Raccomandata
Incarto n. 32.2014.65
BS/sc
Lugano 31 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 aprile 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, è stato posto al beneficio di un rendita intera dal 1° agosto 2000, ridotta a mezza rendita dal 1° novembre 2001 al 31 marzo 2003. A seguito di una ricaduta d’infortunio, avvenuta nel 2004, egli ha nuovamente beneficiato di una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006 (cfr. decisioni 3 aprile 2006 dell’Ufficio AI, doc. AI 58/5-13; confermate con decisione su opposizione 4 dicembre 2007, divenuta definitiva, doc. AI 79).
1.2. Il 12 agosto 2008 l’assicurato, per il tramite del suo psichiatra curante, dr. RA 1, ha sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute e inoltrato una nuova richiesta di rendita (doc. AI 85).
Con decisione dell’8 giugno 2009, preavvisata il 29 aprile 2009, l’Ufficio AI, dopo aver proceduto ad una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) – che non ha ravvisato, rispetto alla perizia psichiatrica 9 dicembre 2005 del dr. __________, allestita nell’ambito della prima richiesta di prestazioni (cfr. consid. 1.1), un peggioramento della componente psichica – ha respinto la domanda di prestazioni, confermando il grado d’invalidità del 25% (doc. AI 102).
Avverso la decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, che è stato respinto con sentenza del 10 dicembre 2009 (inc. 32.2009.142; doc. AI 119).
1.3. Il 13 ottobre 2011 RI 1 ha inoltrato una terza domanda di prestazioni (doc. AI 126).
Con decisione 14 dicembre 2011, preavvisata il 19 settembre 2011, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. Il ricorso 31 gennaio 2012 contro la succitata decisione è stato respinto dal TCA con sentenza del 14 maggio 2012 (inc. 32.2012.33).
1.4. Nel febbraio 2014 l’assicurato ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni (doc. AI 159).
Nuovamente, con decisione 14 aprile 2014 (preavvisata il 28 febbraio 2014) l’amministrazione non è entrata nel merito di tale domanda, ritenendo il certificato 28 febbraio 2014 dello psichiatra curante medico prodotto, vagliato dal SMR, non sufficiente per rendere verosimile un cambiamento dello stato di salute (doc. AI 164).
1.5. Contro la succitata decisione amministrativa, l’assicurato ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, sostenendo invece un peggioramento delle sue condizioni di salute.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso.
1.7. Il 17 luglio 2014 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha ribadito come il certificato medico prodotto in sede amministrativa abbia reso verosimile un cambiamento, motivo per cui è necessario procedere ad una perizia pluridisciplinare visto che sono trascorsi quasi 9 anni, rispettivamente 5, dalle valutazioni peritali 9 dicembre 2005 del dr. __________ e 2 aprile 2009 del CPAS (XI).
1.8. In data 25 giugno 2014 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (VIII), producendo in data 8 agosto 2014 il relativo certificato municipale (XIII+1).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.5. Nel caso in esame occorre ricordare che la decisione dell’8 giugno 2009 (confermata con STCA 32.2009.142 del 10 dicembre 2009; cfr. consid. 1.2) si fondava sulla perizia del CPAS (doc. AI 95). Sulla base di una completa anamnesi, di una dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una esauriente valutazione oggettiva, con rapporto 2 aprile 2009 il dr. __________ (direttore del CPAS) aveva posto la diagnosi invalidante di disturbi di personalità misti (ICD -10: F61.1).
Accerta l’assenza di un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche rispetto alla perizia 9 dicembre 2005 del dr. __________, posta a fondamento della decisione di rendita temporanea del 3 aprile 2006 (cfr. consid. 1.1), il perito aveva confermato un’inabilità lavorativa globale del 25%, ritenendo l’assicurato integrabile nel mondo del lavoro attraverso l’ac- compagnamento di personale qualificato (doc. AI 95/9).
2.6. Con la STCA 32.2012.33 del 14 maggio 2012 questa Corte (cfr. consid. 1.3) aveva in particolare evidenziato:
" A seguito del progetto di decisione 19 settembre 2011 l’assicurato ha prodotto il rapporto 21 novembre 2011 del dr. RA 1, suo psichiatra curante, il quale ha in particolare rilevato:
“(…)
A causa del peggioramento delle condizioni di salute su cui ci soffermeremo più avanti, la presa a carico è stata intensificata interessando nuove figure terapeutiche: il dott. RA 1 e lo psicologo __________ sono stati affiancati dalla dott.ssa __________, psichiatra e dal terapista complementare __________.
Il paziente soffre di un disturbo di personalità antisociale; di un disturbo depressivo-abbandonico; dello stato attuale prepsicotico.
Siamo di fronte ad uno scompenso globale e continuo delle funzioni affettive, cognitive e volitive confermato dalle diagnosi, non siamo più in presenza di spunti episodici, ma della cronicizzazione della sintomatologia.
Un disturbo psicopatologico strutturato, quindi, che offre resistenza alle terapie impartite quand'anche di impostazione pluridisciplinare.
È da escludere concretamente non solo la capacità lavorativa, ma la riappropriazione dell'autonomia psicologica, della centralità con effetto sulla propria identità e sulle relazioni sociali (credibilità, adattamento, relazioni, affetti).
Non ci resta purtroppo che constatare la continua deriva psicopatologica ad alto rischio individuale e sociale del paziente malgrado gli interventi mirati."
(doc. AI 132/1)
Come rettamente evidenziato nella nota 12 dicembre 2011 dalla dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta attiva presso il SMR, il succitato rapporto non evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute. In particolare essa ha pertinentemente evidenziato:
“L'A. soffre di un disturbo di personalità antisociale e di un disturbo depressivo-abbandoni-
co secondo il terapeuta ormai cronicizzato. Si rimarca come già scritto nella precedente annotazione SMR del 06.08.2009 che tale diagnosi non appartiene a nessuna categoria diagnostica contemplata nel ICD 10 o DSM IVTR.
La nuova certificazione non apporta nuovi elementi medici. Si fa presente che le diagnosi citate nell'attuale certificazione sono le stesse già descritte nel certificato del 07.07.2009.
Agli atti è presente la perizia del CPAS Dr. __________ (02.04.2009) nella quale si era escluso la presenza di un disturbo di personalità e di un disturbo ansioso depressivo, perizia che è stata considerata con pieno valore probatorio nella sentenza del TCA del 10.12.2009.
In conclusione non trovo elementi medici che possano evidenziare una possibile modificazione dello stato di salute rispetto alla precedente decisione." (doc. AI 137/1)”
Con il presente ricorso l’assicurato ha prodotto la presa di posizione 31 gennaio 2012 del dr. RA 1 in merito alla valutazione del SMR, rimarcando:
“(…)
Le ultime considerazioni del Servizio Medico Regionale dell'AI misconoscono, in pratica, il decorso sfavorevole della malattia, non conoscendone l'evoluzione e presumendo e confermando l'assenza di cambiamenti dal 2009, anno in cui era stato respinto il precedente ricorso.
Sosteniamo, invece, che la situazione dal profilo psicopatologico, terapeutico e sociale, ampiamente illustrata attraverso i nostri precedenti documenti, abbia subito un ulteriore sviluppo preoccupante sotto tutti i punti di vista a prescindere dal collocamento nelle categorie nosografiche.
Purtroppo gli interventi terapeutici non hanno raccolto il successo auspicato.
Da quando il signor RI 1 ha subito una serie di infortuni non è più riuscito a ricuperare la sua posizione attiva, professionale e sociale, avuta in precedenza, a causa anche della mancanza di un aiuto concreto.
Sappiamo bene, a questo proposito, che le risorse cognitivo/relazionali del signor RI 1 sono decisamente scarse correlare da educazione e formazione lacunose, scelte di vita caratterizzate da irresponsabilità e immaturità; inaffidabilità e superficialità nelle relazioni; l'anamnesi è segnata da sconfitte.
Lacune che si sono ripercosse sull'attività professionale, rendendone irricevibile, per numerosi ed evidenti ragioni, il contributo e le prestazioni, così come rendendo impossibile l'accesso ad una qualsiasi attività lavorativa.
Il ritardo cognitivo e la struttura di personalità immatura hanno da sempre costretto il nostro paziente ad una vita all'insegna della sopravvivenza, facendo capo ad espedienti piuttosto che a progetti.
Chiediamo quindi che queste nostre considerazioni siano verificate e semmai contestate oggettivamente, ciò che non è mai stato fatto.
Per questo riteniamo indispensabile prevedere un nuovo incontro con il signor RI 1 in ambito peritale per poter permettere di valutare serenamente le risorse e le possibilità concrete di reintegrazione.
Attualmente, non è esigibile, da parte del signor RI 1, alcuna attività professionale, quand'anche parzialmente.
La diagnosi di disturbo di personalità misto ICD-10 F61.0, anche individuata dal dott. __________ viene confermata.
Valutiamo negativamente, con prognosi di esclusione pressoché totale, le possibilità del paziente di intraprendere una attività lavorativa, anche se non possiamo escludere, premesso un programma terapeutico e un accompagnamento costruttivo, provvedimenti di integrazione." (doc. I/bis)
Questo TCA non può che confermare quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 7 febbraio 2012, ossia che nei succitati rapporti del curante non è evidenziata una sostanziale modifica dello stato di salute. Il dr. RA 1 ha infatti ripreso elementi d’anamnesi già noti (quali gli infortuni subiti, l’iter scolastico e professionale ecc..) e concluso, quale diagnosi, per un disturbo da personalità misto ICD-10 F6.1.0. Non va dimenticato che il CPAS aveva valutato una limitata ripercussione sulla residua capacità lavorativa (ossia una riduzione del 25%) del disturbo di personalità misto.
Nemmeno il successivo scritto 2 aprile 2012 del dr. RA 1 (VIII) apporta nuovi elementi, considerato che il SMR nelle annotazioni 6 aprile 2012 (Xbis) ha correttamente evidenziato che lo psichiatra curante non ha fornito una descrizione del quadro clinico. Il curante non ha sostanziato il cambiamento rispetto alla perizia del CPAS, fornendo una diversa valutazione della capacità lavorativa in una situazione sostanzialmente rimasta invariata.”
2.7. Con l’ultima domanda di rendita l’assicurato ha prodotto il certificato 28 febbraio 2014 dei curanti __________ e dr. __________ avente il seguente tenore:
" (…)
Possiamo assicurare che la sintomatologia di cui soffre il signor RI 1 ha subito un peggioramento nel suo contenuto e nella sua intensità rendendo le condizioni di vita vieppiù insostenibili e a causa, anche, del processo di modificazione della personalità in corso.
Da circa un anno il signor RI 1 ha subito un’ ulteriore perdita di motivazione, di interessi, di contatto sociale, vuoto incolmabile che non gli permette di garantire la gestione del suo vivere quotidiano. A questa mancanza si aggiunge la scarsa differenziazione che lo rende vulnerabile, scontroso, aggressivo come riferito nei precedenti scritti.
Ci permettiamo di aggiungere che il Vostro atteggiamento ostile nei suoi confronti, non voler considerare le pur valide e giustificate richieste del paziente stesso, così come le nostre considerazioni clinico-diagnostiche, non fa che incrementare il disagio e lo sconforto con ripercussioni sociali e sanitarie evidenti.
Questo breve riassunto per rispondere tempestivamente alla Vostra richiesta.
Rimaniamo invece disposti a presentarVi una rielaborazione peritale esaustiva appena le riterrete opportuno." (doc. AI 161/2-3)
Con annotazioni 11 marzo 2014 la dr.ssa __________, psichiatra presso il SMR ha preso posizione:
" Per riassunto vedi nota SMR del 06.04.2012.
Con sentenza del 18.05.2012 ricorso respinto.
Ottobre 2012 nuove domanda di prestazioni AI respinta con decisione del 30.11.2012.
Nuova domanda di prestazioni AI del 12.02.2014.
Progetto di decisione del 28.02.2014 di non entrata in materia.
28.02.2014 certificato del Dr. __________.
Sintomatologia che ha subito un peggioramento nell'ultimo anno.
La nuova documentazione medica non fornisce sufficienti informazioni che rendano verosimile un rilevante cambiamento dello stato di salute e quindi giustifichino l'entrata in materia." (doc. AI 163/1)
Ora, in questo contesto va fatto presente che nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 – pertinentemente richiamata dall’Ufficio AI in sede di risposta – il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…) questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).
Nel caso concreto, analogamente alla succitata STF, nel certificato 28 febbraio 2014 i curanti non pongono alcuna diagnosi, si limitano a segnalare la sintomatologia soggettiva, non documentano lo stato clinico né tantomeno oggettivano un peggioramento. Certo che gli accertamenti peritali del CPAS e del dr. __________ risalgono rispettivamente a 5 anni e 9 anni fa (stato 2014); ma senza modifica oggettiva resa verosimile non è necessario procedere ad un aggiornamento della situazione.
Infine, nello scritto 17 luglio 2014 l’assicurato ha sostenuto “che dev’essere indagata la questione dell’ansia e dell’inson- nia, nonché della modifica della personalità attestata dai curanti, fattori che non erano stati rinvenuti nell’aggiornamento peritale del dr. __________ del 2 aprile 2009”. A tal riguardo, in particolare per quanto riguarda “la modica della personalità”, va fatto riferimento alla STCA del 14 maggio 2012 (cfr. consid. 2.5). Del resto, dal succitato stringato certificato non si deduce alcunché riguardo alle suesposte questioni.
Va infine evidenziato che nell’ambito della procedura giudiziaria l’assicurato non ha prodotto ulteriore documentazione medico-specialistica atta ad oggettivare un cambiamento della situazione valutedinaria.
Non avendo dunque l’insorgente reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata;
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico dell’insorgente, che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nel caso in esame, l’assicurato non può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni dei medici SMR hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute e l’insorgente in sede giudiziaria non ha apportato la documentazione medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti