Raccomandata
Incarto n. 32.2014.58
BS/sc
Lugano 16 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 6 dicembre 2010, preavvisata il 4 ottobre 2010, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita di RI 1, classe 1979, di professione montatore d’impianti sanitari, il quale in precedenza è stato professionalmente reintegrato quale impiegato di commercio al dettaglio (doc. AI 127). La decisione è divenuta definitiva.
1.2. Nel mese di dicembre 2013 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di rendita (doc. AI 138).
Con decisione 18 marzo 2014, preceduta dal progetto di decisione 9 dicembre 2013, l’amministrazione non è entrata nel merito dalla (nuova) domanda di prestazioni in quanto la documentazione medica trasmessa (in particolare il rapporto 8 luglio 2013 del dr. __________) non ha dimostrato una rilevante modifica dello stato di salute (doc. AI 147).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha contestato la succitata decisione di non entrata in materia. Ribadendo come dal succitato rapporto 8 luglio 2013 risulti documentato un peggioramento della situazione reumatologica, il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per riaprire l’istruttoria ed eseguire ulteriori accertamenti per stabilire la sua attuale residua capacità lavorativa, tenendo conto anche di un nuovo preannunciato certificato medico.
1.4. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermata la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha ribadito che, durante la procedura amministrativa, il ricorrente non ha reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante la sua invalidità ed il diritto alle prestazioni.
1.5. Pendente causa, l’assicurato ha prodotto il preannunciato rapporto del dr. __________, datato 23 maggio 2014 (VI).
1.6. Con osservazioni 11 giugno 2014 l’amministrazione, fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico, ha ribadito la reiezione del ricorso (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel dicembre 2013.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“… Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame, l’assicurato sostiene essere intervenuto un rilevante peggioramento del suo stato di salute, facendo riferimento al rapporto 8 luglio 2013 del dr. __________ della Clinica ortopedica dell’Ospedale __________. Per questi motivi egli chiede la riapertura dell’istruttoria ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per i dovuti accertamenti medici.
Va qui ricordato che in occasione della decisione di diniego di rendita del 6 dicembre 2010 l’Ufficio AI si era basato sulla valutazione 1° giugno 2010 dei dr. __________ e __________, specialisti in medicina interna presso il SMR. Poste le diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su insufficienza/instabilità lombosacrale con sintomatologia pseudo radicolare/radicola-re arto inferiore sinistro e di degenerazione monosegmentale L5-S1, rilevato un incremento della sintomatologia dolorosa nelle posizioni statiche prolungate e la comparsa di una sintomatologia algica cervicale d’accompagnamento, i medici avevano valutato un’incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività, ma del 20% in attività lavorative rispettose dei limiti funzionali esposti, tra cui quella di venditore rispettivamente di impiegato di commercio, attività appresa nell’ambito della riformazione professionale (doc. AI 102). In quell’occasione, con rapporto 27 ottobre 2010 il dr. __________, ponendo la medesima diagnosi fatta dal SMR, concludeva, per motivi lombari, un’incapacità lavorativa del 20%, aggiuntivo del 30% in caso di conferma di artrosi cervicale (doc. AI 123/2).
Con la nuova domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto il rapporto 8 luglio 2013 del dr. __________. Il citato sanitario ha riferito che dall’ultimo controllo, eseguito nel 2011, l’assicurato ha tentato di cambiare attività (quale garagista) con aumento del tasso di occupazione dal 50 al 70%, attività in seguito risultata inidonea per non poter variare la posizione. Per questo motivo il paziente avrebbe deciso di riprendere la sua originaria professione di montatore d’impianti sanitari al 50% presso l’impresa di suo fratello, senza dover portare carichi maggiori di 15 chili, attività che sembra essere più conveniente. Dall’esame clinico effettuato risulta una mobilizzazione libera della colonna vertebrale, senza alcun deficit neurologico. Il succitato medico riferisce anche di una recente non meglio specificata RM di cui non si è riuscito a vedere le immagini, riferendo tuttavia, sulla scorta del rapporto 8 maggio 2013, che la discopatia L5/S1 è stazionaria dal 2010. Dal punto di vista socio professionale il sanitario ha concluso:
" … il serait souhaitable qu'il trouve, un accord avec l'AI. Le travail qu'il fait actuellement semble plus adapté que celui qu'il faisait et ne peut pas être augmenté, même dans ces conditions. Une incapacité de 50% est à notre avis justifiée, et ceci en ne considérant pas uniquement le disque L5-S1 (perte de rendement de 25-30%) mais aussi le risque d'une surcharge des disques adjacents."
(doc. AI 144/4)
Con annotazioni 14 marzo 2014 il dr. __________ del SMR, esaminato il succitato rapporto, rilevata la stazionarietà della situazione clinica, costatata anche l’assenza di un nuova diagnosi, ha escluso un peggioramento dal punto di vista medico (doc. AI 146).
In queste circostanze, rettamente l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurato non ha reso verosimile una modifica della situazione invalidante.
Del resto va fatto presente che anche dal successivo rapporto 23 maggio 2014, prodotto pendente causa, non risulta essere presente una rilevante modifica delle condizioni di salute. In quel referto il dr. __________ riferisce di una RM lombare eseguita il 19 febbraio 2014, quindi prima della decisione impugnata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), dalla quale risulta una stazionarietà della discopatia rispetto all’ultimo controllo, con una piccola protusione ed un leggero peggioramento dell’artrosi faccettale (“L'IRM lombaire effectuée le 19.02.2014 montre la discopathie L5-S1 grade IV à V selon Pfirman qui est stable par rapport au contrôle précédent avec une minime protusion versus hernie médiane et para-médiane bilatérale sans conflit radiculaire visible. On trouve cependant une légère aggravation de l'arthrose facettaire L5-S1»; sottolineatura del redattore). Il dr. __________ conferma una capacità lavorativa nella sua attività originaria («Je reste d'avis qu'un taux de travail de 50% est encore exigible dans son domaine»), specificando che il leggero aggravamento a livello L5-S1 può comportare una diminuzione di rendimento tra il 25 ed il 30% (« Concernant le problème au niveau L5-S1 et en prenant également en considèration la légère aggraviation de l'arthrose facettaire à ce niveau, une diminution de rendement de 25 à 30% peut être établie »). Vista l’età del paziente con una situazione stabile, il succitato sanitario ha consigliato un trattamento conservativo (“Vu l'âge du patient avec une situation qui est stable, je conseille la poursuite du traitement conservateur»; sottolineatura del redattore). Ora, come pertinentemente rilevato nelle annotazioni SMR 5 giugno 2014 (VIII/bis), tenuto conto che dal 2010 non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute, né tantomeno risulta essere stata posta una nuova diagnosi, a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita. Vero che il dr. __________ ha valutato un’inabilità lavorativa del 50% nella sua abituale attività, la quale tuttavia, come visto, non risulta essere medicalmente adeguata.
Visto quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti