Raccomandata
Incarto n. 32.2014.89
FC
Lugano 30 aprile 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 maggio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nell’ottobre 2002 RI 1, nata nel 1952, ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1/1-7) sfociata in una decisione del 13 ottobre 2004, con la quale l’amministrazione le ha attribuito il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2002 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004, avendo stabilito un grado di invalidità complessivo del 61% a partire dall’ottobre 2001 (per la quota parte salariata del 50% e come casalinga dell’11%; doc. AI 24). La prestazione è stata confermata dopo le revisioni d’ufficio attuate nel corso del 2007 e del 2013 (comunicazioni dell’Ufficio AI del 21 luglio 2008, 17 settembre 2013; doc. AI 36, 45).
1.2. Con decisione del 12 febbraio 2014, preceduta da un progetto del 6 dicembre 2013 (doc. AI 52), l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una domanda di revisione inoltrata nel maggio 2013 dall’assicurata, la quale sosteneva un peggioramento delle sue condizioni (doc. AI 53).
1.3. Il 15 aprile 2014 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione indicando quale danno alla salute “(…) dolori, mal di schiena, operazione ginocchio destro il 30 marzo 2014, ansia perdita di memoria, cefalea, tumore cutaneo” (doc. AI 55).
1.4. Con decisione 26 maggio 2014 (doc. AI 57), preavvisata con progetto 16 aprile 2014 (doc. AI 56), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda, non avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della pre-cedente decisione le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante.
1.5. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge al TCA, chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti all’amministrazione per entrare nel merito della nuova domanda con allestimento di una perizia, riferendo di un recente ricovero per motivi psichiatrici. Contestualmente chiede di essere posta al beneficio dell’ assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Con successivo scritto del 17 luglio 2014 l’avvocato RA 1 ha fatto pervenire un rapporto di dimissione 8 luglio 2014 in relazione ad una degenza dal 29 maggio al 21 giugno 2014 presso la Clinica __________ (doc. D).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata non avendo la ricorrente reso verosimile che il grado d’invalidità si era modificato in modo rilevante (VII).
L’assicurata, tramite il suo legale, ha quindi fatto pervenire la documentazione atta a comprovare la sua situazione economica (doc. XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell’assicurata.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renten-revision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fatti-specie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizeri-schen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impar-tire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. In concreto l’Ufficio AI, statuendo sulla richiesta di prestazioni dell’assicurata (la quale, prima dell’insorgenza del danno alla salute, lavorava quale ausiliaria di pulizie a metà tempo e per il resto era attiva come casalinga), con decisione del 13 ottobre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, accertata un’incapacità lavorativa completa in ogni attività lavorativa e una limitazione del 21.5% come casalinga, a motivo della diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente”, le ha assegnato una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2002 e tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 per un grado di invalidità complessivo del 61% (50% come salariata e 11% come casalinga; doc. AI 24). La prestazione è stata confermata in occasione delle successive revisioni, avendo le certificazioni mediche acquisite attestato uno stato clinico globalmente invariato (cfr. in particolare le certificazioni della curante dr.ssa __________, psichiatra, del 12 settembre 2007, 29 luglio 2013, della dr.ssa __________, generalista, dell’8 novembre 2013, del dr. __________, dermatologo, del 21 novembre 2013 e i rapporti SMR del 17 dicembre 2007, 15 settembre e 12 novembre e 5 dicembre 2013, doc. AI 33, 35, 41, 44, 46, 48, 49, 51).
Il 15 aprile 2014 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta di prestazioni AI per adulti”, ha inoltrato una nuova domanda di revisione, indicando quale danno alla salute “(…) dolori, mal di schiena, operazione ginocchio destro il 30 marzo 2014, ansia perdita di memoria, cefalea, tumore cutaneo”, senza allegare documentazione medica e limitandosi ad indicare il nome dei medici curanti (doc. AI 55).
L’interessata non ha sostanziato né comprovato una modifica dello stato di fatto posto a fondamento dell’attribuzione, prima, e della conferma poi, di tre quarti di rendita, segnatamente delle sue condizioni di salute, neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 16 aprile 2014 con il quale l’amministrazione, dopo aver illustrato come “un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data”, aveva espressamente precisato che l’assicurata “con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare nel merito della sua nuova richiesta.” (doc. AI 56).
Solo in fase di ricorso al TCA l’insorgente, facendo valere in sostanza un peggioramento delle sue condizioni, ha prodotto il rapporto di dimissione datato 8 luglio 2014 relativo alla degenza presso la Clinica __________ dal 29 maggio al 21 giugno 2014 (doc. D).
Esaminato tale documento, l’Ufficio AI ha concluso che dallo stesso non era desumibile una modifica rilevante dello stato di salute (doc. VII).
2.6. Con sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi.
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’ amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.7. Ne segue che in concreto, accertato come con la nuova domanda del 15 aprile 2014 (doc. AI 55) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica (la semplice e generica menzione dei nomi dei medici curanti non essendo sufficiente) e che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta ragione che l’Ufficio AI non è entrata nel merito della richiesta. In applicazione della citata giurisprudenza la prova prodotta solo in sede di ricorso, ossia il rapporto di dimissione dalla clinica in cui è stata degente (per un ricovero volontario), che dovrebbe rendere verosimile l’asserito peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata rispetto alla decisione di attribuzione della prestazione e alle successive comunicazioni di conferma (e che comunque, secondo il pertinente parere dell’Ufficio AI, non sarebbe idoneo a rendere verosimile una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione, doc. VII), non può essere presa in considerazione nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardiva (sentenze 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006; cfr. anche STCA 32.2012.173 del 14 febbraio 2013).
In queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di procedere ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue la reiezione del ricorso.
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione vale-tudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.9. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano consi-derevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, all’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura amministrativa non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a perlomeno rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata dopo la decisione 13 ottobre 2004, non poteva sfuggire la necessità di documentare tale circostanza. In queste circostanze il ricorso doveva apparire sin dall'inizio palesemente privo di possibilità di esito favorevole.
In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti