Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.103
Entscheidungsdatum
20.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.103

rg/sc

Lugano 20 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 maggio 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, classe 1965, nel mese di aprile 2006 aveva inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio di una rendita (doc. AI 1). Con decisione 12 marzo 2007 – confermata dallo scrivente Tribunale con STCA del 5 ottobre 2007 – l’Ufficio AI gli aveva negato il diritto a una rendita (doc. AI 23 e 89);

  • con decisione 13 dicembre 2007 (cresciuta incontestata in giudicato) l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una nuova richiesta presentata dall’assicurato nel maggio 2007 (doc. AI 43);

  • nel marzo 2011, trasmettendo all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica (doc. AI 44, 45 e 46), l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc. AI 48). Per decisione 23 agosto 2012 (doc. AI 79), confermata dal TCA con sentenza del 14 maggio 2013 (doc. AI 89), l’amministrazione – sulla base in particolare di una perizia SAM del 16 maggio 2012 – ha nuovamente negato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali stante un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 68);

  • nel febbraio 2015 RI 1 ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni producendo un certificato medico del reumatologo dr. __________, datato 26 gennaio 2015 ed attestante un’incapacità “nel suo lavoro svolto precedentemente di boscaiolo al 100%, e anche di musicista in misura superiore al 70%” (doc. AI 94 e 96);

  • con decisione 11 maggio 2015 l’Ufficio AI – sulla base del parere medico SMR secondo cui il nuovo certificato del dr. __________ “riprende la valutazione già espressa in un precedente [suo, ndr] certificato del 2011 precedente la valutazione SAM [del 16 maggio 2012, ndr]” (doc. AI 99-1) – ha emesso una decisione di non entrata in materia osservando come l’assi-curato non abbia credibilmente dimostrato una rilevante modifica delle circostanze dopo l’emissione della precedente decisione;

  • con il ricorso in rassegna, istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rappresentato dall’avv. RA 1 l’assicurato, senza produrre altra refertazione medica, contesta suddetta decisione censurando la surriferita valutazione SMR, smentita, a mente dell’insor-gente, dal certificato 26 gennaio 2015 del dr. __________ il quale darebbe “atto dell’intervenuta presenza di nuove sintomatologie alle mani, tutti elementi che non risultano nei certificati medici precedenti né nella valutazione SAM”;

  • con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del ricorso ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica dello stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni ed e-videnziando, in particolare, come non sia stata apportata in sede ricorsuale ulteriore documentazione medica comprovante l’esistenza di “nuove patologie maggiormente invalidanti rispetto a quanto determinato dal SAM nella perizia del 2012”;

  • pendente lite l’insorgente ha trasmesso al Tribunale il rapporto 12 gennaio 2015 relativo alla visita ambulatoriale effettuata in medesima data presso la __________ (doc. G/2), nonché lo scambio di mail intercorso tra quest’ultima e il patrocinatore avv. RA 1 (cfr. VIII/1);

  • preso atto di suddetta nuova documentazione, sottoposta an-ch’essa al vaglio del SMR (X/1), con osservazioni 17 settembre 2015 l’amministrazione ha chiesto il rinvio degli atti affinché entri nel merito della domanda di prestazioni del 12 febbraio 2015, opponendosi tuttavia all’accollo di eventuali spese di procedura e ripetibili;

  • con scritto 21 settembre 2015 l’insorgente ha evidenziato co-me la proposta dell’Ufficio AI corrisponda in sostanza a quanto chiesto col gravame, riconfermandosi nella propria domanda di assistenza giudiziaria e di eventuali ripetibili;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

  • qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d’invali-dità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la mo-difica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). La Corte federale ha inoltre precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

  • nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

  • in concreto con decisione 6 giugno 2012 – confermata con STCA del 14 maggio 2013 – sulla base in particolare (per quanto riguarda l’aspetto medico) della perizia pluridisciplinare SAM del 16 maggio 2012, l’Ufficio AI aveva respinto la do-manda di prestazioni il tasso d’invalidità dell’assicurato non attingendo il minimo pensionabile (doc. AI 68);

  • nel contesto della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2015 (trattasi segnatamente di nuova domanda [cfr. art. 87 cpv. 4 OAI] e non, come erroneamente sostenuto nel gravame, di una revisione [cfr. art. 87 cpv. 1 OAI e art. 17 LPGA]) l’assicurato, come accennato, ha prodotto il certificato medico del reumatologo dr. __________ datato 26 gennaio 2015 del seguente tenore:

" (...)

Con la presente si certifica che il paziente summenzionato soffre di dolori lombari in presenza di multiple discopatie con progressivo deterioramento. Presenta anche dei dolori alle mani in presenza di una sub-lussazione del retinacolo degli estensori a livello delle metacarpo-falangee II e III della mano sx e II della mano dx. Per questi motivi il paziente risulta inabile nel suo lavoro svolto precedentemente di boscaiolo al 100%, e anche di musicista in misura superiore al 70%.” (doc. AI 96/1);

  • con il provvedimento qui impugnato l’amministrazione, confermando il progetto di decisione emesso il 23 marzo 2015 - nei confronti del quale l’interessato non ha formulato osservazioni - ha statuito la non entrata in materia e ciò sulla base del parere espresso dal medico SMR secondo cui, in particolare, “la certificazione del dr. __________ del 26.1.2015 in pratica riprende la valutazione già espressa in un precedente certificato nel 2011 precedente la valutazione SAM” (doc. AI 99/1);

  • in relazione al suevocato rapporto medico del dr. __________ del-l’__________, prodotto nelle more della presente procedura dopo la risposta di causa, sulla scorta del parere SMR (cfr. X/1) l’amministrazione ha osservato:

" Con riferimento a quanto in oggetto, osserviamo che la documentazione medica specialistica prodotta pendente causa è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI. Il Dr. __________, nella sua annotazione del 16.09.2015, qui allegata, si è così determinato:

“ in considerazione dell’attuale certificazione dr. __________ OK per entrata in merito nel corso dell’istruttoria da richiedere rapporti dettagliati al dr. __________ e al dr. __________ sarà da valutare l’esigibilità dell’intervento che dovrebbe risolvere l’attuale impedimento.”

Stante quanto precede, lo scrivente Ufficio richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti affinché entri nel merito della domanda di prestazioni del 12.02.2015, proceda agli accertamenti medici necessari e successivamente renda una nuova decisione.” (doc. X);

  • proposto il rinvio degli atti, l’amministrazione ha tuttavia precisato di opporsi all’eventuale accollo di spese giudiziarie, evidenziando al proposito come l’assicurato abbia prodotto solo in sede ricorsuale la documentazione medica attestante una rilevante modifica delle condizioni mediche ed economiche, ciò che avrebbe invece potuto fare in sede di osservazioni al progetto di decisione del 23 marzo 2015;

  • con scritto 21 settembre 2015 l’insorgente, facendo rilevare come in sostanza la proposta dell’Ufficio AI corrisponda a quanto chiesto con il ricorso, ribadisce la fondatezza della do-manda di assistenza giudiziaria e di eventuali ripetibili osservando altresì che l’amministrazione “disponeva già da tempo dei documenti medici sufficienti per un esame completo della domanda di revisione (cfr. ricorso pt. 4-5), rendendo la critica di carenza di dirigenza [recte: diligenza, ndr] del tutto infondata”;

  • con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammi-nistrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012, consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall’Alta Corte nella suddetta sentenza del 9 luglio 2012 si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden kön-nen, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’ob-bligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicu-rato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’am-ministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;

  • nel caso in esame, all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, può essere prestata adesione. Una modifica – rispetto a quanto accertato nell’ambito della proce-dura sfociata nella decisione di diniego del 23 agosto 2012 (cfr. in particolare la perizia pluridisciplinare SAM, sub. doc. AI 68) – dello stato valetudinario e delle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato risulta essere stato sostanziato, ovvero reso verosimile ai sensi della surriferita giurisprudenza, solamente dopo l’emanazione della decisione oggetto d’impugnativa, segnatamente tramite il dettagliato (dal profilo diagnostico, anamnestico, dell’esame clinico, radiologico e del prospettato intervento chirurgico con conseguente riabilitazione) rapporto 12 gennaio 2015 dell’__________ relativo al problema alle mani e prodotto dall’insor-gente per la prima volta nell’ambito della presente procedura ricorsuale ancorché risalente al mese di gennaio 2015 (doc. G/2). Il certificato del dr. __________ di data 26 gennaio 2015, sep-pure facente stato dell’esistenza oltre che di disturbi lombari anche di un problema alle mani in precedenza non riscontrato, non può validamente essere considerato nel caso concreto elemento sufficiente a giustificare un’entrata in materia sulla nuova domanda: in tale certificato, infatti, lo specialista conclude per una incapacità quale boscaiolo del 100% rispettivamente in misura superiore al 70% quale musicista, giudizio, questo, che corrisponde esattamente a quello già e-spresso dal medesimo sanitario nel precedente suo certificato dell’11 novembre 2011 (doc. AI 61-3) in cui aveva attestato i medesimi gradi di incapacità quale boscaiolo e musicista con riferimento alle affezioni lombari. Dal nuovo certificato, che riferisce della presenza anche di problemi alle mani, non e-merge quindi una diversa valutazione dell’incapacità al lavoro rispetto a quanto precedentemente certificato con riferimento unicamente alla patologia lombare. Il certificato 11 novembre 2011 unitamente al rapporto 7 giugno 2011 – attestante un’incapacità del 100% quale boscaiolo e del 70% quale musicista (cfr. doc. AI 52) – erano per altro stati considerati nel-l’ambito della perizia SAM del 16 maggio 2012 nel contesto quindi della procedura sfociata con la decisione di non entrata in materia del 23 agosto 2012 confermata, come visto, con STCA del 14 maggio 2013;

  • in conclusione, non avendo l’assicurato reso validamente verosimile una modifica del suo stato invalidante prima dell’e-manazione della decisione qui impugnata – rispettivamente non avendo neppure egli, in sede di osservazioni al progetto decisionale del 23 marzo 2015, fatto riferimento o postulato l’acquisizione di mezzi di prova decisivi ai fini dell’esame della sua richiesta (notasi al rigiuardo che il già menzionato rapporto medico dell’__________ risulta essere stato redatto precedentemente all’emanazione del progetto di decisione) – la non entrata in materia sancita dall’Ufficio AI merita conferma;

  • il ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Uf-ficio AI affinché, tenuto conto in particolare della refertazione medica prodotta dall’insorgente, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni AI;

  • giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della presente procedura.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patro-cinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie, ritenuto come il gravame non presentasse sin dall’inizio, ad un sommario esame iniziale, probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio non merita accoglimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.

  1. L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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