Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.76
Entscheidungsdatum
31.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.76

FC/sc

Lugano 31 marzo 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2014 di

RI 1

contro

la decisione dell'8 aprile 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 RI 1, nato nel 1969, di professione commerciante/venditore e da ultimo attivo come aiuto cucine e manovale, nel mese di settembre 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni adducendo dolori alla schiena, alle gambe e disturbi psicofisici (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione specialistica psichiatrica – concludente per un’inabilità lavorativa del 20% –, con decisione 26 gennaio 2007 (preavvisata il 7 dicembre 2006), l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo concluso per un grado di invalidità del 6% (doc. AI 23).

Con decisione 3 settembre 2012, confermando un progetto del 21 giugno 2012, l’amministrazione non è entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata nel giugno 2012 (doc. AI 30 e 39).

1.2. Il 18 febbraio 2014 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore richiesta di prestazioni AI (doc. AI 45).

Con decisione 8 aprile 2014, preavvisata il 25 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia. Sulla base del parere del proprio servizio medico, al quale è stato sottoposto per esame uno scritto dello psichiatra curante, l’amministrazione ha sostenuto che non erano stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, in grado di modificare la precedente decisione (doc. AI 53).

L’assicurato ha fatto pervenire un certificato 9 aprile 2014 del reparto neurologico dell’__________ di __________. Sottoposto lo stesso al SMR, l’Ufficio AI, con lettera 30 aprile 2014, ha comunicato che dallo stesso non emergeva la presenza di una patologia invalidante per cui la decisione veniva confermata (doc. AI 58).

1.3. Contro la suddetta decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, chiedendo una rivalutazione del caso, previa perizia medico-giudiziaria (I).

1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica dello stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta.

1.5. Pendente causa l’assicurato ha prodotto uno scritto del suo psicologo curante, sul quale l’Ufficio AI ha preso posizione il 17 luglio 2014, previa presa di posizione del SMR (VI, doc. F, VIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2014.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel caso in esame, l’assicurato sostiene un peggioramento su vari fronti, segnatamente della componente psichiatrica, facendo riferimento a uno scritto dei curanti dr. __________, psicologo, e dr. __________, psichiatra.

Va qui ricordato che nell’ambito degli accertamenti intrapresi dall’amministrazione in sede di evasione della prima domanda di prestazioni, con rapporto 8 febbraio 2006 il dr. __________, psichiatra del __________, diagnosticati “Episodio depressivo ricorrente, episodio attuale lieve con sintomi biologici ICD 10 F33.01, Sindrome da disadattamento per aggressione fisica e da arma da fuoco ICD 10 F43.2, Disturbo di personalità di tipo misto, con tratti del disturbo di personalità antisociale ICD 10 F61.0”, aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 20% dal giugno 2000 (doc. AI 11). Tale valutazione, condivisa dal medico SMR dr. __________ nel rapporto 10 agosto 2006 (doc. AI 12), è stata posta a fondamento della decisione di rifiuto del 26 gennaio 2007 (doc. AI 23).

Avendo l’assicurato promosso una nuova domanda di prestazioni nel giugno 2012, facendo valere di aver subito due infortuni sul lavoro il 17 e 18 febbraio 2010, sulla base di un certificato del 28 giugno 2012 del dr. __________, chirurgo, chiedente una rivalutazione del caso e attestante la presenza di “5 Discopatie, problemi psichici, ulcera duodenale, vena femorale sinistra danneggiata da arma da fuoco, perdita di forza muscolare, diserterie diffuse, (…)” (doc. AI 33), l’ammnistrazio-ne, richiesto il parere del SMR (per il quale il certificato in questione non rendeva verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla decisione precedente, doc. AI 38-1), ha reso la decisione di non entrata nel merito del 3 settembre 2012 (doc. AI 40).

La terza domanda di prestazioni del febbraio 2014 è stata presentata dall’assicurato sprovvista di documentazione (doc. AI 44). Successivamente al progetto di decisione di non entrata nel merito del 25 febbraio 2014, con scritto 20 marzo 2014 il dr. __________, psichiatra e il dr. __________, psicologo, esprimendo disappunto e perplessità per il prospettato rifiuto di prestazioni, hanno evidenziato:

" (…)

Ci stupisce che, malgrado la circostanziata e recente documentazione attestante la polipatologia di cui il signor RI 1 soffre, pochi giorni dopo la domanda del paziente, abbiate già deliberato nel senso di cui sopra.

Il paziente riferisce che non sono stati ascoltati i medici che, elencati nella lista dei curanti, dovrebbero rendere oggettivabile il danno alla salute.

Non siamo a riconsiderare neppure il lungo elenco delle patologie, ma Vi invitiamo ad annotare, fra gli altri, per lo meno, che dal 2010 appaiono referti che evidenziano cinque discopatie.

Seguiamo il signor RI 1 dal 27 marzo 2013 per una sindrome depressiva e due tentamen farmacologici.

Viene inviato da noi per la cura del caso dall'avv. __________ che ci legge in copia.

Presenta un impoverimento psicologico generale, preoccupante a causa dell'impossibilità di elaborare la perdita della sua integrità fisica e valetudinaria.

L'umore è deflesso, scarsa reattività agli stimoli, agli affetti agli interessi, privato del ruolo e dell'identità sociale. Si presenta richiedente, aggressivo, facilmente irritabile, polemico, unicamente centrato su se stesso e ancorato ai suoi diritti.

Vive la complessa problematica accompagnato da senso di impotenza soprattutto per la famiglia a carico da cui tuttavia non trae conforto.

Poniamo una diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile.

Il paziente è ormai dipendente dai curanti che consulta assiduamente, unico punto d'appoggio, sottoscritti compresi.

Difficilissimo quindi guardare ad un progetto di recupero integrativo seppur limitate ambizioni.

Contiamo, pertanto, su una Vostra cortese rivalutazione del progetto, rimaniamo ovviamente a disposizione per ulteriori ragguagli e Vi salutiamo cordialmente." (doc. Ai 46/1)

Con annotazioni 28 marzo 2014 i medici del SMR dr. __________, generalista e dr.ssa __________, psichiatra, hanno preso come segue posizione in merito al succitato scritto:

" Assicurato con stato dopo rifiuto cresciuto in giudicato nel 2007

Allora diagnosi:

episodio depressivo ricorrente

sindrome da disadattamento per aggressione fisica con arma da fuoco

disturbo di personalità misto con tratti di disturbo di personalità antisociale

stato da ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra con disturbo sensitivo residuo e lieve deficit motorio

attuale nuova richiesta 2.2014:

quale unica documentazione medica si presenta un rapporto dello studio del dr. __________ del 20.3.2014, rapporto che non contiene una certificazione di una inabilità lavorativa e non contiene diagnosi secondo ICD.

Questa documentazione è nettamente insufficiente per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto al momento della precedente decisione di rifiuto." (doc. AI 48/1)

Non ritenendo quindi dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita mediante la decisione oggetto del presente ricorso.

In data 25 aprile 2014 l’assicurato ha prodotto una relazione 9 aprile 2014 dei medici neurologi dell’__________ di __________ in merito ad un problema di algia del viso di probabile origine psicosomatica concludente per la diagnosi di “V.a. anhaltenden idiopathischen Gesichtsschmerz”, senza indicazioni di un’inabilità lavorativa (doc. AI 55-2).

Il medico SMR, con annotazione 29 aprile 2014, ha concluso che non risultava la presenza di alcuna patologia invalidante ai sensi della LAI (doc. AI 57).

Pendente causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 7 luglio 2014 dello psicologo curante dr. __________:

" La ringrazio per avermi interpellato tempestivamente riguardo la pratica del nostro paziente citato in epigrafe per la presentazione di ulteriori mezzi di prova e in considerazione alla riposta dell'AI al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

Tengo a precisare che le nostre valutazioni riguardano, ovviamente, unicamente, l'aspetto psichiatrico e in particolare le reazioni psicopatologiche relative agli incidenti subiti, ma non unicamente.

Gli incidenti del 17 e del 18 febbraio 2010 segnano comunque l'inizio delle derive psicologiche del signor RI 1 e rappresentano l'elemento scatenante del disorientamento psicologico di cui lo stesso ne è tuttora vittima. In passato è sempre stato attivo,determinato e volonteroso.

A questo proposito concorrono gli elementi predisponenti, il carattere premorboso; componenti psicopatologiche che nel 2007 non sono state considerate invalidanti.

Ma anche gli infortuni del 2010 non sono stati considerati invalidanti, anzi nemmeno sono stati considerati.

Non voglio dare una valutazione sui rapporti causa-effetto tra gli elementi predisponenti, la posizione politico-sociale e l'infortunio, ma segnalare meccanismi e funzionamento psicologici tipici di un degrado psicofisico comunque invalidante tra cui forti dolori, disestesie, crampi muscolari, perdita di sensibilità, percezioni errate a livello sensori-motorio.

Troviamo elementi significativi per l'emissione della diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile, con aspetti interpretativi non indifferenti (inizialmente un disturbo da disadattamento) che potrebbe risolversi anche in derive psicotiche, auto o etero aggressive: il contenimento pulsionale è minimo, per questo il nostro compito si avvera indispensabile.

Il paziente sta attraversando una fase di disorientamento, di degrado e vuoto interiore, la mancanza di contatti significativi, sempre più isolato senza confronti,il pensiero è perturbato legato alla sua "ideologia" capeggiata dal senso di ineluttabilità e di rovina pericolosissime anche per il suo prossimo.

Per averne conferma, basterebbe chiedere a chi, recentemente l'ha conosciuto, medici e personale curante per le molteplici consultazioni e interventi, nonché ai suoi vicini affettivamente.

Il decorso della malattia è insoddisfacente anche a causa della scarsa collaborazione del paziente, della mancanza di coscienza della malattia, della difficoltà massiccia di affrontare le tematiche più delicate della sua esistenza. Questo va iscritto alla componente immatura e infantile della personalità di base.

Permane aperto il rischio di conflittualità, sviluppo di conflitti e passaggio a vie di fatto.

Mi sembra, a questo punto, aver esposto perlomeno i fattori essenziali a favore purtroppo dell'incapacità del signor RI 1 di interagire, collaborare, condividere responsabilità in un'attività lavorativa, produttiva e rimunerativa.

Spero di aver potuto illustrare sufficientemente le condizioni di salute, espresse in modo autentico e tradotte nella deriva psicologica che conosciamo.

Egli rimane inabile al lavoro nella misura del 100% e non vediamo come possa riemergere da questa avversità." (doc. F)

Esprimendosi su tale certificazione, la dr.ssa __________ del SMR in data 11 luglio 2014 ha concluso:

" 08.02.2006 Diagnosi psichiatriche __________

F 33.01 Episodio depressivo ricorrente, episodio attuale lieve con sintomi biologici

F 43.2 S da disadattamento per aggressione fisica (Y05) e da arma da fuoco (X93)

F 61.0 D di personalità di tipo misto con tratti del disturbo di personalità antisociale.

IL 20% dal 22.06.2000

26.01.2007 decisione Al di nessun diritto a rendita

2012 II domanda Al

Decisione del 03.09.2012 di non entrata in materia

2014 IlI domanda Al

08.04.2014 Decisione di non entrata in materia

In fase di ricorso:

07.07.2014 Lettera Dr. __________, psicologo, all'Avv. __________

Viene definita la presenza di un disturbo di personalità emotivamente instabile, decorso malattia insoddisfacente scarsa collaborazione del paziente, mancanza di coscienza della malattia, difficoltà massiccia ad affrontare tematiche delicate, difficoltà riconducibili alla componente immatura ed infantile della personalità di base

IL 100%

Agli atti presente documentazione del __________ del 2006 nel quale viene descritto un quadro clinico sovrapponibile a quello ora riportato; anche i precedenti curanti segnalavano una scarsa adesione al progetto terapeutico; la prognosi era definita come stazionaria senza una migliore alleanza del paziente a un progetto terapeutico.

La nuova documentazione agli atti non permette di evidenziare una verosimile modificazione dello stato psichiatrico rispetto alla documentazione medica agli atti su cui era basata la prima decisione Al." (doc. VIII/bis)

Orbene, come a ragione hanno concluso i medici SMR, dai succitati scritti dello psichiatra e dello psicologo curanti non si desumono nuovi elementi, rispettivamente una modifica della componente psichica rispetto all’epoca della decisione di diniego delle prestazioni del gennaio 2007.

In proposito non è superfluo innanzitutto ricordare che per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). L’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che né la certificazione dei curanti del 20 marzo 2014 né quella del dr. __________ del 7 luglio 2014 contengono delle diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta, come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. la precitata STF I 384/06 del 4 luglio 2007), esse non pongono nuove diagnosi, non documentano lo stato clinico né tantomeno certificano chiaramente un’inabilità lavorativa dell’assicurato, limitandosi invece a considerazioni di carattere piuttosto generale. Ad esempio, i curanti si limitano a definire insoddisfacente il decorso della malattia, riconducendo la mancanza di miglioramento semplicemente alla scarsa collaborazione del paziente e, in definitiva, alla “componente immatura e infantile della personalità di base”, restando in tal modo “aperto il rischio di conflittualità, sviluppo di conflitti e passaggio a vie di fatto” (doc. F).

Ora – rilevato come l’unica diagnosi menzionata (seppur non secondo la codificazione ufficiale), ossia quella di disturbo di personalità emotivamente instabile così come gli altri aspetti delle personalità fossero già stati messi in evidenza dalla valutazione specialistica psichiatrica eseguita l’8 febbraio 2006 dal dr. __________, psichiatra del __________ (doc. AI 11), laddove veniva descritto un quadro clinico sovrapponibile a quello ora riportato, con una scarsa adesione al progetto terapeutico da parte del paziente – il certificato dei curanti non permette di distanziarsi dalle conclusioni dell’ammnistrazione. Del resto con pertinenza a tali conclusioni sono giunti anche i medici SMR (doc. AI 48 e doc. VIII/bis).

Va in proposito anche evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Del resto, osservato come il perito nel 2006 e pure i curanti nel certificato prodotto in questa sede abbiano sottolineato come il decorso della malattia psichiatrica sia insoddisfacente anche a causa della scarsa collaborazione del paziente, va in questa sede richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), segnatamente sottoponendosi con impegno al progetto terapeutico che le problematiche alla salute di cui soffre impongono.

Per quanto poi concerne la patologia relativa all’algia del viso, nemmeno dal rapporto dei neurologi dell’Inselspital è possibile desumere l’esistenza di una patologia con valenza invalidante, come correttamente concluso dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 29 aprile 2014, cui questo Tribunale deve aderire (doc. AI 57).

Né del resto il richiamo nel ricorso a altre problematiche alla salute (quali segnatamente la presenza di discopatie e gli esiti di un’ustione; doc. I) può mutare a tali conclusioni non essendo le stesse suffragate da alcuna certificazione medica.

Visto quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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