__________accomandata
Incarto n. 32.2014.79
LG/sc
Lugano 26 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1971, da ultimo attivo in qualità di gessatore, in data 8 marzo 2001 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetto da “ernia discale, discopatia della schiena” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione del 15 marzo 2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita a far tempo dal 1° marzo 2001 (doc. AI 49-1).
1.3. In sede di revisione della rendita avviata nel 2005, su richiesta del medico curante Dr.ssa __________ (doc. AI 53-1), l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto il caso all’esame del SMR, con la decisione su opposizione del 4 settembre 2007 (doc. AI 75-1), ha respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità (doc. AI 63-1).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando, previo esperimento di una perizia multidisciplinare - neurologica e psichiatrica -, il riconoscimento di una rendita intera di invalidità (doc. AI 76-3).
1.5. Il TCA, con sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, ha respinto il gravame concludendo che a giusta ragione l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita d’invalidità sulla base delle valutazioni del SMR (doc. AI 82-1).
1.6. In sede di revisione della rendita, avviata nel mese di febbraio 2010 (doc. AI 85-1), l’UAI con la comunicazione del 14 giugno 2010 ha confermato l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 89-1).
1.7. L’assicurato, per il tramite del medico curante Dr.ssa __________, nel giugno 2012 ha inoltrato una nuova richiesta di revisione della rendita per un peggioramento “dei dolori alla schiena e, specialmente, alle gambe” (doc. AI 92-1).
1.8. Esperiti gli accertamenti medici del caso, l’UAI con il progetto di decisione del 20 dicembre 2012 ha respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità inoltrata dall’assicurato (doc. AI 102-1).
1.9. A seguito delle osservazioni inoltrate dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (doc. AI 106-1, 109-1), l’UAI ha predisposto nuovi accertamenti peritali a cura del Dr. __________ (perizia reumatologica), del Dr. __________ (perizia angiologica) e del Dr. __________ (perizia psichiatrica) (doc. AI 117-1, 120-2, 125-1).
1.10. Esperiti questi accertamenti, l’UAI con la decisione del 12 maggio 2014 ha confermato il progetto di decisione e respinto la richiesta di aumento della rendita (doc. AI 146-1).
1.11. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera, mentre in via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti per l’esecuzione di una perizia specialistica angiologica e quindi il riconoscimento di una rendita intera (doc. I).
L’insorgente ha contestato le valutazioni mediche svolte dall’amministrazione, in particolare le conclusioni del Dr. __________ e del Dr. __________, sulla base delle certificazioni dei medici curanti Dr.ssa __________, Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________ (doc. I).
1.12. Il 27 giugno 2014 l’avv. RA 1 ha informato il TCA che l’assicurato sarebbe stato ricoverato in data 7 luglio 2014 per una visita angiologica (doc. IV).
Il doc. IV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. V).
1.13. In risposta, l’UAI si è riconfermato nel proprio provvedimento confermando la piena capacità lavorativa per attività adeguate sulla base delle valutazioni reumatologica e angiologica. Per contro, la perizia del Dr. __________ non viene ritenuta coerente e, soprattutto concludente (doc. VI+bis).
1.14. Il 25 luglio 2014 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto provvisorio, datato 7 luglio 2014, dell’__________ di __________ e lo scritto del 17 luglio 2014 del Dr. __________.
Secondo l’avv. RA 1 gli esami dell’__________ smentiscono le conclusioni dell’UAI (doc. VIII).
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’insorgente ha censurato le critiche dell’UAI alla perizia del Dr. __________, sollevate solo in sede di risposta. L’avv. RA 1 ha quindi chiesto in via subordinata che il punto 2 del petitum ricorsuale venga completato consentendo al Dr. __________ di prendere posizione sulla risposta dell’UAI (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.15. Con le osservazioni del 3 settembre 2014 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta dall’avv. __________ al vaglio del SMR e del Dr. __________, si è riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. X+1-4).
Le osservazioni dell’UAI sono state inviate al rappresentante di RI 1 per conoscenza (doc. XI).
1.16. L’avv. RA 1 – in data 9 settembre 2014 – si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando che l’amministrazione non ha voluto approfondire la problematica angiologica, come suggerito invece dai medici curanti Dr. __________ e Dr. __________. Se lo avessero fatto – sempre secondo il patrocinatore – “avrebbero scoperto una nuova problematica angiologica legata, questa volta, alla vena comune iliaca sinistra” (doc. XI).
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, il legale ha criticato l’UAI per non aver indicato nella risposta di causa la presa di posizione del Dr. __________ del 19 dicembre 2013 (doc. XI).
Il doc. XI è stato inviato per conoscenza all’UAI (doc. XII).
1.17. Il 20 ottobre 2014 l’insorgente ha trasmesso a questa Corte la valutazione del 13 ottobre 2014 del Dr. __________ (doc. XIII).
Il doc. XIII e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XIV).
1.18. L’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ all’esame del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. XV+bis).
I doc. XIV e XV+bis sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado d’invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Con la decisione del 15 marzo 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° marzo 2011, sulla base delle perizie, psichiatrica e reumatologica, esperite dal Dr. __________, rispettivamente dal Dr. __________, su ordine dell’Ufficio AI (doc. AI 49-1).
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, nella valutazione del 10 dicembre 2002, ha posto la diagnosi psichiatrica, con ripercussione sulla capacità di lavoro, di “a.Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); b. Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)” (doc. AI 26-6).
Secondo il perito l’attività lavorativa abituale di manovale edile non è più esigibile, mentre egli ha ritenuto indicata una riformazione professionale attestando a questo fine, dal lato prettamente psichiatrico, un’abilità lavorativa al 100% (cfr. doc. 26-8).
Per quanto riguarda invece l’aspetto reumatologico, il Dr. __________, FMH in medicina interna e spec. in reumatologia, nella perizia del 27 dicembre 2002 ha formulato la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sind. lombovertebrale cronica senza neurologia: - dolori anamnestici all’arto inferiore sx e dx; - discopatia L4/5 e L5/S1; - contusione lombare il 02.03.2000 (fattore scatenante)” (doc. AI 27-9).
Il perito ha poi attestato un’inabilità lavorativa completa in attività lavorative pesanti come quelle precedentemente svolte (muratore, gessatore), a decorrere dal 2 marzo 2000 e, con ogni probabilità, in maniera definitiva (doc. AI 27-10).
Per contro, secondo il reumatologo, in attività leggere rispettose di determinati limiti funzionali, dal punto di vista somatico, l’assicurato è completamente abile (doc. AI 27-11).
L’UAI – dopo aver effettuato il raffronto dei redditi – ha quindi determinato un discapito economico del 54% (dopc. AI 49-1).
2.6. Nell’ambito della revisione della rendita, avviata nel mese di giugno 2012, l’assicurato, tramite il medico curante Dr.ssa __________, ha fatto riferimento alle certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ per motivare il “peggioramento dei dolori alla schiena e, specialmente alle gambe” (doc. AI 92-1).
Vedi, in particolare, il referto del 12 marzo 2012 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che a seguito dei dolori lombari con irradiazione alla gamba sinistra lungo il polpaccio riferiti dal paziente, ha consigliato una valutazione di tipo vascolare (doc. AI 92-4) e quello del 31 maggio 2012 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e chirurgia vascolare che ha precisato: “Visto che la situazione vascolare non è mai stata considerata nell'invalidità del paziente credo che la percentuale dell'invalidità debba essere ridiscussa sotto i nuovi aspetti. Il problema venoso può spiegare in grande parte il dolore del paziente, soprattutto i crampi” (doc. AI 92-2).
Da parte sua, il Dr. __________, in data 24 maggio 2012, ha indicato come tutto sommato probabile che il paziente soffra di una sindrome vestibolare periferica recidivante e consigliato una RM cerebrale (doc. AI 92-7). Successivamente il neurologo ha precisato che la RM non ha mostrato reperti significativi (doc. AI 99-15).
Sulla base di questa documentazione il Servizio medico regionale (SMR) dell’AI ha deciso di entrare nel merito della domanda di revisione (doc. AI 94-1).
Con il rapporto del 14 dicembre 2012 (doc. AI 101-1) il Dr. __________ del SMR, dopo aver valutato la documentazione medica agli atti (rapporto Dr. __________ dell’8 agosto 2012, doc. AI 97-1, rapporto Dr. __________ del 29 agosto 2012, doc. AI 98-1, la RM del 5 giugno 2012, doc. AI 99-16 e il rapporto della Dr.ssa __________ del 2 settembre 2012, doc. AI 99-1) ha definito stazionaria la situazione (doc. AI 101-3) e l’UAI, nel progetto di decisione, ha respinto l’aumento della rendita (doc. AI 102-1).
In sede di osservazioni al progetto di decisione del 20 dicembre 2012 (doc. AI 109-1) il ricorrente ha prodotto lo scritto dell’11 febbraio 2013 del Dr. __________ il quale ha contestato il rapporto del SMR che non ha citato in maniera corretta le sue conclusioni dell’8 agosto 2012:
" …la mia valutazione non viene citata in maniera corretta. Ho scritto che il paziente non può stare più di 30 minuti in posizione seduta o eretta.
Se una giornata lavorativa media è di 8 ore, questo significa che per 7 ½ ore il paziente non può stare ne seduto ne in piedi. Questo secondo me è un grave impedimento per la capacità lavorativa” (doc. AI 108-1).
L’insorgente ha quindi prodotto il rapporto del 27 febbraio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in angiologia, il quale ha osservato una “grave forma di insufficienza venosa profonda con importante sindrome post-trombotica associata a problematiche alla schiena già note” (doc. AI 111-1). Secondo il Dr. __________ questi due fattori rendono probabilmente “incompatibile la situazione con un’attività lavorativa di nessun tipo” (doc. AI 111-1).
Alla luce della documentazione medica agli atti, l’amministrazione ha quindi deciso di predisporre una valutazione angiologica (Dr. __________) e una valutazione reumatologica (Dr. __________) (doc. AI 116-1).
Per quanto riguarda la patologia angiologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia, il quale nel referto del 14 maggio 2013 è giunto alle seguenti conclusioni:
" (…)
A destra moderata insufficienza valvolare sulla vena poplitea, corto riflusso che si estende su una gemellare interna ma che si spegne relativamente rapidamente. Non altre ripercussioni d'insufficienza venosa distale.
A sinistra l'asse femoro-femorale è pervio, gli assi safenici sono normali. Non vi è riflusso fino a livello della vena poplitea dove essa è dilatata ed insufficiente. Il riflusso si estende piuttosto sulle vene gemellari interne, l'asse tibio-peroneo è coinvolto solo prossimalmente poi in distalità sia le fibulari che le vene tibiali posteriori sono di calibro normale e non rifluenti.
L'esame ecografico non permette di mettere in evidenza residui post-trombotici, possono essere visualizzate le valvole venose dove il riflusso è prevalentemente centrale senza distruzione valvolare stessa (immagini a disposizione).
Si tratta quindi di un'insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore sinistro dell'asse popliteo-crurale, presente parzialmente anche a destra. Non ho elementi per una sindrome post-trombotica chiara ma l'insufficienza venosa è conclamata e per il momento è definibile ancora stadio C3 secondo CEAP con edema clinicamente ben contenuto dall'elasto-compressione” (doc. AI 120-2).
Per quanto riguarda invece la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto all’esame del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, che nel referto del 18 settembre 2013 ha diagnosticato con ripercussioni sulla capacità lavorativa una “Sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia su/con: - discopatia L4/5 e L5/S1; Sindrome cervicale cronica senza neurologia su/con: - discopatia C6/7” (doc. AI 123-8).
Secondo il Dr. __________, che aveva esaminato il paziente nel 2002 (perizia del 27 dicembre 2002, doc. AI 27-1), non vi è alcun elemento oggettivo in grado di far ritenere un peggioramento della situazione del paziente. “L’unica differenza è semmai legata all’enorme componente funzionale, con un’amplificazione di tutta la sintomatologia, così che la discrepanza tra i reperti obiettivi e quelli dei disturbi oggettivi è persino nettamente più importante che non nel 2002. La componente funzionale è in questo caso nettamente predominante rispetto alle problematiche di natura organica o somatica” (doc. AI 123-9).
Secondo il perito, i disturbi obiettivabili rilevanti sono le alterazioni degenerative radiologiche a livello cervicale e lombare. I limiti funzionali risultano – a suo parere – sovrapponibili a quelli descritti nella perizia del 2002 (doc. AI 123-9+10).
L’assicurato è dunque, a mente del perito, inabile in attività pesanti come quelle svolte in precedenza di muratore / gessatore, mentre pienamente abile, sia in termini di rendimento che di orario, in un’attività adatta (doc. AI 123-10).
In conclusione, il Dr. __________ ha preso posizione anche sulla valutazione globale delle due patologie rilevando quanto segue:
" Le conclusioni di questa perizia sono state discusse telefonicamente con il Dr. __________ in data 22.08.2013. Anche da parte sua è stata notata una grossa discrepanza tra i disturbi soggettivi ed i reperti obiettivi. Per tanto, anche sommando l’aspetto reumatologico e quello flebologico, il paz. è da ritenere abile al lavoro in maniera completa per un’attività lavorativa leggera e variata” (doc. AI 123-11).
Il medico del SMR, Dr. __________, alla luce delle conclusioni della perizia reumatologica ha proposto l’esecuzione di una valutazione peritale psichiatrica (doc. AI 124-1).
L’assicurato è stato quindi sottoposto all’esame del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 13 dicembre 2013 ha posto la seguente diagnosi:
" - Sindrome da disadattamento con tratti depressivi (ICD10 F43.21), reattiva a condizione medica generale e a preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi della personalità
Esistente dal 2006
Sindrome lombovertebrale cronica su discopatie L4/L5 e L5/S1
Sindrome cervicale cronica su discopatia C6/C7
Insufficienza venosa cronica dell’asse popliteo-crurale all’arto inferiore sinistro
Leggera insufficienza venosa cronica dell’asse popliteo-crurale all’arto inferiore destro” (doc. AI 127-8).
Secondo il Dr. __________, le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono conseguenti alla sindrome da disadattamento con tratti depressivi, reattiva a condizione medica generale e a preoccupazioni economiche.
A suo parere vi è un’inabilità al lavoro, in qualsiasi attività, “in misura non superiore al 20% dal 2006” (doc. AI 127-9).
Con scritto del 18 dicembre 2013 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________ del CPAS, ha indicato al Dr. __________ - riferendosi alla diagnosi di Sindrome da disadattamento con tratti depressivi (ICD10 F43.21) - che “la diagnosi F43.21 ossia reazione depressiva prolungata concerne ‘uno stato depressivo lieve verificatosi in risposta all’esposizione prolungata ad una situazione stressante, ma di durata non superiore ai due anni’ Quindi se esiste dal 2006 è contraddittorio” (doc. AI 127-10).
Il 19 dicembre 2013 il perito ha quindi risposto in questi termini:
" dato il carattere essenzialmente reattivo della psicopatologia e la modesta entità che la caratterizza la diagnosi può essere modificata in Episodio depressivo di gravità lieve (ICD10 F32.0), reattivo a condizione medica generale e a preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi della personalità.
Come ben sa l’episodio depressivo in generale non ha limiti di tempo, se non nella durata minima e può essere di tipo reattivo, che è quanto avviene nel caso in oggetto.
Ovviamente il grado di invalidità da esso determinato rimane fissato al 20% dal 2006” (doc. AI 127-11)."
Con i rapporti dell’8 gennaio 2014 e del 7 maggio 2014 (dopo aver visionato anche il rapporto del Dr. __________ del 17 aprile 2014, doc. AI 141-3), il Dr. __________ del SMR, ha concluso che il quadro clinico e lo stato funzionale sono sovrapponibili a quelli riscontrati nel recente passato (doc. AI 128-3, 144-1).
L’UAI, con la decisione impugnata, ha quindi concluso che non si riscontra un peggioramento dello stato di salute tale da influire sulla capacità di guadagno. Secondo l’amministrazione, il lieve peggioramento che ha portato ad un’incapacità lavorativa del 20% in attività adeguate non ha consentito di incrementare il grado AI del 54% (doc. AI 146-2).
Nella risposta del 7 luglio 2014, l’UAI ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a non ritenere coerente e concludente la perizia psichiatrica del Dr. __________. In particolare, secondo l’UAI, visto che nella precedente procedura, sfociata con la sentenza di questo Tribunale 32.2013.194 del 16 ottobre 2008, non era stata riscontrata alcuna modifica dello stato di salute sino al mese di settembre 2007 (la decisione dell’UAI era del 4 settembre 2007), non può ora essere sostenuta, come indicato dal Dr. __________ del CPAS, una situazione invalidante del 20% dal 2006. Si tratta infatti – secondo l’UAI – di una situazione già verificata dall’amministrazione e dal TCA (doc. VI+bis).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura somatica non sono stati chiariti in modo soddisfacente.
2.7.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, va precisato, in primo luogo, che nella sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva concluso che non vi era un peggioramento della patologia psichica sino al mese di settembre 2007.
Il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, il 4 novembre 2002, aveva posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di “a.Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4)
b.Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)” e un’abilità lavorativa del 100% in un’attività adeguata (doc. AI 27-9).
Le certificazioni del Dr. __________ nel 2007 non mettevano in evidenza – secondo questa Corte – un peggioramento del quadro psichico rispetto a quanto valutato dal Dr. __________ (cfr. sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, pag. 19/20).
Nella sentenza citata, il TCA concludeva poi che le preoccupazioni finanziarie del ricorrente non costituivano un problema di carattere psicosociale e familiare, in quanto i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, pag. 20).
Nell’ambito della presente procedura, alla luce delle considerazioni del Dr. __________, l’UAI ha predisposto anche una valutazione psichiatrica (doc. AI 124-3, 125-1).
L’assicurato è stato quindi sottoposto all’esame del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 13 dicembre 2013 ha posto la diagnosi, presente dal 2006, di “Sindrome da disadattamento con tratti depressivi (ICD10 F43.21), reattiva a condizione medica generale e a preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi della personalità” e ritenuto Radivoje Jokic inabile, dal punto di vista psichico, in misura non superiore al 20% dal 2006 (doc. AI 127-8).
Nello scritto del 19 dicembre 2013 – successivo allo scritto del 18 dicembre 2013 dellla Dr.ssa __________, __________ CPAS (doc. AI 127-10) – il perito ha quindi modificato la diagnosi in “Episodio depressivo di gravità lieve (ICD10 F32.0), reattivo a condizione medica generale e a preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi della personalità” (doc. AI 127-11).
L’UAI, in sede di risposta, fondandosi sulla valutazione della Dr.ssa __________ del SMR (doc. VIbis) ha ritenuto questa valutazione non coerente e inconcludente (doc. VI+bis).
Secondo il medico del SMR lo status psichico dell’assicurato descritto dalla perizia CPAS non si discosta da quello riscontrato in occasione della valutazione del Dr. __________ nel 2002. L’aspetto reattivo dettato dalle preoccupazioni sociali non rientra infatti nell’ambito del danno alla salute (doc. VI+bis).
L’UAI ha poi fatto riferimento alle conclusioni del medico curante, Dr.ssa __________, che ha confermato come il paziente non sia in trattamento psichiatrico e che le problematiche che incidono maggiormente sulla funzionalità lavorativa siano quelle reumatologiche e vascolari (doc. VI+bis).
L’UAI ha quindi aggiunto che nella sentenza del TCA del 16 ottobre 2008, non era stato riscontrata alcuna modifica dello stato di salute sino al mese di settembre 2007, per cui non può ora essere sostenuta, come indicato dal Dr. __________ del CPAS, una situazione invalidante del 20% dal 2006 (doc. VI+bis).
Conclusioni che possono essere fatte proprie dal TCA.
Nella perizia del 13 dicembre 2013 il Dr. __________ ha indicato che l’insorgente “ha continuato ad ammettere di non avere particolari problemi sul piano psichico a parte il disagio derivante dal persistere dei dolori agli arti inferiori e dalle preoccupazioni di natura economica e per questo di non necessitare di alcun sostegno psichiatrico” (doc. AI 127-9). Circonstanza questa che è stata evidenziata anche dall’UAI in sede di risposta (cfr. doc. VI+bis, pag. 3).
Il perito ha poi evidenziato un quadro ipotimico di lieve entità, senza segni deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica maggiore. “Ci sono comprensibili preoccupazioni legate al perdurare dei disturbi fisici e alla situazione di insicurezza economica derivante dai limiti ad essi conseguenti sul piano lavorativo, ma che da quanto evidenziato non sono di entità tale da comprometterlo in misura significativa nella propria capacità lucrativa” (doc. AI 127-9).
Alla luce di queste considerazioni, il TCA non può che condividere le considerazioni dell’amministrazione che ha ritenuto il quadro psichico di RI 1 sovrapponibile a quello constatato dal Dr. __________ e dal Dr. __________.
In particolare, per quanto riguarda le preoccupazioni legate alla situazione di insicurezza economica, già è stato detto, nella sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, che i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno.
Di conseguenza, dal punto di vista psichiatrico, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI che non ha ritenuto concludenti le conclusioni del perito del CPAS.
2.7.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, il quale nel rapporto del 18 settembre 2013 non ha rilevato alcun elemento oggettivo in grado di far ritenere peggiorato il quadro clinico dell’assicurato. A suo parere la sola differenza è semmai legata “all’enorme componente funzionale, con un’amplificazione di tutta la sintomatologia, così che la discrepanza tra i reperti obiettivi e quelli dei disturbi oggettivi è persino nettamente più importante che non nel 2002. La componente funzionale è in questo caso nettamente predominante rispetto alle problematiche di natura orgnaica o somatica” (doc. AI 123-9).
Il perito ha quindi confermato i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità in un’attività adeguata (doc. AI 123-9+10).
Dal punto di vista reumatologico, il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici di diverso tenore.
2.7.3. Per quanto riguarda invece la patologia angiologica, va innanzitutto precisato che nell’ambito della precedente procedura sfociata nella sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, l’assicurato non presentava alcun problema di questa natura.
Con i referti del 3 e del 31 maggio 2012 prodotti in sede di revisione della rendita, il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia e chirurgia vascolare, ha constatato una situazione venosa del polpaccio sinistro peggiorata e una caviglia decisamente più gonfia (doc. AI 92-5). Successivamente al duplex venoso effettuato dal Dr. __________ all’arto inferiore sinistro, la situazione non è ritenuta favorevole. Secondo il Dr. __________ vi è “un’importante stasi venoso popliteo gemellare dovuto ad una incontinenza ed a importante ectasia di queste vene”. La causa dell’insufficienza venosa profonda con ectasia è ritenuta funzionale oppure post-trombotica (doc. AI 92-2).
A mente del medico curante, la percentuale d’invalidità del paziente dovrebbe essere ridiscussa alla luce di questi nuovi aspetti (doc. AI 92-2).
Nello scritto del 21 maggio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in angiologia, ha definito importante la sintomatologia del paziente al polpaccio sinistro “tale da dover assumere dei derivati morfinici”. Egli ha quindi concluso indicando che vi è una “Stasi venosa popliteo/gemellare di origine o funzionale oppure post-trombotica presente perlomeno da 5/6 anni”. (doc. AI 97-9).
Nello scritto del 23 ottobre 2012 il Dr. __________ ha diagnosticato la presenza di una “sindrome post-trombotica all’arto inferiore sinistro con importante dilatazione/stasi venosa della vena poplitea e vena gemellare (…) con importante reflusso valvolare”. La situazione è definita invariata rispetto al 21 maggio 2012 (doc. XVII1).
ll Dr. __________, in data 11 febbraio 2013, come già esposto al consid. 2.6., ha precisato che l’assicurato “non può stare più di 30 minuti in posizione seduta o eretta” (doc. AI 108-1), mentre il Dr. __________, il 27 febbraio 2013, ha ribadito la presenza di una “grave forma di insufficienza venosa profonda con importante sindrome post-trombotica associata a problematiche alla schiena già note” che “rendono probabilmente “incompatibile la situazione con un’attività lavorativa di nessun tipo” (doc. AI 111-1, la sottolineatura è del redattore).
A questo punto, l’amministrazione ha predisposto una valutazione specialistica a cura del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia, che nel referto del 14 maggio 2013 è giunto alle conclusioni esposte al consid. 2.6.
In particolare, lo specialista ha evidenziato un'insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore sinistro dell'asse popliteo-crurale, presente parzialmente anche a destra. Secondo il Dr. __________: “non vi sono elementi per una sindrome post-trombotica chiara ma l'insufficienza venosa è conclamata e per il momento è definibile ancora stadio C3 secondo CEAP con edema clinicamente ben contenuto dall'elasto-compressione” (doc. AI 120-2).
In data 17 aprile 2014 il Dr. __________ ha preso posizione sulla perizia del Dr. __________ e quella del Dr. __________, rilevando quanto segue:
" Ho rivisto in data odierna il sig. RI 1 noto per una sindrome post-trombotica sintomatica a sinistra caratterizzata da un reflusso valvolare popliteo-gemellare con stasi venosa al polpaccio ed importanti dolori associati.
L’esame clinico è caratterizzato da una chiara tensione di tutta la gamba sinistra dovuta alla stasi venosa con lieve discolorazione cianotica ed evidenziazione delle vene epifasciali nel contesto della sindrome post-trombotica.
Contesto quindi quanto letto nelle conclusioni del Dr. __________ quando si asserisce che vi sia “una discrepanza tra i disturbi soggettivi e i reperto obiettivi” in quanto oggettivamente il polpaccio sinistro è nettamente più teso del destro proprio per le alterazioni emodinamiche venose di cui sopra.
Dal momento che apparentemente vi sono due opinioni angiologi che discordi (quella del Dr. __________ e la mia) ritengo logico procedere ad una perizia super partes che confermi o meno la presenza di una sindrome post-trombotica significativa al polpaccio sinistro limitante per le attività lavorative” (doc. AI 141-3).
Con le annotazioni del 7 maggio 2014 il Dr. __________ del SMR non ha ritenuto influente il referto del Dr. __________ (doc. AI 144-1).
Con lo scritto dell’8 maggio 2014 il Dr. __________ ha confermato le conclusioni del Dr. __________ riguardo alla necessità di una perizia “super partes”, eventualmente presso __________ di __________ (doc. B) e nel successivo breve referto del 17 luglio 2014 ha comunicato all’avv. RA 1 che l’assicurato – affetto da insufficienza venosa cronica post-trombotica – è stato sottoposto il 7 luglio 2014 a un intervento di angioplastica venosa con posa di stent sulla vena iliaca comune sinistra (doc. H1/5)
A seguito dell’intervento di angioplastica, l’UAI ha interpellato il Dr. __________ che si è espresso in questi termini:
" Ho preso visione dei documenti da voi fornitemi riguardanti la posa di stent nella vena iliaca comune sinistra per una sindrome di MayThurner, dilatazione effettuata all'Inseispital iI 07.07.2014. È stato posato uno stent 14x150mm.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, rispetto alla mia valutazione del 2013, teoricamente, potrebbe addirittura esservi un miglioramento della situazione, in ogni caso la procedura invasiva che é stata intrapresa ha per scopo effettivamente di migliorare la situazione flebologica.
Concordo con il collega Dr.med. __________ sulla necessità di una rivalutazione e perché no all'Inselspital dove conoscono il paziente attualmente anche se spero che non vi sia un peggioramento provocato dalla procedura che é stata effettuata” (doc. X3).
Il Dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 27 agosto 2014, ha ritenuto che sino all’intervento del 7 luglio 2014 non vi siano elementi per riconoscere una sostanziale modifica dello stato di salute angiologico (doc. X4).
L’insorgente ha quindi prodotto il rapporto medico del 13 ottobre 2014 del Dr. __________ il quale ha indicato una situazione funzionale e obiettiva invariata rispetto a prima dell’intervento di angioplastica (doc. i).
Il Dr. __________ del SMR, nelle annotazioni dell’11 novembre 2014 ha confermato la valutazione peritale del Dr. __________ (doc. XVbis).
Alla luce della documentazione medica agli atti, il TCA non può condividere le conclusioni dell’amministrazione circa una capacità lavorativa del 100% in attività adatte.
Sia il Dr. __________ che il Dr. __________, entrambi specialisti in angiologia, hanno diagnosticato una “Stasi venosa popliteo/gemellare di origine post-trombotica” con importanti ripercussioni funzionali e dal profilo della capacità lavorativa residua. Secondo il Dr. __________, il paziente non può stare né seduto né in piedi per 7 ½ ore (su di una giornata lavorativa media di 8 ore). Dal canto suo, il Dr. __________, ha ritenuto incompatibile la patologia angiologica, associata alle problematiche alla schiena, con qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc. AI 92-2, 97-9, XVII1, 108-1, 111-1).
Queste conclusioni non sono invece condivise dal perito Dr. __________ che ha diagnosticato un'insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore sinistro dell'asse popliteo-crurale, presente parzialmente anche a destra, ma non ha rilevato elementi per una sindrome post-trombotica chiara, sebbene l'insufficienza venosa sia conclamata (doc. AI 120-2).
Il Dr. __________ inoltre non si esprime sui limiti funzionali e sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato. Le conclusioni su questi punti sono state espresse dal Dr. __________ nella propria valutazione del 18 settembre 2013. Vedi su questo punto lo scritto del Dr. __________ del 29 agosto 2013, in cui ha specificato che “abbiamo convenuto che egli stesso (Dr. __________, N.d.R) redigerà il rapporto medico di perizia e che farà riferimento anche sul mio parere di specialista” (doc. AI 121-1).
Il Dr. __________, come già indicato al consid. 2.6. ha precisato di aver discusso con il Dr. __________, in data 22 agosto 2013, il quale ha anch’egli notato una grossa discrepanza tra i disturbi soggettivi ed i reperti obiettivi. Il Dr. __________ ha quindi concluso che sommando l’aspetto reumatologico e quello angiologico/ flebologico, il paziente è da ritenere abile al lavoro in maniera completa per un’attività lavorativa leggera e variata (doc. AI 123-11).
Questo modo di procedere non può essere condiviso, in quanto da un lato il perito angiologico non si confronta con le valutazioni contrarie del Dr. __________ e Dr. __________, dall’altra non si esprime direttamente sui limiti funzionali e la capacità lavorativa dell’assicurato, ma rinvia alla valutazione del Dr. __________.
Appare divergente anche la valutazione dell’intervento di angioplastica venosa del 7 luglio 2014. II Dr. __________ – in data 14 agosto 2014 – ha indicato la possibilità teorica di un miglioramento della situazione con la posa di stent nella vena iliaca comune sinistra (doc. X3). Il Dr. __________, dal canto suo, ha definito sostanzialmente inviariato il quadro clinico rispetto a prima (cfr. certificato del 13 ottobre 2014, doc. i).
In simili condizioni, viste anche le divergenti valutazioni degli specialisti, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte del Dr. __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una capacità lavorativa del 100% in attività adatte come sostenuto dall’UAI.
Una volta completati gli accertamenti angiologici indicati, i medici specialisti interpellati dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.
A proposito della valutazione globale delle patologie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e 32.2012.187).
2.8. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello angiologico inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, come indicato al consid. 2.7.3.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 12 maggio 2014 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.3..
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti