Raccomandata
Incarto n. 32.2015.113
BS
Lugano 17 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 26 settembre 2011 (preavvisata il 3 agosto 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1, classe 1960 (doc. AI 26).
1.2. Nel luglio 2012 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI indicando un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 27).
Esperiti i necessari accertamenti medici (tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM del 10 dicembre 2014) ed economici del caso, con decisione del 19 giugno 2015, anticipata con preavviso del 2 febbraio 2015, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una mezza rendita dal 1° febbraio 2014 al 31 marzo 2014 in quanto successivamente non raggiungeva un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 95; per le motivazioni cfr. doc. AI 91).
1.3. Contro la succitata pronunzia l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando il diritto alla mezza rendita ininterrottamente dal 1° febbraio 2014. Egli rileva in particolare come attualmente riesca a svolgere un’attività al 50%, percentuale che per motivi di salute non riesce ad aumentare, allegando a tal riguardo documentazione medica.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 21 luglio 2015 del SMR, ha chiesto la retrocessione degli atti per procedere ad una perizia psichiatrica presso il SAM, rilevando non necessario un accertamento reumatologico.
1.5. Così interpellato, con scritto 9 settembre 2015 l’assicurato ha aderito alla succitata proposta dell’amministrazione di effettuare un aggiornamento dello status psichico.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un da-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Nel caso in esame, questo TCA ritiene che effettivamente, come evidenziato nella risposta di causa, la presente fattispecie necessiti di accertamenti di natura psichiatrica.
Occorre in primo luogo rilevare che nell’ambito della perizia multidisciplinare 10 dicembre 2014 l’assicurato è stato visitato dai dr. __________ (specialista in reumatologia), dr. __________ (specialista in neurologia) e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia). Ritenuto che solo la patologia psichiatrica (sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale con sintomi biologici [ICD-10 F 33.01] e disturbo di personalità anancastico [ICD-10 F 60.5]) è stata ritenuta invalidante, i periti del SAM hanno concluso per una capacità medico-lavorativa dell’80% (da intendersi come riduzione di rendimento e del tempo lavorativo) sia nell’ultima attività esercitata come disponente presso una ditta di costruzione e montaggio di cucine che in attività adeguate.
Riguardo al proposto rinvio, nelle citate annotazioni 21 aprile 2015 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, ha rilevato che “in considerazione del fatto che viene dichiarato un peggioramento della condizioni psichiatrica nel corso del 2015, ritengo opportuno chiedere il ritorno degli atti affinché si possa effettuare un aggiornamento dello status psichico presso il SAM“ (IV).
In effetti, con rapporto 14 marzo 2015 (prodotto con il ricorso) la dr.ssa __________, psichiatra curante, ha attestato un peggioramento delle condizioni psichiatriche, rilevando in particolare:
" (…)
Allo stato attuale (l’ultimo controllo data il 10/03/2015) vi è una persistenza della sintomatologia dolorosa, nonostante i provvedimenti fisioterapici, farmacologici, le infiltrazioni di farmaci antidolorifici-cortisonici. Dal punto di vista psichiatrico, l’umore appare triste per la maggior parte del tempo, vi è ridotto interesse per le attività piacevoli, assenza di libido, diminuita energia e rapida affaticabilità.
Si rileva rabbia espressa, rallentamento ideo-motorio, ridotta concentrazione, sentimenti di colpa e il paziente appare piuttosto ritirato nelle relazioni sociali. L’attività lavorativa viene portata avanti con rilevante fatica, a prezzo di frequenti interruzioni e peggioramento della sintomatologia dolorosa.
Dal mese di febbraio 2015, il paziente è seguito anche mediante colloqui psicologici di sostegno settimanali, per offrirgli migliori strumenti di accettazione di una condizione somatica che purtroppo sta assumendo caratteristiche di cronicità e influenza peggiorativamente lo stato dell’umore e le capacità di resilienza personali. (…)” (doc. C)
La psichiatra curante ha poi concluso:
" (…) benché il paziente abbia negli scorsi mesi strenuamente tentato di lavorare nella misura del 100%, si rileva che in realtà la tenuta lavorativa sia assolutamente inadeguata e incostante e tale da compromettere il rendimento effettivo almeno del 50%, vista la media delle assenze dal luogo di lavoro dovute alle fasi ripetute e subentranti di tracollo psicofisico.” (doc. C)
Quindi, rispetto alla perizia psichiatra del 25 ottobre 2014 del dr. __________ (il quale al momento della visita aveva riscontrato un quadro depressivo lieve e valutato un’incapacità del 20%; cfr. doc. AI 72/33) da quanto certificato dalla psichiatra curante pare essere subentrato entro il 10 giugno 2015, data della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) un peggioramento delle condizioni extra-somatiche. Rettamente il SMR ritiene che tale aspetto necessita di essere approfondito presso il SAM, proposta alla quale del resto l’assicurato ha dato il proprio consenso.
Infine, come si rileva dalle già menzionate annotazioni 21 luglio 2015 del SMR, l’aspetto reumatologico non necessita di ulteriori accertamenti. Il certificato medico 14 aprile 2014 del dr. __________, specialista in medicina interna, – documento che è stato allegato al ricorso – non indica nuove patologie, ma attesta unicamente un’incapacità lavorativa del 50% dal 6 gennaio 2014 al 30 aprile 2014 (doc. F). Per questi motivi il summenzionato certificato non è idoneo a mettere in dubbio l’approfondita valutazione reumatologica eseguita dal dr. __________ in sede SAM, il quale non aveva riscontrato patologie invalidanti (doc. AI 73/38).
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In queste circostanze è pertanto giustificato rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad un aggiornamento della situazione extra somatica mediante perizia psichiatrica presso il SAM.
In esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione economica. In seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale ininterrotto diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.
L’assicurato vincente, patrocinato da un sindacato, ha diritto a ripetibili (cfr. DTF 122 V 278).
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 10 giugno 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti