Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.112
Entscheidungsdatum
06.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.112

cs

Lugano 6 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 giugno 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In seguito ad un infortunio subito il 30 gennaio 2011 (distorsione del ginocchio e caviglia destri), con decisione del 13 giugno 2014 l’UAI ha messo RI 1, nato nel 1971, da ultimo carrozziere/battilamiera, al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2012, rilevando che “quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (cf. STFA 20.11.2008 in re J, 9C_342/2008)”, sarebbe stata avviata una procedura di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (doc. D).

1.2. Nel corso del mese di agosto 2014 l’amministrazione ha dato avvio alla prospettata revisione della prestazione e, dopo aver fatto allestire una perizia ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, con decisione del 2 giugno 2015 (doc. A), preavvisata dal progetto del 4 marzo 2015 (doc. AI 105-1), l’UAI, accertata una completa capacità al lavoro in attività semplici e ripetitive dal 1° gennaio 2015, effettuato l’abituale raffronto dei redditi, ha soppresso la rendita d’invalidità.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto il 2 luglio 2015 al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio all’UAI dell’incarto per il riesame e l’approfondimento dell’intera fattispecie. Contestualmente ha domandato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, il ricorrente ha contestato la decisione impugnata, rilevando di essere tuttora in cura presso il dr. med. __________ che ha ventilato l’ipotesi di un intervento per una protesi al ginocchio senza garanzie di guarigione. L’insorgente evidenzia che l’UAI ha interpellato il curante, ma che il dr. med. __________ non avrebbe trasmesso tutta la documentazione. Inoltre, se si dovesse sottoporre all’intervento, la sua incapacità lavorativa sarebbe completa, per cui non è ancora possibile considerare stabile il suo stato di salute. Il suo caso non sarebbe stato approfondito e non si sarebbero soppesati nella giusta misura le visite, i controlli, le cure e l’eventuale intervento. Il ricorrente sostiene infine che occorre richiamare la RM del 29 aprile 2015 cui si è sottoposto, chiedere una relazione dettagliata al dr. med. __________ e valutare la capacità lavorativa dopo il prospettato intervento.

1.4. Con risposta del 21 luglio 2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva in particolare che già con l’inoltro delle osservazioni al progetto di decisione, alla lettura degli scritti dell’insorgente, ha chiesto al curante, dr. med. __________, di compilare un rapporto medico, da cui non emergono elementi per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________ (doc. IV). Circa la RM cui si sarebbe sottoposto il ricorrente, l’UAI ritiene che spetta all’interessato produrla in ossequio al suo obbligo di collaborare.

1.5. L’8 ottobre 2015 l’insorgente ha prodotto una lettera trasmessa all’UAI e sottoscritta dal dr. med. __________ (doc. VI). Chiamato ad esprimersi in merito l’UAI si è riconfermato nelle sue conclusioni (doc. VIII).

1.6. Il 24 novembre 2015 l’insorgente ha trasmesso un certificato del dr. med. __________ del 16 novembre 2015, unitamente alle attestazioni di inabilità lavorativa continua (doc. X). L’amministrazione, dopo aver sottoposto i documenti al medico SMR, dr. med. __________, si è riconfermata nella sua presa di posizione (doc. XII), mentre il 7 gennaio 2016 l’insorgente ha contestato le osservazioni dell’UAI, rilevando un peggioramento dei sintomi e la necessità di essere visitato dal dr. med. __________ (doc. XIV).

1.7. Con scritto del 15 febbraio 2016 l’insorgente ha rilevato che il 18 febbraio 2016 sarebbe stato sottoposto ad una artroscopia per verificare le eventuali allergie alla protesi, avendo deciso di procedere con l’intervento ed ha prodotto, tra l’altro, una presa di posizione del dr. med. __________ (doc. XVI).

1.8. Il 26 febbraio 2016 l’UAI ha trasmesso ulteriori osservazioni del medico SMR, dr. med. __________, ed ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVIII).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3. Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.4. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

In concreto si tratta della decisione del 13 giugno 2014 (doc. AI 85-1), che si è fondata sulla perizia reumatologica del 17 marzo 2014 del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, il quale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonartrosi mediale ginocchio destro su/con trauma distorsivo il 30 gennaio 2011, artroscopia diagnostica e meniscectomia parziale mediale per lesione radiale del corno posteriore il 04.03.2011, intervento di artroscopia con rimozione di lesione meniscale al ginocchio destro il 05.12.2011, artrotomia diagnostica + microfratture + osteotomia valgizzante il 18.06.2013, intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ed esame culturale per infetto tessuti molli e sospetta infezione della tibia il 04.02.2014, ipotrofia muscolare coscia destra e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico di gonalgie mediali a sinistra, ipertensione arteriosa trattata e pregressa nefrolitiasi, ha concluso per una totale inabilità lavorativa (doc. AI 66), rilevando comunque che si tratta di una “situazione attualmente non stabilizzata” (doc. AI 66-9) e che “riguardo alla valutazione della capacità lavorativa nella sua professione abituale o in attività adatta, così come di eventuali misure di reinserimento professionale è necessaria una rivalutazione una volta sanato l’infetto alla gamba destra, dunque probabilmente fra 3-6 mesi” (doc. AI 66-11).

Nel corso del mese di agosto 2014 l’Ufficio AI ha dato avvio alla procedura di revisione e, con lo scopo di accertare in maniera approfondita l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una nuova perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna.

Nel referto del 23 gennaio 2015, allestito in seguito alla visita del 13 gennaio 2015, lo specialista, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonartrosi mediale ginocchio destro su/con trauma distorsivo il 30 gennaio 2011, artroscopia diagnostica e meniscectomia parziale mediale per lesione radiale del corno posteriore il 04.03.2011, artroscopia con rimozione di lesione meniscale al ginocchio destro il 05.12.2011, artrotomia diagnostica + microfratture + osteotomia valgizzante della tibia il 18.06.2013, intervento di rimozione dei mezzi di sintesi per infetto il 04.02.2014 e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico di gonalgie a sinistra, ipertensione arteriosa trattata, pregressa nefrolitiasi e obesità, accertato che “la situazione può essere senz’altro considerata ora stabilizzata” (doc. AI 99-6), ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro in un’attività leggera o media, prevalentemente sedentaria o comunque variata, nel quadro dei limiti funzionali descritti nel referto a partire dal 1° gennaio 2015 (doc. AI 99-8).

Nella perizia il dr. med __________ ha così descritto la situazione:

" (…)

Dopo l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi del 04.02.2014 il paz. è stato trattato con antibiotici per circa 2 mesi, periodo durante il quale riferisce di aver dovuto usare le stampelle.

La problematica infettiva risulta essere stata sanata definitivamente. L’assicurato lamenta per contro la persistenza di dolori continui al ginocchio dx., presenti anche a riposo, con limitazione del perimetro di marcia a meno di 30 minuti e difficoltà nel salire/scendere le scale, ciò che deve fare con l’ausilio del corrimano. Dolori sono d’altronde descritti anche al ginocchio sx, seppure meno intensi.

In fase postoperatoria l’assicurato ha beneficiato di alcuni trattamenti fisioterapici. Negli ultimi mesi la terapia è limitata alla presa di Paracetamolo e frequentazione della piscina in ragione di una volta la settimana.

Dal lato obiettivo le ginocchia sono calme, senza versamento articolare né cisti di baker né segni flogistici. La mobilità è soddisfacente, leggermente limitata a dx per la flessione (distanza tallone-natica: 10 cm a dx, 5 cm a sx). Le prove meniscali sono descritte come leggermente dolenti dal lato mediale d.d.p. Per quanto riguarda il trofismo muscolare della coscia dx, rispetto ad un anno fa vi è stato un certo recupero della muscolare quadricipitale distale, con perimetro aumentato di 3 cm rispetto ad allora. Ciò nonostante le corconferenze della coscia dx rimangono inferiori rispetto a sx di circa 3 cm. Per quanto riguarda la funzionalità, l’assicurato cammina normalmente in piano, senza zoppia.

Ricordo che in occasione dell’ultimo intervento artroscopico del ginocchio dx del 05.12.2011 erano state evidenziate delle lesioni condrali di IV° grado a carico del condilo femorale mediale. Non vi erano per contro lesioni del compartimento laterale né lesioni cartilaginee significative a livello del compartimento femoropatellare.

Le algie del paz. non mostrano una localizzazione specifica, sono descritte in modo diffuso a tutta la parte anteriore del ginocchio. Inoltre non è spiegabile il carattere costante dei dolori, in particolare a riposo. Per una parte dei disturbi lamentati da parte dell’assicurato non vi è dunque una chiara obbiettività. A carico del ginocchio sx e della spalla dx non risultano reperti obiettivi.” (doc. AI 99-5/6)

Il 23 marzo 2015 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, curante dell’insorgente, nel rapporto medico allestito per l’UAI, ha tra l’altro evidenziato che “una reintegrazione professionale in un mestiere che esclude sforzi a livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità lavorativa parziale o tot.” (doc. AI 112-3).

Il 1° giugno 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI 114-1).

L’8 ottobre 2015, oltre a produrre, generici, certificati di inabilità lavorativa al 100% emessi, il 23 aprile 2015, il 28 aprile 2015 ed il 15 settembre 2015, dal dr. med. __________ (doc. Q), l’insorgente ha prodotto una lettera del 17 settembre 2015, sottoscritta anche dal medesimo dr. med. __________ in cui afferma di “aver subito a inizio settembre una infiltrazione effettuata dal radiologo della Clinica __________ il quale dopo l’intervento mi comunicava apertamente che il mio ginocchio era praticamente distrutto. Da cui i continui forti dolori sia di giorno che di notte. Passo infatti quest’ultime in bianco. In data 15 u.s. sono stato convocato dal dott. __________ il quale mi confermava la presenza di importanti alterazioni degenerative. A questo punto le alternative sono due: tenermi i forti persistenti dolori o rischiare senza alcuna garanzia l’intervento di impiantazione di una protesi ciò che equivarrebbe a dovermi trovare in carrozzella senza una garanzia che i dolori passerebbero. Comunque il dott. __________, chirurgo ortopedico, nel frattempo mi ha inviato dal dott. __________ per un controllo se sussistono allergie al metallo che compone la protesi. Il test della durata di ca. una settimana inizieranno il prossimo 21 settembre. Dal momento che oltre all’articolazione del ginocchio pure l’osso della gamba è “friabile” la decisione di un intervento è alquanto pesante dato la mia ancor giovane età. Dagli allegati certificati medici evincesi la ancora mia inabilità lavorativa (…)” (doc. P).

Il 13 ottobre 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che dalla documentazione medica presentata non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale e che rimane quindi l’esigibilità come da perizia del dr. med. __________ (doc. VIII/1).

Il 16 novembre 2015 il dr. med. __________ ha scritto al dr. med. __________, chirurgia ortopedica FMH, chiedendo di convocare l’insorgente per un caso abbastanza complesso iniziato nel 2011 con una distorsione del ginocchio destro operato dal dr. med. __________ per una lesione meniscale. “Da parte mia nuova artroscopia per un peggioramento dei sintomi dove viene diagnosticata una condropatia del compartimento femoro-tibiale. Segue un intervento da parte di __________ con un’osteotomia di valgizzazione la quale ha dato un risultato poco soddisfacente e il decorso post-operatorio è poi stato complicato da un’infezione con rimozione precoce della placca. Test allergici per i metalli sono rimasti negativi (…) Adesso si tratta di decidere in questo paziente, inabile al suo lavoro (carrozziere) da quasi 4 anni, che strada prendere, lui personalmente è deciso a farsi rioperare io invece un po’ meno, si parla di una protesi totale del ginocchio” (doc. R).

Il 30 novembre 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che lo scritto del dr. med. __________ descrive una situazione ben nota e non risulta una sostanziale modifica rispetto al momento della perizia reumatologica (doc. XII).

Il 15 febbraio 2016 il ricorrente ha prodotto ulteriori certificati medici generici del dr. med. __________ che attestano una completa incapacità al lavoro (doc. Z), nonché un referto del dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, che, visitato il ricorrente in data 27 gennaio 2016 e posta la diagnosi di gonalgia cronica del ginocchio destro su gonartrosi a destra, ha affermato:

" (…)

Anamnesi

Trattasi di paziente inviato dal Dr. __________ per rivalutazione, vittima di un trauma distorsivo occorso nel 2011 a seguito del quale ha eseguito plurimi interventi tra cui una osteotomia di valgizzazione presso il Dr. __________ a __________ esitata poi in una riferita infezione dei mezzi di sintesi che ha necessitato la loro asportazione precoce, ad oggi non abbiamo la documentazione relativa e ci riserviamo per tanto di domandare tale documentazione alla Clinica __________ per meglio approfondire la problematica.

In via collaterale il paziente ha eseguito anche dei test allergologici presso la consultazione del Dr. __________ che non riferisce allergie a metalli o ad altre sostanze. Il paziente attualmente è inabile al lavoro al 100% da circa 4 anni per le importanti algie del ginocchio.

Stato locale

Cute normotrofica, non arrossata, senza segni d’infezione con cicatrice blanda.

Ginocchio destro lievemente tumefatto, lieve ipotrofia del quadricipite a destra, piccolo versamento pre-patellare, non ballottamento, ginocchio stabile in stress varo/valgo, dolore alla palpazione in sede di cicatrice localizzata al margine mediale tibiale, dolore ai massimi gradi di flessione, in rotazione esterna ed interna, cassetto negativo.

Le radiografie del ginocchio destro in carico mostrano un grado moderato di gonartrosi.

Procedere (vidit + dixit Dr. __________)

Non essendovi allo stato attuale documentazione relativa all’infezione anamnestica dei mezzi di sintesi ci riserviamo di recuperare la documentazione relativa presso la Clinica __________ e prevediamo l’esecuzione di un’artroscopia in regime ambulatoriale senza la somministrazione di antibiotico preoperatorio per eseguire prelievi microbiologici ad escludere un low grade infection dell’articolazione, prevediamo inoltre un’ulteriore valutazione allergologica per meglio approfondire eventuali allergie ai metalli protesici di nostro uso (DePuy) presso il Dr. __________ nell’eventualità di procedere in seconda istanza ad una protetizzazione del ginocchio.

L’intervento d’artroscopia sarà programmato verso la seconda metà di febbraio in regime ambulatoriale, per la quale il paziente ha firmato il consenso informato.” (doc. V)

Il 18 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale documentazione non risulta una oggettivabile modifica dello stato di salute dell’assicurato. Chiaramente un impianto di protesi al ginocchio comporterebbe una IL di circa 3 mesi. In assenza di modifiche dello stato oggettivo rimane valida la valutazione peritale Dr. __________ che, ricordo, ha ritenuto l’attività precedente non adatta al danno alla salute” (doc. XVIII).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

  • assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

  • differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

  • miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

  • rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia del 23 gennaio 2015 del dr. med. __________ e sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ ed __________, i quali a loro volta si sono fondati sulla documentazione acquisita in sede amministrativa e prodotta dal ricorrente nelle more processuali, ha stabilito che l’insorgente è capace al lavoro in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute in maniera completa e con le limitazioni descritte nella perizia del 23 gennaio 2015.

Quest’ultima valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 13 gennaio 2015.

Al referto va attribuita piena forza probante.

Il perito ha in particolare esaminato attentamente l’evolversi dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla precedente valutazione da lui stesso effettuata il 14 febbraio 2014 (referto del 17 marzo 2014, doc. AI 66) ed ha potuto accertare un miglioramento dello stato di salute in particolare per quanto concerne la possibilità di svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute. A questo proposito va rammentato che nel preciso caso di specie non è rilevante stabilire con certezza il grado della capacità lavorativa nella precedente attività di battilamiera/carrozziere che il perito ha stabilito essere inferiore al 50% (doc. AI 99-7), mentre il dr. med. __________ ha fissato nello 0% (cfr. i vari attestati prodotti nelle more processuali). Infatti, ricordato l’obbligo di ridurre il danno, determinante nel caso di specie, alla luce dell’esito del raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.7 e 2.8), è la capacità lavorativa in attività leggera.

A questo proposito i certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________ non sono atti a sovvertire le convincenti conclusioni peritali. Gli specialisti non si esprimono infatti sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività semplici e ripetitive ma si limitano a descrivere una situazione sostanzialmente già nota e presa in considerazione nel referto del 23 gennaio 2015. In particolare, lo stesso curante, interpellato dall’UAI in sede amministrativa, ha affermato che “una reintegrazione professionale in un mestiere che esclude sforzi a livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità lavorativa parziale o tot.” (doc. AI 112-3). Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente il certificato del medesimo dr. med. __________ del 16 novembre 2015 dove il curante descrive la situazione già nota ed afferma che l’assicurato è “inabile al suo lavoro (carrozziere) da quasi 4 anni”, senza prendere posizione sul grado di capacità lavorativa in attività leggere. I certificati medici di inabilità lavorativa totale, prodotti nelle more processuali, si esauriscono anch’essi in una mera costatazione dell’impossibilità per il ricorrente a riprendere l’attività (cfr. ad esempio doc. S e Z).

Quanto al referto del 29 gennaio 2016 del dr. med. __________, contiene una descrizione di quanto accaduto, degli esami necessari per eventualmente procedere con la protetizzazione del ginocchio e la conferma che l’interessato non può svolgere da ormai 4 anni la precedente attività, riprendendo in sostanza le affermazioni del dr. med. __________ (doc. V). Non apporta invece particolari elementi di novità medica oggettiva.

Neppure lo scritto del 17 settembre 2015 del medesimo ricorrente e sottoscritto anche dal curante può mettere in dubbio la valutazione peritale. La circostanza che l’interessato è affetto da importanti alterazioni degenerative o che sente forti dolori al ginocchio sia di giorno che di notte è già stato preso in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 99-3: “Movimenti di rotazione descritti come dolenti a livello del ginocchio dx”; doc. AI 99-4: “Prove meniscali leggermente dolenti d.d.p. per quanto concerne compartimento mediale”; doc. AI 99-5: “[…] L’assicurato lamenta per contro la persistenza di dolori continui al ginocchio dx, presenti anche a riposo, con limitazione del perimetro di marcia a meno di 30 minuti e difficoltà nel salire/scendere le scale […]”; doc. AI 99-6: “[…] la patologia degenerativa del ginocchio dx […] ”). La circostanza che l’interessato intende procedere con un impianto di protesi al ginocchio, questione nota al perito (doc. AI 99-2: “ […] L’assicurato afferma che non vi è nulla di nuovo e che secondo il Dr. __________ non si può fare niente, solo la protesi […]” può invece comportare semmai un’incapacità lavorativa di 3 mesi circa dopo l’intervento (cfr. doc. XVIII/1). Trattandosi tuttavia di una circostanza successiva all’emissione della decisione impugnata, essa non potrebbe comunque essere presa in considerazione nell’ambito della presente procedura. Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 2 giugno 2015, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per lo stesso motivo non può essere preso in considerazione un eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente avvenuto dopo il 2 giugno 2015 e che deve semmai essere oggetto di una nuova procedura.

A questo proposito, il ricorrente il 7 gennaio 2016 (doc. XIV) rileva che nel referto del 16 novembre 2015 figura che il dr. med. __________ ha evidenziato un “peggioramento dei sintomi” (doc. R). Tuttavia, da un’attenta lettura del certificato, emerge che ciò è avvenuto prima degli interventi del dr. med. __________ il 18 giugno 2013 ed il 4 febbraio 2014 (doc. AI 66-7 e 66-12). Infatti, il curante afferma:

" (…)

Si tratta di un caso abbastanza complesso il quale è iniziato nel 2011 con una distorsione del ginocchio destro operato in seguito da __________ per una lesione meniscale. Da parte mia nuova artroscopia per un peggioramento dei sintomi dove viene diagnosticata una condropatia del compartimento femoro tibiale. Segue un intervento da parte di __________ con un’osteotomia di valgizzazione la quale ha dato un risultato poco soddisfacente e il decorso post-operatorio è poi stato complicato da un’infezione con rimozione della placca (…)” (doc. R, sottolineature del redattore)

All’UAI non può neppure essere rimproverato di non aver eseguito i necessari accertamenti presso il medico curante. In seguito alle osservazioni del ricorrente del 13 marzo 2015 (doc. AI 106-1), del 10 aprile 2015 (doc. AI 107-1) e del 29 aprile 2015 dove l’insorgente ha indicato di essere stato sottoposto ad una RM presso il dr. med. __________ ed ha rilevato la possibilità di dover effettuare un impianto di protesi (doc. AI 110-1), l’amministrazione ha infatti interpellato il medesimo specialista, chiedendogli pure di pronunciarsi sulla visita eseguita il 28 aprile 2015 (doc. AI 111/2 e 112/2), il quale, come già indicato, il 28 maggio 2015 ha ritenuto che “una reintegrazione professionale in un mestiere che esclude sforzi a livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità lavorativa parziale o tot.” (doc. AI 112-3). Quanto alla circostanza che l’UAI non ha chiesto la RM eseguita il 28 aprile 2015 al dr. med. __________, va evidenziato che spetta in primo luogo al ricorrente produrre gli atti medici che ritiene necessari per comprovare le sue affermazioni. Infatti il principio inquisitorio non dispensa le parti dal loro obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, consid. 4.2; DTF 120 V 357 consid. 1a pag. 360). L'obbligo per le parti di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti può essere preteso nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_137/2007 del 21 aprile 2008 consid. 4.1, in RtiD II-2008 pag. 292 con riferimenti)

In concreto, lo stesso assicurato, rappresentato da un legale e reso attento circa i suoi obblighi procedurali anche in sede di risposta dall’UAI (doc. IV), nelle more processuali non ha prodotto la citata RM, malgrado abbia trasmesso al Tribunale numerosa documentazione medica, dello stesso dr. med. __________, anche in maniera spontanea e senza esserne richiesto (cfr. doc. X). Non va del resto dimenticato che il dr. med. __________, che ha visitato l’insorgente il 27 gennaio 2016, ha evidenziato che “le radiografie del ginocchio destro mostrano un grado moderato di gonartrosi” (doc. V), ossia uno stato di salute già conosciuto (cfr. perizia doc. AI 99-4).

Non spetta di conseguenza a questo Tribunale, o all’UAI, che in sede di risposta ha prodotto l’intero incarto come richiesto dall’insorgente (doc. I), chiedere documentazione che lo stesso insorgente sarebbe stato in grado di produrre senza alcuna difficoltà. Del resto, come visto in precedenza, gli ulteriori atti medici prodotti nelle more processuali non fanno stato di una modifica dello stato di salute rispetto a quanto accertato in sede peritale.

Va ancora qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente dal mese di gennaio 2015 è completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, come confermato anche dai medici SMR, dr. med. __________ ed __________ (cfr. anche la sentenza 32.2012.7 del 26 febbraio 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile [sentenza 9C_279/2012 del 22 maggio 2012], relativa ad un caso di un assicurato che aveva subito la rottura del menisco del ginocchio destro cadendo dalle scale e che è stato ritenuto completamente abile al lavoro in attività leggera “per quanto riguarda il sollevamento/trasporto di carichi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta e in cui non debba spostarsi per oltre 50 metri oppure su terreno accidentato”).

A questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28, consid. 4a), è da ritenere dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali che l’insorgente è capace al lavoro al 100% in attività leggere adeguate al suo stato di salute dal 1° gennaio 2015.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.7. L’insorgente non contesta il calcolo del grado d’invalidità. Questo TCA lo esaminerà comunque qui di seguito.

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In concreto l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato, di fr. 56'301 aggiornato al 2013 (cfr. anche doc. AI 7-3 dove viene riportato, per il 2011, un reddito di fr. 55'445), che nel 2015, anno di soppressione della rendita, ammonta a fr. 56’978 (2014: + 0,8%; 2015: + 0.4%).

2.8. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687 (Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'394 (Fr. 63'687 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido dell’8%, ossia una percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 (cfr. anche la sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 dove il TF al consid. 4.6 ha ribadito che “l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria”; per una critica all’operato dell’amministrazione che si ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28 del 9 novembre 2015, consid. 2.8).

In concreto va di conseguenza applicata una riduzione del 10%.

Raffrontando il reddito da valido di fr. 56’978 con quello da invalido di fr. 66’394, ridotto del 10% a fr. 59’755, si ottiene un grado d’invalidità dello 0%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

Ne segue che il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, 3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.).

Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).

2.10. In concreto dagli atti emerge che il ricorrente si trova in assistenza (doc. O).

Tuttavia, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). D’altro canto va evidenziato come i certificati medici che attestano il preteso peggioramento delle condizioni di salute sono successivi alla decisione e alla sua impugnativa (vedi consid. 1.6. e 1.7 precedenti).

In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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