Raccomandata
Incarto n. 32.2014.92
cs
Lugano 18 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, maestro artigiano presso lo stabilimento industriale __________ di __________, il 17 febbraio 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1-1 e seguenti).
1.2. Dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia ad opera del CPAS, l’UAI, tenuto conto di un grado d’invalidità del 66%, con decisione del 27 maggio 2014 (doc AI 55-1), preavvisata dal progetto del 27 gennaio 2014 (doc. AI 38-1), ha riconosciuto una rendita intera dal 1° settembre 2013, ridotta a ¾ di rendita dal 1° gennaio 2014, in considerazione del miglioramento dello stato di salute.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc. I). Contestualmente ha richiamato l’intero incarto AI.
L’insorgente contesta sia la perizia del CPAS, non considerata adempiere i presupposti per riconoscerne il valore probatorio, sia il raffronto dei redditi.
Circa l’aspetto medico, il ricorrente rileva che la propria curante, dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha accertato, dal 1° ottobre 2013, un’inabilità totale nella sua attività ed un’incapacità del 75% in attività adeguata, ritenendo inesigibile un lavoro al 50%. Per contro la perizia del CPAS, effettuata sulla base di soli due incontri, giungerebbe a conclusioni non coerenti con il quadro di gravi problemi comportamentali e lavorativi descritti. La valutazione peritale integrerebbe condizioni inesistenti (attività adatta da svolgere, se possibile, solo con colleghi ultracinquantenni) e sarebbe manifestamente errata. Il referto ometterebbe di prendere in considerazione che un’attività implica un certo ritmo, flessibilità, stress, nuove mansioni, discussioni con i colleghi, ecc.. Ciò implicherebbe necessariamente un’incapacità lavorativa superiore al 50%. A questo proposito l’insorgente rammenta che non si può parlare di possibilità di guadagno quando l’attività esigibile è possibile solo in forma talmente ridotta che in pratica non esiste nel comune mercato del lavoro o sarebbe possibile solo grazie ad una disponibilità irrealistica in un datore di lavoro medio.
Circa il raffronto dei redditi, l’insorgente rileva che la riduzione sociale dell’8% non è giustificata, ma che andrebbe presa in considerazione una riduzione di, almeno, il 18%.
1.4. Con risposta del 12 agosto 2014, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VIII). L’assicurato evidenzia che i periti del CPAS si sono limitati a due soli colloqui a distanza di soli 4 giorni che non hanno permesso di poter valutare l’evoluzione della situazione. Per contro, la curante, dr.ssa med. __________, ha potuto esaminare il proprio paziente nell’arco di più mesi, potendo così meglio esaminare il suo stato di salute. Anche la valutazione del miglioramento, avvenuto nel corso di settembre 2013, sarebbe errata, poiché si basa su “una irrisoria ripresa di un minimo interesse per l’attività di giardinaggio”, in concreto di minima intensità e durata e di nessuna attinenza con il mondo del lavoro produttivo. Non si tratta di un elemento sufficiente a fondare una valutazione della capacità lavorativa. Si tratterebbe inoltre di un cambiamento di soli due mesi, insufficiente per stabilire seriamente un miglioramento del danno psichico cronico. In concreto la perizia si basa in larga misura su ipotesi e non giunge a conclusioni logiche. Anche la valutazione della limitazione in attività adeguata è teorica, ponendo condizioni non realistiche nel normale mondo del lavoro. Viste le gravi e persistenti limitazioni di cui non viene accertato alcun miglioramento occorre ritenere che la limitazione riconosciuta per l’impiego precedente, vale per qualsiasi attività. L’assicurato è in grado di affrontare con grande difficoltà il mondo del lavoro. Per contro, la curante, dr.ssa med. __________ ha potuto accertare, motivandola approfonditamente, un’incapacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività. Infine il ricorrente rileva non essere possibile ridurre il salario da invalido solo dell’8%.
1.6. Con osservazioni del 25 settembre 2014 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Nel caso di specie, ritenute le considerazioni dei medici curanti, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia ad opera del CPAS (doc. AI 35-1).
La dr.ssa med. __________, il 24 giugno 2013 aveva infatti affermato:
" (…)
Dal 19 gennaio 2010 il paziente ha iniziato una presa a carico psichiatrica e psicologica di sostegno presso lo studio medico e in seguito presso la Clinica __________ della sottoscritta, inviato dal medico di famiglia, Dr. med. __________.
Nel corso della presa a carico dal 2010 a tutt’oggi, abbiamo osservato esacerbazioni depressive periodiche, in parte endogene, in parte favorite dalla difficoltà a sostenere i tempi e i ritmi della attività lavorativa, in parte favorite da una conflittualità di coppia con esacerbazioni periodiche, in parte dalle preoccupazioni per i figli. L’ultima ricaduta depressiva risale al settembre 2012.
Dall’inizio di settembre 2012, il paziente ha presentato una esacerbazione del quadro psicopatologico di base, in parte favorita da una condizione di stress lavorativo prolungato, dalle preoccupazioni per le difficoltà scolastiche e di apprendimento dei due figli, dalle incomprensioni di coppia. A livello lavorativo, il trasferimento nell’ultimo reparto, molto rumoroso, ha notevolmente peggiorato la vulnerabilità di base. Il quadro psicopatologico si è mostrato resistente all’approccio biologico e psicoterapico, nell’ambito di una identità con difese fragilizzate, deficitarie capacità autoriflessive e metacognitive, distorsioni cognitive, resilienza notevolmente ridotta, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.
Durante la presa a carico abbiamo più volte proposto al paziente un reinserimento graduale a tempo parziale alle __________ e al datore di lavoro un trasferimento in un reparto meno rumoroso, possibilmente in un team più ristretto. Ma il paziente ha sempre presentato in queste occasioni un aggravamento del quadro psicopatologico con momenti di elevata angoscia, e verbalizzazione di idee suicidali, verbalizzate anche ai familiari.
Più volte abbiamo proposto un ricovero stazionario in Clinica __________, ricovero che ha accettato lo scorso marzo, ed è durato solo poche ore, in quanto non riusciva a stare lontano dalla moglie e dai figli. Da allora ha continuato regolarmente la presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica a livello ambulatoriale.
Sintomi soggettivi
Il paziente lamenta spesso di sentirsi agitato, si sente privo di energie, spesso esprime vissuti di colpa, colpevolizzandosi per le difficoltà cognitive dei due figli.
A casa si sente messo sotto pressione da parte della moglie, che sembra rimproverarlo di sovente, mentre riferisce che sul lavoro viene spesso schernito e vive con paura e ansia i compiti a lui affidati, poiché non riesce ad adattarsi ai continui cambiamenti e ad apprendere nuovi compiti. Vive come stressante l’attuale posto di lavoro, il quale mette giornalmente in evidenza i limiti cognitivi del paziente, di cui lui stesso è parzialmente consapevole. Il paziente, infatti, riferisce un sentimento di insicurezza e un’immagine di inferiorità di sé stesso, che l’attuale condizione di lavoro sembra aver enfatizzato in maniera per lui insopportabile, al punto da presentare pensieri disfunzionali che lo portano a immaginare e rimuginare di continuo scenari negativi.
Il paziente lamenta allo stato attuale la persistenza di apatia, astenia e facile esauribilità.
Sintomi oggettivi
Allo stato attuale persiste uno stato depressivo cronicizzato con astenia, facile esauribilità, resilienza ridotta, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, distorsioni cognitive e percettive, riduzione della capacità relazionale.” (doc. D)
I periti, hanno visitato il ricorrente in data 13 dicembre 2013 e 17 dicembre 2013. Dopo aver descritto gli atti medici, l’anamnesi e l’esame clinico secondo AMDP-System, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (F33.11) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di debolezza mentale (F70).
Gli specialisti hanno evidenziato:
" (…)
Siamo di fronte ad un assicurato che, fin dalla prima infanzia, ha mostrato difficoltà sul piano cognitivo (comprensione, logica, matematica) associate a problemi metacognitivi (difficoltà nel comprendere le intenzioni e stati d’animo altrui, pensiero concreto), ma, soprattutto, emotivi (intolleranza alle frustrazioni, labilità emotiva, dipendenza da figure adulte, sentimenti di insufficienza personale e inadeguatezza), il tutto associato ad un certo impaccio e goffaggine motoria che, in passato, non gli ha permesso di fare sport e che risulta tuttora evidente.
Tutto questo si inquadra in quello che agli atti è stato definito talvolta come disturbo cognitivo lieve (Dr. __________, clinica __________), talvolta come livello intellettivo limite (Dr.ssa __________). Non ho ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad un test di livello (WAIS), dal momento che la disarmonia evolutiva appare non solo a livello cognitivo ma anche emotivo ed affettivo (aspetti non valutati da tale test) e perché appare evidente che anche a terzi non esperti, come l’assicurato presenti un certo grado di debolezza mentale. Ciò ha comportato la tendenza da sempre ad appoggiarsi a figure da lui sentite come paterne, tutelanti e accudenti così come, spesso, ha generato prese in giro e talvolta anche veri e propri raggiri, vista anche la bontà d’animo e la buona disposizione verso gli altri da parte dell’assicurato. Anche nella storia lavorativa è abbastanza evidente come egli si sia trovato bene e libero da sintomi quali ansia di performance, insicurezza e reazioni ansiose, quando il clima lavorativo era a bassa intensità emotiva e conflittualità o se era presente almeno una figura che lo tutelava e lo “proteggeva”. Egli infatti da sempre dimostra una bassa assertività e capacità di affermare il proprio punto di vista, __________.
Il lavoro semplice, in mansioni semplici, anche per tempi prolungati (faceva praticamente due lavori se si considerano gli impieghi nemmeno tanto saltuari di giardinaggio), è sempre stato comunque eseguito con efficacia e persistenza, seppur solo in ambienti in cui riusciva ad avvertire un clima a bassa conflittualità. A fronte di atteggiamenti aggressivi o giudicanti di colleghi o superiori, è sempre andato in difficoltà, con comparsa di sintomatologia depressiva se non psicotica (episodio del 1987 mentre si trovava a __________ per il corso di verificatore o dopo la prima valutazione non ottimale da parte del superiore nel 2010). Da sottolineare inoltre come, a fronte di una situazione famigliare abbastanza disastrosa (__________), egli avesse trovato nel lavoro una fonte di distrazione e soddisfazione, almeno fino a quando non si è verificato l’ultimo cambio di luogo di lavoro, seppur all’interno dello stesso settore. La presenza di ritmi di lavoro più serrati, l’assenza completa di rapporto con il capo (cui in passato aveva sempre fatto riferimento come figura protettiva e tutelante), il non aver trovato tra i colleghi persone disposte ad ascoltarlo e a condividere con lui i tempi morti, ha rappresentato un evento sicuramente stressante che, sulla base di una struttura cognitiva fragile, con scarse capacità autoriflessive e bassa soglia alla frustrazione, ha comportato un franco scompenso depressivo a partire dal settembre 2012.
Per quanto riguarda la ricorrenza depressiva, se consideriamo l’episodio del 1987 come un episodio depressivo grave con sintomi psicotici e l’episodio di inizio 2012, poi risoltosi a primavera, unito all’ultimo e ancora attuale ripresentatosi a fine estate 2012, possiamo porre diagnosi di disturbo depressivo ricorrente. Per quanto riguarda la gravità, al momento (e da due mesi circa), sono soddisfatti i criteri ICD 10 per porre diagnosi di episodio depressivo di media gravità con sindrome biologica mentre, anche a detta dell’assicurato, da settembre 2012 a settembre 2013 il quadro era verosimilmente di intensità grave (come anche certificato dalla Drssa __________). Nel corso dell’ultimo anno egli avrebbe abbandonato quasi completamente le attività accessorie per la comparsa di una pervasiva insicurezza, astenia, anedonia e abulia e per frequenti episodi che egli definisce di “paura” sine materia, ma che gli inibiscono l’azione e la attuazione di anche minime attività. Attualmente passerebbe molto tempo a rimuginare in modo perseverante, prolisso e scarsamente utile, non solo sugli avvenimenti lavorativi trascorsi ormai da più di un anno, ma anche su ogni minima situazione stressante, ricorrendo spesso al consiglio del fratello maggiore o dello psicologo che lo sta seguendo con continuità da settembre 2012. Anche il solo dover portare al lavoro i certificati di malattia, scatenerebbe addominalgia con crisi diarroiche, incremento dell’ansia libera e somatica, paura e insicurezza
(…)
Per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo che attualmente, non tanto per il quadro di debolezza mentale, quanto per il disturbo depressivo, l’assicurato presenti una IL del 70% (tempo ridotto rendimento pieno), anche se si devono fare alcune precisazioni. Infatti non ritengo che tale incapacità sia legata ad una perdita di competenze quanto ad un bassissima flessibilità, persistenza, assertività che, in passato, erano solo lievemente deficitarie e, con il supporto di un ambiente favorevole, avevano comunque permesso una piena capacità lavorativa. Allorquando, anche in passato il clima lavorativo non era ideale, erano avvenuti scompensi che avevano comportato una diminuzione della CL; dal 2012 è subentrato un nuovo episodio depressivo, che tende ad essere perdurante e che mina stabilmente il già precario equilibrio precedente. Pertanto, se la IL è del 70% nell’abituale luogo di lavoro non mi sembra si possa dire altrettanto in un ambiente adeguato. Per ambiente adeguato intendo un luogo con pochi dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano presenti dei responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e, possibilmente, ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico (operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre ad esempio) ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse conoscenze di base in quest’ambito.
Rispetto alla conflittualità sul lavoro, egli potrebbe farvi fronte a patto che non vi siano livelli troppo elevati in emozioni espresse e che riuscisse ad identificare una figura protettiva.
In questo lavoro adeguato egli verosimilmente, nonostante il disturbo depressivo, potrebbe avere un rendimento almeno del 50%.
Ovviamente, viste le difficoltà dell’assicurato, potrebbe essere utile un intervento della AI nell’aiuto al collocamento per trovare un ambiente di lavoro confacente al suo disturbo.
Sul piano prognostico, ritengo che la buona compliance della terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro stiano già portando ad un miglioramento, seppur parziale, della sintomatologia depressiva; non escludo una remissione nei prossimi 12 mesi, per cui riterrei opportuna una rivalutazione a distanza di un anno. Non giocano a favore di un miglioramento la concomitante presenza di numerosi problemi socio familiari e quindi la mancanza di una rete di supporto efficace e le scarse risorse meta cognitive ed autoriflessive dell’assicurato.
Dal settembre 2012 al settembre 2013 la IL era verosimilmente al 100% mentre il parziale miglioramento cui si è assistito negli ultimi due mesi, farebbe datare la presente IL al 70% in attività abituale e 50% in attività confacente a partire dall’ottobre 2013 (doc. AI 35-9/11)
Il 10 gennaio 2014 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ha confermato l’esito della valutazione peritale (doc. AI 36).
L’11 febbraio 2014 la curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha contestato le conclusioni del medico SMR, affermando:
" (…)
Dalla osservazione clinica effettuata dal 01.10.2013 a tutt’oggi si conferma la persistenza di uno stato depressivo cronicizzato accompagnato da resilienza notevolmente ridotta, facile esauribilità, concentrazione ridotta, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.
Il quadro psicopatologico dal 01.10.2013 a tutt’oggi non è compatibile con l’esigibilità di una attività lavorativa a scopo lucrativo al 50%, anche se di tipo leggero e in ambiente tranquillo.
Dal 01.10.2013 a tutt’oggi abbiamo osservato la persistenza della incapacità di mantenere la continuità richiesta per una qualsiasi attività di scopo lucrativo nella misura del 50%. Il paziente presenta difese fragilizzate e appare ancora molto vulnerabile agli eventi stressor.
In considerazione della evoluzione clinica osservata si riconferma dal 01.10.2013 a tutt’oggi una IL totale nella attività abituale e una IL non inferiore al 75% in attività adeguata ai limiti funzionali.” (doc. AI 44-3)
Il 25 marzo 2014 i periti hanno preso posizione, affermando:
" (…)
Ci viene richiesto di prendere posizione rispetto alle osservazioni della Dr.ssa __________.
In data 11.11.2013 la Dr.ssa __________, curante dell’assicurato, in una relazione al Dr. __________ della __________ scriveva che l’assicurato era stazionario rispetto al precedente rapporto del maggio 2013 e sottolineava una prognosi lavorativa sfavorevole ritenendo prematuro pronunciarsi su eventuali restrizioni mediche sul posto di lavoro. Con la relazione del 11.02.2014, successiva al progetto di decisione AI, ribadiva lo stato cronicizzato che dall’1.10.2013 non era compatibile con l’esigibilità di una attività lavorativa a scopo lucrativo al 50% anche se di tipo leggero ed in ambiente tranquillo e da allora si osservava l’incapacità a mantenere la continuità lavorativa richiesta per una qualsiasi attività lucrativa nella misura del 50%, per cui si ribadiva una IL del 100% nell’attività abituale e almeno del 75% in attività adeguata ai limiti funzionali.
Sul piano della diagnosi e del meccanismo verosimile dell’ultimo scompenso dell’assicurato, la perizia non si distanzia dalle considerazione della Dr.ssa __________ che, nel suo rapporto del giugno 2013, sottolinea come “alla notizia del trasferimento alle __________ ha iniziato a sentirsi male, si sentiva agitato e preoccupato pensando al carico di lavoro e al dinamismo richiesto dai continui cambiamenti. Si tratterebbe di un lavoro in cui è necessario sapersi adattare giorno dopo giorno a nuove richieste in un breve lasso di tempo” e, più oltre, “l’ultimo posto di lavoro mette giornalmente in evidenza i limiti cognitivi del paziente di cui lui stesso è parzialmente consapevole. Il paziente infatti riferisce un sentimento di insicurezza e l’immagine di inferiorità di sé stesso che l’attuale condizione di lavoro sembra avere enfatizzato in maniera per lui insopportabile, al punto da presentare pensieri disfunzionali che lo portano a immaginare e rimuginare di continuo scenari negativi”. Dall’anamnesi raccolta in perizia si evince come spesso di fronte a cambiamenti o a posti di lavoro in cui anche per le difficoltà cognitive aveva problemi di adattamento (ed aveva presentato altri episodi depressivi da cui la diagnosi di depressione ricorrente) e solo qualora riuscisse a trovare figure, tendenzialmente più anziane riusciva comunque ad adattarsi appoggiandosi a loro. In perizia si sottolinea che: “anche nella storia lavorativa è abbastanza evidente come egli si sia trovato bene e libero da sintomi quali ansia di performance, insicurezza e reazioni ansiose, quando il clima lavorativo era a bassa intensità emotiva e conflittualità o se era presente almeno una figura che lo tutelava e “proteggeva”. Egli infatti da sempre dimostra una bassa assertività e capacità di affermare il proprio punto di vista”. Egli ha sempre comunque trovato nel lavoro, viste anche le concomitanti problematiche famigliari, una fonte di soddisfazione ma l’ultimo cambio di mansione con “la presenza di ritmi di lavoro più serrati, l’assenza completa di rapporto con il capo, il non aver trovato tra i colleghi persone disposte ad ascoltarlo e a condividere con lui i tempi morti, ha rappresentato un evento sicuramente stressante che, sulla base di una struttura cognitiva fragile, con scarse capacità autoriflessive e bassa soglia alla frustrazione, ha comportato un franco scompenso depressivo a partire dal settembre 2012”. La diagnosi e la dinamica dello scompenso non appaiono pertanto differire dalla valutazione della Dr.ssa __________.
D’altra parte l’assicurato ha affermato in sede peritale di avere ripreso negli ultimi tre mesi un minimo interesse per l’attività di giardinaggio che in passato aveva svolto in autonomia e per la cura del furgone delle attrezzature e, nonostante il quadro depressivo persista, si apprezza nella valutazione peritale come la capacità lavorativa sia differentemente compromessa nell’abituale professione e in una professione adeguata. L’allontanamento dal luogo di lavoro abituale unitamente alla buona compliance farmacologica, pur in presenza di alcuni fattori prognostici negativi, lasciano comunque la prognosi aperta e infatti si ritiene opportuna una nuova valutazione dell’andamento tra 12 mesi. Ci sembra di avere descritto l’attività confacente con molti particolari sottolineando ancora una volta come l’incapacità di adattamento alle nuove mansioni derivi sia dal quadro depressivo che dalla scarse strategie di coping, per cui le caratteristiche di un lavoro adeguato dovrebbero tenere conto di questi aspetti. In particolare si sottolineava che “per ambiente adeguato intendo un luogo con pochi dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano presenti dei responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e, possibilmente, ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico (operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre ad esempio) ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse conoscenze di base in quest’ambito. Rispetto alla conflittualità sul lavoro, egli potrebbe farvi fronte a patto che non vi siano livello troppo elevati di emozioni espresse e che si riuscisse ad identificare una figura protettiva”.
In definitiva si sottolinea che l’assicurato ha sicuramente scarsi strumenti per far fronte allo stress e mantiene attualmente un episodio depressivo di grado medio ma comunque la descrizione dell’ambiente di lavoro idoneo, che fa parte dei compiti peritali, tiene conto proprio degli aspetti di vulnerabilità dell’assicurato, cercando di sottolineare i punti di funzionamento che ancora sono a mio avviso presenti; il fatto che una tale attività sia rintracciabile nel libero mercato del lavoro esula dalla competenza dei periti. Comunque, sempre a causa della patologia psichiatrica rilevata, si sottolinea come la capacità lavorativa anche in una attività confacente come quella descritta appare sensibilmente ridotta (50%) anche se in misura minore a quella dell’attività abituale.” (doc. AI 51)
Il 22 aprile 2014 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI 52-1), mentre pendente causa il ricorrente ha prodotto un certificato del 26 giugno 2014 della dr.ssa med __________, che riassume il decorso del quadro psicopatologico (doc. H).
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione dei periti del CPAS del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35), che hanno concluso per una incapacità lavorativa del 75% nella precedente attività e del 50% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente dal mese di ottobre 2013.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di loro.
Al referto va attribuita piena forza probante.
Gli specialisti hanno in particolare spiegato nel dettaglio i motivi per i quali non ritengono di dover seguire le valutazioni della dr.ssa med. __________, rilevando che la perizia non si distanzia dalle considerazioni della curante, in particolare circa la diagnosi e la dinamica dello scompenso, ma trae delle conclusioni diverse per quanto concerne l’esigibilità di una capacità lavorativa in attività leggera e confacente allo stato di salute del ricorrente a partire dal mese di ottobre 2013. Ciò è dovuto in particolare alla circostanza che nel frattempo l’insorgente aveva ritrovato un certo interesse nei passatempi svolti a complemento della propria attività lucrativa, quali giardinaggio e cura del furgone delle attrezzature, e che la buona compliance della terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro hanno già portato ad un certo miglioramento, seppur parziale, della capacità lavorativa in attività leggere. Queste circostanze fanno ritenere ai periti che la capacità lavorativa è differentemente compromessa nell’abituale professione e in un’attività adeguata con tutte le, importanti, limitazioni descritte. Gli specialisti, a questo proposito, rilevano che l’allontanamento dal posto di lavoro abituale e la buona compliance farmacologica, pur in presenza di alcuni fattori prognostici negativi, lasciano comunque la prognosi aperta ed infatti hanno ritenuto necessario una nuova valutazione dell’andamento dopo 12 mesi.
Da parte sua l’insorgente non ha prodotto nuova documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali. Il referto dell’11 febbraio 2014 della curante (doc. AI 44-3), su cui i periti si sono diffusamente espressi il 25 febbraio 2014 (doc. AI 51-1), e quello del 26 giugno 2014 (doc. H) si esauriscono in una descrizione delle limitazioni già note e prese in considerazione nel referto del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35-1) e non apportano particolari elementi di novità. La dr.ssa med. __________ ha descritto uno stato depressivo cronicizzato accompagnato da resilienza notevolmente ridotta, facile esauribilità, concentrazione ridotta, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, di cui gli specialisti del CPAS hanno già tenuto conto (cfr. doc. AI 35-10) e che riassume in parte quanto già descritto nel referto del 24 giugno 2013 (doc. D), ampiamente ripreso nella perizia del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35-3).
A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto al miglioramento dello stato di salute, che i periti fanno risalire al mese di ottobre 2013, va evidenziato che essi, come già spiegato, non lo hanno motivato solo con il fatto che l’insorgente ha riacquistato un certo interesse nei passatempi (giardinaggio e cura del furgone delle attrezzature), ma anche con la compliance alla terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro, che hanno cominciato a produrre i primi positivi effetti (doc. AI 35-11). La circostanza che nel preciso caso di specie i periti hanno visitato il ricorrente in due occasioni e non su un arco di tempo maggiore, non inficia il valore probatorio della perizia. Infatti la curante ha descritto uno stato di salute stazionario, non soggetto a particolari variazioni dal settembre 2012 (cfr. doc. AI 33-2 dell’11 novembre 2013: “[…] rispetto al precedente rapporto del 16.05.13, il paziente si presenta stazionario […]” e doc. D: “[…] L’ultima ricaduta depressiva risale al settembre 2012 […]”), tant’è che la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità, non è variato dall’inoltro della domanda di prestazioni del 17 febbraio 2013 (cfr. doc. AI 24-2 [ultima esacerbazione nel settembre 2012]; doc. AI 28-2). Una valutazione su un periodo di tempo maggiore, nel preciso caso di specie, non si imponeva.
Infine, al ricorrente non può neppure essere d’aiuto la valutazione del dr. med. __________, medico curante, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività, non essendo specialista in psichiatrica ma in medicina interna e non apportando elementi medici oggettivi diversi da quelli accertati dai periti (doc. AI 27).
Va poi ribadito che le valutazioni peritali, sono state confermate dal medico SMR. Dr. med. __________, anch’egli specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In queste condizioni il TCA deve concludere che è comprovato, secondo l’abituale principio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente è incapace al lavoro al 75% nella precedente attività ed al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia dal 1° ottobre 2013.
2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che l’attività esigibile (operaio o aiuto giardiniere) a causa delle numerose limitazioni è possibile solo in forma così limitata che in pratica non esiste nel comune mercato del lavoro o sarebbe possibile solo grazie a una disponibilità irrealistica di un datore di lavoro.
I periti hanno stabilito che l’interessato potrebbe svolgere un’attività leggera al 50%, ad esempio di operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre in un ambiente adeguato. Per ambiente adeguato intendono un luogo con pochi dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano presenti responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e “possibilmente” ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse conoscenze di base in quest’ambito. Egli potrebbe far fronte alla conflittualità sul lavoro a patto che non vi siano livelli troppo elevati in emozioni espresse e che riesca a identificare una figura protettiva (cfr. doc. AI 35-9/11).
Il medico SMR, dr. med. __________ dapprima (doc. AI 36-2) e la consulente in integrazione successivamente (doc. AI 37-1), hanno in sostanza confermato le valutazioni peritali anche per quanto concerne le suddette limitazioni, senza tuttavia ritenere necessario la presenza di responsabili e colleghi ultracinquantenni, del resto indicata solo quale auspicio (“possibilmente”) dai periti, e della figura protettiva.
Va qui rammentato che secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale ritiene che nel caso di specie, come affermato dalla consulente in integrazione, nel mercato generale del lavoro vi sia la possibilità per il ricorrente di lavorare quale aiuto giardiniere od operaio semplice, in un ambiente tranquillo e presso un datore di lavoro con pochi dipendenti e che abbia le caratteristiche descritte in sede peritale. Il tessuto industriale ticinese è infatti notoriamente caratterizzato dalla presenza di ditte di piccole dimensioni (PMI) che permettono lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni descritte in sede amministrativa (pochi dipendenti, ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, presenza di persone accoglienti e tolleranti, richiesta di mansioni semplici e operative secondo un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico).
Resta da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
2.7. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame dagli atti emerge che nel 2012, senza il danno alla salute, l’interessato avrebbe conseguito un reddito, non contestato (cfr. doc. I, pag. 6, calcolo effettuato dal medesimo ricorrente) di fr. 84’472 (cfr. doc. IV, pag. 3; cfr. anche doc. B, pag. 3).
Aggiornato al 2014, anno di raffronto dei redditi (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, avvenuto nell’ottobre 2013), il reddito ammonta a fr. 85'744 (+ 0.7% nel 2013 e
2.8. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014, p. 94).
Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x 102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 + [0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html, dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido dell’8% per “altri fattori di riduzione” (cfr. doc. B). L’insorgente chiede una riduzione almeno del 18%.
Questo Tribunale ritiene che la decisione dell’amministrazione cantonale, su questo punto, non sia adeguata alla luce delle limitazioni cui è soggetto il ricorrente e ritiene che un’altra soluzione sia più opportuna rispetto a quella adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.4). D’altra parte una riduzione come quella auspicata dall’assicurato, sulla base della giurisprudenza, come esposto di seguito, appare eccessiva.
In una sentenza 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, il TF ha confermato una riduzione del 20% operata dal tribunale cantonale sul salario da invalido di una ricorrente, stiratrice, al beneficio di un permesso di soggiorno di tipo C, capace al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, affetta dalle seguenti patologie con ripercussione sulla capacità lavorativa: “épisode dépressif moyen (avec syndrome somatique)”, “difficultés liées à l'acculturation”, “syndrome fibromyalgique”, “aponévrosite plantaire bilatérale chronique” e “névrome de Morton des deux pieds”, tenuto tuttavia conto anche della nazionalità straniera, del suo tasso d’occupazione del 50%, del suo analfabetismo e della circostanza che capisce poco il francese (consid. 3.2: “la juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de procéder à un abattement de 20%, afin de “tenir compte de sa nationalité étrangère, de son taux d’occupation de 50%, du fait qu’elle est illettrée ou encore du fait qu’elle ne comprend que très peu le français”),
Il TF ha affermato:
«3.4 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
3.5 Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation - malgré le caractère sommaire de ses explications - en opérant un abattement - certes très généreux mais pas encore excessif ou abusif - de 20 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Âgée de 51 ans au moment déterminant où la juridiction cantonale a apprécié la situation et souffrant de limitations fonctionnelles qui la limitent principalement à des activités exercées en position assise (cf. expertise des docteurs L.________ et O.________ du 24 septembre 2011, p. 33), la recourante présente à l'évidence des facteurs objectifs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales. Qui plus est, la diminution de la capacité de travail de 50 % retenue sur le plan médical est justifiée par des limitations découlant d'une atteinte à la santé psychique qui se manifestent notamment par un ralentissement psychomoteur, une perte de confiance en soi, une perte de motivation, des troubles de la concentration et des difficultés d'apprentissage (cf. expertise des docteurs L.________ et O.________ du 24 septembre 2011, p. 16). Eu égard à la nature de ces limitations, il est permis de douter que l'intimée puisse tirer bénéfice des avantages que peut représenter pour les femmes l'exercice d'une activité à temps partiel dans certains domaines d'activité (cf. arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2); au contraire, ce genre de limitations est de nature à détourner un éventuel employeur d'un engagement, tant il est admis que les symptômes précités requièrent en règle générale une attention particulière et ciblée de la part de l'entourage professionnel (cf. arrêt 8C_778/2007 du 29 mai 2008 consid. 5.2.3). Au vu de ces éléments, appréhendés dans le contexte individuel et concret de l'intimée (connaissances en français limitées; absence de formation professionnelle), l'abattement de 20 % sur le salaire statistique retenu par les premiers juges n'apparaît pas comme le résultat de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation contraire au droit.»
In concreto la situazione dell’insorgente è diversa nella misura in cui padroneggia la lingua italiana, ha una conoscenza di base di un’altra lingua (francese; cfr. doc. C), ha concluso una formazione professionale (apprendistato di montatore di impianti sanitari, con attestato; cfr. doc. C e 1-1) ed è ancora relativamente giovane (nato nel 1966).
D’altra parte invece l’assicurato è affetto da una notevole ansia da performance e da una distraibilità che comporta sia una difficoltà nel dare le giuste priorità sia un aumento dei tempi di esecuzione per le frequenti pause. Egli inoltre può lavorare solo in un ambiente adeguato (può collaborare con pochi dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in presenza di colleghi accoglienti e tolleranti, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo un programma abbastanza fisso, senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico).
Queste restrizioni incidono in maniera importante sulle prospettive salariali dell’interessato. Tuttavia, alla luce della citata giurisprudenza, non può essere concessa una riduzione come quella chiesta dall’insorgente.
Globalmente e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%, al massimo del 15%, risulta maggiormente adeguata.
Tuttavia, anche riducendo del 15% il salario da invalido, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad una rendita maggiore rispetto a quella attualmente percepita.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 85'744 con quello da invalido di fr. 63’347, ridotto dapprima del 50% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 31'673,50 e poi del 15% (riduzione sociale) a fr. 26’922, si ottiene un grado d’invalidità del 68,6%, arrotondato al 69% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che dà diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI) dal 1° gennaio 2014 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), come calcolato dall’amministrazione.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata deve essere confermata.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti