Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2015.10
Entscheidungsdatum
17.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2015.10

BS/sc

Lugano 17 marzo 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 novembre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1957, di professione muratore indipendente, nel giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi legati a due infortuni occorsi nel 2012 (doc. AI 1).

Richiamata dall’assicuratore LAINF la documentazione medica (tra cui la perizia pluridisciplinare 26 febbraio 2013 del SAM; doc. 30 in atti LAINF), esperiti degli accertamenti medici (in particolare la perizia psichiatrica 10 febbraio 2014 a cura della dr.ssa __________; doc. AI 52) ed economici (l’inchiesta economica per indipendenti svolta l’8 aprile 2014, cfr. il relativo rapporto 5 giugno 2014 in doc. AI 59), con decisione 21 novembre 2014 (preavvisata il 2 settembre 2014) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato alcuna incapacità al guadagno (doc. AI 80).

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando l’assegnazione di una rendita intera “con il grado superiore al 70% trascorso il periodo di carenza usuale”. Il ricorrente contesta la valutazione medica alla base del provvedimento impugnato ritenendo in particolare come l’amministrazione non abbia tenuto conto del peggioramento delle condizioni di salute intervenute successivamente alla perizia SAM. Altrettanto contestata è la valutazione economica. Egli sostiene che nel suo caso è applicabile il metodo straordinario dal quale risulterebbe un’incapacità al guadagno del 60%. Quand’anche fosse da applicare il metodo ordinario, il ricorrente contesta la determinazione sia del reddito da valido che da invalido operata dall’amministrazione.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 16 gennaio 2015 del proprio servizio medico (SMR), ha chiesto la retrocessione degli atti per procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare.

1.4. Su richiesta del TCA, con scritto 9 febbraio 2005 il ricorrente ha fatto presente:

" (…)

Con il ricorrente abbiamo valutato la proposta, e possiamo senz'altro aderire alla richiesta di restituire gli atti, con lo scopo di promuovere accertamenti più aggiornati e mirati relativamente all'aspetto medico. D'altra parte, con il nostro gravame abbiamo sollevato anche l'argomentazione economica, ma quest'aspetto, e nella misura del possibile, chiediamo cortesemente che rimanga indeciso, ed il provvedimento non contenga indicazioni e/o argomentazioni in rapporto ai parametri economici che vanno utilizzati." (doc. VI)

Con osservazioni 19 febbraio 2015 l’Ufficio AI, prendendo atto dell’adesione alla propria proposta di rinvio atti, ha evidenziato:

" (…)

Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (cfr. l'annotazione SMR del 16.1.2015 agli atti), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato i suoi diritti di difesa." (doc. VIII)

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Nel caso in esame, questo TCA ritiene che effettivamente, come evidenziato nella risposta di causa, la presente fattispecie necessiti di ulteriori accertamenti di natura medica.

A tal riguardo va fatto riferimento alle citate annotazioni 16 gennaio 2015 del dr. __________ del SMR, il quale ha rivalutato la documentazione medica prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione, prodotta dall’assicurato il 27 ottobre 2014 (cfr. doc. AI 74).

In particolare, il succitato sanitario ha rilevato:

" (…)

In sede di osservazione al progetto si fa valere:

  • Stenosi canale spinale di origine congenita

  • Rottura del sovraspinato spalla destra 1.2014

  • Cirrosi epatica CHILD A su epatite C cronica

○ Dal 1.10.2014 terapia antivirale in atto

  • Sindrome tunnel carpale destra medio-grave

Valutazione:

  • In considerazione della polipatologia in evoluzione è necessaria una rivalutazione pluridisciplinare di decorso in ambito SAM (reumatologica, psichiatrica, neurologica e epatologica) per definire evoluzione esigibilità lavorativa rispetto alla valutazione SAM del 2013." (doc. IV/1)

In effetti, nel certificato medico 23 ottobre 2014, in cui aveva riassunto in due pagine le diagnosi, la dr.ssa __________ aveva segnatamente indicato un peggioramento della grave stenosi del canale spinale rispetto al marzo 2013, una estesa rottura parziale del tendine sovraspinato lato articolare spalla destra (evidenziata dalla RM del 14 gennaio 2014), una cirrosi epatica compensata (CHILD Pugh A) su epatite C cronica trattata dall’ottobre 2014 con terapia antivirale ed una sindrome del tunnel carpale a destra d’entità medio grave (confermata il 3 aprile 2014 dal dr. __________; doc. AI 74), sostenendo “un aumento dell’invalidità di almeno il 50% o il 70% come richiesto a suo tempo dal dr. __________” (doc. AI 74/3).

Oltre ai succitati peggioramenti, intervenuti successivamente alla perizia del SAM, dal rapporto 11 novembre 2014 – prodotto con il ricorso – del dr. __________, medico aggiunto in ortopedia all’Ospedale __________ di __________, risulta confermata “una artrosi degenerativa dell’articolazione metatarso-falengea del primo raggio a destra così come a sinistra (doc. B).

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.

In queste circostanze, è giustificato rinviare gli atti all’Ufficio AI per procedere ad una valutazione pluridisciplinare in ambito reumatologico, psichiatrico, neurologico ed epatologico al fine di esaminare l’evoluzione della capacità lavorativa rispetto alla perizia 29 febbraio 2013 del SAM.

In esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione economica, sulle cui contestazioni ricorsuali ora è prematuro esprimersi. In seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.

Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 21 novembre 2014 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà inoltre al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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