Raccomandata
Incarto n. 32.2015.107
BS/sc
Lugano 16 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio alla spalla sinistra occorsole il 6 dicembre 2010 (doc. AI 1).
Raccolta la documentazione medica, in particolare dall’assicuratore contro gli infortuni () e dall’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (), sulla base del rapporto finale 21 luglio 2013 del dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) e dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 29 marzo 2013 (preavvisata il 10 gennaio 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata - considerata quale salariata nella misura del 45% e casalinga nel restante 55% - un grado d’invalidità non pensionabile dell’8% (doc. AI 56).
Il ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato respinto dal TCA con sentenza 22 gennaio 2014 (inc. 32.2013.79). Questo Tribunale ha tuttavia rilevato come l’assicurata sia stata sottoposta nell’aprile 2013 ad un intervento chirurgico alla spalla destra con sviluppo di una CRPS (Complex regional pain syndrome). Trattandosi di circostanze non rilevanti poiché realizzatesi dopo l’emissione della decisione contestata, il TCA ha inviato gli atti all’Ufficio AI affinché esaminasse tali aspetti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 2 della STCA citata).
1.2. Avviata la relativa istruttoria, l’Ufficio AI ha optato per l’espletamento di una perizia medica pluridisciplinare (cfr. doc. AI 101). Venuta a conoscenza degli accertamenti medici peritali eseguiti da parte della __________, l’amministrazione ha rinunciato ad esperire la citata perizia. Acquisita la perizia 26 maggio 2014 del dr. __________ e la valutazione delle capacità funzionali EFL del 13 aprile 2014 (doc. cassa malati 46 e 47), con rapporto 5 giugno 2014 il SMR ha accertato una totale inabilità lavorativa in ogni attività dal 4 aprile 2013, con un’inabilità del 40% in attività adeguate dal 6 maggio 2014 (doc. AI 106).
L’amministrazione ha poi fatto eseguire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, dal cui rapporto 25 novembre 2014 è risultato un grado d’impedimento del 31% (doc. AI 113).
Di conseguenza con decisione 13 maggio 2015 (preavvisata il 3 dicembre 2014), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità pari al 35% (doc. AI 117).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita e, in via subordinata, il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. Contestata è la valutazione medico-teorica operata dal SMR, come pure le risultanze dell’inchiesta economica. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa, confermando la propria valutazione medica, l’Ufficio AI ha invece chiesto la modifica della decisione contestata, nel senso di riconoscere all’assicurata il diritto alla rendita intera limitatamente al periodo 1° aprile - 31 agosto 2014, questo a seguito di un errore di trascrizione delle incapacità lavorative medicalmente attestate. Per il resto, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il 16 luglio 2015 l’assicurata ha inoltrato una presa di posizione in merito alla risposta di causa (VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercita un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza qualora invece la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato alla svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultime fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51). Nella STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, destinata alla pubblicazione, ha precisato la determinazione del grado d’invalidità nel caso di persone assicurate parzialmente attive che non svolgono mansioni (cfr. sentenza citata al consid. 7.3).
Infine, In una sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 - non definitiva, a seguito della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, consid. 4) - nella causa Di Trizio contro Svizzera, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il Tribunale Federale aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Secondo questo Tribunale la sentenza appena citata non ha tuttavia, per il momento, nessun effetto pratico.
Innanzitutto perché quella sentenza non è definitiva in quanto la Svizzera ha sottoposto il caso alla Grande Camera. Inoltre perché spetta al Tribunale federale, che ha instaurato e sempre ribadito la sua giurisprudenza, malgrado le critiche formulate da diversi Tribunali cantonali delle assicurazioni e pure da gran parte della dottrina (cfr. U. Kieser, “Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb. m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA 3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef , “Gesetzgeberischer Handlungsbedarf beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16 pag. 39 seg., 42) eventualmente modificarla.
Molto più verosimilmente, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale “Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
2.7. Nella fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della seconda domanda di prestazioni, per definire l’incapacità lavorativa relativa alla parte salariata, definitiva incontestatamente nella misura del 45%, l’Ufficio AI ha raccolto da __________ della documentazione medica relativa all’intervento chirurgico alla spalla destra dell’aprile 2013 ed allo sviluppo di una CRPS.
In particolare, trattasi della perizia del 26 maggio 2014 del dr. __________. Poste quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (“Sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) tipo I’arto superiore destro dominante in esiti di intervento artroscopico per ricostruzione sovra spinoso e decompressione sotto acromiale spalla destra (04.04.2013). Limitazione funzionale dolorosa spalla sinistra non dominante su Impingement residuo dopo intervento per ricostruzione cuffia rotatori (Marzo 2011).” (doc. AI 47/5, inc. cassa malati), lo specialista in medicina interna e perito certificato ha concluso:
" (…)
Dopo la valutazione EFL si è provveduto ad una discussione del caso e valutazione con il Sig. __________ (__________) per definire una comune opinione clinica sull’interpretazione delle conclusioni peritali EFL. Si è potuto considerare che clinicamente anche il test EFL ha confermato e dimostrato una prevalente resistenza imposta dalla Paziente nella mobilizzazione del cingolo scapolare, con estensione dei sintomi e tendenza alla cristallizzazione degli stessi.
Vista la valutazione clinica peritale, considerati limiti funzionali e risorse residue verificate dettagliatamente con esame EFL, ritenuto il caso clinicamente stazionario, risulta dal punto di vista medico teorico definibile una IL 100% nell’abituale attività (Ausiliaria pulizie), Il definitiva e prolungata nel tempo.
In attività rispettosa dei limiti funzionali IL 40% (rendimento ridotto su intera giornata) dalla data della presente valutazione clinica.” (Doc. AI 47/7)
Le succitate conclusioni sono state fatte proprie dal SMR con rapporto finale 5 giugno 2014 (doc. AI 106).
Successivamente al progetto di decisione, venuto a conoscenza di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ per conto di __________, l’Ufficio AI ha richiamato il relativo rapporto del 15 febbraio 2015. Il citato specialista in reumatologia, riportata una diagnosi dettagliata delle affezioni, dopo un’accurata anamnesi e valutazione, ha confermato la totale inabilità lavorativa nella precedente professione. In attività rispettose delle limitazioni funzionali e di carico elencate in perizia l’assicurata è stata ritenuta abile al 40%.
Con annotazioni 10 marzo 2015 il SMR ha rilevato che la succitata perizia conferma la precedente valutazione del 5 giugno 2014 (doc. AI 126).
Con osservazioni 17 aprile 2015 al progetto di decisione, l’assicurata ha trasmesso diversa documentazione:
accordo 2 aprile 2015 in cui __________ riconosce all’assicurata il diritto ad un’indennità giornaliera pari al 65% dal 1° ottobre 2014 al 3 aprile 2015, con conseguente ritiro da parte di quest’ultima della petizione inoltrata al TCA che ha portato alla stralcio datato 9 aprile 2015 della relativa procedura giudiziaria (inc. 36.2015.3);
il rapporto 8 gennaio 2015 della Clinica __________ in cui si esclude un’attuale e a medio termine futura capacità lavorativa anche con un minimo di carico dell’estremità superiore destra („Aus schulterchirurgischer Sicht denke ich nicht, dass zum aktuellen Zeitpunkt oder in naher bis mittelfristiger Zukunft eine Arbeitsfähigkeit mit auch nur geringer Belastung der rechten oberen Extremität möglich sein wird“; doc. AI 129/6);
rapporti 15 settembre e 21 settembre 2014 del dr. __________. Nel secondo egli ha concluso:
" (…)
In questo momento la patologia è ancora in atto e vale la pena di procedere con una terapia mirata nonostante l’incertezza della prognosi e della possibile efficacia e diventa importante che la paziente sia seguita anche in regime stazionario in un centro esperto in trattamento di algodistrofia come ad esempio la clinica di __________ della __________ o il centro __________ di __________ (che mi ha già seguito con successo un paziente affetto della stessa sindrome CRPS, ma con durata vicino ai 3 anni).
Rimettere la paziente al lavoro non penso sia la scelta più logica anche perché una terapia duratura e verificata, escludendo un farmaco, non risulta essere stata seguita per tempo sufficiente.
Mi riservo di impostare una terapia di fondo qualora la paziente non sia stata ricoverata in un centro specialistico.
A mio avviso la paziente è inabile al lavoro in misura completa, sino a miglioramento del quadro clinico stabile.”
(Doc. AI 129/10)
Valutata la succitata documentazione, con annotazioni 27 aprile 2015 il SMR ha sostenuto che la stessa non è in contrasto con i limiti funzionali esposti dal perito dr. __________ (doc. AI 131).
Da qui la valutazione conclusiva che ritiene l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività dal 4 aprile 2013, abile al 40% in attività adeguate – da intendersi quale riduzione del rendimento – dal 6 maggio 2014 e non 2013 come erroneamente riportato nel rapporto finale 5 giugno 2014 (cfr. risposta di causa).
Con il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione operata dall’Ufficio AI facendo in primo luogo riferimento al succitato accordo con __________. Questo TCA non può che riportare quanto a tal riguardo è stato evidenziato dall’amministrazione in sede di risposta di causa:
" (…)
Per quanto concerne l’accordo bonale sottoscritto con quest’ultima assicurazione per quanto concerne il riconoscimento delle indennità giornaliere dal 01.10.2014 al 03.04.2015, si osserva che l’assicuratore malattia indica nel suo scritto del 02.07.2015 che “__________sulla base delle verifiche predisposte (complemento valutazione dr. Posa del 02.10.2014, perizia dr. __________ del 15.02.2015), non avrebbe motivo di rivedere il grado d’inabilità lavorativa già in precedenza valutato; tuttavia, al fine di trovare in tempi brevi una soluzione che non comporta troppi dispendi, eccezionalmente, con scritto del 17.03.2015 __________ ha sottoposto all’assicurata una proposta che essa in data 24.03.2015 ha comunicato di accettare”. (sottolineature della scrivente). (…)” (Doc. V, pag. 4)
Pertanto, dall’accordo in parola la ricorrente non può trarre alcun beneficio.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall’assicurata, quanto attestato dalla Clinica __________ non è in contrasto con i riscontri peritali, del dr. __________ in primis. Infatti, come rilevato nelle succitate annotazione 27 aprile 2015 del SMR, le limitazioni funzionali esposte dal perito corrispondono alla limitazione generale consistente nell’evitare di caricare la mano destra con pesi e più precisamente:
" (…)
Per quanto concerne la capacità funzionale e di carico residua, esclusivamente in relazione alle patologie di stretta competenza reumatologica, va detto che l’assicurata può di rado sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 2 kg fino all’altezza dei fianchi, utilizzando la mano destra soltanto per accompagnare i movimenti della mano sinistra, non può mai sollevare pesi oltre i 2 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può mai sollevare pesi sopra l’altezza del petto. L’assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione con la mano sinistra, mai con la mano destra, ella può talvolta maneggiare attrezzi di media entità con la mano sinistra, mai con la mano destra, non può mai maneggiare attrezzi pesanti. L’assicurata può talvolta eseguire una rotazione manuale. L’assicurata non può mai effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli. (…)”
(doc. AI 49/26, inc. cassa malati)
Del resto va rilevato che il dr. __________ sapeva di questo scritto della Clinica __________, parte integrante della valutazione complessiva (cfr. pag. 16 della perizia).
Anche i succitati rapporti 15 settembre e 21 settembre 2014 del dr. __________ sono stati valutati dal perito (perizia, pag. 15).
In queste circostanze, dunque, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto data, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’abilità lavorativa del 40% in attività adeguate dalla perizia del maggio 2014.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Tenuto conto che l’assicurata presenta una totale inabilità lavorativa in tutte le attività dal 4 aprile 2013 al maggio 2014, essa ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2014 (terminato l’anno di attesa) sino 31 agosto 2014, tre mesi (art. 88a cpv. 1 OAI) dopo il miglioramento certificato il 6 maggio 2014.
2.8. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2) successivamente al mese di maggio 2014, il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
2.8.1 Per quel che concerne il reddito da valida, il consulente integrazione professionale ha aggiornato al 2012 il salario di ausiliaria di pulizia, corrispondente a fr. 22'000.-- (cfr. doc. AI 115).
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine, con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010), elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), aggiornata al 2012, per un salario mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore di durata media lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 52'888.-- per l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di una riduzione di rendimento del 40%, ha riconosciuto una riduzione del reddito per attività leggere (8%) e quindi un reddito da invalida di fr. 13’365.-- (doc. AI 115/2).
Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità risulta essere del 39,25%.
Riguardo alla riduzione, va ricordato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questa Corte nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Nel caso concreto, con l’aumento della riduzione al 10%, l’esito della vertenza non cambierebbe. Un’invalidità parziale del 40%, come si vedrà, non permette di riconoscere all’assicurata un grado d’invalidità globale pensionabile.
2.9. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
In particolare la cifra 3086 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”
Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).
Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 25 novembre 2014 (doc. AI 113). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 31% (in quella precedente: 15%). Con il ricorso l’assicurata sostiene che l’assistente sociale non ha accertato se è esigibile l’aiuto nell’economia domestica e, se del caso, in che misura.
Va qui rilevato che nell’inchiesta economica è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui merita conferma.
L’incaricata ha poi tenuto conto della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia, composta dal marito dell’assicurata (classe 1968), dalla figlia nata nel 1993 e dal figlio nato nel 2004, e quindi, della collaborazione esigibile fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
A quest’ultimo proposito, è utile segnalare che il TF ha stabilito che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2). Né del resto l’assicurata ha spiegato i motivi per cui una simile ripartizione sia da considerare come non sostenibile.
Visto quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
2.10. Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 45% quale salariata e del 55% quale casalinga, dal dicembre 2011 l’assicurata presenta un’invalidità globale dell’8%, percentuale che non dà diritto ad una rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella decisione impugnata:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata 45% 39,25% 17,66%
Casalinga 55% 31% 17,05%
Grado d’invalidità globale 35%
Visto lo scarto tra il 35 e 40%, è irrilevante che i redditi non siano stati aggiornati al 2014. Quindi, dopo il maggio 2014 l’assicurata non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
Richiamato quanto sopra, l’assicurata ha tuttavia diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2014 al 31 agosto 2014.
Ne consegue che, modificata come sopra la decisione contestata, il ricorso è da dichiarare parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
L’amministrazione verserà all’assicurata fr. 500.-- di ripetibili parziali.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente nella misura di tre quarti, il restante quarto va a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 13 maggio 2015 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2014; per il resto la decisione è confermata.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente nella misura di tre quarti; un quarto a carico dell’Ufficio AI. Quest’ultimo verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA compresa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti