Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.55
Entscheidungsdatum
29.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.55

cr

Lugano 29 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 marzo 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1954, in precedenza attivo in qualità di muratore, in data 1° giugno 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “infarto con allargamento coronarie, 6 stents” (doc. 1/1-7).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 29 settembre 2008 (cfr. doc. 29/1-3), poi confermato con decisione del 3 dicembre 2008 (doc. 44/1-4), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 32%.

Con sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, il TCA ha confermato la correttezza della decisione dell’amministrazione, trasmettendo nel contempo gli atti all’Ufficio AI al fine di verificare l’eventuale sopraggiungere, in un periodo successivo alla decisione impugnata, di un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, dal profilo cardiologico e psichiatrico (doc. 64/1-46).

Questa sentenza del TCA è stata confermata dal Tribunale federale, con sentenza 9C_755/2009 del 28 maggio 2010 (doc. 72/1-8).

1.2. Dopo avere esperito, conformemente a quanto richiesto dal TCA, gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 10 giugno 2011 (doc. 103), poi confermato con due decisioni dell’8 settembre 2011 (doc. 122 e 128), ha stabilito che “dal 1° agosto 2009 (media retrospettiva) fino al 31 dicembre 2009 sorge il diritto ad un quarto di rendita di invalidità con un grado AI del 41%. Dal 1° settembre 2010 (media retrospettiva) fino al 31 gennaio 2011 sorge il diritto ad un quarto di rendita di invalidità con un grado AI del 43%”.

Con sentenza 32.2011.258 del 5 marzo 2012, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato le decisioni impugnate, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di predisporre un complemento peritale di natura pneumologica, psichiatrica e cardiologica, seguìto da una valutazione globale di tutte le patologie di cui soffre l’interessato e della relativa influenza sulla sua capacità lavorativa residua (doc. 144/1-33).

1.3. Dopo aver predisposto un complemento peritale a cura del SAM (doc. 167), con progetto di decisione del 9 luglio 2012 (doc. 172/1-5), poi confermato con decisione del 27 novembre 2012 (doc. 187 e 188), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 41%) dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009, un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 43%) dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 e una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° maggio 2012.

Con sentenza 32.2013.6 del 23 settembre 2013 (doc. 193), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando nuovamente l'incarto all'amministrazione per la messa in atto di un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM interessati, al fine di chiarire l’incidenza rispettiva delle patologie in ambito reumatologico-pneumologico-cardiologico-psichiatrico sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato, prima di potersi pronunciare nuovamente in merito al diritto alla rendita dell’assicurato per il periodo precedente al mese di maggio 2012, data a partire dalla quale egli ha diritto ad una rendita intera di invalidità.

1.4. Esperiti, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, avere predisposto un complemento peritale a cura del SAM (doc. 201), con progetto di decisione del 12 febbraio 2014 (doc. 203/1-2), poi confermato con decisione del 24 marzo 2014 (doc. A), l’Ufficio AI ha “riconfermato quanto precedentemente indicato nella decisione del 27 novembre 2012 e in considerazione del calcolo della capacità residua viene confermato un grado AI del 36% fino al 30 aprile 2012, a far tempo dal 1° maggio 2012 l’assicurato presenta un grado di invalidità del 100% (versamento della rendita intera già in corso)”.

1.5. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando - fatto salvo il riconoscimento, incontestato, di una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2012 - l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità del 100% ininterrottamente a partire dal 1° maggio 2009 (doc. I).

Sostanzialmente, il patrocinatore del ricorrente ha contestato le nuove prese di posizione degli specialisti del SAM, colpevoli, a suo avviso, di avere semplicemente ribadito la correttezza delle loro precedenti valutazioni peritali, senza tuttavia apportare delle motivazioni convincenti e senza confrontarsi con quanto disposto da questo Tribunale nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013.

Il legale ha quindi chiesto l’attribuzione di una rendita intera a far tempo già dal 2006 in poi, e, subordinatamente, l’effettuazione di una perizia giudiziaria (doc. I).

1.6. In risposta l’UAI - dopo avere confermato la correttezza del complemento istruttorio svolto dai medici del SAM, condiviso dal SMR - ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

1.7. In data 2 giugno 2014, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del dr. __________ (doc. VI + B).

1.8. Con osservazioni del 13 giugno 2014, l’Ufficio AI ha confermato quanto indicato nella risposta di causa, posto che dal profilo medico, come rilevato dal SMR, il certificato del dr. __________ non contiene nuovi elementi clinici (doc. VIII + bis).

Tale presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.

in diritto

2.1. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Analogo vincolo sussiste pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una sentenza di rinvio da parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 9C_203/2011 del 22 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr. 29).

Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2009; un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 e una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2012 o se invece, come da lui preteso, egli abbia diritto ad una rendita intera di invalidità ininterrottamente già a partire dal 1° maggio 2009. Incontestata e non oggetto della presente controversia risulta l’attribuzione di una rendita intera di invaldità a partire dal 1° maggio 2012.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

  • le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

  • assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

  • differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

  • miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

  • rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso di specie, nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA aveva annullato la decisione impugnata e aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché mettesse in atto una discussione plenaria atta a valutare globalmente le ripercussioni delle diverse patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua in attività adatte, non senza prima, preliminarmente, chiarire alcuni aspetti concernenti le singole valutazioni peritali eseguite dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________ (cfr. doc. 193/17-18).

Il legale del ricorrente ha contestato il complemento peritale messo in atto dal SAM, ritenendo che gli specialisti interessati non abbiano ripettato le direttive impartite dal TCA. A torto.

Nella presente fattispecie, infatti, il TCA non ha motivo per mettere in discussione il complemento peritale del 6 febbraio 2014 del SAM e considera esaustive e convincenti le spiegazioni fornite dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________ a proposito delle critiche sollevate sia dall’avv. RA 1, sia dagli specialisti curanti dell’assicurato, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza di rinvio STCA 32.2013.6 del 23 settembre 2013.

2.5.1. In particolare, dal profilo pneumologico, questo Tribunale rileva che, con presa di posizione del 27 dicembre 2013, il dr. __________, spec. FMH in pneumologia, ha spiegato i motivi per i quali, a suo giudizio, non esiste alcuna contraddizione tra quanto da lui stesso asserito in sede peritale (ossia che “solo un’attività sedentaria leggera è proponibile” e che “dubbia rimane la possibilità di una capacità lavorativa teorica residua dal punto di vista pneumologico per lavori fisici leggeri. Questa non è valutabile in maniera adeguata mancando un’osservazione longitudinale dell’eventuale efficacia terapeutica”, cfr. doc. 99-25) e quanto affermato in data 29 maggio 2012 (vale a dire che l’assicurato “presentava quando è stato da me valutato nel febbraio 2011 dal punto di vista medico teorico pneumologico una capacità lavorativa completa per lavori sedentari leggeri”, cfr. doc. 171-13).

Il dr. __________ ha infatti spiegato che il senso di quanto da lui valutato è che l’assicurato può ancora svolgere attività leggere di tipo sedentario, mentre potrebbe effettuare delle attività leggere di tipo non sedentario soltanto qualora fossero introdotte delle misure terapeutiche quali interruzione del fumo, diminuzione del peso corporeo ed un programma di riabilitazione respiratoria e terapia inalatoria.

Egli ha infatti rilevato quanto segue:

" Il signor RI 1 soffre dal lato pneumologico di una broncopneumopatia cronico-ostruttiva da me classificata GOLD II-III. In occasione dell’esame peritale del 2011 confermavo un peggioramento oggettivo dell’affezione respiratoria rispetto alle precedenti indagini. Sulla base dei dati anamnestici, clinici e funzionali lo ritenevo inabile al lavoro, rispettivamente portatore di un’incapacità lavorativa completa per lavori fisici pesanti e medio pesanti e non più idoneo per le attività svolte in precedenza di muratore, pittore e piastrellista. Veniva considerata una capacità lavorativa completa solo per attività leggere e sedentarie. Si ipotizzava un’eventuale capacità lavorativa residua per lavori fisici leggeri e non sedentari qualora fossero introdotte misure terapeutiche quali l’interruzione di sigarette, diminuzione del peso corporeo ed un programma di riabilitazione respiratoria e terapia inalatoria.

Nel 2012 siamo stati richiesti di riconsiderare la valutazione ed abbiamo confermato la capacità lavorativa completa per lavori sedentari e leggeri. La valutazione non è in contraddizione con quanto asserito precedentemente in quanto si tratta di una capacità lavorativa per attività sedentarie (come ad esempio attività di ufficio, di controllo, in posizione seduta senza spostamento di apparecchiature ecc., senza sforzi fisici). Nel 2012 non era a disposizione nessun dato che ci permettesse di cambiare in maniera radicale presa di posizione in merito alla situazione respiratoria. Non è nemmeno in contraddizione con quanto asserito dallo specialista cardiologo dr. __________ nel rapporto del 2011 e nel rapporto del 2012.

Sottolineiamo che anche nel rapporto del __________ l’affezione respiratoria viene sempre elencata come sospetta BPCO e non vi sono agli atti dati oggettivi che possano confermare un peggioramento ulteriore dal lato respiratorio.

Non riteniamo che sussistano perciò contraddizioni tra quanto asserito in merito alla residua capacità lavorativa. La capacità lavorativa per lavori fisici leggeri si riferiva a lavori fisici non sedentari per i quali poteva anche essere teoricamente mantenuta una certa residua capacità lavorativa. La mia espressione “difficoltà di quantificare tale residua capacità lavorativa vista la concomitante presenza di un’insufficienza cardiaca ed obesità corporea” si riferisce all’oggettiva difficoltà dovuta al fatto che non esistono test che permettano di dirimere in maniera completa la componente dovuta all’obesità, all’insufficienza cardiaca e all’affezione respiratoria per quanto riguarda la limitazione allo sforzo.

Se teniamo tuttavia conto del fatto che l’assicurato non ha diminuito il peso corporeo, non ha smesso di fumare, non è stato sottoposto a misure terapeutiche specifiche né ha usufruito di un programma di riabilitazione respiratoria, si può ipotizzare che la probabile residua capacità lavorativa per lavori fisici leggeri non sedentari sia ora completamente assente.

L’assenza di osservazioni oggettive e di elementi anamnestici suggestivi di peggioramento dal 2008 al 2010 (ad eccezione dei nostri esami) non permettono di esprimersi in maniera assoluta sul decorso della capacità lavorativa. Sottolineiamo tuttavia che la capacità lavorativa quale muratore, pittore e piastrellista è assente per lo meno a partire dal 2010. Nel 2008 veniva valutata dal punto di vista medico teorico pneumologico un’incapacità lavorativa del 50% per lavori fisici pesanti e del 30% per lavori fisici medio pesanti. Si può perciò ipotizzare un peggioramento progressivo dal punto di vista medico teorico pneumologico della capacità lavorativa quale muratore, pittore e piastrellista dal 50% a partire dal 2008 fino al 100% nel 2010.” (Doc. 201/8-9)

Il TCA ritiene convincente la spiegazione fornita dal dr. __________.

L’assicurato va quindi considerato, nel periodo oggetto di contestazione, totalmente inabile al lavoro nell’esecuzione di attività pesanti, ma pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività sedentarie leggere.

2.5.2. Dal profilo cardiologico, il dr. __________, nella presa di posizione del 19 dicembre 2013, ha espressamente confermato la valutazione di una piena capacità lavorativa dell’interessato in attività adatte da lui fornita in sede peritale il 12 maggio 2011 (doc. 99-44) e ribadita nello scritto di precisazioni dell’8 giugno 2012 (doc. 171-14).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione.

Questo Tribunale non può, invece, condividere la critica ricorsuale dell’avv. RA 1 circa una presunta mancata presa di posizione – a dispetto di quanto espressamente disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013 -da parte del dr. __________ sui certificati del dr. __________ e del __________ del maggio 2012.

A tale proposito, difatti, nello scritto del 19 dicembre 2013, il dr. __________, chiamato ad esprimersi in merito “anche agli eventi successivi alla perizia del 12 maggio 2011”, ha rilevato che:

" gli eventi successivi sono significativi e richiedono a mio avviso una rivalutazione”. (Doc. 201-13)

Da notare, al riguardo, che lo stesso Ufficio AI, ritenendo significativo, come da annotazione del 21 giugno 2012 del dr. __________ del SMR, l’arresto cardiorespiratorio subìto dall’assicurato il 4 maggio 2012, con relativo ricovero al __________, ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera di invalidità a partire dal mese di maggio 2012.

Non occorre quindi dilungarsi oltre su tale questione.

Da notare, per inciso, che dalla numerosa documentazione medica agli atti del cardiologo curante non risulta che l’assicurato abbia presentato un peggioramento del proprio stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa nel periodo compreso fra la perizia pluridisciplinare del maggio 2011 e l’arresto cardiorespiratorio del maggio 2012.

Agli atti risulta solo una comunicazione del 23 gennaio 2012, con la quale l’avv. RA 1 ha riferito all’UAI che, secondo quanto comunicatogli dalla moglie dell’assicurato, lo stesso sarebbe stato ricoverato il 21 gennaio 2012 all’__________ __________ per un presunto problema, a dire sempre della moglie dell’interessato, sia cardiaco che polmonare (doc. 142-1).

Di questo ricovero, in seguito, non viene fatta menzione alcuna né da parte del cardiologo curante, né da parte del __________.

Nel referto dell’11 maggio 2012, il dr. __________, riferendosi all’arresto cardiorespiratorio del maggio 2012, ha indicato che “questo evento è tanto sorprendente quanto drammatico in quanto è occorso, a differenza del precedente, non nell’ambito di un infarto acuto ma evidentemente nell’ambito della cicatrice post infarto visti i pregressi” (doc. 158-2).

Nel referto del 4 settembre 2012, poi, il dr. __________ ha espressamente indicato che “per quanto concerne la situazione antecedente all’ultimo evento cardiaco (del maggio 2012, n.d.r.) confermo quanto ebbi già modo di esprimere nelle mie valutazioni di allora, in particolare confronta lettera del 21.7.2011” (doc. 179-3), senza quindi evidenziare grossi mutamenti prima dell’arresto cardiorespiratorio del maggio 2012.

Infine, nel referto del 14 maggio 2012 del __________, viene solo citata una “sospetta BPCO su tabagismo attivo con recente polmonite da streptococcus pneumoniae” nel febbraio 2012 (doc. 162-1), elemento questo che è stato preso in considerazione dal dr. __________, il quale, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.1.) non lo ha ritenuto tale da influire sulla sua valutazione peritale.

2.5.3. Dal profilo psichiatrico, nella presa di posizione del 9 gennaio 2014, il dr. __________, conformemente a quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali egli ha ritenuto che l’assicurato, per lo meno nel periodo precedente il mese di maggio 2012, non presentasse delle ripercussioni psicologiche a seguito degli arresti cardiaci e delle successive rianimazioni che lo hanno riguardato.

Il dr. __________ ha, infatti, sottolineato che, al momento della valutazione peritale del 14 febbraio 2011, l’interessato presentava una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0), senza dimostrare, rispetto alla precedente valutazione peritale del 2008, una significativa “preoccupazione nuova rispetto a quanto già raccolto nella mia precedente perizia”.

Inoltre, il dr. __________ ha indicato che “la valutazione globale delle funzioni cognitive, volitive e biologiche nonché la descrizione del suo comportamento in relazione alla vita quotidiana non ha evidenziato in alcun momento un processo regressivo dell’apparato psichico che faccia minimamente supporre che mi trovavo davanti ad un grave quadro depressivo”.

Il perito ha aggiunto che non è giustificabile il fatto che l’assicurato non segua un adeguato trattamento psicoterapico e psicofarmacologico, concludendo che:

" (…)

Da quanto espresso mi sembra di essere stato sufficientemente esauriente per quanto riguarda le eventuali ripercussioni psicologiche che si possono presentare in soggetti che hanno vissuto l’esperienza di un arresto cardiaco. Nella mia esperienza clinica e come perito ho avuto modo di valutare e di trattare quadri clinici in cui era evidente una sintomatologia depressiva conclamata, così come pure una nosofobia legata alla paura di morte in pazienti cardiopatici.

Nel caso specifico dell’assicurato, la sintomatologia da me riscontrata era di lieve entità e inoltre si evidenziava una chiara posizione dello stesso ad assumere una posizione passiva del comportamento che non era congruo ad un processo regressivo dell’apparato psichico.” (Doc. 201-12)

Alla luce di queste considerazioni, il dr. __________ ha ribadito la correttezza della propria valutazione peritale, considerando l’interessato, dal punto di vista psichiatrico, inabile al lavoro al 50% dal 1° maggio 2009 al 30 settembre 2009 e al 20% dal 1° ottobre 2009 in poi, fino al momento della valutazione peritale del 14 febbraio 2011 (doc. 201-12).

Il TCA non ha motivo per discostarsi dalla presa di posizione del dr. __________, che non viene smentita dal referto del 12 maggio 2014 del dr. __________ (doc. B), il quale non contiene nuovi elementi medici, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 13 giugno 2014 (doc. VIII/bis).

2.5.4. Infine, conformemente a quanto disposto dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, al fine di valutare globalmente le ripercussioni delle diverse patologie dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua in attività adatte, nella presa di posizione del 6 febbraio 2014 la dr.ssa __________ e il dr. __________ del SAM si sono così espressi:

" Come richiesto dal giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni Daniele Cattaneo, è stata effettuata in data 3 febbraio 2014 alle ore 11.45 una teleconferenza tra tutti i medici periti coinvolti (dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________), in base alla quale confermiamo la nostra valutazione formulata nel rapporto peritale del 31 maggio 2011.” (Doc. 201-3)

2.5.4.1. A proposito della valutazione globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.

In una sentenza 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di circolazione.

In una sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

Secondo l’Alta Corte, il TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.

La questione è stata affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo medico questa cumulabilità sia ragionevolmente fissabile tra il 5 e il 10%. Le parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr. decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).

In una sentenza 32.2014.112 del 24 novembre 2014, il TCA, dopo avere interpellato la Dr.ssa __________ del SAM in merito alle modalità della discussione globale, ha già avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di teleconferenza.

2.5.4.2. Nella presente fattispecie, il TCA ha preso atto che una discussione plenaria fra gli esperti è effettivamente avvenuta il 3 febbraio 2014 alle ore 11.45 tramite conferenza telefonica.

In simili condizioni questo Tribunale non ha motivi per distanziarsi dalla valutazione globale effettuata dai medici del SAM in ambito peritale, ribadita nel complemento peritale del 22 giugno 2012 e confermata per via di teleconferenza il 3 febbraio 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato, dal 1° novembre 2010 fino al mese di aprile 2012, è abile all’80% in attività adeguate, leggere e sedentarie, che non implichino sforzi fisici, rispettose dell’ergonomia della schiena, che non implichino movimenti ripetitivi con gli arti superiori attorno e sopra l’orizzontale, non impongano il mantenimento forzato delle posizioni, permettano brevi pause per sgranchirsi e non implichino attività pericolose per sé e per altri.

2.6. In simili condizioni, constatato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010.

2.7. Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2010 in fr. 66’862.-- facendo riferimento alle tabelle di rilevamento svizzero della struttura dei salari dell’UFAS (doc. 103-4).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, peraltro incontestato, ritenuto che come già indicato nella sentenza di questo Tribunale 32.2009.29 del 27 luglio 2009, confermata dal Tribunale federale con STF 9C_755/2009 del 28 maggio 2010, al momento di insorgenza del danno alla salute l’interessato non stava svolgendo alcuna attività lavorativa, ma era alla ricerca di un impiego nel settore dell’edilizia.

2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097 mensili oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'931.60 (fr. 61'164.50 ridotti del 20%).

2.9. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.10. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’“8% per attività leggera e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. doc. 103-4).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’entità della riduzione accordata dall’amministrazione, che a suo avviso dovrebbe essere portata al 25% tenuto conto dell’età dell’assicurato; della sua formazione scolastica e professionale del tutto carente; del fatto che è assente dal mondo del lavoro da parecchio tempo; del fatto che è inabile al lavoro nella sua professione (doc. I).

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.9.), il TCA non può quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 13%, ma ritiene corretta una riduzione del 20%, come del resto già stabilito dall’amministrazione in occasione della precedente decisione del 3 dicembre 2008, cresciuta in giudicato.

Va, infatti, rilevato che, nella precedente decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio AI aveva applicato una riduzione percentuale del 20% così giustificata: “10% per attività leggera” e “10% in considerazione del lungo periodo di inattività, dell’età e delle possibili difficoltà di adattamento in una nuova attività lavorativa”.

La riduzione del 20% era stata confermata sia dal TCA con sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, sia dal Tribunale federale con STF 9C_755/2009 del 28 maggio 2010, nella quale l’Alta Corte aveva espressamente rilevato che “l’amministrazione cantonale ha agito conformemente alla giurisprudenza negando – nei limiti del suo potere di apprezzamento – una riduzione superiore al 20% (a fronte di un massimo ammesso dalla giurisprudenza del 25%) sul reddito base da invalido per tenere segnatamente conto della capacità lavorativa esclusivamente in attività leggera, del lungo periodo di inattività e delle possibili difficoltà di adattamento in una nuova attività lavorativa” (doc. 72-7).

Non c’è dunque motivo per distanziarsi da una tale riduzione.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da invalido di fr. 61'164.50 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'145.28. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 66’862.-- (consid. 2.7.), risulta un grado di invalidità del 41,45% arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità.

Visto quanto precede, la decisione impugnata va annullata, il ricorso parzialmente accolto e l’assicurato, per il periodo precedente al mese di maggio 2012 oggetto della presente vertenza, posto al beneficio di un quarto di rendita di invalidità ininterrottamente dal 1° agosto 2009 (media-retrospettiva).

2.11. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione del 24 marzo 2014 impugnata è annullata.

§§ L’UAI è condannato a versare all’assicurato, per il periodo precedente al versamento di una rendita intera di invalidità a partire dal mese di maggio 2012, un quarto di rendita di invalidità ininterrottamente a decorrere dal 1° agosto 2009.

  1. Le spese per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1.

L’UAI verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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