Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.72
Entscheidungsdatum
21.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.72

BS/sc

Lugano 21 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2014 di

RI 1

contro

la decisione del 30 aprile 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1960, da diversi anni beneficia di prestazioni AI. Ultimamente, a seguito di un peggioramento temporaneo del suo stato di salute, con due decisioni datate 2 novembre 2011 l’Ufficio AI gli ha conferito il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2012 al 30 ottobre 2012 e, a partire dal 1° novembre 2011, a tre quarti di rendita (doc. AI 81 e 82).

1.2. A seguito di un controllo dei dati personali dei propri assicurati, nell’agosto 2013 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), segnatamente competente a collaborare all’accertamento dei compiti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), a calcolare l’importo delle rendite (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ed a versarle (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), è venuta a conoscenza che RI 1 non ha dichiarato di essere divorziato dal 7 settembre 2009 (doc. AI 83).

Con cinque decisioni 21 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha nuovamente determinato, con effetto dal 1° ottobre 2009, le rendite tenendo conto della suddivisione dei redditi matrimoniali (splitting), dal cui calcolo sono risultate delle prestazioni di diritto inferiori a quelle sinora versate (doc. AI 86 – 90). Lo stesso giorno l’amministrazione ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 12’788.--, corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2013 (doc. AI 85). Le decisioni sono cresciute in giudicato.

1.3. In data 5 novembre 2013 l’assicurato ha presentato una domanda volta ad ottenere il condono delle prestazioni da restituire. In particolare sostiene di aver dichiarato il suo divorzio insieme al cambiamento di domicilio che ha comunicato

" … con un manoscritto alla cassa pensioni e in copia all'ufficio AI (vedi fotocopia allegato 1), a conferma di questa mia notifica vi è seguito l'invio da parte vostra del questionario di revisione AI (a causa di un intervento alla spalla destra del gennaio 2010 allegato 2) al nuovo domicilio (dal 2009).

Altra informazione che vi ho passato è durante la seconda revisione (a causa di un'altro intervento questa volta alla spalla sinistra nel marzo 2012 allegato 3), sul formulario figurava ancora una volta stato civile coniugato io l'ho barrato ho scritto divorziato dal luglio 2009 data dell'udienza in pretura.

Altra prova è che anche l'assicurazione AVS era a conoscenza del mio stato civile poiché nel 2012 mi hanno scritto (allegato 4) che dovevo pagare i contributi arretrati essendo persona senza attività lucrativa e divorziato, a tale proposito vi è anche la buona fede perché se io avessi saputo di dover pagare l'assicurazione vecchiaia e superstiti vista la mia invalidità, avrei sicuramente risposto e sollecitato il tutto per non dovermi sobbarcare un importo così grosso che ho dovuto dilazionare per i prossimi anni vedi allegati 5 e 6). Viste le prove sia di buona fede che di informazioni che ho correttamente passato e i numerosi oneri che mi sono rimasti a carico dovuti al mio divorzio (sto ancora pagando tasse arretrate e non sono in possesso di nessun capitale di risparmio per cui non riuscirei a far fronte ad altri impegni visti anche i costi della salute e le continue operazioni che devo sostenere e il rimborso dell'AVS) chiedo che mi sia condonata la restituzione degli importi dovuti, inoltre non riesco a capire le differenze tra la rendita dell'invalidità del 2010 e quella del 2012, medesimi interventi medesimo decorso ma somme completamente diverse." (doc. AI 91/1)

1.4. Con decisione 30 aprile 2014 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando il requisito della buona fede. In particolare, l’amministrazione ha fatto valere:

" (…)

La buona fede

Sulla base dei documenti trasmessi e dalle sue dichiarazioni si evince che lei abbia informato del suo divorzio, avvenuto in data 7 settembre 2009, la cassa pensione e che abbia inviato una copia della comunicazione all'ufficio Al del cantone Ticino. Dalla fotocopia della comunicazione non è tuttavia visibile quando e a quale ente sia stata inviata. In linea di principio, l'invio di questo scritto non può essere dimostrato.

L'ufficio Al del cantone Ticino ci conferma di non aver mai ricevuto una comunicazione circa il suo divorzio.

Solo in occasione della compilazione dei questionario per la revisione della rendita, da lei trasmesso il 23 marzo 2012, è stato indicato l'attuale stato civile. Questa informazione è quindi stata indicata solo al momento della revisione, e quindi non si può che considerare come se avesse ottemperato l'obbligo di informare.

La buona fede non viene riconosciuta quando è dovuta ad una grave negligenza o a dolo da parte della persona che doveva informare e quindi sono state versate delle prestazioni a torto.

Per constatare la violazione dell' obbligo d'annuncio bisogna valutare la cattiva condotta.

Secondo la giurisprudenza, è sufficiente una lieve negligenza. L'obbligo di informare consiste nell'annuncio immediato all'amministrazione competente e deve essere fatto tempestivamente dopo l'evento. Se la comunicazione non è effettuata, il dovere di informare non è adempiuto. Se l'amministrazione viene informata dell'evento unicamente in un secondo tempo, rimane comunque la violazione dell'obbligo d'annuncio,indipendentemente dal fatto che l'evento sia stato annunciato in seguito o meno.

Considerando i fatti elencati, arriviamo alla conclusione che il requisito della buona fede non è adempiuto. (…)" (doc. AI 99/1-2)

1.5. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendone l’annullamento e postulando la concessione del condono. Rileva di non aver saputo che l’ammontare della rendita dipendesse dallo stato civile, contesta l’assenza del requisito della buona fede ribadendo sostanzialmente le argomentazione esposte nella domanda di condono, facendo inoltre presente che la restituzione degli importi chiesti costituirebbe per lui un onere gravoso.

1.6. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede al TCA che il ricorso sia respinto. L’amministrazione, facendo riferimento anche alla presa di posizione 13 giugno 2014 della Cassa, ribadisce l’assenza della buona fede dell’assicurato nel percepire le rendite di cui non aveva diritto, motivo per cui, senza dover verificare l’esistenza o meno dell’ulteriore condizione cumulativa (quella relativa all’onere gravoso), conferma la reiezione della domanda di condono.

1.7. Con scritto 26 giugno 2014 il ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale, allegando ulteriore documentazione (VI). :

1.8. Su richiesta del TCA, il 3 luglio 2014 l’amministrazione ha preso posizione in merito a quanto prodotto (VIII).

1.9. In data 14 luglio 2014 l’assicurato ha nuovamente chiesto l’accoglimento del ricorso (X).

1.10 Su richiesta del Tribunale, il 7 aprile 2015 la Cassa ha prodotto gli atti relativi all’assicurato (XIII).

Invitato da questa Corte a prendere posizione in merito (XIV), l’assicurato è rimasto silente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono, stabilito con la decisione 21 ottobre 2013, dell’obbligo di restituire fr. 12’788.--, corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2013 (doc. AI 85).

2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pagg. 21s; Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994 pagg. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2014, pag. 465) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 481s).

La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è stata versata indebitamente. L’ignoranza che egli non aveva diritto alla prestazione non è sufficiente per ammettere che si trovava in buona fede. Piuttosto all’assicurato non deve essere imputabile un comportamento doloso o negligenza grave (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 177 n. 3281 pag. 885 con riferimento a RCC 1986 pag. 665 consid. 2b).

Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

2.3. Nel caso in esame, l’assicurato sostiene di essere in buona fede e di avere subito annunciato il suo divorzio alla cassa pensioni, inoltrando all’Ufficio AI copia di tale comunicazione. La comunicazione alla quale egli si riferisce ha il seguente tenore:

" Nuovo indirizzo: RI 1



Stato civile: divorziato

Egregi Signori,

in allegato trovate le fotocopie richiestemi, vogliate scusare il ritardo ma ho subìto il primo di due interventi alla spalla destra che mi ha dato come conseguenza l'impossibilità di scrivere, guidare ecc. per diverso tempo.

Il mio stato civile è cambiato come l'indirizzo, come potrete leggere dagli atti ho lasciato quale controparte alla mia ex moglie la mia metà della casa per non toccare la cassa pensioni." (doc. A4)

Orbene, va evidenziato che la succitata comunicazione, oltre a non essere datata, non risulta essere pervenuta né all’Ufficio AI né alla Cassa (cfr. relativi incarti), motivo per cui non si può concludere che l’assicurato abbia effettivamente notificato all’amministrazione l’avvenuto divorzio.

Il ricorrente rileva inoltre di essersi annunciato, dopo il suo trasferimento da __________, nel mese di gennaio 2010 al Comune di __________ e, su richiesta del locale Ufficio controllo abitanti volta ad aggiornare l’atto di origine, di aver indicato nel modulo di richiesta all’Ufficio circondariale dello stato civile di __________ il suo stato civile di divorziato (doc. A3). L’assicurato sostiene pertanto che l’Ufficio AI è venuto a conoscenza del divorzio poiché in data 26 gennaio 2010 quest’ultimo gli ha inviato a __________ il formulario della revisione della rendita (doc. AI 37).

Ora, dagli atti di causa risulta che in data 14 gennaio 2010 l’Agenzia AVS di __________ ha comunicato alla Cassa __________ (in copia all’Ufficio AI) la modifica del domicilio, ma nessun cambiamento dello stato civile (doc. AI 33). Simile notifica è stata fatta il 28 gennaio 2010 dalla Cassa all’Ufficio AI (doc. AI 36). L’assicurato avrà pure annunciato a __________ il suo status di divorziato, ma ciò non modifica il fatto che il suo obbligo di notifica è nei confronti dell’Ufficio AI o della Cassa (sull’obbligo personale dell’assicurato di annunciare le rilevanti modifiche: cfr. SVR 1995 IV nr. 58 consid. 4b). Del resto, il marg. 5024 e 5025 della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), edizione 2014, dispone:

" L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI; 9C_245/2012)."

Non vi è per contro alcun obbligo di notifica, da parte del suddetto ufficio comunale, di tale modifica all’Ufficio AI (diverso sarebbe stato se si fosse trattato di un servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali il quale, ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LPGA, ha l'obbligo di informare l'assicuratore sociale se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche). Del resto è utile segnalare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (STFA P 8/03 del 22 giugno 2004; tal principio è stato ribadito in STFA P 7/06 del 22 agosto 2006).

Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda l’Ufficio di tassazione di __________, dal cui formulario relativo alla dichiarazione d’imposta 2009 risulta lo stato civile di divorziato (doc. 8).

2.4. Rettamente l’assicurato evidenzia che nel questionario della revisione della rendita inviatogli dall’Ufficio AI e compilato il 26 aprile 2012, nella apposita casella ha corretto il suo stato civile da sposato a divorziato (doc. AI 67 = sub doc. 6). Con comunicazione 20 settembre 2012 l’Ufficio AI ha chiesto all’Agenzia comunale __________ di convocare l’assicurato per definire la sua posizione nei confronti dell’AVS (doc. AI 91/7). Pertanto, alla ricezione del succitato questionario l’amministrazione sapeva del nuovo stato civile dell’assicurato, ritenuto che non è prescritta una particolare forma di avviso da parte del beneficiario di prestazioni. Ciononostante essa ha continuato a versare la rendita sino al 30 settembre 2013 senza aver proceduto al nuovo calcolo della prestazione. Se da una parte, come visto, per il periodo precedente all’aprile 2012 l’assicurato non ha adempiuto al suo obbligo d’informazione, dall’altra, questa Corte non condivide quanto sostenuto dall’Ufficio AI, vale a dire che “se l'amministrazione viene informata dell'evento unicamente in un secondo tempo, rimane comunque la violazione dell'obbligo d'annuncio, indipendentemente dal fatto che l'evento sia stato annunciato in seguito o meno.”

Occorre piuttosto verificare se, successivamente alla notifica del divorzio, l’assicurato poteva in buona fede ignorare di continuare a percepire lo stesso importo di rendita.

A tal riguardo, è utile far riferimento alla giurisprudenza federale. In DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione per sapere se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha inoltre confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica.

All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

Ritorando al caso in esame, secondo questa Corte, all’assicurato non può essere imputata una malafede nell’incasso delle rendite successive alla notifica di cambiamento dello stato civile. Non si può infatti pretendere che una persona senza conoscenze specifiche del settore avrebbe dovuto rendersi conto che, a seguito di un divorzio, la prestazione pecuniaria sarebbe diminuita (cfr. STCA 32.2011.50 del 12 agosto 2011, consid. 2.4, in cui è emerso che l’Ufficio AI non aveva comunicato alla competente Cassa di compensazione il divorzio di un’assicurata, la quale aveva continuato in buona fede a ricevere lo stesso importo di rendita di quello da coniugata). È vero che nella citata STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 l’assicurato, prestando la dovuta attenzione, dal conteggio della PC (dal foglio di calcolo egli poteva desumere che la cassa non aveva tenuto conto del limite di reddito previsto per i coniugi e non aveva computato le indennità di disoccupazione percepite dalla moglie) avrebbe dovuto accorgersi che il matrimonio avrebbe portato ad una modifica della prestazione, motivo per cui avrebbe dovuto chiedere alla cassa delucidazioni in merito. Nel caso in esame, tuttavia, dalla decisione 2 novembre 2012 di aumento temporaneo del grado d’invalidità – emessa dopo la correzione sul formulario di revisione fatta dall’interessato il 26 aprile 2012 – l’assicurato non aveva motivo per non ritenere che l’amministrazione non avesse tenuto conto del divorzio, visto che, come espressamente indicato, sono stati computati i suoi redditi (doc. AI 82).

Visto tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che il presupposto della buona fede sia realizzato a partire dal 1° maggio 2012.

Tuttavia, affinché sia concesso il condono è necessario esaminare l'altra condizione (cumulativa) della grave difficoltà. L’amministrazione non ha affrontato tale questione avendo escluso il criterio della buona fede, mentre l’assicurato non ha sostanziato le difficoltà economiche nelle quali si troverebbe in caso di restituzione dell’importo richiesto. Per questi motivi è giustificato un rinvio all’Ufficio AI per esaminare tale requisito.

Per il periodo 1° ottobre 2009 – 30 aprile 2012 il condono è invece respinto (cfr. consid. 2.3).

Ne consegue che la decisione impugnata è modificata ai sensi di quanto sopra ed il ricorso è da dichiarare parzialmente accolto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 375.--) e di un quarto (fr. 125.--) a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione 30 aprile 2014 è modificata nel senso che per il periodo 1° ottobre 2009 – 30 aprile 2012 la domanda di condono è respinta; per il restante periodo (1° maggio 2012 – 30 settembre 2013) gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per l’esame del requisito della grave difficoltà.

  1. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 375.--) e di un quarto (fr. 125.--) a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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