Raccomandata
Incarto n. 32.2014.88
BS/sc
Lugano 16 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1951, già operaio di manutenzione e costruzione di giardini, nel novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per i postumi di infortunio alla spalla sinistra occorso il 10 febbraio 2011 (doc. 1 e 4).
Esperiti degli accertamenti medici ed economici, tra cui la perizia multidisciplinare del SAM del 25 settembre 2013 (doc. AI 80) e la valutazione del consulente in integrazione professionale del 28 novembre 2013 (doc. AI 87), con progetto di decisione 10 dicembre 2013 (doc. AI 91) – in sostituzione del precedente progetto di decisione del 17 ottobre 2012 – l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2012 al 30 settembre 2012 (doc. AI 91).
Con scritto 8 gennaio 2014 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato le proprie osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 96), allegando il 17 febbraio 2014 un rapporto del dr. __________, psichiatra curante, ed una perizia privata neurologica a cura del dr. __________, (doc. AI 99 e 100). Su richiesta del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con completamento peritale 7 maggio 2014 il SAM ha preso posizione in merito alla citata nuova documentazione medica (doc. AI 106).
Tenuto conto del succitato complemento, con decisione 5 giugno 2014 l’amministrazione ha confermato la rendita temporanea come da progetto di decisione (doc. AI 108).
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso. Contestando la valutazione medico-teorica, quella economica e l’ammontare della rendita, egli ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 30 settembre 2014. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI conferma la valutazione medica ed economica. Rimarcando tuttavia che nel calcolo della rendita non sono stati considerati gli accrediti per compiti educativi, l’amministrazione ha postulato il parziale accoglimento del ricorso nel senso di riconoscere una prestazione mensile di fr. 719.-- mensili anziché di fr. 651.-- come erroneamente indicato nella decisione contestata.
1.4. Il 18 agosto 2014 l’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa, producendo altri due rapporti dei dr. __________ e dr. __________ (X).
Su richiesta del TCA, il 22 agosto 2014 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni a quanto sopra (XII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità anche successivamente al 30 settembre 2012.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 25 settembre 2013 (doc. AI 80), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Sindrome lombo vertebrale cronica con:
Periartropia omero scapolare tendinopatica con sintomatologia d'impingement bilaterale in parte anchilosante.
Stato dopo amputazione traumatica del pollice, del II e V dito della mano ds. all'età di 5 anni.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F 33.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale..
Tendenza allo sviluppo di una generalizzazione della sintomatologia dolorosa.
Sovrappeso con BMI 27 kg/m2.
Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 80/19-20)
Alla luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine reumatologica, neurologica e psichiatrica, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile nella misura dello 0% nell’attività da ultimo esercitata quale operaio presso una ditta di manutenzione e costruzione di giardini.
In attività adeguate, i periti hanno concluso:
" (…)
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente ritiene che per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta l'A. presenti una capacità lavorativa del 50%. Vi è anche per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali descritte nel capitolo precedente, una limitazione della capacità professionale da riferire soprattutto ad una diminuzione della redditività sul posto di lavoro ed una necessità di periodi di pause più prolungate o di una riduzione del tempo di lavoro.
Dal punto di vista neurologico il nostro consulente descrive che l'importante sintomatologia algica lomboradicolare associata a più lievi deficit sensitivi ed anche motori alla gamba sin, determinano limitazioni rilevanti della capacità di carico soprattutto degli arti inferiori e della colonna vertebrale, come anche già descritti dal nostro consulente in reumatologia.
Per una attività che sia particolarmente favorevole per la colonna lombare potrebbe esservi al limite una capacità lavorativa parziale valutabile al massimo al 50% per quel che riguarda gli aspetti neurologici, trovandosi concorde in questo modo con la valutazione del consulente in reumatologia.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente ritiene che un'attività lavorativa adatta e compatibile con le limitazioni fisiche dell'A. sia esigibile nelle misura del 50% dal punto di vista strettamente psichiatrico. Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono (dal punto di vista neurologico viene descritta la patologia al rachide, valutata anche in ambito reumatologico, il consulente psichiatra pure descrive una ' sindrome dolorosa ritenendo che un'attività lavorativa adatta e compatibile con le limitazioni fisiche dell'A, sia esigibile nella misura del 50%). Giungiamo quindi alla conclusione che in un'attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 50% da riferire soprattutto ad una diminuzione della redditività sul posto di lavoro e ad una necessità di periodi di pause più prolungate o di una riduzione del tempo di lavoro. In attività adatte riteniamo giustificata un'incapacità lavorativa totale dal 10.2.2011 ed una capacità lavorativa nella misura del 50% dall'1.6.2012 (quando sono state sospese le prestazioni d'indennità giornaliera della __________). Secondo i nostri consulenti non sono ritenuti indicati provvedimenti d'integrazione professionale. Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche possiamo fare le seguenti considerazioni:
Per quanto riguarda un approccio di tipo neurochirurgico, proposto a livello della colonna lombare, bisognerà porre particolare attenzione all'attuale situazione psicologica dell'A.
La prognosi per quanto riguarda le sole patologie all'apparato muscoloscheletrico è da considerarsi piuttosto sfavorevole. L'evoluzione per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa del tutto sfavorevole.
Secondo il nostro consulente neurologo non vi sono proposte terapeutiche dal punto di vista neurologico che garantiscano un miglioramento significativo dei sintomi.
Secondo il nostro consulente psichiatra la presa a carico psichiatrica tenuto conto della gravità dello stato psicologico dell'A, andrebbe intensificata con un incremento della frequenza delle consultazioni. Anche la terapia psicofarmacologica andrebbe, secondo il Dr. med. __________, revisionata inserendo dei medicamenti ad azione antidepressiva attivante.
La prognosi nel caso di una non rispondenza piena al trattamento specialistico propende per un'evoluzione cronica della sindrome depressiva ricorrente diagnosticata all'A. (…)" (doc. AI 80/26-27)
Con rapporto 20 settembre 2013 il SMR ha fatto propria la perizia SAM (doc. AI 82).
L’insorgente dissente dalla succitata valutazione medico teorica del SAM.
In particolare contesta la valutazione neurologica, producendo la perizia (privata) 18 febbraio 2014 del dr. __________, anch’egli specialista in neurologia, il quale dopo visione del rapporto dell’11 giugno 2013 del dr. __________, (doc. AI 100), ha sostanzialmente confermato le diagnosi poste dal perito (ma non la loro entità), rilevando inoltre che non è stato indagato l’aspetto del tremore alla mano sinistra. Egli si è inoltre distanziato dalla valutazione sulla residua capacità. In particolare, rispondendo ad una domanda del legale dell’as- sicurato, ha rilevato:
" (…)
È d'accordo con le diagnosi poste dal Dr. __________? In caso contrario quale è la diagnosi corretta perché non concorda con detto medico?
Aspetto cervico-scapolo-brachiale: non concordo che pur in assenza di deficit neurologici la cervico-scapolo-brachialgia a sinistra sia da imputare unicamente alla patologia della spalla stessa. Una componente radicolare aggravante non può essere esclusa sia in ragione della sintomatologia dolorosa clinicamente espressa dal paziente con sindrome cervicale.
Aspetto lombare: concordo con la diagnosi di ernia discale L4-L5 e L5-S1 con radiculopatia L5 a sinistra. Non concordo invece con l'iterpretazione dell'entità e di una causa algica prevalentemente muscolo-tensiva e solo in secondo piano neurogena, in assenza di una rivalutazione neuroradiologica.
Si tratta di una diagnosi corretta, ma di un'interpretazione soggettiva non basata su di un esame neuroradiologico pur in presenza di una clinica evidente e invariata rispetto la valutazione del Dr. __________ rispettivamente alla mia valutazione attuale.
È d'accordo con il grado d'incapacità lavorativa, inizio e d'entità valutata dal Dr. __________? ln caso contrario quale grado d'incapacità lavorativa e inizio d'entità del Sig. RI 1 e perché non concorda con detto medico? Sulla base delle osservazioni al punto 3 il paziente risulta quindi a mio avviso inabile al lavoro in maniera completa per qualsiasi professione per quanto riguarda l'aspetto lombare dalla data dell'infortunio sopraccitato fino a tutt'oggi per le evidenti ragioni sopraccitate. (…)" (doc. AI 100/18-19)
Con osservazioni 1° aprile 2014 al succitato scritto, il perito, dopo aver diffusamente preso pozione in merito alla valutazione del dr. __________, ha concluso:
" (…)
Complessivamente ritengo di poter confermare la mia valutazione del giugno 2013, sottolineo ancora lacune discrepanze all'esame clinico come non di rado accade di vedere nell'ambito di sindromi dolorose complesse e croniche come in questo caso, con reperti non sempre chiaramente correlabili a danni organici. A complemento della mia precedente valutazione penso che sia comunque importante, nel caso di una proposta teorica di attività lavorativa, che si valuti direttamente al posto di lavoro e in modo molto dettagliato, quali siano le mansioni richieste all'A. e se queste possano essere compatibili con la sua problematica lombare, solo in questo caso potrebbe valere l'incapacità lavorativa del 50% discussa. La situazione si modificherebbe se si dovesse confermare la presenza anche di una patologia parkinsoniana, ma nella sua valutazione il dottor __________ mi sembra citarla come ipotesi di lavoro tutta ancora da verificare "
(doc. AI 106/11)
In merito alla componente psichiatrica, l’assicurato ha prodotto il rapporto 14 febbraio 2014 del suo psichiatria curante, dr. __________. Poste le diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, attuale con sintomi con episodi biologici gravi (ICD 10 F 33.11) e sindrome somatoforme da disturbo di dolore persistente (ICD 10 F 45.4), lo specialista ha evidenziato:
" (…)
A causa dell'ingravescenza dei disturbi lamentati dall'interessato in questo ultimo periodo con adeguamento della terapia farmacologica abbiamo discusso con il curante Dottor __________ la possibilità di precisare la diagnosi anche con un disturbo di modificazione duratura delta personalità legato al dolore cronico (ICD 10 F62.8).
La mia osservazione di 14 mesi conferma che le condizione psichiche del paziente appaiono compromesse determinando una inabilità lavorativa completa che persiste dal primo momento in cui è entrato in mia cura fino a tutt'oggi e con una prognosi di altrettanto gravità per il futuro che ritengo compromesso per quanto riguarda la possibilità di una integrazione lavorativa per questo paziente.
Per quanto riguarda le diagnosi poste dal collega Dottor __________ ho visto che ha riconfermato le diagnosi poste dal sottoscritto, non riconoscendone però le conseguenze in rapporto alle problematiche post-traumatiche ed ortopediche sulla realistica collocabilità in un ipotetico posto di lavoro. Inoltre come le ho anticipato vi è una chiara evoluzione verso una modificazione duratura della personalità che il collega mi sembra abbia intravisto soltanto parzialmente al punto 4. della sua valutazione, dove la sottoponeva al caso di una non rispondenza piena al trattamento specialistico. In realtà il trattamento specialistico e più che adeguato alle regole dell'arte e la non rispondenza non legata al trattamento ma alla gravità del quadro che le ho esposto.
A questo proposito le ricordo anche il ritardo ad intraprendere un trattamento, a cui alla fine il paziente si è sottoposto, a causa della sua condizione particolare e forma mentis di operaio emigrato in Svizzera.
In conclusione ritengo che visto il quadro così come descritto dal curante e quanto da me osservato nel corso di questi 14 mesi non vi sia una possibilità di esigere una ripresa lavorativa neanche parziale per questo paziente. La cronicità del quadro secondò me e ovviamente oramai accertata ed indipendente come evoluzione dal possibile trattamento anche più che adeguato a cui verrà sottoposto.
Le ricordo che stiamo parlando di una persona semplice che ha perso completamente l'integrazione sociale determinata al ruolo attivo nel lavoro a causa della gravità dei disturbi e l'affezione cronica della malattia. Il quadro appare a mio avviso stabilizzato e non credo che vi saranno da attendersi possibili grandi miglioramenti essendo la pro si purtroppo sfavorevole per quanto riguarda la possibilità di una restitutio ad integrum." (doc. AI 98/2-3)
Dopo aver preso visione del succitato referto, con scritto 17 aprile 2014 il dr. __________, confermando le conclusione della propria perizia, ha rilevato:
" (…)
Faccio notare innanzitutto che a livello diagnostico non ho posto come sostenuto dal collega la medesima diagnosi in quanto ho considerato l'episodio depressivo posto all'interno della sindrome depressiva ricorrente di livello medio e non quindi di gravità cosi elevata stante l'evidenziazione di un certo miglioramento della sintomatologia accusata dall'A. che ho legato ad una risposta parziale (preciso che nel mio consulto mi riferisco ad una non rispondenza piena nel senso appunto di una risposta parziale) al trattamento specialistico eseguito dallo psichiatra curante. Questa evidenza inoltre mi ha trattenuto dall'intravvedere un ulteriore livello di gravità del quadro psicopatologico dell'A, non includendo quindi tra le diagnosi anche quella posta dallo psichiatra curante di evoluzione verso una modificazione duratura della personalità. Tenuto conto di queste precisazioni confermo quanto riportato nel mio consulto. Aggiungo che la incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico non porta ad un incremento della incapacità lavorativa dal punto di vista somatico ovvero non vada sommata." (doc. AI 106/8)
Confermati i succitati complementi peritali, con scritto 7 maggio 2014 il SAM ha ricordato che:
" (…)
In data 25.9.2013, ore 11:45, vi è stata una discussione plenaria con i consulenti coinvolti nella perizia (Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________): tutti concordavano con quanto descritto nella perizia SAM, in particolare che in un'attività adeguata le varie inabilità lavorative descritte non vanno sommate, in quanto le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono (dal punto di vista neurologico viene descritta con ripercussione sulla capacità lavorativa una patologia al rachide, che viene anche descritta con ripercussione sulla capacità lavorativa in ambito reumatologico, il consulente psichiatra pure descrive una sindrome dolorosa precisando nel suo rapporto del 17.4.2014 che l'incapacità lavorative dal punto di vista psichiatrico non porta a un incremento dell'inabilità lavorativa dal punto di vista somatico, ovvero non va sommata). Tutti i consulenti concordano sul fatto che un'attività adeguata allo stato di salute esigibile nella misura del 50%." (doc. AI 106/4)
Tali risultanze sono state confermate dal SMR nelle sue annotazioni 8 maggio 2014 (doc. AI 107).
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica del SAM (in particolare l’aspetto neurologico e psichiatrico), rimarcando come non sia stato predisposto un consulto ortopedico. Il ricorrente sostiene inoltre che l’incapacità lavorativa globale sia superiore al 50%.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.7. Ritornando al caso in esame, non occorre pronunciarsi in merito alle contestazioni relative alla valutazione medico-teorica del SAM. Infatti, pur volendo tener conto della residua capacità lavorativa definita in sede amministrativa (50% in attività adeguata), secondo questo TCA l’assicurato, nato il 24 settembre 1951, prossimo al pensionamento, non può trovare un’occupazione sul mercato equilibrato del lavoro.
A tal riguardo occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va poi sottolineato che, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).
In particolare, in una sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.
Ancora, in una pronuncia I 359/06 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.
Di analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.
Per quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici; il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando).
In una sentenza I 617/02 del 10 marzo 2003 ha per contro considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua e parziale capacità lavorativa in attività adeguate, considerato come l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento e poteva essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle pause.
Analogamente ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I 617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12 febbraio 2008).
Per contro il TCA in una sentenza del 29 settembre 2014 ha considerato che l’assicurata, di 61 anni al momento della decisione amministrativa, attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, poteva mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate (STCA 32.2013.157).
Va segnalato infine che, precisando la giurisprudenza, in una pronuncia del 25 ottobre 2012 la Corte federale ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).
2.8. Nella fattispecie concreta, l’Ufficio AI ha ritenuto che:
" (…)
All'assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Va qui osservato che, sia nell'ambito industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non implicano lavori manuali e/o richiedono l'uso perfetto di ambo gli arti superiori e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica. (…)" (cfr. risposta di causa; doc. VI, pag. 7)
Con rapporto 28 novembre 2013 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle risultanze mediche ha concluso:
" (…)
Formazione scolastica e professionale
Formazione di tecnico meccanico nel paese d'origine senza conseguimento del diploma. Giunto in CH trova impiego come aiuto cucina e altre mansioni presso il ristorante __________ ad __________ alternando alcuni periodi di disoccupazione. Aiuto giardiniere a tempo parziale c/o __________ a __________ dal 2008, addetto alla potatura e pulizia, costruzione giardini, etc.
Calcolo CGR
Dal confronto dei rediti risulta un grado Al del 36 %, nonostante una IL del 50% in attività confacente, che non da diritto a delle prestazioni da parte dell'Al.
Proposte di chiusura del caso
Tenuto conto degli elementi raccolti nella fase istruttoria (età, CL residua, formazione ed esperienze professionali maturate) non si procede a mettere in atto dei provvedimenti professionali. L'A. è ritenuto abile parzialmente in attività confacente (semplice, che non comporta la caricabilità del rachide). Su richiesta dell'A. si propone l'aiuto al collocamento con la possibilità di beneficiare di ev. corsi mirati al tipo di attività e/o d'incentivi all'assunzione." (doc. AI 87/1)
L’assicurato, nato il __________ 1951, aveva quasi 61 anni al momento (giugno 2012) in cui la sua capacità lavorativa residua del 50% in attività leggera adeguata è stata definita dal SAM. Gli rimangono quindi poco più di 4 anni al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Non possiede un diploma professionale, la sua residua capacità lavorativa non può essere migliorata tramite l’adozione di provvedimenti professionali. Vanno poi considerate le sue limitazioni reumatologiche (oltre alle limitazioni alla spalla sinistra riscontrate in ambito infortunistico, egli non può sollevare pesi superiori ai 5 chili sino all’altezza dei fianchi, non può assumere posizioni statiche maggiori di 30-40 minuti, sia in posizione seduta che ferma in piedi, non può ripetutamente piegarsi con la colonna vertebrale o seguire movimenti di rotazione della stessa, è limitato a camminare per più di 5-10 minuti in piano e su terreni sconnessi; a causa della menomazione della mano destra non può sopperire ai disturbi accusati alla spalla sinistra con l’utilizzo della mano e del braccio sinistro). Certo, viste le succitate limitazioni l’assicurato potrebbe svolgere delle attività leggere (esclusa quindi la sua attività di aiuto giardiniere da ultimo svolta), con la possibilità di cambiare frequentemente la postura da seduta a ferma in piedi. Tuttavia non vanno dimenticate le limitazioni d’ordine psichico, ossia riduzioni delle funzioni cognitive, riduzione della resistenza e perdita d’iniziativa.
Determinante è che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività adeguate del 50%, ancorché, come concluso dal SAM, riferito alla diminuzione di rendimento della redditività sul posto di lavoro ed alla necessità di periodi di pause più prolungate o di una riduzione del tempo di lavoro. Va infatti rilevato che nella casistica riportata al considerando precedente le persone prossime al pensionamento, la cui esigibilità lavorativa era stata confermata, presentavano una piena abilità lavorativa in attività adeguate (tranne un caso dove vi era una riduzione di rendimento del 30%), mentre nel caso in esame, come visto, la capacità lavorativa residua in attività adeguate è stata valutata al 50%. A tal riguardo va fatto riferimento alle succitate STF I 617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009, in cui l’Alta Corte ha concluso, con riferimento a due assicurati di 61 anni, che per loro non era data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50%.
Tale esito troverebbe ulteriore conferma se, per ipotesi di lavoro, per determinare il momento dell’esame della reintegrabilità lavorativa si applicasse in via analogica la giurisprudenza esposta in DTF 141 V 5. In quella sentenza il TF ha confermato che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55 anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita. Nel caso concreto, quando l’Ufficio AI ha reso la decisione contestata, all’assicurato mancavano poco più di tre mesi al compimento del 63 anno di età e quindi molto prossimo al raggiungimento dell’età pensionabile.
Stante quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.7), questo Tribunale deve dunque concludere che, la capacità lavorativa residua non risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 30 settembre 2012.
Quanto all’ammontare della rendita, l’amministrazione dovrà tenere conto dell’accredito dei compiti educativi, così come rettamente evidenziato in sede di risposta di causa.
Visto quanto sopra, va da sé che le censure in merito alla determinazione del grado d’invalidità non necessitano di essere trattate.
2.9. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è riformata nel senso che all’assi-curato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche dal 1° ottobre 2012.
Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti