Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2014.45
Entscheidungsdatum
24.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2014.45

BS

Lugano 24 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 aprile 2014 di

RI 1

contro

la decisione del 11 marzo 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che

  • RI 1, classe 1981, nell’aprile 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti per una problematica al ginocchio destro a seguito di un infortunio occorsogli nell’ottobre 2012 (doc. AI 2);

raccolta la necessaria documentazione medica ed economica, con decisione 11 marzo 2014 (preavvisata il 31 gennaio 2014) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni per assenza di un grado d’invalidità pensionabile. Infatti, ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua abituale attività di gessatore, ma pienamente abile in altre attività, dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 13%. Contestualmente è stato riconosciuto un aiuto al collocamento (doc. AI 57);

  • contro suddetta decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, facendo presente che in data 6 maggio 2014 si sarebbe sottoposto ad una visita approfondita presso la Clinica universitaria __________ e chiedendo “ di rinviare la decisione dopo aver preso atto della documentazione medica aggiornata” (I). A seguito del decreto di completazione 10 aprile 2014 del Vicepresidente del TCA, con scritto 15 aprile 2014 il medico curante del ricorrente, dopo aver prodotto alcuni atti medici, ha chiesto una proroga per la presentazione di una concisa es-posizione dei fatti e la motivazione del ricorso (III), proroga di 10 giorni concessa da questa Corte, con l’avvertimento che tale termine non potrà essere prolungato (IV). Con scritti 6 e 8 maggio 2014 il ricorrente, facendo presente che si dovrà recare nuovamente alla Clinica __________, ha chiesto di tenere in sospeso la procedura (VI);

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurato ha subìto il 27 luglio 2013 un nuovo infortunio al ginocchio destro che lo rende tuttora inabile al lavoro, chiede il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. In particolare osserva che “… solo dopo aver proceduto al complemento istruttorio di cui sopra aggiornando e prendendo visione dell’intero dossier infortunistico come pure della (nuova) visita che verrà effettuata presso la Uniklinik __________ (…) e sottoponendo il tutto – per esame – al Servizio medico regionale dell’AI, l’amministrazione potrà pronunciarsi in merito alla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato il 4 aprile 2013” (X);

interpellato dal TCA in merito alla succitata proposta, in data 7 luglio 2014 il medico curante ha inviato via fax il rapporto relativo alla visita 5 giugno 2014 presso la Clinica __________ (XIII);

con osservazioni 10 luglio 2014 l’Ufficio AI rileva che il suddetto rapporto verrà considerato in occasione della rivalutazione medica da parte del SMR (XV);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

  • oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato;

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;.

  • nel caso concreto questo TCA concorda con la proposta di rinvio formulata dall’Ufficio AI;

  • in particolare l’amministrazione dovrà valutare gli esiti del (secondo) infortunio subito il 21 luglio 2013, quindi prima dell’emissione della decisione contestata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), tenendo anche conto del recente rapporto della Clinica __________;

  • nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché proceda ad una valutazione definitiva ed aggiornata dello stato valetudinario dell’assicurato susseguente l’infortunio del luglio 2013, se del caso accompagnato da ulteriori accertamenti d’ordine medico e/o economici. Dopo di che, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é accolto.

§ La decisione 11 marzo 2014 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e renda una nuova decisione.

  1. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

9