Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.46
Entscheidungsdatum
17.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.46

BS

Lugano 17 marzo 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 aprile 2014 di

RI 1

contro

le decisioni del 7 marzo 2014 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con due singole decisioni 7 marzo 2014 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1953, al beneficio di un quarto di rendita di fr. 451.-- mensili dal 1° ottobre 2012, aumentata a rendita intera di fr. 1'817.-- mensili dal 1° gennaio 2013. Le rendite arretrate sono state compensate con fr. 23'157.-- rivendicati da __________ (in seguito: __________) a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA (doc. AI 199 e 200; per le motivazioni cfr. doc. AI 195).

Con opposizione 17 marzo 2014 all’Ufficio AI l’assicurata ha contestato la succitata compensazione, più precisamente l’ammontare del credito fatto valere dall’assicuratore, allegando diversa documentazione (doc. AI 202).

Informata con scritto 31 marzo 2014 che nell’ambito dell’as- sicurazione invalidità vi è unicamente il ricorso presso il TCA, l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di confermare l’in- tenzione di mantenere o di ritirare il ricorso, avvisandola che in caso affermativo l’istanza sarebbe stata trasmessa per competenza all’autorità di ricorso (doc. AI 204).

1.2. Con ricorso 8 aprile 2014 l’assicurata, senza aver risposto all’amministrazione, ha impugnato direttamente al TCA le decisioni amministrative, contestando sia il diritto che l’importo posto in compensazione con le rendite arretrate.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della compensazione effettuatta, rilevando di aver proceduto conformemente alle disposizioni in vigore.

1.4. Il 20 maggio 2014 la ricorrente ha sostanzialmente confermato il ricorso (VIII), mentre, su richiesta del TCA, con scritto 27 maggio 2014 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere osservazioni in merito (X).

considerando in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l'Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate (periodo 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2013) spettanti all'assicurata con le indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo) da __________ nel medesimo periodo.

2.3. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se

questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 DR delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, prevedono quanto segue:

" (…)

1065 Sont considérées comme prestations susceptibles d'être resti tuées directement au tiers ayant fait des avances:

1066 - celles librement consenties dans l'attente de versement d'une

rente, que l'assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

1067 - celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

1068 Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d'une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d'une obligation légale notamment celles de l'aide sociale publique." (Sottolineatura del redattore).

Le cifre marginali 10069 e 10070 DR hanno il seguente tenore:

" L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AVS ou de l'AI.

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu'il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89)."

2.4. Nel caso in esame, è incontestato che l’assicurata, in attesa della decisione di rendita AI, abbia ricevuto dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013 (periodo della compensazione) da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA per complessivi fr. 76'319.--. Lo si deduce dal formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 16 dicembre 2013 dall’assicuratore (doc. Cassa 63) ed ammesso dall’assicurata stessa nello scritto 17 gennaio 2014 all’assicuratore (doc. Cassa 57).

Con il menzionato formulario la __________ ha chiesto all’Ufficio AI di compensare le rendite arretrate AI relative al succitato periodo con indennità di perdita di guadagno per complessivi fr. 23'157.-- (doc. Cassa 63).

Per quel che concerne l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI, l’art. 11.3 (sovrassicurazione) delle Condizioni generali dell’Assicurazione malattia individuale di libero passaggio, edizione 1° giugno 2010, prevede:

" Qualora gli enti d’assicurazione sociali qui sopra elencati (tra cui l’assicurazione invalidità elencata all’art. 11.1 delle CGA; ndr), versino retroattivamente le loro prestazioni, la persona assicurata riconosce alla __________ il diritto di recuperare direttamente presso questi enti la parte delle loro prestazioni che, sommate agli importi versati dalla __________, supera l’indennità giornaliera assicurata” Quanto al diritto inequivocabile diritto al rimborso nei confronti dell’AI, Come risulta dallo scritto “ (doc. Cassa 71 = doc. A4).

Analogamente alla succitata normativa contrattuale, la “Dichiarazione di malattia - Assicurazione perdita di salario”, punto no. 12 concernente la sovrassicurazione, ha il seguente tenore:

" in conformità alle condizioni contrattuali, l'assicurato(a) riconosce alla __________ il diritto di ricuperare in tutto o in parte direttamente presso gli istituti d'assicurazione sociale (Al, previdenza professionale, assicurazione infortuni secondo LAINF, assicurazione disoccupazione, assicurazione militare federale) le prestazioni da essi accordate e che, addizionate agli importi versati dalla __________, supererebbero il 100% del salario che avrebbe ricevuto se non fosso stato incapace al lavoro a causa di malattia”.

Tale dichiarazione è stata firmata dall’assicurata il 12 giugno 2012 (doc. Cassa 101).

Accertate quindi la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di indennità giornaliere versate in eccesso, l’importo massimo da porre in compensazione (pari all’ammontare delle rendite arretrate), nonché il diritto di __________ di chiedere il rimborso, l’Ufficio AI ha proceduto al versamento di fr. 23'157.--.

Con il presente ricorso la ricorrente contesta il diritto dell’as-sicuratore a porre in compensazione le rendite AI arretrate con le indennità giornaliere versate, sostenendo che la sua polizza è retta dalle CGA del luglio 2007 (cfr. doc. A4), il cui art. 8.7 dispone che nel caso di assicurazione di somme – quale sarebbe la sua – la norma sulla sovrassicurazione (cfr. art. 8.5) non è applicabile (doc. A2). Parimenti contestato è l’ammontare dell’importo posto in compensazione. In effetti, allegato al ricorso vi è una corrispondenza tra la ricorrente e l’assicuratore riguardante l’ammontare del credito da sovrassicurazione (doc. A10), il cui importo è stato da ultimo confermato dalla __________ con scritto 14 aprile 2014 (in quella lettera l’assicuratore ha fra l’altro contestato che si tratta di un’assicurazione di somme, facendo inoltre presente di rinunciare a chiedere la restituzione d’indennità giornaliere versate ma non dovute; doc. Cassa 1).

Occorre qui precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto della presente vertenza. Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (cfr. SZS 2014 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei conforti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C.287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2).

In queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. 11.3 delle CGA e la dichiarazione 12 giugno 2012) è dato e quindi il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita conferma.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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