia e di conseguenza la compliance all’insulinoterapia come a una dieta adeguata non è mai stata ottimale.
In più spesso si è aggiunto a questo problema di salute anche un abuso etilico che ha reso ancor più difficile il controllo del diabete e ha accentuato la problematica neuropatica e la sindrome di Dupuytren e Ledderhose presenti agli arti.
Il recente valore di HbA1c a 10.8% conferma uno scompenso metabolico verosimilmente cronico e rilevante.
In assenza tuttavia di complicanzioni severe, che sia a livello oftalmologico, renale che cardiovascolare e di ripetuti episodi di ipo- o iperglicemia sintomatici, non ritengo che il diabete causi un’inabilità lavorativa.
In particolare nell’ultima attività svolta dall’assicurata, come anche nella sua formazione di base di contabile, l’iperglicemia cronica (le ipoglicemie sono sempre state rare e poco invalidanti) non limita in maniera significativa un’attività lavorativa da moderatamente a poco impegnativa fisicamente.
Lo scompenso iperglicemico potrebbe invece rendere complicata la gestione di un’attività fisicamente impegnativa o a turni, in particolare con orari notturni.
Ritengo quindi che attualmente non vi siano limitazioni funzionali o di rendimento in conseguenza del diabete in attività lavorative non impegnative da un punto di visto fisico, che permettano un controllo delle glicemie ed eventuali spuntini se necessari e non implichino turni lavorativi notturni. (…) (cfr. doc. AI 60/56).
La perita ha pertanto ritenuto che l’assicurata “(…) deve misurare in maniera più sistematica le glicemie, soprattutto post-prandiali ed adeguare le dosi di insulina alle glicemie misurate.
Peraltro, la posa di una pompa ad insulina, possibilità terapeutica già ventilata più volte alla paziente, potrebbe ulteriormente migliorare il controllo metabolico. Questi provvedimenti potrebbero teoricamente a medio-lungo termine evitare che il diabete possa essere la causa di un’incapacità lavorativa in futuro. (…)” (cfr. doc. AI 60/57)
Va poi rilevato che, come visto sopra, le sindromi di Dupuytren (patologia alla mano caratterizzata dalla flessione progressiva e permanente di uno o più dita: cfr www.wikipedia.it) e Ledderhose (fibromatosi plantare fasciale che porta ad un ispessimento patologico del tessuto connettivo profondo del piede o della fascia plantare: cfr. www.wikipedia.it) – di cui nel ricorso l’assicurata ha ampiamente riferito – sono state esaminate sia in ambito reumatologico che neurologico, come pure in relazione al diabete e non sono state ritenute invalidanti da parte dagli specialisti intervenuti.
Visto quanto sopra, il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti o un peggioramento delle condizioni di salute sino alla decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti; DTF 129 V 4 consid. 1.2).
Le generiche contestazioni apportate dall’assicurata, come pure le altrettante generiche censure di parzialità della valutazione pluridisciplinare non sono pertanto sufficienti per mettere in dubbio le risultanze medico-peritali. Del resto la ricorrente non ha prodotto documentazione atta a rendere verosimile un peggioramento delle condizioni di salute.
Nondimeno va rilevato che nel rapporto 28 luglio 2015 il medico curante, dr.ssa __________, ha ritenuto esigibile un’attività adeguata di 8 ore al giorno (punto no. 11.77, doc. AI 82/10).
Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Pertanto, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.3), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) che l’assicurata, con effetto dal maggio 2014, presenta un’inabilità lavorativa dell’80%, dovuta – va rammento – prevalentemente a ragioni psichiatriche, nella sua ed in attività confacenti.
2.7. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
2.7.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valida, l’Ufficio AI ha fatto presente:
" (…) Nel caso concreto, considerato che anche in assenza del danno alla salute non avrebbe più il lavoro presso l’__________ di __________ a seguito della conclusione dei lavori in Ticino, per stabilire il reddito da sano si fa riferimento alle tabelle statistiche RSS edite dall’Ufficio federale di statistica di Berna (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano, settore femminile) che per il 2013 corrisponde ad un reddito annuo di CHF 54’203.-. (…)” (cfr. doc AI 78/2)
Tale modo di procedere risulta corretto e va di conseguenza confermato.
2.7.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), adeguando in seguito il dato statistico al 2013, determinando come segue il reddito da invalida:
" (…) Malgrado il danno alla salute, tenuto conto delle limitazioni mediche e con una capacità lavorativa dell’80 % in attività adeguate, potrebbe invece conseguire CHF 41’628.- (tabella RSS elaborata dall’Ufficio federale di statistica (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano) settore femminile, riduzione 4 % dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere). (…)”
(cfr. doc. AI 78/2)
Dal raffronto dei redditi, il grado d’invalidità è risultato essere del 23%, non sufficiente per l’erogazione di una rendita d’invalidità.
Va qui fatto presente che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5, motivo per cui la riduzione del 4% fissata dall’amministrazione va aumentata al 5%.
Inoltre, il raffronto dei redditi deve essere riferimento al momento dell’(eventuale) diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3), ossia, scaduto il termine di attesa (arr. 28 cpv. 1 lett. b LAI), al 2015 e non al 2013.
Tuttavia, le succitate correzioni non permettono di portare il grado d’invalidità dal 23% al 40%, motivo per cui l’esito della vertenza non cambia.
Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
L’assicurata ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.9. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre in primo luogo ricordare, come fatto presente nel decreto 8 settembre 2015 (cfr. consid. 1.5), che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati iscritti nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non risulta esser il caso per il collaboratore di RA 1 che ha redatto il ricorso.
In merito all’assistenza giudiziaria intesa come esenzione dalle tasse e spese processuali, va fatto presente che l’assicura- ta non ha provato il suo stato d’indigenza. Del resto, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come visto, la valutazione medico-teorica ha permesso di accertare un’abilità lavorativa dell’80% che non provoca un’invalidità di grado pensionabile. Inoltre, la ricorrente non ha apportato alcun elemento valido a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni peritali, limitandosi unicamente a chiedere l’ese- cuzione di una perizia giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti