Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.109
Entscheidungsdatum
27.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.109

PC/sc

Lugano 27 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1959, di professione meccanico di utensili, è rimasto vittima il 19 giugno 2002 di un infortunio non professionale, allorquando è scivolato sulle scale di casa, riportando una frattura sottocapitale dell'omero sinistro con interessamento del trochite maggiore (doc. LAINF 1-43).

1.2. Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

Con decisione dell’11 agosto 2004 (doc. AI 118/28-30 e doc. LAINF 2-2/5), confermata con decisione su opposizione del 21 settembre 2004 (doc. LAINF 4/2-7), l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° maggio 2004 ed un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.

Con sentenza 35.2004.109 del 7 giugno 2005, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’interessato contro la decisione dell’assicuratore infortuni, attribuendo all’assicurato una rendita di invalidità del 31% (doc. AI 89-1/44; 90-1/44).

1.3. In ambito LAI, il 24 febbraio 2004 RI 1 ha inoltrato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti per i postumi dell'infortunio occorsogli il 19 giugno 2002 (doc. AI 6-1/7).

Dopo aver completato l'incarto con la pertinente documentazione infortunistica e aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 7 febbraio 2005, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, sopprimendola a partire dal 1° febbraio 2004, visto il grado di invalidità del 30% (doc. AI 59-1/4).

A seguito dell’opposizione presentata dall’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello studio legale RA 1 (doc. AI 64-1/2) e dopo aver predisposto l’esecuzione di una perizia ortopedica, affidata al dr. med. __________ (doc. AI 101/1-8) e dopo aver raccolto il parere dell'8 agosto 2006 del medico dell'SMR (doc. AI 106-13), con decisione su opposizione del 26 giugno 2008, l’UAI ha confermato la precedente decisione, attribuendo all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2004, alla luce di un grado di invalidità del 28% (doc. AI 228-14/21).

Con sentenza 32.2008.145 del 29 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso presentato dall’interessato, per il tramite del proprio patrocinatore, contro la precitata decisione su opposizione dell’UAI (doc. AI 232-1/40).

1.4. Dopo aver lavorato come __________ dal 2000 al 2009 (dopo l'infortunio, a tempo pieno ma con rendimento ridotto) ed aver successivamente affrontato un periodo di disoccupazione (doc. AI 271-20), è stato assunto quale custode a partire dal 1° gennaio 2011 (a tempo parziale per 1 ora settimanale) dalla __________ di __________ per occuparsi del complesso __________ a __________ e dal 1° aprile 2011 (a tempo pieno con rendimento del 65%) dalla __________ di __________ per occuparsi del condominio __________ a __________ (doc. AI 237-10/11; 237-13).

Inabile al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2013 a causa di problemi di salute (in particolare insorti a livello della caviglia sinistra e poi anche a livello della colonna lombare; doc. AI 234-1/6 e 235-1/152), RI 1 è stato licenziato dalla __________ il 10 aprile 2013, con effetto a partire dal 1° agosto 2013 (doc. AI 237-12).

Dopo essersi iscritto il 16 aprile 2013 all'URC di Lugano quale persona in cerca di impiego (doc. AI 237-15), il 28 giugno 2013 RI 1 ha inoltrato un a seconda domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti, in particolare a seguito di polipatologie dell'apparato muscolo scheletrico (ginocchio sinistro 1983, spalla sinistra 2002, colonna vertebrale 2002 e caviglia sinistra 2012; doc. AI 234-1/6; 235-1/11).

1.5. Ritenute assolte le condizioni per entrare in materia di una nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 242-1/2), esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, una perizia pluridisciplinare (comprendente una valutazione in ambito reumatologico, neurologico, pneumologico, gastroenterologo e psichiatrico; doc. AI 271-1/28) - l'UAI, dopo aver preso atto anche del rapporto finale del 29 aprile 2014 e dell'ulteriore rapporto del 10 dicembre 2014 del medico dell'SMR (doc. AI 271-1/3 e 283-1) nonché della valutazione del 21 gennaio 2015 del CIP (287-1/3 e 288-1/4), con decisione del 15 maggio 2015 (doc. AI 291-1/3), preavvisata dal progetto del 20 marzo 2015 (doc. AI 289-1/3), ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato poiché presenta un grado d'invalidità del 33%.

1.6. Contro questa decisione RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e sollecitando l’attribuzione di un quarto di rendita d’invalidità oltre al rinvio degli atti all'UAI per ulteriori accertamenti.

L'insorgente contesta innanzitutto la valutazione medica operata dall'amministrazione, poiché frutto di una perizia pluridisciplinare ove manca un consulto ortopedico, laddove le affezioni che lo affliggono e che riducono la sua effettiva capacità di lavoro sono precipuamente di natura ortopedica, e l'ultimo accertamento eseguito in tale specialità è quello del dr. med. __________, che - oltre a non esser reperibile agli atti - è pure oltremodo datato. Puntualizza che non gli è neppure dato di sapere quale sia l'attività adeguata a tempo pieno confacente al suo stato di salute ritenuta dall'amministrazione, la quale comunque appare d'acchito contraria in genere alle sue limitate capacità funzionali. In ogni caso - in assenza di un accertamento ortopedico e, quindi, a fronte di un rapporto peritale agli atti reputato incompleto - contesta recisamente di non presentare rallentamenti di sorta in una qualsiasi attività adeguata a causa dei noti limiti funzionali.

Secondariamente l'insorgente contesta il raffronto dei redditi effettuato dall'UAI. Per quanto riguarda il salario da valido, precisa che lo stesso nel 2004, tenuto conto dell'attività accessoria svolta in contesto __________ precedentemente all'infortunio, ammontava a fr. 71'729.45, e, dopo aggiornamento, a fr. 80'112.80 anziché a fr. 76'085.- come ritenuto nella decisione avversata. Per quanto riguarda il salario da invalido, osserva che l'UAI ha erroneamente adeguato il salario statistico per un'attività semplice e ripetitiva della TA 1 ad un salario orario di 41.7 ore settimanale, allorquando lui lavorava alla __________ per 40 ore settimanali. Ritiene quindi che il suo salario da invalido ammonti a fr. 60'312.-. Postula una riduzione sociale del 25%, osservando che quand'anche si applicasse il 20% (così come esatto dalla giurisprudenza, anziché il 19% ritenuto dall'UAI), il suo reddito da invalido ammonterebbe a fr. 48'243.60. A fronte di una perdita di guadagno del 39.77% (ovvero di fr. 31'863.20 corrispondenti a fr. 80'112.80-fr. 48'243.60), arrotondata come consentito dalla giurisprudenza al 40%, ritiene quindi di aver senz'altro diritto a per lo meno un quarto di rendita.

1.7. Con risposta del 10 luglio 2015 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, producendo nel contempo il rapporto supplementare del 30 giugno 2015 del CIP riportante l'elenco delle attività semplici e ripetitive esigibili dall'assicurato (doc. IV+1).

1.8. In data 13 luglio 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni, prorogato - su istanza del 25 agosto 2015 dell'avv. RA 1 - al 10 settembre 2015 per presentare eventuali altri mezzi di prova. Nel contempo è stato assegnato all'avv. RA 1 anche un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte in merito al rapporto supplementare del CIP allegato alla risposta di causa (doc. V, VI, e VII).

1.9. In data 4 settembre 2015 il rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da aggiungere al gravame del 18 giugno 2015 (doc. VIII).

Questo scritto è stato trasmesso all'amministrazione il 7 settembre 2015, per conoscenza.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

  1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.4. Tornando al caso di specie, il TCA rileva che l'amministrazione è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 (doc. AI 242-1/2) e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.2 e 2.3, si deve situare al momento in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato con decisione su opposizione del 26 giugno 2008 (doc. AI 228-14/21) - confermata da questa Corte con sentenza 32.2008.145 del 29 aprile 2009 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 232-1/40) - una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° giugno 2003 al 31 gennaio 2004, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2004, alla luce di un grado di invalidità del 28%.

In quell'occasione l’amministrazione, prima, e il TCA, dopo, si erano basati, sul rapporto peritale del 25 luglio 2006 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che – dopo aver posto le diagnosi di "deficit funzionale residuale spalla sinistra in presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell’omero con interessamento del tubercolo maggiore il 19 giugno 2002, trattata conservativamente, così come di uno stato dopo artrolisi artroscopica intra- e peri-radicolare l’8 aprile 2003; disturbo funzionale segmentale alto-toracico, rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, più marcate C5/C6, senza componente radicolare irritativa estesa agli arti superiori; stato dopo intervento ai legamenti crociato anteriore e mediale del ginocchio sinistro, con insicurezza/moderata instabilità residuale; stato dopo frattura del gomito destro nel 1965-1966, polso sinistro nel 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla destra nel 2000 guarite senza postumi; anomalia della transizione lombo-sacrale senza deficit funzionale di rilievo (leggera componente di torsione in flessione) a-/poco sintomatica" - ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro al 40% nella sua precedente professione di meccanico di utensili, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura ortopedica riferibili alla spalla sinistra rispettivamente al rachide (doc. AI 101/1-8).

Sempre in quell'occasione l’amministrazione, prima, e il TCA, dopo, avevano pure ritenuto non esigibili da parte dell'assicurato, affetto da epatite, quelle attività che potessero comportare il rischio di tagliarsi e, quindi, di contaminazione (doc. AI 232-20).

L’amministrazione, prima, e il TCA, dopo, avevano pertanto concluso che, dal punto di vista medico, l'assicurato era limitato nell'esercizio della sua ultima professione di meccanico di utensili, ma era in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo un'attività confacente al suo stato di salute, rispettosa dei predetti limiti funzionali (doc. AI 232-25).

2.5. Successivamente alla decisione su opposizione del 26 giugno 2008 dell'UAI, RI 1 è stato inabile al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2013 a causa di problemi di salute (in particolare insorti a livello della caviglia sinistra e della colonna vertebrale; doc. AI 234-1/6 e 235-1/152) nell'attività di custode esercitata dal 1° aprile 2011 (a tempo pieno con rendimento del 65%). Dopo di che è stato licenziato con effetto a partire dal 1° agosto 2013 (doc. AI 237-12).

Con la nuova richiesta di prestazioni del 28 giugno 2013 l’assicurato ha fatto valere un peggioramento dal profilo somatico, producendo in particolare il referto di una MR alla caviglia sinistra del 25 marzo 2013, una TAC rachide lombare del 29 ottobre 2013 e i certificati medici del 24 gennaio, 25 febbraio, 28 marzo e 30 aprile 2013 del medico curante, dr. med. __________ del reparto di chirurgia ortopedica e ortopedia dell'__________ di __________ (cfr. doc. AI 235-1/15; 254-1).

Su richiesta dell'amministrazione, il 23 agosto 2013, il dr. med. __________ ha versato agli atti tutti i rapporti che ha allestito tra il 20 settembre 2012 (data a partire dalla quale lo ha preso a carico) al 31 luglio 2013 all'attenzione della dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, medico curante dell'assicurato, inclusi quelli già prodotti dal richiedente attestanti 'inabilità lavorativa al 50% (4 ore al giorno) dal 24 gennaio 2013 quale custode (doc. AI 244-1/24).

Nel certificato medico del 2 ottobre 2013 la dr. med. __________ ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "esiti di frattura sottocapitale all'omero sinistro – inf. 19.06.2002 - con decorso complicato e quindi interventi (…) 50% dal 28.04.2003 (__________), importante osteocondrosi subcondrale nel domo-talare alla caviglia sinistra dal 2012, sindrome cervicale (osteofitosi, grave discopatia C5-C6)" e senza ripercussione sulla capacità lavorativa di "epatite B cronica con steatosi epatica, sindrome apnee del sonno di tipo ostruttivo: esiti di settoplastica e concotomia (…), tendinite stenosante alla mano destra (flessori III dito), asma bronchiale, prevalentemente estrinseca, BPCO, giugno 2013, dr. __________ " (doc. AI 249-1/5).

Su richiesta del medico SMR a fronte delle diverse patologie che affliggono l'assicurato (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: "lesione osteocondrale del talo sinistro, deficit funzionale residuale spalla sinistra, disturbo funzionale segmentale alto toracico - sindrome cervicale spondilogena, stato dopo intervento ai legamenti - crociato anteriore e mediale - ginocchio sinistro con instabilità residuale"; diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: "stato dopo frattura gomito destro, anomalia della transizione lombo-sacrale, epatite B con steatosi epatica, sindrome delle apnee notturne e asma bronchiale BPCO"; doc. AI 257-1/2), il 9 dicembre 2013 l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha dato mandato al SAM di esperire una perizia pluridisciplinare con accertamento medico internistico, reumatologico, neurologico e pneumologico (doc. AI 258-1).

Nella decisione del 15 maggio 2015, l’amministrazione ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare SAM del 22 settembre 2014 (doc. AI 271-1/28).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti (inclusi quelli da loro richiesti/portati all'assicurato, ovvero il rapporto medico del 7 febbraio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in immunologia clinica ed allergologia ed il rapporto medico del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, alla __________ di __________) ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami (ematologico, radiologici, neurologici e pneumologici), hanno valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________), quella pneumologica (dr. med. __________), quella neurologica (dr. med. __________), quella gastroenterologica (dr. med. __________). Il richiedente è stato pure sottoposto ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 22 settembre 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

"5 DIAGNOSI 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla ds. con deficit funzionale in particolar modo nella abduzione, stato dopo frattura sottocapitale dell'omero ds. con interessamento del tubercolo maggiore il 19.06.2002 trattata conservativamente e stato dopo artrolisi artroscopica in data 08.04.2003 per capsulite retrattile.

Sindrome cervico-toracovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna cervicale in particolar modo ai segmenti C3-C4, .C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore, nonché presenza di una spondilartrosi ed uncartrosi a carattere generalizzato.

Artrosi all'articolazione tibio-tarsica con osteonecrosi e lesione osteocondrale riguardante quasi tutta la metà mediale del tab, con deformazione della superficie articolare della caviglia sin.

Compressione cronica del nervo mediano sin, nel canale carpale.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombo vertebrale su alterazioni statiche di modesta entità e un disturbo di assimilazione Iombo-sacrale con tendenza alla lombalizzazione asimmetrica di S1 e formazione di una neartrosi a sin., nonché discopatie plurisegmentali in particolar modo ai segmenti L2-L3 ed L3-L4.

Stato dopo intervento al legamento crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio sin.

Stato dopo frattura del gomito destro nei 1965, al polso sinistro nel 1971.

Stato dopo lussazione con piccola frattura eventuale alla spalla destra nel 2000 guarita senza postumi.

Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero (indice di apnea ipopnea 10).

Asma bronchiale leggera con componente allergica nell'ambito di una cosiddetta sindrome allergica crociata.

L'A. è stato portatore del virus dell'epatite B, prima diagnosi inizio anni '90, transaminasi sempre normali con su:

• alla sonografia attuale si vede solo una steatosi epatica senza nodularità;

• all'ultimo controllo di maggio 2014 HBV-DNA non più rilevabile.

Sovrappeso con BMI 27 kg/m2".

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’ultima attività di custode dal 24 gennaio 2013.

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre evidenziato quanto segue:

"9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Il nostro consulente reumatologo, per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali del braccio sin., in particolar modo, che possa essere svolta senza abduzione e elevazione del braccio utilizzando anche degli oggetti manuali fini con un certo uso della forza della mano sin. con una completa disponibilità .del braccio ds. e da svolgere prevalentemente in posizione seduta per la patologia alla caviglia sin., ritiene l'A. ancora abile al lavoro nella forma completa come determinato dal collega Dr. med. __________ nella sua perizia del 2006. Per un'attività lavorativa sedentaria, la patologia di nuova insorgenza alla caviglia sin, non è rilevante. Come descritto dal nostro consulente in neurologia, le brachialgie parestetiche legate alla compressione del nervo mediano comportano un'incapacità lavorativa nella misura del 20% solo in attività fisicamente pesanti.

Per quanto riguarda le affezioni respiratorie, l'A. è da valutare come completamente abile al lavoro per lavori fisici sedentari e leggeri, evitando lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie e attività che contemplano la necessità di un elevato stato di attenzione e veglia (autista professionale e simili). Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista gastroenterologico-epatologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa. Si giunge quindi alla conclusione che in un'attività fisicamente leggera, da svolgere prevalentemente in posizione seduta e che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 100% da sempre. Da parte dei nostri consulenti non vengono ritenuti indicati provvedimenti di integrazione professionale. (…)" (n.d.r.: sottolineatura della redattrice).

Nel rapporto finale del 24 settembre 2014 il medico dell'SMR (dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna generale e esperto SIM) ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di "Periartopatia omero scapolare tendinopatia spalla destra in stato dopo frattura sottocapitale omero destro il 19.6.2002; Sindrome cervico-toracovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali; artrosi tibio-tarsica; compressione cronica del nervo mediano a sinistra" e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome lombo vertebrale; sindrome apnee da sonno di grado leggero; asma bronchiale leggera con leggera componente allergica". Il medico dell'SMR ha confermato un'incapacità lavorativa del 50% nella precedente attività di custode dal 24 gennaio 2013 rispettivamente una capacità lavorativa del 100% in un'attività adeguata - rispettosa dei limiti funzionali stabiliti nella perizia SAM agli atti (lavori fisici leggeri, sedentari senza esposizione a agenti irritanti non specifici delle vie respiratorie; non attività che richiede elevato stato di attenzione e veglia, ad es. autista professionale; non lavori su terreni sconnessi, non salire/scendere ripetutamente le scale) con un carico massimo di 3 kg, con alternanza della postura al bisogno (non inclusa)

  • a partire dal 24 gennaio 2013. Ha quindi concluso ritenendo lo stato di salute peggiorato, a causa dell'insorgenza della patologia degenerativa alla caviglia e la presenza della sindrome del tunnel carpale, con prognosi dell'evoluzione della capacità lavorativa stazionario ed escludendo l'applicabilità di terapie che potessero mantenere o migliorare verosimilmente la capacità lavorativa dell'assicurato (doc. AI 273-1/3).

2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria dall'UAI.

2.7.1. Per quanto riguarda la patologia pneumologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in malattie polmonari, il quale nel rapporto del 27 giugno 2014 ha posto la diagnosi pneumologica di “Sindrome delle apnee del sonno di tipo ostruttivo di grado leggero (indice di apnea ipopnea 10) senza influsso sulla capacità lavorativa e asma bronchiale leggera con componente allergica nell'ambito di una cosiddetta sindrome allergica crociata senza influsso sulla capacità lavorativa” (doc. AI 271-68).

Il perito ha ritenuto che l’assicurato presenta un’abilità totale nell'ambito di lavori fisici sedentari e leggeri ad eccezione di lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie e per attività che contemplano necessità di elevato stato di attenzione e veglia (autista professionale e simili; doc. AI 271-69).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.2. Per quanto riguarda la patologia gastroenterologica-epatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in gastroenterologia, il quale nel rapporto del 5 giugno 2014 ha posto la diagnosi gastroenterologica di “Paziente che è stato portatore del virus dell'epatite B ma con transaminasi sempre normali, la prima diagnosi è stata fatta inizio anni '90, all'ultimo controllo nel maggio del 2014 l'HBV_DNA non è più rilevabile e le transaminasi sempre normali” (doc. AI 271-37).

Il perito ha ritenuto che la patologia epatica non coinvolge la capacità lavorativa che, dal punto di vista gastroenterologo è normale. Anamnesticamente non c'è stata in passato riduzione della capacità lavorativa per l'affezione epatica (doc. AI 271-37).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.3. Dal punto di vista psichiatrico, la perita del SAM, dr. med. __________, medico chirurgo - specialista in psichiatria, nel rapporto del 20 giugno 2014, non avendo rilevato alcuna limitazione evidenziabile, ha ritenuto l'assicurato abile al 100% in qualunque attività (doc. AI 271-41).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.4. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in neurologica, il quale nel rapporto del 21 maggio 2014 ha posto la diagnosi neurologica di “Compressione cronica del nervo mediano sinistro nel canale carpale” (doc. AI 271-59).

Il perito ha ritenuto che l’assicurato presenta per le brachialgie parestetiche legate alla compressione del nervo mediano, in considerazione di un'attività fisica pesante, un'incapacità lavorativa non superiore al 20% con possibilità di miglioramento in futuro con un intervento di decompressione, escludendo altri gradi di incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico (doc. AI 271-59).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

2.7.5. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nella perizia del 22 settembre 2014, ha evidenziato quanto segue: " (…) Si può ritenere che per quanto riguarda la situazione alla colonna cervicale e toracale i disturbi non siano progrediti in maniera significativa rispetto alla valutazione del 2006 del Dr. med. __________. Attualmente la visita clinica è piuttosto blanda con una buona mobilità della colonna cervicale senza particolari dolori, senza disturbi alla palpazione alle zone d'irritazione e alla muscolatura paravertebrale con una distanza mento-sternale di 0-20 cm. Vi sono dei dolori alla mobilizzazione postero-anteriore centralmente alla colonna toracale soprattutto nella parte intermedia. La mobilità della colonna toracale è buona con un Ott di 30-32 cm. Le indagini radiologiche attualmente effettuate alla colonna cervicale mostrano delle alterazioni degenerative plurisegmentali C3-C4 e soprattutto-05-C6 e C6-C7 in parte già descritte dal collega Dr. med. __________. Non vi sono segni per irritazioni o compressioni di tipo radicolare alle estremità superiori. Per quanto riguarda la spalla sin. la situazione è da considerarsi ormai stazionaria e invariata negli anni con dei dolori e un'impotenza funzionale prevalentemente nell'abduzione, ma anche nell'elevazione con una buona rotazione interna. VI è un arco dolente e un test di Jobe positivo a sin.. Reperto che non si discosta molto da quanto constatato dal collega Dr. med. __________ nella sua perizia. L'indagine radiologica attualmente effettuata, mostra una leggera osteofitosi nella zona del tuberculum »majus. Non vi sono calcificazioni subacromiali, segni di artrosi acromio-clavicolare o di una significative omartrosi. Per quanto riguarda la colonne lombare già il Dr. med. __________ aveva riferito della presenza di un disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico. Disturbo che si riscontra alle attuali radiografie del 14.5.2014 con una lombalizzazione parziale di S1 e la formazione di una neartrosi a sin. Vi sono alle indagini radiologiche prevalentemente delle alterazioni osteocondrotiche al segmento L2-L3, in minor misura L3-L4 che rispecchiano le indagini radiologiche della TAC della colonne lombare eseguita nel 2013. Clinicamente vi è un dolore alla mobilizzazione postero-anteriore del passaggio lombosacrale. Vi sono dei dolori alla flessione in avanti e al rialzarsi dalla posizione flessa, mentre vi è un certo beneficio dei disturbi nell'estensione della colonne lombare. Non vi sono particolari limitazioni della mobilità con uno Schober di 10-15 cm e non vi sono segni d'instabilità né radiologici, né clinici e neppure di irritazioni radicolari. Tutto sommato si fretta di un reperto„ per quanto riguarda la colonne lombare, non particolarmente evoluto e soprattutto non determinante di un'eventuale limitazione funzionale. Rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________ è subentrata una patologia alla caviglia sin. Alla MRI si evidenzia la presenza di un'artrosi piuttosto rilevante in relazione con un'osteonecrosi con grossolana lesione osteocondrale riguardante quasi tutta la metà mediale del tab, con deformazione della superficie articolare ed edema osseo molto esteso. Clinicamente il reperto è blando, la mobilità è buona e libera in tutte le direzioni, vi e una dolenzia alla palpazione prevalentemente nella zona del malleolo mediale, in minor misura al malleolo laterale, non vi sono versamenti, segni di sinovite o deformazioni articolari. Anamnesticamente vi sono dei disturbi al carico, in particolar modo nel rimanere in piedi fermo per breve tempo o nello stare in piedi cambiando appoggio per diverse ore" (doc. AI 271-21/22).

Il dr. med. __________, nella perizia del 22 settembre 2014, ha descritto "una periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla ds. con deficit funzionale e in particolar modo nell'abduzione, una sindrome cervico-toracovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna cervicale, un'artrosi dell'articolazione tibiotarsica con osteonecrosi e lesione osteocondrale riguardante quasi tutta la metà mediale del tabo con deformazione della superficie articolare della caviglia sin., una sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche di modesta entità e un disturbo di assimilazione lombosacrale con tendenza alla lombalizzazione asimmetrica di Si e formazione di una neartrosi a sin, nonché discopatie plurisegmentali, stato dopo intervento al legamento crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio sin., stato dopo frattura del gomito ds. nel 1965 e al polso sin. nel 1971" (doc. AI 271-25). Sulla base di queste patologie ha ritenuto l'assicurato "limitato per quanto riguarda la spalla sin. In attività in cui debba utilizzar e il braccio sopra i 40° nell'abduzione e 90° nell'elevazione con difficoltà nel portare oggetti di peso superiore ai 3 kg. Ricorda che il braccio sin. non è il braccio dominante. E limitato nel mantenere delle posizioni in piedi fermo per più di 15 min. a seguito di disturbi alla caviglia. Limitato nel rimanere in piedi cambiando appoggio per 3-4 ore. Limitato nella deambulazione per più di 5 ore in piano. Limitato in lavori su terreni sconnessi, nel salire e scendere ripetutamente le scale" (doc. AI 271-26).

Il dr. med. __________ ha indicato che, tenendo in considerazione una valutazione dell'attività teorica di custode, vi è un’inabilità al lavoro del 40% (doc. AI 271-26).

Il dr. med. __________, "per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali del braccio sin., in particolar modo, che possa essere svolta senza abduzione e elevazione del braccio utilizzando anche degli oggetti manuali fini con un certo uso della forza della mano sin. con una completa disponibilità .del braccio ds. e da svolgere prevalentemente in posizione seduta per la patologia alla caviglia sin.", ha ritenuto l'assicurato "ancora abile al lavoro nella forma completa come determinato dal collega Dr. med. __________ nella sua perizia del 2006. Per un'attività lavorativa sedentaria, la patologia di nuova insorgenza alla caviglia sin, non è rilevante" (doc. AI 271-27).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.7.6. Nel gravame l'insorgente ha più volte contestato l'assenza nella perizia pluridisciplinare di un consulto ortopedico, laddove le affezioni che lo affliggono e che riducono la sua effettiva capacità di lavoro sono precipuamente di natura ortopedica, e l'ultimo accertamento eseguito in tale specialità è quello del dr. med. __________, che - oltre a non esser reperibile agli atti - è pure oltremodo datato (doc. I).

Innanzitutto va detto che, come riportato in narrativa e contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la perizia ortopedica del dr. med. __________ del 25 luglio 2006 figura agli atti quale doc. AI 101/1-8.

Nella risposta del 10 luglio 2015 l’UAI ha sottolineato che il perito reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni dell’apparato muscolare-scheletrico (doc. IV).

Le argomentazioni dell’amministrazione possono essere fatte proprie dal TCA.

Infatti sulla questione delle competenze di un medico specialista in reumatologia rispetto a uno specialista in ortopedia, il Tribunale federale, in una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 ha già avuto modo di sottolineare, che “come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008] consid. 4).

Questi principi sono già stati applicati da questa Corte ad esempio in una sentenza 32.2008.222 dell’8 luglio 2009, in una 32.2011.75 del 6 settembre 2011, in una 32.2011.214 del 16 gennaio 2012 ed in una 32.2014.69 del 22 aprile 2015, quest'ultima citata dall’UAI.

Nella 32.2011.75 il TCA ha concluso che nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a destra in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare), tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio muscolare, la scelta di far allestire una perizia ad opera di un reumatologo, che si occupa delle affezioni dolorose che colpiscono le articolazioni, i muscoli, i tendini e le ossa e non da un ortopedico (l’ortopedia è la branca della medicina che si occupa delle affezioni congenite e acquisite del sistema osteoarticolare e delle strutture a esso anatomicamente e funzionalmente collegate), andava confermata.

Nella 32.2011.214 il TCA ha concluso che anche se non ha una specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato muscolo-scheletrico (vedi anche STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 al consid. 4.1).

Nella 32.2014.69 il TCA ha concluso che, nel caso di un assicurato affetto da patologie organiche relative all'apparato muscolo-scheletrico e psichiatriche, la scelta di far allestire una perizia bidisciplinare di tipo reumatologico e psichiatrico, andava tutelata.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nelle sentenze 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015 al consid. 3.3, 9C_320/2015 del 25 agosto 2015 al consid. 3.3.3 e 9C_644/2015 del 3 maggio 2016 al consid. 3.4.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

Non permettono una diversa valutazione della fattispecie neppure i rapporti dell'8 maggio e del 6 giugno 2014 del dr. med. , specialista FMH in neurochirurgia dell' di __________, la RM della colonna cervicale del 14 ottobre 2014, i rapporti del 12 e del 18 novembre 2014 del predetto specialista.

L’UAI ha sottoposto questi referti alla valutazione del SMR, il quale - tramite il dr. med __________ - in data 10 dicembre 2014 ha osservato che tale "documentazione non mostra una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione SAM. I limiti funzionali esposti dal dr. __________ sono già stati presi in considerazione nelle conclusioni peritali" (doc. AI 283-1).

Questo TCA osserva che gli scritti dell'8 maggio e del 6 giugno 2014 del dr. med. __________ sono antecedenti alle valutazioni specialistiche dei periti del SAM, a cui il secondo referto era peraltro già noto. Per quanto invece riguarda la restante documentazione, lo specialista curante - ritenuto che la RM cervicale e la TAC toracica non giustificava la sintomatologia algica presente e avendo esaurito le possibilità diagnostiche - si è limitato a consigliare una presa a carico del __________ dell'Ospedale __________ di __________, senza tuttavia attestare alcuna inabilità lavorativa e ponendo dei limiti funzionali già noti e considerati nella perizia SAM.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.7.7. In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante. Tanto più che l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica specialistica - riferita, in particolare, al quadro clinico antecedente al provvedimento contestato (visto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della perizia pluridisciplinare SAM, e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici.

Quanto accertato dai periti incaricati dall'UAI in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato nel rapporto peritale del 22 settembre 2014 (doc. AI 271-1/28) e confermato dal medico SMR nel rapporto finale del 24 settembre 2014 (doc. AI 273-1/3) e nel successivo rapporto del 10 dicembre 2014 (doc. AI 283-1), va dunque tutelato.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.7.8. In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che, nell'ambito della propria attività abituale di custode è inabile al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2013 mentre in un'attività adeguata - ovvero fisicamente leggera, da svolgere prevalentemente in posizione seduta, che tiene conto delle limitazioni descritte nella perizia pluridisciplinare del 22 settembre 2014 del SAM e nel rapporto finale del 24 settembre 2014 del medico dell'SMR - la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 100% dal 24 gennaio 2013.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Da ultimo, va osservato che nel proprio rapporto supplementare del 30 giugno 2015 il CIP - a cui spetta, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348) - ha riportato, così come richiesto dall'insorgente nel gravame, l'elenco attività leggere semplici e ripetitive da lui esigibili, segnatamente:

"

  • Operaio generico (mansioni d'assemblaggio, stampa, controllo della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, imballaggio, etichettatura).

  • Operaio ausiliario addetto ad attività secondarie in produzioni industriali o artigianali di seconda lavorazione.

  • Operaio generico addetto alla rettifica di pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche.

  • Operaio su macchine utensili pre-regolate, in lavorazioni industriali di vario genere.

  • Operaio non qualificato in calzoleria multiservizio.

  • Operaio generico nell'industria alimentare (pasta, oli, cioccolata,...)

  • Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali).

  • Addetto alla logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto).

  • Cassiere, venditore non qualificato.

  • Agente di custodia (controllo alla centrale).

  • Portiere, guardarobiere in campo alberghiero.

  • Compiti di controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, servizi).

  • Operaio ausiliario nelle arti grafiche.

  • Personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari)".

Questo TCA concorda con tali indicazioni, tanto più che neppure ha motivo di scostarsi dalle stesse.

2.8. Stante quanto precede, occorre ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di prestazioni AI.

2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.9.1. Per quanto concerne il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla salute (nel 2002) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa (meccanico di utensili), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 76'085.- per l'anno 2013 (corrispondente al reddito da valido di fr. 68'034.- stabilito per il 2004 nella sentenza 32.2008.145 del 29 aprile 2009, cresciuta incontestata in giudicato, aggiornato per il 2013).

Dal canto suo, il ricorrente ritiene che il salario da valido nel 2004, doveva tenere conto anche dell'attività accessoria retribuita svolta in contesto pompieristico precedentemente all'infortunio, e quindi, ammontava a fr. 71'729.45, e, dopo aggiornamento, a fr. 80'112.80.

Ora, quand'anche si volesse ritenere l'ipotesi più favorevole all'insorgente, ovvero un reddito da valido di fr. 80'112.80 nel 2013, aggiornato a fr. 81'076.70 (2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%) nel 2015, egli non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà meglio nei considerandi che seguono.

2.10. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.10.1. La decisione litigiosa è stata emanata il 15 maggio 2015 e pertanto il reddito da invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. considerando 2.10).

Per quanto concerne il 2014, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.- (fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687 (Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'394.- (Fr. 63'687.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA 32.2015.112 del 6 giugno 2016).

Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, il fatto che l'insorgente lavorasse alla Mikron per 40 ore settimanali prima dell'infortunio del 2002 è irrilevante ai fini della determinazione del salario da invalido. In effetti, a fronte di un dato prettamente statistico e ritenuta una capacità lavorativa a tempo pieno in un'attività leggera, semplice e ripetitiva (cfr. consid. 2.7.8), non vi è motivo per non riportare le cifre anzidette su un salario orario di 41.7 ore settimanale.

2.10.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.3 Nel caso di specie l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 19% (9% per attività leggere e 10% per altri fattori di riduzione) aumentata al 20% in sede di risposta in applicazione di quanto statuito dal TF nella precitata sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione.

2.11. In concreto, raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 81'076.70 con quello da invalido di fr. Fr. 66'394.-, ridotto del 20% a fr. 53'115.20, si ottiene un grado di invalidità del 34,48% arrotondato al 35% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.

La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

2.12. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell'insorgente superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

2.12.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

  • a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

  • l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

  • la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.12.2. Tornando al caso di specie, va evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.13), senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già espressi al considerando 2.7.8, svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

20

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 8 LAI
  • art. 15 LAI
  • art. 16 LAI
  • art. 17 LAI
  • art. 18 LAI
  • art. 18b LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA

OAI

  • art. 6 OAI
  • art. 49 OAI
  • art. 72bis OAI
  • art. 87 OAI
  • art. 87segg. OAI

vLAI

  • art. 41 vLAI

Gerichtsentscheide

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